Sintesi
La Risposta n. 160/2026 dell’Agenzia delle Entrate affronta un’ipotesi finora poco esplorata dalla prassi interpretativa: la disapplicazione delle limitazioni al riporto delle perdite fiscali, di cui all’articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR, in un’operazione di merger leveraged buy-out strutturata come “atipica”, perché non finalizzata all’acquisizione di una partecipazione di controllo, bensì di una quota di minoranza corredata da diritti di veto e di blocco significativi. La società veicolo, priva dei requisiti di vitalità economica e di capienza patrimoniale richiesti dalla norma antielusiva, ha visto riconosciuto il diritto al riporto integrale delle proprie posizioni fiscali in capo alla società incorporante, sulla base di una lettura funzionale della ratio legis che privilegia l’assenza di rischio elusivo concreto rispetto al mero dato formale del mancato superamento dei test previsti dalla disposizione. Il caso offre lo spunto per una riflessione sistematica sui rapporti tra la disciplina generale dell’articolo 172 e la nuova disciplina di gruppo introdotta dall’articolo 177-ter del TUIR, nonché sui margini di apprezzamento riconosciuti all’Amministrazione finanziaria nella valutazione delle operazioni di leveraged buy-out atipiche.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico
- Il perimetro applicativo dell’articolo 172 del TUIR nei commi 7-7-ter
- I fatti: struttura dell’operazione e posizione delle parti
- Il mancato superamento dei test di legge da parte della società veicolo
- Le posizioni fiscali di X e la loro origine
- La soluzione dell’Agenzia delle Entrate: la vitalità funzionale della società veicolo
- Il rilievo (negato) della natura “atipica” del MLBO
- Coordinamento con i precedenti di prassi in tema di vitalità delle holding di investimento
- Profili problematici e questioni aperte
- Considerazioni conclusive
Premessa e inquadramento sistematico
L’istituto della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, disciplinato dall’articolo 2501-bis del codice civile, rappresenta lo schema civilistico tipico delle operazioni di leveraged buy-out, in cui una società (la cosiddetta NewCo o società veicolo) si indebita per acquisire il controllo di una società target e successivamente si fonde con quest’ultima, consentendo che il debito contratto per l’acquisizione gravi, in ultima analisi, sul patrimonio della società acquisita. Lo schema, di per sé neutro sotto il profilo fiscale, pone tuttavia un problema specifico quando la società veicolo, nel corso della propria breve esistenza, matura posizioni fiscali soggettive — perdite, eccedenze di interessi passivi indeducibili, eccedenze ACE — che intende trasferire, per effetto della fusione, in capo alla società incorporante o risultante.
È qui che interviene la disciplina dell’articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR, la cui funzione è impedire che la fusione divenga strumento di un commercio elusivo delle cosiddette “bare fiscali”, ossia di aggregazioni societarie prive di reale capacità produttiva poste in essere al solo scopo di veicolare posizioni fiscali di segno negativo verso soggetti con redditi imponibili da compensare. La norma, come si vedrà, individua due condizioni cumulative — il test di vitalità economica e il limite patrimoniale — la cui mancata soddisfazione preclude, in linea di principio, il riporto delle posizioni fiscali della società incorporata.
Il caso esaminato dalla Risposta n. 160/2026 presenta una peculiarità che lo colloca ai margini della casistica sin qui esaminata dalla prassi: la società veicolo (di seguito, per comodità espositiva, X) non ha acquisito il controllo della società target, ma una partecipazione di minoranza, sia pure corredata da un articolato sistema di diritti di veto, di blocco e di opzione destinato — nelle intenzioni delle parti — a consentire un consolidamento progressivo della posizione partecipativa. L’operazione, pur presentando l’intero impianto procedurale tipico del leveraged buy-out (piano economico-finanziario, relazione degli amministratori ex articolo 2501-bis c.c., garanzie per i creditori), si è dunque conclusa senza che si realizzasse, al momento della fusione, un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, né ai sensi del nuovo articolo 177-ter del TUIR.
