Sintesi
Il presente contributo esamina le clausole statutarie e parasociali dirette a presidiare la stabilità della compagine sociale non soltanto a fronte del trasferimento diretto di azioni o quote, ma anche del mutamento della titolarità del controllo di un socio persona giuridica — fenomeno generalmente definito, mutuando la terminologia anglosassone, come change of control. Il tema si colloca all’incrocio fra la disciplina codicistica dei limiti alla circolazione delle partecipazioni e la nozione di controllo societario, e pone un problema strutturale: gli strumenti tradizionali — gradimento e prelazione — sono costruiti attorno al presupposto del trasferimento della partecipazione, e per questa ragione tendono a non intercettare vicende che si consumano, per così dire, a monte, presso il socio, anziché sulla partecipazione da questi detenuta. L’analisi ricostruisce gli orientamenti della giurisprudenza di merito e della prassi notarile sul punto, per poi soffermarsi sulla tecnica redazionale delle clausole alternative — riscatto, esclusione, covendita — che consentono di colmare la lacuna, illustrandone l’impiego attraverso fattispecie applicative tratte dalla prassi operativa.
Indice dei contenuti
- Sintesi
- Premessa e inquadramento sistematico
- Le clausole di mero gradimento nella società per azioni
- Le clausole limitative nella società a responsabilità limitata
- Il mutamento del controllo del socio persona giuridica: una fattispecie sfuggente
- Tecnica redazionale: riscatto ed esclusione collegati al change of control
- Le clausole di change of control nei patti parasociali
- Casistica applicativa
- Novità giurisprudenziali recenti
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
- Consulenza specializzata
Premessa e inquadramento sistematico
Nella prassi degli statuti di società di capitali e dei patti parasociali, l’esigenza di preservare l’identità e la coesione della compagine sociale si è tradizionalmente affidata a due strumenti cardine: la clausola di gradimento e la clausola di prelazione. Entrambe condividono un presupposto applicativo preciso, ossia la circolazione della partecipazione sociale — il trasferimento di azioni o quote da un socio a un soggetto terzo. È attorno a questo presupposto che ruota, tuttavia, la principale criticità operativa che la prassi notarile ha dovuto affrontare: che cosa accade quando non è la partecipazione a mutare titolare, ma il controllo del socio che quella partecipazione detiene?
L’ipotesi ricorre, ad esempio, quando le quote di controllo della società socia vengono cedute a un terzo, quando muta la composizione dell’organo amministrativo di quest’ultima in seguito a un’operazione straordinaria, o quando un passaggio generazionale trasferisce il controllo della holding di famiglia titolare della partecipazione. In tutti questi casi la partecipazione nella società partecipata resta, sul piano formale, nella titolarità del medesimo soggetto giuridico; muta, tuttavia, l’interlocutore sostanziale con cui gli altri soci si troveranno a interagire — colui che, attraverso il controllo della società socia, ne orienta in concreto l’esercizio del voto.
Il controllo di diritto e di fatto ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
Il controllo societario, quando esercitato per il tramite della titolarità di una partecipazione, trova la propria definizione normativa nell’articolo 2359 del codice civile, che distingue il controllo “di diritto” — fondato sulla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria — dal controllo “di fatto”, nel quale una partecipazione anche minoritaria risulta comunque idonea, per le circostanze del caso concreto, a garantire un’influenza dominante sulle deliberazioni assembleari e, per questa via, sulla nomina e revoca dell’organo amministrativo. Il nucleo di ogni ipotesi di controllo, secondo l’impostazione dottrinale prevalente, risiede proprio nella possibilità di orientare la nomina e la revoca dell’organo amministrativo: solo chi dispone di tale potere può dirsi effettivamente “controllante”, a prescindere dalla percentuale nominale di partecipazione posseduta. Questa nozione, elaborata dal legislatore con riferimento alla società per azioni, è pacificamente ritenuta applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche alla società a responsabilità limitata, e costituisce il riferimento tecnico imprescindibile per chi intenda costruire, in sede statutaria o parasociale, una clausola di change of control dotata di reale efficacia.
