L’art. 34-bis del D.Lgs. 231/2007, introdotto dal D.L. 145/2023 e successivamente modificato da ulteriori interventi normativi, affida al Consiglio Nazionale del Notariato il compito di istituire un Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio della categoria: una banca dati unica in cui confluiranno, in prospettiva, copie degli atti, documenti identificativi, questionari sottoscritti dalle parti e valutazioni del rischio raccolte da ogni notaio italiano. Il tema è tornato di stretta attualità dopo che il Vice Presidente del CNN, Carmelo Di Marco, ha risposto pubblicamente ai dubbi sollevati dalla categoria, chiarendo portata, tempistiche e garanzie della riforma. In questo articolo esaminiamo, punto per punto, le risposte fornite dal Consiglio Nazionale, cercando di restituire un quadro equilibrato — ma francamente aperto — sui vantaggi che la riforma può portare a notai e cittadini.
🔑 Punti Chiave
Q: Che cos’è la banca dati antiriciclaggio prevista dall’art. 34-bis?
A: È un archivio centralizzato, gestito da un Organismo istituito presso il CNN, in cui confluiranno i dati raccolti dai notai ai fini antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
Q: Le sanzioni per i notai diminuiscono davvero?
A: Per le violazioni colpose dell’obbligo di segnalazione, il comma 12 riporta la sanzione al livello minimo previsto per le violazioni lievi (3.000 euro), un miglioramento concreto nella maggioranza dei casi pratici.
Q: I notai dovranno duplicare documenti già inviati altrove?
A: L’obiettivo dichiarato dal CNN è riutilizzare flussi già trasmessi — estratto repertoriale, Modello Unico Informatico, D.I.R.E. — integrandoli con un file sintetico sulla valutazione del rischio.
Q: Chi può accedere alla banca dati?
A: Guardia di Finanza (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria), Ministero dell’Economia e delle Finanze e UIF, esclusivamente per finalità di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Q: La segretezza delle segnalazioni sospette resta protetta?
A: Sì: i dati relativi alle SOS restano in ambiente logicamente separato, con profili di accesso rafforzati, nel rispetto dell’art. 38 del D.Lgs. 231/2007.
Q: Quando entrerà pienamente a regime il nuovo sistema?
A: Il decreto attuativo MEF-Giustizia è atteso entro il 19 gennaio 2027, seguito dalle regole tecniche e dalle linee guida del CNN nei mesi successivi.
Indice dei contenuti
- 🔑 Punti Chiave
- Che cos’è la banca dati antiriciclaggio del notariato e cosa prevede l’art. 34-bis?
- Le nuove sanzioni sono realmente più favorevoli per i notai?
- Quali documenti e dati dovranno trasmettere gli studi notarili?
- Il nuovo sistema comporta un controllo più capillare sui notai?
- Come sarà costruito il profilo di rischio di ciascun notaio?
- La riforma comporta un doppio lavoro per gli studi notarili?
- Come vengono protetti i dati sensibili dei clienti e la segretezza del segnalante?
- Quali sono le prossime tappe attuative della riforma?
- 🔧 Guida Pratica: Come Prepararsi alla Riforma
- 📊 Caso Pratico: Omessa Segnalazione per Colpa
- 📅 Novità Legislative 2026
- 📝 In Sintesi
- 🤝 Hai Bisogno di Assistenza?
- Fonti e Approfondimenti
Che cos’è la banca dati antiriciclaggio del notariato e cosa prevede l’art. 34-bis?
L’art. 34-bis del D.Lgs. 231/2007 attribuisce agli organismi di autoregolamentazione — per il notariato, il CNN — il compito di istituire una banca dati centralizzata degli obblighi antiriciclaggio. Nella banca dati confluiranno le copie autentiche degli atti, i documenti di identità, i mezzi di pagamento utilizzati, i questionari sottoscritti dalle parti e le valutazioni del rischio effettuate dal notaio in sede di adeguata verifica della clientela. Si tratta di una riforma che affonda le radici in un dibattito aperto da anni: già nel gennaio 2024 la testata Federnotizie aveva sollecitato un confronto istituzionale sul tema con il Consiglio Nazionale, segno di un’attenzione della categoria che precede di molto l’attuazione della norma.