Il presente contributo ricostruisce l’iter argomentativo seguito dall’Agenzia delle Entrate nell’applicare l’articolo 172 del TUIR al caso di specie, ne verifica la coerenza con i precedenti di prassi in tema di società veicolo e “vitalità atipica”, e ne analizza le implicazioni sistematiche alla luce della riforma del riporto delle perdite recata dal decreto legislativo n. 192 del 2024.
Il perimetro applicativo dell’articolo 172 del TUIR nei commi 7-7-ter
La ratio antielusiva e il divieto di commercio delle bare fiscali
La disposizione trova la propria ragion d’essere, come costantemente ribadito dalla prassi amministrativa, nell’esigenza di impedire che fusioni con società prive di reale capacità produttiva vengano utilizzate come veicolo per compensare, indebitamente, le perdite fiscali di un soggetto con gli utili imponibili di un altro — il c.d. commercio delle “bare fiscali”. La circolare n. 9/E del 9 marzo 2010 ha cristallizzato tale impostazione, chiarendo che la disciplina in esame richiede che la società la cui perdita si intende riportare sia effettivamente operativa, negando il diritto al riporto ove non sussista più — o non sia mai sussistita, nel caso di società di nuova costituzione — l’attività economica cui le perdite si riferiscono.
Sul piano strutturale, la norma — nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 192/2024 — subordina il riporto delle perdite delle società partecipanti alla fusione, compresa l’incorporante, al concorso di due condizioni:
- il rispetto del limite patrimoniale, per cui le perdite sono riportabili nei limiti del valore economico del patrimonio netto della società che le ha prodotte, determinato alla data di efficacia della fusione e risultante da apposita relazione giurata di stima, ridotto di un importo pari al doppio dei conferimenti e versamenti ricevuti nei ventiquattro mesi anteriori (in assenza di perizia, il riferimento è al patrimonio netto contabile, senza raddoppio della riduzione, ma senza tener conto dei medesimi conferimenti);
- il superamento del test di vitalità economica, che impone la verifica di un ammontare di ricavi e proventi caratteristici, nonché di spese per il personale dipendente, superiore al 40% della media dei due esercizi precedenti, sia nell’esercizio anteriore all’efficacia della fusione sia nella frazione di esercizio antecedente alla data di efficacia medesima.
Il comma 7-ter estende l’operatività di tali limiti anche alle eccedenze di interessi passivi indeducibili riportabili ai sensi dell’articolo 96, comma 5, del TUIR, e alle eccedenze ACE di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 216/2023, rendendo la disciplina applicabile all’intero compendio delle posizioni fiscali soggettive potenzialmente trasferibili in sede di fusione.
Il nuovo articolo 177-ter e la disciplina di gruppo
Accanto alla disciplina generale dell’articolo 172, il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto l’articolo 177-ter del TUIR, recante la “Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo”, in forza della quale i limiti e le condizioni di cui agli articoli 84, comma 3, 172, comma 7, e 173, comma 10, non trovano applicazione per le operazioni realizzate all’interno del medesimo gruppo societario. Si tratta di una novità sistematica di rilievo, che presuppone tuttavia la sussistenza di un rapporto di controllo, secondo la nozione rilevante ai fini della disposizione, tra i soggetti partecipanti all’operazione.
Nel caso di specie, l’Istante ha espressamente escluso la ricorrenza di tale presupposto, precisando che tra la società veicolo X e la società incorporante ALFA (tramite BETA) non è mai intercorso alcun rapporto di controllo, neppure indiretto, ai sensi dell’articolo 177-ter. La qualificazione del rapporto di controllo rilevante ai fini tributari — questione affrontata anche con riguardo alla diversa fattispecie del trasferimento agevolato di partecipazioni societarie (La nozione di controllo nel trasferimento agevolato di partecipazioni societarie) — costituisce un nodo interpretativo ricorrente nella prassi delle operazioni straordinarie, non esaurito dalla sola disciplina dell’articolo 177-ter. Tale precisazione — che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di non sindacare, limitandosi a prenderne atto ai fini della delimitazione dell’oggetto dell’istanza — collocava necessariamente la fattispecie fuori dal perimetro applicativo della nuova disciplina di gruppo, riportando l’analisi entro i binari dell’ordinario interpello disapplicativo ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge n. 212/2000.
