Ingresso Condizionato dei Discendenti: Patto di Famiglia e Successione

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Abstract. La sesta parte di questo studio affronta l’ultimo, e per molti versi più delicato, profilo dell’indagine sui limiti di validità della clausola di ingresso condizionato dei discendenti: il suo rapporto con la disciplina successoria, e in particolare con l’istituto del patto di famiglia, disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, e con il divieto dei patti successori sancito dall’articolo 458 del codice civile. Il contributo ricostruisce anzitutto struttura e finalità del patto di famiglia, quale deroga tipizzata al divieto dei patti successori nel settore del trasferimento dell’impresa, dando conto anche dei suoi limiti dimensionali: uno strumento pensato per l’impresa familiare di dimensione piccola o media, che nei gruppi industriali di maggiori dimensioni e più strutturati lascia spesso il passo a soluzioni imperniate sulla holding di famiglia. Il contributo esamina poi la ratio del divieto dei patti successori, per verificare se la clausola qui esaminata possa incorrervi; e giunge alla conclusione che la clausola, nella sua configurazione tipica, non integra un patto successorio, in quanto non incide sulla libertà testamentaria del socio fondatore né sulla devoluzione ereditaria delle partecipazioni sociali, ma si limita a condizionare l’accesso a ruoli operativi o di governo — una funzione che, a differenza della tecnica di trasferimento della proprietà, resta pertinente a ogni dimensione d’impresa. Il contributo individua altresì il punto di sconfinamento oltre il quale la clausola richiederebbe le forme tipiche del patto di famiglia, e dedica un’ultima sezione al caso dei discendenti minori d’età.


Il problema del rapporto con la disciplina successoria

Le parti quarta e quinta di questo studio hanno esaminato, rispettivamente, i limiti costituzionali e i limiti civilistici generali della clausola di ingresso condizionato dei discendenti, giungendo a conclusioni sostanzialmente favorevoli alla sua validità. Resta da esaminare un ultimo, decisivo profilo, più volte evocato nel corso di questo studio senza essere ancora stato compiutamente affrontato: il rapporto fra la clausola in esame e la disciplina successoria, e in particolare il divieto dei patti successori.

Perché la proiezione temporale della clausola pone il problema

Il problema nasce da una circostanza di fatto ricorrente nella prassi delle famiglie imprenditoriali: la clausola di ingresso condizionato dei discendenti viene tipicamente concordata, o quantomeno discussa, quando il socio fondatore è ancora in vita, e riguarda, per sua natura, eventi futuri e incerti legati alla vita del discendente — il compimento di un’età, il conseguimento di un titolo di studio, la maturazione di un’esperienza professionale — che si collocano, sovente, in un arco temporale che si estende oltre la morte del socio fondatore medesimo. Questa proiezione della clausola su un orizzonte temporale che oltrepassa la vita del suo autore impone di verificare se essa possa incorrere nel divieto, sancito dall’articolo 458 del codice civile, di disporre della propria successione mediante contratto.

La distinzione fra accesso al ruolo e titolarità della partecipazione

Occorre premettere, a scanso di ogni equivoco, che il problema qui esaminato riguarda esclusivamente la clausola nella sua funzione di condizionare l’accesso a ruoli operativi o di governo, e non incide in alcun modo sulla distinta questione, pure rilevante per le famiglie imprenditoriali, della pianificazione della successione nella titolarità delle partecipazioni sociali, per la quale l’ordinamento appresta lo strumento tipico del patto di famiglia, sul quale ci si soffermerà nella prossima sezione. È infatti dalla combinazione, spesso non adeguatamente distinta nella prassi non professionale, fra questi due piani — l’accesso a un ruolo, da un lato, e la titolarità della partecipazione, dall’altro — che possono sorgere le maggiori incertezze applicative.

