La tassazione in entrata del trust è l’opzione prevista dall’art. 4-bis, comma 3, del Testo unico sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, di seguito TUS), introdotto dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139: consente di versare l’imposta al momento del conferimento dei beni in trust, anziché al momento della loro attribuzione ai beneficiari.
Con una risposta data in occasione dello Speciale Telefisco del 24 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione può essere esercitata anche quando, per effetto delle franchigie previste dagli artt. 7 e 56 TUS, non risulta dovuta alcuna imposta. Il chiarimento è rilevante perché le franchigie operano con riferimento al valore dei beni alla data del conferimento e le successive attribuzioni ai beneficiari non scontano ulteriore imposizione: ne esce rafforzata la funzione del trust familiare come strumento di pianificazione successoria.
Il percorso: la regola generale e il funzionamento dell’opzione, il ruolo delle franchigie, vantaggi e cautele, un caso pratico e i passaggi operativi.
🔑 Punti Chiave
Q: Che cos’è l’opzione per la tassazione in entrata del trust?
A: È la facoltà, prevista dall’art. 4-bis, comma 3, TUS, di versare l’imposta sulle successioni e donazioni al momento del conferimento dei beni in trust, invece che al momento dell’attribuzione ai beneficiari.
Q: L’opzione si può esercitare anche se non c’è imposta da pagare?
A: Sì. L’Agenzia delle Entrate, allo Speciale Telefisco del 24 settembre 2026, ha chiarito che l’opzione è esercitabile anche quando le franchigie degli artt. 7 e 56 TUS azzerano il versamento.
Q: Perché il chiarimento è importante per il trust familiare?
A: Perché le franchigie operano sul valore dei beni alla data del conferimento e le successive attribuzioni ai beneficiari non scontano ulteriore imposizione, a vantaggio della pianificazione successoria.
Q: Qual è la regola generale in assenza di opzione?
A: L’imposta si applica al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari, con franchigie e aliquote determinate in base al rapporto tra disponente e beneficiario al momento del trasferimento.
Q: Che cosa succede se i beneficiari non sono determinabili al momento del conferimento?
A: Si applica l’aliquota massima dell’8% senza franchigia: l’imposta zero presuppone beneficiari, o categorie di beneficiari, individuati già al momento del conferimento.
Q: L’imposta versata in entrata si può recuperare se l’attribuzione non avviene?
A: No, l’imposta versata in entrata non è rimborsabile se l’attribuzione ai beneficiari non si realizza. Con imposta zero non c’è alcun versamento da perdere, ma la scelta va comunque ponderata.
Q: Quando conviene valutare l’opzione?
A: Prima del conferimento, con una verifica notarile e fiscale di beneficiari, valori e franchigie: l’opzione si collega a ciascun conferimento e va preparata in anticipo.
Indice dei contenuti
- Che cos’è la tassazione in entrata del trust?
- Che cosa ha chiarito l’Agenzia delle Entrate a Telefisco?
- Come funzionano le franchigie con la tassazione in entrata?
- Perché il chiarimento rafforza il trust familiare nella pianificazione successoria?
- Quali sono i limiti e i rischi dell’opzione, anche a imposta zero?
- Quando conviene optare per la tassazione in entrata a imposta zero?
- Come si coordina l’opzione con la tutela dei legittimari e con il ruolo del notaio?
- 🔧 Guida Pratica: Come Procedere
- 📊 Caso Pratico: il trust della famiglia Rossi
- 📅 Novità Legislative 2024-2026
- 📝 In Sintesi
Che cos’è la tassazione in entrata del trust?
La tassazione in entrata è l’opzione dell’art. 4-bis, comma 3, TUS che anticipa il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni al momento del conferimento dei beni in trust, invece che al momento dell’attribuzione ai beneficiari.
Qual è la regola generale senza opzione?
In assenza di opzione, il presupposto dell’imposta si colloca al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari: la costituzione del trust e il conferimento dei beni non sono, di per sé, il momento impositivo. Franchigie e aliquote si determinano guardando al rapporto tra disponente e beneficiario al momento del trasferimento. L’imposta segue, in altre parole, l’arricchimento effettivo del beneficiario, e la tassazione in uscita resta la regola.
Come cambia il momento impositivo con la tassazione in entrata?