I fatti: struttura dell’operazione e posizione delle parti
Le fasi dell’acquisizione e la fusione inversa
L’operazione, come ricostruita nell’istanza, si è articolata in due fasi di acquisizione seguite dalla fusione. In una prima fase, la società X — holding di investimento costituita nel 2024 dal fondo di private equity Z tramite l’ulteriore veicolo Y — ha acquisito dai membri della famiglia proprietaria una prima quota di minoranza del capitale sociale di BETA, holding di famiglia titolare dell’intera partecipazione in ALFA, società operativa. In una seconda fase, X ha incrementato la propria partecipazione in BETA, questa volta facendo ricorso a un finanziamento bancario strutturato secondo lo schema tipico del leveraged buy-out, erogato da un pool di istituti di credito sia a X, quale prenditore iniziale, sia alla stessa ALFA, quale additional borrower.
L’operazione si è conclusa con la fusione inversa di X e BETA in ALFA, perfezionata secondo lo schema dell’articolo 2501-bis c.c., con effetti giuridici concentrati in un’unica data e con retrodatazione contabile e fiscale al 1° gennaio dell’esercizio di riferimento. All’esito della fusione, la compagine sociale di ALFA risulta articolata in due categorie di azioni: quelle di categoria A, in capo alla famiglia originariamente proprietaria, e quelle di categoria B, in capo a Y (e dunque, indirettamente, al Fondo Z), con attribuzione di diritti di voto sostanzialmente proporzionali alla partecipazione ma corredati da un articolato sistema di prerogative di governance.
Il sistema di governance e la natura “atipica” del MLBO
L’aspetto qualificante della fattispecie risiede nella circostanza che l’acquisizione non ha determinato, all’esito della fusione, il conseguimento di una posizione di controllo maggioritario da parte del Fondo Z. Il socio di categoria B (Y) dispone infatti di una partecipazione di minoranza, sia pure significativa, alla quale lo statuto e il patto parasociale sottoscritto tra le parti ricollegano tuttavia un insieme di diritti che vanno ben oltre la tradizionale tutela della minoranza: il diritto di designare una minoranza qualificata dei membri del consiglio di amministrazione, la nomina di osservatori con accesso a informazioni e documenti aziendali, un effettivo diritto di veto sulle materie di maggior rilievo strategico deliberate dal consiglio, e un diritto di blocco sulle deliberazioni assembleari relative a materie qualificate, per le quali è richiesta una maggioranza rafforzata dell’80% del capitale con diritto di voto.
A tale assetto si affiancava, all’epoca della fusione, un diritto di opzione riconosciuto a Y per l’acquisto di ulteriori azioni dai soci di categoria A, esercitabile entro un termine di diciotto mesi dalla prima cessione (estensibile a ventiquattro in determinate circostanze), potenzialmente idoneo a condurre la partecipazione del Fondo Z, per il tramite di Y, fino al 60% del capitale con diritto di voto. Nella documentazione integrativa fornita in sede procedimentale, l’Istante ha precisato che tale opzione non è stata esercitata ed è scaduta senza proroga.
È proprio questo assetto — un’operazione strutturata secondo lo schema tipico del leveraged buy-out, ma priva, al momento della sua realizzazione, dell’acquisizione di una posizione di controllo maggioritario — che l’Istante ha qualificato come MLBO “atipico”, giustificando la scelta procedurale con l’esigenza di adottare, in una prospettiva di massima cautela, l’intero apparato di tutele e adempimenti previsto dall’articolo 2501-bis c.c. anche in vista di un eventuale, futuro consolidamento della posizione di controllo.
Il mancato superamento dei test di legge da parte della società veicolo
Il test di vitalità economica
Con riferimento alla posizione della società incorporata X, l’istanza ha evidenziato l’oggettiva impossibilità di verificare il superamento del test di vitalità economica secondo i parametri letterali della disposizione. La società, costituita nel corso del 2024 con l’esclusivo scopo di realizzare l’acquisizione, non disponeva del numero di esercizi sociali necessario per calcolare la media biennale richiesta dalla norma, né delle voci di costo per il personale dipendente e di ricavo caratteristico dallo stato patrimoniale previste dall’articolo 2425 del codice civile: X non ha mai avuto dipendenti, né ha conseguito ricavi prima della data di efficacia della fusione.
