Apporto congiunto e totalitario di partecipazioni: la holding con più soci

Apporto Congiunto E Totalitario Di Partecipazioni: La Holding Con Più Soci
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L’apporto di una partecipazione totalitaria al patrimonio netto della società conferitaria, senza contestuale aumento del capitale sociale, pone da tempo il problema della sua compatibilità con il regime del realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, che subordina il beneficio alla ricezione, da parte del conferente, di azioni o quote della conferitaria. La prassi amministrativa ha riconosciuto una lettura sostanzialistica di tale requisito nell’ipotesi del socio unico, la cui posizione partecipativa resta identica prima e dopo l’operazione. Il presente contributo esamina la fattispecie, più complessa, in cui l’apporto coinvolge una pluralità di soci conferenti, ciascuno titolare — nella conferitaria come nella conferita — della medesima quota proporzionale già posseduta. Muovendo dalla ricostruzione sistematica già proposta su questo blog, l’analisi si concentra sulla concreta vicenda decisa dall’Amministrazione finanziaria, verificandone la tenuta sistematica alla luce dei principi civilistici in materia di conferimenti e di scissione societaria, e ne trae le conseguenti indicazioni operative per la redazione degli atti di riorganizzazione.

In breve, per chi non è un tecnico: quando più soci decidono di riorganizzare le proprie partecipazioni trasferendole a una holding di nuova costituzione, senza cambiare gli equilibri tra loro, possono farlo senza dover subito tassare l’operazione come se avessero venduto le quote — a patto che ciascuno mantenga, nella nuova società, esattamente la stessa percentuale che aveva nella vecchia. È quanto ha recentemente confermato l’Agenzia delle Entrate, estendendo a un caso con più soci una soluzione già riconosciuta in precedenza per il socio unico: non serve aumentare il capitale della holding né emettere nuove quote, basta iscrivere il valore ricevuto in un’apposita riserva del patrimonio netto. Una precisazione importante riguarda però solo il caso esaminato: se le proporzioni non coincidono perfettamente, o se manca un passaggio preparatorio — come una scissione che renda le due società perfettamente speculari fin dall’origine — la soluzione non è automatica e va verificata caso per caso.


Infografica: Schema Dell'Operazione Di Scissione Proporzionale E Apporto Congiunto Con Pluralità Di Soci Conferenti
Iter operativo e requisiti cumulativi per l’apporto congiunto e totalitario con pluralità di soci conferenti (risposta n. 161/2026)

Una vicenda nel solco della specularità dei soci conferenti

Questo blog ha già proposto una ricostruzione sistematica del regime del realizzo controllato applicato agli apporti di partecipazioni privi di aumento di capitale, ripercorrendo l’evoluzione della prassi amministrativa dal precedente del socio unico fino al riconoscimento di rilievo alla specularità dei soci conferenti (La Specularità dei Soci Conferenti nel Regime del Realizzo Controllato). Quella ricostruzione resta il riferimento per l’inquadramento generale dell’istituto, i suoi presupposti normativi e il confronto tra gli orientamenti succedutisi nel corso del 2026.

Il presente contributo non intende replicarla, ma isolarne l’applicazione a una vicenda concreta, per verificarne la portata operativa e trarne, in chiave prevalentemente notarile, le indicazioni utili alla redazione degli atti. La fattispecie esaminata presenta un elemento che merita un approfondimento autonomo: l’apporto non discende da un’operazione isolata, ma costituisce il secondo tempo di una riorganizzazione articolata in due fasi — una scissione proporzionale parziale, seguita dall’apporto congiunto e totalitario delle partecipazioni così ottenute.

La vicenda: dalla scissione proporzionale parziale all’apporto congiunto

La scissione preparatoria e la simmetria proprietaria

Tre persone fisiche, non operanti in regime d’impresa, sono titolari dell’intero capitale sociale di una società operativa, in percentuali fra loro differenziate. Nell’ambito di un progetto di riorganizzazione, viene deliberata una scissione proporzionale parziale della società operativa in favore di una società di nuova costituzione, partecipata dai medesimi soggetti e nelle identiche proporzioni già detenute nella scissa, senza alcuna alterazione degli assetti proprietari.

Questo passaggio preparatorio non è un dettaglio accessorio: è la condizione che rende possibile, un istante dopo, l’apporto speculare. La società beneficiaria della scissione nasce, infatti, già perfettamente sovrapponibile — quanto a compagine sociale e percentuali — alla società le cui partecipazioni saranno successivamente apportate.

L’apporto congiunto e totalitario e la riserva da conferimento

Immediatamente dopo il perfezionamento della scissione, i tre soci procedono al conferimento — qualificato dagli istanti come “congiunto e totalitario” — dell’intera partecipazione detenuta nella società operativa in favore della società beneficiaria della scissione, questa volta mediante apporto al patrimonio netto di quest’ultima, senza aumento del capitale sociale e senza emissione di nuove quote.

