Sintesi
L’articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD), come riformulato dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, subordina l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di quote sociali e azioni al conseguimento o all’integrazione del controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, nonché al mantenimento di tale posizione per un quinquennio. Il contributo esamina la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 152/2026, che affronta il caso di un beneficiario di più donazioni successive, disposte nel tempo da entrambi i genitori, la cui ultima attribuzione ha integrato una posizione di controllo già esistente. Il quesito riguarda la sorte dell’agevolazione a fronte di un successivo conferimento in regime di realizzo controllato e di una cessione a terzi di una partecipazione di minoranza, entrambe da collocarsi durante il periodo di osservazione quinquennale. L’analisi ricostruisce la posizione dell’Amministrazione finanziaria, per cui il conferimento non è causa automatica di decadenza qualora il donatario mantenga, anche indirettamente, il controllo acquisito o integrato, e chiarisce la funzione meramente fiscale — e non individuativa — del criterio LIFO previsto dall’articolo 67, comma 1-bis, del TUIR. Il contributo si sofferma, infine, sul concorso di tale disciplina con la fattispecie antielusiva prevista dall’articolo 16 della legge n. 383 del 2001 per le cessioni infraquinquennali di valori mobiliari ricevuti in donazione.
Indice dei contenuti
- Sintesi
- Premessa e inquadramento sistematico
- L’articolo 3, comma 4-ter del TUSD tra acquisizione e integrazione del controllo
- Il caso esaminato dalla Risposta n. 152/2026: la stratificazione delle donazioni successive
- Il conferimento in regime di realizzo controllato non determina perdita del controllo
- La libertà di individuazione delle quote conferite e il limite dell’articolo 67, comma 1-bis, TUIR
- La cessione a terzi della partecipazione di minoranza e la persistenza del controllo residuo
- Profili problematici e orientamenti interpretativi
- Novità normative e di prassi recenti
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
Premessa e inquadramento sistematico
Il passaggio generazionale delle aziende di famiglia rappresenta, da tempo, uno degli snodi più delicati della prassi notarile e tributaria, collocandosi al crocevia tra il diritto successorio, il diritto societario e la disciplina delle imposte indirette. L’articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUSD), costituisce lo strumento agevolativo cardine per tale finalità, esentando dall’imposta i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni disposti a favore dei discendenti e del coniuge, anche mediante patto di famiglia.
La norma, tuttavia, non configura un beneficio incondizionato: essa richiede, per le partecipazioni in società di capitali, che il trasferimento consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo di diritto di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, e impone ai beneficiari di mantenere tale posizione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, pena la decadenza dall’agevolazione e l’applicazione dell’imposta in misura ordinaria, delle sanzioni e degli interessi.
La Risposta n. 152/2026, resa dalla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, offre l’occasione per approfondire due questioni di frequente ricorrenza nella pratica professionale: da un lato, la compatibilità tra il mantenimento del requisito del controllo e le operazioni di riorganizzazione societaria, in particolare il conferimento di partecipazioni in una holding personale; dall’altro, l’individuazione delle quote da ritenersi trasferite in caso di cessione parziale, quando il beneficiario abbia acquisito la propria posizione di controllo attraverso una pluralità di atti di donazione stratificati nel tempo.
Per un inquadramento generale della materia si segnala altresì il portale del Consiglio Nazionale del Notariato.
L’articolo 3, comma 4-ter del TUSD tra acquisizione e integrazione del controllo
L’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, individua tre distinte fattispecie di trasferimento agevolato: i trasferimenti di aziende o rami d’azienda, condizionati alla prosecuzione dell’attività per un quinquennio; i trasferimenti di quote sociali e azioni di società di persone, parimenti condizionati alla continuazione dell’attività; i trasferimenti di quote sociali e azioni di società di capitali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, per i quali il beneficio è invece subordinato al mantenimento del controllo o della titolarità della partecipazione.
