Presunzione 10%: la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18254 del 4 luglio 2025, ha definito con chiarezza i confini degli obblighi professionali nella redazione dell’inventario fiscale previsto dall’articolo 9, comma 2, del Testo Unico delle Successioni (d.lgs. n. 346/1990), stabilendo che questa disposizione costituisce una norma speciale con un regime probatorio peculiare, dalla quale non possono discendere obblighi ulteriori rispetto alla disciplina generale di cui agli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile. Questa pronuncia rappresenta un punto di svolta nell’interpretazione dei rapporti tra normativa fiscale successoria e procedura civile, con importanti riflessi operativi per i professionisti e per gli eredi che si trovano a gestire una successione.
🔑 Punti Chiave – Presunzione 10%
Q: Che cos’è la presunzione del 10% prevista dall’art. 9 comma 2 TUS? A: È una presunzione relativa per cui si considera presente nell’asse ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore netto imponibile, salvo prova contraria mediante inventario analitico redatto secondo gli artt. 769 ss. c.p.c.
Q: Quali beni rientrano nella presunzione fiscale del 10%? A: Esclusivamente denaro contante, gioielli e beni mobili (mobilia domestica). Non rientrano partecipazioni societarie, quote di fondi di investimento, crediti o altri beni immateriali facilmente tracciabili dal sistema finanziario.
Q: Come si può superare la presunzione del 10% nell’attivo ereditario? A: Unicamente attraverso un inventario analitico redatto da pubblico ufficiale nel rispetto delle formalità degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile, con descrizione dettagliata dei beni mobili effettivamente rinvenuti nei locali del defunto.
Q: Quali sono gli obblighi del notaio nella redazione dell’inventario ex art. 9 TUS? A: Secondo Cassazione n. 18254/2025, il notaio deve rispettare le formalità procedurali degli artt. 769 ss. c.p.c. ma non ha l’obbligo di inventariare beni diversi da denaro, gioielli e mobilia, come partecipazioni societarie o crediti.
Q: Quale efficacia probatoria ha l’inventario ai fini fiscali? A: L’inventario ex art. 9 TUS ha un’efficacia probatoria speciale iuris et de iure vincolante per l’Amministrazione finanziaria, il contribuente e il giudice tributario, limitatamente alla determinazione della base imponibile per l’imposta di successione.
Q: Cosa succede se l’inventario non è redatto secondo gli artt. 769 ss. c.p.c.? A: L’inventario non produce l’effetto di superare la presunzione del 10%, con conseguente applicazione automatica della maggiorazione fiscale su denaro, gioielli e mobilia, indipendentemente dalla loro effettiva presenza nell’asse ereditario.
Q: La Cassazione ha modificato la disciplina dell’inventario con la sentenza del 2025? A: No, ha chiarito che l’art. 9 comma 2 TUS è norma speciale con finalità esclusivamente fiscale e non impone obblighi di ricerca e inventariazione diversi da quelli previsti dalla disciplina generale per denaro, gioielli e mobilia.
Indice dei contenuti
- 🔑 Punti Chiave – Presunzione 10%
- Cosa Prevede l’Art. 9 Comma 2 del Testo Unico delle Successioni?
- Come Funziona il Meccanismo Probatorio dell’Inventario ex Art. 9 TUS?
- Cosa Ha Stabilito la Cassazione con la Sentenza n. 18254 del 2025?
- Quali Sono gli Obblighi del Notaio nella Redazione dell’Inventario Fiscale?
- Come Si Rapportano l’Art. 9 TUS e gli Artt. 769 ss. C.P.C.?
- Quali Sono le Conseguenze Pratiche della Sentenza Cassazione n. 18254/2025?
- 🔧 Guida Pratica: Come Procedere con l’Inventario Fiscale?
- 📅 Evoluzione Normativa e Giurisprudenziale dell’Art. 9 TUS
- ❓ FAQ – Inventario Fiscale ex Art. 9 TUS
- 📝 In Sintesi
Cosa Prevede l’Art. 9 Comma 2 del Testo Unico delle Successioni?
L’articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 346/1990 stabilisce che nell’attivo ereditario si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell’asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso.
Questa disposizione trae origine dall’articolo 31, primo comma, della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto n. 3270 del 31 dicembre 1923, sostanzialmente riprodotta con contenuto analogo nell’attuale formulazione. La ratio della norma risiede nella considerazione che denaro contante, gioielli e mobilia domestica sono beni caratterizzati da elevata occultabilità fiscale, a differenza degli immobili e dei beni mobili registrati che risultano facilmente tracciabili attraverso pubblici registri.
La presunzione opera come meccanismo di emersione automatica di un valore minimo imponibile, fondata sulla ragionevole aspettativa che nel patrimonio di qualsiasi persona defunta siano presenti, nei locali nella sua disponibilità, beni mobili, contanti e oggetti preziosi. L’importo presunto corrisponde al dieci per cento del valore netto imponibile complessivo dell’asse ereditario, calcolato dopo aver dedotto le passività deducibili.
Quali Sono i Presupposti per l’Applicazione della Presunzione?
La presunzione del dieci per cento si applica automaticamente in tre situazioni distinte. In primo luogo, quando gli eredi non dichiarano affatto la presenza di denaro, gioielli o mobilia nella dichiarazione di successione. In secondo luogo, quando tali beni vengono dichiarati per un importo inferiore al dieci per cento del valore netto imponibile. In terzo luogo, quando non viene prodotto un inventario analitico conforme agli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile che attesti una diversa consistenza di questi beni.
