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Conclusione immediata sulla non applicabilità del regime

L’articolo 177 del TUIR non si applica agli apporti di partecipazioni sociali effettuati fuori capitale sociale. Questa esclusione deriva dalla natura stessa delle due operazioni: il realizzo controllato disciplina specificamente i conferimenti formali di partecipazioni che comportano scambi partecipativi e acquisizione/incremento di controllo, mentre gli apporti fuori capitale mantengono invariata la struttura partecipativa esistente senza dar luogo a operazioni di scambio.

La distinzione emerge chiaramente dall’analisi normativa, dalla prassi amministrativa consolidata e dalla più recente dottrina tributarista, che convergono nel delimitare rigorosamente l’ambito applicativo del regime agevolativo.

Quadro normativo dell’articolo 177 TUIR

Struttura della disciplina dopo la riforma 2024

L’articolo 177 del TUIR, modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, disciplina il regime di realizzo controllato attraverso una struttura articolata in più commi, ciascuno dedicato a specifiche tipologie operative:

Il comma 1 regola le permute di partecipazioni, il comma 2 i conferimenti con acquisizione di controllo di diritto, mentre il comma 2-bis estende il regime alle partecipazioni qualificate di minoranza. Le recenti modifiche hanno introdotto i commi 2-ter e 2-quater per disciplinare specificamente i conferimenti in società holding e i criteri di demoltiplicazione partecipativa.

Leggi anche: Conferimento di Partecipazioni a Realizzo Controllato: Disciplina Operativa

Natura giuridica del regime

La Corte di Cassazione, con il Principio di diritto n. 10/2020, ha chiarito definitivamente che il regime dell’art. 177 TUIR “rappresenta una deroga al criterio generale dell’articolo 9 del TUIR (valore normale), costituendo un’ipotesi specifica di determinazione del reddito del conferente, avente natura agevolativa”. Non si tratta quindi di neutralità fiscale, ma di un criterio alternativo di valutazione che consente di determinare il corrispettivo sulla base del patrimonio netto formatosi nella conferitaria anziché al valore normale.

Apporti Fuori Capitale

Distinzione fondamentale tra apporti in capitale e fuori capitale

Caratteristiche degli apporti in capitale sociale

Gli apporti in capitale sociale richiedono una procedura formale di aumento capitale disciplinata dagli artt. 2438 e seguenti del Codice Civile, comportando modificazione dell’atto costitutivo, valutazione necessaria per conferimenti in natura ex art. 2343 c.c., e imputazione diretta al capitale sociale nominale. Dal punto di vista fiscale, questi apporti sono soggetti a imposta di registro proporzionale e possibile applicazione IVA per conferimenti d’azienda.

Configurazione degli apporti fuori capitale

Gli apporti fuori capitale sociale si caratterizzano per l’assenza di formalità societarie per l’aumento capitale, non modificando il capitale sociale nominale ma incrementando il patrimonio netto tramite formazione di riserve. L’art. 88, comma 4 del TUIR stabilisce espressamente che “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società […] dai propri soci”.

Questi apporti possono assumere diverse configurazioni: versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, versamenti in conto futuro aumento, caratterizzandosi per la possibilità di apporti solo da alcuni soci e l’assenza di necessaria proporzionalità alle quote di partecipazione.

Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

Prassi amministrativa consolidata

L’Agenzia delle Entrate ha sviluppato un orientamento costante che delimita rigorosamente l’ambito applicativo dell’art. 177 TUIR. La Circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 ha fornito chiarimenti fondamentali sulla disciplina del realizzo controllato, confermando che il regime non costituisce neutralità fiscale ma un criterio agevolativo di valutazione.

La più recente Risoluzione n. 56/E del 16 ottobre 2023 ha risolto definitivamente la questione dei conferimenti minusvalenti, stabilendo la possibilità di applicare il realizzo controllato anche quando il valore di realizzo è inferiore al costo fiscale, con il principio della deducibilità limitata delle minusvalenze contabili nei limiti di quelle effettive.

Requisiti per l’applicazione del regime

I requisiti soggettivi richiedono che il conferente possa essere qualsiasi soggetto, la conferitaria deve essere una società di capitali residente o non residente (dopo la riforma 2024), mentre la società conferita deve rientrare nell’art. 73, comma 1, lett. a) o d) TUIR.

I requisiti oggettivi impongono il conferimento di partecipazioni (non meri diritti), l’acquisizione o incremento del controllo di diritto ex art. 2359, n. 1 c.c., e il ricevimento di azioni o quote della conferitaria in corrispettivo.

