Uno strumento fondamentale per le successioni transfrontaliere che semplifica le successioni internazionali nell’UE, attestando la qualità di erede, legatario, esecutore o amministratore dell’eredità.
Cos’è il Certificato Successorio Europeo
Il Certificato Successorio Europeo (CSE) è uno strumento di diritto uniforme europeo introdotto dal Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012. Si tratta di un documento destinato a facilitare la gestione delle successioni transfrontaliere all’interno dell’Unione Europea.
Il certificato può essere utilizzato da eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori dell’eredità per dimostrare la propria qualità ed esercitare i rispettivi diritti o poteri in uno Stato membro diverso da quello di rilascio, senza necessità di ricorrere ad alcuna procedura speciale aggiuntiva.
Indice dei contenuti
- Cos’è il Certificato Successorio Europeo
- Normativa di riferimento
- Chi può rilasciare il Certificato in Italia
- Chi può richiedere il Certificato
- Quando può essere richiesto
- Effetti e validità del Certificato
- Natura giuridica e procedura
- Aspetti fiscali e onorari
- Il procedimento di richiesta
- Vantaggi del Certificato Successorio Europeo
- 📊 Casi Pratici: Esempi di Utilizzo del CSE
- Differenze con altri certificati ereditari nazionali
- 📝 In Sintesi
- 🤝 Hai Bisogno di Assistenza per un Certificato Successorio Europeo?
- 📚 Fonti e Approfondimenti
- Risorse e documentazione
Normativa di riferimento
Il quadro normativo del Certificato Successorio Europeo si basa su:
• Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 – Capo VII (articoli da 62 a 73)
• Regolamento (UE) n. 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014 – che stabilisce i moduli di cui al Regolamento UE n. 650/2012
• Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013-bis) – articolo 32, che designa il notaio quale autorità competente al rilascio in Italia
Il Regolamento si applica alle successioni delle persone decedute a partire dal 17 agosto 2015 e opera in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione di Danimarca e Irlanda che non vi partecipano.

Chi può rilasciare il Certificato in Italia
In Italia, l’unica autorità competente al rilascio del Certificato Successorio Europeo è il notaio. Questa competenza esclusiva è stata attribuita dall’articolo 32 della Legge europea 2013-bis (L. 161/2014).
Il notaio italiano è competente a rilasciare il CSE quando ricorrono i seguenti presupposti:
Competenza territoriale del notaio italiano
• Il defunto aveva in Italia l’ultima residenza abituale al momento del decesso
• In Italia si trovano beni ereditari
• Il defunto aveva cittadinanza italiana (anche se non residente in Italia, purché abbia avuto la precedente residenza abituale in Italia nei 5 anni precedenti al decesso)
• Collegamento sufficiente con lo Stato italiano nei casi in cui non sia facilmente attribuibile la competenza nazionale ma esista un collegamento con l’Italia
Il notaio, una volta ricevuta la domanda, è tenuto a verificare la propria competenza secondo i criteri indicati dal Regolamento europeo prima di procedere al rilascio.
Chi può richiedere il Certificato
I soggetti legittimati a richiedere il Certificato Successorio Europeo sono:
• Eredi – coloro che sono chiamati a succedere per legge o per testamento
• Legatari – beneficiari di disposizioni testamentarie a titolo particolare
• Esecutori testamentari – incaricati di dare esecuzione alle disposizioni testamentarie
• Amministratori dell’eredità – quali il curatore dell’eredità giacente o l’amministratore in caso di chiamata sotto condizione
In generale, possono richiedere il CSE tutti i soggetti che hanno la necessità di far valere la propria posizione e i propri diritti in relazione a una successione transfrontaliera.

Quando può essere richiesto
Requisito fondamentale: elemento di transnazionalità
Secondo l’articolo 62 del Regolamento UE n. 650/2012, il Certificato Successorio Europeo può essere richiesto solo per essere utilizzato in uno Stato membro diverso rispetto a quello che ne effettua il rilascio. Un CSE rilasciato in Italia, pertanto, può essere utilizzato solo all’estero.