La presunzione ha natura relativa, pertanto ammette prova contraria. Tuttavia, il legislatore ha predeterminato in modo tassativo l’unico mezzo di prova ammissibile per superarla: l’inventario analitico redatto secondo le forme degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono sufficienti altre forme di documentazione, neppure dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni degli eredi, poiché si richiede l’intervento di un pubblico ufficiale con le garanzie procedurali stabilite dalla legge processuale.
A Quali Beni Si Applica Specificamente la Presunzione del 10%?
La Cassazione con sentenza n. 18254 del 2025 ha chiarito in modo inequivocabile che la presunzione riguarda esclusivamente tre categorie di beni: denaro contante, gioielli e mobilia domestica. Questi beni condividono la caratteristica comune della facile occultabilità, essendo privi di tracciabilità attraverso registri pubblici o sistemi di rilevazione amministrativa.
Restano esclusi dal campo di applicazione della presunzione tutti i beni che presentano forme di tracciabilità oggettiva. In particolare, non rientrano nella presunzione le partecipazioni societarie, che risultano dai registri delle imprese e dai libri sociali. Sono parimenti escluse le quote di fondi di investimento mobiliare, i titoli azionari, le obbligazioni e qualsiasi forma di partecipazione azionaria, essendo questi strumenti finanziari oggetto di registrazione presso intermediari autorizzati e facilmente verificabili dall’Amministrazione finanziaria.
La Suprema Corte ha sottolineato che per tali beni l’articolo 16, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 346/1990 prevede specifici criteri di determinazione del valore ai fini della base imponibile, il che conferma come la presunzione del dieci per cento sia riservata unicamente ai beni occultabili. Anche i crediti del defunto, dovendo essere indicati nella dichiarazione di successione con riferimento a debitori identificabili, non rientrano nella presunzione in quanto non presentano le caratteristiche di occultabilità che ne giustificano l’applicazione.

Come Funziona il Meccanismo Probatorio dell’Inventario ex Art. 9 TUS?
L’inventario previsto dall’articolo 9, comma 2, TUS deve essere analitico e redatto nel rispetto delle formalità degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile per produrre l’effetto di superare la presunzione legale, determinando la base imponibile fiscale sulla consistenza effettiva di denaro, gioielli e mobilia risultante dall’inventario stesso.
Il sistema probatorio delineato dalla norma presenta caratteristiche peculiari che lo distinguono dalla disciplina generale dell’inventario. Mentre gli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile disciplinano l’inventario come strumento di accertamento patrimoniale con molteplici finalità civilistiche, l’articolo 9 del TUS richiama queste disposizioni processuali esclusivamente per assicurare determinate garanzie formali e procedurali, ma con una finalità limitata e specifica: fornire prova contraria rispetto alla presunzione di esistenza del dieci per cento.
Qual È l’Efficacia Probatoria dell’Inventario ai Fini Fiscali?
La giurisprudenza della Cassazione ha elaborato una distinzione fondamentale tra l’efficacia probatoria generale dell’inventario quale atto pubblico e l’efficacia speciale riconosciuta dall’articolo 9 del TUS. In quanto atto pubblico redatto da pubblico ufficiale, l’inventario gode dell’efficacia probatoria privilegiata stabilita dall’articolo 2700 del codice civile, ma tale efficacia si limita agli elementi estrinseci del documento: la provenienza, il luogo e il tempo di formazione, nonché il fatto che il pubblico ufficiale ha compiuto la ricerca e ha rinvenuto determinati beni.
L’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico non si estende invece al giudizio sul valore dei beni inventariati, né tantomeno può far presumere l’inesistenza di altri beni mobili, gioielli o denaro oltre a quelli annotati nel verbale di inventario. Tuttavia, nel peculiare ambito applicativo dell’articolo 9, comma 2, TUS, la Suprema Corte ha riconosciuto all’inventario un’efficacia probatoria rafforzata che va oltre i limiti ordinari dell’articolo 2700 del codice civile.
Gli accertamenti e le stime contenuti nell’inventario analitico redatto secondo gli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile assumono, nel limitato contesto della determinazione della base imponibile per l’imposta di successione, valore di verità iuris et de iure. Ciò significa che tali risultanze sono vincolanti per l’Amministrazione finanziaria, per il contribuente e per il giudice tributario, che non possono disattenderle o contestarle. Si tratta di un’efficacia probatoria assoluta e incontrovertibile, giustificata dalla circostanza che il legislatore ha individuato nell’inventario giudiziale l’unico strumento idoneo a superare la presunzione legale.
Quali Requisiti Formali Deve Rispettare l’Inventario per Superare la Presunzione?
Perché l’inventario possa produrre l’effetto di vincolare l’Amministrazione finanziaria e superare la presunzione del dieci per cento, devono sussistere tre requisiti cumulativi. Il primo requisito è di natura soggettiva: l’inventario deve essere redatto da pubblico ufficiale competente, tipicamente un notaio o un cancelliere giudiziario. Il secondo requisito attiene al procedimento: devono essere osservate le formalità previste dagli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile, incluso il contraddittorio con tutti i soggetti interessati. Il terzo requisito concerne il contenuto: l’inventario deve essere analitico, con descrizione dettagliata dei singoli beni rinvenuti.
La Cassazione ha precisato che i requisiti formali non possono essere interpretati in modo eccessivamente formalistico, dovendosi tenere conto della finalità specifica della norma. In particolare, la sentenza n. 18254 del 2025 ha chiarito che il rinvio agli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile opera esclusivamente con riferimento alle regole di ordine formale e procedimentale che garantiscono l’affidabilità del verbale di inventario. Non si estende invece alle disposizioni che riguardano contenuti estranei alla finalità fiscale di attestare la consistenza di denaro, gioielli e mobilia.
