Holding statiche e dinamiche: tipologie, disciplina e profili operativi

Holding Statiche E Dinamiche: Tipologie, Disciplina E Profili Operativi
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Sintesi. La distinzione tra holding statiche e dinamiche riflette una summa divisio funzionale, non meramente nominalistica, che attraversa trasversalmente il diritto societario, tributario e concorsuale. La holding statica si caratterizza per la mera detenzione di partecipazioni, priva di ingerenza gestoria nelle società partecipate; la holding dinamica, al contrario, esercita un’effettiva attività di direzione e coordinamento, spesso accompagnata dalla prestazione di servizi infragruppo. Questa bipartizione non esaurisce la tassonomia delle strutture di vertice, che comprende ulteriori figure — la holding pura e mista, la sub-holding, la holding di famiglia, la holding immobiliare, sino alla holding di fatto elaborata dalla giurisprudenza in sede concorsuale. Il presente contributo ricostruisce sistematicamente le diverse tipologie di holding statiche e dinamiche, illustrandone il regime applicabile sotto il profilo della disciplina codicistica della direzione e coordinamento, del trattamento fiscale delle plusvalenze e dei dividendi, nonché delle ricadute in tema di responsabilità e di passaggio generazionale, con particolare attenzione ai profili di interesse per la prassi notarile.


Indice dei contenuti

Premessa: la holding come strumento di organizzazione dei gruppi societari

La funzione economica e patrimoniale della holding

La holding — dall’inglese to hold, detenere — è la società la cui attività tipica consiste nell’assunzione e nella gestione di partecipazioni in altre società. Nell’esperienza dei gruppi imprenditoriali italiani essa svolge una funzione duplice: da un lato consente di razionalizzare l’assetto proprietario, concentrando in un unico veicolo il controllo su più società operative; dall’altro rappresenta uno strumento di segregazione patrimoniale e di pianificazione, particolarmente rilevante nelle compagini familiari in vista del passaggio generazionale. La scelta della forma giuridica della holding — di regola una società di capitali, ma talora anche una società semplice, quando l’obiettivo prevalente sia la mera detenzione senza esercizio di impresa — incide direttamente sul regime applicabile, così come la concreta modalità di esercizio dell’attività, criterio dirimente per distinguere la holding statica da quella dinamica, di cui si dirà nel prosieguo.

Il fondamento normativo: dalla riforma del 2003 al Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Il quadro normativo di riferimento per le holding non è unitario, ma si compone di una pluralità di discipline settoriali. Sul piano civilistico, il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, di riforma del diritto societario, ha introdotto gli artt. 2497 e seguenti del codice civile, dedicati alla direzione e coordinamento di società, che costituiscono il fulcro della disciplina dei gruppi. Sul piano tributario, rilevano principalmente l’art. 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che disciplina il regime della participation exemption, e l’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, relativo all’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo. A queste discipline si affianca, sul versante concorsuale, l’art. 256 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che eredita — con alcune novità di coordinamento — l’impianto del previgente art. 147, quinto comma, della legge fallimentare in tema di estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili.

Holding statiche e dinamiche: la distinzione funzionale

La holding statica: mera detenzione di partecipazioni

La holding statica — talora definita anche holding pura in senso lato — è la società il cui oggetto si esaurisce nell’acquisto e nella detenzione di partecipazioni in altre società, senza alcuna ingerenza, diretta o indiretta, nella gestione delle partecipate, fatta salva l’ordinaria attività di esercizio dei diritti sociali (voto, informazione, controllo) spettanti in quanto socio. La sua funzione tipica è quella di percepire i dividendi distribuiti dalle società operative controllate, beneficiando del regime di parziale detassazione previsto dall’ordinamento. Proprio perché il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni non integrano, secondo il diritto eurounitario, un’attività economica rilevante, la holding statica non assume, di regola, la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA, con conseguente indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti. Sotto il profilo classificatorio, alla holding statica corrisponde tipicamente il codice Ateco 64.20.00 (attività delle società di partecipazione, holding non finanziarie).

