L’adozione del 20° pacchetto di misure restrittive da parte del Consiglio dell’Unione Europea il 23 aprile 2026 (Regolamenti UE 2026/506, 2026/509 e 2026/511), unita a una serie di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea depositate tra febbraio e maggio 2026, ha ulteriormente irrigidito il quadro applicativo delle sanzioni UE cittadini russi. Sul fronte normativo il 20° pacchetto introduce per la prima volta uno specifico Anti-Circumvention Tool e nuove restrizioni in materia di cripto-attività, banche regionali e flotta ombra. Sul fronte giurisprudenziale, la CGUE ha chiarito che le misure di congelamento si estendono anche ai beni detenuti tramite trust e impediscono persino l’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte del titolare di certificati azionari sanzionato.
Per il notaio chiamato a ricevere atti che coinvolgono soggetti di nazionalità russa, il quadro normativo — costruito sul Regolamento (UE) n. 833/2014 e sul Regolamento (UE) n. 269/2014 — si articola oggi in venti pacchetti successivi, con un complesso intreccio di divieti soggettivi (liste consolidate) e oggettivi (limiti di importo, settori vietati, beni embargati). La presente guida sistematizza il quadro vigente a maggio 2026, integrando la più recente giurisprudenza CGUE e distinguendo i soggetti sanzionati individualmente, le restrizioni applicabili a tutti i cittadini russi e i profili operativi che incidono sulla compravendita immobiliare, sulle operazioni societarie e sui depositi.
🔑 Punti Chiave
D: I cittadini russi possono acquistare immobili in Italia nel 2026?
R: Sì, purché non iscritti nelle liste consolidate UE e previa verifica della reciprocità ex art. 16 Preleggi. L’Accordo bilaterale Italia-Russia del 1996 sugli investimenti risulta tuttora richiamato nell’Elenco Paesi del MAE.
D: Cosa prevede il 20° pacchetto sanzioni UE 2026?
R: Adottato il 23 aprile 2026, il 20° pacchetto introduce l’Anti-Circumvention Tool, estende il divieto a transazioni con 20 banche russe e 4 istituti di paesi terzi, vieta i servizi crypto-asset e amplia la flotta ombra colpita.
D: Esiste un divieto assoluto per i notai di ricevere atti da cittadini russi?
R: No. Le sanzioni UE cittadini russi non pongono un divieto generalizzato. Il divieto è assoluto solo per i soggetti iscritti nelle liste consolidate (allegato I Reg. 269/2014), colpiti dal congelamento dei fondi.
D: Il limite di 100.000 euro sui depositi vale per il prezzo della compravendita?
R: No. L’art. 5-ter Reg. 833/2014 vieta agli enti creditizi UE di ricevere depositi superiori a 100.000 euro da cittadini russi non residenti UE/SEE/Svizzera. Non incide sul prezzo né sul deposito presso il conto dedicato del notaio.
D: Un cittadino russo può vendere un immobile in Italia nel 2026?
R: Sì, senza limite di prezzo e senza necessità di verifica della reciprocità. Resta il problema operativo dell’incasso: il venditore russo non residente UE non potrà depositare oltre 100.000 euro per ente creditizio UE.
D: Si può cedere una quota di S.r.l. a un cittadino russo?
R: Sì. La Commissione Europea ha chiarito al CNUE che le quote di S.r.l. non rientrano nei “valori mobiliari” vietati dall’art. 5-septies Reg. 833/2014. Il divieto opera solo per azioni emesse dopo il 12 aprile 2022.
D: Cosa hanno stabilito le sentenze CGUE 2026 sui trust e sulle assemblee?
R: La CGUE con sentenza 22 maggio 2026 (cause C-483/23, C-428/24, C-476/24) ha esteso il congelamento dei fondi ai beni detenuti tramite trust se sostanzialmente riconducibili al sanzionato; con sentenza 12 marzo 2026 (C-465/24 SBK Art) ha vietato anche l’esercizio del voto in assemblea da parte di soggetti colpiti.
D: Cosa controlla il notaio prima di rogare un atto con un russo?
R: Verifica nella Financial Sanctions Database (FSF) e nella Sanctions Map UE l’eventuale iscrizione del cliente nelle liste consolidate, applica l’adeguata verifica rafforzata ex art. 25 D.Lgs. 231/2007 e accerta la condizione di reciprocità per gli acquisti immobiliari.
Indice dei contenuti
- Il quadro normativo aggiornato delle sanzioni UE cittadini russi
- Chi sono i soggetti sanzionati? Le liste consolidate UE
- Quando un cittadino russo può acquistare un immobile in Italia?
- Quali limiti operativi impone il divieto sui depositi?
- Cosa cambia per la vendita di immobili da parte di cittadini russi?
- Quali restrizioni si applicano alla cessione di partecipazioni sociali?
