Introduzione
Quando il titolare di una detrazione Ecobonus muore prima di aver utilizzato tutte le rate annuali spettanti, la legge non fa decadere il beneficio: lo trasmette agli eredi, ma a condizioni precise e spesso meno intuitive di quanto sembri. La regola dell’art. 9-bis del d.m. 19 febbraio 2007 e dell’art. 9, comma 1, del d.m. 6 agosto 2020 subordina il trasferimento delle quote residue alla “detenzione materiale e diretta” dell’immobile da parte dell’erede — un requisito che può escludere dal beneficio anche chi ha regolarmente accettato l’eredità.
Il tema si intreccia costantemente con gli atti notarili della successione: dalla dichiarazione di successione all’accettazione di eredità, fino alle situazioni più delicate di comunione tra più eredi o di rinuncia del coniuge superstite. Una precisazione dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2025 ha inoltre chiarito un aspetto pratico rilevante, relativo alla decorrenza del requisito nell’anno di apertura della successione.
In questo contenuto si illustra a chi spetta la detrazione Ecobonus residua dopo il decesso del titolare, cosa significa detenzione materiale e diretta, come si ripartisce tra più eredi e cosa succede nei casi più frequenti di locazione, comodato, usufrutto e successiva vendita da parte dell’erede.
🔑 Punti Chiave
Q: A chi spetta la detrazione Ecobonus residua dopo la morte del titolare?
A: Agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, per intero se unico erede detentore (art. 9-bis, d.m. 19 febbraio 2007).
Q: Cosa succede se l’immobile ereditato è concesso in locazione?
A: La detrazione non spetta, perché l’erede proprietario non può disporre materialmente dell’immobile.
Q: Come si ripartisce la detrazione tra più eredi?
A: In parti uguali se la detenzione è esercitata congiuntamente; per intero a chi solo abita l’immobile, se gli altri non ne hanno più la disponibilità.
Q: Cosa succede se il coniuge superstite rinuncia all’eredità?
A: Perde il diritto alla detrazione residua; gli altri eredi ne beneficiano solo se convivono con lui e ne hanno la detenzione materiale.
Q: La detenzione materiale deve sussistere già nell’anno di apertura della successione?
A: No, ma deve sussistere ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per cui si intende fruire della quota (Principio di diritto n. 7/2025).
Q: Se l’erede rivende l’immobile ereditato, trasmette la detrazione residua all’acquirente?
A: No: le quote non ancora utilizzate dall’erede non si trasferiscono a chi acquista o riceve in donazione l’immobile.
Q: La detrazione si trasmette se il defunto era inquilino (conduttore) dell’immobile?
A: Sì, se l’erede subentra nel contratto di locazione e conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Indice dei contenuti
- Introduzione
- Punti Chiave
- Che cos’è l’Ecobonus e come funziona la detrazione per gli eredi?
- A chi spetta la detrazione residua quando l’immobile si eredita?
- Che cosa si intende per “detenzione materiale e diretta” dell’immobile?
- Come si ripartisce la detrazione tra più eredi?
- Cosa succede se il coniuge superstite rinuncia all’eredità?
- La detrazione si trasferisce anche in caso di usufrutto, comodato o locazione?
- Cosa succede se l’erede vende o dona l’immobile ereditato?
- Guida Pratica: Come Procedere
- Caso Pratico: tre fratelli coeredi e un solo occupante
- Novità Legislative e di Prassi
- In Sintesi
- Consulenza specializzata
- Fonti e Approfondimenti
Che cos’è l’Ecobonus e come funziona la detrazione per gli eredi?
L’Ecobonus è la detrazione IRPEF per interventi di riqualificazione energetica, ripartita in dieci rate annuali; se il titolare muore prima di averle utilizzate tutte, le rate residue si trasferiscono agli eredi in presenza di specifiche condizioni.
La detrazione è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed è oggi disciplinata a regime dall’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Per il 2025 e il 2026 l’aliquota è fissata al 36%, elevata al 50% per gli interventi sull’abitazione principale. Possono fruirne, oltre ai proprietari, anche i titolari di diritti reali di godimento, i soci di cooperative, i detentori come locatari e comodatari, i familiari conviventi e i conviventi di fatto.
