Comunione ereditaria della quota di s.r.l.: le sorti della partecipazione nella successione ab intestato del socio

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Abstract

Il decesso del socio di una società a responsabilità limitata, in assenza di testamento, apre una questione ricorrente nella pratica notarile e societaria: quale sia la sorte della partecipazione quando lo statuto non pone limiti alla sua trasmissibilità per causa di morte e alla successione siano chiamati più eredi. La fattispecie paradigmatica qui esaminata è quella del socio divorziato che lasci due figli, unici successibili ex lege. L’alternativa ricostruttiva è netta: la partecipazione caduta in successione entra a far parte della comunione ereditaria, quale bene unitario in contitolarità pro indiviso, oppure si fraziona ex se in tante autonome partecipazioni quanti sono gli eredi, in proporzione alle rispettive quote. L’analisi muove dalla qualificazione della quota come bene mobile immateriale, ripercorre il superamento giurisprudenziale del broccardo nomina hereditaria ipso iure dividuntur e ne verifica le ricadute sul piano societario: esercizio dei diritti sociali tramite rappresentante comune, pubblicità commerciale, atti dispositivi durante l’indivisione, scioglimento della comunione. La tesi accolta — conforme alla giurisprudenza di legittimità e alla prassi notarile — è quella della comunione ereditaria, con esclusione di ogni frazionamento automatico.


Indice dei contenuti


Premessa e inquadramento sistematico

La fattispecie: successione legittima del socio divorziato con due figli

Il caso di partenza è volutamente lineare: un socio di s.r.l., padre di due figli e divorziato, muore ab intestato. Lo statuto sociale non contiene clausole limitative della circolazione mortis causa della partecipazione — nessun gradimento, nessuna prelazione impropria, nessuna clausola di intrasmissibilità o di consolidazione — sicché opera in pieno il regime legale. La linearità della fattispecie non deve trarre in inganno: proprio l’assenza di correttivi statutari rende decisiva la risposta al quesito circa il regime di appartenenza della quota dopo l’apertura della successione, perché da essa dipendono la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, la circolazione della partecipazione e gli adempimenti pubblicitari presso il registro delle imprese.

La libera trasmissibilità mortis causa nell’art. 2469 c.c.

L’art. 2469, primo comma, c.c. dispone che le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo. La clausola statutaria che nulla dispone — o che si limita a ribadire la libera trasmissibilità — non innova rispetto al regime legale: gli eredi del socio defunto sono destinati a subentrare nella partecipazione iure hereditatis, senza che si attivino i meccanismi alternativi (recesso degli eredi, liquidazione della quota) che il secondo comma della norma riserva alle ipotesi di intrasmissibilità o di gradimento non corretto. Il problema, dunque, non è se gli eredi subentrino, ma come: uti singuli, ciascuno per una frazione, ovvero congiuntamente, quali contitolari di un bene indiviso.

I termini dell’alternativa: contitolarità pro indiviso o frazionamento ipso iure

La questione si colloca al crocevia tra diritto successorio e diritto societario. Non tutto ciò che è oggetto di successione è necessariamente oggetto di comunione tra gli eredi: per i debiti ereditari divisibili la ripartizione automatica è espressamente sancita (artt. 752 e 754 c.c.), mentre per altre situazioni patrimoniali la soluzione dipende dalla natura del cespite e dagli indici normativi disponibili. Occorre quindi stabilire se la quota di s.r.l. sia assimilabile a un rapporto obbligatorio — con conseguente astratta invocabilità del principio romanistico nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur — o se costituisca un bene unitario, destinato come tale a cadere nella comunione ereditaria fino alla divisione.


