Il chiamato all’eredità, l’erede, il legatario, il curatore dell’eredità giacente e l’esecutore testamentario sono le figure della successione ereditaria attraverso cui il nostro ordinamento gestisce il passaggio del patrimonio da chi muore a chi gli succede. Non sono sinonimi intercambiabili: ciascuna nasce in un momento diverso della vicenda successoria, comporta poteri distinti e, soprattutto, un diverso grado di responsabilità per i debiti lasciati dal defunto.
Comprendere queste differenze è utile fin dai primi giorni dopo un decesso, quando le scelte da compiere sono spesso urgenti e in parte irreversibili: chi si trova nel possesso di beni ereditari, ad esempio, ha solo tre mesi di tempo per adottare le cautele necessarie a non compromettere la propria posizione. Questa guida analizza in modo pratico le figure della successione ereditaria, quando si acquisisce ciascuna qualifica e quali poteri comporta, con un’attenzione particolare alle cautele da adottare tempestivamente da parte di chi è chiamato a una successione.
🔑 Punti Chiave
Q: Chi è il chiamato all’eredità?
A: È chi ha una vocazione ereditaria (per legge o testamento) ma non ha ancora accettato: non è erede, ma un semplice “delato” (art. 457 c.c.).
Q: Quali poteri ha il chiamato prima di accettare?
A: Può compiere atti conservativi, di vigilanza e amministrazione temporanea, senza assumere la qualità di erede (art. 460 c.c.).
Q: Cosa deve fare urgentemente chi è nel possesso dei beni ereditari?
A: Fare l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione, pena diventare erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
Q: Come si diventa eredi?
A: Con l’accettazione, espressa (art. 475 c.c.) o tacita (art. 476 c.c.), oppure per legge se il chiamato possessore non fa l’inventario nei termini.
Q: In cosa si differenzia il legatario dall’erede?
A: Il legatario succede in beni determinati e acquista senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.); di regola non risponde dei debiti ereditari.
Q: Cos’è l’eredità giacente e chi è il curatore?
A: È la situazione del chiamato che non possiede beni e non ha accettato; il tribunale nomina un curatore che amministra il patrimonio (art. 528 c.c.).
Q: Chi nomina l’esecutore testamentario e quali poteri ha?
A: Lo nomina il testatore; una volta accettato l’incarico, amministra la massa ereditaria per dare attuazione al testamento, per un massimo di un anno (art. 700 e ss. c.c.).
Indice dei contenuti
- Punti Chiave
- Chi è il chiamato all’eredità: possesso dei beni, poteri e cautele da adottare
- L’erede: come si acquista questa qualità e quali poteri comporta
- Il legatario: una figura distinta dall’erede
- L’eredità giacente: quando si apre e il ruolo del curatore
- L’esecutore testamentario: nomina e poteri
- Le cinque figure a confronto: una tabella riepilogativa
- Guida Pratica: Come Procedere
- Caso Pratico: successione con un immobile e debiti incerti
- Novità Giurisprudenziali 2025-2026
- In Sintesi
- Consulenza specializzata
- Fonti e Approfondimenti
Chi è il chiamato all’eredità: possesso dei beni, poteri e cautele da adottare
Il chiamato all’eredità è chi ha ricevuto la delazione ereditaria ma non ha ancora accettato: non è erede, e i poteri che la legge gli riconosce sul patrimonio del defunto sono provvisori e limitati alla sola conservazione.
Con l’apertura della successione (art. 456 c.c.), il patrimonio del defunto si “offre” a chi è chiamato a succedergli per legge o per testamento: è la delazione (art. 457 c.c.). Chi riceve questa offerta non diventa automaticamente erede: resta un chiamato all’eredità fino a quando non compie un atto di accettazione, oppure fino a quando la legge stessa non gli attribuisce la qualità di erede per il decorso di determinati termini. Quando il chiamato non accetta o non può farlo, la delazione può inoltre trasmettersi ad altri soggetti secondo i meccanismi descritti in Trasmissione della delazione ex art. 479 c.c.: accrescimento e rappresentazione.
