Il contratto di locazione per atto pubblico notarile è titolo esecutivo non solo per i canoni non pagati, ma anche per il rilascio dell’immobile: lo prevede l’articolo 474 del codice di procedura civile, che riserva questa seconda efficacia ai soli “atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”. La scrittura privata autenticata dallo stesso notaio, per lo stesso contratto, non ha lo stesso effetto: resta titolo esecutivo, ma solo per le somme di denaro.
È una differenza che raramente viene spiegata a chi affitta casa, e che diventa concreta solo quando l’inquilino smette di pagare. A chi ha scelto la scrittura privata autenticata (o, peggio, una scrittura privata semplice) tocca il percorso ordinario: intimazione, udienza di convalida, eventuale opposizione, e solo alla fine l’esecuzione. A chi ha scelto la locazione per atto pubblico, con la clausola giusta scritta nell’atto, tocca un percorso più breve: precetto ed esecuzione diretta, senza dover prima ottenere un titolo in tribunale.
Questo articolo spiega perché la forma dell’atto fa questa differenza, come funziona in pratica l’esecuzione per rilascio, quando vale anche in caso di morosità e non solo a fine contratto, cosa deve contenere l’atto per essere davvero efficace, e perché la registrazione fiscale del contratto è una questione del tutto separata.
🔑 Punti Chiave
Q: Che differenza c’è tra atto pubblico e scrittura privata autenticata ai fini del rilascio?
A: Entrambi sono titoli esecutivi per i canoni non pagati, ma solo l’atto pubblico lo è anche per l’obbligo di rilascio dell’immobile (art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.).
Q: Basta stipulare per atto pubblico per riavere casa senza tribunale?
A: No: serve che l’atto contenga in modo espresso e non equivoco l’obbligo del conduttore di rilasciare l’immobile; senza questa clausola il vantaggio si perde.
Q: Funziona anche se l’inquilino è moroso, o solo alla scadenza naturale del contratto?
A: Funziona in entrambi i casi, ma per la morosità serve una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) e, nelle locazioni abitative, il rispetto delle soglie della L. 392/1978.
Q: Devo comunque notificare qualcosa al conduttore prima di agire?
A: Sì: il precetto (art. 480 c.p.c.), che intima il rilascio e concede un termine minimo prima dell’intervento dell’Ufficiale Giudiziario.
Q: Registrare il contratto all’Agenzia delle Entrate lo rende titolo esecutivo?
A: No: la registrazione è un adempimento fiscale obbligatorio per ogni contratto di locazione (D.P.R. 131/1986), indipendente dalla forma dell’atto e dalla sua efficacia esecutiva.
Q: Costa di più stipulare per atto pubblico?
A: Sì, l’onorario notarile è superiore rispetto a una scrittura privata autenticata: il costo aggiuntivo si paga una sola volta, all’inizio del rapporto.
Q: Conviene per qualunque locazione?
A: Il vantaggio è più netto nelle locazioni ad uso diverso dall’abitativo e per gli immobili di maggior valore o canone; nelle locazioni abitative resta comunque utile, ma richiede una clausola risolutiva calibrata sui limiti di legge.
Indice dei contenuti
- Punti Chiave
- Perché la scrittura privata autenticata non basta per riavere l’immobile
- Come funziona in pratica l’esecuzione per il rilascio
- Funziona anche per la morosità, o solo alla scadenza del contratto
- Cosa deve contenere l’atto per essere davvero efficace
- La registrazione all’Agenzia delle Entrate non c’entra
- Quanto costa in più, e quando conviene davvero
- Guida Pratica: Come Procedere
- Caso Pratico: due proprietari, lo stesso inquilino moroso
- Novità Legislative 2026
- In Sintesi
- Consulenza specializzata
- Fonti e Approfondimenti
Perché la scrittura privata autenticata non basta per riavere l’immobile
Cosa dice l’articolo 474 del codice di procedura civile
L’articolo 474 del codice di procedura civile elenca in modo tassativo i titoli esecutivi. Al secondo comma distingue tre categorie: le sentenze e i provvedimenti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (n. 1); le scritture private autenticate, relativamente alle sole obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, insieme a cambiali e altri titoli di credito (n. 2); gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, senza quella limitazione (n. 3).