La successione deve presentare elementi di transnazionalità, quali:
• Beni ereditari situati in più Stati membri
• Defunto residente in uno Stato diverso da quello di cui aveva la cittadinanza
• Eredi o legatari residenti in Stati membri diversi
Importante: In assenza di una espressa previsione normativa, attualmente non è possibile rilasciare un CSE per successioni puramente interne (prive di elementi transfrontalieri), anche se vi è un dibattito dottrinale sul tema.
Effetti e validità del Certificato
Il Certificato Successorio Europeo produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (ad eccezione di Danimarca e Irlanda) senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento di riconoscimento o exequatur.
Una volta rilasciato, il certificato è riconosciuto automaticamente come prova della qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità negli altri Stati membri.
Durata e copie
• L’originale del certificato rimane depositato presso il notaio che lo ha redatto e non ha scadenza
• Le copie autentiche hanno una durata limitata di sei mesi dalla data di rilascio (salvo eventuale proroga)
Il certificato è esente da legalizzazioni e da altri controlli di legalità per essere utilizzato in un altro Stato membro.

Natura giuridica e procedura
Il Certificato Successorio Europeo si configura come un atto sui generis disciplinato direttamente dal diritto dell’Unione Europea. Non si tratta né di un atto notarile in senso stretto (secondo la disciplina della Legge 89 del 1913), né di una decisione di carattere giudiziale.
Il procedimento di rilascio è assimilabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione del diritto processuale italiano, caratterizzati da:
• Attività istruttoria e di indagine da parte del notaio
• Verifica della competenza e delle condizioni di rilascio
• Accertamento degli elementi oggetto della certificazione
• Possibilità di modifica o revoca del certificato
Il notaio ha il dovere di verificare le informazioni fornite dal richiedente e può ampliare il raggio di indagine, invitando a fornire ulteriori prove necessarie per accertare gli elementi di cui viene richiesta la certificazione.
Aspetti fiscali e onorari
Secondo la risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 563 del 27 novembre 2020, il Certificato Successorio Europeo rilasciato dal notaio è qualificato come atto pubblico e come tale è:
• Soggetto a registrazione in termine fisso
• Soggetto a imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200,00
• Soggetto a imposta di bollo residuale
Il notaio iscriverà il certificato a Repertorio e a Raccolta, con onorario di Repertorio pari a Euro 46,00 (art. 6, comma 1, lett. d), n. 14 del D.M. n. 265/2012) e versando la tassa archivio conseguente.
Il procedimento di richiesta
Per richiedere il Certificato Successorio Europeo occorre presentare al notaio un modulo previsto dalla normativa europea (Modulo V – Allegato V del Regolamento di esecuzione n. 1329/2014) contenente:
• Le generalità complete del defunto
• Le generalità del richiedente o del suo rappresentante
• Lo scopo del rilascio (indicazione dello Stato membro in cui sarà utilizzato)
• Gli altri elementi specificatamente indicati nel Regolamento
Il modulo può essere compilato online attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica (https://e-justice.europa.eu).

Vantaggi del Certificato Successorio Europeo
• Semplificazione delle procedure: elimina la necessità di ottenere certificazioni multiple nei diversi Stati membri
• Riconoscimento automatico: valido in tutti gli Stati membri senza procedure di exequatur
• Certezza giuridica: prova ufficiale della qualità di erede, legatario o amministratore
• Riduzione dei costi: evita duplicazioni di atti e traduzioni multiple
• Rapidità: accelera le operazioni di gestione patrimoniale transfrontaliera
Il CSE rappresenta quindi uno strumento fondamentale nell’ambito della libera circolazione delle persone e dei capitali all’interno dell’Unione Europea, facilitando la gestione delle eredità con elementi di transnazionalità.
📊 Casi Pratici: Esempi di Utilizzo del CSE
Per comprendere meglio l’applicazione concreta del Certificato Successorio Europeo, analizziamo situazioni reali affrontate nella pratica notarile quotidiana.