Le tre fattispecie del beneficio dopo la riforma del d.lgs. 139/2024
Per quanto qui rileva, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 139/2024 chiarisce che la novella ha inteso precisare, in modo più puntuale, il perimetro dell’agevolazione per ciascuna tipologia di trasferimento, specificando che, con riferimento alle partecipazioni in società di capitali, il beneficio spetta «sia nel caso in cui per effetto del trasferimento è acquisito il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, sia nel caso in cui per effetto del trasferimento è integrato un controllo già esistente». La formulazione previgente, incentrata sulla sola acquisizione del controllo, lasciava infatti margini di incertezza applicativa nelle ipotesi — tutt’altro che infrequenti nella prassi successoria — in cui il donatario fosse già titolare di una posizione di comando e ricevesse, con l’atto successivo, un’ulteriore quota che ne rafforzasse la maggioranza assembleare.
La relazione tecnica al medesimo provvedimento precisa, in termini simmetrici, le condizioni per evitare la decadenza: anche nell’ipotesi di integrazione di un controllo preesistente, il beneficio è subordinato al mantenimento della posizione di controllo per il quinquennio successivo al trasferimento, con dichiarazione di impegno da rendersi contestualmente all’atto di donazione o al patto di famiglia.
Il rinvio all’articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile
L’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile individua il controllo di diritto nella titolarità, da parte di un soggetto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società partecipata. Il rinvio operato dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD a tale nozione civilistica comporta che la verifica del requisito agevolativo si svolga sul piano del computo dei diritti di voto, e non della mera percentuale di capitale sociale, sebbene nella generalità dei casi — in assenza di categorie speciali di azioni o di quote a voto plurimo o limitato — le due grandezze coincidano.
Rileva, in questa prospettiva, anche il secondo comma dell’articolo 2359 c.c., secondo cui, ai fini del computo della maggioranza, si considerano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre restano esclusi i voti esercitati per conto di terzi. La disposizione consente, pertanto, di apprezzare il controllo anche quando esso sia esercitato per il tramite di una struttura indiretta, come una holding personale interposta tra il beneficiario dell’agevolazione e la società operativa: un rilievo che, come si vedrà, risulta decisivo nella soluzione del caso esaminato dalla Risposta n. 152/2026.
Il caso esaminato dalla Risposta n. 152/2026: la stratificazione delle donazioni successive
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate presenta una struttura fattuale articolata, in cui la posizione di controllo del beneficiario si è formata progressivamente, attraverso quattro distinti atti dispositivi succedutisi nell’arco di un quattordicennio.
La sequenza delle attribuzioni dal 2011 al 2025
| Anno | Operazione | Effetto sulla partecipazione |
|---|---|---|
| Situazione originaria | Capitale sociale ripartito tra padre (93%), madre (2%) e istante (5%) | Quota di minoranza in capo all’istante |
| 2011 | Donazione paterna del 23% del capitale | Imposta assorbita dalla franchigia ex art. 56 TUSD vigente ratione temporis |
| 2020 | Donazione materna (2%) e paterna (30%) | Esenzione ex art. 3, comma 4-ter, TUSD; acquisizione del controllo di diritto |
| 2025 (prima operazione) | Acquisto con patto di riservato dominio del 5% dal padre | Operazione a titolo oneroso, estranea al perimetro dell’agevolazione |
| 2025 (seconda operazione) | Donazione paterna del residuo 35% | Esenzione ex art. 3, comma 4-ter, TUSD; integrazione del controllo già esistente; socio unico; impegno alla detenzione del controllo fino al 2030 |
La stratificazione delle attribuzioni evidenzia come, alla data dell’ultima donazione del 2025, l’istante fosse già titolare di una quota pari al 65 per cento del capitale sociale — e dunque già in posizione di controllo di diritto — sicché la donazione del 35 per cento residuo si è qualificata, sotto il profilo dell’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, come integrazione di un controllo preesistente, con conseguente decorrenza di un autonomo periodo di osservazione quinquennale, destinato a concludersi nel giugno 2030.
