Conferimenti a Realizzo Controllato e Regime della Comunione Legale dei Beni

Conferimenti A Realizzo Controllato
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Premessa e Quesito

Il Quesito N. 33-2025/T (pubblicato in CNN Notizie, Notiziario N. 111 del 16 giugno 2025 con risposta di Francesco Raponi) riguarda la possibilità di procedere ad una costituzione di una holding con conferimento di azioni rappresentanti il 25% del capitale sociale e conferimenti a realizzo controllato ai sensi dell’art. 177 comma 2-bis TUIR, con la precisazione che le azioni erano state acquistate in regime di comunione legale dei beni e girate solo dal “conferente” in una società fiduciaria.

Si precisa inoltre che prima del conferimento, da effettuarsi ai sensi dell’art. 177 comma 2-bis TUIR, si intende procedere, in costanza del regime di comunione legale dei beni, alla reintestazione delle azioni al “conferente” mediante scioglimento del rapporto fiduciario, chiedendo se in tal caso sia necessario far rendere al coniuge non intestatario la dichiarazione ex art. 179 ultimo comma c.c.


Il Regime del Realizzo Controllato nell’Art. 177 TUIR

L’art. 177, comma 2-bis del TUIR prevede la possibilità di neutralizzare o ridurre la plusvalenza che il “conferente” potrebbe conseguire in caso di conferimento di partecipazioni “qualificate”, pari cioè almeno al 20,01% del capitale sociale.

Art. 177, comma 2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

b) le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’articolo 5, comma 5.

Definizione di Partecipazioni Qualificate

Si definiscono qualificate ai sensi dell’art. 67 lett. c) del TUIR le partecipazioni conferite che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società ((e associazioni)) di cui all’articolo 5 e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate.

Holding Familiari

Ai sensi del nuovo disposto dell’art. 177, comma 2-bis del TUIR, se i coniugi risultassero ognuno titolare di almeno il 20,01% del capitale sociale potrebbero costituire una holding familiare.


La Problematica della Comunione Legale dei Beni

La questione centrale riguarda l’applicabilità del regime del realizzo controllato quando le partecipazioni da conferire sono state acquistate in regime di comunione legale dei beni.

L’art. 4, comma 1 lettera a) del TUIR stabilisce che, nel caso di beni acquistati in regime di comunione legale dei beni, l’imputazione a ciascuno dei coniugi dei redditi avviene per metà del loro ammontare, potrebbe avere incidenza sull’entità della partecipazione conferita al punto da mettere in dubbio l’applicazione della disciplina di cui allo stesso art. 177, comma 2-bis TUIR.

Scarsità Normativa

L’unica norma che in chiave impositiva tratta di beni acquistati in comunione legale dei beni è l’art. 4, comma 1 lett. a) del TUIR che, riferendosi ai redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale, imputandoli a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto, rinvia genericamente agli articoli 177 e seguenti del codice civile per l’individuazione di tali beni.

Non si trova invece alcun riferimento alle partecipazioni acquistate in comunione legale dei beni nelle norme più specifiche in materia di conferimento:


Conferimenti A Realizzo Controllato
Conferimento partecipazioni sociali

Interpretazione Restrittiva dell’Amministrazione Finanziaria

Posizione del Fisco

L’Amministrazione Finanziaria, interpretando l’art. 4 TUIR, sostiene che “l’entità della partecipazione conferita” pari al 25% del capitale sociale, “se acquistata in costanza del regime di comunione legale dei beni, è determinata in misura pari al 50% in capo ad ognuno dei coniugi”.

Conseguenze dell’Interpretazione Restrittiva

Seguendo questa interpretazione:

  • Le azioni che rappresentano il 25% del capitale sociale dovrebbero essere considerate come appartenenti in misura pari al 12,50% in capo ad ognuno dei coniugi
  • Entrambi i coniugi non disporrebbero di partecipazioni qualificate
  • Non sarebbe possibile neanche la costituzione di holding familiari
  • L’unica disciplina di realizzo controllato applicabile sarebbe quella del comma 2-bis dell’art. 177 e solamente se, all’esito del frazionamento (virtuale) della partecipazione, la stessa rimanga “qualificata” con riferimento a ciascuno dei coniugi (almeno 20,01% del capitale sociale)
  • Non sarebbe mai possibile configurare la fattispecie dell’art. 177, comma 2 del TUIR, perché anche con partecipazione del 100%, sarebbe impossibile raggiungere il controllo di diritto del 51%

Interpretazione Estensiva Preferibile

Rilevanza Solo Reddituale dell’Art. 4 TUIR

Si ritiene preferibile la soluzione che attribuisce rilevanza all’art. 4, comma 1 lett. a) del TUIR solo in chiave reddituale. Di conseguenza, nel caso di conferimento posto in essere dal coniuge intestatario di azioni/quote acquistate in comunione legale dei beni, si ritiene possibile operare, al ricorrere delle relative condizioni, anche secondo il costrutto negoziale del comma 2 dell’art. 177 oltre che in applicazione del comma 2-bis.