Il patto di famiglia: struttura e finalità dell’istituto

Il patto di famiglia, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55, e disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, costituisce il principale strumento tipico attraverso cui l’ordinamento italiano consente all’imprenditore di programmare, con effetti attuali e non meramente successori, il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali a favore di uno o più discendenti.

La deroga tipizzata al divieto dei patti successori

Come ricostruito dagli studi del Consiglio Nazionale del Notariato dedicati all’istituto, il patto di famiglia rappresenta una deroga tipizzata, e circoscritta al solo settore del trasferimento generazionale dell’impresa, al principio generale del divieto dei patti successori: attraverso il patto di famiglia, l’imprenditore trasferisce, con contratto immediatamente efficace e non condizionato alla propria morte, l’azienda o le partecipazioni sociali al discendente o ai discendenti ritenuti più idonei a proseguire l’attività, con l’obbligo per questi ultimi di liquidare gli altri legittimari partecipanti al contratto — salvo rinuncia di questi ultimi — con una somma corrispondente al valore delle quote di legittima loro spettanti. Il patto di famiglia richiede, per la sua validità, la partecipazione di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore, e deve essere stipulato per atto pubblico, a pena di nullità. La finalità dell’istituto, come sottolineato dalla dottrina notarile sin dai primi commenti successivi alla sua introduzione, è quella di prevenire l’insorgere di situazioni conflittuali connesse al frazionamento del controllo dell’impresa che si produce, sovente, per effetto dell’ordinaria successione ereditaria, consentendo all’imprenditore di programmare in vita, con il consenso di tutti i legittimari, un assetto proprietario stabile e non esposto alle sopravvenienze del giudizio successorio.

Il patto di famiglia non disciplina l’accesso alle cariche sociali

È importante notare, ai fini della presente indagine, che il patto di famiglia disciplina il trasferimento della titolarità dell’azienda o delle partecipazioni sociali, e non l’accesso a ruoli operativi o di governo all’interno della società: un imprenditore può, attraverso il patto di famiglia, trasferire le proprie quote a un discendente, il quale acquista da subito la qualità di socio, senza che ciò comporti automaticamente per il medesimo discendente l’accesso a una carica di amministrazione, che resta soggetta alle ordinarie regole di nomina previste dallo statuto — ivi compresa, per quanto qui interessa, l’eventuale clausola di ingresso condizionato dei discendenti che subordini tale accesso al possesso di requisiti ulteriori. Questa distinzione, che potrebbe apparire a prima vista sottile, è in realtà carica di conseguenze pratiche: nulla impedisce, infatti, a una famiglia imprenditoriale di avvalersi contestualmente di entrambi gli strumenti, stipulando un patto di famiglia che programmi il trasferimento della proprietà a favore di un determinato discendente, e prevedendo al contempo, nello statuto sociale, una clausola che subordini l’accesso di quello stesso discendente — o di altri discendenti, beneficiari di quote minoritarie in esito al medesimo patto di famiglia — a ruoli operativi al possesso dei requisiti già esaminati nelle parti precedenti di questo studio.