Il punto decisivo è nell’ultimo periodo del comma: “l’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3”. La scrittura privata autenticata, che rientra nel n. 2, resta fuori da questa possibilità: può fondare un pignoramento per i canoni non pagati, ma non l’esecuzione per il rilascio dell’immobile. Solo l’atto pubblico — o una sentenza — può farlo.
Questa distinzione risale alla riforma del 2005 (d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. L. 14 maggio 2005, n. 80, poi corretta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263): prima di allora, solo l’atto pubblico era titolo esecutivo. La riforma ha esteso l’efficacia esecutiva anche alla scrittura privata autenticata, ma limitandola alle sole somme di denaro — lasciando all’atto pubblico l’esclusiva sugli obblighi di consegna e rilascio.
Tre forme, tre livelli di efficacia esecutiva
La differenza si vede meglio mettendo a confronto le tre forme con cui un contratto di locazione può essere stipulato:
| Scrittura privata semplice | Scrittura privata autenticata | Locazione per atto pubblico | |
|---|---|---|---|
| Data certa verso terzi | Solo dalla registrazione | Dal giorno dell’autenticazione | Dal giorno della stipula |
| Titolo esecutivo per i canoni non pagati | No | Sì (art. 474, c. 2, n. 2, c.p.c.) | Sì (art. 474, c. 2, n. 3, c.p.c.) |
| Titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile | No | No | Sì, se l’obbligo di rilascio è previsto in modo espresso |
| Serve prima un giudizio per il rilascio | Sì, sempre | Sì, sempre | No, salvo opposizione del conduttore |

Chi ha già letto l’approfondimento sulla differenza tra atto pubblico e scrittura privata autenticata sa che, sotto il profilo del controllo di legalità, le due forme sono equivalenti: il notaio verifica il contenuto del contratto in entrambi i casi, con la stessa responsabilità. La differenza che interessa in questa sede è un’altra, ed è puramente processuale: riguarda cosa succede se, un giorno, il conduttore smette di pagare o non lascia l’immobile alla scadenza.
Come funziona in pratica l’esecuzione per il rilascio
Il percorso ordinario: la convalida di sfratto
Con una scrittura privata autenticata (o, peggio, semplice), il proprietario che deve rientrare in possesso dell’immobile ha una sola strada: il procedimento per convalida di sfratto (artt. 657 e seguenti c.p.c.). Significa notificare un atto di intimazione, attendere l’udienza fissata dal tribunale, e sperare che il conduttore non si opponga: se lo fa, il procedimento si trasforma in un ordinario giudizio di cognizione, con tempi che in molti tribunali superano l’anno prima di arrivare a una sentenza spendibile per l’esecuzione.
Il percorso con l’atto pubblico: precetto ed esecuzione diretta
Con la locazione per atto pubblico, l’ordine è invertito: il titolo esecutivo esiste già, dal giorno della stipula. Il proprietario non deve chiedere a un giudice di accertare il proprio diritto: deve solo farlo valere. In pratica, i passaggi sono questi:
- 📋 richiesta al notaio rogante di una copia esecutiva dell’atto, munita della formula esecutiva;
- 📋 se il rilascio dipende da un inadempimento, dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista nell’atto;
- ⏰ notifica al conduttore dell’atto di precetto (art. 480 c.p.c.), con l’intimazione a rilasciare l’immobile entro il termine di legge (di regola non inferiore a dieci giorni, salvi i casi di urgenza);
- ✅ decorso il termine, richiesta all’Ufficiale Giudiziario dell’esecuzione forzata per rilascio (artt. 605 e seguenti c.p.c.), con fissazione dell’accesso.
Il conduttore mantiene comunque la possibilità di difendersi: può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta l’esistenza stessa del diritto, oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se contesta la regolarità formale del precetto o della procedura. Ma è lui a dover agire per bloccare un’esecuzione già avviata, non il proprietario a dover ottenere un titolo prima di poter agire: è questo, in sintesi, il vantaggio pratico della locazione per atto pubblico rispetto alle altre forme.
Funziona anche per la morosità, o solo alla scadenza del contratto
Alla scadenza naturale del contratto
Per il caso più semplice — il conduttore che resta nell’immobile dopo la scadenza naturale del contratto, senza che sia intervenuta una proroga — il meccanismo opera senza incertezze, sia per le locazioni abitative sia per quelle commerciali: la scadenza è un fatto oggettivo, verificabile senza margini di apprezzamento, e l’atto pubblico che la documenta è di per sé titolo per l’esecuzione per rilascio, senza bisogno di ulteriori accertamenti.