I quesiti posti dall’istante
Sul presupposto di tale scenario, l’istante ha rappresentato l’intenzione di dar corso a due distinte operazioni di riorganizzazione, entrambe da collocarsi prima della scadenza del periodo di monitoraggio relativo all’ultima donazione: la costituzione di una holding personale, mediante il conferimento di almeno il 70 per cento del capitale sociale della società operativa in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR; e la successiva cessione a terzi di una partecipazione di minoranza, oscillante tra il 20 e il 30 per cento del capitale, nella società conferitaria o in quella conferita.
I quesiti posti all’Amministrazione finanziaria si sono pertanto concentrati su due ordini di profili: se il conferimento determini, di per sé, la perdita del controllo e dunque la decadenza dall’esenzione goduta per l’ultima donazione; e, in caso di risposta negativa, se l’istante possa individuare liberamente il pacchetto di quote da conferire e da cedere — incluse quelle ricevute con l’ultima donazione, per le quali il quinquennio di osservazione non è ancora decorso — ovvero se sia tenuto ad applicare un criterio cronologico di individuazione, secondo la logica del criterio FIFO (first in, first out) o del criterio LIFO (last in, first out).

Il conferimento in regime di realizzo controllato non determina perdita del controllo
Il primo e più rilevante chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate riguarda la sorte dell’agevolazione a fronte del conferimento della partecipazione in una holding di nuova costituzione, operazione che, come noto, non integra un atto di disposizione a titolo gratuito, bensì un atto di riorganizzazione societaria realizzato, nel caso di specie, in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR, secondo lo statuto delineato dalle partecipazioni a realizzo controllato dopo la riforma.
La rilevanza del controllo indiretto tramite la holding conferitaria
La soluzione accolta dall’Amministrazione muove dal principio, già consolidato nella prassi richiamata dalla stessa Risposta n. 152/2026, secondo cui il conferimento della partecipazione agevolata in un’altra società non costituisce, di per sé, causa automatica di decadenza dal beneficio. Ciò che rileva, ai fini della conservazione dell’esenzione, è che il medesimo soggetto che ha fruito dell’agevolazione mantenga o integri una posizione di controllo nelle società che partecipano all’operazione straordinaria: requisito che, nel caso esaminato, risulta soddisfatto, posto che l’istante, per effetto del combinato disposto dell’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, continuerebbe a esercitare — sia pure indirettamente, per il tramite della holding conferitaria — il controllo di diritto sulla società operativa.
Il rilievo del controllo indiretto, reso possibile dal computo dei voti spettanti a società controllate previsto dal secondo comma dell’articolo 2359 c.c., consente dunque di superare l’obiezione per cui il conferimento determinerebbe la sostituzione della partecipazione diretta con una partecipazione, altrettanto diretta, nella sola holding, e la corrispondente perdita della titolarità diretta della partecipazione nella società originaria: ciò che conta, ai fini della norma agevolativa, è la permanenza del controllo sostanziale sull’azienda di famiglia, a prescindere dalla struttura proprietaria attraverso cui esso si realizza.
I precedenti di prassi richiamati dall’Agenzia
La posizione dell’Agenzia trova conferma in un consolidato indirizzo di prassi, che muove dalla circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 (consultabile in agenziaentrate.gov.it) — poi ribadita dalla circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 — secondo cui la ratio dell’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD risiede nel favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, e non può dunque tradursi in un vincolo di immobilizzazione della struttura proprietaria che ne ostacoli la razionale riorganizzazione. Il medesimo principio è stato successivamente ripreso dalla risposta a interpello n. 185 del 1° febbraio 2023 e, da ultimo, dalla risposta a interpello n. 11 del 20 gennaio 2026, che richiama a sua volta la risoluzione n. 75/E del 26 luglio 2010 e la risposta a interpello n. 72 del 18 marzo 2024, tutte concordi nell’affermare che la verifica del requisito del controllo, ai fini della conservazione del beneficio, deve tenere conto anche delle situazioni di controllo indiretto rilevanti ai sensi del secondo comma dell’articolo 2359 c.c.
