La distribuzione degli utili nella holding dopo il conferimento a realizzo controllato: convenienza fiscale e vaglio antiabuso

La Distribuzione Degli Utili Nella Holding Dopo Il Conferimento A Realizzo Controllato
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Sintesi

Il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato, disciplinato dall’articolo 177, commi 2 e 2-bis, del Tuir, non esaurisce i propri effetti nel momento genetico dell’operazione. Una volta costituita o rafforzata la società conferitaria, lo sviluppo fisiologico dell’operazione consiste sovente nella distribuzione degli utili maturati dalla società conferita in favore del nuovo socio holding. Poiché l’ordinamento riserva ai dividendi percepiti da soggetti societari un trattamento sensibilmente più favorevole rispetto a quello previsto per le persone fisiche, tale sequenza è stata più volte sottoposta al vaglio dell’Amministrazione finanziaria sotto il profilo dell’abuso del diritto. Il contributo ricostruisce il rapporto sistematico tra la neutralità del conferimento e la fiscalità differenziata della successiva distribuzione, analizza l’assenza di un periodo minimo di detenzione ai fini della percezione degli utili, individua il discrimine tra impiego imprenditoriale e impiego personale della provvista distribuita, ed esamina la tecnica statutaria delle clausole di distribuzione non proporzionale e la loro autonoma qualificazione reddituale, offrendo indicazioni utili alla redazione degli atti costitutivi e delle delibere assembleari.


Indice dei contenuti

Premessa: la fase distributiva come oggetto autonomo di analisi

Il conferimento a realizzo controllato come presupposto dell’operazione

Il regime del conferimento a realizzo controllato consente al socio conferente di neutralizzare, o comunque di controllare, l’effetto reddituale derivante dall’apporto di azioni o quote in una società conferitaria, sostituendo al valore normale delle partecipazioni il valore di realizzo formato dalle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria stessa. Sulla ricostruzione sistematica dei presupposti oggettivi e soggettivi delle due fattispecie disciplinate dal comma 2 e dal comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir, e sulle novità introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, si rinvia al contributo dedicato già pubblicato su questo blog, Le partecipazioni a realizzo controllato dopo la riforma, cui la presente trattazione si ricollega quale approfondimento della fase successiva alla costituzione della holding.

I limiti della neutralità: la distribuzione degli utili resta un fatto fiscale distinto

La neutralità, o il controllo dell’effetto realizzativo, riguarda esclusivamente il rapporto tra il conferente e le partecipazioni conferite nel momento dell’apporto. Una volta perfezionata l’operazione, la società conferitaria assume la qualifica di socio della società conferita e, in tale veste, può percepire gli utili che quest’ultima deliberi di distribuire. Questo secondo segmento dell’operazione costituisce un fatto impositivo autonomo, regolato da norme proprie e non toccato dalla disciplina del realizzo controllato, che tuttavia interagisce con essa sul piano economico complessivo dell’operazione di riorganizzazione, giustificando un vaglio distinto e specifico.

Il differenziale impositivo tra il socio persona fisica e il socio società

La ritenuta d’imposta sui dividendi percepiti dalla persona fisica

Quando una società di capitali distribuisce utili a un socio persona fisica non esercente attività d’impresa, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’intero ammontare corrisposto, ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il prelievo è secco, proporzionale e non lascia margini di modulazione in ragione della destinazione che il percipiente intenda dare alla somma ricevuta.

La parziale esclusione da imposizione riservata al socio società

Se la medesima distribuzione è effettuata a favore di un socio costituito in forma societaria, il regime muta radicalmente: ai sensi dell’articolo 89, commi 2 e 3, del Tuir, gli utili distribuiti da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono alla formazione del reddito della società percipiente per il 95% del loro ammontare, restando imponibile ai fini Ires solo il residuo 5%. L’incidenza effettiva del prelievo si riduce così a una frazione marginale rispetto all’aliquota ordinaria. È questo differenziale strutturale, riconducibile a una scelta di sistema volta a prevenire fenomeni di doppia imposizione economica sugli utili societari, a rendere fiscalmente conveniente la sostituzione del socio persona fisica con la holding conferitaria quale destinatario della distribuzione, e a giustificare, per ciò stesso, un vaglio di legittimità della relativa sequenza negoziale.

Confronto Tra Tassazione Dei Dividendi Al Socio Persona Fisica E Al Socio Società Ai Sensi Dell'Art. 89 Tuir
Il differenziale impositivo tra distribuzione a persona fisica e a socio società, e le condizioni poste dall’agenzia delle entrate per escludere l’abuso del diritto.

