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Quando muore il beneficiario di un Superbonus non ancora interamente utilizzato, le quote di detrazione residue non si dividono automaticamente tra tutti gli eredi in parti uguali. L’art. 9 del decreto ministeriale 6 agosto 2020 condiziona la detrazione agli eredi a un requisito preciso: la conservazione, da parte dell’erede, della “detenzione materiale e diretta” dell’immobile. Una regola analoga, per gli interventi antisismici, discende dall’art. 16-bis, comma 8, del TUIR.

È una disciplina che i notai incontrano sempre più spesso: a distanza di anni dai primi interventi Superbonus, avviati dal luglio 2020, un numero crescente di proprietari di immobili agevolati viene a mancare lasciando piani di detrazione ancora aperti, ripartiti su 4, 5 o 10 quote annuali. Capire chi, tra più coeredi, ha diritto a proseguire quella detrazione è un passaggio che si inserisce a pieno titolo nell’assistenza notarile alla successione, accanto alla Dichiarazione di Successione 2026: Guida e Novità e all’Accettazione Espressa di Eredità con Immobili 2026.

In questa guida vediamo cosa prevede la legge, cosa si intende per detenzione materiale e diretta, come ci si comporta quando gli eredi sono più di uno e quale ruolo può giocare il notaio nel chiarire una situazione che, diversamente, rischia di generare dichiarazioni dei redditi tra loro incoerenti.

🔑 Punti Chiave

D: Le quote residue del Superbonus si trasferiscono automaticamente a tutti gli eredi?
R: No. La detrazione spetta esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile, secondo l’art. 9 del decreto ministeriale 6 agosto 2020.

D: Cosa si intende per “detenzione materiale e diretta”?
R: È il possesso di fatto del bene — ad esempio l’abitarvi o l’utilizzarlo direttamente — non la semplice titolarità di una quota ereditaria sulla carta.

D: Se più eredi ereditano insieme l’immobile in comunione, chi ha diritto alla detrazione?
R: Solo l’erede (o gli eredi) che ne hanno la detenzione materiale e diretta; una divisione ereditaria che assegni l’immobile a un unico erede chiarisce la situazione.

D: La regola vale anche per il Superbonus antisismico?
R: Sì. L’art. 16-bis, comma 8, del TUIR prevede una disciplina analoga a quella dell’art. 9 del d.m. 6 agosto 2020 anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

D: Le quote di detrazione ereditate si ricalcolano?
R: No. L’erede prosegue semplicemente la fruizione delle rate residue già determinate in capo al defunto, secondo il piano originario di 4, 5 o 10 quote annuali.

D: Chi eredita un immobile Superbonus e lo vende paga la plusvalenza introdotta nel 2024?
R: No: l’art. 67, comma 1, lett. b-bis, del TUIR esclude espressamente dalla plusvalenza gli immobili acquisiti per successione.

D: Cosa succede in caso di divisione ereditaria dell’immobile tra più eredi?
R: È opportuno individuare, con l’assistenza del notaio, quale assegnatario conserverà la detenzione diretta dell’immobile, poiché solo a lui spetterà la detrazione residua.


Cosa prevede la legge sul trasferimento del Superbonus in caso di successione?

L’art. 9 del decreto ministeriale 6 agosto 2020 stabilisce che, in caso di decesso del beneficiario, la fruizione del Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. La stessa impostazione vale, per gli interventi antisismici, in forza dell’art. 16-bis, comma 8, del TUIR, richiamato dalla disciplina del Sismabonus di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.

La logica della norma è coerente con la natura stessa della detrazione: il beneficio fiscale è collegato al godimento effettivo dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori, non alla mera qualità di erede o alla quota di proprietà indicata nella dichiarazione di successione. Chi eredita una quota dell’immobile ma non lo abita né lo utilizza direttamente — perché, ad esempio, vive altrove o l’immobile resta a disposizione di un altro coerede — non matura il diritto a proseguire la detrazione residua.

Va inoltre ricordato che la qualità di erede si acquista solo con l’accettazione dell’eredità, espressa o tacita: prima di quel momento si è “chiamati” all’eredità, non ancora eredi in senso tecnico. Nella prassi, tuttavia, il requisito della detenzione materiale e diretta può già sussistere in capo al chiamato che, in attesa di accettare, continui di fatto ad abitare l’immobile — situazione che meglio si comprende ripercorrendo le diverse fasi della vicenda successoria.

Cosa significa “detenzione materiale e diretta” dell’immobile ereditato?

Si tratta del possesso di fatto del bene: l’erede che vi risiede stabilmente, o che comunque lo utilizza direttamente (ad esempio come propria abitazione secondaria effettivamente frequentata), soddisfa il requisito. Non è invece sufficiente essere comproprietari dell’immobile per successione se, nei fatti, non se ne ha la disponibilità materiale — situazione comune quando l’immobile resta abitato da un solo coerede o viene lasciato sfitto e a disposizione di uno solo di essi.