- Guida Pratica: Come Procedere
- Caso Pratico: Vendita di villa da cittadino russo nel 2026
- Novità Legislative 2025-2026
- Le novità giurisprudenziali CGUE 2026
- Sentenza C-465/24 SBK Art: il voto in assemblea come uso di fondi
- Cause riunite Pumpyanskiy e altri: il legame oggettivo con i settori economici
- Sentenza C-313/24 Uffizi: la nozione di direzione negli appalti
- Cause T Trust, FZ AR e SX: il congelamento si estende ai beni in trust
- Implicazioni operative per il notaio
- In Sintesi
- Hai Bisogno di Assistenza?
- Consulenza specializzata
- Fonti e Approfondimenti
Il quadro normativo aggiornato delle sanzioni UE cittadini russi
Le sanzioni UE cittadini russi si articolano su due regolamenti pilastro: il Regolamento (UE) n. 833/2014 (sanzioni settoriali) e il Regolamento (UE) n. 269/2014 (sanzioni individuali), modificati da venti pacchetti successivi tra marzo 2014 e aprile 2026.
Dai primi pacchetti al 20° del 2026: una stratificazione normativa
Il regime sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa ha conosciuto una escalation progressiva. Le prime misure restrittive furono adottate nel marzo 2014 in risposta all’annessione della Crimea. L’invasione su larga scala dell’Ucraina, nel febbraio 2022, ha innescato l’adozione di venti pacchetti successivi di sanzioni UE cittadini russi, ciascuno dei quali ha ampliato il perimetro soggettivo (oltre 2.700 persone fisiche e giuridiche oggi designate) e oggettivo (merci, tecnologie, servizi).
I pacchetti più rilevanti per l’attività notarile sono:
- 18° pacchetto (Reg. UE 2025/1494 e 2025/1476 del 18 luglio 2025): ha inserito 14 nuove persone e 41 entità nell’allegato I del Reg. 269/2014, portando le designazioni complessive oltre quota 2.500, e ha esteso il divieto di accesso ai porti UE a oltre 440 navi della cosiddetta “shadow fleet”.
- 19° pacchetto (Reg. UE 2025/2033, 2025/2035 e 2025/2037 del 23 ottobre 2025): ha introdotto definizioni esplicite di “proprietà” (≥50%) e “controllo” per agevolare l’applicazione del divieto di mettere fondi a disposizione, ampliato l’allegato XXI con nuovi beni vietati all’importazione e introdotto deroghe transitorie (grandfathering) fino al 25 gennaio 2026 e, per alcuni codici NC ceramici, fino al 25 aprile 2026.
- 20° pacchetto (Reg. UE 2026/506, 2026/509 e 2026/511 del 23 aprile 2026): ha designato 117 nuovi soggetti (37 persone fisiche, 80 entità), introdotto l’Anti-Circumvention Tool per i Paesi terzi (per la prima volta è stato aggiunto un Paese terzo, il Kirghizistan), esteso il divieto di transazioni a 20 banche russe e 4 istituti finanziari di Paesi terzi, vietato dal 24 maggio 2026 i servizi crypto-asset verso persone russe e introdotto, dal 25 maggio 2026, il divieto di managed security services.
Tabella 1 — Quadro normativo di riferimento (vigente maggio 2026)
| Normativa | Oggetto | Versione consolidata |
|---|---|---|
| Reg. (UE) n. 833/2014 | Misure restrittive settoriali (merci, servizi, finanza, energia) | 19 dicembre 2025 |
| Reg. (UE) n. 269/2014 | Misure restrittive individuali (congelamento fondi) | 23 aprile 2026 |
| Reg. (CE) n. 765/2006 | Misure restrittive Bielorussia (allineamento progressivo) | 23 aprile 2026 |
| Decisione 2014/512/PESC | Quadro PESC delle sanzioni settoriali | aggiornata |
| Decisione 2014/145/PESC | Quadro PESC delle sanzioni individuali | aggiornata |
| D.Lgs. n. 109/2007 | Attuazione interna del congelamento dei beni | vigente |
| Studio CNN n. 199-2022/A | Effetti delle sanzioni UE sull’attività negoziale (Boggiali) | 12 ottobre 2022 |

📎 Approfondisci: Linee Guida Antiriciclaggio per l’adeguata verifica della clientela — Le procedure operative interne dello Studio per l’attuazione dell’adeguata verifica rafforzata ex art. 25 D.Lgs. 231/2007.
Chi sono i soggetti sanzionati? Le liste consolidate UE
Le sanzioni UE cittadini russi a carattere individuale colpiscono i soli soggetti iscritti nell’allegato I del Reg. (UE) n. 269/2014: per costoro il congelamento dei fondi vieta di fatto qualsiasi attività negoziale.