L’irrilevanza del fattore temporale e la qualifica di socio rilevante

Nessun periodo minimo di detenzione richiesto ai fini della distribuzione

A differenza di quanto previsto per la successiva cessione delle partecipazioni conferite, ove l’accesso al regime di participation exemption di cui all’articolo 87 del Tuir — sulle cui novità si vedano i chiarimenti raccolti in PEX 2026: le novità su dividendi, plusvalenze e partecipazioni minime — presuppone il rispetto di un periodo minimo di possesso, l’articolo 89 del Tuir non subordina l’esclusione parziale da imposizione al decorso di alcun termine minimo di detenzione della partecipazione da parte del socio percipiente. La disciplina interna si discosta, sotto questo profilo, dall’impostazione della direttiva 2011/96/Ue, la quale, nel regolare i rapporti tra società madre e figlia, richiede invece un periodo minimo di detenzione della partecipazione. Ne consegue che la società conferitaria può percepire legittimamente utili dalla società conferita anche a breve distanza dal conferimento, senza che il decorso di un termine minimo condizioni l’applicabilità del regime di parziale esclusione.

La data della distribuzione, non quella della delibera o della formazione dell’utile

Rileva, ai fini dell’imputazione del regime fiscale applicabile, la qualifica di socio sussistente alla data della distribuzione, e non quella in cui l’utile si è formato, né quella in cui è stata assunta la relativa delibera assembleare. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta n. 42 del 2022, che la corresponsione di somme riconducibili a utili maturati anteriormente a una cessione di partecipazioni può essere riconosciuta soltanto in costanza di partecipazione sociale: il socio che riceve la distribuzione deve rivestire tale qualifica nel momento in cui la distribuzione stessa è eseguita. Applicando il medesimo principio alla sequenza conferimento-distribuzione, non assume perciò rilievo ostativo il fatto che la holding conferitaria non fosse socia della conferita nel momento in cui gli utili distribuiti si erano formati, purché ne rivesta la qualifica al momento della distribuzione.

Il vaglio antiabuso ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente

I tre presupposti dell’abuso del diritto e il loro accertamento congiunto

La sequenza costituzione della holding mediante conferimento a realizzo controllato, seguita dalla distribuzione di utili in regime fiscale differenziato, è stata ripetutamente vagliata alla luce dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, che subordina la qualificazione di un’operazione come abusiva alla compresenza di tre elementi: il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, l’assenza di sostanza economica dell’operazione e l’essenzialità di tale vantaggio rispetto alle altre ragioni economiche perseguite. L’assenza anche di uno solo di questi presupposti esclude la contestabilità della fattispecie, e resta comunque ferma, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10-bis, la libertà del contribuente di scegliere tra regimi opzionali diversi offerti dal sistema.

Gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate sulla sequenza conferimento-distribuzione

L’Agenzia delle Entrate ha ripetutamente affermato, da ultimo con le risposte n. 215 del 2022 e n. 164 del 2024, che il conferimento di partecipazioni da parte di soci persone fisiche in una newco ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del Tuir non integra un’operazione elusiva, ancorché preordinato a consentire alla società conferitaria la percezione di dividendi in regime di parziale esclusione ai sensi dell’articolo 89 del Tuir. La condizione posta dall’Amministrazione per escludere il profilo elusivo è che la conferitaria eserciti un’attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata da un impiego attivo e concreto delle risorse rivenienti dalla distribuzione, e non si limiti a fungere da mero contenitore patrimoniale interposto tra la conferita e il socio persona fisica.

Il raffronto tra il carico fiscale complessivo e la distribuzione diretta

Un argomento ulteriore, valorizzato dalla stessa Amministrazione con la risposta a interpello n. 170 del 9 giugno 2020 in una fattispecie sostanzialmente analoga, depone nel senso della non abusività strutturale della sequenza: qualora la holding, dopo aver ricevuto gli utili in regime agevolato, proceda a sua volta a ridistribuirli al socio persona fisica che ha effettuato il conferimento, il carico impositivo complessivo dell’operazione risulta superiore, e non inferiore, a quello che sarebbe derivato da una distribuzione diretta alla persona fisica, poiché all’imposizione sulla prima distribuzione si somma quella sulla distribuzione ulteriore. La medesima conclusione vale, mutatis mutandis, ove il conferente sia un soggetto Ires: anche in tal caso il prelievo complessivo delle due distribuzioni successive eccede quello dovuto in via ordinaria su un’unica distribuzione diretta. Il vantaggio fiscale, in altri termini, non consiste in un risparmio d’imposta permanente e strutturale, bensì in un differimento condizionato all’effettivo impiego produttivo della provvista da parte della conferitaria.