Orientamenti giurisprudenziali consolidati

Principi della Corte di Cassazione

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato principi interpretativi rigorosi. La Cassazione Civ. n. 23625/2015 ha chiarito la natura e qualificazione degli apporti fuori capitale, distinguendo tra versamenti soci in conto capitale/a fondo perduto (non rimborsabili), versamenti in conto futuro aumento di capitale (rimborsabili se l’aumento non si perfeziona), e finanziamenti soci (con causa di mutuo).

Evoluzione giurisprudenziale recente

Le Commissioni Tributarie hanno sviluppato orientamenti specifici in materia di controllo societario, partecipazioni qualificate e requisiti soggettivi. La fase successiva al 2019, con l’introduzione del comma 2-bis, ha esteso il regime alle partecipazioni qualificate con soglie percentuali specifiche (>2%/20% voti o >5%/25% capitale per quotate/non quotate) e requisito di conferitaria unipersonale.

Le modifiche del 2024 hanno significativamente ampliato l’applicabilità attraverso l’eliminazione del vincolo di unipersonalità per persone fisiche (estensione ai familiari ex art. 5, comma 5 TUIR), la semplificazione del meccanismo look-through, e l’estensione ai conferimenti che incrementano il controllo esistente.

Apporti Fuori Capitale

Posizione della dottrina tributarista

Orientamenti dottrinali prevalenti

La dottrina tributarista più recente, attraverso contributi su riviste specializzate come Il Fisco, Corriere Tributario e Dialoghi Tributari, ha criticato iniziali interpretazioni restrittive dell’Agenzia delle Entrate sui conferimenti minusvalenti. Studi recenti evidenziano come il Principio di diritto n. 10/2020 non dovrebbe precludere l’applicazione dell’art. 177 ai conferimenti minusvalenti, ma limitare la deduzione della minusvalenza entro quella “effettiva”.

Consenso sulla distinzione operativa

La dottrina converge nel riconoscere che gli apporti fuori capitale non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 177 TUIR poiché non costituiscono conferimenti formali di partecipazioni, non danno luogo a scambi partecipativi, non comportano acquisizione di controllo e mantengono invariata la struttura partecipativa esistente.

Differenze applicative per tipologie societarie

Società per azioni

Per le S.p.A., caratterizzate da capitale minimo di €50.000 e capitale diviso in azioni, sussiste piena applicabilità del regime di realizzo controllato con maggiore flessibilità nelle operazioni di scambio partecipativo, facilitata dall’accesso ai mercati dei capitali.

Società a responsabilità limitata

Le S.r.l. presentano limitazioni specifiche: il comma 1 dell’art. 177 (permuta) trova applicazione limitata per il divieto di quote proprie ex art. 2474 c.c., mentre sussiste piena applicabilità del comma 2 (conferimenti) con problematiche specifiche per i conferimenti di quote qualificate.

Società di persone

Permane una posizione controversa: l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 43/E/2017) esclude le società di persone dal ruolo di conferitarie, mentre parte della dottrina contesta tale interpretazione basandosi sul dato letterale della norma.

Casistica pratica significativa

Risoluzione 56/E/2023 sui conferimenti minusvalenti

Il caso ha riguardato conferimenti di partecipazioni con minusvalenza contabile ma plusvalenza effettiva, con il chiarimento definitivo sull’applicabilità del regime anche per conferimenti minusvalenti. Il “corrispettivo” assume valore pari al costo fiscalmente riconosciuto, con minusvalenza deducibile solo nei limiti di quella effettiva.

Problematiche delle società holding

La casistica evidenzia problematiche ricorrenti nella qualificazione delle società holding ex art. 162-bis TUIR, nella verifica delle soglie partecipative nelle catene societarie, e nell’applicazione del meccanismo di demoltiplicazione.

Modalità di interazione operativa

Apporti fuori capitale come operazioni preparatorie

Benché esclusi dall’art. 177 TUIR, gli apporti fuori capitale possono costituire modalità preparatoria per successive operazioni di conferimento agevolate attraverso il rafforzamento patrimoniale propedeutico, la creazione di riserve utilizzabili per futuri aumenti, e la strutturazione di holding familiari.

Coordinamento con altri regimi fiscali

Gli apporti fuori capitale mantengono una disciplina fiscale autonoma caratterizzata da sostanziale neutralità: non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente, non generano plusvalenze tassabili per il socio conferente, formano riserve non distribuite fiscalmente neutre, e consentono possibile utilizzo per aumenti gratuiti di capitale senza tassazione.