La libertà di individuazione delle quote conferite e il limite dell’articolo 67, comma 1-bis, TUIR
Superato il primo quesito, la Risposta n. 152/2026 affronta il profilo, di non minore interesse sistematico, relativo alla libertà del contribuente di individuare le specifiche quote sociali oggetto del conferimento, quando queste risultino acquisite in tempi diversi e con differenti regimi fiscali di provenienza.
La funzione del criterio LIFO nella determinazione del costo fiscale
L’istante aveva richiamato, a sostegno della propria tesi, l’articolo 67, comma 1-bis, primo periodo, del TUIR, secondo cui il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni acquisite per successivi conferimenti si determina con riferimento alle partecipazioni acquisite più recentemente: una regola che, sul piano tecnico, attua un meccanismo di tipo LIFO ai fini della determinazione del valore fiscale delle quote conferite o cedute. Da tale previsione l’istante intendeva desumere una piena libertà di selezione delle quote da conferire, incluse quelle provenienti dall’ultima donazione del 2025, per le quali il periodo di osservazione quinquennale non è ancora decorso.
L’irrilevanza del criterio cronologico ai fini della decadenza dall’esenzione
L’Agenzia delle Entrate, pur non prendendo posizione esplicita sulla portata dell’articolo 67, comma 1-bis, TUIR — questione che esula dai limiti del quesito posto — ha comunque confermato, nella sostanza, la fondatezza della prospettazione dell’istante, chiarendo che la conservazione del beneficio non richiede il mantenimento della titolarità di tutte le singole partecipazioni acquisite in esenzione, bensì unicamente il mantenimento — anche per il tramite di una diversa combinazione di quote — del controllo di diritto complessivamente acquisito o integrato. In altri termini, il criterio di individuazione cronologica delle quote conferite o cedute (FIFO o LIFO che sia) rileva, se del caso, ai soli fini della determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni trasferite, ma non incide sulla verifica del presupposto di decadenza dall’esenzione, il quale si misura esclusivamente sulla persistenza, in capo al medesimo beneficiario, della posizione di controllo complessivamente detenuta.
Ne consegue che il donatario può, in linea di principio, conferire o cedere anche le quote ricevute con l’ultima donazione — pur pendente il relativo periodo di osservazione — purché l’operazione, nel suo complesso, non determini la perdita della posizione di controllo maturata per effetto dell’insieme delle attribuzioni ricevute nel tempo.
La cessione a terzi della partecipazione di minoranza e la persistenza del controllo residuo
Il secondo profilo di riorganizzazione prospettato dall’istante riguarda la cessione a terzi di una partecipazione di minoranza, non superiore al 30 per cento del capitale sociale, da collocarsi anch’essa prima della scadenza del periodo di monitoraggio relativo alla donazione del 2025.
Il calcolo della quota residua dopo la cessione
Applicando i principi sopra esposti, l’Agenzia ha ritenuto che l’operazione di cessione, quale che sia il criterio — FIFO o LIFO — utilizzato per individuare le specifiche quote cedute, non determini decadenza dall’agevolazione, in quanto la cessione riguarderebbe comunque una partecipazione minoritaria, con la conseguenza che il beneficiario continuerebbe a detenere, sulla residua quota, il controllo di diritto previsto dall’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il dato che assume rilievo dirimente non è, dunque, la provenienza — più remota o più recente — delle quote cedute, bensì l’entità della partecipazione residua e la sua idoneità a esprimere, da sola, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
Il concorso con la disciplina antielusiva dell’articolo 16 della legge n. 383/2001
La Risposta n. 152/2026 non manca di segnalare, sia pure a completamento officioso rispetto allo specifico quesito posto, la possibile interferenza tra l’operazione di cessione prospettata e la disciplina antielusiva dettata dall’articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Tale disposizione stabilisce che il beneficiario di una donazione avente ad oggetto valori mobiliari rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, ove ceda i valori medesimi entro i cinque anni successivi, è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai stata effettuata, salvo il diritto allo scomputo delle imposte già eventualmente assolte.