Il caso della morosità: serve la clausola risolutiva espressa
Per il caso dell’inquilino che smette di pagare, il meccanismo richiede un passaggio in più: l’atto deve contenere una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, che colleghi il mancato pagamento a una risoluzione automatica del contratto. In questo caso la risoluzione si produce con la semplice dichiarazione del locatore di volersene avvalere, senza bisogno di una sentenza che la accerti: è quella dichiarazione, unita all’atto originario, a rendere il rilascio immediatamente azionabile in via esecutiva.
⚠️ Attenzione alla differenza tra locazioni commerciali e abitative. Per le locazioni ad uso diverso dall’abitativo, la clausola risolutiva espressa opera pienamente, senza i limiti previsti per le locazioni abitative. Per le locazioni abitative, invece, gli articoli 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 fissano una soglia inderogabile di gravità dell’inadempimento — canone non pagato decorsi venti giorni dalla scadenza, oppure oneri accessori non pagati per un importo superiore a due mensilità — e riconoscono al conduttore la possibilità di sanare la morosità anche in sede giudiziale. Una clausola che pretenda di imporre termini più severi di quelli di legge non produce l’effetto voluto; una clausola calibrata sulle soglie di legge, invece, resta valida, pur scontando questo margine di sanabilità in favore del conduttore.
È la ragione per cui, nelle locazioni abitative, conviene che sia il notaio a redigere la clausola, calibrandola sulle soglie di legge: una clausola scritta male non produce l’effetto sperato, e il vantaggio della locazione per atto pubblico si riduce a poco più della sua forma.
❓ FAQ — Morosità e clausola risolutiva
Q: La clausola risolutiva espressa serve anche per le locazioni commerciali?
A: È soprattutto lì che opera senza limiti: nelle locazioni ad uso diverso dall’abitativo non si applica il termine di grazia previsto dall’art. 55 della L. 392/1978 per le abitative.
Q: Cosa succede se il conduttore paga dopo la dichiarazione di volersi avvalere della clausola?
A: Nelle locazioni commerciali, di regola, il pagamento tardivo non rimette in gioco il contratto già risolto. Nelle locazioni abitative, invece, il conduttore può ancora sanare la morosità in giudizio, entro i limiti previsti dalla legge.
Q: Serve comunque un avvocato per la fase esecutiva?
A: È fortemente consigliabile: se il conduttore si oppone, la difesa nel giudizio di opposizione richiede un legale, anche quando il titolo esecutivo di partenza è già in mano al proprietario.
Cosa deve contenere l’atto per essere davvero efficace
L’obbligo di rilascio deve essere espresso, non presunto
Non è la sola forma dell’atto pubblico a garantire il risultato: la giurisprudenza e la dottrina notarile sono concordi nel richiedere che l’obbligo di rilascio sia enunciato nell’atto in modo espresso e non equivoco. Un atto pubblico di locazione che si limiti a richiamare le norme generali sulla riconsegna dell’immobile, senza una previsione specifica, rischia di non essere considerata titolo sufficientemente preciso per l’esecuzione in forma specifica.
Nella pratica, un atto pensato per questo scopo dovrebbe prevedere in modo puntuale: l’identificazione catastale precisa dell’immobile da rilasciare; l’obbligo del conduttore di riconsegnarlo libero da persone e cose alla scadenza o alla risoluzione del contratto; se le parti lo desiderano, una clausola risolutiva espressa calibrata sulle soglie di legge per il caso di morosità; e, opportunamente, il riconoscimento esplicito da parte dei contraenti che l’atto costituisce titolo esecutivo anche per l’obbligo di rilascio.
Il valore del dovere di consiglio del notaio
Sono clausole tecniche, che richiedono la stessa attenzione — non di più, non di meno — del dovere di consiglio che il notaio esercita in ogni atto che riceve: non basta scegliere la forma dell’atto pubblico, occorre che il contenuto sia costruito per produrre l’effetto voluto. È qui che la differenza tra un modello standard e un atto redatto su misura si vede concretamente: un contratto di locazione predisposto da un’agenzia immobiliare o scaricato da un modello generico, per quanto sottoscritto davanti al notaio, può mancare proprio delle clausole che rendono la locazione per atto pubblico davvero utile in caso di inadempimento.
