Fusione a Leva con Minoranza: le Perdite Fiscali della Newco

Copertina: Fusione A Leva Con Quota Di Minoranza E Perdite Fiscali Della Newco
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🔑 Punti Chiave

D: Cosa succede alle perdite fiscali di una società veicolo quando questa viene fusa con l’azienda acquisita?
Normalmente il riporto è limitato dall’art. 172 TUIR, ma può essere sbloccato se si dimostra l’assenza di rischio elusivo tramite interpello all’Agenzia delle Entrate.

D: Un fondo che acquisisce solo una quota di minoranza può comunque strutturare l’operazione come un leveraged buy-out?
Sì, se l’operazione prevede debito, diritti di governance rilevanti e una prospettiva di futuro consolidamento del controllo.

D: La newco costituita per l’acquisizione deve avere dipendenti o fatturato per riportare le proprie perdite?
Non necessariamente: l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che una holding-veicolo può dimostrare “vitalità” anche senza i requisiti reddituali tipici, se la sua struttura è coerente con lo scopo acquisitivo.

D: I soci di minoranza con diritti di veto contano come “controllo” ai fini fiscali?
No: il controllo rilevante ai fini dell’esenzione di gruppo (art. 177-ter TUIR) richiede un rapporto partecipativo più stringente di semplici diritti di veto o blocco.

D: Serve sempre un interpello per riportare le perdite della società veicolo?
Solo se non c’è un rapporto di controllo di gruppo; in quel caso, in assenza di controllo, occorre dimostrare caso per caso l’assenza di finalità elusiva.

D: I conferimenti ricevuti dalla newco nei 24 mesi prima della fusione bloccano sempre il riporto delle perdite?
In linea di principio sì, ma se sono strumentali all’acquisizione e non a “gonfiare” artificialmente il patrimonio, può essere richiesta la disapplicazione della regola.

Introduzione

Quando un fondo di investimento acquista una quota di un’azienda di famiglia e la operazione si conclude con una fusione, una delle domande più concrete che si pone chi vende — o chi resta come socio di maggioranza — riguarda il destino delle perdite fiscali accumulate dalla società veicolo utilizzata per l’acquisto. La disciplina di riferimento è l’articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che pone limiti severi al riporto di queste posizioni, proprio per evitare un uso distorsivo delle fusioni a fini di risparmio fiscale.

Un caso recente, affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 160/2026, offre indicazioni pratiche particolarmente utili perché riguarda una situazione fuori dagli schemi classici: un investitore che acquisisce soltanto una quota di minoranza, pur con rilevanti diritti di governance, in un’operazione strutturata secondo lo schema tipico della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (il cosiddetto leveraged buy-out). Capire come si è orientata l’Amministrazione finanziaria in questo caso aiuta imprenditori, famiglie proprietarie e chi gestisce operazioni di finanza straordinaria a valutare meglio i rischi e le opportunità fiscali di simili operazioni.

Il tema riguarda da vicino chiunque stia pianificando la cessione, anche parziale, della propria azienda a un investitore terzo: sapere in anticipo come si comportano le perdite fiscali della newco che effettua l’acquisto permette di strutturare l’operazione in modo più consapevole, riducendo il rischio di sorprese sul fronte fiscale nei mesi successivi alla fusione.

Cosa Sono le Perdite Fiscali di una Società Veicolo e Perché Sono a Rischio?

Le perdite fiscali maturate da una società veicolo (newco) rischiano di andare perse alla fusione se non si superano due test previsti dalla legge: un test di “vitalità economica” e un limite legato al patrimonio netto.

Nelle operazioni di finanza straordinaria è frequente costituire una società — la cosiddetta newco o società veicolo — con l’unico scopo di acquisire un’altra azienda, spesso utilizzando un mix di capitale proprio e debito bancario. Questa newco, proprio perché nasce solo per l’acquisizione, non genera ricavi né ha personale dipendente: i suoi unici “numeri” sono i costi dell’operazione (consulenze, spese di transazione) e gli interessi passivi sul finanziamento contratto.

Il problema si pone quando, come accade tipicamente, la newco viene fusa con la società acquisita (o con la sua controllante). L’articolo 172, comma 7, del TUIR subordina il riporto delle perdite fiscali della newco a due condizioni:

  • ✅ Test di vitalità economica: la società deve dimostrare un livello minimo di ricavi e costo del personale, calcolato sulla media degli ultimi due esercizi
  • ✅ Limite patrimoniale: le perdite sono riportabili solo nei limiti del patrimonio netto della società, al netto dei conferimenti ricevuti nei 24 mesi precedenti alla fusione

Una newco di recente costituzione, priva di dipendenti e di ricavi, quasi per definizione non supera nessuno dei due test. Questo, in astratto, blocca il riporto delle perdite fiscali della newco in capo alla società risultante dalla fusione.