In contropartita, viene iscritta un’apposita riserva da conferimento, per un importo corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo a ciascun conferente. Gli istanti indicano espressamente, quali ragioni della scelta di non deliberare l’aumento di capitale, esigenze di coerenza sostanziale dell’operazione e di semplificazione tecnico-operativa, oltre al risparmio conseguente alla mancata necessità della relazione di stima prevista dall’articolo 2465 del codice civile.

Il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda proprio la compatibilità di questo schema con il regime del realizzo controllato: se, cioè, la pluralità dei soci conferenti — a fronte di un precedente riconoscimento limitato al caso del socio unico — precluda l’accesso al beneficio.

La soluzione dell’Agenzia: la specularità individuale come chiave di lettura

Dal socio unico alla pluralità: la stessa logica sostanzialistica

L’articolo 177, comma 2, del TUIR — nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 — subordina l’accesso al regime a due condizioni: che i conferenti ricevano, a fronte del conferimento, azioni o quote della società conferitaria, e che quest’ultima acquisisca o incrementi, per effetto del conferimento, il controllo della società conferita ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile.

Poiché l’apporto a patrimonio netto non comporta, per definizione, l’emissione di nuove quote, il primo requisito pone un problema di lettura ogni volta che l’operazione non si accompagni a un aumento di capitale. La soluzione elaborata dall’Amministrazione finanziaria per il socio unico muove da una constatazione di ordine sostanziale: se il conferente è, prima e dopo l’apporto, l’unico titolare della conferitaria, l’eventuale imputazione a capitale di una quota anche minima dell’apporto non risponderebbe ad alcun interesse economico proprio, ma servirebbe soltanto al rispetto formale della condizione legale. In tale ipotesi, l’operazione si risolve nella mera trasformazione di un controllo diretto in un controllo indiretto, senza soluzione di continuità nella posizione partecipativa del conferente.

Nella vicenda in esame, l’Amministrazione ritiene che la medesima logica sostanzialistica possa estendersi al caso di più conferenti, a condizione che ricorrano cumulativamente alcuni presupposti puntualmente verificati nel caso concreto.

Il richiamo alla Circolare n. 33/E del 2010, che accompagna il ragionamento dell’Agenzia, non è casuale: fin da allora l’Amministrazione ha collocato la disciplina degli scambi di partecipazioni sul piano della neutralità indotta delle riorganizzazioni infragruppo, distinguendola dal regime ordinario di realizzo. La trasformazione di un controllo diretto in un controllo indiretto — l’interposizione, cioè, di una holding tra il socio persona fisica e la società operativa — non produce, in sé, alcun arricchimento suscettibile di tassazione immediata, se la catena partecipativa resta, nella sostanza, invariata.

I presupposti cumulativi individuati dalla Risposta

Nessun conferente, in presenza di questi elementi, vede alterata nella sostanza la propria posizione economica: l’operazione trasforma, per tutti e nella medesima misura, un controllo diretto in un controllo indiretto per il tramite della holding.

RequisitoContenuto
Totalità aggregataI conferenti detengono, complessivamente, l’intero capitale sia della conferita sia della conferitaria, prima e dopo l’apporto
Specularità individualeCiascun conferente detiene, singolarmente, un’identica percentuale nelle due società
Modalità dell’apportoConferimento congiunto e totalitario, per l’intera quota partecipativa di ciascun socio
Corrispondenza contabileLa riserva da conferimento riferibile a ciascun conferente corrisponde all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione
Limite del parereNessuna valutazione sull’abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000, riferita anche alla scissione presupposta
Presupposti cumulativi individuati dalla Risposta n. 161/2026 per la lettura sostanzialistica del requisito soggettivo.

È il congiunto ricorrere di questi elementi — non uno solo di essi — a giustificare la lettura sostanzialistica del requisito della ricezione di quote. Manca, in altri termini, qualsiasi spostamento di ricchezza tra i soci: ciascuno riceve, nel patrimonio della holding, un incremento esattamente proporzionale a quanto ha apportato.

I limiti della soluzione: perché non è una deroga generale

Il perimetro stretto della lettura sostanzialistica

La Risposta si premura di chiarire, in termini che meritano di essere sottolineati nella prospettiva operativa, che l’estensione alla pluralità di soci conferenti non introduce alcuna deroga di carattere generale alla condizione posta dall’articolo 177, comma 2: la regola resta quella della ricezione di partecipazioni della conferitaria, e la lettura sostanzialistica accolta nel caso di specie presuppone il ricorrere, congiunto, di tutti gli elementi indicati.

