La dichiarazione di successione è l’atto con cui eredi e legatari comunicano all’Agenzia delle Entrate l’apertura di una successione ereditaria, ai fini della liquidazione delle imposte dovute sul patrimonio trasferito, secondo la disciplina del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle Successioni, TUS). È un adempimento che riguarda quasi ogni famiglia italiana, spesso in un momento già difficile, e che negli ultimi due anni ha conosciuto la trasformazione più rilevante dalla sua introduzione: dal 1° gennaio 2025 l’imposta non è più calcolata dall’Ufficio, ma autoliquidata direttamente dal contribuente.
A questo si affianca una novità meno nota ma di forte impatto pratico per chi eredita immobili gravati da usufrutto: la riunione del diritto alla nuda proprietà, alla morte dell’usufruttuario, è oggi gestita in modo automatico dal catasto, senza più domanda né costi. Questa guida ripercorre termini, soggetti obbligati, calcolo dell’imposta e le principali novità normative del biennio 2025-2026.
🔑 Punti Chiave
D: Entro quanto tempo va presentata la dichiarazione di successione?
R: Entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide di regola con il decesso (art. 31 TUS).
D: Chi versa l’imposta di successione dal 2025?
R: Il contribuente stesso, in autoliquidazione, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (art. 33 TUS, come riformato dal D.Lgs. 139/2024).
D: La riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà è tassata?
R: No. L’art. 61 TUS la esclude dall’imposta di successione: non è un trasferimento, ma l’estinzione di un diritto il cui valore pieno era già tassato in origine.
D: Serve ancora la domanda di voltura catastale per la riunione di usufrutto?
R: Di regola no: dal 1° gennaio 2025 l’aggiornamento è automatico e gratuito (art. 8 D.Lgs. 139/2024), salvo il caso di diritto di accrescimento tra più titolari.
D: Esiste un esonero dalla dichiarazione di successione?
R: Sì, per coniuge e parenti in linea retta, con attivo ereditario fino a 100.000 euro e nessun immobile o diritto reale immobiliare (art. 28, comma 7-bis, TUS).
D: Quanto si paga di imposta di successione nel 2026?
R: Dal 4% all’8% secondo il grado di parentela, con franchigie fino a 1.000.000 di euro per coniuge e figli.
Indice dei contenuti
- Cos’è la dichiarazione di successione e quando è obbligatoria?
- Chi deve presentarla e con quali modalità?
- Quali sono i termini e cosa succede in caso di ritardo?
- Come funziona l’autoliquidazione dell’imposta dal 2025?
- Cosa cambia per la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà?
- Quando si è esonerati dalla dichiarazione di successione?
- Guida Pratica: Come Procedere
- Caso Pratico: la riunione di usufrutto tra due successioni
- Novità Legislative 2025-2026
- In Sintesi
- Consulenza specializzata
- Fonti e Approfondimenti
Cos’è la dichiarazione di successione e quando è obbligatoria?
La dichiarazione di successione è l’atto con cui si comunica all’Agenzia delle Entrate l’apertura dell’eredità e la consistenza del patrimonio trasmesso, presupposto per la liquidazione delle imposte di successione, ipotecaria e catastale.
L’obbligo sorge, salvi i casi di esonero descritti più avanti, ogni volta che si apre una successione, indipendentemente dal fatto che il patrimonio ereditario generi o meno un’imposta effettivamente dovuta: anche una successione interamente coperta dalla franchigia richiede, nella maggior parte dei casi, la presentazione della dichiarazione, perché è tramite questo atto che si aggiornano le intestazioni catastali degli immobili caduti in successione.
La disciplina di riferimento resta, ad oggi, il D.Lgs. 346/1990 (TUS): il nuovo Testo Unico delle imposte indirette (D.Lgs. 123/2025), che pure riordina la materia, entrerà in vigore solo dal 1° gennaio 2027, come si vedrà nel paragrafo dedicato alle novità legislative.
❓ FAQ — Dichiarazione e accettazione dell’eredità
La Cassazione ha più volte chiarito che presentare la dichiarazione di successione e versare la relativa imposta non equivale, di per sé, ad accettazione tacita dell’eredità: sono adempimenti a finalità fiscale, non atti dispositivi sul patrimonio. Su questo profilo si veda anche il nostro approfondimento su il certificato di morte nella trascrizione dell’accettazione tacita di eredità.
Chi deve presentarla e con quali modalità?
