Sintesi — Il contributo esamina la questione della consumazione del potere autorizzatorio notarile disciplinato dall’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022, con specifico riguardo alla possibilità per il notaio autorizzante di rilasciare una nuova autorizzazione dal contenuto difforme rispetto a quella già concessa. Muovendo dalla distinzione, elaborata in tema di volontaria giurisdizione, fra revoca formale del provvedimento e adozione di una diversa determinazione senza revoca espressa, l’analisi individua nella stipulazione dell’atto — anziché nella concessione dell’autorizzazione — il momento in cui il potere notarile si esaurisce. Ne discende che il notaio, sino a quando non abbia ricevuto l’atto per cui l’autorizzazione è stata richiesta, conserva il potere di adottare una nuova determinazione tanto in presenza di circostanze sopravvenute o di prove non prima esaminate, quanto — nell’ipotesi più problematica, ma qui sostenuta — a fronte di una mera rivalutazione dei fatti già scrutinati. La conclusione muove dalla struttura normativa del potere autorizzatorio e dalla centralità, nella riforma della volontaria giurisdizione, della tutela dell’interesse del minore, dell’interdetto, dell’inabilitato e del beneficiario di amministrazione di sostegno.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico
- Il potere autorizzatorio notarile ex art. 21: ambito e presupposti
- La consumazione del potere autorizzatorio: stipulazione dell’atto o concessione dell’autorizzazione?
- Profili problematici e orientamenti interpretativi: revoca tacita e successione di provvedimenti
- Casistica applicativa: mutamento di circostanze, nuove prove e mera rivalutazione
- Novità normative e giurisprudenziali recenti
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
Premessa e inquadramento sistematico
L’art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nell’ambito della riforma della volontaria giurisdizione attuativa della legge 26 novembre 2021, n. 206, attribuisce al notaio una competenza concorrente con quella dell’autorità giudiziaria a rilasciare le autorizzazioni per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali intervengano un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari. Restano invece riservate in via esclusiva all’autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché quelle per la continuazione dell’impresa commerciale.
Uno dei profili più delicati della nuova disciplina riguarda il comma 6 dell’art. 21, in forza del quale le autorizzazioni notarili possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, fermi restando i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca. La disposizione riproduce, nella sostanza, la «valvola di sicurezza» già prevista dall’art. 742 c.p.c. per la tutela camerale, che limita l’efficacia retroattiva della revoca o della modifica del provvedimento autorizzativo rispetto ai diritti dei terzi in buona fede.
Se il potere di revocare o modificare l’autorizzazione notarile spetta dunque, in via esclusiva, al giudice tutelare — e non al notaio, che non può revocare la propria autorizzazione né quella concessa da altro notaio — resta aperta una questione distinta: se il notaio, dopo aver concesso una determinata autorizzazione, possa esercitare nuovamente il potere autorizzatorio notarile conferitogli dalla legge, rilasciando una nuova autorizzazione dal contenuto differente rispetto alla precedente. È questo il tema affrontato dallo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 6-2026/PC, approvato dal Gruppo di lavoro sulla «Riforma della Volontaria Giurisdizione», di cui il presente contributo ripercorre l’impianto argomentativo. Il tema si affianca, per prossimità di materia, a quello — trattato in altra sede — delle autorizzazioni per i minori residenti all’estero, e conferma la centralità che l’istituto autorizzatorio ha assunto nella prassi notarile successiva alla riforma.
La competenza concorrente del notaio nella riforma della volontaria giurisdizione
La riforma ha introdotto una competenza alternativa e non gerarchica: la parte interessata può scegliere se rivolgersi al giudice tutelare secondo le forme ordinarie della volontaria giurisdizione, oppure al notaio, che agisce nell’esercizio di una funzione pubblica di natura sostanzialmente giurisdizionale. Si tratta di una scelta coerente con la più ampia riforma del processo civile, pensata anche per alleggerire il carico degli uffici giudiziari nelle materie di volontaria giurisdizione a più alta frequenza, senza tuttavia rinunciare alle garanzie proprie del controllo di legalità che il notaio esercita in ogni suo atto.