La consultazione della Financial Sanctions Database (FSF)
Per accertare se un cliente sia iscritto nelle liste consolidate, il notaio deve consultare la Financial Sanctions Database (FSF) della Commissione Europea, all’indirizzo webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf, oltre alla Sanctions Map UE (sanctionsmap.eu). L’iscrizione comporta:
- ⚠️ Congelamento integrale di fondi e risorse economiche (art. 2 Dec. 2014/145/PESC)
- ⚠️ Divieto di mettere fondi a disposizione, anche indirettamente (art. 2 par. 2)
- ⚠️ Divieto di partecipare a transazioni che implichino l’utilizzo di fondi congelati
- ⚠️ Estensione a soggetti “associati” e a entità controllate al ≥50% (chiarimento introdotto dal 19° pacchetto)
Le novità del 20° pacchetto sulla nozione di controllo
Il 20° pacchetto ha consolidato l’approccio già introdotto dal Reg. 2025/2037 in materia di estensione del congelamento ai soggetti controllati. La nozione di “controllo” è oggi intesa in senso ampio e comprende:
- Il potere di nominare o destituire la maggioranza dei membri degli organi direttivi
- La gestione unificata dell’entità
- La pubblicazione di conti consolidati
- La condivisione delle passività finanziarie
Per il notaio, questo ampliamento impone un’attenzione rafforzata alla ricostruzione della catena di controllo delle società di diritto estero che intervengono in atti notarili, con particolare riguardo ai veicoli societari domiciliati in giurisdizioni terze (Cipro, Lussemburgo, Emirati Arabi).
📎 Approfondisci: Individuazione del Titolare Effettivo nella Normativa Antiriciclaggio — Il percorso “a cascata” dell’art. 20 D.Lgs. 231/2007 e il superamento degli schermi societari.
Le liste non UE non rilevano
Si ribadisce che le sanzioni UE cittadini russi rilevanti per il notaio italiano sono esclusivamente quelle dell’Unione: le liste elaborate da Regno Unito, Stati Uniti (OFAC SDN List), Australia o altri Paesi extra UE non producono effetti diretti sull’attività notarile italiana, pur potendo orientare l’adeguata verifica rafforzata in ottica di prudenza professionale.
Quando un cittadino russo può acquistare un immobile in Italia?
Il cittadino russo non iscritto nelle liste consolidate può acquistare immobili in Italia, previa verifica della condizione di reciprocità ex art. 16 delle Preleggi. Nessuna delle sanzioni UE cittadini russi pone un divieto generale di acquisto immobiliare.
La condizione di reciprocità con la Federazione Russa
La verifica della reciprocità è di esclusiva competenza del Ministero degli Affari Esteri (art. 1 c. 1 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394). Le richieste vanno inviate via PEC a contenzioso.segreteria@cert.esteri.it, per conoscenza all’Ufficio Studi del CNN.
La scheda relativa alla Federazione Russa pubblicata sull’Elenco Paesi e Territori del MAE (esteri.it) continua a riportare la vigenza dell’Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti firmato a Roma il 9 aprile 1996 (in vigore dal 7 luglio 1997). Nonostante l’esclusione della Federazione Russa dal trattamento della nazione più favorita (dichiarazione Commissione UE del 15 marzo 2022), l’Accordo bilaterale appare tuttora vigente e consente di ritenere verificata la condizione di reciprocità per gli acquisti immobiliari.
Tabella 2 — Reciprocità e cittadinanza: matrice operativa
| Profilo soggettivo | Reciprocità da verificare? | Acquisto immobiliare |
|---|---|---|
| Cittadino russo iscritto nelle liste UE | Irrilevante | ❌ Vietato (congelamento fondi) |
| Cittadino russo + permesso soggiorno UE/SEE/CH | No | ✅ Consentito senza limiti |
| Cittadino russo + cittadinanza UE/SEE/CH | No | ✅ Consentito senza limiti |
| Cittadino russo non residente UE | Sì (Accordo 1996) | ✅ Consentito previa verifica |
| Cittadino UE residente in Russia | No | ✅ Consentito |
📎 Approfondisci: Reciprocità e Attività Notarile: Guida 2025 — Procedure di verifica al MAE, casistica per i Paesi terzi e raffronto con la disciplina svizzera (LAFE).
FAQ — Acquisto immobiliare da cittadino russo
Il limite di 100.000 euro sui depositi impedisce di acquistare immobili di valore superiore?
No. Il limite ex art. 5-ter Reg. 833/2014 vieta agli enti creditizi UE di ricevere in deposito somme di cittadini russi non residenti UE per importi superiori a 100.000 euro per ciascun ente. Non riguarda il prezzo della compravendita, né impedisce all’acquirente russo di effettuare pagamenti dal proprio conto in favore del venditore.
L’acquirente russo può versare il prezzo sul conto dedicato del notaio?
Sì. La Commissione UE ha espressamente chiarito al CNUE che «non vi è alcun divieto diretto di depositare il prezzo di acquisto su un conto fiduciario notarile». Il conto dedicato ex art. 1 c. 63 L. 27 dicembre 2013, n. 147 non è qualificabile come “deposito presso ente creditizio” ai sensi dell’art. 1 lett. h) Reg. 833/2014.
È necessaria l’adeguata verifica rafforzata?
Sì. La presenza di un cittadino russo configura un fattore di rischio elevato ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 231/2007, che impone l’applicazione dell’adeguata verifica rafforzata ex art. 25 dello stesso decreto: approfondimento dell’esame, incremento dei controlli, individuazione della provenienza dei fondi, monitoraggio costante del rapporto.