Per un imprenditore che valuta un’operazione di questo tipo, la conseguenza pratica è immediata: se questi importi non sono riportabili, il loro valore economico si azzera al momento della fusione, con un possibile impatto sulla convenienza complessiva dell’operazione per l’investitore. È proprio per questo che, nei casi in cui la struttura dell’operazione lo consenta, diventa importante verificare se esistano i presupposti per chiedere la disapplicazione di questi limiti.

Perché la Regola Esiste? Il Divieto di “Commercio delle Bare Fiscali”

La norma serve a impedire che una fusione venga usata per far confluire in una società operativa le perdite di un’altra entità priva di reale attività, così da abbattere artificiosamente gli utili imponibili.

Il fenomeno che la legge vuole contrastare è noto come “commercio delle bare fiscali”: l’acquisto di società decotte, prive di attività, al solo scopo di sfruttarne le perdite accumulate compensandole con gli utili di un’altra impresa attraverso la fusione. Per questo la norma richiede che, per riportare le perdite, la società che le ha maturate dimostri un minimo di operatività reale fino al momento della fusione.

Questa ratio, tuttavia, presuppone un fenomeno preciso: due entità economicamente distinte, delle quali una sfrutta impropriamente le perdite dell’altra. È proprio su questo punto che si è concentrata la valutazione dell’Agenzia delle Entrate nel caso esaminato dalla Risposta n. 160/2026, chiamata a stabilire se le perdite fiscali della newco derivassero da un’attività economica autonoma o dalla semplice gestione contabile dell’operazione di acquisizione.

Come Funziona un MLBO “Atipico” con Quota di Minoranza?

Nel caso esaminato, un fondo di investimento ha acquisito solo una quota di minoranza in una holding di famiglia, ma con diritti di veto così ampi da giustificare comunque la struttura tipica del leveraged buy-out.

Nell’operazione analizzata dall’interpello, un fondo di private equity ha acquistato — attraverso due società veicolo interposte (una holding di lungo periodo e una newco operativa) — una partecipazione di minoranza in una holding di famiglia, proprietaria a sua volta dell’intera azienda operativa target. L’acquisto è avvenuto in due fasi: la prima con capitale proprio del fondo, la seconda tramite un finanziamento bancario strutturato con linee di credito dedicate (per l’acquisizione, il capitale circolante e gli investimenti).

L’operazione si è conclusa con la fusione inversa della newco e della holding di famiglia nella società operativa, secondo lo schema previsto dall’articolo 2501-bis del Codice civile per le fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento. Nonostante l’acquisto riguardasse solo una quota di minoranza, l’operazione è stata comunque qualificata come un vero e proprio leveraged buy-out, perché:

  • 📋 Prevedeva l’utilizzo di un significativo indebitamento bancario
  • 📋 Attribuiva all’investitore penetranti diritti di veto e di blocco su decisioni strategiche
  • 📋 Includeva un meccanismo di opzione che avrebbe potuto portare, in futuro, al consolidamento del controllo (opzione poi scaduta senza essere esercitata)

Questo schema, sottolinea l’Amministrazione, è stato scelto proprio per garantire maggiore trasparenza e rigore procedurale, in vista di un possibile — e non certo — futuro incremento della partecipazione. Le società veicolo di questo tipo condividono alcuni tratti strutturali con altri strumenti societari usati per operazioni di investimento, come le SPAC nel diritto italiano, anch’esse costituite ad hoc in vista di una specifica operazione di acquisizione.

La Newco Può Essere Considerata “Vitale” Anche Senza Ricavi e Dipendenti?

Sì: l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che una società veicolo può dimostrare la propria “vitalità” economica anche senza soddisfare i parametri tradizionali, se la sua intera struttura patrimoniale è coerente con lo scopo acquisitivo per cui è stata costituita.

Questo è il passaggio più significativo della Risposta n. 160/2026. Pur riconoscendo che la newco non superava formalmente né il test di vitalità né il limite patrimoniale, l’Agenzia ha comunque ammesso la disapplicazione delle limitazioni, sulla base di quattro elementi ritenuti decisivi:

Elemento valutatoPerché è rilevante
Costituzione ad hoc della newcoDimostra che non si tratta di una società “di comodo” preesistente, riattivata per lo scopo
Impiego effettivo delle risorse per l’acquistoIl capitale raccolto è stato realmente utilizzato per comprare la partecipazione target
Composizione del patrimonioAttivo quasi interamente costituito dalla partecipazione acquisita; passivo dai debiti collegati all’acquisto
Origine delle perdite fiscaliDerivano direttamente dai costi dell’operazione (consulenze, oneri finanziari), non da attività estranee

Quando questi quattro elementi sono tutti presenti, secondo l’Amministrazione, non c’è alcun rischio di “commercio delle bare fiscali”: le perdite fiscali della newco non provengono da un’attività economica indipendente sfruttata impropriamente, ma sono la diretta conseguenza contabile dell’operazione di acquisizione stessa.