Le clausole di mero gradimento nella società per azioni
L’articolo 2355-bis del codice civile consente allo statuto di sottoporre a particolari condizioni il trasferimento delle azioni nominative, potendone financo vietare la circolazione per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dall’introduzione del divieto. Quando la condizione apposta consiste nel mero gradimento di un organo sociale o degli altri soci — un consenso discrezionale, non ancorato a requisiti soggettivi od oggettivi predeterminati — la disposizione ne subordina l’efficacia alla previsione di un correttivo: un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci, oppure il diritto di recesso dell’alienante, con corrispettivo o quota di liquidazione determinati secondo i criteri dell’articolo 2437-ter.
Il correttivo di legge e gli orientamenti della prassi notarile
La ratio è stata scolpita, fin dai lavori preparatori della riforma societaria, nell’esigenza di evitare che il socio resti prigioniero della propria partecipazione: la clausola di mero gradimento è ammessa, ma a condizione che all’alienante sia sempre garantita una via di uscita economicamente equa. Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha da tempo precisato, con la massima H.I.1, che costituisce clausola di mero gradimento la previsione che rimetta al potere discrezionale dell’organo competente la facoltà di concedere o negare il gradimento senza dettare condizioni oggettive; specularmente, la massima H.I.2 esclude tale qualificazione quando lo statuto predetermini requisiti soggettivi o situazioni oggettive cui subordinare il consenso. Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 32, ha ulteriormente chiarito che il correttivo di legge può essere validamente sostituito da un obbligo di acquisto “a parità di condizioni” rispetto a quanto offerto dal terzo non gradito, o dall’obbligo per la società di procurare un diverso acquirente egualmente gradito al medesimo valore.
Il coordinamento con la clausola di prelazione statutaria
Meno immediato è il coordinamento fra la clausola di gradimento e la clausola di prelazione statutaria, istituto non espressamente disciplinato dal codice ma pacificamente ammesso in forza dell’autonomia riconosciuta dall’articolo 2355-bis. Quando la prelazione è “impropria” — quando il corrispettivo dovuto al socio alienante non coincide con quello offerto dal terzo, o la sua natura è comunque diversa — dottrina e prassi notarile ne assimilano il regime a quello del mero gradimento ogniqualvolta il prezzo riconosciuto al socio uscente risulti significativamente inferiore al valore effettivo della partecipazione: in tal caso la prelazione degrada, nella sostanza economica, a un gradimento “a rifiuto garantito”, e deve rispettare i medesimi presidi dell’articolo 2355-bis, secondo comma. Il Consiglio Notarile di Milano, con le massime n. 85 e n. 86, ha confermato che la clausola di prelazione impropria priva di tale correttivo — se operante oltre il quinquennio o per un corrispettivo significativamente inferiore al valore di recesso — è inefficace, salvo che sia previsto un diritto di recesso in favore del socio penalizzato.
Le clausole limitative nella società a responsabilità limitata
Il regime della società a responsabilità limitata, disciplinato dall’articolo 2469 del codice civile, si discosta per più profili da quello sin qui illustrato. Mentre nella società per azioni la clausola di mero gradimento priva del correttivo di legge è sanzionata con l’inefficacia — sicché il trasferimento produce comunque effetto nei confronti della società —, nella società a responsabilità limitata le clausole di intrasferibilità e di mero gradimento sono sempre valide ed efficaci: il contrappeso riconosciuto al socio non è un obbligo di riacquisto, bensì il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473, esercitabile salvo che l’atto costitutivo non fissi un termine — non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione — prima del quale il recesso non può essere esercitato.