Caso 1: Successione Italiana con Immobile in Francia
Situazione: Mario Rossi, cittadino italiano residente a Milano, decede lasciando:
- Appartamento a Milano
- Casa vacanze a Nizza (Francia)
- Conto corrente presso banca francese (€ 80.000)
- Due figli eredi: Luca e Anna
Luca e Anna vogliono vendere entrambi gli immobili e ripartire il ricavato.
Soluzione con CSE:
Step 1: Luca richiede al notaio italiano il CSE indicando:
- Competenza: residenza abituale del defunto in Italia
- Legge applicabile: italiana (per residenza abituale)
- Richiedente: Luca Rossi, figlio ed erede
- Scopo: vendita immobile in Francia e riscossione conto corrente francese
- Elementi da certificare: qualità di eredi di Luca e Anna, quote (50% ciascuno), beni ereditari
Step 2: Il notaio italiano:
- Verifica la residenza abituale a Milano (certificati, utenze, dichiarazione redditi)
- Accerta l’assenza di testamento (Registro Generale Testamenti)
- Identifica gli eredi legittimi (certificati di stato civile)
- Informa Anna della richiesta
- Rilascia il CSE entro 30 giorni
Step 3: Con il CSE:
- Per l’immobile in Francia:
- Luca e Anna si presentano dal notaio francese
- Esibiscono il CSE (senza necessità di legalizzazione o apostille)
- Il notaio francese predispone l’atto di vendita riconoscendo la qualità di eredi
- Per il conto corrente:
- Presentazione del CSE alla banca francese
- Sblocco immediato del conto
- Ripartizione della somma secondo le quote certificate (50% – 50%)
Tempi complessivi: 45-60 giorni (contro i 6-12 mesi che sarebbero stati necessari con le procedure tradizionali)
Costi risparmiati: Circa € 2.000-3.000 di procedure di riconoscimento giudiziario
Caso 2: Cittadino Tedesco Residente in Italia
Situazione: Hans Schmidt, cittadino tedesco, vive a Torino da 15 anni per lavoro. Nel 2024 decede lasciando:
- Appartamento a Torino (residenza principale)
- Casa dei genitori ereditata in Germania (Baviera)
- Moglie italiana (Maria) e un figlio (Paolo)
- Testamento redatto in Italia che nomina eredi universali moglie e figlio
Peculiarità:
- Defunto aveva cittadinanza tedesca
- Residenza abituale in Italia
- Beni in Italia e Germania
Soluzione:
Legge applicabile: Tedesca (il testamento potrebbe contenere professio iuris a favore della legge tedesca, naturale per un cittadino tedesco, ex art. 22 Regolamento)
Competenza: Notaio italiano (residenza abituale in Italia)
Procedura:
- Maria richiede il CSE al notaio di Torino
- Il notaio verifica:
- Residenza abituale in Italia (15 anni di permanenza continuativa, famiglia, lavoro)
- Validità del testamento secondo legge tedesca
- Qualità di eredi di Maria e Paolo secondo legge tedesca
- Rilascio CSE che certifica:
- Legge applicabile: tedesca (per scelta o per cittadinanza)
- Eredi: Maria (moglie) e Paolo (figlio)
- Quote secondo legge tedesca
- Beni in Italia e Germania
Utilizzo:
- In Italia: Per trascrizione successione dell’appartamento torinese
- In Germania: Per trascrizione successione della casa bavarese presso il Grundbuchamt (ufficio del libro fondiario)
Risultato: Gestione unitaria e semplificata della successione transfrontaliera con un solo certificato riconosciuto in entrambi gli Stati.
Caso 3: Legato Specifico di Immobile Spagnolo
Situazione: Giuseppe Verdi, italiano residente a Roma, decede lasciando testamento che contiene:
- Eredità universale ai tre figli: Alberto, Barbara, Carlo
- Legato specifico alla nipote Daniela: villa a Barcellona (Spagna)
Daniela vuole vendere la villa e necessita di certificare la sua qualità di legataria.
Soluzione:
CSE parziale: Daniela richiede un CSE che certifica solo la sua posizione di legataria del bene specifico.