La devoluzione ereditaria della partecipazione

I figli quali unici eredi in parti uguali

Nella successione legittima, ai sensi degli artt. 565 e 566 c.c., i figli succedono al genitore in parti uguali, con esclusione degli altri parenti. Nella fattispecie considerata, dunque, i due figli sono chiamati ciascuno per la metà dell’intero asse ereditario, nel quale è ricompresa la partecipazione sociale. L’acquisto si perfeziona con l’accettazione, espressa o tacita, il cui effetto retroagisce al momento dell’apertura della successione ai sensi dell’art. 459 c.c. Ove uno dei figli fosse premorto lasciando discendenti, opererebbe la rappresentazione (artt. 467-468 c.c.), senza che ciò muti i termini del problema qui esaminato: sul punto si rinvia all’analisi dedicata alla trasmissione della delazione, rappresentazione e accrescimento.

La posizione del coniuge divorziato

Il divorzio, una volta divenuto definitivo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, estingue ogni diritto successorio del coniuge: l’ex coniuge non è chiamato all’eredità, a differenza del coniuge separato senza addebito, che conserva i diritti successori ai sensi dell’art. 585 c.c. Residua unicamente, in capo all’ex coniuge titolare di assegno divorzile che versi in stato di bisogno, il diritto a un assegno periodico a carico dell’eredità ex art. 9-bis della legge n. 898/1970: posizione creditoria verso la massa, che non incide sulla titolarità della partecipazione né sulla qualità di erede. Nel caso in esame, pertanto, la platea successoria è composta dai soli due figli.

Acquisto dell’eredità e legittimazione verso la società

Va tenuta distinta la titolarità della partecipazione — che si trasmette per effetto della successione e dell’accettazione — dalla legittimazione all’esercizio dei diritti sociali nei confronti della società, che consegue al deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2470 c.c., divenuto l’unico presidio pubblicitario dopo la soppressione del libro soci nelle s.r.l. (d.l. n. 185/2008, conv. legge n. 2/2009). Per il trasferimento a causa di morte, il secondo comma dell’art. 2470 c.c. prevede che il deposito e l’iscrizione siano effettuati a richiesta dell’erede, dietro presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti titoli azionari, con rinvio sostanziale all’art. 7 del r.d. n. 239/1942: certificato di morte, eventuale testamento (qui assente) e atto di notorietà — o dichiarazione sostitutiva ove ammessa dalla prassi camerale — attestante la qualità di erede, oltre alla prova della presentazione della dichiarazione di successione. Fino a tale adempimento, l’acquisto mortis causa non è opponibile alla società: l’avviso di convocazione validamente trasmesso al socio risultante dal registro, benché defunto, e il computo della sua partecipazione nei quorum restano coerenti con le risultanze pubblicitarie.


La natura della quota di s.r.l. quale bene unitario

La quota come bene mobile immateriale

La giurisprudenza di legittimità, già prima della riforma societaria, ha qualificato la quota di s.r.l. come posizione contrattuale obiettivata, da considerare quale bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell’art. 812 c.c., cui si applicano, in forza dell’art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili: così Cass. 26 maggio 2000, n. 6957, che ne ha tratto la configurazione della quota come oggetto unitario di diritti e non come mero diritto di credito. La riforma del 2003 ha consolidato questa oggettivazione: gli artt. 2471 e 2471-bis c.c. disciplinano espropriazione, pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione, e lo stesso art. 2468, quinto comma, c.c. impiega il lessico proprietario della comproprietà. Sulla quota quale oggetto di diritti reali parziari si rinvia all’approfondimento dedicato all’usufrutto di quota di s.r.l.

Divisibilità della quota e unitarietà della partecipazione

La soppressione, con la riforma, della norma che sanciva espressamente la divisibilità della quota (art. 2482 c.c. previgente) e del valore nominale minimo (art. 2474 c.c. previgente) ha alimentato un dibattito dottrinale tra chi predica la naturale indivisibilità della partecipazione — argomentando dall’unitarietà della “quota di partecipazione di ciascun socio” e dal carattere personalistico del tipo — e chi ne afferma la naturale divisibilità, salva clausola statutaria di indivisibilità, valorizzando l’ammissibilità pacifica della cessione parziale. Il contrasto, per quanto rilevante sul piano sistematico, non è decisivo ai fini del quesito: la divisibilità è condizione necessaria ma non sufficiente del frazionamento successorio.