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Conclusioni operative

L’analisi normativa, giurisprudenziale e dottrinale converge inequivocabilmente nel confermare che il regime di realizzo controllato dell’art. 177 TUIR non trova applicazione agli apporti di partecipazioni sociali effettuati fuori capitale sociale. Questa esclusione deriva dalla natura intrinsecamente diversa delle operazioni: mentre il realizzo controllato presuppone operazioni di scambio partecipativo con acquisizione o incremento di controllo, gli apporti fuori capitale si caratterizzano per la conservazione dell’assetto partecipativo esistente.

La recente riforma del 2024 ha significativamente ampliato l’ambito applicativo del realizzo controllato, ma ha mantenuto ferma la distinzione concettuale e normativa tra conferimenti partecipativi e apporti patrimoniali fuori capitale. Quest’ultimi mantengono una disciplina fiscale autonoma improntata alla neutralità, potendo tuttavia costituire strumento preparatorio per successive operazioni di riorganizzazione societaria che beneficino del regime agevolativo del realizzo controllato.

Conferimento versus Apporto Fuori Capitale: Distinzioni Operative

È fondamentale distinguere il conferimento di partecipazioni dagli apporti a patrimonio fuori capitale, poiché solo il primo può beneficiare del regime dell’articolo 177 del TUIR.

Il conferimento in senso tecnico-civilistico richiede necessariamente:

  • Emissione di nuove partecipazioni in favore del conferente
  • Aumento del capitale sociale (almeno nominale)
  • Corrispettivo partecipativo per l’apporto effettuato

L’apporto fuori capitale presenta caratteristiche diverse:

  • Trasferimento di beni senza emissione di nuove partecipazioni
  • Formazione di riserve patrimoniali non imputate a capitale
  • Mantenimento delle proporzioni partecipative preesistenti

Esempio di distinzione operativa: Se Mario trasferisce le partecipazioni di Gamma S.r.l. (costo fiscale Euro 150.000) alla holding Delta S.r.l. senza ricevere nuove quote di Delta ma ottenendo solo l’iscrizione di una riserva patrimoniale di Euro 150.000, l’operazione non configura un conferimento ma un apporto fuori capitale. Tale operazione non può beneficiare della disciplina dell’articolo 177 TUIR, dovendo essere tassata secondo il regime ordinario del valore normale ex articolo 9 del TUIR.

La distinzione assume rilevanza pratica nelle holding familiari dove spesso si effettuano apporti patrimoniali senza modificare gli equilibri partecipativi. In tali contesti, per beneficiare del realizzo controllato è necessario strutturare l’operazione come conferimento con emissione di nuove partecipazioni, anche se di valore nominale simbolico.

Evoluzione Normativa dell’Articolo 177 del TUIR

Il quadro normativo dell’articolo 177 del TUIR ha subito una profonda evoluzione normativa culminata con l’entrata in vigore, il 31 dicembre 2024, dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 192/2024, che ha completamente ridisegnato la disciplina del realizzo controllato.

Prima fase evolutiva (2019): L’articolo 11-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, numero 34, convertito con Legge 28 giugno 2019, numero 58, ha introdotto il comma 2-bis per estendere il regime alle partecipazioni qualificate di minoranza, limitandolo però alle sole società unipersonali e introducendo il termine di 60 mesi per la participation exemption.

Fase intermedia (2020-2023): Il periodo è stato caratterizzato da importanti chiarimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, tra cui il Principio di diritto n. 10/2020 sulla non deducibilità delle minusvalenze, la Risposta n. 552/2021 sulla prevalenza dell’articolo 175 sull’articolo 177, e la Risoluzione n. 56/E/2023 che ha riconsiderato l’applicabilità del regime anche ai conferimenti minusvalenti.

Riforma definitiva (2024): Il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto quattro innovazioni fondamentali che hanno radicalmente ampliato l’ambito applicativo della disciplina:

Riforma del comma 2: La nuova formulazione chiarisce che il realizzo controllato si applica non solo all’acquisizione iniziale del controllo ma anche all’incremento di una posizione di controllo preesistente, includendo conferimenti di ulteriori partecipazioni in società già controllate dalla conferitaria. È stata inoltre introdotta una disciplina specifica delle minusvalenze con le lettere a) e b) del comma 2.

Nuovo comma 2-bis: La riconfigurazione del regime per le minoranze qualificate ha eliminato il vincolo di unipersonalità della conferitaria, consentendo conferimenti congiunti tra familiari ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR. Le soglie di qualificazione rimangono invariate rispetto al 2019, ma la conferitaria può ora essere partecipata da più soggetti legati da vincoli familiari.

Introduzione del comma 2-ter: Il legislatore ha ammesso il conferimento di partecipazioni in società holding che già detengono il controllo della target, eliminando l’esclusione delle minoranze non qualificate e introducendo specifiche regole per il calcolo della demoltiplicazione nelle catene partecipative.