Percorso Decisionale Semplificato Per Capire Se La Newco Può Riportare Le Proprie Perdite Fiscali Dopo Una Fusione A Leva
Schema semplificato del percorso che porta a valutare la riportabilità delle perdite fiscali della società veicolo, basato sulla risposta n. 160/2026 dell’agenzia delle entrate.

❓ FAQ — Vitalità Economica delle Holding

D: Questo principio vale solo per le operazioni di leveraged buy-out?
No, un orientamento simile era già stato applicato dall’Agenzia alle holding di investimento di nuova costituzione, per le quali i parametri reddituali tradizionali risultano strutturalmente inadatti.

D: Basta dimostrare uno solo di questi quattro elementi?
No, l’Agenzia ha valutato la loro presenza cumulativa; l’assenza di uno o più elementi potrebbe portare a una conclusione diversa.

I Conferimenti Ricevuti dalla Newco nei 24 Mesi Prima della Fusione Bloccano Sempre il Riporto?

No: se i conferimenti sono stati usati esclusivamente per finanziare l’acquisizione — e non per “gonfiare” artificialmente il patrimonio a ridosso della fusione — la regola di sterilizzazione può essere disapplicata.

La legge prevede che, ai fini del limite patrimoniale, il patrimonio netto della società vada calcolato al netto dei conferimenti ricevuti nei 24 mesi precedenti alla fusione. Questa regola serve a evitare ricapitalizzazioni “di comodo”, fatte appositamente per ampliare la capienza patrimoniale disponibile per il riporto delle perdite.

Nel caso esaminato, però, i conferimenti ricevuti dalla newco non erano affatto finalizzati a questo scopo: erano semplicemente la provvista necessaria per pagare il prezzo di acquisto della partecipazione. L’Agenzia ha quindi ritenuto che, in un caso come questo, la regola di sterilizzazione non dovesse operare in modo automatico, perché applicarla meccanicamente avrebbe penalizzato un’operazione del tutto genuina, priva di qualsiasi intento elusivo. Per un approfondimento sui regimi fiscali applicabili ai conferimenti di partecipazioni sociali, si veda anche il nostro contributo su l’apporto a patrimonio di partecipazioni sociali e il regime di realizzo controllato ex art. 177 TUIR.

Serve Sempre un Interpello per Ottenere Questo Risultato?

Sì, a meno che tra la società veicolo e la società risultante dalla fusione esista già un rapporto di controllo di gruppo ai sensi dell’art. 177-ter TUIR, nel qual caso i limiti non si applicano automaticamente.

Dal 2024 esiste una disciplina apposita per le fusioni infragruppo (art. 177-ter TUIR), che esonera automaticamente dalle limitazioni al riporto delle perdite le operazioni realizzate tra società dello stesso gruppo, presumendo che in quel contesto il rischio elusivo sia strutturalmente ridotto.

Nel caso analizzato, però, l’investitore deteneva solo una quota di minoranza: pur con diritti di veto e di blocco molto ampi, questo non integra un vero e proprio rapporto di controllo ai sensi della disciplina di gruppo. La distinzione tra diritti di governance e vero e proprio controllo societario, del resto, è un tema delicato anche in altri ambiti fiscali: ne abbiamo parlato, ad esempio, a proposito del controllo di diritto integrato e della decadenza dall’esenzione per le quote sociali. Per questo motivo la strada scelta è stata quella dell’interpello disapplicativo, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera d), dello Statuto del contribuente: uno strumento che permette di ottenere, prima della fusione, un parere ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di riportare le perdite anche in assenza dei requisiti formali.

⚠️ È importante ricordare che il parere ottenuto tramite interpello riguarda solo la disapplicazione dell’art. 172 TUIR: non copre eventuali contestazioni di abuso del diritto sull’intera operazione, che l’Amministrazione finanziaria può comunque valutare separatamente.

Dal punto di vista pratico, la presentazione dell’interpello richiede tempi tecnici che vanno pianificati con anticipo rispetto al perfezionamento della fusione: la risposta dell’Agenzia arriva generalmente entro novanta giorni, ma l’istruttoria può comportare richieste di documentazione integrativa che allungano i tempi complessivi. Per questo motivo, chi valuta un’operazione di questo tipo dovrebbe iniziare a raccogliere la documentazione necessaria — situazioni patrimoniali, contratti di finanziamento, atti di acquisizione — ben prima della data prevista per la fusione.