Con l’opzione il momento impositivo è anticipato: l’imposta si versa in occasione del conferimento, applicando franchigie e aliquote del TUS in base al rapporto tra disponente e beneficiario. La facoltà riguarda ciascun conferimento: chi ne effettua più di uno può quindi scegliere apporto per apporto, e nel trust possono convivere beni già tassati e beni soggetti a imposizione futura. Quando l’imposta è stata assolta in entrata, i trasferimenti ai beneficiari della stessa categoria per cui è stata corrisposta non scontano un’ulteriore imposta.
| Profilo | Tassazione in uscita (regola generale) | Tassazione in entrata (opzione art. 4-bis, c. 3, TUS) |
|---|---|---|
| Momento dell’imposta | Attribuzione dei beni ai beneficiari | Conferimento dei beni in trust |
| Franchigie e aliquote | Artt. 7 e 56 TUS, in base al rapporto disponente-beneficiario al momento del trasferimento | Artt. 7 e 56 TUS, in base al rapporto disponente-beneficiario; franchigie riferite al valore alla data del conferimento |
| Beneficiari non determinabili | Non rileva: il beneficiario è noto al momento dell’attribuzione | Aliquota dell’8% senza franchigia |
| Attribuzioni successive | Tassate quando avvengono | Non soggette a ulteriore imposta (stessa categoria di beneficiari) |
| Se l’attribuzione non avviene | Nessuna imposta dovuta | Imposta versata non rimborsabile |

Che cosa ha chiarito l’Agenzia delle Entrate a Telefisco?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione per la tassazione in entrata può essere esercitata anche quando, per il mancato superamento delle franchigie degli artt. 7 e 56 TUS, non è dovuto alcun versamento d’imposta.
Quale dubbio risolve la risposta?
L’opzione è costruita intorno al versamento dell’imposta al momento del conferimento. Quando i beni conferiti rientrano per intero nelle franchigie, però, l’importo da versare è pari a zero: il punto poteva dare adito a incertezze, perché ci si poteva chiedere se in assenza di un versamento l’opzione restasse esercitabile o se il trust dovesse necessariamente restare soggetto alla tassazione in uscita. La risposta fornita a Telefisco scioglie il dubbio in senso favorevole: la tassazione in entrata è esercitabile anche a imposta zero.
Che valore ha il chiarimento?
Si tratta di una risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria in un convegno specialistico: esprime l’orientamento dell’Agenzia, ma non è fonte normativa e non sostituisce un interpello sul caso concreto. Per chi sta valutando un trust è, tuttavia, il riferimento più recente sul tema e consente di impostare la pianificazione con maggiore affidamento.
❓ FAQ — Opzione a imposta zero
Q: Serve versare qualcosa per esercitare l’opzione?
A: No, se i beni conferiti rientrano nelle franchigie degli artt. 7 e 56 TUS: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassazione in entrata è esercitabile anche quando non è dovuto alcun versamento.
Q: Il chiarimento riguarda solo i trust familiari?
A: L’opzione dell’art. 4-bis, comma 3, TUS riguarda i trust in generale. Gli effetti pratici sono però più evidenti nei trust familiari, nei quali disponente e beneficiari sono legati da rapporti (coniuge, figli, nipoti in linea retta) cui si applicano le franchigie più elevate.
Come funzionano le franchigie con la tassazione in entrata?
Si applicano franchigie e aliquote del TUS in base al rapporto tra disponente e beneficiario, con riferimento al valore dei beni alla data del conferimento: se il valore resta entro la franchigia, l’imposta è pari a zero.
Quali franchigie e aliquote si applicano?
Le franchigie e le aliquote sono quelle ordinarie dell’imposta sulle successioni e donazioni, previste dagli artt. 7 e 56 TUS. La tabella riepiloga le misure attualmente in vigore; sul funzionamento del cumulo con donazioni e successioni pregresse si rinvia all’approfondimento sul coacervo successorio e donativo.
| Rapporto con il disponente | Franchigia per beneficiario | Aliquota |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti) | 1.000.000 euro | 4% sul valore eccedente |
| Fratelli e sorelle | 100.000 euro | 6% sul valore eccedente |
| Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado | Nessuna | 6% sull’intero valore |
| Altri soggetti | Nessuna | 8% sull’intero valore |
| Beneficiario con disabilità grave (art. 3, c. 3, L. 104/1992) | 1.500.000 euro | Aliquota secondo il rapporto, sul valore eccedente |
La franchigia vale per ogni beneficiario o per l’intero trust?