In possesso o non in possesso dei beni ereditari
La posizione del chiamato cambia radicalmente a seconda che si trovi, o meno, materialmente nel possesso di beni della successione (una casa, un conto corrente su cui ha disponibilità di fatto, mobili, ecc.):
| Situazione | Termine per l’inventario | Conseguenza se il termine decorre inutilmente |
|---|---|---|
| Chiamato in possesso dei beni (art. 485 c.c.) | 3 mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della delazione, prorogabili dal tribunale | Diventa erede puro e semplice, con responsabilità illimitata per i debiti ereditari |
| Chiamato non in possesso dei beni (art. 487 c.c.) | Nessun termine fisso: può accettare con beneficio finché il diritto non si prescrive (10 anni) | Se dichiara di accettare con beneficio, ha poi 3 mesi per l’inventario; se non lo fa, diventa erede puro e semplice |
Per possesso, ai fini dell’art. 485 c.c., la giurisprudenza intende qualunque relazione materiale consapevole con un bene ereditario, compreso il compossesso: non occorre un’apprensione qualificata, basta la disponibilità di fatto.
I poteri del chiamato prima dell’accettazione
Anche prima di accettare, il chiamato non è privo di poteri. L’art. 460 c.c. gli riconosce la facoltà di:
- ✅ Esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione
- ✅ Compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea (pagare una bolletta urgente, far riparare un tetto che perde, custodire documenti)
- ✅ Farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere beni deperibili o la cui conservazione comporti spese eccessive
- ⚠️ Non può invece compiere atti di disposizione (vendere un immobile, riscuotere canoni di locazione, agire in giudizio per rivendicare la proprietà): questi presuppongono la qualità di erede e, se compiuti, integrano un’accettazione tacita (art. 476 c.c.)
Questi poteri conservativi vengono meno se nel frattempo è stato nominato un curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.): a quel punto la gestione del patrimonio passa interamente a quest’ultimo.
Le cautele da adottare tempestivamente
Chi riceve una delazione ereditaria dovrebbe muoversi con attenzione fin dai primi giorni, perché alcuni termini sono brevi e perentori:
- ⏰ Se si è nel possesso di beni ereditari, avviare subito le pratiche per l’inventario: il termine di 3 mesi decorre dall’apertura della successione (o dalla notizia della delazione) e, una volta scaduto senza inventario, la conseguenza — diventare erede puro e semplice — non è reversibile.
- ⚠️ Evitare atti che possano essere letti come accettazione tacita finché non si è deciso se accettare puramente e semplicemente, accettare con beneficio d’inventario o rinunciare: la giurisprudenza più recente considera tacita l’accettazione, ad esempio, quando si riscuotono canoni di locazione o si agisce in giudizio come erede, mentre non basta la sola voltura catastale o la mera denuncia di successione.
- 📋 Valutare per tempo l’accettazione con beneficio d’inventario quando la consistenza dei debiti ereditari non è chiara: è lo strumento che limita la responsabilità ai soli beni ricevuti.
- 📋 Tenere presente il termine di prescrizione decennale del diritto di accettare (art. 480 c.c.): un altro chiamato o un creditore interessato può comunque chiedere al giudice di fissare un termine più breve con la cosiddetta actio interrogatoria (art. 481 c.c.).
- ⚠️ Se non si intende accettare, formalizzare la rinuncia nelle forme di legge, specialmente quando l’eredità comprende immobili.
Chi si accosta per la prima volta al beneficio d’inventario troverà un approfondimento dedicato in Debiti Ereditari 2026: Cautele per i Chiamati all’Eredità, mentre per il tema specifico dell’inventario dei beni può essere utile anche L’inventario dei beni nell’attività notarile: quadro sistematico, giurisprudenza e prassi operativa. Chi valuta invece di non accettare può leggere la guida completa alla rinuncia all’eredità.
L’erede: come si acquista questa qualità e quali poteri comporta
L’erede è il successore a titolo universale del defunto: subentra nell’intera posizione giuridica trasmissibile, beni e debiti compresi, e questa qualità si acquista solo con l’accettazione.
A differenza del chiamato, l’erede ha già compiuto la scelta di succedere. Da quel momento, per effetto dell’art. 459 c.c., l’acquisto retroagisce al giorno dell’apertura della successione: è come se l’erede fosse succeduto direttamente al defunto, senza soluzione di continuità.
Le modalità di acquisto della qualità di erede
L’accettazione può avvenire in tre modi:
- Accettazione espressa (art. 475 c.c.): con atto pubblico o scrittura privata, il chiamato dichiara di accettare oppure assume il titolo di erede.
- Accettazione tacita (art. 476 c.c.): il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede (ad esempio la vendita di un bene ereditario, o l’esercizio di un’azione giudiziaria di rivendica).
- Acquisto ex lege: se il chiamato è nel possesso dei beni e lascia decorrere inutilmente il termine di tre mesi per l’inventario, la legge stessa lo considera erede puro e semplice, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà (art. 485 c.c.).