I limiti dimensionali: il patto di famiglia nei grandi gruppi industriali

Le considerazioni sin qui svolte descrivono il patto di famiglia nella sua configurazione più lineare: un imprenditore, un’azienda o una partecipazione sociale unitariamente considerata, un gruppo di legittimari da soddisfare con un’unica liquidazione contestuale. Questa configurazione, che riflette il modello di impresa familiare di dimensione piccola o media avuto presente dal legislatore del 2006, incontra sensibili difficoltà applicative quando la famiglia imprenditoriale controlli, non una singola società, ma un gruppo industriale organizzato secondo una struttura piramidale, con una holding di vertice e una pluralità di società operative controllate — ed è a queste ultime ipotesi, di gruppi industriali di grandi dimensioni e fortemente strutturati, che occorre ora volgere l’attenzione, per evitare di presentare il patto di famiglia come soluzione di validità generale. In questi casi, a fianco di un’incertezza dottrinale circa la stessa nozione di «partecipazioni societarie» rilevante ai fini dell’articolo 768-bis c.c. quando la partecipazione trasferita non conferisca, se non indirettamente attraverso la catena di controllo, un potere di direzione sull’impresa, si affiancano difficoltà pratiche di tre ordini. La prima è valutativa: la stima di un gruppo industriale strutturato richiede, a differenza di quanto avviene per una singola società operativa di dimensioni contenute, il ricorso a comitati di più esperti indipendenti, con tempi e costi non paragonabili a quelli di una piccola impresa familiare. La seconda è finanziaria: la liquidazione immediata, richiesta dalla legge, di tutti i legittimari non assegnatari secondo il valore dell’intero gruppo può comportare esborsi tali da mettere a rischio la stessa stabilità finanziaria dell’impresa. La terza è strutturale: l’azienda di un grande gruppo industriale raramente coincide con un unico bene suscettibile di trasferimento unitario, articolandosi piuttosto in una pluralità di società controllate, ciascuna dotata di propria autonoma soggettività giuridica. Non a caso, una parte della dottrina notarile qualifica il patto di famiglia come istituto dalla natura «eminentemente successoria», che risulta strutturalmente incompleto ove non affiancato da adeguate previsioni statutarie sulla circolazione delle partecipazioni — un’incompletezza che, nei grandi gruppi, si fa tanto più evidente. La prassi dei gruppi industriali familiari di maggiori dimensioni ha sviluppato, per queste ragioni, un modello diverso da quello dell’applicazione diretta del patto di famiglia a ciascuna società operativa: la separazione fra il patrimonio familiare, concentrato in una holding di vertice che funge da «cassaforte di famiglia», e le società operative, che restano governate dalle ordinarie regole societarie senza essere direttamente coinvolte nella pianificazione successoria. È a livello della holding — più agevolmente valutabile, più facilmente divisibile fra i rami familiari, e dotata di un patrimonio spesso più liquido di quello, tipicamente reinvestito nell’attività industriale, delle società operative — che trovano naturale collocazione gli strumenti della successione programmata: lo stesso patto di famiglia, ove i suoi presupposti siano rispettati, ma anche sindacati di voto di lunga durata, patti parasociali e, nei gruppi di maggiore complessità o proiezione internazionale, strutture fiduciarie o trust. Non è casuale che uno schema di questo tipo ricorra, secondo quanto pubblicamente riportato, proprio in una delle famiglie imprenditoriali esaminate nella seconda parte di questo studio: la partecipazione di controllo della famiglia Ferragamo nell’omonima società un tempo quotata risultava detenuta non direttamente, ma per il tramite di una holding di famiglia dedicata. Questa precisazione non priva di rilievo la clausola di ingresso condizionato dei discendenti, oggetto di questo studio, la cui applicazione resta pertinente anche nei grandi gruppi industriali: la clausola disciplina infatti l’accesso ai ruoli operativi, un profilo distinto e autonomo rispetto alla tecnica di trasferimento della proprietà, che rimane utilizzabile — con gli adattamenti di scala qui illustrati, e la stessa idealmente traslata al livello della holding di famiglia — indipendentemente dalla dimensione dell’impresa familiare interessata.

Il divieto dei patti successori: ratio e portata dell’articolo 458 c.c.

Esaminata la struttura del patto di famiglia, occorre ora richiamare la ratio del divieto dei patti successori, sancito in via generale dall’articolo 458 del codice civile, rispetto al quale il patto di famiglia costituisce, come si è visto, una deroga tipizzata.