Contenuto del CSE:
- Sezione eredi: non compilata (Daniela non è erede)
- Sezione legatari:
- Identità: Daniela Verdi
- Bene legato: Villa sita in Calle [indirizzo], Barcellona, dati catastali spagnoli
- Natura del legato: per vindicationem (acquisto diretto della proprietà)
- Legge applicabile: italiana
- Fonte: testamento del 15 marzo 2023, pubblicato il 20 maggio 2024
Utilizzo in Spagna:
- Daniela presenta il CSE al Registro de la Propiedad (ufficio del catasto spagnolo)
- Trascrizione della proprietà a suo nome
- Successiva vendita con atto notarile spagnolo
Vantaggio del CSE parziale:
- Daniela non deve richiedere un CSE che indichi anche gli eredi universali
- Procedura più rapida e focalizzata
- Minor costo
Caso 4: Esecutore Testamentario per Successione Complessa
Situazione: Imprenditore italiano decede lasciando:
- Patrimonio complesso con partecipazioni societarie in Italia, Francia, Austria
- Testamento che nomina esecutore testamentario l’avvocato di fiducia (Dott. Bianchi)
- Eredi: tre figli con rapporti conflittuali
- Necessità di liquidare le partecipazioni societarie e ripartire il ricavato
L’esecutore testamentario necessita di operare negli Stati dove sono le società.
Soluzione:
CSE per esecutore: Il Dott. Bianchi richiede il CSE in qualità di esecutore testamentario.
Documenti specifici:
- Testamento con nomina a esecutore
- Dichiarazione di accettazione della nomina (presso cancelleria tribunale)
- Iscrizione nel registro delle successioni
Contenuto del CSE:
- Sezione esecutori testamentari:
- Identità: Dott. Marco Bianchi
- Poteri: amministrazione dell’eredità, liquidazione partecipazioni societarie, rappresentanza degli eredi
- Ampiezza: poteri su intera eredità
- Limitazioni: obbligo di rendiconto, divieto di auto-contrattazione
- Durata: fino alla liquidazione completa e ripartizione
Utilizzo:
- In Francia: presentazione CSE per partecipazione ad assemblee societarie e vendita quote
- In Austria: stesso utilizzo presso le autorità commerciali austriache
- In Italia: rappresentanza degli eredi nelle assemblee societarie italiane
Risultato: L’esecutore può operare unitariamente in tutti gli Stati membri con un solo documento riconosciuto, evitando nomine multiple e procedure separate in ciascun Paese.
Caso 5: Curatore dell’Eredità Giacente
Situazione: Signora Giulia Neri decede senza eredi apparenti. Il Tribunale di Milano nomina curatore dell’eredità giacente l’Avv. Roberto Galli.
Patrimonio ereditario:
- Appartamento a Milano
- Conto corrente in Italia
- Conto investimenti presso banca lussemburghese (€ 200.000)
Il curatore deve:
- Amministrare i beni
- Ricercare eventuali eredi
- Riscuotere il conto lussemburghese per evitare perdite di valore
Soluzione:
CSE per amministratore: L’Avv. Galli richiede il CSE in qualità di amministratore dell’eredità (curatore eredità giacente).
Documenti specifici:
- Decreto di nomina del Tribunale di Milano
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (per estratto)
- Iscrizione nel registro delle successioni
Contenuto del CSE:
- Sezione amministratori:
- Identità: Avv. Roberto Galli
- Base giuridica: nomina giudiziale ex artt. 528-532 c.c.
- Poteri: amministrazione ordinaria e straordinaria, rappresentanza dell’eredità, riscossione crediti
- Limitazioni: obbligo di autorizzazione giudiziale per atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
- Durata: fino all’accettazione da parte degli eredi o dichiarazione di eredità vacante
Utilizzo in Lussemburgo:
- Presentazione del CSE alla banca lussemburghese
- Riconoscimento dei poteri di amministratore
- Trasferimento fondi su conto vincolato dell’eredità giacente
- Gestione investimenti nell’interesse dell’eredità
Risultato: Il curatore può operare anche all’estero nell’interesse dell’eredità giacente, tutelare il patrimonio e compiere gli atti necessari alla ricerca degli eredi.