📋 Un chiarimento giurisprudenziale ricorrente riguarda gli adempimenti puramente fiscali: la Cassazione ha più volte ribadito che la sola denuncia di successione, la sua trascrizione o la voltura catastale non equivalgono ad accettazione, mancando una manifestazione di volontà negoziale inequivoca. Su questo tema, il blog approfondisce anche le novità introdotte dalla legge di semplificazioni 2025 sulla disciplina dell’accettazione tacita.
I poteri e le responsabilità dell’erede
Una volta accettata l’eredità, l’erede acquista la piena disponibilità dei beni: può venderli, ipotecarli, dividerli con gli altri coeredi, esercitare tutte le azioni che spettavano al defunto. La contropartita è la responsabilità per i debiti ereditari:
- ✅ Con accettazione con beneficio d’inventario, risponde dei debiti del defunto solo nei limiti del valore dei beni ricevuti (responsabilità intra vires)
- ⚠️ Con accettazione pura e semplice, oppure quando si diventa eredi per il mancato inventario nei termini, risponde dei debiti anche con il proprio patrimonio personale (responsabilità ultra vires)
Il legatario: una figura distinta dall’erede
Il legatario succede a titolo particolare in uno o più beni o diritti specificamente individuati dal testatore, e acquista questa posizione automaticamente, senza bisogno di alcuna accettazione.
Il criterio che distingue l’istituzione di erede dal legato non dipende dalle parole usate nel testamento, ma dal contenuto della disposizione: se il testatore attribuisce l’universalità dei beni o una quota del patrimonio, si ha istituzione di erede; se attribuisce beni singoli e determinati come tali, si ha legato (art. 588 c.c.). Anche l’indicazione di beni specifici, però, può configurare un’istituzione di erede quando risulti che il testatore ha inteso assegnarli come quota del patrimonio (la cosiddetta institutio ex re certa).
L’acquisto del legato
A differenza dell’eredità, il legato si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione, senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi (art. 649 c.c.). Quando ha per oggetto la proprietà di un bene determinato, questa si trasmette al legatario direttamente al momento della morte del testatore; il legatario deve però chiederne il possesso materiale a chi ne è onerato, anche se il testatore lo ha dispensato da questo adempimento.
Differenze pratiche rispetto all’erede
| Profilo | Erede | Legatario |
|---|---|---|
| Titolo della successione | Universale (intero patrimonio o una quota) | Particolare (beni o diritti determinati) |
| Acquisto | Serve l’accettazione | Automatico, salva rinuncia |
| Debiti ereditari | Ne risponde (nei limiti o oltre, a seconda del tipo di accettazione) | Di regola non ne risponde |
| Possesso dei beni ereditari | Vi subentra di diritto | Deve richiederlo a chi ne è onerato |
❓ FAQ — Legatario
Il legatario può rinunciare al legato?
Sì, in qualsiasi momento, salvo che abbia già compiuto atti che presuppongano l’intenzione di avvalersene. Se il legato riguarda un immobile, la rinuncia richiede la forma scritta a pena di nullità.
Il legatario risponde mai dei debiti del defunto?
Di regola no, salvo ipotesi particolari previste dal testatore stesso (ad esempio un legato con oneri) o casi specifici disciplinati dalla legge, come il legato in sostituzione di legittima.
L’eredità giacente: quando si apre e il ruolo del curatore
Si ha eredità giacente quando il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso di alcun bene ereditario: in questo vuoto di gestione, il tribunale nomina un curatore che conserva e amministra il patrimonio.
L’istituto, disciplinato dagli artt. 528-532 c.c., serve a evitare che il patrimonio resti privo di tutela nel periodo che intercorre tra l’apertura della successione e l’accettazione, con pregiudizio per creditori, legatari e altri chiamati.
I presupposti dell’eredità giacente
Perché si configuri l’eredità giacente devono ricorrere insieme due condizioni: il chiamato non ha accettato e non è nel possesso di beni ereditari (art. 528, comma 1, c.c.). Se il chiamato possiede anche un solo bene, o compie un atto che lasci presumere un’accettazione anche solo tacita, l’eredità giacente non può configurarsi: in quel caso trovano applicazione, rispettivamente, le regole sul possesso (art. 485 c.c.) o sull’accettazione tacita (art. 476 c.c.).