Categoria di patto successorioDefinizioneRilevanza per la clausola qui esaminata
IstitutivoSi dispone della propria successioneNon ricorre: la clausola non dispone della successione del fondatore
DispositivoSi dispone di diritti su successione non apertaNon ricorre, salvo lo sconfinamento esaminato nella quinta sezione
RinunciativoSi rinuncia a diritti su successione non apertaNon ricorre: nessuna rinuncia è prevista dalla clausola
Tab. 1 — Le tre categorie di patti successori vietati e la loro non riferibilità alla clausola.
Due Binari Distinti: Titolarità Della Partecipazione E Accesso A Ruoli Operativi
Fig. 1 — i due binari distinti: titolarità della partecipazione e accesso al ruolo operativo.

La ratio del divieto e le tre categorie di patti successori

L’articolo 458 del codice civile dichiara nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione, così come ogni atto con cui taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. La ratio di questo divieto, secondo la ricostruzione ampiamente condivisa in dottrina, risiede nell’esigenza di preservare, sino all’ultimo istante di vita, la libertà del disponente di modificare le proprie ultime volontà, sottraendolo alla pressione di vincoli irrevocabili assunti anticipatamente, e di scongiurare il pericolo, storicamente avvertito dal legislatore, del cosiddetto votum captandae mortis, ossia dell’interesse di un contraente all’anticipata apertura della successione altrui. La giurisprudenza distingue, nell’applicazione concreta di questo divieto, tre categorie di patti successori: quelli istitutivi, con cui taluno dispone della propria successione; quelli dispositivi, con cui taluno dispone di diritti che gli potrebbero spettare su una successione non ancora aperta; e quelli rinunciativi, con cui taluno rinuncia a tali diritti. È a queste tre categorie, e a queste soltanto, che occorre fare riferimento per verificare se la clausola di ingresso condizionato dei discendenti possa incorrere nel divieto in esame.

Gli orientamenti della giurisprudenza su fattispecie contigue

Come già anticipato nella terza parte di questo studio a proposito della clausola di gradimento sul subingresso degli eredi, la giurisprudenza di merito più recente ha avuto modo di chiarire che una clausola statutaria che subordini l’ingresso degli eredi del socio defunto al gradimento degli altri soci non integra un patto successorio vietato, a condizione che sia comunque garantita agli eredi la liquidazione del valore della partecipazione ereditata. Il principio enunciato in questa pronuncia, per quanto riferito a una fattispecie diversa da quella qui esaminata — il gradimento sull’ingresso nella qualità di socio, anziché la condizione per l’accesso a un ruolo operativo — offre un criterio metodologico di sicuro interesse: ciò che rileva, ai fini del divieto dell’articolo 458 c.c., non è la mera circostanza che una clausola produca i propri effetti in un momento successivo alla morte del socio che l’ha voluta, ma se essa incida sulla libertà del de cuius di disporre della propria successione, o sui diritti successori dei suoi eredi in quanto tali. Un’analoga distinzione è stata del resto elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in una fattispecie contigua, quella del confine fra patto successorio vietato e contratto post mortem valido, di cui si è occupata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9397 del 2025, chiarendo che un contratto i cui effetti siano semplicemente differiti al momento della morte di un contraente, senza per questo attribuire a quest’ultimo la disponibilità della propria successione in termini di atto mortis causa, resta pienamente valido ed estraneo al divieto dell’articolo 458 c.c.

Perché la clausola di ingresso condizionato non è un patto successorio

Applicando i principi sin qui richiamati alla clausola qui esaminata, è possibile ora affrontare direttamente il quesito posto in apertura di questa sesta parte: tale clausola integra, o rischia di integrare, un patto successorio vietato?