Sono obbligati alla dichiarazione i chiamati all’eredità, anche se non hanno ancora accettato, i legatari, i loro rappresentanti legali, gli esecutori testamentari e i curatori dell’eredità giacente (art. 28 TUS).
La sola chiamata all’eredità fa scattare l’obbligo: non occorre aver accettato formalmente. Nei trust con effetti successori l’onere ricade sul trustee. La presentazione avviene esclusivamente per via telematica, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate o un intermediario abilitato — commercialista, CAF o notaio — che può assumersi anche la responsabilità della trasmissione, specie quando la successione include un testamento da pubblicare o beni di non immediata valutazione, come approfondito a proposito del dovere di consiglio notarile nella pubblicazione del testamento. Dal 15 luglio 2025 è disponibile la dichiarazione precompilata, che integra anche la richiesta di voltura catastale in un unico invio.
Ai fini della compilazione occorre generalmente disporre di: certificato di morte, stato di famiglia del defunto e degli eredi, codice fiscale di tutti i chiamati, eventuale testamento pubblicato, atti di provenienza degli immobili e ultimo estratto conto dei rapporti bancari e finanziari del defunto. Per le partecipazioni societarie o le aziende comprese nell’attivo, la documentazione contabile va reperita presso l’impresa stessa, con tempi che condizionano spesso l’organizzazione pratica dell’intero adempimento.
Quali sono i termini e cosa succede in caso di ritardo?
Il termine ordinario è di 12 mesi dalla data di apertura della successione; scaduto il termine si applicano le sanzioni per tardiva o omessa dichiarazione, riducibili con il ravvedimento operoso (art. 31 TUS).
In alcuni casi la decorrenza è differita: ad esempio quando l’erede è istituito sotto condizione sospensiva, o in presenza di eredità giacente. È una verifica che vale sempre la pena fare prima di dare per scontata la scadenza.
| Situazione | Decorrenza del termine |
|---|---|
| Successione ordinaria | Data del decesso |
| Erede/legatario sotto condizione sospensiva | Avveramento della condizione |
| Eredità giacente | Nomina del curatore |
| Rinuncia di un chiamato | Rinuncia stessa (per i chiamati successivi) |
Come funziona l’autoliquidazione dell’imposta dal 2025?
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l’imposta non è più calcolata dall’Agenzia delle Entrate, ma autoliquidata dal contribuente e versata entro 90 giorni dal termine di presentazione, indipendentemente da quando la dichiarazione è stata effettivamente inviata.
È il cambiamento più rilevante introdotto dal D.Lgs. 139/2024, che ha riscritto l’art. 33 TUS. Fino al 31 dicembre 2024 il meccanismo era inverso: l’Ufficio calcolava l’imposta e notificava un avviso di liquidazione, da pagare entro 60 giorni dalla notifica — sistema che, per le successioni aperte prima del 2025, resta tuttora applicabile. Oggi è il dichiarante a compilare il quadro EF del modello telematico, determinare l’imposta e versarla con F24, codice tributo 1539, scegliendo se farlo contestualmente all’invio o entro i successivi 90 giorni. Attenzione: questo termine decorre dalla scadenza legale dei 12 mesi, non dalla data di effettivo invio — chi presenta in anticipo non “accorcia” i propri termini di pagamento, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Per importi non inferiori a 1.000 euro è ammessa la rateazione, con almeno il 20% versato entro i 90 giorni e il resto a rate trimestrali. L’Agenzia mantiene un potere di controllo: se rileva differenze, può notificare un avviso entro due anni dalla presentazione. Il nuovo sistema ha sollevato rilievi critici da parte del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 58-2025/T), che segnala la rigidità del software ministeriale e alcuni “errori bloccanti” non sempre coerenti con il dato normativo.
| Fino al 31/12/2024 | Dal 1° gennaio 2025 | |
|---|---|---|
| Calcolo imposta | A cura dell’Ufficio | Autoliquidazione del contribuente |
| Strumento | Avviso di liquidazione | Quadro EF del modello telematico |
| Termine di pagamento | 60 giorni dalla notifica | 90 giorni dal termine di presentazione |
| Codice F24 | — | 1539 |
❓ FAQ — Le imposte ipocatastali
Le imposte ipotecaria, catastale e di bollo, a differenza dell’imposta di successione, vanno corrisposte contestualmente all’invio telematico della dichiarazione, non in un momento successivo.
Cosa cambia per la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà?