art. 4, comma 1 lett. a) del TUIR. 1. Ai Fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare;

    Argomentazioni a Sostegno

    La conclusione appare sostenibile argomentando principalmente dalla struttura del regime del realizzo controllato che combina:

    • Il comportamento contabile della conferitaria
    • Elementi a carattere personale non propriamente ascrivibili ad una comunione senza quote

    Occorre collocare più correttamente l’art. 4, comma 1 lett. a) del TUIR soltanto nell’ambito applicativo delle imposte sui redditi, valorizzando solo in tale specifico perimetro le differenti posizioni:

    • Soggetto che concorre alla realizzazione del presupposto d’imposta: solo il conferente
    • Soggetti passivi cui imputare gli effetti fiscali dell’operazione: entrambi i coniugi

    Natura di Norma Speciale

    All’art. 177, commi 2 e 2-bis del TUIR deve essere assegnata natura di norma speciale. Tale disposizione richiede la contemporanea sussistenza di condizioni alla cui formazione non può concorrere il coniuge del conferente non socio, essendo relative a:

    • Esercizio dei diritti sociali
    • Esatta individuazione del costo fiscale della partecipazione conferita

    Requisiti Ascrivibili Solo al Conferente

    Come i requisiti che costituiscono le fondamenta del realizzo controllato risultano ascrivibili solo in capo al coniuge conferente (e non pro quota ad entrambi i coniugi), anche l’entità della partecipazione conferita (di controllo, qualificata o non qualificata) andrebbe stabilita solo rispetto al soggetto conferente.


    Aspetti Civilistici delle Partecipazioni in Comunione

    Unicità e Inscindibilità del Bene

    La partecipazione acquistata in comunione legale dei beni deve essere considerata come un bene unico ed inscindibile: ciascun coniuge, mentre non può disporre della propria quota, ben può disporre dell’intero bene comune.

    Potrà pertanto:

    • In via autonoma conferire le azioni o quote
    • In via autonoma godere della particolare valutazione del proprio apporto mediante l’applicazione della disciplina del realizzo controllato

    Caratteristiche della Comunione Legale

    Si tratta di una particolare comunione caratterizzata da una necessaria “unicità oggettiva” che condiziona e conforma le regole dispositive e di amministrazione. Esistendo solo la partecipazione nella sua interezza, le partecipazioni acquistate in costanza di comunione legale non potranno essere imputate “pro-quota” ad entrambi i coniugi.

    Circolazione delle Partecipazioni

    La relativa circolazione presuppone:

    • Per le azioni: l’iscrizione nel libro soci in capo al solo coniuge socio
    • Per le quote di s.r.l.: l’iscrizione nel registro delle imprese
    • Il disposto dell’art. 184 ultimo comma c.c. legittima la circolazione delle partecipazioni senza il necessario consenso del coniuge non intestatario

    Art. 184. Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’articolo 2683.

    L’azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno(2) dalla data di trascrizione. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso.

    Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma(3), il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato su istanza di quest’ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione.

    Situazione del Coniuge Non Intestatario

    A seguito del conferimento, il coniuge non intestatario:

    • Non può domandarne l’annullabilità
    • Potrebbe attivare i rimedi ex art. 184 ultimo comma c.c.
    • Vedrebbe già attuato il rimedio relativo alla ricostituzione della comunione legale sulle partecipazioni ricevute in cambio, in ragione della “sostituzione” che è uno degli effetti propri dell’operazione

    Soluzione del Quesito

    Secondo l’interpretazione preferibile, il conferimento delle azioni rappresentanti il 25% del capitale sociale può godere della disciplina del regime del realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2-bis del TUIR.

    Il relativo atto potrà essere posto in essere dal solo coniuge che all’esito dello scioglimento del rapporto fiduciario risulti intestatario delle azioni, a prescindere se si considerino “rientrate” o meno nel regime di comunione legale dei beni.

    Le partecipazioni ricevute in cambio entreranno a far parte della comunione legale se ancora in essere.

    Raccomandazione di Cautela

    Considerato che:

    • I valori delle partecipazioni sono nella maggior parte dei casi piuttosto elevati
    • Non esistono al momento documenti di prassi risolutivi

    Nel compimento dell’operazione in esame è quanto mai consigliabile la massima cautela, rimessa al prudente apprezzamento del professionista.


    Conferimenti A Realizzo Controllato

    Caso Pratico: Due Interpretazioni a Confronto

    Situazione di Fatto

    I coniugi Mario e Laura Rossi, in regime di comunione legale dei beni, hanno acquistato nel 2020 azioni rappresentanti il 25% del capitale sociale della società ABC S.r.l. per un valore di € 500.000. Le azioni sono intestate al solo Mario.

    Nel 2025, il valore delle azioni è aumentato a € 1.000.000. Mario intende conferire le azioni in una holding familiare di nuova costituzione per beneficiare del regime del realizzo controllato.