Le franchigie sono riferite a ciascun beneficiario, non al trust nel suo complesso. Un trust a favore di due figli può dunque ricevere beni fino a 2.000.000 di euro, pari a 1.000.000 di euro per ciascun figlio, senza imposta, purché la spettanza di ciascun beneficiario sia determinata e rientri nel proprio limite. Con la tassazione in entrata a imposta zero questo controllo va svolto prima del conferimento, non al momento dell’attribuzione.
Che cosa accade se i beneficiari non sono determinabili?
Se al momento del conferimento non è possibile individuare il rapporto con i beneficiari, si applica l’aliquota massima dell’8% senza franchigia. In questa ipotesi non vi sarebbe imposta zero: l’opzione a costo nullo presuppone beneficiari, o categorie di beneficiari, individuati con chiarezza nell’atto istitutivo.
Perché il chiarimento rafforza il trust familiare nella pianificazione successoria?
Perché permette di fissare a imposta zero il regime fiscale dei beni al momento del conferimento: le franchigie si misurano sul valore di quel momento e le attribuzioni successive non scontano ulteriore imposizione.
Quale certezza offre sul piano fiscale?
Con la tassazione in entrata il carico fiscale è definito all’inizio: il disponente sa fin dal conferimento se l’operazione rientra nelle franchigie e non resta esposto, per i beni già tassati, a una valutazione rimessa al momento futuro dell’attribuzione. Il chiarimento di Telefisco estende questa certezza ai casi, frequenti nelle famiglie, in cui il valore conferito è interamente coperto dalle franchigie, rendendo la tassazione in entrata una scelta a costo zero.
Che cosa cambia per i beni destinati ad aumentare di valore?
Quando il valore dei beni conferiti è destinato a crescere, come accade per le partecipazioni in società di famiglia o per gli immobili, la base di calcolo fissata alla data del conferimento può rivelarsi vantaggiosa: in linea di principio, un incremento successivo di valore non fa nascere ulteriore imposta sulle attribuzioni ai beneficiari della stessa categoria. Il vantaggio non è automatico e va verificato caso per caso, insieme agli altri effetti fiscali dell’operazione.
Come si inserisce la tassazione in entrata nel disegno patrimoniale?
Il trust familiare è uno tra gli strumenti della pianificazione, accanto a testamento, holding e patti di famiglia: la panoramica è nella guida alla protezione del patrimonio familiare. Sul ruolo del trust nella tutela degli eredi minori nell’impresa di famiglia si veda l’approfondimento su trust e tutela degli eredi minori; per il quadro più ampio, il tema del grande trasferimento di ricchezza tra generazioni.
Quali sono i limiti e i rischi dell’opzione, anche a imposta zero?
I limiti principali sono tre: beneficiari da individuare in anticipo, imposta versata non rimborsabile se l’attribuzione non avviene, valori da stimare con rigore. Restano da verificare gli altri profili fiscali del conferimento.
Perché i beneficiari vanno individuati in anticipo?
Il vantaggio della tassazione in entrata dipende dal rapporto tra disponente e beneficiario, che determina franchigia e aliquota. Se al momento del conferimento il rapporto non è determinabile, si applica l’aliquota dell’8% senza franchigia. In un trust familiare ben costruito i beneficiari, o almeno le categorie di beneficiari, sono identificati nell’atto istitutivo; nei trust con platea aperta o con designazione rimessa al trustee il quadro cambia e l’imposta zero non è alla portata.
Che cosa succede se l’attribuzione non avviene?
L’imposta versata in entrata non è rimborsabile se il trasferimento ai beneficiari non si realizza. Con imposta zero non c’è alcun versamento che possa andare perduto, ma la scelta della tassazione in entrata produce comunque effetti e va ponderata con riguardo alla posizione fiscale complessiva dei beneficiari e del disponente.
❓ FAQ — Limiti dell’opzione
Q: Il chiarimento elimina ogni imposta sul trust?
A: No. Riguarda l’imposta sulle successioni e donazioni nell’ambito dell’opzione dell’art. 4-bis, comma 3, TUS. Restano distinte le altre imposizioni indirette e le imposte sui redditi, da valutare separatamente.