Alla morte dell’usufruttuario il diritto si estingue e la piena proprietà si consolida automaticamente sul nudo proprietario, senza imposta di successione; dal 2025 anche l’aggiornamento catastale avviene d’ufficio, senza domanda né costi.
Il principio fiscale non è, in sé, una novità: l’art. 61 TUS esclude espressamente dall’imposta la consolidazione dell’usufrutto con la nuda proprietà per estinzione del primo. Non è un trasferimento in senso tecnico, ma l’effetto automatico dell’art. 979 c.c.: la piena proprietà si ricompone perché il valore dell’usufrutto era già stato tassato per intero al momento della sua costituzione, secondo i coefficienti legati al saggio legale di interesse. In pratica, la riunione non va indicata come voce dell’attivo ereditario e non incide sul calcolo dell’imposta dovuta dagli eredi. Un profilo fiscale connesso, relativo al computo dei periodi di detenzione ai fini della plusvalenza da cessione, è approfondito nel nostro articolo su consolidazione dell’usufrutto e computo del decennio nella plusvalenza da Superbonus.
Ciò che è realmente cambiato riguarda il profilo procedurale. L’art. 8 del D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, stabilisce che l’aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso del titolare di un diritto di usufrutto, uso o abitazione è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle comunicazioni ricevute dall’Anagrafe Tributaria. Non occorre più presentare un’apposita domanda di voltura: il catasto si allinea da solo, anche per le riunioni pregresse non ancora registrate, che gli interessati possono comunque segnalare per accelerarne la regolarizzazione.
Diversa, sul piano fiscale, resta l’ipotesi della rinuncia volontaria all’usufrutto in vita da parte del titolare, che la giurisprudenza equipara a un trasferimento soggetto a imposizione proporzionale: un caso trattato nel nostro approfondimento su la rinuncia pura e semplice all’usufrutto con beneficiaria indiretta una cooperativa sociale.
L’eccezione del diritto di accrescimento
Resta un caso in cui la domanda di voltura è ancora necessaria: quando il titolo costitutivo dell’usufrutto prevede un diritto di accrescimento a favore di altri contitolari — tipicamente i coniugi comproprietari dell’usufrutto su un immobile, dove alla morte di uno la quota si consolida sull’altro. Qui l’aggiornamento non è automatico: la voltura, comunque gratuita, va richiesta dal beneficiario entro un anno dal decesso, pena la sanzione amministrativa dell’art. 12 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.
Il calcolo dell’usufrutto per il 2026
Il valore dell’usufrutto, rilevante al momento della sua costituzione (non della riunione), si determina moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse, secondo l’età dell’usufruttuario indicata nel prospetto dei coefficienti. Per il 2026 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato le medesime percentuali già in vigore nel 2024 e nel 2025: la norma, infatti, impone dal 1° gennaio 2025 un saggio minimo del 2,5%, superiore al tasso legale effettivamente fissato per l’anno (1,60%), che pertanto non trova applicazione ai fini di questo calcolo.
Cosa verificare nelle visure catastali
Anche quando l’aggiornamento è automatico, è buona prassi verificare, dopo qualche settimana, che la visura rifletta la piena proprietà in capo al nudo proprietario. Per i casi in cui la procedura d’ufficio non abbia funzionato, dal 12 gennaio 2026 è disponibile un’apposita causale di voltura — “Riunione di uso, usufrutto e abitazione” — anch’essa esente da tributi, pensata come rete di sicurezza residuale.
Quando si è esonerati dalla dichiarazione di successione?
L’esonero si applica quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l’attivo ereditario non supera 100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari (art. 28, comma 7-bis, TUS).
È una soglia che si supera facilmente: basta un solo immobile, anche di modico valore, o un attivo che eccede di poco i 100.000 euro, per far cadere l’esonero. Alcuni beni restano comunque esclusi dall’attivo indipendentemente dall’esonero, come le indennità e le polizze vita corrisposte agli eredi. Prima di escludere l’obbligo è sempre opportuna una ricognizione puntuale del patrimonio del defunto, verificando singolarmente conti correnti, titoli, partecipazioni societarie e beni immobili.
❓ FAQ — Un esempio a confronto
Un coniuge che eredita 60.000 euro in conti correnti, senza immobili, rientra nell’esonero. Se lo stesso patrimonio comprende anche un box auto catastalmente autonomo, l’esonero non si applica più, ed è necessaria la dichiarazione ordinaria con relativa voltura catastale.