L’inventario deve documentare una specifica attività ricognitiva e valutativa personalmente svolta dal pubblico ufficiale nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati. La ricerca deve svolgersi nei locali nella disponibilità del defunto, con annotazione contestuale nel processo verbale dei beni effettivamente rinvenuti. L’analiticità richiesta implica che per ciascun bene mobile debba essere fornita una descrizione sufficientemente dettagliata da permetterne l’individuazione, con indicazione delle caratteristiche essenziali e, quando possibile, del valore stimato.
Cosa Ha Stabilito la Cassazione con la Sentenza n. 18254 del 2025?
La Corte di Cassazione ha affermato che l’articolo 9, comma 2, TUS costituisce una norma speciale contenente un sistema probatorio speciale, dalla quale non possono farsi discendere obblighi ulteriori in capo al notaio rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile, specificatamente con riferimento all’obbligo di inventariare beni diversi da denaro, gioielli e mobilia.
La pronuncia si inserisce nel solco di una costante giurisprudenza che aveva già riconosciuto la natura speciale della disposizione, ma ne sviluppa le conseguenze applicative con maggiore sistematicità, chiarendo definitivamente i confini degli obblighi professionali nella redazione dell’inventario fiscale. Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte assume rilievo non soltanto per l’interpretazione dell’articolo 9 del TUS, ma anche per la più generale definizione dei rapporti tra norme tributarie speciali e discipline procedurali di carattere generale.
Perché la Corte Qualifica l’Art. 9 TUS Come Norma Speciale?
La Cassazione motiva la qualificazione di norma speciale evidenziando che l’articolo 9, comma 2, TUS è stato dettato esclusivamente con riferimento a beni caratterizzati da connaturata facilità di occultamento: denaro contante, gioielli e mobilia domestica. La specialità della norma emerge dalla circostanza che per questi beni opera una presunzione di esistenza anche in assenza di dichiarazione, a differenza di quanto avviene per le altre componenti del compendio ereditario che seguono il regime ordinario di dichiarazione.
Il legislatore non ha previsto criteri specifici per determinare la base imponibile di denaro, gioielli e mobilia, ritenendo sufficiente l’applicazione della presunzione percentuale del dieci per cento sul valore netto imponibile. Questa scelta normativa conferma come la disposizione risponda a un’esigenza peculiare di contrasto all’evasione fiscale in un settore particolarmente a rischio, giustificando un trattamento differenziato rispetto agli altri beni ereditari.
La Corte ha escluso espressamente che la presunzione possa applicarsi a beni dotati di tracciabilità, come le quote di fondi di investimento mobiliare, le azioni, le obbligazioni e altre forme di partecipazione azionaria. Per questi strumenti finanziari l’articolo 16, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 346/1990 prevede precisi criteri per determinare il valore ai fini della base imponibile, il che sarebbe inutile se trovasse applicazione la presunzione del dieci per cento. La specialità della norma implica quindi un’applicazione rigorosamente limitata ai beni espressamente indicati, senza possibilità di estensione analogica.
Quale Sistema Probatorio Speciale Ha Individuato la Cassazione?
Il sistema probatorio speciale delineato dalla sentenza n. 18254 del 2025 si caratterizza per la finalità esclusiva di ricostruire la consistenza di gioielli, denaro e mobilia sulla base della regola di esperienza secondo cui si tratta di beni normalmente presenti nel patrimonio di chiunque e rinvenibili nei locali nella disponibilità del defunto. L’obbligo di inventario assume quindi una funzione strettamente delimitata: fornire prova contraria alla presunzione legale attraverso un procedimento che garantisca attendibilità e completezza nella ricognizione fisica dei beni mobili effettivamente esistenti.
La Suprema Corte ha sottolineato che la previsione della redazione dell’inventario nel rispetto delle formalità degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile deve essere interpretata in relazione alla possibilità di dare prova contraria rispetto alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli per un importo diverso dalla percentuale del dieci per cento. Ne consegue che non può ritenersi sussistente uno specifico onere di inventariare passività, partecipazioni societarie e crediti, trattandosi di beni del tutto differenti da gioielli, mobilia e denaro.
Quali Conseguenze Produce sul Contenuto dell’Inventario?
La natura di norma speciale con regime probatorio peculiare determina importanti conseguenze sul contenuto dell’inventario ex articolo 9, comma 2, TUS. Il rinvio agli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile deve intendersi esclusivamente rivolto alle regole di ordine formale e procedimentale che sovrintendono alla formazione del verbale di inventario. Per quanto attiene invece allo specifico contenuto dell’inventario, occorre avere riguardo alle finalità di tipo fiscale che la norma persegue.
La Cassazione ha escluso che dall’articolo 9 del TUS possa desumersi l’obbligo di procedere a un’analitica ricerca nei locali del defunto di beni diversi da denaro, gioielli e mobilia. In particolare, partecipazioni societarie e diritti di credito, dovendo essere integralmente elencati nella denuncia di successione secondo le modalità ordinarie, non devono formare oggetto di inventario ai sensi della disposizione in esame. Non sussiste quindi l’onere di specificare quanto indicato al numero 5 dell’articolo 769 del codice di procedura civile, che richiede la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, quando ciò riguardi beni immateriali estranei alla ratio della presunzione.
Quali Sono gli Obblighi del Notaio nella Redazione dell’Inventario Fiscale?
Secondo l’interpretazione della Cassazione n. 18254/2025, il notaio incaricato di redigere l’inventario ex articolo 9, comma 2, TUS ha l’obbligo di osservare le formalità procedurali degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile, ma non è tenuto a compiere ricerche o ad inventariare beni diversi da denaro, gioielli e mobilia, essendo questi gli unici beni per i quali la norma prevede il sistema probatorio speciale finalizzato a superare la presunzione del dieci per cento.