NormaContenuto
Art. 9, d.m. 6 agosto 2020Trasmissione della detrazione per interventi energetici all’erede con detenzione materiale e diretta del bene
Art. 16-bis, comma 8, TUIRDisciplina analoga per gli interventi antisismici ammessi al Superbonus
Art. 67, comma 1, lett. b-bis, TUIR (L. 213/2023)Esclude gli immobili acquisiti per successione dalla plusvalenza su cessione infra-decennale
Art. 456 e ss. c.c.Apertura della successione, chiamata all’eredità e acquisto della qualità di erede
Tabella 1 — Il quadro normativo del Superbonus in successione
Schema Della Trasmissione Agli Eredi Della Detrazione Superbonus Non Ancora Utilizzata
Schema riassuntivo della trasmissione agli eredi della detrazione superbonus non ancora utilizzata

Come si individua l’erede beneficiario quando sono più di uno?

Nella pratica successoria è frequente che l’immobile cada in comunione ereditaria tra più coeredi, ciascuno titolare di una quota indivisa. In questi casi occorre verificare, caso per caso, chi tra i coeredi conserva effettivamente la detenzione materiale e diretta del bene: può trattarsi di uno solo di essi (ad esempio il figlio che già viveva con il genitore defunto), oppure — se più coeredi condividono realmente l’uso dell’immobile — di una pluralità di soggetti. La qualità di chiamato all’eredità, di erede e di legatario non coincidono necessariamente con il diritto alla detrazione: per un inquadramento di queste figure si veda Le figure della successione ereditaria: chiamato, erede, legatario.

Quando la situazione resta incerta — perché nessun coerede ha ancora la disponibilità esclusiva del bene, o perché più coeredi ne condividono l’uso senza un criterio chiaro — una divisione ereditaria che assegni l’immobile a un unico assegnatario consolida in modo inequivocabile la situazione, individuando con certezza chi, da quel momento, avrà titolo a proseguire la detrazione residua nella propria dichiarazione dei redditi.

Un discorso a parte, che qui è opportuno solo segnalare senza approfondire, riguarda le ipotesi in cui il testamento attribuisca a un erede la nuda proprietà dell’immobile e a un altro soggetto — tipicamente il coniuge superstite — il diritto reale di usufrutto: poiché la disciplina generale del Superbonus riconosce come possibile beneficiario originario anche il titolare di un diritto reale di godimento, l’individuazione di chi abbia effettivamente la detenzione materiale e diretta del bene, in queste situazioni, va valutata caso per caso con l’assistenza del notaio.

La regola vale anche per gli interventi antisismici del Sismabonus?

Sì. L’art. 16-bis, comma 8, del TUIR — richiamato dalla disciplina degli interventi antisismici ammessi al Superbonus — prevede che, in caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non utilizzata si trasferisca per i rimanenti periodi d’imposta secondo gli stessi criteri visti per gli interventi di efficientamento energetico. Non vi è, dunque, alcuna differenza di disciplina tra le due tipologie di intervento sotto il profilo della successione: in entrambi i casi il requisito determinante resta la detenzione materiale e diretta del bene da parte dell’erede.

Le quote di detrazione ereditate si ricalcolano o restano invariate?

Le quote restano invariate: l’erede non acquisisce un nuovo e autonomo diritto alla detrazione, ma prosegue semplicemente la fruizione del piano già determinato in capo al defunto, secondo la ripartizione originaria in 4, 5 o 10 rate annuali di pari importo a seconda dell’anno in cui la spesa era stata sostenuta. Se, ad esempio, il de cuius aveva già utilizzato due delle quattro quote spettanti per una spesa sostenuta nel 2022, l’erede con detenzione materiale e diretta dell’immobile prosegue esclusivamente con le due quote residue, negli stessi importi e per le stesse annualità già fissate.

Chi eredita un immobile con Superbonus e lo vende è soggetto alla plusvalenza?

No. La legge di bilancio 2024 ha introdotto, con l’art. 67, comma 1, lett. b-bis, del TUIR, una plusvalenza imponibile per chi vende entro dieci anni dalla fine dei lavori un immobile oggetto di Superbonus — ma la stessa norma esclude espressamente gli immobili acquisiti per successione. Chi eredita un immobile su cui il defunto aveva realizzato interventi Superbonus, quindi, può rivenderlo senza che tale plusvalenza si applichi, indipendentemente dal tempo trascorso dalla fine dei lavori.

È un’esclusione distinta dalla questione della detrazione residua qui trattata, ma che vale la pena tenere presente insieme: l’erede che non ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile — e che quindi non può proseguire la detrazione — resta comunque esonerato dalla plusvalenza in caso di vendita. Su quest’ultima disciplina, applicabile invece a chi acquista o riceve in donazione (e non per successione) un immobile Superbonus, si vedano Vendita e donazione: il trasferimento del Superbonus e, più nel dettaglio sulla tassazione della plusvalenza, Plusvalenze Immobiliari e Superbonus 110%.