Le differenze strutturali rispetto al regime della società per azioni
L’articolo 2469, inoltre, a differenza dell’articolo 2355-bis, consente espressamente di rimettere il gradimento anche a soggetti terzi rispetto alla compagine sociale, non limitando la facoltà di consenso agli organi sociali o ai soci. Il divieto di acquisto di proprie quote sancito dall’articolo 2474 impedisce, infine, che l’eventuale obbligo di riacquisto in caso di diniego del gradimento gravi sulla società medesima, dovendo necessariamente ricadere, ove statutariamente previsto, sugli altri soci o su un terzo indicato dall’atto costitutivo.
La tassatività dei rimedi nella giurisprudenza più recente
Sul piano dei rimedi, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito la tassatività del sistema: le delibere assembleari che introducono o rimuovono vincoli alla circolazione delle partecipazioni non fanno sorgere, in assenza di espressa indicazione normativa, un diritto di recesso ulteriore rispetto a quello già previsto dall’articolo 2469. Il socio di società a responsabilità limitata non può dunque invocare tutele atipiche: la protezione contro clausole limitative eccessivamente rigide passa esclusivamente attraverso i rimedi che il codice espressamente predispone, il che rende ancora più rilevante una redazione statutaria consapevole fin dall’origine.
Il mutamento del controllo del socio persona giuridica: una fattispecie sfuggente
Il vero nodo problematico, tuttavia, non riguarda il trasferimento diretto della partecipazione, bensì l’ipotesi — sempre più frequente nella prassi delle società partecipate da altre società, da holding o da veicoli di investimento — in cui muti la titolarità del controllo del socio persona giuridica, restando invece invariata, sul piano formale, la titolarità della partecipazione nella società partecipata.
L’orientamento del Tribunale di Roma
La questione è stata affrontata in termini netti dal Tribunale di Roma, secondo cui, nelle ipotesi di change of control del socio, viene a mancare lo stesso presupposto per l’operatività della clausola di prelazione, costituito dal trasferimento della partecipazione sociale: la modifica degli assetti proprietari della società socia non comporta, infatti, alcuna alienazione della quota da questa detenuta nella società partecipata, né può quindi formare oggetto di prelazione, propria o impropria.
La massima n. 185 del Consiglio Notarile di Milano
Il medesimo principio è stato ulteriormente precisato dal Consiglio Notarile di Milano, il quale, con apposita massima, nega che una clausola statutaria di una società possa dispiegare i propri effetti diretti su vicende che abbiano a oggetto non le azioni o le quote della società medesima, bensì le azioni o le quote di una società che ne sia socia — anche quando tale vicenda determini, in concreto, il cambiamento del soggetto che, indirettamente, esercita i diritti derivanti dalla partecipazione. La circostanza che il mutamento di controllo di una società socia sia fattualmente assimilabile al trasferimento delle azioni della società partecipata non è sufficiente, secondo questa impostazione, a estendere la portata delle clausole statutarie oltre i confini naturali della società che le ha adottate: i soci della società socia, non essendo parte dello statuto della società partecipata, non possono dirsi vincolati da una previsione cui sono giuridicamente estranei. Una diversa lettura, del resto, solleverebbe difficoltà pratiche difficilmente superabili, dovendosi coordinare i diritti di prelazione eventualmente spettanti sia ai soci della società socia sia ai soci della società partecipata, in un cortocircuito che il dato normativo non è in grado di risolvere.
Ne consegue che la clausola di prelazione statutaria, per quanto ampiamente formulata, non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere il mutamento del controllo di una società socia, salvo che essa vi faccia espresso e specifico riferimento; e anche in tal caso, come si dirà, la sua riqualificazione in termini di prelazione andrebbe incontro a difficoltà applicative che rendono preferibile il ricorso a un istituto diverso.
Tecnica redazionale: riscatto ed esclusione collegati al change of control
La soluzione elaborata dalla prassi notarile per colmare la lacuna appena descritta non consiste nell’estensione forzata della prelazione, bensì nel ricorso a istituti strutturalmente compatibili con una vicenda che non integra un trasferimento: il riscatto azionario, nella società per azioni, e l’esclusione del socio, nella società a responsabilità limitata.