La definizione dei confini degli obblighi professionali assume particolare rilievo considerando che l’articolo 28 della legge n. 89 del 1913, nel disciplinare le funzioni del notaio, stabilisce che questi è pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati ed estratti. Quando il notaio redige un inventario, agisce in veste di pubblico ufficiale documentatore, conferendo alle sue attestazioni l’efficacia probatoria prevista dall’articolo 2700 del codice civile e, nel caso specifico dell’inventario fiscale, l’efficacia rafforzata riconosciuta dall’articolo 9 del TUS.
Quali Formalità Procedurali Deve Rispettare il Notaio?
Il notaio deve innanzitutto provvedere alla citazione di tutti i soggetti interessati all’inventario, garantendo il contraddittorio previsto dall’articolo 770 del codice di procedura civile. Gli interessati comprendono gli eredi legittimi e testamentari, i legatari per la parte di loro interesse, l’esecutore testamentario se nominato, e ogni altro soggetto che possa vantare diritti sull’eredità. La citazione deve essere effettuata con le forme e i termini stabiliti dalla legge processuale, consentendo a tutti gli interessati di partecipare alle operazioni o di nominare un rappresentante.
Le operazioni di inventario devono svolgersi nei locali nella disponibilità del defunto, con accesso fisico ai luoghi dove ragionevolmente possono trovarsi denaro, gioielli e mobilia. Il notaio deve procedere personalmente alla ricerca e alla ricognizione dei beni, non potendo delegare questa funzione essenziale a terzi. La ricerca deve essere condotta con la diligenza professionale richiesta a un pubblico ufficiale, verificando gli spazi abitativi, i mobili contenitori, le cassette di sicurezza eventualmente presenti, e ogni altro luogo dove possano essere custoditi beni mobili di valore.
Contestualmente alla ricerca, il notaio redige il processo verbale di inventario, annotando in modo progressivo e dettagliato i beni rinvenuti. Il verbale deve essere formato contestualmente allo svolgimento delle operazioni, non potendo essere redatto successivamente sulla base di appunti o memorie. Ogni bene inventariato deve essere descritto con sufficiente precisione, indicandone le caratteristiche identificative, lo stato di conservazione e, quando possibile sulla base di elementi oggettivi o di stime comunemente accettate, il valore approssimativo.
Quali Beni Deve Inventariare il Notaio ai Fini dell’Art. 9 TUS?
La sentenza n. 18254 del 2025 ha chiarito definitivamente che l’obbligo di inventariazione ai fini fiscali riguarda esclusivamente denaro contante, gioielli e mobilia domestica. Per denaro si intende il contante in banconote e monete metalliche rinvenuto nei locali del defunto o nelle cassette di sicurezza a lui intestate. Devono essere indicati l’importo complessivo e, se rilevante, la suddivisione per tagli e valute.
I gioielli comprendono oggetti preziosi di oreficeria, orologeria, argenteria e ogni altro manufatto realizzato con metalli preziosi o pietre preziose. La descrizione deve essere sufficientemente analitica da permettere l’individuazione di ciascun pezzo, con indicazione del tipo di oggetto, del metallo o delle pietre utilizzate, di eventuali marchi o punzoni, e dello stato di conservazione. Quando possibile, è opportuno indicare anche il peso in grammi degli oggetti in metallo prezioso e fornire una stima di valore.
La mobilia domestica include tutti i beni mobili presenti nell’abitazione del defunto: arredi, suppellettili, elettrodomestici, apparecchi elettronici, biancheria, vasellame, libri, quadri e opere d’arte, collezioni. Anche per questi beni è necessaria una descrizione analitica che permetta l’identificazione, con indicazione della tipologia, delle caratteristiche essenziali, dello stato di conservazione e del valore stimato quando ciò sia possibile sulla base di criteri oggettivi.
Quali Beni Non Deve Inventariare il Notaio ai Sensi dell’Art. 9 TUS?
La Cassazione ha escluso che sussista l’obbligo di inventariare ai fini fiscali le partecipazioni societarie, essendo queste pienamente tracciabili attraverso i registri delle imprese e i libri sociali. Le quote di società di capitali risultano dalle visure camerali, mentre le partecipazioni in società di persone sono documentate dall’atto costitutivo e dalle sue modificazioni. Tali beni devono essere dichiarati nella dichiarazione di successione con l’indicazione del valore determinato secondo i criteri dell’articolo 16 del d.lgs. n. 346/1990, ma non formano oggetto dell’inventario previsto dall’articolo 9, comma 2, TUS.
Analogamente, non devono essere inventariati i crediti del defunto, dovendo questi essere indicati nella dichiarazione di successione con l’identificazione del debitore e l’importo. I crediti non presentano le caratteristiche di occultabilità che giustificano l’applicazione della presunzione del dieci per cento, essendo facilmente accertabili dall’Amministrazione finanziaria attraverso verifiche presso i debitori. Sono parimenti esclusi dall’inventario fiscale le quote di fondi di investimento, i titoli azionari, le obbligazioni e qualsiasi strumento finanziario, essendo tutti questi beni registrati presso intermediari autorizzati e quindi pienamente tracciabili.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che non sussiste l’obbligo di descrivere nell’inventario fiscale le carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo del patrimonio del defunto, come invece richiesto dall’articolo 769, numero 5, del codice di procedura civile per gli inventari aventi finalità civilistiche. Questa previsione è infatti funzionale alla ricostruzione complessiva del patrimonio ereditario per scopi diversi da quello fiscale, e non rientra nel sistema probatorio speciale delineato dall’articolo 9 del TUS.