Ne consegue che l’operazione non può ritenersi automaticamente replicabile ogni volta che vi sia una pluralità di conferenti: se le percentuali non coincidono esattamente tra le due società, se l’apporto non riguarda la totalità delle partecipazioni, o se taluno dei conferenti muta la propria posizione relativa rispetto agli altri — come nello schema, diverso, delle assegnazioni non proporzionali in favore di una newco — la fattispecie fuoriesce dal perimetro tracciato e richiede una verifica autonoma, eventualmente attraverso una nuova istanza di interpello.

Resta inoltre non affrontata, perché estranea al quesito posto, l’ipotesi in cui l’apporto non sia totalitario ma riguardi una partecipazione soltanto di controllo: la circostanza che la Risposta insista sulla detenzione, complessiva e individuale, dell'”intero capitale” sia della conferita sia della conferitaria induce a ritenere che una quota residua in capo a terzi, per quanto minoritaria, imponga una verifica autonoma dei medesimi presupposti, non potendosi dare per scontata l’estensione della soluzione a fattispecie solo parzialmente sovrapponibili.

L’esclusione della verifica antiabuso

Un secondo limite, di rilievo non minore per la prassi professionale, riguarda l’ambito di efficacia del parere. L’Amministrazione precisa espressamente che l’istanza ha ad oggetto la sola interpretazione dell’articolo 177, comma 2, restando preclusa ogni valutazione in ordine alla sussistenza di profili di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, con riferimento tanto all’apporto quanto alle altre operazioni a esso collegate — tra cui, espressamente, la precedente scissione parziale della società operativa.

La qualificazione favorevole del valore di realizzo, in altri termini, non equivale a un giudizio di non elusività dell’intera sequenza scissione-apporto, che resta soggetta agli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria — un tema che la prassi in materia di scissioni e riorganizzazioni infragruppo ha già mostrato essere tutt’altro che formale.

Indicazioni operative per la redazione degli atti

L’atto di scissione: documentare la simmetria fin dall’origine

Nella redazione dell’atto di scissione, appare opportuno che il progetto e la relativa delibera diano atto espressamente dell’invarianza delle percentuali di partecipazione tra la società scissa e la beneficiaria, così da documentare fin dall’origine la specularità che l’apporto successivo dovrà conservare.

L’atto di apporto: tracciare riserva e costo fiscale per ciascun conferente

Nel successivo atto di apporto, la delibera assembleare dovrebbe indicare in modo puntuale, per ciascun conferente, la percentuale conferita, il valore economico e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione apportata, in modo da consentire l’iscrizione di una riserva da conferimento articolata per singola posizione soggettiva — corrispondenza che la stessa Risposta individua come condizione per la fruizione del regime.

Merita infine di essere raccolta e conservata, in vista di un eventuale controllo, la documentazione delle ragioni extrafiscali dell’operazione — la razionalizzazione della governance del gruppo, la separazione tra patrimonio operativo e partecipazioni, l’agevolazione del passaggio generazionale — tenuto conto che il parere ottenuto non esclude di per sé una verifica antielusiva sulla sequenza complessiva dell’operazione.

Considerazioni conclusive

La Risposta n. 161 del 2026 completa, senza sovvertirlo, il percorso interpretativo già tracciato per l’apporto di partecipazioni privo di aumento di capitale, estendendone l’applicazione a una fattispecie di sicuro interesse per la riorganizzazione delle imprese a compagine familiare o comunque ristretta: quella in cui la holding di nuova costituzione replica, fin dall’origine, l’esatta geometria proprietaria della società operativa.

Il criterio dirimente resta la specularità individuale delle posizioni partecipative, verificata non in astratto ma sulla base di una sequenza documentata di operazioni — nel caso di specie, una scissione proporzionale seguita da un apporto congiunto e totalitario. Per gli operatori, la lezione pratica è duplice: da un lato, la possibilità di strutturare riorganizzazioni verticali senza il costo, anche procedurale, dell’aumento di capitale e della relazione di stima; dall’altro, la necessità di documentare con cura, fin dalla fase di progettazione, sia la corrispondenza delle percentuali sia le ragioni extrafiscali dell’operazione, restando l’abuso del diritto una verifica che il parere reso non preclude.

Resta aperta, come si è visto, la sorte delle fattispecie che si discostano anche solo parzialmente dallo schema esaminato — partecipazioni non totalitarie, percentuali non perfettamente coincidenti, assenza di una scissione preparatoria. Su questi profili la prassi amministrativa non ha ancora preso posizione in termini generali, sicché prudenza consiglia, per operazioni analoghe ma non identiche, di valutare un’istanza di interpello dedicata piuttosto che un’applicazione analogica della soluzione qui commentata. Per l’inquadramento sistematico completo dell’istituto e per il confronto tra i diversi orientamenti succedutisi nel 2026 si rinvia al precedente contributo pubblicato su questo blog.

Riferimenti normativi e bibliografici

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