    Prima Interpretazione (Restrittiva)

    Presupposti:

    • Applicazione letterale dell’art. 4, comma 1, lett. a) TUIR
    • Frazionamento virtuale della partecipazione al 50% per ciascun coniuge
    • Mario: 12,5% del capitale sociale
    • Laura: 12,5% del capitale sociale

    Conseguenze Fiscali:

    • ❌ Impossibilità di applicare il realizzo controllato: nessuno dei coniugi raggiunge la soglia del 20,01%
    • ❌ Tassazione ordinaria del conferimento: plusvalenza di € 500.000 interamente tassabile
    • ❌ Imposta sostitutiva del 26%: € 130.000 di imposte dovute
    • ❌ Imputazione fiscale: € 65.000 a Mario e € 65.000 a Laura

    Seconda Interpretazione (Estensiva)

    Presupposti:

    • Art. 4 TUIR rilevante solo per l’imputazione reddituale
    • Verifica dei requisiti solo in capo al conferente (Mario)
    • Partecipazione conferita: 25% del capitale sociale (qualificata)

    Conseguenze Fiscali:

    • ✅ Applicazione del realizzo controllato: art. 177, comma 2-bis TUIR
    • ✅ Neutralizzazione della plusvalenza: conferimento al costo fiscale di € 500.000
    • ✅ Nessuna imposizione immediata: differimento dell’imposizione
    • ✅ Imputazione degli effetti: eventuali redditi futuri ripartiti al 50% tra i coniugi

    Confronto Economico

    AspettoPrima InterpretazioneSeconda Interpretazione
    Plusvalenza tassabile€ 500.000€ 0
    Imposte immediate€ 130.000€ 0
    Risparmio fiscale–€ 130.000
    Applicabilità regime❌ No✅ Sì

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    Clausola Notarile per il Consenso del Coniuge

    Clausola per il Conferimento con Consenso Espresso

    "Il conferente dichiara che le azioni/quote oggetto del presente conferimento 
    sono state acquisite in costanza di matrimonio e rientrano pertanto nel regime 
    della comunione legale dei beni ai sensi degli artt. 177 e seguenti del Codice Civile.
    
    La Sig.ra [NOME COGNOME CONIUGE], nata a [LUOGO] il [DATA], 
    coniuge del conferente, qui presente e da me Notaio identificata mediante 
    [DOCUMENTO], dichiara:
    
    - di prestare il proprio consenso al conferimento delle partecipazioni sociali 
      oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, del Codice Civile;
    - di rinunciare espressamente all'esercizio dei diritti di cui al medesimo 
      art. 184 c.c.;
    - di essere consapevole che le partecipazioni ricevute dalla società conferitaria 
      a seguito del presente conferimento entreranno a far parte della comunione legale;
    - di essere informata degli effetti fiscali dell'operazione e della relativa 
      imputazione per metà del reddito eventualmente conseguito.
    
    Il conferente e il coniuge dichiarano congiuntamente che l'operazione è posta 
    in essere nell'interesse della famiglia e per finalità di riorganizzazione 
    patrimoniale, in applicazione del regime del realizzo controllato di cui 
    all'art. 177, comma 2-bis, del TUIR."
    

    Clausola per il Conferimento senza Consenso

    "Il conferente dichiara che le azioni/quote oggetto del presente conferimento, 
    benché acquisite in costanza di matrimonio, vengono conferite ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, del Codice Civile, senza il consenso del coniuge.
    
    Il conferente si impegna a comunicare al coniuge l'avvenuto conferimento entro 
    [TERMINE] giorni dalla stipula del presente atto e a tenere indenne la società 
    conferitaria da qualsiasi pretesa che dovesse essere avanzata dal coniuge 
    non conferente.
    
    Il conferente dichiara inoltre che:
    - l'operazione è posta in essere per esigenze di riorganizzazione patrimoniale;
    - sussistono i presupposti per l'applicazione del regime del realizzo controllato;
    - gli eventuali effetti reddituali saranno imputati per metà anche al coniuge 
      ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del TUIR;
    - le partecipazioni ricevute in contropartita dal conferimento entreranno 
      a far parte della comunione legale dei beni."
    

    Considerazioni Conclusive

    L’analisi condotta evidenzia la complessità interpretativa che caratterizza l’applicazione del regime del realizzo controllato alle partecipazioni acquistate in comunione legale dei beni.

    Orientamento Preferibile

    L’interpretazione che attribuisce all’art. 4, comma 1, lett. a) del TUIR una rilevanza meramente reddituale appare più coerente con:

    • La struttura del regime del realizzo controllato
    • I principi civilistici della comunione legale
    • La ratio della normativa agevolativa

    Raccomandazioni Operative

    1. Massima cautela nella strutturazione dell’operazione
    2. Documentazione completa dei presupposti applicativi
    3. Coinvolgimento del coniuge per evitare future contestazioni
    4. Monitoraggio dell’evoluzione interpretativa amministrativa e giurisprudenziale

    Necessità di Chiarimenti Normativi

    La materia necessiterebbe di interventi chiarificatori da parte del legislatore o dell’Amministrazione Finanziaria per eliminare le incertezze interpretative che caratterizzano attualmente l’applicazione pratica del regime del realizzo controllato alle partecipazioni in comunione legale.


    Riferimenti Normativi:

     


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