Il potere di revoca riservato al giudice tutelare e la tutela dei terzi in buona fede
Il comma 6 dell’art. 21 riserva al giudice tutelare, e a lui soltanto, il potere di modificare o revocare l’autorizzazione notarile «in ogni tempo», facendo salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca. Una precisazione ulteriore è stata introdotta dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha integrato il comma 6 con la previsione per cui il provvedimento del giudice tutelare è comunicato, a cura della cancelleria, al notaio che ha rilasciato l’autorizzazione: un tassello che conferma il legame stretto tra l’ufficio del giudice tutelare e quello del notaio autorizzante nell’architettura dell’istituto.
Il potere autorizzatorio notarile ex art. 21: ambito e presupposti
Il perimetro applicativo dell’art. 21 si estende a tutti gli atti pubblici e alle scritture private autenticate nei quali intervenga un minore, un interdetto, un inabilitato o un beneficiario di amministrazione di sostegno, nonché agli atti aventi ad oggetto beni ereditari. Ne restano fuori, per espressa previsione del comma 2, le autorizzazioni a promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, e quelle per la continuazione dell’impresa commerciale, materie per le quali la competenza dell’autorità giudiziaria rimane esclusiva.
| Soggetto o atto | Competenza | Riferimento |
|---|---|---|
| Minore | Notaio o giudice tutelare (concorrente) | Art. 21, co. 1 |
| Interdetto | Notaio o giudice tutelare (concorrente) | Art. 21, co. 1 |
| Inabilitato | Notaio o giudice tutelare (concorrente) | Art. 21, co. 1 |
| Beneficiario di amministrazione di sostegno | Notaio o giudice tutelare (concorrente) | Art. 21, co. 1 |
| Beni ereditari | Notaio o giudice tutelare (concorrente) | Art. 21, co. 1 |
| Promuovere/rinunciare/transigere/compromettere in arbitri giudizi | Giudice (competenza esclusiva) | Art. 21, co. 2 |
| Continuazione dell’impresa commerciale | Giudice (competenza esclusiva) | Art. 21, co. 2 |

Gli atti soggetti ad autorizzazione: minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno
La platea dei soggetti protetti dalla norma è ampia e riflette l’evoluzione del sistema delle misure di protezione delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia negoziale. Il beneficiario di amministrazione di sostegno si trova oggi ad essere destinatario della medesima tutela procedimentale riservata al minore e all’interdetto, con un allineamento che conferma la vocazione dell’istituto a fungere da clausola generale di protezione flessibile — come emerge anche dagli strumenti di pianificazione anticipata dell’incapacità elaborati nella prassi notarile, quali il mandato di protezione per futura incapacità e gli strumenti testamentari pensati per la tutela del figlio incapace di amministrare il proprio patrimonio.
Le competenze escluse: il perimetro riservato al giudice
Il comma 2 dell’art. 21 sottrae alla competenza notarile due gruppi di autorizzazioni: quelle per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, e quelle per la continuazione dell’impresa commerciale. Si tratta di materie nelle quali il legislatore ha ritenuto di mantenere ferma la riserva di giurisdizione, in ragione della loro maggiore complessità valutativa o della loro proiezione diretta sul processo.
La consumazione del potere autorizzatorio: stipulazione dell’atto o concessione dell’autorizzazione?
Il nodo interpretativo centrale riguarda il momento in cui il potere autorizzatorio notarile debba considerarsi esaurito, ossia «consumato». Una prima lettura potrebbe far coincidere tale momento con la concessione dell’autorizzazione stessa: una volta rilasciato il provvedimento, il notaio avrebbe esaurito il potere conferitogli dalla legge in relazione a quella specifica fattispecie. Una lettura alternativa — accolta dallo Studio CNN n. 6-2026/PC e qui condivisa — individua invece il momento consumativo nella stipulazione dell’atto per cui l’autorizzazione era stata richiesta.