La registrazione all’Agenzia delle Entrate non c’entra
Un obbligo fiscale, non processuale
Un equivoco frequente è pensare che registrare il contratto all’Agenzia delle Entrate lo renda in qualche modo più “solido” o più facilmente azionabile. Non è così: la registrazione è un adempimento fiscale, disciplinato dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che si applica a ogni contratto di locazione di durata superiore a trenta giorni complessivi nell’anno, qualunque sia la forma con cui è stato stipulato — scrittura privata semplice, autenticata, o atto pubblico. Il termine è di trenta giorni dalla stipula o dalla decorrenza, se anteriore, e la mancata registrazione espone a sanzioni comprese tra il 120% e il 240% dell’imposta dovuta.
Due regimi che corrono su binari diversi
La qualità di titolo esecutivo, invece, è una questione di diritto processuale: dipende esclusivamente dalla forma con cui il contratto è stato stipulato (art. 474 c.p.c.), non dal fatto che sia stato registrato. Una locazione per atto pubblico non ancora registrata resta titolo esecutivo, fermo restando l’obbligo fiscale, che va comunque adempiuto nei termini; una scrittura privata semplice regolarmente registrata resta invece priva di qualunque efficacia esecutiva per il rilascio. Sono due regimi che rispondono a domande diverse — uno al Fisco, l’altro al giudice dell’esecuzione — e che non si sostituiscono l’uno all’altro. Per un quadro completo degli obblighi fiscali legati alla locazione, può essere utile questo approfondimento sul regime fiscale delle locazioni.
Quanto costa in più, e quando conviene davvero
Il costo aggiuntivo, una sola volta
La locazione per atto pubblico comporta un onorario notarile superiore rispetto a una scrittura privata autenticata, perché il notaio non si limita a certificare le firme ma redige integralmente l’atto, clausola per clausola. È un costo che si paga una volta sola, all’inizio del rapporto, e che raramente viene spiegato a chi si affaccia per la prima volta alla scelta della forma contrattuale.
Il termine di paragone corretto
Il confronto va fatto, però, con l’altro termine: il costo — in tempo e in canoni non incassati — di una procedura di sfratto ordinaria che si protrae per mesi o anni, a cui si aggiungono le spese legali del giudizio di convalida e dell’eventuale opposizione. Per gli immobili di maggior valore, per le locazioni commerciali con canoni significativi, o semplicemente per chi preferisce ridurre al minimo il rischio di un contenzioso lungo, il maggior costo iniziale di questa forma contrattuale si confronta con un rischio che, se si realizza, costa quasi sempre di più.
🔧 Guida Pratica: Come Procedere
Per chi sta per stipulare (o rinnovare) un contratto di locazione e vuole valutare la locazione per atto pubblico, il percorso tipico è il seguente:
- 1️⃣ Contattare il notaio prima di firmare qualunque bozza, così da poter impostare correttamente l’atto fin dall’inizio;
- 2️⃣ Fornire i dati identificativi delle parti, i dati catastali dell’immobile, il canone e le condizioni economiche concordate;
- 3️⃣ Concordare con il notaio l’inserimento esplicito dell’obbligo di rilascio e, se opportuno, di una clausola risolutiva espressa calibrata sul tipo di locazione;
- 4️⃣ Stipulare l’atto alla presenza del notaio, che ne conserva l’originale;
- 5️⃣ Provvedere, separatamente, alla registrazione fiscale del contratto entro trenta giorni;
- 6️⃣ In caso di inadempimento futuro, rivolgersi al notaio per la copia esecutiva e procedere con precetto ed esecuzione, se necessario con l’assistenza di un legale per la fase esecutiva.
📊 Caso Pratico: due proprietari, lo stesso inquilino moroso
Tizio e Caio possiedono due appartamenti nello stesso stabile, entrambi locati a partire dallo stesso mese. Dopo un anno, in entrambi i casi il conduttore smette di pagare il canone.
Tizio aveva stipulato con scrittura privata autenticata. Per rientrare in possesso dell’immobile deve notificare un atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per convalida, attendere l’udienza, e — se il conduttore si oppone, anche solo per prendere tempo — vedere il procedimento trasformarsi in un giudizio ordinario. Prima di ottenere un titolo spendibile in via esecutiva possono passare molti mesi, a canone fermo.