Come Si Rapportano l’Art. 9 TUS e gli Artt. 769 ss. C.P.C.?
Il rapporto tra la disciplina speciale dell’articolo 9, comma 2, TUS e la disciplina generale dell’inventario contenuta negli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile deve essere interpretato secondo il criterio della specialità, nel senso che il rinvio operato dalla norma tributaria alle disposizioni processuali riguarda esclusivamente le formalità procedurali necessarie a garantire l’attendibilità del verbale di inventario, mentre per quanto attiene al contenuto specifico dell’inventario prevalgono le finalità fiscali perseguite dalla norma tributaria.
La disciplina generale dell’inventario contenuta negli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile ha carattere unitario e si applica a molteplici situazioni: l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, l’inventario dei beni del minore o dell’interdetto, l’inventario matrimoniale, l’inventario per la divisione ereditaria. In ciascuno di questi casi l’inventario assolve a funzioni specifiche determinate dal contesto normativo di riferimento, pur mantenendo una struttura procedurale comune disciplinata dagli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile.
Quali Elementi Della Disciplina Civilistica Si Applicano All’Inventario Fiscale?
L’inventario fiscale ex articolo 9, comma 2, TUS deve rispettare le formalità previste dall’articolo 769 del codice di procedura civile per quanto concerne gli aspetti procedurali che garantiscono l’affidabilità del documento. In particolare, trova applicazione l’articolo 769 nella parte in cui richiede che l’inventario contenga l’indicazione del giorno, mese e anno in cui è fatto, nonché del luogo dove si trovano i beni e dei nomi delle persone che intervengono. Deve essere rispettata la descrizione distintamente fatta bene per bene dei mobili e degli immobili, con l’indicazione dello stato in cui si trovano.
Trova piena applicazione la disciplina sulla citazione degli interessati prevista dall’articolo 770 del codice di procedura civile, dovendosi garantire il contraddittorio con tutti i soggetti che potrebbero essere pregiudicati dall’inventario o che hanno interesse a che questo sia completo e veritiero. Il contraddittorio costituisce una garanzia essenziale dell’attendibilità dell’inventario, permettendo a tutti gli interessati di verificare la correttezza delle operazioni e di segnalare eventuali omissioni o inesattezze.
Si applicano le disposizioni procedurali relative alle modalità di svolgimento delle operazioni, alla possibilità di aggiornamento quando le operazioni non possono essere completate in un’unica seduta, alla sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale e degli intervenuti. Trovano applicazione le norme sulla conservazione dell’originale del verbale e sul rilascio di copie agli interessati, nonché le disposizioni sulle spese di inventario.
Quali Elementi Della Disciplina Civilistica Non Si Applicano All’Inventario Fiscale?
Non si applica all’inventario fiscale la previsione dell’articolo 769, numero 3, del codice di procedura civile nella parte in cui richiede la descrizione dei titoli di credito e delle scritture che si riferiscono alla gestione del patrimonio, poiché tali beni non rientrano nel sistema probatorio speciale dell’articolo 9 del TUS. Come chiarito dalla Cassazione, partecipazioni societarie e crediti devono essere dichiarati nella denuncia di successione ma non formano oggetto dell’inventario finalizzato a superare la presunzione del dieci per cento.
Analogamente, non trova applicazione l’articolo 769, numero 5, del codice di procedura civile che prescrive l’indicazione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, nonché degli altri documenti che possono riferirsi all’eredità. Questa previsione è funzionale alla ricostruzione complessiva della situazione patrimoniale del defunto per finalità civilistiche diverse da quella fiscale perseguita dall’articolo 9 del TUS.
Non si applica l’obbligo di procedere alla stima dei beni inventariati quando ciò non sia strettamente necessario per la finalità fiscale. Mentre la disciplina generale dell’inventario può richiedere la stima dei beni per finalità divisorie o per determinare il valore dell’asse ereditario in contesti civilistici, nell’inventario fiscale la stima è necessaria solo nella misura in cui serva a dimostrare che denaro, gioielli e mobilia hanno un valore diverso dalla percentuale del dieci per cento presunta dalla legge.
Quali Sono le Conseguenze Pratiche della Sentenza Cassazione n. 18254/2025?
La pronuncia della Cassazione produce conseguenze operative rilevanti sia per i professionisti incaricati di redigere inventari fiscali, sia per gli eredi che intendono avvalersi dell’inventario per superare la presunzione del dieci per cento, chiarendo definitivamente i confini degli obblighi e delle responsabilità nella gestione delle successioni ereditarie dal punto di vista fiscale.
L’inquadramento dell’articolo 9, comma 2, TUS come norma speciale contenente un regime probatorio peculiare consente di delineare con precisione quali attività siano doverose nella redazione dell’inventario fiscale e quali invece esulino dall’ambito applicativo della disposizione. Questa chiarezza interpretativa riduce il contenzioso con l’Amministrazione finanziaria e offre maggiori certezze nella pianificazione delle operazioni successorie.

Quali Verifiche Deve Compiere il Notaio?
Il notaio deve concentrare l’attività di ricerca e verifica esclusivamente su denaro contante, gioielli e mobilia domestica presenti nei locali nella disponibilità del defunto. Non è tenuto a compiere indagini presso banche o intermediari finanziari per accertare l’esistenza di conti correnti, depositi titoli o cassette di sicurezza, a meno che tali elementi non siano già noti agli eredi e accessibili. La ricerca deve svolgersi nei luoghi fisici dove il defunto abitava o custodiva i propri beni mobili.