Quando il beneficiario muore, si applica una regola specifica per il trasferimento mortis causa, distinta da quella prevista per la vendita o la donazione tra vivi: l’art. 9-bis del d.m. 19 febbraio 2007 e l’art. 9, comma 1, del d.m. 6 agosto 2020 stabiliscono che le quote residue si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Il criterio generale: il possesso al 31 dicembre
Come per i trasferimenti tra vivi, per individuare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un determinato anno occorre verificare chi possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. Se il decesso avviene nello stesso anno in cui sono state sostenute le spese, la quota di quell’anno si trasferisce comunque all’erede, purché sussistano i requisiti richiesti.
Perché la “detenzione materiale e diretta” è un requisito autonomo
A differenza della vendita, dove rileva la titolarità giuridica del bene, nella successione la legge richiede qualcosa in più: non basta essere eredi e proprietari, occorre anche detenere materialmente e direttamente l’immobile. È il punto che genera più incertezza nella prassi, perché un erede può aver accettato correttamente l’eredità — anche con accettazione espressa dinanzi al notaio — senza per questo automaticamente maturare il diritto alla detrazione residua.
A chi spetta la detrazione residua quando l’immobile si eredita?
Spetta per intero esclusivamente all’erede, o agli eredi, che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile; se l’immobile è locato, la detrazione non spetta a nessuno.
Il criterio esclude in radice due categorie di eredi: chi ha accettato l’eredità ma non abita né utilizza direttamente l’immobile (perché, ad esempio, vive altrove), e la situazione in cui l’intero immobile risulti locato a terzi, poiché in tal caso nessun erede — pur essendo proprietario — ne ha la disponibilità materiale. La ratio è coerente con la logica generale della detrazione, che nella disciplina energetica premia chi utilizza effettivamente l’immobile, non la mera titolarità del diritto.
Immobile a disposizione degli eredi
Se l’immobile ereditato resta a disposizione (non locato, non concesso in comodato a terzi estranei alla successione), la detrazione spetta in parti uguali a tutti gli eredi che ne hanno la detenzione, indipendentemente dalle rispettive quote ereditarie. Non conta la percentuale di proprietà risultante dalla dichiarazione di successione, ma la circostanza — di fatto — di avere la detenzione materiale del bene.
Immobile abitato da un solo erede
Se tra più eredi uno solo abita stabilmente l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, perché gli altri coeredi non ne hanno più la disponibilità materiale. È una conseguenza pratica che merita di essere segnalata espressamente ai coeredi in sede di dichiarazione di successione, per evitare che ciascuno indichi in dichiarazione dei redditi una quota che non gli spetta.
Che cosa si intende per “detenzione materiale e diretta” dell’immobile?
È l’utilizzo diretto e continuativo dell’immobile da parte dell’erede, che deve sussistere per l’intero periodo d’imposta in cui si intende fruire della quota di detrazione, non necessariamente già al momento dell’apertura della successione.
Su questo punto è intervenuto un chiarimento recente e rilevante per la pratica: se uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile in un momento successivo all’apertura della successione — perché, ad esempio, l’immobile si libera da una locazione in corso d’anno — il diritto alla detrazione delle quote residue sussiste solo a partire dai periodi d’imposta successivi, nei quali la detenzione sia mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre.
La regola del possesso continuativo per l’intero anno d’imposta
Il principio vale anche nella direzione opposta: se l’immobile ereditato è locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non può fruire della quota di detrazione riferita a quell’annualità, pur avendo la detenzione per il resto del periodo. È quindi essenziale una detenzione piena e continuativa, senza interruzioni, per ciascun anno d’imposta.
Il chiarimento del 2025 sulla decorrenza
Il Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025 ha specificato che la detenzione materiale e diretta non deve necessariamente sussistere già nell’anno di apertura della successione: è sufficiente che sussista, ininterrottamente, negli anni successivi per i quali si intende fruire delle rate residue. È un chiarimento importante per tutte le situazioni in cui l’immobile ereditato risulti temporaneamente locato o comunque non nella disponibilità diretta degli eredi al momento del decesso, ma lo diventi successivamente.
Come si ripartisce la detrazione tra più eredi?
Se la detenzione materiale e diretta è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione residua si ripartisce tra loro in parti uguali, a prescindere dalle quote ereditarie.
