Minori Residenti all’Estero: Autorizzazioni ed Eredità

Minori Residenti All'Estero: Autorizzazioni Per Eredità E Diritto Internazionale Privato
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Sintesi

I minori residenti all’estero – cittadini stranieri o cittadini italiani trasferitisi con la famiglia in un altro Paese – sono sempre più spesso chiamati ad accettare o rinunciare a un’eredità, ovvero a disporre di beni ricevuti per successione: in questi casi il notaio deve preliminarmente stabilire se e da chi debba provenire un’autorizzazione al compimento dell’atto. La questione non si risolve guardando alla nazionalità del minore, bensì alla sua residenza abituale, criterio che rinvia a tre fonti di diritto internazionale privato tra loro concorrenti: il Regolamento (UE) 2019/1111, la Convenzione dell’Aja del 1996 e, in via residuale, l’art. 42 della legge 218/1995. Per i minori residenti all’estero, il rapporto gerarchico tra tali fonti, i rispettivi criteri di collegamento e il coordinamento con la legge regolatrice della successione costituiscono altrettanti nodi da sciogliere per individuare correttamente l’autorità competente e la legge applicabile. Rileva, in particolare, la soluzione pratica introdotta dalla riforma della volontaria giurisdizione, che attribuisce al notaio una competenza concorrente idonea a superare, nella maggior parte dei casi, le incertezze legate all’individuazione del giudice territorialmente competente.


Premessa e inquadramento sistematico

Nella prassi notarile capita sempre più spesso che un minore sia parte, quale erede o legatario, di una successione con elementi di internazionalità: si pensi al figlio minorenne di un cittadino straniero deceduto in Italia proprietario di un immobile, oppure ai minori residenti all’estero, magari trasferitisi con un genitore superstite, chiamati ad accettare un’eredità rimasta in Italia. In entrambi i casi il notaio si trova a dover verificare se l’accettazione dell’eredità, la rinuncia alla stessa o la vendita di un bene ereditario richiedano una previa autorizzazione, e – in caso affermativo – quale autorità sia competente a rilasciarla.

Il Consiglio Nazionale del Notariato è tornato sul tema con lo Studio n. 67-2026/A, approvato dalla Commissione Affari Europei ed Internazionali e dalla Commissione Studi Internazionali l’11 giugno 2026, che ricostruisce in modo sistematico i criteri per individuare la legge regolatrice delle misure di protezione dei minori e l’autorità competente ad adottarle. Il dato di partenza, spesso trascurato nella prassi, è che il criterio decisivo non è la cittadinanza del minore, ma il luogo della sua residenza abituale: un minore straniero residente in Italia segue le stesse regole di un minore italiano residente in Italia, mentre i minori residenti all’estero, se cittadini italiani, possono ricadere, a seconda dei casi, sotto la disciplina europea, quella convenzionale dell’Aja o quella, residuale, della legge di diritto internazionale privato italiana. Il tema si intreccia, non di rado, con gli strumenti di tutela testamentaria del figlio incapace di amministrare il proprio patrimonio, quando il de cuius abbia già previsto misure ad hoc per l’erede minore.

Il sistema si articola su tre livelli, ciascuno dei quali presenta specifici profili applicativi – in particolare il rapporto con la legge regolatrice della successione – mentre la riforma della volontaria giurisdizione ha attribuito al notaio, da ultimo, uno strumento pratico per superare buona parte delle incertezze legate all’individuazione dell’autorità giudiziaria territorialmente competente.

Le fonti concorrenti e il criterio della residenza abituale

Il quadro normativo applicabile alle misure di protezione dei minori con elementi di internazionalità è composito e stratificato nel tempo. In ordine cronologico, le fonti rilevanti sono tre: l’art. 42 della legge 31 maggio 1995, n. 218, che opera un rinvio alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall’Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, che ha sostituito nei rapporti tra Stati contraenti la Convenzione del 1961; il Regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019, in vigore dal 1° agosto 2022 in sostituzione del precedente Regolamento (CE) 2201/2003. Le medesime tre fonti disciplinano, in definitiva, la posizione di tutti i minori residenti all’estero, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Lo stesso approccio sequenziale, del resto, ricorre nella materia contigua dei regimi patrimoniali matrimoniali nell’Unione Europea, dove regolamenti europei e convenzioni internazionali si succedono secondo una logica analoga.