La nomina e i poteri del curatore
Il curatore è nominato con decreto dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza di chiunque vi abbia interesse — creditori del defunto, legatari, altri chiamati — oppure d’ufficio. Il decreto di nomina viene pubblicato per estratto e iscritto nel registro delle successioni. Non può essere nominato curatore il chiamato stesso, che è semmai il soggetto la cui inerzia ha reso necessaria la nomina.
Una volta nominato, il curatore deve:
- 📋 Fare l’inventario dei beni ereditari
- 📋 Amministrare e conservare il patrimonio, esercitando e rispondendo alle azioni relative all’eredità
- 📋 Provvedere al pagamento dei debiti e dei legati nei limiti dell’attivo ereditario, previa autorizzazione del tribunale per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione
- 📋 Rendere conto della propria gestione al termine dell’incarico
La giacenza cessa quando il chiamato accetta l’eredità, oppure quando il patrimonio viene devoluto secondo le regole di legge. Una recente ordinanza della Cassazione (n. 27081/2024) ha inoltre chiarito che il curatore, essendo tenuto a presentare la dichiarazione di successione, risponde anche del pagamento della relativa imposta, entro il limite del valore dei beni ereditari in suo possesso.
L’esecutore testamentario: nomina e poteri
L’esecutore testamentario è la persona di fiducia che il testatore incarica di dare puntuale attuazione alle proprie disposizioni di ultima volontà, amministrando temporaneamente il patrimonio ereditario.
Si tratta di un ufficio di diritto privato: chi lo accetta compie in nome proprio gli atti necessari a eseguire il testamento, con effetti che ricadono direttamente sul patrimonio ereditario, come se li avessero compiuti gli eredi (artt. 700-712 c.c.).
Le modalità di nomina
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, con eventuali sostituti per il caso in cui il primo non voglia o non possa accettare (art. 700 c.c.); se sono nominati più esecutori, devono agire congiuntamente, salvo diversa volontà del testatore o provvedimenti urgenti. L’incarico non è obbligatorio: chi è stato nominato può accettarlo o rifiutarlo con dichiarazione resa in tribunale, nel luogo di apertura della successione, e annotata nel registro delle successioni; qualunque interessato può chiedere che venga fissato un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunciante.
I poteri e i limiti dell’incarico
Accettato l’incarico, l’esecutore testamentario:
- ✅ Prende possesso della massa ereditaria per amministrarla come un buon padre di famiglia
- ✅ Compie gli atti di ordinaria amministrazione senza bisogno di autorizzazioni
- ⚠️ Deve invece ottenere l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, sentiti gli eredi, per alienare beni dell’eredità quando ciò sia necessario (ad esempio per pagare i legati)
- ⏰ Il possesso non può durare più di un anno dall’accettazione, prorogabile dal giudice per un ulteriore anno al massimo, per motivi di evidente necessità e sentiti gli eredi
- 📋 Deve consegnare agli eredi, su richiesta, i beni non necessari all’esercizio del suo ufficio
Va sottolineato che l’esecutore testamentario non è un successore: non acquista la proprietà dei beni e la sua attività non pregiudica in alcun modo il diritto del chiamato di accettare con beneficio d’inventario o di rinunciare all’eredità. Per un approfondimento sui limiti dei suoi poteri dispositivi, si veda Gli Atti Dispositivi dell’Esecutore Testamentario: la Vendita di Immobili.
Le cinque figure a confronto: una tabella riepilogativa
Ognuna delle figure della successione ereditaria nasce in un momento diverso della vicenda successoria e comporta un diverso grado di responsabilità: l’infografica seguente ne offre una sintesi operativa.
Lo schema raccoglie in un unico colpo d’occhio il momento di acquisizione della qualifica, i poteri principali e la responsabilità per i debiti ereditari di ciascuna figura, utile come riferimento rapido nella fase immediatamente successiva a un decesso.

Come si osserva, il criterio più utile per orientarsi tra le figure della successione ereditaria è distinguere tra chi è già succeduto nel patrimonio (l’erede, e nei limiti del bene ricevuto il legatario) e chi, pur avendo un ruolo attivo, agisce solo temporaneamente per conto dell’eredità senza diventarne titolare: il chiamato prima dell’accettazione, il curatore e l’esecutore testamentario.
🔧 Guida Pratica: Come Procedere
Nei giorni immediatamente successivi a un decesso, chi è chiamato a una successione può orientarsi seguendo questi passaggi:
- 📋 Verificare la propria posizione: accertare se si è nel possesso di beni ereditari, anche solo di fatto, perché da questo dipende il termine dei tre mesi per l’inventario.