Il riscatto azionario ex art. 2437-sexies c.c. nella società per azioni
Nella società per azioni, l’articolo 2437-sexies del codice civile consente allo statuto di prevedere azioni riscattabili, richiamando — in quanto compatibili — la disciplina del recesso di cui agli articoli 2437-ter e 2437-quater. Il Consiglio Notarile di Milano, dopo aver escluso l’automatica applicabilità della prelazione, ha ritenuto legittime ed efficaci le clausole statutarie che prevedano il diritto di riscatto qualora si verifichi il trasferimento del controllo di una società socia, con correlativo obbligo di quest’ultima di effettuare le comunicazioni dovute all’organo amministrativo o agli altri soci. Una clausola così costruita evita di forzare la prelazione oltre la sua funzione tipica e ancora il rimedio a un istituto — il riscatto — che, per propria natura, prescinde dal presupposto del trasferimento e si presta a operare anche a fronte di vicende meramente “interne” alla società socia.
Un esempio di clausola redatta in questi termini può essere così formulato:
«Qualora un socio sia una società di capitali (la “Società Socia”) e si verifichi, successivamente alla sottoscrizione o all’acquisto delle azioni, un mutamento del controllo della Società Socia ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, gli altri soci hanno diritto di riscattare, ai sensi dell’articolo 2437-sexies del codice civile, la totalità delle azioni dalla stessa detenute. La Società Socia ha l’obbligo di comunicare l’avvenuto mutamento del controllo all’organo amministrativo entro quindici giorni dal suo verificarsi; il diritto di riscatto è esercitato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione o, in mancanza, dal giorno in cui gli altri soci ne abbiano avuto conoscenza. Il corrispettivo del riscatto è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 2437-ter del codice civile.»
L’esclusione del socio ex art. 2473-bis c.c. nella società a responsabilità limitata
Nella società a responsabilità limitata, la soluzione tipica è diversa e ricorre allo strumento dell’esclusione del socio, disciplinato dall’articolo 2473-bis. La legittimità di una clausola statutaria che qualifichi come giusta causa di esclusione il mutamento del controllo di un socio persona giuridica non è, tuttavia, incondizionata: il Comitato Triveneto ha chiarito che la relativa previsione deve superare un vaglio di meritevolezza, dovendo effettivamente rappresentare una giusta causa secondo i principi generali dell’ordinamento — condizione che può ricorrere unicamente nelle società a responsabilità limitata connotate, di fatto, da una base personale e da un rapporto fiduciario fra i soci, tipicamente quelle il cui atto costitutivo già preveda limiti di altro genere alla circolazione delle quote. In una società a responsabilità limitata “aperta”, priva di simili limiti e di un’affectio ristretta ai soci fondatori, il mutamento del controllo di un socio persona giuridica non potrebbe, per contro, integrare alcuna giusta causa di esclusione, mancando il legame fiduciario che la giustificherebbe.
Una formulazione statutaria coerente con questi principi può essere così articolata:
«Costituisce giusta causa di esclusione ai sensi dell’articolo 2473-bis del codice civile il mutamento, successivo alla sottoscrizione della partecipazione, del controllo — ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile — di un socio che sia società di capitali, qualora tale mutamento comporti l’ingresso, quale titolare effettivo della partecipazione, di un soggetto diverso da quello originariamente individuato nell’atto costitutivo o comunicato alla società. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione secondo i criteri previsti per il recesso dall’articolo 2473, terzo comma, del codice civile.»
In alternativa all’esclusione — che presuppone la sussistenza di una giusta causa e si presta pertanto a un contenzioso sulla sua effettiva ricorrenza — la prassi ricorre sempre più spesso, anche nella società a responsabilità limitata, alla clausola di riscatto delle quote, la cui legittimità è stata riconosciuta dal Consiglio Notarile di Milano anche in assenza dei presupposti tipici della giusta causa: il riscatto, infatti, attribuisce a uno o più soci il diritto di ottenere il trasferimento a proprio favore di una determinata partecipazione, e risponde a una logica più vicina alla prelazione o alla covendita che non a quella sanzionatoria propria dell’esclusione, con conseguente maggiore libertà nella individuazione dei presupposti oggettivi che ne condizionano l’esercizio.