L’ordine gerarchico delle tre fonti è tuttavia esattamente inverso rispetto a quello cronologico: il Regolamento UE 2019/1111 si colloca al primo posto, seguito dalla Convenzione dell’Aja del 1996 e, in via residuale, dall’art. 42 della legge 218/1995.

Il criterio selettivo: residenza, non cittadinanza

A determinare quale fonte si applichi al caso dei minori residenti all’estero non è la loro cittadinanza, bensì il luogo della residenza abituale:

  • se il minore risiede in uno Stato membro dell’Unione Europea, Italia compresa, trova applicazione il Regolamento 2019/1111, indipendentemente dalla sua cittadinanza (anche se il minore è cittadino di uno Stato extra UE);
  • se il minore risiede in uno Stato extra UE, occorre verificare se tale Stato abbia ratificato la Convenzione dell’Aja del 1996: in caso positivo si applica quest’ultima; in caso negativo trovano applicazione i criteri di collegamento dell’art. 42 della legge 218/1995, che a sua volta rinvia alla Convenzione dell’Aja del 1961.
Residenza del minoreFonte applicabileAutorità competenteLegge applicabile
Italia o altro Stato UERegolamento (UE) 2019/1111Autorità dello Stato di residenza (art. 7); eccezione del giudice della successione (art. 16, par. 3)Legge dell’autorità competente, per rinvio alla Convenzione dell’Aja 1996 (art. 15)
Stato extra UE aderente alla Convenzione dell’Aja 1996Convenzione dell’Aja del 1996Autorità dello Stato di residenza (art. 5); riserva italiana sui beni in Italia (art. 55)Legge dello Stato di residenza (art. 15); legge italiana per i beni situati in Italia
Stato extra UE non aderente alla Convenzione dell’Aja 1996Art. 42 legge 218/1995 → Convenzione dell’Aja 1961Autorità dello Stato di residenza (artt. 1-2)Legge dello Stato di residenza
Tab. 1 – Fonti, autorità competente e legge applicabile in base alla residenza del minore

Questo criterio selettivo, di per sé lineare, richiede però di essere calato nelle tre situazioni concrete in cui si trovano, in pratica, i minori residenti all’estero, ciascuna delle quali presenta proprie peculiarità applicative.

Schema Operativo: Legge Applicabile Ai Minori Residenti All'Estero In Base Alla Residenza
Fig. 1 – schema operativo: fonte, autorità competente e legge applicabile in base alla residenza abituale del minore.

Il minore residente in Italia o in altro Stato membro dell’Unione Europea

Tra i minori residenti all’estero, la situazione più frequente nella prassi notarile italiana è quella di chi risiede in un altro Stato membro dell’Unione Europea. In tal caso il Regolamento 2019/1111 si applica alle materie civili relative all’attribuzione, all’esercizio, alla delega e alla revoca della responsabilità genitoriale, nel cui perimetro rientrano anche i provvedimenti di protezione connessi all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.

Gli artt. 95 e 97 del Regolamento disciplinano il rapporto con le Convenzioni dell’Aja del 1961 e del 1996. Nei confronti della Convenzione del 1961 il Regolamento prevale integralmente nelle materie da esso disciplinate. Il rapporto con la Convenzione del 1996 è invece più articolato: il Regolamento si applica se il minore ha la residenza abituale in uno Stato membro, salve alcune ipotesi in cui trovano comunque applicazione le norme della Convenzione del 1996 in tema di accordi sulla competenza, trasferimento di competenza tra autorità giurisdizionali e procedimenti pendenti (rispettivamente artt. 10, 8-9 e 13 della Convenzione). Considerazioni non dissimili valgono, del resto, per l’individuazione della legge applicabile alla successione transfrontaliera con immobili situati in Spagna, dove il coordinamento fra fonti europee e convenzionali richiede un’analoga cautela.

Il criterio generale di competenza e l’eccezione in materia successoria

Il criterio generale di competenza giurisdizionale è fissato dall’art. 7 del Regolamento, che attribuisce la competenza alle autorità dello Stato membro di residenza abituale del minore al momento in cui l’autorità è adita. L’art. 10 del Regolamento consente, in presenza di un legame sostanziale con un diverso Stato membro (ad esempio la residenza abituale di un genitore, la precedente residenza del minore o la sua cittadinanza) e di un accordo espresso delle parti in forma scritta, di adire l’autorità di tale diverso Stato membro, purché ciò corrisponda all’interesse superiore del minore.