Inserimento del comma 2-quater: La norma ha introdotto un holding period differenziato che conferma i 60 mesi per i conferimenti di minoranze ex comma 2-bis, assicurando omogeneità con la direttiva UE 2011/96 sui regimi di esenzione.

Ulteriori innovazioni del 2024: La riforma ha introdotto una definizione unitaria di società holding ricavata dal nuovo articolo 162-bis del TUIR, ha aperto ai conferimenti transfrontalieri quando la conferitaria è residente e la conferita può essere non residente, e ha riordinato il trattamento delle minusvalenze in coerenza con gli articoli 9 e 101 del TUIR.

Prospettive applicative 2025: La dottrina ha evidenziato alcuni nodi irrisolti che richiedono chiarimenti interpretativi, tra cui il rapporto tra articoli 175 e 177, la posizione delle conferitarie estere rispetto alle libertà comunitarie di stabilimento, il trattamento dei diritti reali parziali e l’estensione del regime alle società di persone. L’evoluzione normativa ha trasformato l’articolo 177 da norma di nicchia destinata a poche riorganizzazioni domestiche in strumento versatile per operazioni di merger and acquisition, ristrutturazioni familiari e iniziative di private equity.

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Cosa è Esattamente il Realizzo Controllato

L’articolo 177, comma 2, del TUIR prevede che le partecipazioni ricevute dal conferente siano valutate in base alla “corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”. Questo significa che la società conferitaria può decidere di quanto aumentare il proprio patrimonio netto (capitale sociale e riserve), determinando così direttamente l’entità della plusvalenza tassabile in capo al conferente. Se la conferitaria aumenta il patrimonio netto per un importo pari al costo fiscale delle partecipazioni conferite, la plusvalenza si azzera completamente.

Realizzo controllato: Regime fiscale speciale previsto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR che consente di determinare la plusvalenza del conferente non in base al valore normale delle partecipazioni conferite, ma in base all’incremento del patrimonio netto della società conferitaria, permettendo di controllare e ridurre l’effetto impositive dell’operazione.

Esempio pratico: Mario conferisce il 100% delle quote di Gamma S.r.l. (costo fiscale Euro 100.000, valore di perizia Euro 3.000.000) nella società Delta S.r.l. di nuova costituzione. Se Delta aumenta il proprio patrimonio netto per Euro 100.000, la plusvalenza in capo a Mario sarà: Euro 100.000 (valore di valutazione ex art. 177) – Euro 100.000 (costo fiscale) = Euro 0. Diversamente, se Delta aumentasse il patrimonio per Euro 500.000, la plusvalenza sarebbe di Euro 400.000, comunque inferiore ai Euro 2.900.000 che emergerebbero applicando il valore normale.

Neutralità indotta (o realizzo indotto): Risultato fiscale dell’operazione di conferimento di partecipazioni quando la società conferitaria aumenta il proprio patrimonio netto per un importo esattamente pari al costo fiscale delle partecipazioni conferite, azzerando completamente la plusvalenza in capo al conferente. La neutralità viene “indotta” attraverso la scelta contabile della conferitaria, non derivando automaticamente dalla legge.

Inquadramento Sistematico del Realizzo Controllato

Il regime del realizzo controllato costituisce una deroga al principio generale del valore normale stabilito dall’articolo 9 del TUIR. Nel regime ordinario il conferimento di partecipazioni genera plusvalenze calcolate sulla differenza tra il valore normale delle partecipazioni conferite e il loro costo fiscale. La disciplina speciale permette di utilizzare come parametro di valutazione l’incremento del patrimonio netto della società conferitaria.

Per esemplificare la differenza operativa tra i due regimi, si consideri il caso di Tizio, titolare del 100% delle quote della società Alfa S.r.l., acquisite per Euro 50.000 e aventi un valore normale di Euro 2.000.000. Nel regime ordinario, il conferimento delle quote in Beta S.r.l. genererebbe una plusvalenza di Euro 1.950.000 (Euro 2.000.000 – Euro 50.000), tassabile al 26% per complessivi Euro 507.000 di imposta. Nel regime del realizzo controllato, se Beta S.r.l. aumenta il proprio patrimonio netto per soli Euro 50.000 (corrispondenti al costo fiscale delle quote conferite), la plusvalenza si azzera completamente, ottenendo la neutralità fiscale dell’operazione.

Neutralità fiscale: Condizione in cui il conferimento di partecipazioni non genera alcuna plusvalenza tassabile in capo al conferente. Si ottiene quando la società conferitaria aumenta il proprio patrimonio netto per un importo esattamente corrispondente al costo fiscale delle partecipazioni conferite, azzerando matematicamente la differenza tra valore di realizzo e costo fiscale.

 


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