🔧 Guida Pratica: Come Procedere
- 📋 Verificare se sussiste l’obbligo di dichiarazione o le condizioni per l’esonero
- 📋 Raccogliere certificato di morte, stato di famiglia degli eredi, atti di provenienza degli immobili e visure catastali aggiornate
- 📋 Individuare eredi e legatari e le rispettive quote, verificando l’eventuale testamento pubblicato
- ⏰ Compilare la dichiarazione telematica entro 12 mesi dal decesso, tramite portale AdE o intermediario abilitato
- ⚠️ Segnalare eventuali diritti di usufrutto in essere sul de cuius, distinguendo tra riunione automatica ed eccezione da accrescimento
- ⏰ Versare l’imposta autoliquidata entro 90 giorni dal termine di presentazione, o contestualmente all’invio
- ✅ Conservare le ricevute e verificare, dopo alcune settimane, l’aggiornamento delle visure catastali
📊 Caso Pratico: la riunione di usufrutto tra due successioni
Un padre lascia in eredità un immobile ai due figli in nuda proprietà, riservando l’usufrutto alla moglie superstite, insieme a un conto corrente di 200.000 euro diviso tra i figli. Su questa prima successione i figli presentano la dichiarazione entro 12 mesi: l’immobile è dichiarato in nuda proprietà, con base imponibile ridotta secondo i coefficienti dell’art. 14 TUS, mentre l’usufrutto è imputato alla madre.
Alcuni anni dopo muore anche la madre. L’usufrutto si estingue e la piena proprietà si consolida sui figli, già nudi proprietari: questo passaggio non richiede una nuova dichiarazione di successione per l’immobile, non genera imposta e il catasto si aggiorna d’ufficio. Se la madre lascia altri beni personali, la dichiarazione da presentare riguarderà soltanto quei beni, non l’immobile, ormai estraneo alla sua seconda successione.

📅 Novità Legislative 2025-2026
- 1° gennaio 2025 — Entrano in vigore l’autoliquidazione dell’imposta di successione e l’aggiornamento catastale automatico per la riunione di usufrutto (D.Lgs. 139/2024, artt. 1 e 8)
- 10 gennaio 2025 — Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 2/E: istituiti i codici tributo per il versamento in autoliquidazione (F24, codice 1539)
- 13 febbraio 2025 — Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 47335/2025: approvato il nuovo modello dichiarativo
- 16 aprile 2025 — Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E: primi chiarimenti applicativi sulla riforma
- 15 luglio 2025 — Attivazione della dichiarazione di successione precompilata
- 1° agosto 2025 — D.Lgs. 123/2025: approvato il nuovo Testo Unico delle Imposte Indirette, che riordina — senza modificarne la sostanza — anche la disciplina della dichiarazione di successione
- 28 novembre 2025 — CNN, Studio n. 58-2025/T: evidenziate le criticità applicative del nuovo modello telematico
- 31 dicembre 2025 — Il Milleproroghe (D.L. 200/2025, conv. L. 26/2026) rinvia al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico
- 12 gennaio 2026 — Introdotta la nuova causale di voltura per le riunioni di usufrutto non gestite dalla procedura automatica
- 10 giugno 2026 — Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare un decreto correttivo (Omnibus), con aggiustamenti mirati anche sulla tassazione dei trust
📝 In Sintesi
La dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dal decesso e, dal 2025, l’imposta si autoliquida e si versa entro 90 giorni dal termine di presentazione; la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà resta esente da imposta e oggi si aggiorna in catasto senza domanda né costi.
- ✅ Termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione
- ✅ Dal 2025, imposta autoliquidata e versata entro 90 giorni dal termine di presentazione
- ✅ Riunione di usufrutto sempre esente da imposta di successione (art. 61 TUS)
- ✅ Aggiornamento catastale automatico per la riunione, salvo diritto di accrescimento
- ✅ Esonero possibile solo con attivo fino a 100.000 euro e nessun immobile
🤝 Consulenza specializzata
Studio Notarile Soldani e Carraro
Via Camillo Prampolini 14 — Domodossola (VB)
domodossola@notaiosoldani.it · 0324 066077
Fonti e Approfondimenti
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 — Testo Unico delle Successioni (art. 61, Gazzetta Ufficiale)
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 — Gazzetta Ufficiale
- Agenzia delle Entrate — Dichiarazione di successione: come pagare le imposte
- Consiglio Nazionale del Notariato — Studio n. 58-2025/T
Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento. Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