Di particolare interesse per la pratica notarile è la deroga contenuta nell’art. 16, par. 3, del Regolamento, che consente all’autorità giurisdizionale investita di un procedimento successorio di autorizzare o approvare un atto giuridico compiuto per conto del minore – tra cui, secondo il considerando 33, l’accettazione o il rifiuto dell’eredità, oppure un accordo divisionale tra coeredi – anche se tale autorità non sarebbe altrimenti competente secondo i criteri generali del Regolamento. La disposizione recepisce l’insegnamento della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Matoušková (causa C-404/14), in cui il giudice investito della divisione ereditaria si era dichiarato privo di competenza ad autorizzare l’accordo tra coeredi per conto di un minore, e mira a evitare la frammentazione tra il giudice della successione e quello della protezione del minore.

Sul perimetro applicativo della norma non mancano incertezze interpretative: il dato testuale, riferendosi a un atto compiuto “nel quadro di un procedimento successorio”, potrebbe suggerire che l’eccezione operi solo in presenza di un procedimento successorio già pendente. Ove si aderisca, invece, a una lettura meno restrittiva, ne conseguirebbe che, in caso di successione regolata dalla legge italiana e devoluta a un minore, il giudice italiano competente in materia successoria potrebbe sostituirsi al giudice del luogo di residenza del minore nel rilascio delle autorizzazioni richieste dalla legge di quest’ultimo Stato.

Quanto alla legge applicabile, il Regolamento non la disciplina direttamente, limitandosi a rinviare, nel considerando 93, al capitolo III della Convenzione dell’Aja del 1996: l’autorità competente secondo il Regolamento applicherà, quindi, la propria legge nazionale, in conformità all’art. 15 della Convenzione del 1996.

Il minore residente in uno Stato extra UE aderente alla Convenzione dell’Aja del 1996

Tra i minori residenti all’estero in un Paese extra UE, occorre anzitutto verificare se tale Stato abbia ratificato la Convenzione dell’Aja del 1996. Numerosi Stati extra UE l’hanno fatto: tra gli altri, Albania, Australia, Cuba, Federazione Russa, Principato di Monaco, Regno Unito, Svizzera e Ucraina. Nei rapporti con questi Stati, la Convenzione del 1996 sostituisce quella del 1961 ai sensi del suo art. 51, in combinato disposto con l’art. 2 della legge 218/1995, secondo cui le disposizioni di diritto internazionale privato italiano non possono pregiudicare le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.

Il criterio generale di collegamento, fissato dall’art. 5 della Convenzione, attribuisce la competenza alle autorità – giudiziarie e amministrative – dello Stato di residenza abituale del minore, le quali applicano, ai sensi dell’art. 15, la propria legge, salve le eccezioni relative a situazioni con più stretto legame con un altro Stato o a trasferimenti della residenza abituale. Un discorso per certi versi parallelo, quanto all’incidenza della legge straniera sui rapporti patrimoniali della famiglia, emerge anche nell’esame del regime patrimoniale svizzero e dell’acquisto immobiliare in Italia, dove la Svizzera ricorre, ancora una volta, come ordinamento di riferimento per il notaio italiano.

La riserva italiana sui beni situati in Italia

Un profilo di particolare rilievo per la prassi notarile è costituito dalla riserva che l’Italia ha formulato in sede di ratifica ai sensi dell’art. 55 della Convenzione: l’Italia si è riservata la competenza delle proprie autorità ad adottare misure di protezione relative ai beni del minore situati sul territorio italiano, nonché il diritto di non riconoscere misure incompatibili adottate dallo Stato di residenza in relazione a quegli stessi beni. Ne consegue che, quando il minore risiede in uno Stato aderente alla Convenzione del 1996 ma possiede beni – tipicamente immobili ricevuti per successione – situati in Italia, sussiste la competenza del giudice italiano, che applicherà la legge italiana, limitatamente a tali beni.