Questo criterio di ripartizione paritaria prescinde volutamente dalle proporzioni indicate nella dichiarazione di successione: due fratelli coeredi che detengono insieme l’immobile si dividono la detrazione al 50% ciascuno anche se le rispettive quote ereditarie fossero diverse, perché il presupposto rilevante è la detenzione di fatto, non la quota di diritto.
📊 Tabella riassuntiva — trasferimento della detrazione agli eredi
| Situazione | Diritto alla detrazione residua |
|---|---|
| Erede unico che detiene materialmente l’immobile | Intera detrazione |
| Più eredi che detengono insieme l’immobile | Ripartita in parti uguali tra loro |
| Più eredi, ma uno solo abita l’immobile | Detrazione per intero a quest’ultimo |
| Immobile locato dagli eredi | Nessuna detrazione a nessun erede |
| Coniuge superstite (diritto di abitazione) che rinuncia all’eredità | Perde il diritto; non è più erede |
| Figli coeredi non conviventi col coniuge rinunciante | Nessuna detrazione, salvo detenzione propria |
| Erede comodante, proprietario con detenzione materiale | Detrazione ammessa |
| Erede del comodatario (non subentra nel contratto) | Nessuna detrazione |
| Erede dell’usufruttuario | Nessuna detrazione (usufrutto si estingue con la morte) |
| Nudo proprietario che consolida la proprietà per morte dell’usufruttuario | Detrazione ammessa, se ha detenzione materiale |
| Erede che vende o dona l’immobile ricevuto | Le quote non fruite non si trasferiscono ad acquirente o donatario |
| Erede che subentra nella locazione del de cuius conduttore | Detrazione trasmessa, se mantiene la detenzione |

Perché la quota ereditaria non coincide con la quota di detrazione
È un aspetto da segnalare con attenzione durante le operazioni successorie: chi eredita, ad esempio, un terzo dell’immobile ma è l’unico a viverci, ha diritto all’intera detrazione residua, mentre gli altri due coeredi, pur titolari di quote maggiori sulla carta, non ne hanno diritto per difetto di detenzione materiale. È un disallineamento che vale la pena chiarire ai coeredi già nella fase di accettazione dell’eredità, per evitare errori nelle successive dichiarazioni dei redditi.
Cosa succede se il coniuge superstite rinuncia all’eredità?
Il coniuge superstite che rinuncia all’eredità perde il diritto alla detrazione residua, perché viene meno la condizione di erede; e gli altri eredi non possono beneficiarne se non convivono con lui.
È una delle ipotesi più delicate della materia, perché intreccia il diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540, comma 2, c.c.) con la disciplina della detrazione. Se il coniuge, titolare del solo diritto di abitazione sulla casa familiare, rinuncia all’eredità, perde automaticamente anche la possibilità di fruire delle quote residue di detrazione, non essendo più erede.
La posizione degli altri eredi (i figli)
La conseguenza si estende, in negativo, anche agli altri eredi: se i figli non convivono con il coniuge superstite rinunciante, non potranno beneficiare della detrazione residua, perché non hanno la detenzione materiale del bene. È una situazione che merita particolare attenzione nella consulenza successoria, specialmente quando la rinuncia del coniuge viene valutata per ragioni patrimoniali complessive senza considerare l’effetto, spesso trascurato, sulla detrazione fiscale in corso.
Il ruolo dell’informazione preventiva in sede di consulenza
Prima che il coniuge superstite formalizzi una rinuncia, è opportuno che la valutazione tenga conto anche di questo profilo fiscale, spesso secondario nella percezione delle parti ma concretamente rilevante quando le rate residue rappresentano un beneficio economico non trascurabile. Lo stesso vale, più in generale, per ogni scelta relativa alla trasmissione degli strumenti di pianificazione successoria (si veda anche Il dovere di consiglio notarile nella pubblicazione del testamento).
❓ FAQ — Ecobonus e successione ereditaria
Se il coniuge superstite rinuncia solo al diritto di abitazione ma non all’eredità, perde comunque la detrazione?
Il presupposto specifico esaminato dalla prassi riguarda la rinuncia all’eredità, che fa venire meno la qualità di erede; una rinuncia limitata al solo diritto di abitazione, senza rinuncia all’eredità, è situazione diversa da valutare caso per caso.
La rinuncia all’eredità da parte del coniuge deve avvenire con atto notarile?