Il limite patrimoniale
Analogo esito negativo caratterizzava la verifica del limite patrimoniale. Sebbene il patrimonio netto contabile di X risultasse, in valore assoluto, capiente rispetto alle posizioni fiscali oggetto di riporto, l’intero patrimonio era stato costituito da conferimenti e versamenti ricevuti nel corso dei ventiquattro mesi antecedenti la fusione — coincidenti, sostanzialmente, con l’intera vita della società. L’applicazione letterale della regola di sterilizzazione dei conferimenti recenti, prevista dalla norma proprio per evitare che una ricapitalizzazione strumentale “sblocchi” artificiosamente il riporto di perdite altrimenti non riportabili, comportava dunque l’azzeramento sostanziale del parametro rilevante.
L’Istante ha tuttavia precisato che, considerato al lordo dei conferimenti ricevuti nel periodo rilevante, il patrimonio netto di X risultava pienamente capiente rispetto alle posizioni fiscali trasferite, sostenendo che l’incremento patrimoniale non fosse in alcun modo funzionale a consentire il riporto delle perdite, bensì esclusivamente strumentale alla realizzazione dell’acquisizione.
Le posizioni fiscali di X e la loro origine
Le posizioni fiscali oggetto dell’istanza — perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi indeducibili — risultavano generate, secondo quanto rappresentato dall’Istante, quasi esclusivamente dai costi di gestione della società veicolo, dai costi di transazione connessi all’acquisizione delle partecipazioni e alla successiva fusione, nonché dagli oneri finanziari relativi al finanziamento bancario contratto per la Fase II dell’acquisizione. Dalla situazione contabile di X alla data di efficacia della fusione emergeva un attivo di stato patrimoniale costituito quasi interamente dalla partecipazione acquisita in BETA, mentre il passivo risultava composto prevalentemente da apporti di capitale e da debiti per finanziamenti impiegati esclusivamente per l’acquisizione medesima.
| Voce di bilancio | Composizione prevalente | Nesso con l’operazione |
|---|---|---|
| Attivo | Partecipazione acquisita in BETA | Quasi totalità dell’attivo di stato patrimoniale |
| Passivo — Fase I | Apporti di capitale (equity Fondo Z, tramite Y) | Prezzo di acquisto della quota iniziale di minoranza |
| Passivo — Fase II | Debiti per finanziamento bancario (“Linea Acquisition”) | Prezzo di acquisto della quota incrementale |
| Posizioni fiscali | Perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi | Costi di struttura, oneri di transazione, interessi sul finanziamento acquisitivo |

Tale struttura patrimoniale — attivo integralmente rappresentato dalla partecipazione target, passivo integralmente strumentale al relativo finanziamento — costituisce, come si vedrà, l’elemento sul quale l’Agenzia delle Entrate ha fondato il proprio giudizio di assenza di rischio elusivo ai fini dell’articolo 172 del TUIR, in quanto rappresentativo di una società priva di qualsivoglia autonoma operatività, ma non per questo assimilabile alle “bare fiscali” che la norma intende colpire.
La soluzione dell’Agenzia delle Entrate: la vitalità funzionale della società veicolo
Il principio di diritto affermato
Nella Risposta n. 160/2026, l’Agenzia delle Entrate ha accolto l’istanza di disapplicazione, escludendo — con riferimento sia al test di vitalità economica sia al limite patrimoniale — l’operatività delle limitazioni al riporto delle perdite che l’articolo 172 del TUIR pone al comma 7, sulla base di un ragionamento che merita di essere ricostruito nei suoi passaggi essenziali.