Il minore residente in uno Stato extra UE non aderente alla Convenzione dell’Aja del 1996

Diversa è la disciplina per i minori residenti all’estero in uno Stato extra UE che non ha ratificato la Convenzione del 1996: in tal caso trova applicazione l’art. 42 della legge 218/1995, che rinvia alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge 24 ottobre 1980, n. 742. Si tratta di una disposizione che, a differenza di altre norme della legge 218/1995 ormai superate dai regolamenti europei in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, successioni e obbligazioni contrattuali (i quali contengono clausole di applicazione universale), resta tuttora operativa: nessuno dei regolamenti europei succedutisi in materia di responsabilità genitoriale, infatti, contiene una clausola di applicazione universale idonea a soppiantare, in via generale, il rinvio dell’art. 42.

I criteri della Convenzione del 1961 (artt. 1 e 2) coincidono, nella sostanza, con quelli della Convenzione del 1996: competenza e legge applicabile fanno capo alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore, che applicano la propria legislazione interna.

Il dibattito sul rinvio recettizio o formale e l’orientamento della Cassazione

Il rinvio operato dall’art. 42 alla Convenzione del 1961 solleva un interrogativo delicato: se, cioè, tale rinvio debba intendersi come “recettizio” – e quindi cristallizzato al testo del 1961 – oppure come “formale”, con la conseguenza di seguire automaticamente la Convenzione del 1996 quale fonte oggi vigente in sostituzione della precedente, anche nei rapporti con Stati che non hanno ratificato quest’ultima.

Una pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 13 dicembre 2018, n. 32359) ha affermato che il rinvio dell’art. 42 ha natura “non già recettizia, bensì formale”, facendo applicazione, nel caso di specie, della Convenzione del 1996. Occorre tuttavia osservare che la fattispecie decisa riguardava rapporti con il Principato di Monaco, Stato che ha ratificato anche la Convenzione del 1996: la sua applicazione discende, quindi, più semplicemente dalla regola ordinaria di sostituzione tra convenzioni (art. 51 Convenzione 1996 e art. 2 legge 218/1995), senza che sia necessario invocare un preteso carattere formale del rinvio.

Significativamente, in fattispecie concernenti Stati che non hanno aderito alla Convenzione del 1996 – quali il Canada (Cass. 23 novembre 2023, n. 32525), la Moldavia (Cass. 17 novembre 2021, n. 35110) e gli Stati Uniti (Cass. 14 marzo 2019, n. 7353) – la giurisprudenza di legittimità ha fatto applicazione della Convenzione del 1961, mentre le pronunce che richiamano la Convenzione del 1996 riguardano sistematicamente Stati aderenti a quest’ultima, quali la Federazione Russa (Cass. 26 giugno 2023, n. 18199) e l’Ucraina (Cass. 12 settembre 2019, n. 22828).

L’interpretazione preferibile appare, quindi, quella secondo cui, in presenza di un minore residente in uno Stato extra UE non aderente alla Convenzione del 1996, operi il criterio di collegamento della Convenzione del 1961, con conseguente applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del minore a prescindere dalla sua cittadinanza e dal luogo in cui si trovano i beni oggetto dell’atto da autorizzare. Resta comunque salva, nei casi di urgenza, la possibilità per le autorità dello Stato in cui si trovano il minore o i suoi beni di adottare le misure di protezione necessarie, ai sensi dell’art. 9 della Convenzione del 1961, misure destinate a cessare non appena provveda l’autorità competente in via ordinaria.

Casistica applicativa e coordinamento con la legge successoria

Prima di verificare le concrete applicazioni di tale quadro, occorre sciogliere un ulteriore nodo: il rapporto tra la legge regolatrice della successione, individuata secondo il Regolamento (UE) 650/2012, e la legge regolatrice delle misure di protezione del minore, individuata secondo i criteri sin qui esaminati. Le due leggi possono infatti non coincidere, ponendo il dubbio se le modalità di accettazione dell’eredità – in particolare la necessità o meno del beneficio d’inventario – debbano seguire la prima o la seconda legge, oppure se debba distinguersi tra modalità di accettazione e necessità dell’autorizzazione.