L’irrilevanza della divisibilità ai fini del frazionamento automatico

Anche ammessa la naturale divisibilità della quota, infatti, resta da dimostrare che la divisione operi ipso iure per il solo fatto della pluralità di eredi. La concezione unitaria e obiettivata della partecipazione rende problematica l’applicazione del principio della divisione automatica, pensato per i rapporti obbligatori: come osservato in dottrina già prima della riforma, sarebbe singolare ammettere una quota di s.r.l. che si divide automaticamente quando il pacchetto azionario, benché composto da azioni perfettamente ripartibili per il numero degli eredi, cade in comunione ereditaria e richiede un successivo atto divisionale. Per le azioni, del resto, è pacifica l’applicazione estensiva dell’art. 2347 c.c. anche alla pluralità di titoli in comproprietà indivisa derivante da successione — profilo su cui, con riferimento specifico alla società per azioni, si veda l’approfondimento su comunione ereditaria di azioni e successione del socio di s.p.a.


Il superamento della tesi del frazionamento ipso iure

L’assimilazione della quota al credito e il broccardo romanistico

La tesi del frazionamento automatico poggiava storicamente su una premessa qualificatoria — la quota come diritto di credito verso la società — e su un corollario: l’applicazione del principio nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur, desunto per analogia dagli artt. 752, 754, 1295 e 1314 c.c. In questa prospettiva, isolatamente sostenuta in dottrina, ciascun erede diverrebbe, per il solo effetto dell’accettazione, titolare esclusivo di una frazione della partecipazione, con immediata efficacia e senza necessità di atto divisorio.

Il tramonto del principio per i crediti ereditari

Entrambi i pilastri sono crollati. Quanto al secondo, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente rovesciato il broccardo con riferimento ai crediti: a partire da Cass. n. 11128/1992, passando per Cass. n. 640/2000 e n. 19062/2006, fino all’arresto definitivo delle Sezioni Unite. Cass., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657 ha affermato che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria: la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 c.c. vale solo per i debiti, mentre gli artt. 727, 757 e 760 c.c. presuppongono l’inclusione dei crediti nella comunione. L’art. 727 c.c. annovera i crediti tra gli elementi delle porzioni divisionali; l’art. 757 c.c., attribuendo efficacia retroattiva all’assegnazione, postula una contitolarità anteriore alla divisione; l’art. 760 c.c., regolando la garanzia per l’insolvenza del debitore del credito assegnato, conferma che i crediti sono oggetto di apporzionamento. La ratio è la conservazione dell’integrità della massa attiva, a presidio della parità tra coeredi (collazione, imputazione, formazione qualitativa dei lotti) e del buon esito della divisione.

L’argomento a fortiori per la partecipazione sociale

Se neppure i crediti — entità per definizione divisibili — si frazionano ipso iure, a maggior ragione non può frazionarsi automaticamente la quota di s.r.l., che credito non è, ma bene unitario. Il ragionamento opera a fortiori: la premessa qualificatoria della tesi del frazionamento è smentita dalla giurisprudenza sulla natura della quota, e il suo corollario è smentito dalle Sezioni Unite sui crediti. Ne discende che la partecipazione caduta in successione forma oggetto di comunione ereditaria tra i coeredi, in proporzione alle rispettive quote, sino a un atto — divisionale o comunque dispositivo — idoneo a determinarne il frazionamento o l’attribuzione individuale.