L’Organismo di gestione accentrata e le sue funzioni
L’Organismo previsto dall’art. 34-bis non si limita a raccogliere passivamente i dati: al suo interno convivono una struttura dedicata al supporto giuridico a beneficio dei notai e una struttura dedicata all’analisi e alla restituzione dei flussi di riscontro, così da aiutare il professionista sia nella corretta alimentazione della banca dati, sia nella decisione se trasmettere o meno una segnalazione di operazione sospetta (SOS). Per un inquadramento sistematico dell’istituzione dell’Organismo rimandiamo al nostro approfondimento dedicato (Organismo di Gestione Accentrata dei Dati Antiriciclaggio del Notariato).
Chi può accedere ai dati e per quali finalità
L’accesso alla banca dati è riservato, per le rispettive finalità istituzionali, a un numero limitato di autorità pubbliche. Ogni richiesta di accesso passa attraverso il Direttore dell’Organismo, con modalità pensate per tutelare la riservatezza dei notai che alimentano l’archivio.
| Soggetto | Ruolo rispetto alla banca dati |
|---|---|
| Consiglio Nazionale del Notariato | Istituisce l’Organismo ed emana regole tecniche e linee guida |
| Guardia di Finanza (Nucleo Speciale P.V.) | Accede ai dati per finalità di contrasto al riciclaggio |
| Ministero dell’Economia e delle Finanze | Accede ai dati per le proprie finalità istituzionali |
| UIF | Accede ai dati per l’analisi finanziaria antiriciclaggio |
| Consiglio Notarile Distrettuale | Riceve segnalazioni relative alla mancata alimentazione, ai fini disciplinari |

Le nuove sanzioni sono realmente più favorevoli per i notai?
Sì, almeno per la generalità dei casi pratici: il comma 12 dell’art. 34-bis riduce la sanzione per l’omessa segnalazione di operazione sospetta quando la violazione, pur grave, sia dovuta a colpa e non a dolo. L’art. 58 del D.Lgs. 231/2007 prevede, per le violazioni gravi dell’obbligo di segnalazione, una sanzione pecuniaria compresa tra 30.000 e 300.000 euro, senza distinguere tra dolo e colpa. Il nuovo comma 12 stabilisce invece che, in presenza di colpa, si applichi la sanzione di 3.000 euro prevista per le violazioni lievi: una riduzione significativa, che secondo il CNN interessa la maggioranza dei decreti sanzionatori, dal momento che l’omessa SOS del notaio è quasi sempre riconducibile a un errore di valutazione più che a una condotta dolosa.
Il comma 12 e la riduzione per le violazioni colpose
- ✅ Violazione grave e colposa dell’obbligo di segnalazione → sanzione ridotta a 3.000 euro
- ⚠️ Violazione grave e dolosa → resta applicabile la sanzione ordinaria (30.000–300.000 euro)
- 📋 Adeguata verifica e conservazione (artt. 56–57) → non interessate testualmente dalla riduzione
- ⏰ Condizione: rispetto degli obblighi di alimentazione della banca dati
Regole tecniche e linee guida come scudo preventivo
Il comma 9 impone al CNN di emanare regole tecniche — che, in base all’art. 11 del D.Lgs. 231/2007, hanno valore di norma secondaria — per garantire la qualità dei flussi di riscontro. Il comma 10 impone inoltre l’emanazione di linee guida a supporto di tutti gli obblighi antiriciclaggio, non solo della segnalazione. La novità è che tali linee guida saranno accompagnate, come già avviene per le regole tecniche, dal parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria: un passaggio che le rende vincolanti anche in sede ispettiva. In pratica, il notaio che dimostri di essersi attenuto alle linee guida non dovrebbe incorrere in rilievi né in sanzioni, anche con riferimento agli obblighi di adeguata verifica e conservazione che il comma 12 non tocca direttamente.
Quali documenti e dati dovranno trasmettere gli studi notarili?
Il perimetro esatto sarà definito dal decreto attuativo, ma l’obiettivo dichiarato dal CNN è limitare il set documentale, escludendo la trasmissione sistematica dell’intero fascicolo di adeguata verifica. Solo in casi specifici l’Organismo dovrebbe poter richiedere il fascicolo completo, per approfondimenti di analisi interna. L’idea allo studio è quella di un invio telematico periodico, allineato alle scadenze già previste per altri adempimenti già esistenti, così da non aggiungere nuovi oneri operativi agli studi.