Quali limiti operativi impone il divieto sui depositi?
L’art. 5-ter Reg. (UE) n. 833/2014 vieta agli enti creditizi UE di accettare depositi da cittadini russi o residenti in Russia per un valore complessivo superiore a 100.000 euro per ciascun ente. Il divieto non si applica ai titolari di permesso di soggiorno UE/SEE/Svizzera.
Nozione di deposito e di ente creditizio
L’art. 1 lett. k) Reg. 833/2014 definisce “deposito” come saldo creditore risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie ordinarie, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni contrattuali. L’art. 1 lett. h) qualifica “ente creditizio” l’impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi e concedere crediti per proprio conto.
Le FAQ della Commissione Europea del 3 maggio 2022 hanno precisato che:
- ✅ Il divieto si applica per ciascun ente creditizio, consentendo il frazionamento dei depositi su più istituti UE (purché ciascuno rispetti il limite)
- ✅ Il divieto non si applica ai depositi presso enti creditizi di Stati terzi (extra UE, inclusa la Russia)
- ✅ Il divieto non concerne il deposito sul conto dedicato del notaio
- ⚠️ Lo svincolo delle somme dal conto dedicato verso un conto bancario del beneficiario russo non residente UE deve invece rispettare il limite
L’ambito soggettivo dell’esenzione
La restrizione non si applica:
- Ai cittadini russi titolari anche della cittadinanza di uno Stato membro UE, SEE o della Svizzera
- Alle persone fisiche titolari di permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato UE/SEE/Svizzera
- Ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra UE e Russia (art. 5-ter par. 4)
Viceversa, la sanzione si applica alle persone fisiche di Stati terzi che risiedano in Russia (art. 5-ter c. 1).
Le novità del 20° pacchetto in materia bancaria e crypto
Il 20° pacchetto del 23 aprile 2026 ha esteso significativamente il perimetro finanziario:
- ⚠️ Divieto di transazioni con 20 banche russe aggiuntive (allegato XIV Reg. 833/2014)
- ⚠️ Divieto esteso a 4 istituti finanziari di Paesi terzi ritenuti coinvolti in pratiche di elusione
- ⚠️ Divieto di servizi crypto-asset da o verso operatori russi (dal 24 maggio 2026)
- ⚠️ Rafforzamento dei controlli su sistemi di pagamento alternativi
- ⚠️ Divieto di managed security services verso la Russia (dal 25 maggio 2026)
📎 Approfondisci: Bonifici SEPA: 3 Novità su SCT Inst, Travel Rule e VoP — I nuovi controlli antiriciclaggio sui bonifici europei dal 9 ottobre 2025 e l’interazione con il regime sanzionatorio.
Cosa cambia per la vendita di immobili da parte di cittadini russi?
Il cittadino russo non sanzionato può vendere immobili in Italia senza limiti di prezzo e senza necessità di verifica della reciprocità. Le sanzioni UE cittadini russi non incidono sulla legittimazione a disporre di beni legittimamente acquistati, ma pongono problemi operativi nell’incasso del prezzo.
Perché la reciprocità non rileva per la vendita
La verifica della reciprocità — necessaria solo per l’acquisto da parte dello straniero — non opera in caso di vendita. L’eventuale assenza di reciprocità non intacca la capacità di disporre di beni legittimamente acquistati: chi ha acquistato in vigenza di un trattato di protezione (o quale titolare di permesso di soggiorno) potrà legittimamente vendere anche dopo l’eventuale cessazione del titolo che fondava l’acquisto.
Il problema dell’incasso: strutturare il pagamento
In caso di vendita di immobile di rilevante valore da parte di cittadino russo non residente UE, il notaio dovrà strutturare il pagamento tenendo conto del limite dei 100.000 euro per ciascun ente creditizio UE. Le opzioni operative includono:
- 📋 Frazionamento del deposito su più enti creditizi UE (ciascuno entro il limite)
- 📋 Deposito presso enti creditizi extra UE, inclusi istituti svizzeri (purché non si configurino pratiche elusive)
- 📋 Pagamento in valuta non euro, accreditato su conti esteri del venditore
- 📋 Utilizzo del conto dedicato notarile con successivo svincolo coordinato
Alert su pratiche elusive
L’art. 12 Reg. 833/2014 (e, per le sanzioni individuali, l’art. 9 Reg. 269/2014) sanziona la partecipazione consapevole o deliberata ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti. Il 20° pacchetto del 2026 ha rafforzato i presidi antielusione con l’introduzione del citato Anti-Circumvention Tool, che consente di colpire operatori di Paesi terzi ritenuti veicoli di aggiramento delle sanzioni. Il notaio dovrà quindi astenersi dal ricevere atti che — pur formalmente leciti — risultino strutturati al solo scopo di superare i divieti UE.
Quali restrizioni si applicano alla cessione di partecipazioni sociali?
Non esiste un divieto generale di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni sociali da parte di cittadini russi non sanzionati. Le sanzioni UE cittadini russi vietano la cessione di valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022 e qualsiasi operazione sulle partecipazioni in società operanti nel settore energia in Russia.