Il notaio deve verificare con diligenza gli spazi abitativi, aprendo mobili, armadi, cassetti e ogni altro contenitore dove potrebbero essere custoditi contanti, gioielli o oggetti di valore. Deve accedere a eventuali cantine, soffitte, garage o altri locali accessori. Se gli eredi segnalano l’esistenza di cassette di sicurezza bancarie intestate al defunto, il notaio deve provvedere alla loro apertura alla presenza dei soggetti legittimati e inventariare il contenuto limitatamente a denaro, gioielli e beni mobili eventualmente ivi custoditi.
Non è invece doverosa una ricerca documentale finalizzata a ricostruire partecipazioni societarie, crediti o altri beni immateriali. Questi elementi patrimoniali devono essere dichiarati dagli eredi nella dichiarazione di successione sulla base della documentazione in loro possesso, ma non formano oggetto dell’inventario fiscale. Il notaio non ha l’obbligo di acquisire visure camerali, estratti conti bancari, comunicazioni fiscali o altri documenti per verificare l’esistenza di tali beni.
Come Deve Essere Strutturato l’Inventario per Essere Efficace?
L’inventario deve aprirsi con l’indicazione del luogo, della data e dell’ora di inizio delle operazioni, nonché dei nominativi del notaio e di tutti i soggetti intervenuti con specificazione della loro qualità. Deve essere dato atto della regolare citazione di tutti gli interessati e dell’eventuale costituzione in giudizio o mancata comparizione di alcuni di essi.
Il corpo dell’inventario deve contenere la descrizione progressiva e numerata dei singoli beni mobili rinvenuti, con sufficiente analiticità per permetterne l’identificazione. Per il denaro contante deve essere indicato l’importo complessivo, con specificazione se necessaria delle valute e dei tagli. Per i gioielli occorre descrivere il tipo di oggetto, il metallo o le pietre impiegate, eventuali marchi identificativi, il peso quando rilevante, e fornire una stima di valore. Per la mobilia domestica va indicata la tipologia di ciascun bene, le caratteristiche essenziali, lo stato di conservazione e una valutazione economica.
Al termine delle operazioni, l’inventario deve riportare una ricapitolazione del valore complessivo di denaro, gioielli e mobilia inventariati. Se tale valore è inferiore al dieci per cento del valore netto imponibile dell’asse ereditario, l’inventario avrà l’effetto di superare la presunzione legale, con conseguente applicazione dell’imposta di successione sul valore effettivamente accertato. Se il valore inventariato è pari o superiore al dieci per cento, l’inventario comunque documenta la consistenza reale di questi beni, impedendo contestazioni future.
Quando È Opportuno Ricorrere all’Inventario Fiscale?
La scelta di procedere alla redazione dell’inventario ex articolo 9, comma 2, TUS deve essere valutata caso per caso in funzione della composizione dell’asse ereditario e della effettiva presenza di denaro, gioielli e mobilia. L’inventario comporta infatti costi professionali e richiede tempo per il suo svolgimento, per cui deve essere giustificato da un concreto vantaggio fiscale.
È conveniente ricorrere all’inventario quando il valore effettivo di denaro, gioielli e mobilia presenti nell’eredità è significativamente inferiore al dieci per cento del valore netto imponibile dell’asse ereditario. Ad esempio, se l’asse ereditario ha un valore netto imponibile di cinquecentomila euro, la presunzione comporterebbe l’imputazione automatica di cinquantamila euro a titolo di denaro, gioielli e mobilia. Se l’inventario analitico accerta che tali beni hanno un valore effettivo di soli diecimila euro, il risparmio fiscale derivante dal minore imponibile giustifica ampiamente il costo dell’inventario.
Al contrario, non è opportuno procedere all’inventario quando l’asse ereditario è composto prevalentemente da immobili e beni mobili registrati, con scarsa presenza di denaro e mobilia, se il valore di questi ultimi beni si avvicina comunque alla soglia del dieci per cento. In questi casi il costo dell’inventario potrebbe non essere compensato dal risparmio fiscale ottenibile. Analogamente, nelle successioni di modesto valore complessivo, la presunzione del dieci per cento determina importi contenuti che rendono antieconomico il ricorso all’inventario.
🔧 Guida Pratica: Come Procedere con l’Inventario Fiscale?
Per avvalersi dell’inventario fiscale finalizzato a superare la presunzione del dieci per cento, gli eredi devono conferire incarico a un notaio affinché proceda alla redazione dell’inventario analitico nel rispetto delle formalità degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile, concentrando le operazioni sulla ricerca e descrizione di denaro contante, gioielli e mobilia domestica presenti nei locali del defunto.
Procedimento Step-by-Step per Richiedere l’Inventario Fiscale
La procedura si articola in diverse fasi successive. In primo luogo, gli eredi devono verificare se ricorrono i presupposti per avvalersi dell’inventario, confrontando il presumibile valore di denaro, gioielli e mobilia con la soglia del dieci per cento calcolata sul valore netto imponibile dell’asse ereditario. Questa valutazione preliminare permette di stabilire se l’inventario sia effettivamente conveniente sotto il profilo economico.
Accertata l’opportunità dell’inventario, gli eredi conferiscono incarico professionale a un notaio, fornendo tutte le informazioni necessarie per l’individuazione dei locali del defunto e degli altri luoghi dove potrebbero trovarsi beni mobili da inventariare. Devono essere comunicati al notaio i nominativi di tutti gli eredi legittimi e testamentari, dei legatari e di ogni altro soggetto interessato all’eredità, affinché possa provvedersi alla loro regolare citazione.