A sostegno di questa seconda lettura depone anzitutto il dato testuale: l’art. 21 subordina al decorso del termine per la proposizione del reclamo il solo prodursi dell’efficacia dell’autorizzazione, non anche la sua immutabilità. Efficacia e immutabilità sono dunque piani distinti: l’autorizzazione può essere efficace — perché il termine per reclamare è decorso senza che il reclamo sia stato proposto — e tuttavia non ancora consumata, perché l’atto non è stato ancora ricevuto dal notaio rogante. La norma crea inoltre un legame indissolubile fra notaio autorizzante e notaio rogante, riconducendo la consumazione del potere proprio al compimento dell’atto.
Alla medesima conclusione conduce la ratio dell’istituto: l’art. 21 è costruito per consentire al notaio di conformare il contenuto dell’autorizzazione all’interesse del minore o dell’incapace fino al momento in cui l’atto viene stipulato. Diversamente opinando, si finirebbe per ancorare la valutazione del notaio a un momento anteriore rispetto a quello, spesso distante nel tempo, in cui l’atto viene effettivamente ricevuto — con un evidente pregiudizio per l’effettività della tutela.
Il termine per la proposizione del reclamo e l’efficacia dell’autorizzazione
Il decorso del termine per il reclamo condiziona esclusivamente l’efficacia dell’autorizzazione, non la sua immutabilità: prima che il termine sia decorso, l’autorizzazione è inefficace e una nuova autorizzazione del medesimo notaio farebbe semplicemente venir meno quella precedente, ancora priva di effetti. Dopo il decorso del termine, l’autorizzazione diventa efficace, ma ciò non significa che il potere del notaio si sia consumato: quest’ultimo permane fino alla stipulazione dell’atto.
Il legame tra notaio autorizzante e notaio rogante
Un argomento ulteriore, di carattere sistematico, si trae dalla considerazione per cui la parte potrebbe comunque rivolgersi a un secondo notaio per ottenere una nuova autorizzazione, destinata a prevalere su quella precedentemente rilasciata dal primo. Se questo è pacifico, non si vede per quale ragione la medesima possibilità dovrebbe essere negata al notaio che abbia già esercitato il potere autorizzatorio, quando quel potere non si sia ancora consumato per effetto della stipulazione dell’atto.
Profili problematici e orientamenti interpretativi: revoca tacita e successione di provvedimenti
Il tema si inserisce in un dibattito già maturato in sede di volontaria giurisdizione a proposito della revocabilità dei provvedimenti privi dell’attitudine al giudicato sostanziale. La dottrina processualcivilistica ha da tempo distinto il fenomeno della revoca del provvedimento — che presuppone un atto di segno contrario, esplicito e motivato — da quello, diverso, per cui la parte ottiene un provvedimento dal contenuto divergente rispetto a un altro precedente, senza che si registri un mutamento della situazione sostanziale e senza che intervenga una formale revoca.
La distinzione dottrinale fra revoca e successione di provvedimenti
Ai fini della qualificazione di questo secondo fenomeno, occorre distinguere l’ipotesi in cui il nuovo provvedimento provenga dal medesimo organo che aveva emesso il precedente, da quella in cui provenga da un organo diverso. Nel primo caso si tratta, in sostanza, di una fattispecie di revoca tacita: pur non essendo eliminata la fisicità né l’esistenza giuridica dell’atto precedente, si producono nuovi effetti che si sostituiscono retroattivamente, sul piano normativo, a quelli dell’atto anteriore. Nel secondo caso, poiché di norma è esclusa la revoca di un provvedimento altrui, occorre piuttosto fare riferimento alla prevalenza del provvedimento successivo secondo il canone per cui lex posterior derogat priori, quando non sia intervenuto il giudicato.