Il principio di proporzionalità nella raccolta dei dati
Secondo quanto riferito dal CNN, l’Organismo dovrebbe acquisire esclusivamente i dati, le informazioni e i documenti utili a prevenire, individuare o accertare fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, senza estendere la raccolta ad aspetti dell’attività notarile estranei all’adeguata verifica.
Le scadenze previste e il possibile allineamento agli adempimenti esistenti
- 📋 Estratto repertoriale mensile
- 📋 Modello Unico Informatico (MUI)
- 📋 D.I.R.E.
- 📋 File sintetico con l’esito della valutazione del rischio per ciascuna operazione
Il nuovo sistema comporta un controllo più capillare sui notai?
Il sistema introduce effettivamente una possibilità di controllo più esteso e in parte automatizzato, ma il CNN ha chiarito che il potere disciplinare resta interamente in capo al Consiglio Notarile Distrettuale, senza ingerenze dell’Organismo. Per la mancata alimentazione della banca dati non sono previste sanzioni pecuniarie dirette, bensì una segnalazione al CND di appartenenza — oltre che a UIF, MEF e Guardia di Finanza — ai fini delle rispettive valutazioni. Si tratta di un meccanismo informativo, non di un automatismo sanzionatorio: la promozione di un eventuale procedimento disciplinare resta una valutazione autonoma del CND, che oggi riceve comunicazioni analoghe già in caso di decreti sanzionatori a carico dei propri iscritti.
Il ruolo del Consiglio Notarile Distrettuale
Il CND resta l’unico organo competente a valutare se avviare un procedimento disciplinare, sulla base delle segnalazioni ricevute. Non si tratta quindi di una nuova competenza sottratta ai Consigli distrettuali, ma di un canale informativo aggiuntivo che, secondo il CNN, potrebbe anzi favorire una maggiore uniformità applicativa tra i diversi territori — un tema, quello della disomogeneità disciplinare, avvertito da tempo dalla categoria.
Approccio basato sul rischio e principio di proporzionalità
Il provvedimento attuativo del comma 11 dovrà fissare modalità e termini del controllo sulla base dell’approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità. Il maggior grado di fiducia riposto nell’atto notarile — frutto della funzione pubblica esercitata dal notaio — giustifica, secondo il CNN, un posizionamento diverso della categoria nel sistema dei controlli, senza che ciò debba tradursi in una compressione delle garanzie difensive. Il tema si collega, più in generale, al perimetro della responsabilità professionale del notaio, di cui abbiamo trattato anche a proposito del (controllo di legalità sulle clausole antistallo societarie).
Come sarà costruito il profilo di rischio di ciascun notaio?
Le informazioni trasmesse al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria per la costruzione del profilo di rischio saranno regolate da un protocollo d’intesa, che dovrà definire i criteri di valutazione, il diritto di informazione del singolo notaio e il valore che un profilo di rischio basso potrà assumere a sua difesa in caso di contestazione. Si tratta di un aspetto particolarmente sentito dalla categoria, perché tocca il tema della prevedibilità e della trasparenza dei criteri con cui viene misurata l’esposizione al rischio di ciascuno studio.
Il protocollo d’intesa con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria
Il protocollo dovrà chiarire non solo i criteri tecnici di costruzione del profilo, ma anche le modalità con cui il notaio potrà conoscerlo, così da poterlo eventualmente far valere in sede di difesa rispetto a contestazioni relative a presunte omissioni.
Il confronto con il quadro europeo AMLA
Il tema si inserisce nel più ampio dibattito europeo sulla valutazione del rischio dei soggetti obbligati non finanziari, in cui l’Autorità Antiriciclaggio dell’Unione Europea (AMLA) tende a estendere ai professionisti regole pensate per il settore finanziario. Il CNN ha espresso, nelle consultazioni pubbliche sui Regulatory Technical Standard, una posizione critica rispetto a una valutazione del rischio su base individuale anziché aggregata, sottolineando che l’Organismo consente ai notai di non doversi rivolgere a consulenti privati esterni, con i relativi costi aggiuntivi e rischi in materia di protezione dei dati. Un approccio coerente con quello già adottato in altri ambiti dell’attività notarile connessi all’antiriciclaggio, come illustrato nel nostro contributo su (crypto asset e antiriciclaggio).