Che ruolo ha il notaio nella successione di un immobile con Superbonus in corso?

Nell’assistenza alla successione, il notaio è nella posizione più adatta per far emergere tempestivamente l’esistenza di un piano di detrazione Superbonus non ancora esaurito, verificando la documentazione del defunto (asseverazioni, APE, fatture, CILA) e informando gli eredi delle condizioni a cui è subordinata la prosecuzione del beneficio. Questo si inquadra nel più generale dovere di consiglio che il notaio esercita verso tutte le parti di un atto successorio, a maggior ragione quando la posta in gioco è un beneficio fiscale pluriennale ancora da completare.

In presenza di più coeredi e di una situazione di fatto ambigua sulla detenzione dell’immobile, il notaio può inoltre proporre — e redigere — un atto di divisione ereditaria che assegni chiaramente l’immobile a chi già lo occupa, evitando che due o più coeredi indichino, magari in buona fede, la medesima detrazione in dichiarazioni dei redditi diverse.

🔧 Guida Pratica: Come Procedere

  1. In sede di successione, ricostruire la situazione Superbonus del defunto: interventi eseguiti, anno di sostenimento della spesa, numero di quote già utilizzate e residue.
  2. Verificare quale tra gli eredi conserva, o conserverà, la detenzione materiale e diretta dell’immobile — chi vi abita o chi lo utilizza direttamente.
  3. In caso di più eredi in comunione, valutare se procedere a una divisione ereditaria che attribuisca l’immobile a un unico erede, per individuare con certezza il beneficiario della detrazione residua.
  4. Raccogliere e conservare la documentazione tecnica (asseverazioni, APE, fatture, CILA) già in possesso del defunto, necessaria all’erede per proseguire la detrazione.
  5. Assicurarsi che il comportamento dichiarativo dell’erede beneficiario, nel modello 730 o Redditi, sia coerente con la situazione di fatto accertata in sede successoria.

📊 Caso Pratico: due figli eredi, un solo avente diritto alla detrazione

Un padre esegue nel 2023 un intervento di isolamento termico agevolato con il Superbonus, sostenendo la spesa nello stesso anno e optando per la ripartizione in 10 quote annuali. Muore nel 2026 lasciando due figli, eredi in parti uguali secondo la dichiarazione di successione: uno dei due vive stabilmente nell’immobile insieme alla propria famiglia, l’altro risiede altrove e non ne ha mai avuto la disponibilità.

Solo il figlio che abita l’immobile — avendone la detenzione materiale e diretta — può proseguire la fruizione delle sette quote residue nella propria dichiarazione dei redditi. L’altro figlio, pur comproprietario per la propria quota ereditaria, non ha titolo per indicare in dichiarazione alcuna parte della detrazione. Un atto di divisione ereditaria che assegni la piena proprietà dell’immobile al primo figlio, magari con conguaglio in denaro a favore del secondo, renderebbe questa situazione stabile e priva di ambiguità anche per gli anni di detrazione ancora da utilizzare.

📅 Novità Legislative

Il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ha esteso a 10 quote annuali la ripartizione della detrazione anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, con la conseguenza che i piani di detrazione aperti da successioni future potranno estendersi su un arco temporale più lungo rispetto alle 4 o 5 quote previste per le spese sostenute negli anni precedenti. Sul fronte della tassazione dei trasferimenti, la legge di bilancio 2024 ha inoltre confermato l’esclusione degli immobili acquisiti per successione dalla nuova plusvalenza sulle cessioni infra-decennali di immobili Superbonus, di cui all’art. 67, comma 1, lett. b-bis, del TUIR.

Va infine considerato che l’aliquota stessa del Superbonus è scesa nel tempo — dal 110% originario al 90% per le spese 2023, al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025, salve le deroghe per i Comuni colpiti da eventi sismici — sicché l’entità economica delle quote che l’erede si trova a proseguire dipende in larga parte dall’anno in cui il defunto aveva sostenuto la spesa, un dato che è sempre opportuno ricostruire con precisione già nella fase di raccolta della documentazione successoria.

📝 In Sintesi

In caso di successione, la detrazione Superbonus residua non si divide automaticamente tra tutti gli eredi: spetta soltanto a chi conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile, secondo le stesse regole per interventi energetici e antisismici.

  • ✅ Il requisito determinante è la detenzione materiale e diretta del bene, non la mera qualità di erede (art. 9, d.m. 6/8/2020).
  • ✅ La stessa disciplina vale per gli interventi antisismici, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 8, TUIR.
  • ✅ In presenza di più coeredi, una divisione ereditaria può individuare con certezza il beneficiario della detrazione.
  • ✅ Le quote residue non si ricalcolano: proseguono secondo il piano originario del defunto.
  • ✅ Gli immobili acquisiti per successione sono esclusi dalla plusvalenza su cessione infra-decennale (art. 67 TUIR).

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Fonti e Approfondimenti

 


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