Come chiarito dalla circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001, la disposizione risponde a una finalità dichiaratamente antielusiva, diretta a impedire che il ricorso allo schema donativo, esente da imposta, venga strumentalizzato per erodere il prelievo ordinariamente dovuto in caso di cessione a titolo oneroso dei medesimi valori mobiliari. Ne discende che, qualora l’istante ceda a terzi, entro il quinquennio dall’ultima donazione ricevuta, la quota di minoranza prospettata, troverà applicazione l’imposta sostitutiva calcolata come se il trasferimento donativo non fosse intervenuto, con salvezza dello scomputo di quanto già versato: una conseguenza che si affianca, senza sovrapporsi, alla disciplina della decadenza dall’esenzione ex articolo 3, comma 4-ter, del TUSD.
Profili problematici e orientamenti interpretativi
La Risposta n. 152/2026 si inserisce in un percorso interpretativo che, pur muovendo da un dato normativo relativamente stringato, ha visto progressivamente precisarsi, attraverso la prassi amministrativa, i confini applicativi dell’agevolazione.
Il computo del controllo indiretto ex articolo 2359, secondo comma, del codice civile
Un primo profilo problematico riguarda proprio l’estensione del computo del controllo alle situazioni di controllo indiretto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2359 c.c. Come già approfondito in relazione alla nozione di controllo rilevante nei trasferimenti agevolati di partecipazioni, se, infatti, la lettera della norma agevolativa richiama espressamente il solo primo comma, numero 1), dell’articolo 2359 c.c. — relativo al controllo di diritto in senso stretto — la prassi ha da tempo riconosciuto la rilevanza, ai fini della conservazione del beneficio, anche delle situazioni di controllo esercitato per il tramite di società controllate, in coerenza con l’esigenza di non frustrare, attraverso un’interpretazione eccessivamente formalistica, le fisiologiche esigenze di riorganizzazione delle strutture proprietarie familiari.
Il principio di effettività sostanziale e il vaglio antiabuso
Un secondo profilo, di carattere più generale, attiene al principio di effettività sostanziale che permea l’intera disciplina: il controllo rilevante ai fini dell’agevolazione deve essere un controllo genuino, esercitato in base alle previsioni statutarie e contrattuali concretamente pattuite, e non una situazione meramente nominale o transitoria, costituita al solo fine di conseguire il beneficio fiscale per poi essere immediatamente dismessa. In quest’ottica, la sequenza di operazioni esaminata dalla Risposta n. 152/2026 — conferimento in holding e successiva cessione di minoranza, entrambe collocate prima della scadenza del periodo di osservazione — resta comunque soggetta al vaglio generale in materia di abuso del diritto, che l’Agenzia si riserva espressamente di esercitare, precisando in apertura del proprio parere che restano estranee alla risposta resa tanto la sussistenza dei presupposti per l’agevolazione goduta in occasione delle donazioni pregresse, quanto la liceità, sotto ogni ulteriore profilo, delle operazioni di riorganizzazione prospettate.
Novità normative e di prassi recenti
La disciplina esaminata risulta da una stratificazione normativa e interpretativa che merita di essere ricostruita nei suoi passaggi essenziali.
L’ampliamento della fattispecie di integrazione del controllo
Il d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha novellato l’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, introducendo espressamente, accanto all’ipotesi di acquisizione del controllo, quella dell’integrazione di un controllo già esistente. La modifica, pur avendo carattere essenzialmente ricognitivo di un orientamento già maturato in via interpretativa, ha eliminato ogni residua incertezza applicativa nelle ipotesi — quale quella esaminata dalla Risposta n. 152/2026 — di donazioni plurime e successive tra i medesimi soggetti, chiarendo che ciascuna attribuzione che rafforzi una posizione di controllo preesistente beneficia, a sua volta, di un autonomo periodo di osservazione quinquennale, decorrente dalla relativa data.