Differenze con altri certificati ereditari nazionali
Il Certificato Successorio Europeo si distingue dai certificati ereditari nazionali per ambito di applicazione, effetti giuridici, procedura di rilascio e riconoscimento transfrontaliero.
Specificità del Sistema Italiano
Dichiarazione di Successione
Natura: Atto fiscale obbligatorio per pagamento imposta di successione.
Differenze con il CSE:
- Finalità: La dichiarazione è esclusivamente fiscale, il CSE è strumento di certificazione giuridica
- Obbligatorietà: La dichiarazione è obbligatoria (entro 12 mesi), il CSE è facoltativo
- Ambito: La dichiarazione vale solo in Italia, il CSE in tutta l’UE
- Autorità: La dichiarazione è presentata all’Agenzia Entrate, il CSE è rilasciato dal notaio
- Effetti: La dichiarazione non certifica la qualità di erede (è solo una dichiarazione del contribuente), il CSE certifica con presunzione di esattezza
Possibile sovrapposizione: In pratica, per una successione internazionale italiana occorrono entrambi:
- Dichiarazione di successione per adempimento fiscale italiano
- CSE per operare negli altri Stati membri UE
Atto di Notorietà
Natura: Atto notarile che raccoglie dichiarazioni su fatti notori in materia successoria.
Differenze con il CSE:
- Base probatoria: L’atto di notorietà si basa su dichiarazioni di testimoni, il CSE su accertamento documentale del notaio
- Forza probatoria: L’atto di notorietà ha efficacia probatoria limitata (presunzione semplice), il CSE ha presunzione legale relativa
- Ambito: L’atto di notorietà vale in Italia (con difficoltà di riconoscimento estero), il CSE è automaticamente riconosciuto in UE
- Procedura: L’atto di notorietà è un atto rogato, il CSE è un certificato amministrativo
Nota storica: L’atto di notorietà era tradizionalmente usato per dimostrare la qualità di erede in assenza di altri documenti. Con l’avvento del CSE, il suo utilizzo per successioni transfrontaliere è superato.
Confronto con Sistemi Esteri
Certificato Ereditario Tedesco (Erbschein)
Caratteristiche:
- Rilasciato dal tribunale delle successioni (Nachlassgericht)
- Presunzione legale di esattezza (§ 2365 BGB)
- Tutela del terzo in buona fede che fa affidamento
- Costi significativi (basati sul valore eredità)
- Tempi lunghi (procedura giudiziaria)
Quando preferire il CSE: Per successions con elementi italiani o di altri Stati UE, il CSE è più rapido ed economico dell’Erbschein tedesco.
Quando preferire l’Erbschein: Per successioni puramente interne tedesche, l’Erbschein resta lo strumento privilegiato.
Certificato Successorio Francese
Caratteristiche:
- Rilasciato dal notaio francese (acte de notoriété)
- Efficacia probatoria forte in Francia
- Economico e rapido
- Difficoltà di riconoscimento estero (necessità di procedure aggiuntive)
Rapporto con CSE: Per eredi che devono operare sia in Francia che in altri Stati UE, il CSE offre maggiore versatilità ed evita duplicazioni di certificati.
Coordinamento tra CSE e Certificati Nazionali
Principio di coesistenza: Il CSE non sostituisce i certificati nazionali, ma coesiste con essi (art. 62, par. 3, Regolamento).
In pratica:
✅ È possibile avere contemporaneamente:
- Dichiarazione di successione italiana (per fisco)
- CSE (per operare in Francia e Germania)
- Eventuale certificato ereditario tedesco (per immobile in Germania, se richiesto dal Grundbuchamt)
✅ Il CSE è preferibile quando:
- La successione coinvolge più Stati membri UE
- Occorre operare rapidamente all’estero
- Si vuole evitare l’exequatur
- Si cercano costi contenuti
❌ Il CSE non sostituisce:
- Adempimenti fiscali nazionali
- Certificati specifici richiesti da registri nazionali (se espressamente previsto)
- Procedure giudiziarie di accertamento (in caso di contestazioni)
📝 In Sintesi
Il Certificato Successorio Europeo è uno strumento essenziale per gestire successioni transfrontaliere, garantendo certezza giuridica, rapidità e riduzione dei costi attraverso il riconoscimento automatico in tutti gli Stati membri UE, con presunzione di esattezza degli elementi certificati e tutela rafforzata dei terzi in buona fede.