L’assenza di incidenza sulla libertà testamentaria e sui diritti successori

La risposta, nella configurazione tipica della clausola quale ricostruita nelle parti precedenti di questo studio, deve essere negativa, per una pluralità di ragioni concorrenti. In primo luogo, la clausola non dispone in alcun modo della successione del socio fondatore, né incide sulla sua libertà di testare: il fondatore resta pienamente libero di disporre delle proprie partecipazioni sociali secondo le regole ordinarie della successione legittima o testamentaria, e la clausola si limita a operare, per così dire, a valle di tale devoluzione, condizionando non già l’acquisto della qualità di socio da parte del discendente, ma il suo eventuale accesso, in un momento successivo, a un ruolo operativo o di governo. In secondo luogo, e conseguentemente, la clausola non incide sui diritti successori del discendente in quanto erede: come si è avuto modo di sottolineare a più riprese nel corso di questo studio, in tutti i casi esaminati nella seconda parte il mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dalla clausola non comporta alcuna conseguenza sulla titolarità delle partecipazioni sociali già acquisite per successione, ma preclude soltanto l’accesso a un ruolo ulteriore, di natura squisitamente organizzativa, che non forma oggetto di per sé di alcun diritto successorio. Il discendente che erediti le partecipazioni sociali del genitore, pur non avendo ancora compiuto trent’anni o conseguito il titolo di studio richiesto, diviene socio a pieno titolo, con tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che la legge e lo statuto ricollegano a tale qualità, salvo il solo accesso alle cariche cui la clausola specificamente si riferisce.

L’assenza di rilevanza rispetto al votum captandae mortis

In terzo luogo, infine, la clausola non presenta alcun profilo di rilevanza rispetto al pericolo del votum captandae mortis che il divieto dell’articolo 458 c.c. mira a scongiurare: nessuno dei soggetti coinvolti — né il socio fondatore, né gli altri componenti della famiglia, né lo stesso discendente interessato — trae, dalla previsione della clausola, un interesse all’anticipata apertura della successione del fondatore, poiché la clausola opera, semmai, in senso contrario, incentivando il discendente a un percorso di maturazione professionale che si sviluppa naturalmente prima e a prescindere dall’evento successorio. Sulla base di queste considerazioni, è possibile enunciare, quale conclusione di questa quarta sezione, un criterio distintivo di carattere generale: la clausola di ingresso condizionato dei discendenti, quando si limiti a condizionare l’accesso a ruoli operativi o di governo, senza incidere sulla devoluzione della titolarità delle partecipazioni sociali, resta estranea al divieto dei patti successori e non richiede, per la propria validità, il ricorso alle forme tipiche del patto di famiglia.

Il limite: quando la clausola rischia di sconfinare nel patto di famiglia

Il criterio distintivo appena enunciato consente anche di individuare, per converso, il punto oltre il quale la clausola rischierebbe di sconfinare nel territorio proprio del patto di famiglia, con la conseguente necessità di adottarne le forme tipiche a pena di nullità.

Il rischio di qualificazione come patto successorio dispositivo

Lo sconfinamento si produrrebbe, in particolare, ove la famiglia imprenditoriale intendesse spingersi oltre la mera condizionamento dell’accesso a ruoli operativi, per condizionare la stessa attribuzione della proprietà delle partecipazioni sociali al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla clausola: si pensi, a titolo di esempio, a una previsione — che questo studio sconsiglia espressamente, per le ragioni che seguono — secondo cui il discendente che non abbia raggiunto l’età minima o conseguito il titolo di studio richiesto al momento dell’apertura della successione del socio fondatore riceva, in luogo delle partecipazioni sociali a lui altrimenti spettanti, un equivalente in denaro, con conseguente redistribuzione delle partecipazioni medesime a favore degli altri discendenti in possesso dei requisiti. Una previsione così concepita, incidendo direttamente sulla devoluzione ereditaria delle partecipazioni sociali in funzione di un evento — il soddisfacimento dei requisiti della clausola — che ben può verificarsi, o non verificarsi, dopo l’apertura della successione, si espone al concreto rischio di qualificazione come patto successorio dispositivo, e dunque di nullità ai sensi dell’articolo 458 c.c., ove non venga strutturata secondo le forme tipiche, e con la partecipazione di tutti i legittimari, richieste dal patto di famiglia.