La holding dinamica: direzione, coordinamento e prestazione di servizi

La holding dinamica si distingue per l’esercizio di un’attività ulteriore rispetto alla mera detenzione: essa dirige e coordina le società partecipate, spesso erogando nei loro confronti servizi amministrativi, finanziari, commerciali o di consulenza strategica dietro corrispettivo. Tale interferenza nella gestione delle partecipate — quando strutturata, continuativa e onerosa — costituisce attività economica ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/UE, con la conseguenza che la holding dinamica assume la qualifica di soggetto passivo IVA e può, in linea di principio, detrarre l’imposta relativa agli acquisti funzionali a tale attività, purché essa sia effettiva e non meramente formale. A questa tipologia corrisponde generalmente il codice Ateco 70.10.00 (attività di direzione aziendale).

La rilevanza della distinzione ai fini IVA

La qualificazione come holding statica o dinamica non è una scelta meramente formale, poiché produce conseguenze immediate sul piano della detraibilità dell’IVA, della gestione del pro rata per le operazioni di finanziamento infragruppo e dell’inquadramento ai fini della disciplina delle società di comodo. Una struttura che si presenti formalmente come dinamica, ma che in concreto non svolga un’effettiva attività di direzione e coordinamento — ad esempio perché i servizi fatturati alle controllate sono occasionali o non proporzionati a un reale valore aggiunto — espone la società al rischio di riqualificazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, con recupero dell’IVA indebitamente detratta e applicazione delle relative sanzioni. La coerenza tra assetto formale e sostanza operativa costituisce, pertanto, un presidio essenziale nella strutturazione di qualsiasi holding statica o dinamica.

CriterioHolding staticaHolding dinamica
Attività svoltaMera detenzione di partecipazioniDirezione, coordinamento, servizi infragruppo
Qualifica IVANon soggetto passivo (di regola)Soggetto passivo
Detraibilità IVAEsclusaAmmessa per gli acquisti inerenti
Codice Ateco tipico64.20.0070.10.00
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.Generalmente assenteTipicamente presente
Tab. 1 — Holding statica e holding dinamica a confronto
Mappa Concettuale Delle Tipologie Di Holding: Statica, Dinamica, Pura, Mista, Di Famiglia, Immobiliare, Di Fatto
Le tipologie di holding a confronto — mappa concettuale

Le principali tipologie di holding nell’ordinamento italiano

Oltre alla dicotomia tra holding statiche e dinamiche, la prassi e la dottrina individuano ulteriori tipologie di holding, distinte sulla base di criteri eterogenei — l’oggetto sociale, la composizione della compagine, la natura del patrimonio detenuto — che si intersecano, senza sovrapporsi integralmente, con la distinzione funzionale sopra illustrata.

Holding pura e holding mista: un asse distinto dalla dicotomia statica-dinamica

Un ulteriore criterio classificatorio, spesso impropriamente sovrapposto a quello statica/dinamica, distingue la holding pura dalla holding mista. La holding pura ha come oggetto sociale esclusivo la detenzione di partecipazioni; la holding mista affianca a tale attività un’attività operativa propria, di natura industriale, commerciale o di servizi. Sebbene nella prassi le holding dinamiche siano frequentemente anche miste, e le holding statiche siano di regola pure, i due assi non coincidono necessariamente: è ben possibile una holding pura che eserciti comunque, verso le controllate, un’effettiva attività di direzione e coordinamento qualificabile come dinamica, così come una holding mista la cui attività operativa propria non comporti alcuna ingerenza nella gestione delle partecipate.

Sub-holding e holding di partecipazione finanziaria

Nei gruppi di maggiori dimensioni ricorre frequentemente la figura della sub-holding, ossia una holding intermedia, a sua volta controllata da una capogruppo, che accentra la detenzione delle partecipazioni relative a un determinato settore, area geografica o linea di business, replicando su scala ridotta la struttura del gruppo. Distinta, sul piano tributario, è la nozione di holding di partecipazione finanziaria di cui all’art. 162-bis del TUIR, rilevante ai fini della disciplina della deducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR): tale nozione non coincide necessariamente con quella di holding di partecipazioni rilevante ai fini della participation exemption, sicché la qualificazione operata ai fini di una disciplina non può essere automaticamente estesa alle altre.