In considerazione dell’ampio perimetro applicativo riconosciuto alla legge successoria dall’art. 23 del Regolamento 650/2012, appare preferibile la tesi secondo cui è quest’ultima a determinare le modalità di accettazione dell’eredità: se la successione è regolata dal diritto italiano, il minore dovrà quindi accettare con beneficio d’inventario, indipendentemente dalla legge applicabile alle misure di protezione. Il regime delle autorizzazioni – vale a dire la necessità stessa di ottenerle, e l’autorità competente a rilasciarle – resta invece soggetto ai criteri di collegamento propri della protezione dei minori in precedenza illustrati. Le due leggi, dunque, non si sovrappongono ma si dividono il campo secondo un criterio funzionale: alla legge successoria le modalità dell’acquisto, alla legge di protezione il controllo sulla capacità di agire del minore.

Tre ipotesi, ricorrenti nella prassi notarile con minori residenti all’estero, permettono di verificare l’applicazione concreta di questo doppio livello di analisi.

Minore residente in un altro Stato UE, successione italiana. Un minore cittadino italiano, ma residente abitualmente in Germania con la madre, è chiamato ad accettare l’eredità del padre, deceduto in Italia e qui proprietario dell’unico immobile relitto. La competenza a autorizzare l’accettazione spetta, in linea di principio, all’autorità tedesca quale Stato di residenza abituale ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 2019/1111; tuttavia, se il notaio italiano è già investito – o interviene comunque – nell’ambito della procedura successoria, potrebbe soccorrere la deroga dell’art. 16, par. 3, del medesimo Regolamento, con i limiti interpretativi sopra segnalati circa la necessità di un procedimento già pendente. Quanto alle modalità di accettazione, poiché la successione è regolata dal diritto italiano, il minore dovrà comunque accettare con beneficio d’inventario.

Minore residente in uno Stato aderente alla Convenzione del 1996, beni in Italia. Un minore cittadino svizzero, residente in Svizzera, riceve per successione un immobile in Italia da un parente italiano. Poiché la Svizzera ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1996, il criterio generale attribuirebbe la competenza all’autorità svizzera; tuttavia, in forza della riserva italiana ex art. 55 della Convenzione, sussiste la competenza dell’autorità italiana – e quindi, ricorrendone i presupposti, del notaio – limitatamente all’autorizzazione relativa al bene situato in Italia.

Minore residente in uno Stato non aderente alla Convenzione del 1996. Un minore cittadino statunitense, residente negli Stati Uniti, è chiamato a rinunciare o accettare l’eredità di un nonno italiano. Non essendo gli Stati Uniti parte della Convenzione dell’Aja del 1996, trova applicazione l’art. 42 della legge 218/1995, che rinvia alla Convenzione del 1961: competenza e legge applicabile spettano, secondo l’interpretazione preferibile sopra illustrata, alle autorità statunitensi, a prescindere dal luogo in cui si trovano i beni ereditari. Resta ferma, nei casi di urgenza, la possibilità per l’autorità italiana di adottare misure provvisorie ai sensi dell’art. 9 della Convenzione del 1961.

In tutte e tre le ipotesi, ove risulti competente – anche solo in parte – l’autorità italiana, la scelta del notaio quale soggetto abilitato a rilasciare l’autorizzazione consente di superare, come si vedrà nel paragrafo seguente, le incertezze legate all’individuazione del giudice territorialmente competente.

La competenza territoriale e la competenza concorrente del notaio

Una volta stabilita, in base ai criteri sopra descritti, la sussistenza della giurisdizione italiana, occorre individuare quale giudice sia territorialmente competente al rilascio dell’autorizzazione richiesta dall’art. 320 c.c. o del parere di cui all’art. 747 c.p.c.

Le soluzioni proposte in assenza di un collegamento italiano del minore

Sono state prospettate, in dottrina, due soluzioni alternative: il giudice del luogo di ultima residenza italiana del minore, oppure – per i soli cittadini italiani – il console competente ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, che esercita le funzioni del giudice tutelare nei confronti dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Nessuna delle due soluzioni è, tuttavia, praticabile quando il minore non ha mai risieduto in Italia ed è cittadino straniero: in tal caso la soluzione preferibile, coerente con la ratio della riserva di cui all’art. 55 della Convenzione del 1996 e con il principio della lex rei sitae, individua quale giudice competente quello del luogo in cui si trovano i beni oggetto dell’atto – o, per l’accettazione o la rinuncia all’intera eredità, quello del luogo di apertura della successione.