L’applicazione analogica all’autorizzazione notarile: l’ipotesi del medesimo notaio autorizzante
Trasponendo questa impostazione al potere autorizzatorio notarile, l’ipotesi rilevante ai fini del presente studio è la prima: quella in cui sia il medesimo notaio, che ha già concesso l’autorizzazione, a esercitare nuovamente il potere autorizzatorio modificandone il contenuto. La possibilità di farlo non deriva soltanto dall’analogia con lo schema della volontaria giurisdizione giudiziale, ma trova un fondamento più specifico nel modo in cui il legislatore ha strutturato e disciplinato il potere autorizzatorio notarile, facendone dipendere la consumazione dal compimento dell’atto.
Casistica applicativa: mutamento di circostanze, nuove prove e mera rivalutazione
Una volta ammesso, in via generale, che il notaio conservi il potere autorizzatorio fino alla stipulazione dell’atto, occorre verificare se tale conclusione regga in ogni circostanza, o debba invece essere circoscritta a determinate ipotesi. Lo Studio CNN n. 6-2026/PC individua tre scenari, a crescente livello di problematicità, riassunti nella tabella seguente.
| Ipotesi | Nuova autorizzazione ammissibile? | Fondamento |
|---|---|---|
| Mutamento di circostanze sopravvenute | Sì (doverosa) | Necessità di adeguare l’autorizzazione alla nuova situazione di fatto |
| Nuove prove sui medesimi fatti | Sì | Poteri istruttori del notaio analoghi a quelli del giudice (art. 21) |
| Mera rivalutazione di fatti e prove già esaminati | Sì (tesi più problematica) | Consumazione del potere solo con la stipulazione; tutela dell’interesse del beneficiario |
Mutamento delle circostanze sopravvenute
L’ipotesi meno problematica è quella in cui, tra la concessione della prima autorizzazione e la stipulazione dell’atto, sopravvenga un mutamento delle circostanze di fatto sulla cui base l’autorizzazione era stata rilasciata. In questo caso il notaio non solo può, ma deve esercitare nuovamente il potere autorizzatorio, adottando un provvedimento conforme alla situazione sopravvenuta: diversamente, l’autorizzazione già concessa risulterebbe sostanzialmente superata dal mutamento delle circostanze, con pregiudizio per l’interesse che la norma intende proteggere.
Nuove prove sui medesimi fatti
Analoga conclusione vale, secondo l’impostazione in commento, nell’ipotesi in cui emergano nuove prove relative ai medesimi fatti già valutati in sede di prima autorizzazione — siano esse prove sopravvenute, oppure preesistenti ma non esaminate dal notaio al momento della concessione. L’art. 21 attribuisce infatti al notaio poteri istruttori analoghi a quelli del giudice: la valutazione notarile, non diversamente da quella giudiziale, si fonda sulla prova dei fatti rilevanti, e un mutamento del quadro probatorio giustifica un nuovo esercizio del potere autorizzatorio, anche se questo è già stato esercitato una prima volta.
Mera rivalutazione di fatti e prove già esaminati
L’ipotesi più delicata è quella in cui non vi sia né un mutamento delle circostanze, né l’emersione di nuove prove, ma soltanto una rivalutazione, da parte del medesimo notaio, dei fatti e delle prove già scrutinati in occasione della prima autorizzazione — che si tratti di un mero errore materiale, agevolmente correggibile, o di una nuova valutazione di merito effettuata in prossimità della stipulazione, per rendere il contenuto dell’autorizzazione più aderente all’atto da ricevere.
Anche in questa ipotesi, pur più problematica, la soluzione accolta dallo Studio CNN n. 6-2026/PC è positiva. Il principio di fondo resta infatti il medesimo: il potere autorizzatorio si consuma con la ricezione dell’atto, non con la concessione dell’autorizzazione né con il decorso del termine per il reclamo. A ciò si aggiunge una considerazione legata all’interesse della parte che si rivolge al notaio — interesse sulla cui tutela è incentrata la riforma della volontaria giurisdizione — a ottenere una valutazione la più approfondita e attuale possibile in vista della stipulazione dell’atto. Non vi sarebbe, in altri termini, ragione per negare al notaio la possibilità di ritornare sulla propria valutazione, quando ciò consenta di ricevere un atto maggiormente rispondente alle esigenze del minore o dell’incapace.