Il notaio, ricevuto l’incarico, provvede alla citazione formale di tutti gli interessati, comunicando la data, l’ora e il luogo delle operazioni di inventario con il preavviso previsto dalla legge. Gli interessati possono costituirsi personalmente o a mezzo di procuratore, oppure possono non comparire, nel qual caso le operazioni si svolgono ugualmente dando atto della loro assenza.
Alla data stabilita, il notaio si reca nei locali del defunto e procede alla ricerca fisica dei beni mobili, aprendo mobili, cassetti e ogni contenitore accessibile. Contestualmente alla ricerca, redige il verbale di inventario annotando progressivamente i beni rinvenuti con descrizione analitica. Le operazioni possono protrarsi su più giornate se la consistenza dei beni lo rende necessario, con aggiornamenti successivi regolarmente verbalizzati.
Completate le operazioni, il notaio redige la chiusura dell’inventario con ricapitolazione del valore complessivo dei beni inventariati e sottoscrizione del verbale da parte sua e degli intervenuti. Il verbale originale viene conservato tra gli atti del notaio, mentre agli interessati vengono rilasciate copie autentiche da allegare alla dichiarazione di successione.
Tempistiche e Coordinamento con la Dichiarazione di Successione
L’inventario deve essere completato prima della presentazione della dichiarazione di successione, poiché serve proprio a determinare la base imponibile per l’imposta. Il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di successione è di dodici mesi dalla data di apertura della successione, che coincide con il giorno del decesso.
È opportuno avviare tempestivamente le operazioni di inventario, considerando che possono essere necessarie alcune settimane per l’espletamento di tutte le formalità, dalla citazione degli interessati alla conclusione delle operazioni di ricerca e descrizione dei beni. Un margine temporale adeguato permette di gestire eventuali imprevisti o complessità operative senza rischiare di superare il termine per la dichiarazione di successione.
Una volta completato l’inventario, gli eredi procedono alla compilazione della dichiarazione di successione indicando nella sezione relativa a denaro, gioielli e mobilia i valori risultanti dall’inventario analitico, anziché applicare la presunzione del dieci per cento. All’atto della presentazione telematica della dichiarazione, deve essere allegata copia autentica del verbale di inventario quale prova del superamento della presunzione legale.

📅 Evoluzione Normativa e Giurisprudenziale dell’Art. 9 TUS
La norma che oggi ritroviamo nell’articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 346/1990 ha una lunga storia che risale all’articolo 31 della legge tributaria sulle successioni del 1923, mantenendo sostanzialmente invariata nel tempo la ratio di contrasto all’occultamento fiscale di denaro, gioielli e mobilia, pur con alcune significative modifiche nella formulazione che hanno inciso sulla natura giuridica della presunzione.
L’originario articolo 31 del regio decreto n. 3270 del 31 dicembre 1923 stabiliva che nell’attivo ereditario si consideravano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell’asse ereditario, anche se dichiarati o indicati in inventario per un importo inferiore. Questa formulazione era interpretata come previsione di una presunzione assoluta, non superabile neppure mediante inventario che attestasse un valore inferiore.
La formulazione fu modificata dall’articolo 8 del d.p.r. n. 637 del 26 ottobre 1972, che confermò la presunzione del dieci per cento applicabile anche in presenza di inventario indicante un importo inferiore, mantenendo quindi il carattere di presunzione assoluta. Solo con la legge n. 880 del 1986, che modificò l’articolo 8 citato, la presunzione assunse natura relativa, ammettendo la prova contraria mediante inventario.
L’attuale formulazione dell’articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 346/1990 ha definitivamente consacrato la natura relativa della presunzione, prevedendo espressamente che questa opera salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non risulti l’esistenza di denaro, gioielli e mobilia per un importo diverso. La giurisprudenza ha confermato ripetutamente questa interpretazione, chiarendo i requisiti formali e sostanziali dell’inventario idoneo a superare la presunzione.
Principali Orientamenti Giurisprudenziali Prima della Sentenza del 2025
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi più volte sulla portata dell’articolo 9 del TUS e sui requisiti dell’inventario, elaborando principi che la sentenza n. 18254 del 2025 ha confermato e sviluppato. Un primo filone giurisprudenziale ha riguardato l’efficacia probatoria dell’inventario, distinguendo tra l’efficacia ordinaria dell’atto pubblico ex articolo 2700 del codice civile e l’efficacia speciale riconosciuta dall’articolo 9 del TUS.
La Cassazione ha chiarito che l’inventario giudiziale, pur qualificandosi come atto pubblico, gode di efficacia probatoria privilegiata limitatamente agli elementi estrinseci e al fatto materiale della ricerca e del rinvenimento dei beni, mentre i giudizi estimativi e l’eventuale inesistenza di altri beni non rientrano nell’ambito dell’articolo 2700 del codice civile. Tuttavia, nel peculiare contesto dell’articolo 9 del TUS, gli accertamenti e le stime contenuti nell’inventario assumono valore di verità iuris et de iure, vincolante per l’Amministrazione finanziaria e per il giudice tributario.
Un secondo orientamento ha riguardato i requisiti formali dell’inventario, con affermazione costante del principio secondo cui l’inventario deve essere redatto nel rigoroso rispetto delle formalità degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile. L’inosservanza delle forme prescritte determina l’inidoneità dell’inventario a superare la presunzione, con conseguente applicazione automatica della maggiorazione del dieci per cento sull’asse ereditario.
Novità Interpretative Introdotte dalla Sentenza n. 18254/2025
La pronuncia del 2025 segna un’evoluzione nell’interpretazione dell’articolo 9 del TUS, sviluppando con maggiore sistematicità le conseguenze della natura speciale della norma. L’elemento di novità più significativo riguarda la definizione dei confini del contenuto dell’inventario fiscale, con l’esclusione espressa dell’obbligo di inventariare beni diversi da denaro, gioielli e mobilia.