La competenza concorrente del notaio ex art. 21 d.lgs. 149/2022

I dubbi interpretativi legati all’individuazione del giudice territorialmente competente perdono, tuttavia, gran parte della loro rilevanza pratica ove si faccia ricorso alla competenza concorrente del notaio prevista dall’art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in tema di riforma della volontaria giurisdizione. Tale disposizione, applicabile anche in presenza di elementi di internazionalità quando le regole di diritto internazionale privato conducano ad applicare la legge italiana e ad individuare nell’autorità italiana quella competente al rilascio dell’autorizzazione, consente alle parti di rivolgersi a qualsiasi notaio della Repubblica, purché sia lo stesso notaio a ricevere l’atto pubblico o ad autenticare la scrittura privata nella quale interviene il soggetto autorizzato.

Questa possibilità di scelta, svincolata dai criteri di collegamento territoriale altrimenti rilevanti per l’autorità giudiziaria, rappresenta oggi lo strumento pratico più agevole per superare le incertezze applicative esaminate nei paragrafi precedenti, quando ricorrano i relativi presupposti.

Considerazioni conclusive

L’analisi condotta consente di trarre alcune conclusioni valide per tutti i minori residenti all’estero. In primo luogo, il criterio selettivo tra le tre fonti di diritto internazionale privato applicabili alla loro protezione è dato dalla residenza abituale, non dalla cittadinanza: un errore di impostazione su questo punto rischia di condurre all’applicazione di una fonte – e quindi di una legge – non pertinente al caso concreto.

In secondo luogo, il rapporto tra le tre fonti richiede un approccio sequenziale: residenza in uno Stato UE → Regolamento 2019/1111; residenza in uno Stato extra UE aderente alla Convenzione del 1996 → Convenzione del 1996, con la riserva italiana sui beni situati in Italia; residenza in uno Stato extra UE non aderente → art. 42 legge 218/1995 e Convenzione del 1961.

In terzo luogo, il coordinamento con la legge regolatrice della successione richiede di tenere distinte le modalità di accettazione dell’eredità, soggette alla legge successoria, dal regime delle autorizzazioni, soggetto alla legge di protezione del minore: una distinzione che la prassi non sempre opera correttamente.

Restano aperte alcune questioni interpretative, prima fra tutte l’esatta portata applicativa dell’art. 16, par. 3, del Regolamento 2019/1111 in assenza di un procedimento successorio già pendente, e il dibattito – non sopito dalla giurisprudenza di legittimità – sulla natura recettizia o formale del rinvio contenuto nell’art. 42 della legge 218/1995. De iure condendo, sarebbe auspicabile un intervento legislativo che risolva espressamente questi due dubbi applicativi, riducendo il margine di incertezza oggi rimesso all’interprete. Su un piano più operativo, la competenza concorrente attribuita al notaio dall’art. 21 del d.lgs. 149/2022 costituisce, ad oggi, lo strumento più efficace per garantire alle famiglie con elementi di internazionalità un accesso rapido e sicuro alle autorizzazioni richieste, riducendo il rischio di stasi nella gestione dei patrimoni ereditari devoluti a minori residenti all’estero.

Riferimenti normativi e bibliografici

Normativa

  • Art. 42, legge 31 maggio 1995, n. 218
  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge 24 ottobre 1980, n. 742
  • Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101
  • Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019
  • Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012
  • Art. 33, d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71
  • Art. 21, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
  • Artt. 320 c.c. e 747 c.p.c.

Giurisprudenza

  • Cass. 13 dicembre 2018, n. 32359
  • Cass. 14 marzo 2019, n. 7353
  • Cass. 12 settembre 2019, n. 22828
  • Cass. 17 novembre 2021, n. 35110
  • Cass. 26 giugno 2023, n. 18199
  • Cass. 23 novembre 2023, n. 32525
  • Corte di Giustizia UE, causa C-404/14, Matoušková

Dottrina

  • Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 67-2026/A, Le autorizzazioni al compimento di atti negoziali da parte di minori stranieri o residenti all’estero, est. D. Boggiali, approvato l’11 giugno 2026
  • Pappa Monteforte, Eredità “internazionali”. Il regime delle autorizzazioni dei minori “in potestate”, in Notariato, 2025
  • Damascelli, L’acquisto dell’eredità o del legato da parte dell’incapace: coordinamento tra “statuto successorio” e “statuto di protezione”, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 2019

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