Punti Fermi
✅ Competenza notarile italiana: Sussiste quando il defunto aveva residenza abituale in Italia o ha scelto la legge italiana (professio iuris)
✅ Legittimazione attiva ristretta: Solo eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori dell’eredità possono richiedere il CSE
✅ Istruttoria accurata obbligatoria: Il notaio deve verificare documentalmente ogni elemento e procedere d’ufficio ad indagini necessarie
✅ Presunzione di esattezza rafforzata: Gli elementi certificati si presumono veri con inversione dell’onere della prova a carico del contestante
✅ Tutela dei terzi potenziata: Chi paga, consegna o acquista in base al CSE è protetto più che con gli strumenti nazionali (art. 69, parr. 3-4)
✅ Validità limitata delle copie: Ogni copia ha validità 6 mesi, prorogabile in casi eccezionali motivati
✅ Modificabilità e revocabilità: Il CSE può essere rettificato, modificato o revocato quando emergano elementi di non corrispondenza al vero
🤝 Hai Bisogno di Assistenza per un Certificato Successorio Europeo?
Se devi gestire una successione con beni o diritti situati in altri Stati membri dell’Unione Europea, il Certificato Successorio Europeo può semplificare notevolmente le procedure, riducendo tempi e costi rispetto alle tradizionali procedure di riconoscimento.
Il mio studio notarile a Domodossola è specializzato in diritto successorio internazionale e può assisterti in ogni fase:
✅ Verifica preliminare della competenza e della legge applicabile ✅ Raccolta e predisposizione della documentazione necessaria
✅ Istruttoria completa con verifiche d’ufficio ✅ Rilascio del Certificato Successorio Europeo ✅ Assistenza nell’utilizzo del CSE all’estero ✅ Gestione di eventuali modifiche o integrazioni
📚 Fonti e Approfondimenti
Normativa Europea
- Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0650
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014 che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1329
Normativa Italiana
- Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013-bis) – Art. 32: Certificato successorio europeo https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/10/14G00174/sg
- Legge 16 febbraio 1913, n. 89 – Ordinamento del notariato e degli archivi notarili https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89
Documenti Tecnici
- Fondazione Italiana del Notariato e Consiglio Nazionale del Notariato – “Il Certificato Successorio Europeo: un aggiornamento del Vademecum alla luce della prassi” (19 maggio 2020) https://www.notartel.it/
- Consiglio Nazionale del Notariato – Studi e materiali sul Regolamento Successioni https://www.notariato.it/
Portali Istituzionali
Registro Generale dei Testamenti – Consiglio Nazionale del Notariato https://www.registrotestamenti.it/
Risorse e documentazione
e-Justice Portal – Portale europeo della giustizia (informazioni su successioni transfrontaliere) https://e-justice.europa.eu/
Il Consiglio Nazionale del Notariato e la Fondazione Italiana del Notariato hanno predisposto un Vademecum completo sul Certificato Successorio Europeo, realizzato con il contributo della Commissione Affari Europei e Internazionali, che fornisce risposte dettagliate ai quesiti operativi più frequenti.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare:
• Portale europeo della giustizia elettronica: https://e-justice.europa.eu
• Consiglio Nazionale del Notariato: www.notariato.it
Vedi anche: Novità Successioni 2025: Guida Completa
Per informazioni e consulenze
Per informazioni e consulenze sul Certificato Successorio Europeo e sulle successioni transfrontaliere, contatta lo Studio Notarile:
Dott. Manlio Carlo Soldani
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Articolo aggiornato a ottobre 2025
Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento. Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