Holding immobiliare e società di mero godimento

Un caso particolare è rappresentato dalla holding immobiliare, ossia dalla società che detiene, direttamente o attraverso partecipazioni, un patrimonio prevalentemente immobiliare. Quando l’attività si esaurisce nel mero godimento dei beni — locazione passiva, priva di una struttura organizzativa e commerciale apprezzabile — la giurisprudenza e la prassi amministrativa tendono a qualificare la società come società di mero godimento, con conseguenze rilevanti sia ai fini del regime pex, sia ai fini dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione, come si vedrà oltre. Un’ipotesi applicativa specifica, relativa alla compatibilità tra la detenzione di una partecipazione totalitaria in una società di mediazione immobiliare e la qualificazione della controllante come holding, è stata esaminata in un nostro precedente approfondimento dedicato alla holding immobiliare unica socia di società di mediazione. Diversa è l’ipotesi della società immobiliare di gestione, dotata di un’effettiva organizzazione imprenditoriale, per la quale il principio di prevalenza, elaborato dalla prassi, consente di apprezzare la sussistenza del requisito di commercialità anche in presenza di un patrimonio prevalentemente immobiliare.

TipologiaCriterio distintivoRilevanza principale
Holding puraOggetto sociale esclusivo: detenzione di partecipazioniRegime pex, IVA
Holding mistaDetenzione + attività operativa propriaIVA, bilancio consolidato
Sub-holdingPosizione intermedia nella catena di controlloGovernance di gruppo
Holding di famigliaCompagine sociale a base familiarePassaggio generazionale
Holding immobiliarePatrimonio prevalentemente immobiliareRegime pex, imposta di successione
Holding di fattoAssenza di veste societaria formaleResponsabilità, liquidazione giudiziale
Tab. 2 — Le principali tipologie di holding

La disciplina della direzione e coordinamento ex artt. 2497 e seguenti c.c.

La distinzione tra holding statiche e dinamiche illustrata supra trova il proprio referente normativo più preciso nella disciplina della direzione e coordinamento di società, introdotta dalla riforma del diritto societario del 2003 e oggi contenuta negli artt. 2497 e seguenti del codice civile.

Presupposti e presunzioni: l’art. 2497-sexies c.c.

L’attività di direzione e coordinamento rilevante ai sensi dell’art. 2497 c.c. si realizza per il solo fatto del suo effettivo esercizio, a prescindere da una sua formalizzazione statutaria. L’art. 2497-sexies c.c. introduce una presunzione relativa: si presume, salvo prova contraria, che l’attività sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei bilanci, ovvero che comunque controlli la società ai sensi dell’art. 2359 c.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità più recente, il concetto di direzione e coordinamento non va tuttavia confuso con quello di controllo: quest’ultimo fonda una presunzione superabile mediante prova contraria, restando l’effettivo esercizio dell’eterodirezione un presupposto autonomo e distinto, la cui dimostrazione ricade sulla parte a favore della quale la presunzione opera — un profilo che si riflette anche in sede di verifica del controllo di diritto integrato rilevante per altre discipline, come si vedrà a proposito dell’esenzione successoria.

La responsabilità della capogruppo e i vantaggi compensativi

L’art. 2497 c.c. pone a carico della società o dell’ente che, esercitando l’attività di direzione e coordinamento, agisca nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società dirette, una responsabilità diretta nei confronti dei soci di queste ultime, per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione, e dei creditori sociali, per la lesione all’integrità del patrimonio sociale. Si tratta di una responsabilità di natura extracontrattuale, soggetta — per espressa previsione del terzo comma — a un onere di preventiva escussione della società eterodiretta gravante su soci e creditori. La norma esclude peraltro la responsabilità quando il danno risulti mancante alla luce del risultato complessivo della gestione unitaria, ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette: è la nota clausola dei c.d. vantaggi compensativi, che consente di valutare l’operato della capogruppo in una prospettiva di gruppo, e non già isolata sulla singola operazione.

Gli obblighi di pubblicità ex art. 2497-bis c.c.

A completamento del sistema, l’art. 2497-bis c.c. impone alla società soggetta a direzione e coordinamento di indicare, negli atti e nella corrispondenza, la società o l’ente che la dirige, nonché di darne pubblicità mediante iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese. Si tratta di un adempimento di rilievo pratico non trascurabile per il notaio, chiamato a verificarne l’osservanza in sede di predisposizione degli atti relativi a società facenti parte di un gruppo, e la cui omissione espone gli amministratori a responsabilità per i danni derivanti dalla mancata conoscenza di tali fatti da parte di soci o terzi.