La Cassazione ha chiarito che il rinvio agli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile opera esclusivamente per gli aspetti formali e procedurali, mentre per il contenuto occorre avere riguardo alle finalità fiscali della norma. Questa interpretazione finalistica evita applicazioni eccessivamente formalistiche che imporrebbero al pubblico ufficiale adempimenti non coerenti con la ratio della disposizione.
L’affermazione secondo cui non sussiste l’obbligo di ricerca analitica nei locali del defunto per beni diversi da denaro, gioielli e mobilia, né l’obbligo di descrivere carte, scritture e documenti relativi allo stato attivo e passivo quando riferiti a beni immateriali, rappresenta un punto fermo nell’interpretazione della norma e offre maggiori certezze operative ai professionisti incaricati di redigere inventari fiscali.
❓ FAQ – Inventario Fiscale ex Art. 9 TUS
D: L’inventario fiscale può essere redatto da un avvocato o da un commercialista? R: No, l’inventario ex articolo 9, comma 2, TUS deve essere redatto da pubblico ufficiale con le formalità degli artt. 769 ss. c.p.c., quindi tipicamente da notaio o cancelliere giudiziario. Avvocati e commercialisti non possono conferire all’inventario l’efficacia probatoria richiesta dalla norma.
D: È possibile superare la presunzione del 10% con una perizia di stima al posto dell’inventario? R: No, l’articolo 9, comma 2, TUS individua tassativamente nell’inventario analitico redatto secondo gli artt. 769 ss. c.p.c. l’unico mezzo di prova ammissibile. Perizie di parte, autocertificazioni o altre forme di documentazione non sono idonee a superare la presunzione legale.
D: Se l’inventario attesta un valore superiore al 10%, quale importo si applica? R: Si applica il valore risultante dall’inventario analitico, anche se superiore al dieci per cento. L’inventario ha efficacia vincolante iuris et de iure per la determinazione della base imponibile, sostituendosi integralmente alla presunzione legale qualunque sia il valore accertato.
D: L’inventario deve includere anche i beni immobili del defunto? R: Per l’inventario fiscale ex art. 9 TUS non è necessario descrivere gli immobili, dovendosi concentrare su denaro, gioielli e mobilia. Gli immobili vanno dichiarati nella dichiarazione di successione con le loro rendite catastali secondo la disciplina ordinaria.
D: Cosa succede se alcuni eredi non partecipano all’inventario? R: L’inventario può svolgersi anche in assenza di alcuni eredi, purché siano stati regolarmente citati. Il verbale darà atto della mancata comparizione, ma l’inventario sarà comunque valido ed efficace nei confronti di tutti gli eredi per superare la presunzione del dieci per cento.
D: È possibile rettificare un inventario già completato se si scoprono altri beni? R: Sì, è possibile procedere a supplemento di inventario se successivamente alla chiusura vengono rinvenuti altri beni mobili non inventariati. Il supplemento deve seguire le stesse formalità dell’inventario principale e si aggiunge a questo integrando le risultanze complessive.
D: L’inventario fiscale deve essere allegato alla dichiarazione di successione? R: Sì, copia autentica del verbale di inventario deve essere allegata alla dichiarazione di successione telematica per dimostrare all’Agenzia delle Entrate che la presunzione del dieci per cento è stata superata con inventario analitico conforme all’art. 9 TUS.
D: Quali conseguenze se l’Agenzia delle Entrate contesta l’inventario? R: Se l’inventario è stato redatto nel rispetto delle formalità degli artt. 769 ss. c.p.c. da pubblico ufficiale, ha efficacia vincolante iuris et de iure che l’Agenzia non può contestare. Può contestare solo vizi formali del procedimento, non il merito delle valutazioni contenute nel verbale.
📝 In Sintesi
La sentenza della Cassazione n. 18254 del 4 luglio 2025 ha chiarito definitivamente che l’articolo 9, comma 2, TUS costituisce norma speciale con regime probatorio peculiare, dalla quale non derivano obblighi di inventariazione per beni diversi da denaro, gioielli e mobilia, unici beni per i quali la presunzione del dieci per cento trova applicazione in ragione della loro occultabilità fiscale.
Punti Fermi della Pronuncia
La Corte di Cassazione ha definitivamente affermato che il rinvio agli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile contenuto nell’articolo 9 del TUS riguarda esclusivamente le formalità procedurali necessarie a garantire l’attendibilità del verbale di inventario, non potendosi estendere al contenuto sostanziale quando ciò risulti estraneo alle finalità fiscali della norma. Ne consegue che il notaio incaricato di redigere l’inventario fiscale non ha l’obbligo di ricercare e inventariare partecipazioni societarie, crediti o altri beni immateriali diversi da denaro, gioielli e mobilia.
La presunzione del dieci per cento si applica unicamente ai beni caratterizzati da elevata occultabilità e normalmente presenti nei locali nella disponibilità del defunto. Sono espressamente esclusi i beni tracciabili attraverso registri pubblici o sistemi di rilevazione amministrativa, per i quali la dichiarazione di successione segue le modalità ordinarie senza possibilità di applicazione della presunzione forfettaria.
L’inventario analitico redatto secondo le formalità degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile costituisce l’unico mezzo di prova ammissibile per superare la presunzione, godendo di efficacia probatoria rafforzata iuris et de iure vincolante per l’Amministrazione finanziaria, il contribuente e il giudice tributario ai fini della determinazione della base imponibile per l’imposta di successione.
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