L’Amministrazione ha innanzitutto ribadito che la disciplina limitativa del riporto delle perdite (e delle altre posizioni soggettive fiscali) è volta a contrastare fenomeni di indebita compensazione intersoggettiva di componenti reddituali. Muovendo da tale premessa, ha ritenuto che, nel caso concreto, nessun effetto elusivo che la norma intende specificamente contrastare fosse ravvisabile con riferimento al riporto delle posizioni fiscali di X, in quanto la società veicolo presentava, cumulativamente, le seguenti caratteristiche:
- era stata costituita ex novo appositamente per acquisire, mediante l’utilizzo di equity e di provvista bancaria, una partecipazione nella società target (indirettamente, tramite l’acquisto della partecipazione nella sua controllante);
- aveva effettivamente impiegato le proprie risorse e i finanziamenti ricevuti per realizzare tale acquisto;
- presentava, alla data di efficacia della fusione, un patrimonio costituito, dal lato dell’attivo, quasi esclusivamente dalla partecipazione acquisita e, dal lato del passivo, da passività strumentali all’acquisizione medesima;
- disponeva di posizioni soggettive fiscali derivanti quasi esclusivamente dai costi e dagli interessi passivi necessari per l’acquisizione.
La distinzione tra assenza di operatività e “bara fiscale”
Il nucleo argomentativo della Risposta risiede nella distinzione, di per sé non nuova nella prassi ma qui applicata a una fattispecie inedita, tra la mera assenza di operatività caratteristica — che di per sé impedirebbe il superamento letterale del test di vitalità richiesto dall’articolo 172 del TUIR — e la configurazione di una “bara fiscale” in senso proprio, ossia di una struttura societaria priva di sostanza economica creata al solo scopo di veicolare perdite pregresse verso un soggetto terzo con cui non sussiste alcun collegamento funzionale.
Nel caso di specie, le posizioni fiscali di X non costituivano un “attributo” preesistente, acquisito o costruito artificiosamente in vista del trasferimento verso l’incorporante, bensì il sottoprodotto naturale e necessario dell’operazione di acquisizione medesima: costi di struttura della società veicolo, oneri di transazione, interessi passivi sul finanziamento acquisitivo. Si tratta, in altri termini, di posizioni fiscali “genuine”, generate dall’operazione economica realmente perseguita e non da un disegno elusivo volto a sfruttare la capienza fiscale dell’incorporante.
Tale lettura trova continuità con l’orientamento già espresso dall’Amministrazione finanziaria in relazione alle holding di investimento di nuova costituzione, per le quali — come richiamato dallo stesso Istante — è stato più volte chiarito che la vitalità economica può essere apprezzata anche in assenza dei tradizionali indici di ricavi caratteristici e costo del lavoro, tenendo conto della peculiare natura dell’attività di detenzione e gestione di partecipazioni.
Il rilievo (negato) della natura “atipica” del MLBO
Una delle questioni di maggiore interesse sistematico sollevate dal caso concerne il trattamento riservato dalla Risposta alla natura atipica dell’operazione, ossia alla circostanza che l’acquisizione non avesse determinato, all’esito della fusione, il conseguimento del controllo maggioritario da parte del Fondo Z.
Sul punto, occorre rilevare come l’Agenzia delle Entrate abbia dedicato ampio spazio, nella ricostruzione dei fatti, alla descrizione del sistema di diritti di veto, di blocco e di opzione riconosciuti al socio di minoranza, riportando le argomentazioni dell’Istante circa il ruolo di direzione e controllo primario e rilevante attribuito a Y dalla governance effettiva della società — una configurazione che presenta punti di contatto, sul piano della distribuzione dei poteri di governance tra soci di famiglia e investitori terzi, con le strutture esaminate in tema di holding e passaggio generazionale. Ciononostante, la soluzione accolta nel parere non fa leva, quale ratio decidendi, sulla sussistenza di un controllo sostanziale in capo al socio di minoranza, né tantomeno richiama l’articolo 177-ter del TUIR, la cui applicabilità è stata anzi espressamente esclusa in premessa, in accoglimento della prospettazione dell’Istante circa l’assenza di un rapporto di controllo rilevante ai fini di tale disposizione.