Holding e regime fiscale delle partecipazioni: la participation exemption

Il regime della participation exemption costituisce, per qualsiasi holding, il principale strumento di ottimizzazione fiscale delle plusvalenze realizzate in sede di cessione delle partecipazioni, ma la sua applicazione richiede una verifica puntuale dei requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR.

I requisiti dell’art. 87 TUIR e la regola del look-through

L’art. 87 TUIR subordina l’esenzione, nella misura del 95 per cento della plusvalenza, alla sussistenza congiunta di quattro requisiti: l’ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione (c.d. holding period, con criterio LIFO); la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; la residenza fiscale della partecipata in uno Stato non incluso tra quelli a fiscalità privilegiata; l’esercizio, da parte della partecipata, di un’impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 TUIR (c.d. requisito di commercialità), come del resto chiarito in una risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate in tema di holding period e conferimenti. Quando la partecipazione ceduta riguarda, a sua volta, una holding di partecipazioni, il comma 5 dell’art. 87 TUIR impone di verificare i requisiti di commercialità e residenza guardando, in un’ottica di look-through, alla composizione effettiva del patrimonio della società partecipata: se questo è costituito in misura prevalente da partecipazioni a loro volta esenti, la holding è considerata, ai fini pex, meritevole della medesima esenzione. Per un approfondimento sulle più recenti indicazioni di prassi in materia, si rinvia a un nostro precedente contributo dedicato ai chiarimenti resi in occasione di Telefisco sul regime pex.

Il rischio delle società di comodo e la holding meramente statica

La holding meramente statica, priva di una struttura operativa e di ricavi diversi dai dividendi e dalle plusvalenze, è particolarmente esposta al rischio di qualificazione come società non operativa ai sensi dell’art. 30 della L. 24 dicembre 1994, n. 724 (c.d. disciplina delle società di comodo), con conseguenze sfavorevoli sotto il profilo della determinazione di un reddito minimo presunto e delle limitazioni all’utilizzo delle perdite fiscali e alla compensazione del credito IVA. La disciplina prevede peraltro specifiche cause di esclusione e disapplicazione, la cui verifica costituisce un passaggio imprescindibile nella strutturazione o nella successiva gestione ordinaria di una holding pura. Il tema si interseca peraltro con la più ampia disciplina dell’abuso del diritto in materia tributaria, su cui si rinvia a un nostro approfondimento dedicato al confine tra legittimo risparmio fiscale e condotta elusiva nelle strutture di holding.

Holding e passaggio generazionale: profili di interesse notarile

Nella prassi notarile, la holding rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per la pianificazione del passaggio generazionale dell’impresa familiare, spesso in combinazione con il patto di famiglia e, nei casi di maggiore complessità, con il trust.

Il patto di famiglia e il conferimento in holding

Il patto di famiglia, disciplinato dagli artt. 768-bis e seguenti c.c. e introdotto dalla L. 14 febbraio 2006, n. 55, consente il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni di controllo a uno o più discendenti, in deroga al divieto di patti successori di cui all’art. 458 c.c., con liquidazione dei legittimari non assegnatari e sottrazione dell’attribuzione a collazione e riduzione. Quando l’oggetto del passaggio generazionale è rappresentato da una pluralità di partecipazioni facenti capo a più società operative, la previa costituzione di una holding di famiglia — spesso mediante conferimento a realizzo controllato ai sensi dell’art. 177, comma 2, TUIR — consente di unificare la governance in capo a un unico veicolo, riducendo il rischio di conflitti tra coeredi e agevolando, in un momento successivo, l’attuazione del patto di famiglia sulle quote della holding anziché sulle partecipazioni delle singole operative. Per una disamina operativa delle soluzioni percorribili, si rinvia a un nostro precedente contributo dedicato a holding e passaggio generazionale.