Caio aveva scelto la locazione per atto pubblico, con una clausola risolutiva espressa calibrata sulle soglie di legge. Decorso il termine previsto dalla clausola, dichiara al conduttore di volersene avvalere, richiede al notaio la copia esecutiva dell’atto, notifica il precetto e, decorso il termine di legge, ottiene la fissazione dell’accesso dell’Ufficiale Giudiziario per il rilascio. Il conduttore può comunque opporsi, ma è lui a doverlo fare, e l’esecuzione nel frattempo prosegue il suo corso.
Stessa condizione di partenza, stesso inadempimento: la differenza tra i due percorsi non nasce da un giudice più o meno favorevole, ma da una scelta fatta — o non fatta — il giorno della stipula.
📅 Novità Legislative 2026
Il tema del rilascio degli immobili è, in questi mesi, oggetto di un intervento legislativo ancora in corso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 aprile 2026, con dichiarazione d’urgenza, un disegno di legge recante “Disposizioni in materia di rilascio di immobili”, collegato al Piano Casa Italia (quest’ultimo già pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026). Il disegno di legge, alla data di redazione di questo articolo, è ancora all’esame del Parlamento — a luglio 2026 risultava assegnato alla Commissione Politiche UE del Senato — e non è quindi ancora in vigore.
Tra le misure previste, se il testo dovesse essere approvato senza modifiche sostanziali:
- l’introduzione di un nuovo articolo 474-bis c.p.c., che renderebbe il titolo di proprietà (o di usufrutto, uso, abitazione) regolarmente trascritto titolo esecutivo diretto per il rilascio nei confronti di chi occupa l’immobile senza alcun titolo — un meccanismo distinto da quello, già vigente, dell’atto pubblico di locazione qui esaminato, perché riguarda l’occupazione abusiva e non un rapporto contrattuale;
- una nuova “ingiunzione di rilascio per finita locazione”, destinata a sostituire l’attuale procedimento di convalida per gli sfratti motivati dalla sola scadenza del contratto;
- la riduzione del termine di grazia per la morosità nelle locazioni abitative, dagli attuali tre mesi a due.
Fino all’entrata in vigore di queste norme, la disciplina applicabile resta quella qui descritta: l’articolo 474 c.p.c. nella sua formulazione vigente, e gli articoli 5 e 55 della legge 392/1978 per le soglie di gravità dell’inadempimento nelle locazioni abitative. Lo Studio segue l’iter parlamentare e aggiornerà questo approfondimento non appena il testo dovesse essere definitivamente approvato.
📝 In Sintesi
Solo la locazione per atto pubblico, e non la scrittura privata autenticata, è titolo esecutivo anche per il rilascio dell’immobile locato (art. 474 c.p.c.): con la clausola di rilascio scritta correttamente, il proprietario può agire con precetto ed esecuzione diretta, senza dover prima ottenere un titolo in tribunale.
- ✅ La scrittura privata autenticata è titolo esecutivo solo per i canoni non pagati, mai per il rilascio
- ✅ La locazione per atto pubblico è titolo esecutivo anche per il rilascio, se l’obbligo è previsto in modo espresso
- ✅ Per la morosità serve una clausola risolutiva espressa, calibrata sulle soglie di legge nelle locazioni abitative
- ✅ La registrazione fiscale del contratto è un obbligo separato, indipendente dalla forma e dalla natura di titolo esecutivo
- ✅ Un disegno di legge in discussione in Parlamento potrebbe modificare la disciplina del rilascio: non è ancora legge
🤝 Consulenza specializzata
Studio Notarile Soldani e Carraro
Via Camillo Prampolini 14 — Domodossola (VB)
domodossola@notaiosoldani.it · 0324 066077
Fonti e Approfondimenti
- Codice di procedura civile, art. 474 e artt. 605 e ss. — R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 (Normattiva)
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 5 e 55 (disciplina delle locazioni di immobili urbani)
- Agenzia delle Entrate — Registrazione dei contratti di locazione (agenziaentrate.gov.it)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 7-2007/E, “Questioni in tema di titolo esecutivo per il rilascio” (notariato.it)
- Leggi anche: Atto pubblico e scrittura privata autenticata — Contratto transitorio che diventa 4+4: rischi per il conduttore
Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento. Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