La definizione statutaria della nozione di controllo: un problema redazionale
Qualunque sia lo strumento prescelto, la tecnica redazionale deve dedicare particolare cura alla definizione statutaria della nozione di “controllo” rilevante, poiché un rinvio generico all’articolo 2359 del codice civile può rivelarsi insufficiente nel caso concreto: si pensi a uno statuto che ancori il mutamento di controllo alla sola cessione di una partecipazione pari almeno al cinquanta per cento più uno del capitale della società socia, e si confronti tale previsione con l’ipotesi in cui il trasferimento riguardi azioni a voto plurimo o, all’opposto, prive del diritto di voto: nel primo caso la soglia percentuale potrebbe rivelarsi insufficiente a intercettare un effettivo mutamento del potere di nomina e revoca dell’organo amministrativo, nel secondo potrebbe scattare anche quando l’acquirente non sia in realtà in condizione di esercitare alcuna influenza dominante. Una clausola tecnicamente accorta dovrebbe pertanto ancorare la nozione di controllo non a una soglia percentuale fissa, bensì alla concreta idoneità del nuovo assetto proprietario a determinare la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo, con espresso richiamo, ove esistenti, alle categorie di azioni o quote a voto plurimo, limitato o escluso.
Le clausole di change of control nei patti parasociali
Accanto alla dimensione statutaria, il fenomeno del change of control trova disciplina anche nei patti parasociali, segnatamente attraverso le clausole di covendita — tag-along e drag-along — che, pur di matrice contrattuale, sono ormai pacificamente ammesse anche in sede statutaria.
Le clausole di covendita: tag-along e drag-along
Il Consiglio Notarile di Roma, con le massime n. 7 e n. 8, ne ha riconosciuto la piena legittimità, precisando che la clausola di trascinamento attribuisce al socio di maggioranza tanto il diritto di trascinare il socio di minoranza quanto il relativo onere, e che l’introduzione di tali previsioni in statuto — a differenza di quanto accade per i patti meramente parasociali — non soggiace ai limiti di durata massima altrimenti previsti per i sindacati di blocco. Sul piano degli effetti pratici, il Tribunale di Milano ha inoltre chiarito che, una volta attivata la procedura di co-vendita prevista da un patto parasociale, il socio aderente non può più alienare autonomamente le proprie azioni al di fuori della procedura concordata: la clausola, pur di origine contrattuale, produce dunque un effetto inibitorio concreto sull’autonomia negoziale individuale del socio.
Il coordinamento con gradimento e prelazione statutari
Nella prassi delle operazioni di investimento, la clausola di covendita viene sempre più spesso collegata espressamente al mutamento del controllo del socio imprenditore o della sua holding personale, in modo da attribuire all’investitore finanziario un diritto di uscita anche quando la modifica degli assetti proprietari non riguardi direttamente le azioni della società partecipata, ma il soggetto che, attraverso la holding, ne determina in concreto l’indirizzo gestionale. Una simile previsione richiede un attento coordinamento con le eventuali clausole statutarie di gradimento o prelazione già esistenti, onde evitare sovrapposizioni procedimentali o, peggio, conflitti applicativi tra il meccanismo parasociale e quello statutario nel medesimo momento di attivazione.