Azioni vs quote di S.r.l.: la chiave operativa
L’art. 5-septies Reg. (UE) n. 833/2014 vieta la vendita di valori mobiliari denominati in euro (o nella valuta ufficiale di uno Stato membro) emessi dopo il 12 aprile 2022 a cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia o entità russe. La definizione di valori mobiliari ex art. 1 lett. f) Reg. 833/2014 ricomprende:
- i) azioni di società e titoli equivalenti
- ii) obbligazioni e titoli di debito
- iii) altri valori mobiliari negoziabili sul mercato dei capitali
La Commissione Europea, rispondendo al CNUE, ha chiarito che la qualifica di valori mobiliari non si applica alle quote di società a responsabilità limitata: la cessione di quote di S.r.l. a cittadini russi non sanzionati è pertanto consentita, fermi gli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio e i divieti settoriali (energia, asset strategici).
Il divieto assoluto sul settore energia russo
L’art. 3-bis Reg. 833/2014 vieta a chiunque — indipendentemente dalla nazionalità — di acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica registrata o costituita a norma del diritto della Russia o di altro Paese terzo e operante nel settore dell’energia in Russia. La nozione di “settore dell’energia” ex art. 1 lett. u) comprende:
- Prospezione, produzione, distribuzione interna alla Russia o estrazione di petrolio greggio, gas naturale, combustibili fossili solidi
- Raffinazione di combustibili, liquefazione del gas naturale, rigassificazione
- Produzione di prodotti a base di combustibili fossili solidi e derivati petroliferi
- Costruzione di strutture o installazione di apparecchiature per la generazione di energia o produzione di elettricità
⚠️ Il divieto si estende per via interpretativa anche alle cessioni di partecipazioni in società controllanti soggetti operanti nel settore energia in Russia: il mutamento della titolarità diretta della controllante implica il mutamento della titolarità indiretta della controllata, integrando un’ipotesi di elusione ex art. 12 Reg. 833/2014 (o, in alternativa, di contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c.).
📎 Approfondisci: Il Conferimento di Partecipazioni Sociali: Guida Completa per Privati e Imprese — Disciplina dell’art. 177 TUIR, regime di realizzo controllato e profili operativi per le riorganizzazioni societarie.
Tabella 3 — Effetti sintetici delle sanzioni UE su attività negoziali
| Operazione | Russo iscritto liste | Russo non iscritto + non residente UE | Russo + residenza/cittadinanza UE/SEE/CH |
|---|---|---|---|
| Acquisto immobili | ❌ Vietato | ✅ Consentito previa reciprocità, senza limite di prezzo | ✅ Consentito senza reciprocità né limite |
| Vendita immobili | ❌ Vietata | ✅ Consentita senza limite di prezzo | ✅ Consentita senza limite |
| Deposito presso enti creditizi UE | ❌ Vietato | ⚠️ Limitato a 100.000 € per ente | ✅ Consentito senza limiti |
| Cessione partecipazioni società settore energia Russia | ❌ Vietata | ❌ Vietata | ❌ Vietata |
| Acquisto azioni in euro emesse dopo 12.4.2022 | ❌ Vietato | ❌ Vietato | ✅ Consentito |
| Acquisto/cessione quote S.r.l. | ❌ Vietati | ✅ Consentiti senza limite | ✅ Consentiti senza limite |
| Servizi crypto-asset (dal 24.5.2026) | ❌ Vietati | ❌ Vietati | ⚠️ Consultare autorità competente |
Guida Pratica: Come Procedere
Checklist operativa per l’atto notarile con cittadino russo
Fase 1 — Identificazione e screening sanzionatorio
- ✅ Acquisizione del documento di identità e del passaporto del cliente
- ✅ Consultazione della Financial Sanctions Database (FSF) all’indirizzo webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf
- ✅ Consultazione della Sanctions Map UE (sanctionsmap.eu)
- ✅ Verifica del titolare effettivo per le entità interessate (Reg. 269/2014, allegato I)
- ✅ Acquisizione di eventuale documentazione comprovante cittadinanza UE/SEE/CH o permesso di soggiorno
Fase 2 — Verifica della reciprocità (solo per acquisti)
- ✅ Richiesta al MAE via PEC se necessario (
contenzioso.segreteria@cert.esteri.it) - ✅ Consultazione dell’Elenco Paesi e Territori sul sito esteri.it
- ✅ Verifica dell’Accordo bilaterale Italia-Russia 1996
Fase 3 — Strutturazione operativa
- ✅ Strutturazione del flusso dei pagamenti nel rispetto del limite ex art. 5-ter Reg. 833/2014
- ✅ Verifica del rispetto dei divieti settoriali (energia, asset strategici, duplice uso)
- ✅ Eventuale richiesta di autorizzazione preventiva alle autorità competenti (MEF/UIF)
Fase 4 — Adempimenti antiriciclaggio rafforzati
- ✅ Applicazione dell’adeguata verifica rafforzata ex art. 25 D.Lgs. 231/2007
- ✅ Acquisizione di informazioni dettagliate sulla provenienza dei fondi
- ✅ Monitoraggio continuo del rapporto professionale
- ✅ Eventuale segnalazione di operazione sospetta (SOS) all’UIF
Caso Pratico: Vendita di villa da cittadino russo nel 2026
Situazione: Tizio, cittadino russo non iscritto nelle liste UE e privo di permesso di soggiorno UE/SEE/CH, intende vendere una villa sul Lago Maggiore per € 1.200.000 a un acquirente italiano.