Sì, la rinuncia all’eredità è un atto formale che richiede dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere e successiva iscrizione nel registro delle successioni.
La detrazione si trasferisce anche in caso di usufrutto, comodato o locazione?
No, se l’erede è un semplice comodatario o l’erede dell’usufruttuario; sì, se l’erede è il nudo proprietario che consolida la proprietà o se subentra nel contratto di locazione del defunto conservando la detenzione materiale.
La materia richiede di distinguere diverse posizioni giuridiche che possono coesistere in una stessa successione, ciascuna con un trattamento autonomo ai fini della detrazione residua.
Gli eredi del comodatario e dell’usufruttuario
In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario, perché questi non subentrano nel contratto di comodato. Fa eccezione l’ipotesi in cui l’erede sia anche il comodante: in tal caso, essendo proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico per fruire della detrazione, purché ne abbia la detenzione materiale e diretta. Analogamente, la detrazione non si trasmette agli eredi dell’usufruttuario, perché il diritto di usufrutto si estingue con la morte del titolare e non può eccedere la vita di quest’ultimo (art. 979 c.c.). Se però l’erede dell’usufruttuario è il nudo proprietario, che per l’estinzione naturale dell’usufrutto consolida l’intera proprietà, questi può fruire delle rate residue in qualità di proprietario, sempre a condizione di averne la detenzione materiale e diretta. Sugli aspetti operativi legati alla cessazione del diritto di usufrutto e ai relativi adempimenti catastali si veda anche Trascrizione della Rinuncia all’Usufrutto: Guida Operativa e Voltura Catastale.
Il subentro nel contratto di locazione del defunto
Se il beneficiario della detrazione era, in vita, conduttore (inquilino) dell’immobile, la detrazione si trasmette all’erede che subentra nella titolarità del contratto di locazione, a condizione che ne conservi la detenzione materiale e diretta. Se invece chi subentra nel contratto non è un erede — come il convivente di fatto non nominato erede, o il coniuge che non accetta l’eredità — la detrazione residua va definitivamente perduta.
Cosa succede se l’erede vende o dona l’immobile ereditato?
Le quote di detrazione non ancora utilizzate dall’erede non si trasferiscono all’acquirente o al donatario, nemmeno se la vendita o la donazione avvengono nello stesso anno dell’accettazione dell’eredità.
È una regola che segna una differenza netta rispetto al trasferimento mortis causa appena esaminato: mentre la morte del titolare trasmette la detrazione all’erede in presenza dei requisiti indicati, un successivo trasferimento a titolo oneroso o gratuito da parte dell’erede stesso interrompe la catena. Le rate non fruite si estinguono, senza generare alcun diritto in capo a chi acquista o riceve in donazione l’immobile dall’erede.
Perché la regola è diversa da quella della vendita “ordinaria”
Nella vendita tra vivi esaminata in Ecobonus e vendita dell’immobile: la sorte della detrazione residua, le quote residue passano di regola al nuovo acquirente. Quando invece è l’erede a rivendere l’immobile ricevuto, questa continuità si interrompe: la detrazione maturata dal de cuius e trasmessa all’erede non prosegue oltre, neppure se il nuovo trasferimento avviene a distanza di pochi mesi dall’apertura della successione.
Le implicazioni pratiche per la consulenza successoria
Questo aspetto merita di essere segnalato con chiarezza agli eredi che stanno valutando una vendita in tempi brevi dopo l’accettazione dell’eredità: le rate di detrazione residue, se non ancora utilizzate, andranno definitivamente perse con il trasferimento, a differenza di quanto accadrebbe se fosse stato il titolare originario, in vita, a vendere l’immobile.
🔧 Guida Pratica: Come Procedere
Nella gestione di un caso di Ecobonus e successione ereditaria, la verifica pratica dovrebbe seguire questi passaggi.
- ✅ In sede di successione: verificare se il de cuius aveva rate di detrazione Ecobonus residue e in quali anni sono state sostenute le spese.
- ✅ Individuare chi ha la detenzione materiale e diretta: non basta essere eredi, occorre verificare chi utilizza effettivamente l’immobile.
- 📋 In caso di più eredi: chiarire se la detenzione è congiunta (ripartizione in parti uguali) o esercitata da un solo erede (detrazione per intero a lui).