La comunione ereditaria della quota: fondamento positivo e conferme applicative

L’art. 2468, quinto comma, c.c. e la comproprietà della partecipazione

Il dato positivo conforta la conclusione. L’art. 2468, quinto comma, c.c. dispone che, nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Il legislatore della riforma, nel dettare per la s.r.l. una disciplina autonoma della contitolarità — speculare all’art. 2347 c.c. per la s.p.a. — ha espunto ogni riferimento alla divisibilità della quota in caso di successione, che il testo previgente dell’art. 2482 c.c. contemplava: omissione letta dalla dottrina prevalente come conferma della non automatica divisione della partecipazione tra gli eredi del socio defunto. La norma presuppone, come vicenda fisiologica, proprio la comunione — anche ereditaria — sulla quota e ne organizza il funzionamento verso la società.

Le indicazioni della prassi notarile

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 61-2020/I, ha sistematizzato la materia in termini netti: qualora gli eredi intendano intestarsi singolarmente la frazione di partecipazione spettante a ciascuno, è necessario procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sulla quota con atto inter vivos idoneo, poiché la quota caduta in successione, fintanto che la comunione non sia sciolta, resta in proprietà indivisa. Nello stesso senso la giurisprudenza richiamata dallo Studio: ove non si sia addivenuti allo scioglimento della comunione, o questo non sia provato mediante idoneo titolo, la quota ricade in comunione indivisa e ai contitolari è precluso l’esercizio in forma individuale delle prerogative connesse allo status di socio. Coerente il sistema pubblicitario: l’acquisto mortis causa va iscritto nel registro delle imprese a favore di tutti i coeredi in comunione, e il principio di continuità e completezza delle iscrizioni impone che ogni successivo mutamento — divisione compresa — sia a sua volta iscritto, come statuito dai provvedimenti del Giudice del registro di Roma richiamati nel medesimo Studio. Un’iscrizione frazionata operata senza titolo divisionale è, in questa prospettiva, illegittima.

Quadro sinottico delle due ricostruzioni

ProfiloFrazionamento ipso iure (tesi superata)Comunione ereditaria (tesi accolta)
Qualificazione della quotaDiritto di credito verso la societàBene mobile immateriale unitario (art. 812 c.c.)
FondamentoNomina hereditaria ipso iure dividunturArtt. 727, 757, 760 c.c.; art. 2468, co. 5, c.c.
Effetto dell’accettazioneCiascun erede titolare esclusivo di una frazioneContitolarità pro indiviso sull’intera quota
Esercizio dei diritti socialiIndividuale, pro quotaTramite rappresentante comune (artt. 1105-1106 c.c.)
FrazionamentoAutomaticoSolo con divisione o atto dispositivo, con pubblicità ex art. 2470 c.c.
RiscontriDottrina minoritaria ante riformaSez. Un. n. 24657/2007 (a fortiori); CNN Studio n. 61-2020/I; prassi del registro
Le due ricostruzioni a confronto: frazionamento automatico e comunione ereditaria.
Iter Operativo Della Comunione Ereditaria Sulla Quota Di S.r.l.: Dal Decesso Del Socio Alla Titolarità Individuale
Iter operativo: dalla morte del socio alla titolarità individuale della partecipazione.

Il regime della partecipazione indivisa: l’esercizio dei diritti sociali

Il rappresentante comune tra nomina e paralisi paritetica

La nomina del rappresentante comune avviene, per il rinvio agli artt. 1105 e 1106 c.c., a maggioranza calcolata secondo il valore delle quote di comunione e non per teste; il rappresentante è inquadrato quale mandatario dei coeredi, tenuto ad attenersi alle istruzioni della maggioranza e responsabile ex mandato in caso di inadempimento. Nel caso qui esaminato la struttura paritetica della comunione — due figli, ciascuno per metà — espone la contitolarità a un rischio concreto di stallo: in difetto di maggioranza, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 1105, quarto comma, c.c., affinché adotti in camera di consiglio i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina del rappresentante. È un profilo che la pianificazione statutaria e successoria dovrebbe anticipare, secondo le tecniche esaminate a proposito delle clausole statutarie di prevenzione dei conflitti nelle s.r.l.