Analisi giuridica:
- 🔍 Screening sanzionatorio: verifica preliminare nella FSF e nella Sanctions Map. Esito negativo: il cliente non risulta iscritto nelle liste consolidate.
- 🔍 Reciprocità: non rileva trattandosi di vendita (e non di acquisto da parte dello straniero).
- 🔍 Adeguata verifica rafforzata: applicabile ex art. 25 D.Lgs. 231/2007 in ragione del profilo soggettivo del cliente. Acquisizione di informazioni aggiuntive sul reddito, sulla provenienza dei fondi originari di acquisto e sui mezzi di pagamento.
- 🔍 Cripto-asset: il pagamento in cripto-attività è vietato ex 20° pacchetto dal 24 maggio 2026 quando coinvolge operatori russi.
Strutturazione dell’incasso: il prezzo di € 1.200.000 supera significativamente il limite di € 100.000 per ente creditizio UE. Soluzioni praticabili:
- Deposito frazionato su più enti creditizi UE distinti, ciascuno entro il limite (soluzione di scarsa praticabilità);
- Bonifico verso un conto del venditore presso un istituto extra UE (svizzero, per esempio), che non rientra nel divieto dell’art. 5-ter Reg. 833/2014;
- Utilizzo del conto dedicato notarile ex art. 1 c. 63 L. 147/2013 per l’incasso integrale del prezzo, con successivo svincolo verso conti esteri del venditore (soluzione preferibile per la garanzia delle parti).
Risultato: l’atto è ricevibile dal notaio, previa strutturazione del pagamento secondo l’opzione (c), con monitoraggio dei flussi e valutazione di eventuale SOS all’UIF in caso di anomalie.
Novità Legislative 2025-2026
Cronologia dei pacchetti più recenti
- ⏰ 23 ottobre 2025 — 19° pacchetto sanzioni (Reg. UE 2025/2033, 2025/2035, 2025/2037): definizioni di “proprietà” (≥50%) e “controllo”, ampliamento allegato XXI, deroghe transitorie fino al 25 gennaio 2026 (e al 25 aprile 2026 per ceramica NC 6902 e 6909 19).
- ⏰ 12 febbraio 2026 — CGUE, sentenza C-313/24 (caso Gallerie degli Uffizi): chiarimenti sulla nozione di “direzione” nei collegamenti societari rilevanti ai fini del divieto di aggiudicazione di contratti pubblici a soggetti collegati alla Russia.
- ⏰ 12 marzo 2026 — CGUE, sentenza C-465/24 SBK Art: il congelamento dei fondi impedisce assolutamente al titolare di certificati azionari sanzionato di partecipare e votare nell’assemblea generale (qualificato come “uso di fondi”).
- ⏰ 26 marzo 2026 — CGUE, cause riunite C-696/23 P Pumpyanskiy e altri: confermato il congelamento dei fondi di cinque imprenditori di spicco russi; la nozione di “influenza” va letta alla luce del contesto economico, indipendentemente dal legame col governo russo.
- ⏰ 23 aprile 2026 — 20° pacchetto sanzioni (Reg. UE 2026/506, 2026/509, 2026/511): introduzione dell’Anti-Circumvention Tool, designazione di 117 nuovi soggetti (per la prima volta un Paese terzo, il Kirghizistan), estensione del divieto a 20 banche russe e 4 istituti di Paesi terzi.
- ⏰ 24 aprile 2026 — Entrata in vigore della due diligence rafforzata e della clausola contrattuale obbligatoria “no Russia” per la vendita di tanker da parte di operatori UE.
- ⏰ 22 maggio 2026 — CGUE, sentenza C-483/23 T Trust e cause riunite C-428/24 FZ AR e C-476/24 SX: le nozioni di “appartenenza” e “controllo” si estendono al disponente e ai beneficiari di un trust quando i beni risultino sostanzialmente riconducibili al soggetto sanzionato, anche se rimosso formalmente dalla lista beneficiari.
- ⏰ 24 maggio 2026 — Divieto settoriale sulle transazioni con crypto-asset service providers russi.
- ⏰ 25 maggio 2026 — Aggiunta dei managed security services ai servizi vietati verso la Russia.
- ⏰ 26 maggio 2026 — Il Consiglio UE proroga di un anno (fino al 28 maggio 2027) il regime di misure restrittive nei confronti dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia. Le misure si applicano oggi a 72 persone fisiche e a un’entità.