La riforma comporta un doppio lavoro per gli studi notarili?
Secondo il CNN no: l’impostazione scelta prevede che il notaio trasmetta dati che, in larga parte, già trasmette ad altri fini, con scadenze già esistenti, senza duplicazione degli adempimenti. A supporto degli studi sono annunciati un vademecum operativo — costruito sulla base delle future regole tecniche e linee guida — e un aggiornamento del software di valutazione del rischio già in uso presso i notai.
Il vademecum operativo e gli strumenti informatici di supporto
- 📋 Vademecum operativo redatto sulla base di regole tecniche e linee guida
- 🔧 Aggiornamento del software di valutazione del rischio
- ✅ Integrazione con i flussi telematici già esistenti (repertorio, MUI, DIRE)
I costi della fase di avvio e chi li sostiene
Il Notariato italiano dispone già di un’infrastruttura informatica, sia a livello di singolo studio sia a livello centrale presso Notartel, che dovrebbe consentire l’avvio del progetto senza aggravi di costo diretti a carico dei notai nella fase di lancio, con il Consiglio Nazionale che dichiara di disporre delle risorse necessarie per sostenere i costi iniziali di tecnologia, infrastrutture e personale dedicato — anche attraverso l’istituto dell’avvalimento di risorse umane già presenti in seno al CNN.
Come vengono protetti i dati sensibili dei clienti e la segretezza del segnalante?
La norma è stata sottoposta al vaglio di più autorità istituzionali, tra cui il Garante per la protezione dei dati personali, e le regole tecniche attuative dovranno anch’esse ottenere il parere del Garante prima di essere emanate. Gli atti notarili contengono spesso dati sensibili — condizioni di salute, vicende giudiziarie, informazioni patrimoniali — condivisi dal cliente in un rapporto fiduciario con il notaio. Per questo motivo la disciplina attuativa è costruita attorno al principio di minimizzazione: le regole tecniche dovranno definire le modalità di alimentazione e aggiornamento dei dati, le modalità tecniche di trattamento da parte dell’Organismo e i requisiti di sicurezza informatica necessari a garantirne autenticità, integrità e riservatezza.
Il vaglio istituzionale e il parere del Garante Privacy
Prima della sua approvazione, la norma ha ricevuto l’esame degli Uffici Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del MEF, del Ministero per gli Affari Europei, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità per la cybersicurezza nazionale — un percorso di verifica che coinvolge trasversalmente i soggetti competenti in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica. Un livello di garanzia che si affianca a quello già offerto dal controllo notarile sulla forma degli atti, di cui abbiamo parlato a proposito della differenza tra (atto pubblico e scrittura privata autenticata).
La tutela dell’anonimato del segnalante ai sensi dell’art. 38
I dati, i documenti e le informazioni relativi alla valutazione e alla trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette sono conservati in un ambiente logicamente separato, con profili di accesso rafforzati. L’informazione sull’avvenuta segnalazione, il suo contenuto e l’identità del segnalante restano conoscibili solo nei casi e nei limiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 231/2007, a tutela sia della riservatezza sia dell’incolumità del notaio segnalante.
Quali sono le prossime tappe attuative della riforma?
Il percorso attuativo si sviluppa su più livelli e con scadenze scaglionate nei prossimi mesi. Il decreto MEF-Giustizia previsto dal comma 8 dovrà essere emanato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma — dunque, secondo quanto riportato, entro il 19 gennaio 2027 — seguito dalle regole tecniche del CNN entro i successivi trenta giorni e dalle linee guida entro sessanta. Il tutto si intreccia con l’evoluzione del quadro europeo, poiché il legislatore italiano è consapevole che, nell’arco del prossimo anno, le norme del pacchetto AML europeo raggiungeranno piena operatività.