La ragione della disapplicazione, come si è visto, risiede piuttosto nella natura genuina delle posizioni fiscali generate dalla società veicolo e nell’assenza di rischio di compensazione intersoggettiva impropria — un accertamento che prescinde, nella sua struttura logica, dalla qualificazione dell’operazione come MLBO “tipico” o “atipico”. Ciò induce a ritenere che l’elemento della partecipazione di minoranza, pur costituendo il tratto distintivo con cui l’Istante ha caratterizzato l’operazione, non abbia rivestito, nell’economia della decisione, un ruolo determinante, risultando piuttosto recessivo rispetto alla verifica — di segno oggettivo — della coerenza tra la struttura patrimoniale della società veicolo e la funzione economica dalla stessa effettivamente svolta.
Resta, sul piano più generale, una questione aperta: se e in quale misura la circostanza che l’operazione fosse stata concepita, sin dall’origine, “nell’ottica di un potenziale e progressivo consolidamento del controllo” — per usare l’espressione impiegata dall’Istante nella documentazione integrativa — avrebbe potuto orientare diversamente la valutazione dell’Amministrazione ove l’opzione di acquisto fosse stata effettivamente esercitata prima della definizione dell’istanza. Il fatto che l’opzione sia scaduta senza essere esercitata ha, con ogni probabilità, agevolato una lettura della fattispecie ancorata al dato strutturale-patrimoniale, senza necessità di prendere posizione sul più delicato tema della rilevanza di un controllo “prospettico” o “in fieri”.
Coordinamento con i precedenti di prassi in tema di vitalità delle holding di investimento
L’esito della Risposta n. 160/2026 si colloca in linea di continuità con un filone di prassi, richiamato dallo stesso Istante, secondo cui il test di vitalità economica, calibrato sui parametri tipici delle società industriali o commerciali (ricavi caratteristici, costo del lavoro dipendente), richiede un adattamento interpretativo quando applicato a holding di investimento di recente costituzione, la cui “vitalità” si manifesta in forme diverse da quelle tipizzate dalla norma.
Tale approccio, sviluppato dall’Amministrazione finanziaria in via di prassi con riferimento a fattispecie affini, trova nella Risposta in commento una ulteriore conferma, sia pure attraverso un percorso argomentativo che non richiama esplicitamente la nozione di “vitalità atipica” della holding, preferendo concentrarsi sulla verifica, più generale, dell’assenza di rischio elusivo. Si tratta di una scelta motivazionale che, pur giungendo a un esito sostanzialmente coerente con i precedenti richiamati, sposta il baricentro dell’analisi dal piano della “vitalità economica in senso atipico” a quello, più ampio, della coerenza tra struttura della società veicolo e funzione economica dell’operazione di acquisizione — un profilo che ricorre anche in altre strutture di holding di investimento familiare esaminate dalla prassi, come nel caso della holding della famiglia Caltagirone, sia pure con riferimento a un diverso ordine di problemi fiscali.
Profili problematici e questioni aperte
Il rapporto con l’onere della prova nell’interpello disapplicativo
Merita sottolineare come la Risposta si fondi, per esplicita precisazione dell’Agenzia, sugli elementi e sui documenti presentati dall’Istante, assunti senza verifica di merito nei termini in cui sono stati rappresentati nell’istanza, e nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione. Tale clausola di stile, ricorrente nella prassi degli interpelli disapplicativi, assume nel caso di specie un rilievo particolare, in ragione della complessità della struttura societaria e della molteplicità di elementi fattuali — patto parasociale, diritti di opzione, meccanismi di voto plurimo condizionato — sui quali si è fondata la ricostruzione dell’operazione.
Resta inoltre espressamente impregiudicato, secondo quanto precisato nel medesimo parere, il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria in ordine alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione delle singole posizioni fiscali soggettive, così come ogni valutazione in merito alla sussistenza di profili di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, tanto con riferimento alla fusione quanto alle operazioni ad essa connesse o collegate. La disapplicazione del comma 7 dell’articolo 172 del TUIR non equivale, dunque, a un giudizio di piena legittimità fiscale dell’intera operazione, ma esaurisce il proprio ambito nell’accertamento negativo circa la sussistenza del rischio elusivo specificamente contrastato dalla disposizione oggetto di interpello.