Impatto sull’attività notarile
Le novità più rilevanti per la pratica notarile sono:
- Ampliamento della nozione di controllo: impone una ricostruzione più approfondita della catena di partecipazioni per identificare gli effettivi beneficiari
- Anti-Circumvention Tool: introduce un rischio specifico per le operazioni strutturate tramite Paesi terzi (Kirghizistan, Emirati Arabi, Turchia)
- Divieto crypto-asset: rende inutilizzabili le cripto-attività come strumento di pagamento in operazioni con controparti russe
- Estensione del perimetro bancario: amplia il novero degli intermediari finanziari rispetto ai quali è inibita la canalizzazione dei pagamenti
Le novità giurisprudenziali CGUE 2026
Nel corso del 2026 la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha depositato quattro sentenze fondamentali in materia di sanzioni UE cittadini russi che incidono direttamente sull’attività notarile, ampliando la nozione di “controllo” sui fondi congelati ed estendendo l’efficacia delle misure restrittive anche a strutture fiduciarie come il trust.
Sentenza C-465/24 SBK Art: il voto in assemblea come uso di fondi
Con sentenza del 12 marzo 2026 nella causa C-465/24 SBK Art, la Corte di giustizia ha statuito che il congelamento dei fondi impedisce, in modo assoluto e incondizionato, al titolare di un certificato azionario sanzionato (o a persona ad esso associata) di partecipare a un’assemblea generale degli azionisti e di votare in tale sede.
La pronuncia chiarisce che i certificati azionari costituiscono “fondi” ai sensi dell’art. 1 lett. f) Reg. 269/2014: l’esercizio dei diritti di voto integra un “uso di fondi”, in quanto produce effetti, anche solo indirettamente, sul valore della partecipazione, sul funzionamento della società e quindi sui beni congelati. Qualsiasi interpretazione meno restrittiva — sottolinea la Corte — sarebbe in contrasto con l’obiettivo di limitare al massimo le operazioni eseguibili su fondi congelati.
Riflesso notarile: nelle assemblee di società di capitali in cui intervenga un socio iscritto nelle liste (o un’entità a esso associata), il notaio verbalizzante deve escludere la partecipazione e il voto del soggetto sanzionato, anche se formalmente legittimato sulla base del libro soci.
Cause riunite Pumpyanskiy e altri: il legame oggettivo con i settori economici
Con sentenza del 26 marzo 2026 nelle cause riunite C-696/23 P Pumpyanskiy, C-704/23 P Khudaverdyan, C-711/23 P Rashnikov, C-35/24 P Mazepin e C-111/24 P Khan, la Corte di giustizia ha respinto le impugnazioni di cinque imprenditori di spicco russi e ha consolidato la nozione di “imprenditore di spicco” rilevante ai fini delle sanzioni individuali.
La Corte ha precisato tre punti centrali:
- Sono i settori economici a dover procurare al governo russo una notevole fonte di reddito, non i singoli imprenditori che vi operano;
- La nozione di “influenza” degli imprenditori deve essere intesa alla luce del contesto economico in cui operano, indipendentemente dal legame con il governo russo;
- Il criterio non è illegittimo allorché si applica a categorie di persone con un legame oggettivo, ancorché indiretto e a prescindere da qualsiasi comportamento personale, con la Russia.
Riflesso notarile: l’iscrizione nelle liste consolidate UE di un imprenditore russo non può essere contestata in sede di rogito sulla base dell’assenza di legami con il governo russo. Il notaio si attiene all’iscrizione formale nell’allegato I del Reg. 269/2014, senza valutare nel merito i fondamenti della designazione.
Sentenza C-313/24 Uffizi: la nozione di direzione negli appalti
Con sentenza del 12 febbraio 2026 nella causa C-313/24, originata da un rinvio pregiudiziale italiano relativo a una gara per servizi presso le Gallerie degli Uffizi, la CGUE ha chiarito la portata del divieto di aggiudicare contratti pubblici a soggetti collegati alla Russia ai sensi dell’art. 5-duodecies Reg. 833/2014. Al centro della decisione vi è la nozione di “direzione” e il grado di collegamento necessario tra un operatore economico e soggetti russi affinché scattino le misure restrittive.
Riflesso notarile: pur trattandosi di pronuncia su materia di appalti, la nozione di “direzione” elaborata dalla Corte offre indicazioni interpretative utili anche nella verifica del controllo societario richiesto dalle definizioni introdotte dal 19° e 20° pacchetto. La ratio della pronuncia conferma una lettura sostanzialistica del legame con la Russia, attenta agli organi di governo e di gestione effettiva.
Cause T Trust, FZ AR e SX: il congelamento si estende ai beni in trust
La pronuncia più recente e operativamente più rilevante è quella del 22 maggio 2026 nelle cause C-483/23 T Trust e nelle cause riunite C-428/24 FZ AR e C-476/24 SX, originate da rinvii pregiudiziali del TAR Lazio. La Corte di giustizia ha statuito che le nozioni di “appartenenza” e “controllo” dei fondi e delle risorse economiche di cui all’art. 1 Reg. 269/2014 possono estendersi al disponente (settlor) o ai beneficiari di un trust, anche quando i trustee non hanno la possibilità di disporre dei beni e anche quando il sanzionato è stato formalmente rimosso dall’elenco dei beneficiari prima dell’inserimento nelle liste UE.