Il cronoprogramma degli atti attuativi
| Atto | Termine previsto | Contenuto |
|---|---|---|
| Decreto MEF–Giustizia (comma 8) | Entro il 19 gennaio 2027 | Modalità di accesso ai dati da parte delle autorità |
| Regole tecniche CNN (comma 9) | 30 giorni dal decreto | Modalità di alimentazione e sicurezza dei dati |
| Linee guida CNN (comma 10) | 60 giorni dal decreto | Supporto operativo per tutti gli obblighi antiriciclaggio |
| Provvedimento comma 11 | Da definire | Modalità e termini dei controlli basati sul rischio |
Il raccordo con il pacchetto AML europeo
Al termine del percorso attuativo nazionale, troveranno diretta applicazione le norme del Regolamento UE 2024/1624, mentre la disciplina italiana dovrà essere ulteriormente adeguata in sede di recepimento della Direttiva UE 2024/1640. Ne conseguirà un aggiornamento complessivo della materia, che il CNN segue attivamente anche attraverso la partecipazione alle consultazioni pubbliche promosse da AMLA sui relativi Regulatory Technical Standard.
🔧 Guida Pratica: Come Prepararsi alla Riforma
Per affrontare la transizione in modo organizzato, ogni studio notarile può iniziare fin da ora a:
- ✅ Mappare i flussi documentali già trasmessi (repertorio, MUI, D.I.R.E.) e la loro periodicità
- 🔧 Verificare la compatibilità del gestionale antiriciclaggio con i futuri obblighi di alimentazione
- 📅 Seguire l’emanazione del decreto attuativo, delle regole tecniche e delle linee guida del CNN
- 📋 Formare il personale di studio sulla nuova procedura di trasmissione periodica dei dati
- 🤝 Individuare un referente interno per i rapporti con l’Organismo di gestione accentrata
📊 Caso Pratico: Omessa Segnalazione per Colpa
Un notaio, sulla base di una valutazione del rischio cliente rivelatasi successivamente erronea ma non dolosa, omette l’invio di una segnalazione di operazione sospetta, poi rilevata in sede ispettiva. In base al comma 12 dell’art. 34-bis, se la violazione è qualificabile come grave ma colposa — e non ripetuta né sistematica — la sanzione applicabile scende dalla forbice ordinaria di 30.000–300.000 euro alla misura minima di 3.000 euro, a condizione che il notaio abbia rispettato gli obblighi di alimentazione della banca dati. Il rispetto delle future linee guida del CNN, inoltre, potrà costituire un elemento a favore del notaio in sede di valutazione della fattispecie.
📅 Novità Legislative 2026
- D.L. 145/2023 — introduzione dell’art. 34-bis nel D.Lgs. 231/2007
- Successivi interventi normativi di modifica dell’art. 34-bis
- 26 marzo 2026 — parere del Garante per la protezione dei dati personali sulla riforma
- Luglio 2026 — chiarimenti pubblici del Vice Presidente CNN Carmelo Di Marco sui contenuti della riforma
- 19 gennaio 2027 — termine per l’emanazione del decreto attuativo MEF–Giustizia
- Regolamento UE 2024/1624 e Direttiva UE 2024/1640 — pacchetto AML europeo in fase di consultazione AMLA
📝 In Sintesi
La riforma della banca dati antiriciclaggio del notariato introduce un sistema centralizzato che, se attuato secondo le indicazioni fornite dal CNN, riduce le sanzioni per le violazioni colpose più frequenti e affianca ai notai strumenti di prevenzione concreti.
- ✅ Sanzione ridotta a 3.000 euro per l’omessa SOS colposa (comma 12)
- ✅ Regole tecniche e linee guida vincolanti anche in sede ispettiva
- ✅ Nessuna duplicazione sistematica degli adempimenti già esistenti
- ✅ Potere disciplinare che resta in capo al Consiglio Notarile Distrettuale
- ✅ Tutela della riservatezza dei dati sensibili e dell’anonimato del segnalante
- ✅ Nessun costo diretto a carico dei notai nella fase di avvio
🤝 Hai Bisogno di Assistenza?
Gli obblighi antiriciclaggio a carico del notaio si intrecciano sempre più spesso con le esigenze concrete di famiglie e imprese in fase di acquisto, costituzione societaria o pianificazione successoria. Lo Studio Notarile Soldani e Carraro segue con attenzione l’evoluzione della normativa antiriciclaggio e resta a disposizione per chiarire come le nuove regole incidano sulle singole operazioni.
Fonti e Approfondimenti
- D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 — Gazzetta Ufficiale
- Consiglio Nazionale del Notariato
- Regolamento (UE) 2024/1624
Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento. Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