L’esenzione dall’imposta di successione e donazione: il requisito dell’esercizio d’impresa

L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, esenta da imposta di successione e donazione i trasferimenti di aziende o di partecipazioni che consentano l’acquisizione o l’integrazione del controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa, ovvero detengano il controllo, per un periodo non inferiore a cinque anni. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato che l’esenzione presuppone non soltanto l’acquisizione e il mantenimento del controllo, ma anche l’effettivo esercizio dell’impresa da parte della società le cui partecipazioni sono trasferite, sicché essa non spetta in caso di trasferimento di quote di società di mero godimento immobiliare, il cui controllo non è equiparabile, sul piano sostanziale, al trasferimento di un’azienda. La distinzione tra holding statiche e dinamiche, e tra holding pura e holding operativa, assume dunque in questo contesto un rilievo pratico determinante: una holding meramente statica e di mero godimento rischia di non consentire ai discendenti di beneficiare dell’esenzione, con conseguente decadenza dal beneficio ove il requisito venga meno nel quinquennio, come pure evidenziato in un nostro approfondimento sul rapporto tra controllo di diritto integrato e decadenza dall’esenzione per le quote sociali. La relativa strutturazione richiede pertanto un vaglio attento, caso per caso, della natura e dell’attività della società di vertice e delle società partecipate.

Profili problematici: la holding di fatto

Accanto alle figure tipizzate sin qui esaminate, la giurisprudenza in sede concorsuale ha elaborato, sin da tempo risalente, la figura della holding di fatto, ossia di una struttura di direzione e coordinamento priva di veste societaria formale, la cui rilevanza si manifesta soprattutto in sede di crisi d’impresa.

Holding personale e holding di fatto nella giurisprudenza di legittimità

La Corte di cassazione ha da tempo affermato che, quando una persona fisica sia a capo di più società di capitali, in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, e svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l’indirizzo, il controllo e il coordinamento delle società medesime, può configurarsi un’autonoma impresa, come tale assoggettabile a procedura concorsuale, purché tale attività si esplichi in atti — anche negoziali — posti in essere in nome proprio, fonte di responsabilità diretta (Cass. 26 febbraio 1990, n. 1439; Cass., sez. I, 25 luglio 2016, n. 15346). Si tratta della c.d. holding personale o holding di fatto, figura che prescinde da una sua formalizzazione societaria e che si fonda, piuttosto, sull’accertamento in concreto dell’attività di etero-direzione stabilmente esercitata.

Holding di fatto e supersocietà di fatto: la distinzione operata dalla Cassazione

Distinta dalla holding di fatto è la supersocietà di fatto, che presuppone l’accertamento di un affectio societatis tra più soggetti — persone fisiche o giuridiche — che perseguano un interesse comune, diverso e ulteriore rispetto a quello delle singole società partecipate. La Corte di cassazione ha chiarito che, quando le singole società perseguano, piuttosto, l’interesse delle persone fisiche che ne abbiano, anche solo di fatto, il controllo, tale circostanza costituisce indice dell’esistenza non di una supersocietà di fatto, bensì di una holding di fatto, nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c. e che può, ove ne siano accertati i presupposti soggettivi e lo stato di insolvenza, essere dichiarata autonomamente insolvente in via principale, e non per estensione (Cass., sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36378). La distinzione non è meramente teorica, poiché diverso è il regime probatorio e diversa la platea dei soggetti legittimati ad agire nei due casi.

La liquidazione giudiziale della holding di fatto ex art. 256 CCII

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), l’estensione della procedura concorsuale ai soci illimitatamente responsabili, già disciplinata dall’art. 147, quinto comma, della legge fallimentare, trova oggi la propria collocazione nell’art. 256 CCII, che ne riprende l’impianto sostanziale con alcune novità di coordinamento sistematico. I principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di holding di fatto e di società di fatto tra società di capitali, sviluppatisi nel vigore della disciplina previgente, restano pertanto sostanzialmente attuali, sebbene la loro applicazione debba oggi confrontarsi con il diverso lessico e con la diversa impostazione sistematica del Codice della crisi.