Q: Cosa va verificato oltre alle franchigie?
A: La corretta stima dei beni conferiti, il rapporto con ciascun beneficiario, gli ulteriori profili di imposizione indiretta per i conferimenti di immobili e diritti reali (registro, ipotecaria e catastale) e il coordinamento con le norme civilistiche sulla legittima.
Quando conviene optare per la tassazione in entrata a imposta zero?
In linea generale conviene quando beneficiari e quote sono definiti, i valori rientrano nelle franchigie e si vuole cristallizzare il regime fiscale; è meno indicata con una platea di beneficiari aperta o con valori superiori alle franchigie.
Quali sono gli scenari favorevoli?
- ✅ Beneficiari individuati e legati al disponente da rapporti di coniugio o parentela in linea retta
- ✅ Valore dei beni conferiti, per ciascun beneficiario, entro la franchigia di 1.000.000 di euro
- ✅ Beni destinati ad aumentare di valore nel tempo, come partecipazioni familiari o immobili
- ✅ Esigenza di certezza sul regime fiscale fin dal momento della dotazione del trust
Quali scenari richiedono cautela?
- ⚠️ Platea di beneficiari aperta o designazione discrezionale rimessa al trustee
- ⚠️ Valori superiori alle franchigie, con imposta residua da versare in entrata
- ⚠️ Apporti successivi non programmati: ogni conferimento richiede una valutazione autonoma
- ⚠️ Stime dei beni incerte o contestabili, soprattutto per quote societarie e immobili
❓ FAQ — Scelta dell’opzione
Q: L’opzione può riguardare alcuni conferimenti e non altri?
A: Sì: la facoltà è riferita a ciascun conferimento (art. 4-bis, comma 3, TUS). Nel trust possono quindi convivere beni già tassati in entrata e beni soggetti a imposta al momento dell’attribuzione.
Q: L’opzione vale anche per i trust che nascono con la successione?
A: La disciplina dell’opzione contempla, oltre ai conferimenti, anche l’apertura della successione: per i trust testamentari la scelta va quindi preparata fin dalla pianificazione, con il testamento e l’atto istitutivo coordinati.
Come si coordina l’opzione con la tutela dei legittimari e con il ruolo del notaio?
Il profilo fiscale non assorbe quello civilistico: il trust deve rispettare le norme imperative sulla successione necessaria, e l’opzione va inserita in un disegno unitario costruito con il notaio prima del conferimento.
Il trust può incidere sulla legittima?
Il trust è riconosciuto in Italia dalla L. 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. L’art. 15, lett. c), della Convenzione fa salve le norme imperative in materia di successione, in particolare la tutela dei legittimari: la convenienza fiscale della tassazione in entrata non può comprimere la quota di riserva dei legittimari, pena l’esperibilità dell’azione di riduzione.
Qual è il ruolo del notaio nella scelta?
Il notaio verifica beneficiari, valori e franchigie, coordina l’atto istitutivo e di dotazione con il testamento e con le altre strutture patrimoniali e valuta, insieme al consulente fiscale, se e per quali conferimenti esercitare la tassazione in entrata. La verifica va svolta prima dell’apporto dei beni, perché l’opzione si collega al momento del conferimento.
🔧 Guida Pratica: Come Procedere
- 📋 Individuare i beneficiari e il rapporto di ciascuno con il disponente: da esso dipendono franchigia e aliquota.
- 📋 Stimare il valore dei beni da conferire alla data prevista per l’apporto, con perizia dove occorre (quote societarie, immobili).
- 📋 Ripartire le spettanze tra i beneficiari nell’atto istitutivo, così da verificare che ciascuna rientri nella propria franchigia.
- 📋 Verificare la posizione pregressa dei beneficiari, tenendo conto di donazioni e successioni già ricevute dal disponente.
- 📋 Decidere se esercitare la tassazione in entrata (art. 4-bis, comma 3, TUS), conferimento per conferimento, e se mantenere la tassazione in uscita per alcuni apporti.
- 📋 Redigere l’atto istitutivo e di dotazione con il notaio, coordinandolo con testamento, legittima e altre strutture patrimoniali.
- 📋 Verificare gli ulteriori adempimenti collegati al conferimento: imposte indirette su immobili e diritti reali, imposte sui redditi, obblighi dichiarativi.