🔧 Guida Pratica: Come Procedere in Operazioni Analoghe

Chi si trova a strutturare o valutare un’operazione di acquisizione con newco e successiva fusione può seguire questi passaggi:

  1. ⏰ Verificare in anticipo se la newco supererà i test di vitalità economica e patrimoniale previsti dall’art. 172 TUIR
  2. 📋 Documentare con precisione l’origine e la destinazione di ogni conferimento ricevuto dalla newco, per dimostrarne la stretta strumentalità all’acquisizione
  3. 📋 Verificare la sussistenza di un rapporto di controllo di gruppo ai sensi dell’art. 177-ter TUIR, che potrebbe esonerare automaticamente dai limiti
  4. ✅ In assenza di controllo di gruppo, valutare la presentazione di un interpello disapplicativo prima del perfezionamento della fusione, per ottenere certezza preventiva
  5. ✅ Predisporre una documentazione completa e veritiera dell’operazione: il parere dell’Agenzia si basa esclusivamente su quanto rappresentato dall’istante
  6. ⏰ Coinvolgere il notaio rogante già nelle fasi preliminari, data la complessità procedurale delle fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento ai sensi dell’art. 2501-bis c.c.

Le medesime cautele valgono, con gli opportuni adattamenti, anche per altre operazioni straordinarie che comportano trasferimenti di patrimonio tra società collegate: per un quadro più ampio, si veda la nostra guida alla scissione mediante scorporo.

📊 Caso Pratico: Cessione di una Quota di Minoranza con Finanziamento Bancario

Immaginiamo una famiglia proprietaria di un’azienda che decide di cedere una quota di minoranza — ad esempio il 30% — a un fondo di investimento, mantenendo il controllo operativo ma concedendo al nuovo socio diritti di veto su decisioni strategiche rilevanti (bilancio, investimenti importanti, cessione di asset).

Il fondo costituisce una newco per effettuare l’acquisto, finanziandolo in parte con capitale proprio e in parte con un prestito bancario. Dopo l’acquisizione, la newco viene fusa con la holding di famiglia. La newco, avendo operato solo per pochi mesi e senza ricavi propri, presenta perdite fiscali derivanti dai costi dell’operazione e dagli interessi sul finanziamento.

In una situazione di questo tipo, seguendo l’impostazione della Risposta n. 160/2026, la famiglia e il fondo potrebbero valutare la presentazione di un interpello disapplicativo prima della fusione, documentando che: la newco è stata costituita esclusivamente per l’acquisizione, le risorse ricevute sono state impiegate integralmente per il pagamento del prezzo, e le perdite fiscali derivano direttamente dai costi dell’operazione. Se questi elementi sono ben documentati, esiste una base per ottenere la disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite.

📅 Novità Legislative 2024-2026

Il quadro normativo in questa materia è stato recentemente aggiornato dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, che ha modificato l’articolo 172, comma 7, del TUIR e introdotto la nuova disciplina di gruppo dell’articolo 177-ter TUIR, applicabile alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta 2024 in avanti. La Risposta n. 160/2026 rappresenta una delle prime applicazioni pratiche di questo aggiornamento normativo a un caso di leveraged buy-out con acquisizione di quota di minoranza.

📝 In Sintesi

Le perdite fiscali della newco utilizzata in un’operazione di leveraged buy-out, anche quando l’investitore acquista solo una quota di minoranza, possono essere riportate se si dimostra che la propria struttura patrimoniale è integralmente coerente con lo scopo acquisitivo dell’operazione.

  • ✅ I due test dell’art. 172 TUIR (vitalità economica e limite patrimoniale) possono essere superati anche senza ricavi o dipendenti, se la newco dimostra piena strumentalità all’operazione
  • ✅ I diritti di veto e di blocco non equivalgono, da soli, a un rapporto di controllo di gruppo
  • ✅ In assenza di controllo di gruppo, l’interpello disapplicativo resta lo strumento principale per ottenere certezza preventiva
  • ✅ La documentazione dell’operazione deve essere completa e veritiera, poiché il parere dell’Agenzia si basa su quanto rappresentato dall’istante

Fonti e Approfondimenti

  • Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 160/2026 — Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
  • Testo unico delle imposte sui redditi, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 172 — testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
  • Consiglio Nazionale del Notariato — notariato.it, per approfondimenti sulla prassi notarile in materia di operazioni straordinarie

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