I tre strumenti sin qui illustrati, pur perseguendo la medesima finalità di presidio della compagine sociale, operano su basi normative distinte e producono effetti non sovrapponibili, come sintetizzato nella tabella che segue.
| Strumento | Tipo sociale | Base normativa | Presupposto | Corrispettivo |
|---|---|---|---|---|
| Riscatto azionario | Società per azioni | Art. 2437-sexies c.c. | Nessuna giusta causa richiesta | Criteri dell’art. 2437-ter c.c. |
| Esclusione del socio | Società a responsabilità limitata | Art. 2473-bis c.c. | Giusta causa, previo vaglio di meritevolezza | Criteri di recesso, art. 2473 c.c. |
| Covendita (tag-along/drag-along) | Patti parasociali e statuto | Autonomia negoziale e statutaria | Clausola espressamente pattuita | Condizioni liberamente determinate dalle parti |
Tabella 1 — Raffronto sintetico fra i tre strumenti di tutela statutaria e parasociale a fronte del mutamento del controllo del socio persona giuridica.

Casistica applicativa
Nella prassi operativa dello studio notarile, la clausola di change of control si presenta secondo modelli ricorrenti, ciascuno dei quali richiede un adattamento tecnico specifico.
Società per azioni a compagine familiare
Nella società per azioni a compagine familiare, la fattispecie più frequente vede il capitale sociale ripartito fra più rami familiari, ciascuno titolare della propria partecipazione per il tramite di una holding personale. Lo statuto prevede, in questi casi, una clausola di mero gradimento con il correttivo dell’obbligo di acquisto a parità di condizioni in favore degli altri rami, affiancata da una clausola di riscatto azionario destinata a operare qualora il controllo di una delle holding di ramo venga acquisito, anche indirettamente, da un soggetto estraneo al nucleo familiare originario — tipicamente in occasione di una successione non pianificata o di una cessione della holding stessa.
Società a responsabilità limitata a base ristretta
Nella società a responsabilità limitata a base ristretta, spesso partecipata anche da una società veicolo riconducibile a uno dei soci operativi storici, la tutela del legame fiduciario tra i soci passa attraverso la previsione statutaria dell’esclusione per giusta causa, corredata da una puntuale definizione della nozione di controllo rilevante e dai criteri di liquidazione applicabili al socio escluso: soluzione che presuppone, come si è visto, una compagine effettivamente connotata da un rapporto personale fra i soci, e non semplicemente una clausola di stile priva di reale correlazione con l’assetto concreto della società.
Operazioni di investimento in capitale di rischio
Nelle operazioni di investimento in capitale di rischio, l’ingresso di un fondo di private equity nel capitale di una società a controllo imprenditoriale è normalmente accompagnato da un patto parasociale che attribuisce al fondo un diritto di covendita azionabile anche in caso di mutamento del controllo della holding personale del socio fondatore, in modo da evitare che l’investitore si trovi, senza aver potuto negoziare la circostanza, a condividere la compagine sociale con un soggetto diverso da quello con cui aveva concordato l’investimento iniziale.
Operazioni di acquisizione con indebitamento
Nelle operazioni di acquisizione con indebitamento, infine, il ruolo del notaio si estende alla costituzione delle garanzie — tipicamente un pegno sulle azioni o sulle quote della società veicolo costituita per l’acquisizione — richieste dall’istituto finanziatore, il cui contratto di finanziamento contiene di regola una previsione contrattuale di change of control che fa scattare l’obbligo di rimborso anticipato in caso di mutamento del controllo della società debitrice. In questi casi la clausola contrattuale bancaria deve essere attentamente coordinata con le eventuali clausole statutarie di gradimento della società veicolo, per evitare che l’esercizio dei rimedi contrattuali a favore della banca risulti di fatto ostacolato — o, all’opposto, reso superfluo — dai vincoli di circolazione già presenti nello statuto.
Novità giurisprudenziali recenti
La giurisprudenza di legittimità più recente conferma, indirettamente, la centralità della tecnica redazionale sopra illustrata.