- ⚠️ Attenzione all’immobile locato: se l’intero immobile è concesso in locazione a terzi, nessun erede ha diritto alla detrazione per quell’annualità.
- ⏰ Verificare la continuità annuale: la detenzione deve sussistere dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno per cui si intende fruire della quota.
- ✅ Nella rinuncia del coniuge superstite: considerare anche l’effetto sulla detrazione residua, propria e degli altri coeredi, prima di formalizzare la scelta.
- ⚠️ In caso di vendita successiva da parte dell’erede: ricordare che le rate residue non fruite si perdono e non si trasferiscono all’acquirente.
📊 Caso Pratico: tre fratelli coeredi e un solo occupante
Tre fratelli ereditano in parti uguali l’abitazione dei genitori, sulla quale nel 2024 erano state sostenute spese per la sostituzione dei serramenti con detrazione Ecobonus, ripartita in dieci rate. Al momento del decesso residuano otto rate. Solo uno dei tre fratelli vive stabilmente nell’immobile ereditato; gli altri due risiedono altrove e non vi hanno alcun rapporto di detenzione.
In questo caso, nonostante la comproprietà paritaria emergente dalla dichiarazione di successione, la detrazione residua spetta per intero al fratello che abita l’immobile, perché è l’unico ad averne la detenzione materiale e diretta. Se in un secondo momento anche un altro fratello dovesse trasferirsi stabilmente nell’immobile insieme al primo, dall’anno in cui la detenzione risulterà effettivamente congiunta la quota andrà ripartita in parti uguali tra i due, a condizione che tale situazione sia mantenuta ininterrottamente per l’intero periodo d’imposta.
📅 Novità Legislative e di Prassi
Il chiarimento più rilevante degli ultimi mesi è il Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detenzione materiale e diretta dell’immobile non deve necessariamente sussistere già nell’anno di apertura della successione: se l’erede acquisisce la detenzione in un momento successivo, il diritto alla detrazione delle quote residue sorge dai periodi d’imposta successivi, purché la detenzione sia mantenuta senza interruzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per il resto, restano fermi i criteri consolidati elaborati dalla prassi a partire dalla Circolare 5 marzo 2003, n. 15/E.
📝 In Sintesi
La detrazione Ecobonus residua si trasmette agli eredi solo se questi conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile: non è sufficiente aver accettato l’eredità.
- ✅ La detrazione spetta per intero all’erede che detiene materialmente l’immobile, o si ripartisce in parti uguali se la detenzione è congiunta tra più eredi.
- ✅ Se l’immobile è locato dagli eredi, la detrazione non spetta a nessuno per quell’anno.
- ✅ La detenzione può sopraggiungere anche dopo l’apertura della successione, ma deve essere continuativa per l’intero anno d’imposta di riferimento.
- ✅ Il coniuge superstite che rinuncia all’eredità perde il diritto alla detrazione, e con lui, spesso, anche gli altri coeredi non conviventi.
- ✅ Se l’erede rivende o dona l’immobile, le quote residue non si trasferiscono a chi acquista o riceve in donazione.
- ✅ La detrazione si trasmette all’erede che subentra nel contratto di locazione del defunto conducente, se ne mantiene la detenzione.
🤝 Consulenza specializzata
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Fonti e Approfondimenti
Per chi si occupa di Ecobonus e successione ereditaria nella pratica quotidiana, e per la disciplina generale della successione, richiamata più volte in questo contenuto in relazione alla detenzione materiale e diretta dell’immobile ereditato, restano centrali i seguenti riferimenti.
- Art. 1, commi 344-349, legge 27 dicembre 2006, n. 296
- Art. 14, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
- Art. 9-bis, d.m. 19 febbraio 2007
- Art. 9, comma 1, d.m. 6 agosto 2020 (decreto Requisiti)
- Art. 540, comma 2, e art. 979 del codice civile
- Circolare Agenzia delle Entrate 5 marzo 2003, n. 15/E
- Circolare Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 3.3
- Circolare Agenzia delle Entrate 9 maggio 2013, n. 13/E, risposta 1.1
- Circolare Agenzia delle Entrate 6 maggio 2016, n. 18/E, risposta 3.2
- Principio di diritto Agenzia delle Entrate 2 ottobre 2025, n. 7
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