La continuità interpretativa dalla circolare 3/E/2008 alla Risposta n. 11/2026
La continuità interpretativa tra la circolare n. 3/E del 2008, la circolare n. 18/E del 2013 e le più recenti risposte a interpello n. 185/2023, n. 72/2024 e n. 11/2026 conferma la stabilità del principio secondo cui le operazioni di riorganizzazione societaria — conferimenti, scissioni, fusioni — non integrano, di per sé, causa di decadenza dall’agevolazione, purché il beneficiario conservi, anche indirettamente, la posizione di controllo maturata. La Risposta n. 152/2026 si colloca, in questo quadro, come ulteriore tassello di un mosaico interpretativo ormai consolidato, arricchendolo con il chiarimento — inedito nei termini in cui viene posto — circa l’irrilevanza, ai fini della decadenza, del criterio cronologico di individuazione delle quote trasferite.
Considerazioni conclusive
La Risposta n. 152/2026 consolida un approccio sostanzialistico alla verifica del requisito del controllo previsto dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, confermando che la conservazione dell’agevolazione non richiede l’immobilizzazione della singola partecipazione ricevuta in donazione, bensì il mantenimento — anche attraverso una diversa articolazione proprietaria, diretta o indiretta — della posizione di controllo complessivamente acquisita o integrata nel tempo. Il chiarimento secondo cui il criterio di individuazione cronologica delle quote conferite o cedute (FIFO o LIFO) rileva unicamente ai fini della determinazione del costo fiscalmente riconosciuto, e non ai fini della verifica del presupposto di decadenza, offre un significativo margine di flessibilità operativa nella pianificazione dei passaggi generazionali complessi tramite holding, articolati su una pluralità di atti dispositivi succedutisi nel tempo.
Resta ferma, tuttavia, la necessità di un attento coordinamento con la disciplina antielusiva dell’articolo 16 della legge n. 383/2001, che può trovare applicazione, in termini distinti rispetto alla decadenza dall’esenzione, in caso di cessione infraquinquennale dei valori mobiliari ricevuti in donazione, nonché con il generale vaglio in materia di abuso del diritto, che l’Amministrazione finanziaria si riserva di esercitare con riferimento alla sequenza complessiva delle operazioni realizzate. Sul piano de iure condendo, un intervento di sistemazione organica che raccogliesse in un testo unitario i principi progressivamente elaborati dalla prassi in tema di controllo indiretto e di riorganizzazioni societarie post-agevolazione contribuirebbe a ridurre il ricorso, altrimenti fisiologico, allo strumento dell’interpello per fattispecie che, come quella in esame, presentano ormai una casistica sufficientemente sedimentata.
Riferimenti normativi e bibliografici
| Fonte | Oggetto |
|---|---|
| Art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD) | Esenzione per trasferimenti di aziende e partecipazioni ai discendenti e al coniuge |
| Art. 2359, comma 1, n. 1) e comma 2, c.c. | Nozione di controllo di diritto e computo dei voti indiretti |
| Art. 177, comma 2, TUIR (d.P.R. 917/1986) | Regime di realizzo controllato nei conferimenti di partecipazioni |
| Art. 67, comma 1-bis, TUIR | Criterio di determinazione del costo fiscale delle partecipazioni conferite |
| Art. 16, comma 1, l. 18 ottobre 2001, n. 383 | Disciplina antielusiva per cessioni infraquinquennali di valori donati |
| D.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 | Riforma dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD (acquisizione/integrazione del controllo) |
| Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 | Ratio dell’agevolazione e passaggio generazionale |
| Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 | Conferma dei principi della circolare 3/E/2008 |
| Circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001 | Natura antielusiva dell’art. 16, l. 383/2001 |
| Risoluzione n. 75/E del 26 luglio 2010 | Controllo indiretto nelle operazioni straordinarie |
| Risposta a interpello n. 185 del 1° febbraio 2023 | Ratio dell’agevolazione e passaggio generazionale |
| Risposta a interpello n. 72 del 18 marzo 2024 | Controllo indiretto e riorganizzazioni societarie |
| Risposta a interpello n. 11 del 20 gennaio 2026 | Compatibilità tra agevolazione e riorganizzazione societaria |
| Risposta a interpello n. 152 del 2026 | Donazioni successive, conferimento in holding e cessione di minoranza |
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