La necessità delle forme tipiche del patto di famiglia in questi casi

La conseguenza pratica di questa conclusione, che sarà utile tradurre in indicazione operativa nella settima e conclusiva parte di questo studio, è che la famiglia imprenditoriale che intenda condizionare non soltanto l’accesso ai ruoli operativi, ma la stessa attribuzione della proprietà, ai requisiti della clausola di ingresso condizionato, deve necessariamente ricorrere allo strumento tipico del patto di famiglia, con la partecipazione di tutti i legittimari e nelle forme di legge, non potendo tale risultato essere conseguito attraverso una semplice clausola statutaria o parasociale unilateralmente concepita dal socio fondatore. Nei gruppi industriali di maggiori dimensioni, per le ragioni illustrate nella seconda sezione di questo studio, tale patto di famiglia troverà naturalmente collocazione a livello della holding di famiglia, piuttosto che delle singole società operative. Resta, per converso, pienamente legittima, per le ragioni esposte nella sezione precedente, la clausola che si limiti a condizionare l’accesso ai ruoli operativi, lasciando inalterata la devoluzione della proprietà secondo le regole ordinarie della successione legittima, testamentaria, o del patto di famiglia ove stipulato per altre finalità.

Il caso dei discendenti minori: capacità e amministrazione delle partecipazioni

Un’ultima notazione, distinta dal problema del divieto dei patti successori ma a esso limitrofa, riguarda l’ipotesi in cui il discendente chiamato all’eredità delle partecipazioni sociali sia, al momento dell’apertura della successione, ancora minore di età.

Il regime dell’articolo 320 c.c. e la sua autonomia rispetto alla clausola

L’acquisto della qualità di socio da parte di un discendente minore d’età, per effetto della successione nelle partecipazioni sociali del genitore, avviene secondo le ordinarie regole in tema di capacità e di amministrazione dei beni dei minori, con l’amministrazione delle partecipazioni ereditate affidata ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, e con la necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 320 del codice civile. Si tratta di un regime del tutto autonomo, e non interferente, rispetto alla clausola di ingresso condizionato dei discendenti qui esaminata, la quale riguarda esclusivamente l’accesso a ruoli operativi o di governo — accesso che, per sua stessa natura, presuppone il raggiungimento della maggiore età, e di regola di un’età sensibilmente superiore, sicché non si pone, nella pratica, alcuna reale sovrapposizione fra i due regimi.

Una conferma indiretta della distinzione fra titolarità e accesso al ruolo

Vale peraltro la pena di segnalare, a completamento di questa sesta parte, come proprio la disciplina della minore età offra un’ulteriore, indiretta conferma della correttezza dell’impostazione qui sostenuta: se il legislatore avesse voluto ricollegare all’ingresso del discendente nella compagine sociale l’automatico accesso a ruoli di governo, l’intero sistema delle tutele previste per i soci minori d’età — amministrazione da parte dei genitori, autorizzazione giudiziale per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione — risulterebbe di difficile coordinamento con un’immediata investitura in ruoli gestori. La circostanza che l’ordinamento preveda invece un regime specificamente calibrato sulla sola qualità di socio, distinto e autonomo rispetto all’eventuale accesso a ruoli operativi, conferma ulteriormente la fondatezza della distinzione, più volte richiamata in questo studio, fra titolarità della partecipazione sociale e accesso ai ruoli di governo dell’impresa.

Considerazioni conclusive e prospettive di indagine

L’indagine condotta in questa sesta parte consente di sciogliere, in senso favorevole alla validità della clausola, l’ultimo dei dubbi che ne avrebbero potuto compromettere la tenuta giuridica: la clausola di ingresso condizionato dei discendenti, quando correttamente limitata — come nella sua configurazione tipica riscontrata in tutti i casi di studio esaminati nella seconda parte di questo lavoro — a condizionare l’accesso a ruoli operativi o di governo, senza incidere sulla devoluzione della proprietà delle partecipazioni sociali, resta estranea al divieto dei patti successori sancito dall’articolo 458 del codice civile, e non richiede il ricorso alle forme tipiche del patto di famiglia previste dagli articoli 768-bis e seguenti dello stesso codice.