Il vincolo funzionale: l’impiego imprenditoriale della provvista distribuita

Finalità imprenditoriali della conferitaria e impieghi personali del conferente

La legittimità della sequenza conferimento-distribuzione dipende in modo determinante dalla destinazione data alle somme percepite dalla holding. L’orientamento dell’Amministrazione finanziaria richiede che la provvista distribuita sia impiegata per scopi propriamente imprenditoriali della società conferitaria, e non per soddisfare esigenze personali del socio conferente o dei suoi familiari. Ove le risorse transitassero dalla conferitaria verso finalità di consumo o di godimento personale — l’acquisto di un immobile ad uso abitativo del conferente ne è l’esempio scolastico — il presupposto della sostanza economica dell’operazione risulterebbe compromesso, con conseguente riemersione del rischio di contestazione ai sensi dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

L’accumulo indefinito di liquidità come indice sintomatico di elusività

Un profilo di maggiore incertezza, non risolto in termini univoci dalla prassi, riguarda l’ipotesi in cui la liquidità percepita dalla holding vi resti accumulata a tempo indeterminato, senza un reimpiego riconducibile a un’attività d’impresa autonoma e distinta dalla mera detenzione e gestione di partecipazioni. In tale ipotesi la valutazione va condotta caso per caso, tenendo conto in particolare se la conferitaria svolga essa stessa un’attività imprenditoriale ulteriore rispetto alla mera funzione di sub-holding, elemento che rafforza la sostanza economica dell’operazione complessiva e allontana il rischio di una qualificazione in termini di mero contenitore fiscale. Su ulteriori figure di rischio nella pianificazione tramite holding — leverage cash out, rivalutazioni non sostenute da un’effettiva finalità imprenditoriale — si veda il contributo Holding e abuso del diritto: l’intricato confine tra legittimo risparmio fiscale e condotta elusiva, pubblicato su questo blog.

Le clausole statutarie di distribuzione non proporzionale degli utili

Il fondamento civilistico tra l’art. 2350 c.c. e il divieto del patto leonino

Nelle holding costituite mediante conferimenti a realizzo controllato provenienti da più soci, sovente legati da vincoli di parentela, si pone l’ulteriore problema della legittimità di clausole statutarie che prevedano una distribuzione degli utili non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale. L’articolo 2350, primo comma, del codice civile, nel testo risultante dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, attribuisce a ogni azione il diritto a una parte proporzionale degli utili netti, ma consente all’autonomia statutaria di derogare a tale criterio, in deroga al principio di eguaglianza tra i soci sancito dall’articolo 2348, primo comma, del codice civile, purché resti rispettato il divieto del patto leonino di cui all’articolo 2265 del codice civile, che vieta l’esclusione totale e non la mera sperequazione nella ripartizione degli utili.

La qualificazione reddituale dell’eccedenza: dividendo pro quota e sopravvenienza attiva

Sul piano fiscale, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 90 del 2026, ha chiarito che le somme percepite dal socio in misura proporzionalmente superiore alla propria quota di partecipazione al capitale sociale sono qualificabili come dividendo solo per la parte corrispondente alla quota di partecipazione effettivamente detenuta, mentre la parte eccedente costituisce una componente reddituale autonoma, riconducibile alla sopravvenienza attiva di cui all’articolo 88, comma 3, lettera b), del Tuir. Ne discende, per la tecnica redazionale dello statuto della newco costituita anche mediante conferimenti a realizzo controllato, la necessità di motivare adeguatamente, nell’atto costitutivo o nella successiva modificazione statutaria, le ragioni sostanziali della clausola di non proporzionalità, e di rappresentare ai soci le conseguenze reddituali differenziate che ne derivano, distinte da quelle proprie del dividendo ordinario.

Considerazioni conclusive e ricadute redazionali

L’esame della fase distributiva successiva al conferimento a realizzo controllato conferma che la neutralità dell’apporto e la fiscalità di favore riservata alla distribuzione di utili al socio società costituiscono due segmenti distinti di una medesima operazione di riorganizzazione, ciascuno soggetto a un proprio vaglio di legittimità. La sequenza risulta stabilmente non abusiva quando la holding conferitaria svolga un’attività imprenditoriale effettiva e impieghi in modo produttivo le risorse percepite, mentre permane un margine di incertezza applicativa nelle ipotesi di accumulo indefinito di liquidità priva di reimpiego, questione che allo stato attuale della prassi resta affidata a una valutazione casistica. Sul piano redazionale, appare opportuno che l’atto costitutivo della conferitaria, e le eventuali clausole di distribuzione non proporzionale degli utili, diano atto in modo puntuale dell’oggetto sociale realmente perseguito e delle ragioni sostanziali della struttura adottata, così da fornire elementi documentali coerenti con la finalità imprenditoriale dell’operazione complessiva.

Riferimenti normativi e bibliografici

Articolo 9, comma 5; articolo 88, comma 3, lettera b); articolo 89, commi 2 e 3; articolo 177, commi 2 e 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Articoli 2265, 2348, 2350 e 2359 del codice civile. Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante revisione del regime impositivo dei redditi. Direttiva 2011/96/Ue. Agenzia delle Entrate, risposte a interpello n. 42/2022, n. 170/2020, n. 215/2022, n. 164/2024, n. 90/2026. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 29-2021/T e Studio n. 37-2026/T, Conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato.


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