I rapporti con la riforma del riporto delle perdite
Il caso si inserisce in un momento di transizione della disciplina, immediatamente successivo all’entrata in vigore delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 192/2024, applicabili — per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare — alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta 2024. La coesistenza, nel medesimo impianto normativo, della disciplina generale antielusiva dell’articolo 172 e della nuova disciplina di gruppo dell’articolo 177-ter pone all’interprete un problema di reciproco coordinamento, particolarmente evidente nei casi — come quello in esame — in cui l’assenza di un rapporto di controllo qualificato precluda l’applicazione della disciplina di gruppo, riportando la fattispecie entro l’ambito, più rigoroso sul piano procedurale, dell’interpello disapplicativo ordinario.
Si tratta di una circostanza che, in prospettiva, potrebbe assumere rilievo crescente proprio in operazioni di private equity strutturate secondo schemi di acquisizione progressiva del controllo, nelle quali la fase iniziale dell’operazione — quella in cui interviene la fusione della società veicolo con la target — può non coincidere, temporalmente, con il conseguimento di una posizione di controllo in senso tecnico, lasciando all’interprete l’onere di verificare, caso per caso, se le condizioni per l’applicazione dell’articolo 177-ter siano o meno soddisfatte al momento rilevante.
Considerazioni conclusive
La Risposta n. 160/2026 conferma un approccio interpretativo dell’Amministrazione finanziaria orientato a privilegiare, nella valutazione delle istanze di disapplicazione del comma 7 dell’articolo 172 del TUIR, l’accertamento sostanziale dell’assenza di rischio elusivo rispetto alla mera verifica del superamento letterale dei parametri quantitativi previsti dalla norma. Tale impostazione, già emersa in relazione alle holding di investimento di nuova costituzione, viene qui estesa a una fattispecie di MLBO “atipico”, nella quale l’assenza di una posizione di controllo maggioritario in capo all’acquirente non ha impedito il riconoscimento della piena riportabilità delle posizioni fiscali della società veicolo.
L’elemento maggiormente significativo della decisione risiede, a ben vedere, non tanto nella qualificazione della fattispecie in termini di controllo — questione che la Risposta lascia sostanzialmente sullo sfondo — quanto nella conferma di un metodo di analisi che pone al centro la coerenza tra struttura patrimoniale della società veicolo e funzione economica dell’operazione realizzata. Un metodo che, se applicato con rigore, appare suscettibile di offrire un parametro di giudizio trasferibile a fattispecie ulteriori, purché caratterizzate dal medesimo nesso di stretta strumentalità tra attivo, passivo e posizioni fiscali della società veicolo.
Restano, sul piano de iure condendo, alcuni interrogativi non del tutto sciolti dalla prassi: in particolare, la sorte di operazioni analoghe nelle quali il diritto di opzione per il consolidamento del controllo venga effettivamente esercitato in un momento successivo alla fusione, e il correlato problema se un simile sviluppo possa incidere, ora per allora, sulla validità di una disapplicazione dell’articolo 172 del TUIR già concessa sulla base di una fattispecie dichiarata come priva di rapporto di controllo. Si tratta di profili che la prassi futura sarà chiamata a definire, anche alla luce della progressiva sedimentazione dell’esperienza applicativa del nuovo articolo 177-ter del TUIR.
Riferimenti normativi e bibliografici
Fonti normative
- Art. 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
- Art. 177-ter, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
- Art. 2501-bis c.c. (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento)
- Art. 2504-bis c.c. (effetti della fusione)
- Art. 11, comma 1, lett. d), L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente)
- Art. 10-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212 (disciplina dell’abuso del diritto)
Prassi amministrativa
- Agenzia delle Entrate, Risposta n. 160/2026
- Agenzia delle Entrate, circolare 9 marzo 2010, n. 9/E
- Agenzia delle Entrate, circolare 4 agosto 2016, n. 6/E
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 29 ottobre 2002, n. 337/E
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 10 aprile 2008, n. 143/E
- Agenzia delle Entrate, Risposta n. 128/2022
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