I casi sottoposti alla Corte riguardavano tutti strutture fiduciarie complesse: società italiane (e in un caso uno yacht) controllate da società estere holding (in genere Bermuda), a loro volta detenute da trust di diritto estero con trustee svizzero o estero. Nonostante le clausole dei trust escludessero formalmente qualsiasi trasferimento o controllo da parte di soggetti sanzionati, le autorità italiane avevano congelato i beni ritenendoli “sostanzialmente riconducibili” al disponente o ai beneficiari.
La Corte ha avallato l’impostazione delle autorità italiane: la verifica deve essere sostanziale, non meramente formale, e tener conto della complessiva architettura della struttura fiduciaria, della cronologia delle modifiche statutarie e della provenienza del patrimonio conferito.
Riflesso notarile: in presenza di atti che coinvolgano società, immobili o partecipazioni indirettamente collegati a strutture di trust con disponenti o beneficiari riconducibili, anche storicamente, a cittadini russi sanzionati, il notaio deve estendere l’adeguata verifica antiriciclaggio rafforzata alla ricostruzione completa della chain of ownership, includendo l’analisi storica del trust deed, delle letters of wishes e delle eventuali modifiche dell’elenco dei beneficiari intervenute in prossimità dell’inserimento nelle liste UE.
Implicazioni operative per il notaio
Le quattro pronunce CGUE del 2026 convergono su una lettura sostanzialistica e ampia delle misure restrittive UE, che impone al notaio un’attività di verifica più approfondita rispetto a quella desumibile dalla sola lettura dei regolamenti. In particolare:
- ⚠️ Strutture trust: vanno analizzate nella loro completezza storica, non solo nello stato attuale. Una rimozione formale del settlor dalla lista beneficiari, se avvenuta in prossimità dell’inserimento nelle liste UE, non è di per sé sufficiente a escludere il congelamento.
- ⚠️ Assemblee societarie: il notaio verbalizzante deve negare la partecipazione e il voto a soci sanzionati anche se titolari formali della partecipazione, in quanto l’esercizio del voto integra un “uso di fondi”.
- ⚠️ Catena di controllo: l’indagine non si arresta al primo livello societario; va ricostruita risalendo a tutti i livelli di proprietà e controllo, in coerenza con la nozione amplificata dal 19° e 20° pacchetto.
- ⚠️ Legame oggettivo: l’iscrizione nelle liste UE va presa come dato formale vincolante. Argomentazioni del cliente sull’assenza di legami diretti col Cremlino non rilevano ai fini della ricevibilità dell’atto.
📎 Approfondisci: Individuazione del Titolare Effettivo nella Normativa Antiriciclaggio — La ricostruzione della catena di controllo alla luce dell’art. 20 D.Lgs. 231/2007 e delle nuove pronunce CGUE 2026.
In Sintesi
Le sanzioni UE cittadini russi, articolate oggi su venti pacchetti successivi e sui Regolamenti pilastro 833/2014 e 269/2014, non pongono un divieto generale di ricevere atti notarili da soggetti di nazionalità russa, ma impongono verifiche puntuali e strutturazioni operative per le compravendite immobiliari, le cessioni di partecipazioni e i flussi di pagamento.
- ✅ Verificare sempre l’iscrizione nelle liste consolidate UE (FSF, Sanctions Map)
- ✅ Distinguere tra sanzioni individuali (Reg. 269/2014) e sanzioni settoriali (Reg. 833/2014)
- ✅ Applicare l’adeguata verifica rafforzata ex art. 25 D.Lgs. 231/2007
- ✅ Strutturare i pagamenti nel rispetto del limite di 100.000 euro per ente creditizio UE
- ✅ Accertare la condizione di reciprocità per gli acquisti immobiliari (Accordo Italia-Russia 1996 tuttora vigente)
- ✅ Vietare assolutamente le operazioni nel settore energia in Russia e quelle volte a eludere le sanzioni
- ✅ Monitorare l’evoluzione del quadro: il 20° pacchetto del 2026 ha introdotto strumenti antielusione e divieti crypto-asset
- ✅ Applicare la giurisprudenza CGUE 2026: trust con disponenti/beneficiari russi, voto in assemblea da parte di soci sanzionati e legame oggettivo con i settori economici russi richiedono oggi una verifica sostanzialistica più rigorosa
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Fonti e Approfondimenti
Fonti normative ufficiali:
- Regolamento (UE) n. 833/2014 — testo consolidato (versione consolidata 19/12/2025)
- Financial Sanctions Database — Commissione Europea
- EU Sanctions Map
Giurisprudenza CGUE 2026:
- CGUE, 12 marzo 2026, C-465/24 SBK Art — comunicato stampa n. 35/26
- CGUE, 26 marzo 2026, cause riunite C-696/23 P Pumpyanskiy e altri — comunicato stampa n. 48/26
Studi dottrinali:
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