Cass., Sez. I, ord. 1° luglio 2025, n. 17761: il riscatto non è mai implicito nella prelazione
Con l’ordinanza n. 17761 del 1° luglio 2025, la Corte di cassazione ha ribadito che la violazione della clausola statutaria di prelazione in una società a responsabilità limitata comporta esclusivamente l’inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, non essendo riconosciuto al socio pretermesso alcun diritto potestativo di riscatto nei confronti dell’acquirente: l’unico rimedio esperibile resta quello risarcitorio, per gli eventuali danni subiti. La pronuncia conferma, sul piano sistematico, che il rimedio del riscatto non è mai implicito nella prelazione, ma richiede una previsione statutaria autonoma e specifica — esattamente ciò che la tecnica redazionale illustrata in questa sede intende garantire con riferimento alle ipotesi di change of control.
Cass. n. 2660/2024: la tassatività dei rimedi nella società a responsabilità limitata
Nel medesimo solco si colloca la pronuncia n. 2660 del 2024, con cui la Suprema Corte ha escluso che le delibere assembleari che introducono o rimuovono vincoli alla circolazione delle partecipazioni in una società a responsabilità limitata possano generare, in assenza di espressa previsione normativa, un diritto di recesso ulteriore rispetto a quello già contemplato dall’articolo 2469. Il quadro complessivo che ne emerge è quello di un sistema di rimedi tendenzialmente tassativo, nel quale la tutela effettiva della compagine sociale non può che derivare da una previsione statutaria costruita ex ante con specifica attenzione alla fattispecie del mutamento del controllo, e non da un’estensione interpretativa, ex post, degli istituti generali.
Considerazioni conclusive
L’analisi condotta consente di trarre una conclusione di metodo, prima ancora che di merito: le clausole di gradimento e di prelazione, per quanto accuratamente redatte, non sono strumenti fungibili rispetto al problema del change of control del socio persona giuridica. La ragione è strutturale, non contingente: entrambe presuppongono un trasferimento della partecipazione che, nel mutamento del controllo del socio, semplicemente non si verifica. Tentare di piegare tali clausole, per via interpretativa, a una fattispecie che non le riguarda espone la previsione statutaria al rischio concreto di essere dichiarata inapplicabile nel momento stesso in cui se ne renderebbe necessaria l’attivazione — con un pregiudizio per l’affidamento degli altri soci ben più grave di quello che si intendeva prevenire.
La via preferibile resta, per questo, quella di uno strumento dedicato — riscatto, esclusione o covendita, a seconda del tipo sociale e della funzione perseguita — costruito attorno a una definizione statutaria puntuale della nozione di controllo rilevante, coordinata con le altre clausole limitative della circolazione eventualmente già presenti. Resta aperta, e destinata a un’evoluzione ancora in corso nella prassi, la questione del coordinamento fra tali clausole statutarie e le previsioni contrattuali di change of control tipiche della finanza d’acquisizione, il cui dialogo con il diritto societario interno merita un’attenzione che la sola tecnica contrattualistica bancaria non è, da sola, in grado di offrire.
Riferimenti normativi e bibliografici
Fonti normative: artt. 2355-bis, 2359, 2437, 2437-ter, 2437-sexies, 2469, 2473, 2473-bis, 2474 c.c.; D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Giurisprudenza: Cass., Sez. I, ord. 1° luglio 2025, n. 17761; Cass. n. 2660/2024; Cass. n. 16168/2014; Trib. Roma, 9 maggio 2017; Trib. Milano, 25 giugno 2006.
Prassi notarile: Comitato Triveneto dei Notai, massime H.I.1, H.I.2, H.I.6, I.H.19; Consiglio Notarile di Milano, massime n. 32, 85, 86, 153, 185; Consiglio Notarile di Roma, massime n. 7 e n. 8 (luglio 2013).
Dottrina: M. Maltoni, Questioni in tema di prelazione statutaria, studio CNN n. 158-2012/I; M. Citrolo, La disciplina statutaria dell’esclusione del socio nella società a responsabilità limitata, studio CNN n. 212-2008/I; C.A. Busi, La prelazione societaria, in Notariato e nuovo diritto societario; C. di Bitonto, Diritto statutario di covendita (“tag along”) collegato al cambio di controllo e vendita della nuda proprietà di azioni, in Società, 2013.
Consulenza specializzata
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