⏰ Il momento rilevante è il conferimento: l’opzione non può essere valutata a posteriori e va preparata prima dell’apporto dei beni.
📊 Caso Pratico: il trust della famiglia Rossi
Marco Rossi, vedovo, conferisce in un trust familiare una partecipazione in una società di famiglia e un immobile, per un valore complessivo di 1.700.000 euro. L’atto istitutivo stabilisce che i beni spetteranno, al raggiungimento di una certa età, ai due figli Anna e Luca in parti uguali: 850.000 euro ciascuno.
Ciascun figlio è parente in linea retta del disponente e beneficia della franchigia di 1.000.000 di euro. Poiché 850.000 euro rientrano nella franchigia, l’imposta dovuta è pari a zero. Prima del chiarimento dell’Agenzia delle Entrate si poteva dubitare dell’esercizio dell’opzione in assenza di versamento; oggi, allo Speciale Telefisco del 24 settembre 2026, l’Agenzia ha chiarito che la tassazione in entrata è esercitabile anche in questo caso. Marco opta per la tassazione in entrata: le successive attribuzioni ad Anna e Luca non scontano ulteriore imposta, anche se nel frattempo la partecipazione e l’immobile avessero aumentato il loro valore.
| Ipotesi | Valore conferito e beneficiari | Franchigia | Imposta in entrata |
|---|---|---|---|
| A | 1.700.000 euro; due figli, 850.000 euro ciascuno | 1.000.000 euro per figlio | 0 euro |
| B | 2.400.000 euro; due figli, 1.200.000 euro ciascuno | 1.000.000 euro per figlio | 16.000 euro (4% su 200.000 euro per ciascun figlio) |
| C | 1.700.000 euro; beneficiari non determinabili | Nessuna | 136.000 euro (8% sull’intero valore) |
Le ipotesi B e C mostrano i confini dell’imposta zero: se il valore supera la franchigia di ciascun beneficiario, l’eccedenza è tassata in entrata alle aliquote ordinarie; se i beneficiari non sono determinabili, si applica l’aliquota dell’8% senza franchigia.
📅 Novità Legislative 2024-2026
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139: introduce l’art. 4-bis TUS, che porta il presupposto dell’imposta sul trust al momento dell’attribuzione ai beneficiari e prevede l’opzione per la tassazione in entrata.
- D.Lgs. n. 123/2025: il nuovo Testo unico delle imposte indirette riordina anche l’imposta sulle successioni e donazioni, con applicazione prevista dal 1° gennaio 2027 e con una nuova numerazione degli articoli; ne dà conto la guida al Testo unico delle imposte indirette. Fino ad allora restano di riferimento le disposizioni del TUS.
- Agenzia delle Entrate, Speciale Telefisco del 24 settembre 2026: l’opzione per la tassazione in entrata può essere esercitata anche quando le franchigie degli artt. 7 e 56 TUS azzerano il versamento.
📝 In Sintesi
L’opzione per la tassazione in entrata dell’art. 4-bis, comma 3, TUS può essere esercitata anche a imposta zero, quando le franchigie azzerano il versamento: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate allo Speciale Telefisco del 24 settembre 2026.
- ✅ Regola generale: imposta al momento dell’attribuzione ai beneficiari; con l’opzione, al momento del conferimento
- ✅ Franchigie e aliquote seguono il rapporto tra disponente e beneficiario, per ciascun beneficiario
- ✅ Con la tassazione in entrata a imposta zero le attribuzioni successive ai beneficiari non scontano ulteriore imposizione
- ✅ Beneficiari non determinabili: aliquota dell’8% senza franchigia, quindi niente imposta zero
- ✅ Imposta versata in entrata non rimborsabile se l’attribuzione non avviene: la scelta va preparata prima del conferimento
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Fonti e Approfondimenti
- Agenzia delle Entrate, risposta fornita in occasione dello Speciale Telefisco del 24 settembre 2026 sulla tassazione in entrata del trust (art. 4-bis, comma 3, TUS) — Agenzia delle Entrate
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), artt. 4-bis, 7 e 56 — Normattiva
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, modifiche in materia di trust — Normattiva
- D.Lgs. n. 123/2025, Testo unico delle imposte indirette (applicazione dal 1° gennaio 2027)
- L. 16 ottobre 1989, n. 364 (ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sui trust)
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