Questa conclusione non esclude, tuttavia, che la famiglia imprenditoriale possa avvalersi, per finalità distinte e complementari, di entrambi gli strumenti: il patto di famiglia per programmare il trasferimento della proprietà dell’impresa, la clausola di ingresso condizionato per regolare l’accesso ai ruoli operativi dei discendenti beneficiari di tale trasferimento, con un’avvertenza tecnica di primaria importanza, sulla quale si è richiamata specifica attenzione: ove la famiglia intendesse spingersi sino a condizionare la stessa attribuzione della proprietà ai requisiti della clausola, occorrerebbe necessariamente adottare le forme tipiche, e le garanzie partecipative, proprie del patto di famiglia, a pena di nullità per violazione del divieto dei patti successori. Si è inoltre precisato, ed è opportuno ribadirlo in sede di sintesi, che il patto di famiglia nella sua configurazione lineare — pensata dal legislatore per l’impresa di dimensione piccola o media — incontra limiti pratici significativi nei gruppi industriali di maggiori dimensioni e più strutturati, ove la pianificazione successoria tende a spostarsi dalla singola società operativa alla holding di famiglia che ne concentra il controllo: una precisazione che non intacca, per le ragioni esposte, la generale pertinenza della clausola di ingresso condizionato a ogni dimensione d’impresa, riguardando essa l’accesso al ruolo e non la tecnica di trasferimento della proprietà.

Le sei parti sin qui pubblicate di questo studio hanno ricostruito, nell’ordine, l’origine e il razionale della clausola di ingresso condizionato dei discendenti, la sua declinazione in una pluralità di casi di studio italiani e internazionali, la sua natura giuridica quale clausola statutaria e patto parasociale, e i suoi limiti di validità costituzionali, civilistici e successori. Resta da tradurre queste acquisizioni teoriche in indicazioni operative concrete per la redazione della clausola — calibrate anche in funzione della dimensione e della struttura dell’impresa familiare interessata — cui sarà dedicata la settima e conclusiva parte di questo studio.

Riferimenti normativi e bibliografici

Riferimenti normativi

  • Artt. 768-bis ss. c.c. (patto di famiglia)
  • Art. 458 c.c. (divieto dei patti successori)
  • Art. 320 c.c. (amministrazione dei beni del minore)
  • L. 14 febbraio 2006, n. 55 (istituzione del patto di famiglia)

Riferimenti bibliografici

  • Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 43-2007/T
  • Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 17-2020/T
  • G. Casu, Il patto di famiglia. Rassegna ordinata di dottrina, Studi e Materiali CNN, 2/2006
  • Cass. civ., ord. 10 aprile 2025, n. 9397, sulla distinzione fra patto successorio vietato e contratto post mortem valido
  • Trib. Venezia, 2024, sulla clausola di gradimento e il subingresso degli eredi nella s.r.l.
  • Patti di famiglia e ruolo delle holding nel passaggio generazionale, Assoholding, 2018
  • Impresa e successione: patto di famiglia e clausole statutarie nella s.r.l. a base familiare, dirittobancario.it

Questo contributo è la sesta parte di uno studio in sette parti dedicato alle clausole di ingresso condizionato dei discendenti nelle imprese di famiglia. Si vedano la prima parte, la terza parte e la quinta parte di questo studio. Per approfondire l’istituto del patto di famiglia, si veda la nostra guida completa al passaggio generazionale dell’impresa; sulla distinzione fra patto successorio vietato e contratto post mortem, si veda l’approfondimento sulla Cass. ord. n. 9397/2025; sulla tutela degli eredi minori, si veda infine lo studio su trust e tutela degli eredi minori nell’impresa di famiglia.


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