PronunciaPrincipio affermato
Cass. 26 febbraio 1990, n. 1439Fallibilità della holding personale (persona fisica)
Cass., sez. I, 25 luglio 2016, n. 15346Autonoma fallibilità della holding di fatto come impresa commerciale
Cass., sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36378Distinzione tra holding di fatto e supersocietà di fatto
Cass., sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19943Presupposti e presunzione di direzione e coordinamento ex art. 2497-sexies c.c.
Tab. 3 — Holding di fatto: principali arresti della Cassazione

Novità normative e giurisprudenziali recenti

Il quadro sin qui ricostruito è stato interessato, nel periodo più recente, da significativi interventi giurisprudenziali e da una riforma della disciplina successoria, che meritano una specifica segnalazione.

La presunzione di direzione e coordinamento nell’ordinanza n. 19943/2025

Con l’ordinanza 17 luglio 2025, n. 19943, la Corte di cassazione ha ribadito che il presupposto necessario della tutela risarcitoria ex art. 2497 c.c. resta l’esercizio effettivo di un’attività di direzione e coordinamento, la cui prova può essere agevolata, ma non sostituita, dalla presunzione relativa fondata sull’obbligo di consolidamento dei bilanci o sulla sussistenza del controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.: presunzione che deve essere specificamente dimostrata da chi intende avvalersene e che resta superabile con prova contraria. La pronuncia consolida un orientamento che valorizza l’accertamento in concreto dell’eterodirezione, a discapito di automatismi presuntivi, con evidenti ricadute anche sulla qualificazione delle holding statiche e dinamiche ai fini che qui interessano.

La riforma dell’esenzione successoria e la holding di mero godimento

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha riformulato l’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, offrendo l’occasione al Consiglio Nazionale del Notariato di tornare, con apposito studio, sulla distinzione tra holding operative e società di mero godimento ai fini dell’esenzione, confermando l’orientamento restrittivo già emerso in giurisprudenza — approfondito nello Studio n. 100-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato. Per la prassi notarile, l’indicazione operativa che ne deriva è quella di una verifica preventiva e documentata dell’effettivo esercizio di impresa da parte delle società del gruppo oggetto di trasferimento, da condursi non limitatamente alla holding di vertice, ma con riguardo, ove necessario, anche alle società indirettamente possedute.


Considerazioni conclusive

La ricostruzione sin qui condotta evidenzia come la distinzione tra holding statiche e dinamiche, pur affondando le proprie radici in una logica primariamente tributaria — la qualificazione ai fini IVA — si irradi ben oltre tale ambito, condizionando l’applicazione della disciplina della direzione e coordinamento, il regime della participation exemption, l’accesso all’esenzione successoria e, nei casi patologici, la stessa assoggettabilità a liquidazione giudiziale. Ne emerge un sistema in cui la qualificazione della holding non può essere stabilita in astratto, sulla base della sola denominazione o dell’oggetto sociale statutario, ma richiede una verifica sostanziale dell’attività concretamente esercitata, da condursi caso per caso e da aggiornare nel tempo, poiché una holding costituita come meramente statica può, nel corso della sua esistenza, assumere caratteri dinamici, e viceversa. Permangono questioni aperte, in particolare quanto al coordinamento tra la nozione di holding di partecipazione finanziaria rilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi e quella, distinta, rilevante ai fini pex, nonché quanto all’esatta perimetrazione del requisito di commercialità per le holding operanti in settori a elevata intensità di capitale immobiliare. Un intervento chiarificatore da parte del legislatore tributario, volto a un maggior coordinamento sistematico tra le diverse discipline, sarebbe in questa prospettiva auspicabile.

Riferimenti normativi e bibliografici

  • Normativa
  • Artt. 2497, 2497-bis, 2497-sexies c.c. (direzione e coordinamento di società)
  • Art. 2359 c.c. (società controllate e collegate)
  • Art. 87 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — participation exemption
  • Art. 30 L. 24 dicembre 1994, n. 724 — società di comodo
  • Art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
  • Artt. 768-bis e ss. c.c. — patto di famiglia (L. 14 febbraio 2006, n. 55)
  • Art. 256 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
  • Giurisprudenza
  • Cass. 26 febbraio 1990, n. 1439
  • Cass., sez. I, 25 luglio 2016, n. 15346
  • Cass. 28 febbraio 2023, n. 6082
  • Cass., sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36378
  • Cass., sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19943
  • Prassi amministrativa e notarile
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E del 4 agosto 2004
  • Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 100-2024/T

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