- 📋 Reperire il testamento, se esiste, per verificare se sia stato nominato un esecutore testamentario e quali disposizioni debbano trovare attuazione.
- ⏰ Rispettare i termini: chi possiede beni ereditari deve muoversi entro tre mesi; chi non li possiede ha più tempo, ma è comunque opportuno non attendere inutilmente, anche per evitare l’actio interrogatoria di altri interessati.
- 📋 Valutare la consistenza dei debiti del defunto prima di scegliere tra accettazione pura e semplice, accettazione con beneficio d’inventario e rinuncia.
- 📋 Rivolgersi al tribunale per la nomina di un curatore, quando nessun chiamato è nel possesso dei beni e nessuno ha ancora accettato, a tutela del patrimonio e dei creditori.
- 🤝 Farsi assistere da un notaio per la valutazione della fattispecie concreta, la redazione degli atti di accettazione o rinuncia e i necessari adempimenti pubblicitari.
📊 Caso Pratico: successione con un immobile e debiti incerti
Un padre muore lasciando un figlio come unico chiamato all’eredità. Il figlio non risiede nell’immobile del padre e non ne ha mai avuto la disponibilità materiale: non è quindi “in possesso” di beni ereditari ai sensi dell’art. 485 c.c. Sa però che il padre aveva contratto alcuni debiti con fornitori, di entità non ancora chiara.
In questa situazione il figlio, non essendo nel possesso di beni, non è vincolato al termine di tre mesi previsto dall’art. 485 c.c.: può valutare con calma se accettare con beneficio d’inventario, restando comunque consapevole che, una volta dichiarata l’accettazione beneficiata, dovrà completare l’inventario entro tre mesi dalla dichiarazione stessa. Se invece preferisce attendere per raccogliere maggiori informazioni sui debiti, può farlo, purché nessun creditore attivi nel frattempo l’actio interrogatoria chiedendo al giudice di fissargli un termine più breve. Se infine risultasse che nessuno tra i chiamati ha interesse ad accettare, un creditore del padre potrebbe chiedere al tribunale la nomina di un curatore dell’eredità giacente, per assicurare comunque la gestione e la conservazione del patrimonio.
📅 Novità Giurisprudenziali 2025-2026
La disciplina codicistica di queste cinque figure risale in larga parte al 1942 ed è rimasta sostanzialmente stabile, ma la giurisprudenza di legittimità continua a precisarne l’applicazione pratica. Tra le pronunce più recenti:
- Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5474/2025: la denuncia di successione e la sua trascrizione, da sole, non integrano accettazione tacita, occorrendo una manifestazione di volontà inequivoca resa nelle forme dell’art. 475 c.c.
- Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6499/2025: l’esercizio dell’azione risarcitoria iure hereditatis, accompagnato dalla produzione del certificato di morte e dello stato di famiglia, costituisce presunzione di accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 c.c.
- Cass. civ., Sez. V, ord. n. 27081/2024: il curatore dell’eredità giacente è tenuto al pagamento dell’imposta di successione, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, in quanto soggetto obbligato alla presentazione della relativa dichiarazione.
📝 In Sintesi
Chiamato, erede, legatario, curatore ed esecutore testamentario sono le figure della successione ereditaria: cinque momenti distinti della vicenda successoria, ciascuno con poteri e responsabilità proprie: comprenderne le differenze, in particolare nei primi tre mesi successivi al decesso, è la principale cautela per chi si trova ad affrontare una successione.
- ✅ Il chiamato in possesso di beni ha 3 mesi per l’inventario, pena diventare erede puro e semplice
- ✅ L’erede risponde dei debiti nei limiti dei beni ricevuti solo se accetta con beneficio d’inventario
- ✅ Il legatario acquista automaticamente, senza bisogno di accettazione
- ✅ Il curatore dell’eredità giacente tutela il patrimonio quando nessuno lo possiede né lo ha accettato
- ✅ L’esecutore testamentario amministra per un massimo di un anno, senza mai diventare successore
🤝 Consulenza specializzata
Studio Notarile Soldani e Carraro
Via Camillo Prampolini 14 — Domodossola (VB)
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Fonti e Approfondimenti
- Codice civile, Libro II — Delle successioni, artt. 456-712 (Normattiva)
- Gazzetta Ufficiale — Codice civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (gazzettaufficiale.it)
- Consiglio Nazionale del Notariato (notariato.it)
- Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5474/2025; Sez. III, ord. n. 6499/2025; Sez. V, ord. n. 27081/2024
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