Novità normative e giurisprudenziali recenti
L’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 costituisce, nell’ambito del potere autorizzatorio notarile, un istituto ancora relativamente giovane, già oggetto di un intervento correttivo: il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha modificato, tra l’altro, i commi 3 e 6 dell’art. 21, integrando quest’ultimo con la previsione secondo cui il provvedimento del giudice tutelare che modifichi o revochi l’autorizzazione notarile è comunicato, a cura della cancelleria, al notaio autorizzante. Si tratta di una precisazione che, pur non toccando direttamente il tema della consumazione del potere e del suo eventuale riesercizio, conferma l’attenzione del legislatore per il coordinamento tra l’ufficio giudiziario e quello notarile nell’architettura dell’istituto.
In assenza, allo stato, di pronunce di legittimità che affrontino specificamente la questione della possibilità di una nuova autorizzazione notarile dal contenuto differente, il contributo interpretativo offerto dagli Studi del Consiglio Nazionale del Notariato — e, prima ancora, dalla dottrina processualcivilistica sulla revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione — assume un rilievo particolare nella definizione della prassi applicativa dei notai autorizzanti, come già avviene per altri profili dell’attività di controllo che il notaio esercita su ogni atto che riceve.
Considerazioni conclusive
Le conclusioni raggiunte muovono da un dato strutturale, prima ancora che da un’esigenza di tutela: il legislatore ha ricondotto la consumazione del potere autorizzatorio notarile al compimento dell’atto, non alla concessione dell’autorizzazione. Da questo dato discende, con un percorso argomentativo che appare persuasivo, la possibilità per il notaio autorizzante di rilasciare una nuova autorizzazione dal contenuto differente rispetto alla precedente, tanto in presenza di circostanze sopravvenute o di nuove prove, quanto — nell’ipotesi più delicata — a fronte di una mera rivalutazione dei fatti e delle prove già esaminati.
Restano aperte alcune questioni. Anzitutto, l’ipotesi qui esaminata riguarda il medesimo notaio che ha già concesso l’autorizzazione: diverso — e per alcuni versi più delicato — è il tema del rapporto fra autorizzazioni successive rilasciate da notai diversi, specie quando la seconda autorizzazione intervenga dopo che il termine per il reclamo relativo alla prima sia già decorso. In secondo luogo, resta da chiarire in concreto come si concili il riesercizio del potere autorizzatorio con la tutela dei terzi in buona fede di cui al comma 6 dell’art. 21, specie nelle ipotesi in cui, medio tempore, siano stati assunti impegni sulla base della prima autorizzazione.
De iure condendo, un intervento del legislatore che chiarisse espressamente il regime della successione di autorizzazioni notarili — anche sul modello di quanto già previsto per il coordinamento fra giudice tutelare e notaio dal d.lgs. n. 164/2024 — contribuirebbe a consolidare la certezza applicativa di un istituto che, a pochi anni dalla sua introduzione, è ancora in fase di assestamento interpretativo.
Riferimenti normativi e bibliografici
- Art. 21, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022)
- Art. 742 c.p.c.
- D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022 (Normattiva)
- E. Fabiani, Sulla possibilità per il notaio autorizzante di concedere una nuova autorizzazione avente un contenuto differente dalla precedente, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 6-2026/PC, in CNN Notizie n. 50 del 16 marzo 2026 (Ufficio Studi CNN)
- A. Chizzini, La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, Padova, 1994, 309 ss.
- M.G. Civinini, I procedimenti in camera di consiglio, I, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile diretta da A. Proto Pisani, Torino, 1994, 279 ss.
- E. Fabiani – L. Piccolo, L’autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione, in Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del notaio, I – Gli studi, a cura di E. Fabiani, R. Guglielmo, V. Pace, Milano, 2023, 52 ss.
- E. Fabiani – L. Piccolo, Un nuovo istituto: la revoca e la modifica dell’autorizzazione notarile di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022, in Il giusto processo civile, 2024, 1007 ss.
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