L’estensione dei poteri del rappresentante e i diritti a esercizio individuale

L’area coperta dalla rappresentanza necessaria comprende pacificamente l’intervento e il voto in assemblea e l’impugnazione delle decisioni dei soci. Controversa è invece la sorte del diritto di controllo del socio non amministratore ex art. 2476, secondo comma, c.c.: un orientamento di merito lo convoglia nel rappresentante comune, quale unico interlocutore della società; altro orientamento ne predica l’esercizio individuale, quale diritto consustanziale alla posizione di contitolare, anche in funzione della formazione consapevole delle istruzioni al rappresentante. Quanto ai diritti patrimoniali, gli utili distribuiti manente communione costituiscono frutti civili che accrescono la massa comune e sono oggetto di rendiconto in sede divisionale. Va infine segnalato che l’art. 2468, quinto comma, c.c. non riproduce le regole dell’art. 2347, secondo e terzo comma, c.c. sull’efficacia delle dichiarazioni sociali rese a uno solo dei comproprietari e sulla solidarietà per i versamenti: l’applicazione analogica è discussa, e prudenza impone alla società di indirizzare le comunicazioni a tutti i contitolari finché il rappresentante non sia nominato e pubblicizzato.

Gli atti dispositivi durante l’indivisione

La comunione non paralizza la circolazione, ma la conforma. La cessione dell’intera partecipazione a terzi richiede il consenso di tutti i coeredi, trattandosi di atto di alienazione della cosa comune (art. 1108, terzo comma, c.c.). Ciascun coerede può invece alienare la propria quota ereditaria: se la aliena a un estraneo, gli altri coeredi possono esercitare la prelazione e il retratto successorio ex art. 732 c.c. Diverso è l’atto con cui il singolo coerede pretenda di disporre della propria “metà” della sola partecipazione sociale, quando l’asse comprenda altri beni: secondo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068 — e della giurisprudenza conforme — la vendita, da parte di un coerede, della quota di un singolo bene compreso nella comunione ereditaria ha effetto meramente obbligatorio, restando l’efficacia reale subordinata all’assegnazione del bene al coerede alienante in sede di divisione, mentre la donazione del medesimo diritto, ove l’altruità non sia esplicitata, è affetta da nullità per difetto di causa. Anche sotto questo profilo, dunque, il frazionamento effettivo della partecipazione passa necessariamente per la divisione.


Lo scioglimento della comunione e il frazionamento volontario

La divisione a effetto dichiarativo e la pubblicità commerciale

Lo scioglimento della comunione ereditaria della quota può avvenire con divisione contrattuale — che, nella prassi, assume la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata — ovvero con divisione giudiziale, che ciascun coerede può domandare in ogni tempo ex art. 713 c.c. La divisione ha natura dichiarativa con efficacia retroattiva: ai sensi dell’art. 757 c.c., ciascun condividente è reputato solo e immediato successore nella frazione di partecipazione assegnatagli sin dall’apertura della successione. La natura dichiarativa non esonera tuttavia dalla pubblicità: ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2470 c.c. — necessaria per la legittimazione individuale dei condividenti verso la società e imposta dal principio di continuità delle iscrizioni — occorre un titolo in forma autentica, secondo l’impostazione consolidata nella prassi notarile e camerale. Gli esiti possibili sono molteplici: frazionamento paritetico (a ciascun figlio una partecipazione pari alla metà di quella paterna), assegnazione integrale a uno dei coeredi con conguaglio a favore dell’altro, apporzionamento con altri cespiti della massa che lasci la quota per intero a un solo condividente.

Profili fiscali essenziali

Sul versante dell’imposta di registro, lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto partecipazioni è oggetto di dibattito tra imposizione proporzionale, sostenuta da parte della giurisprudenza sulla natura dichiarativa dell’atto, e imposta in misura fissa, che il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 94-2022/T) argomenta muovendo dallo statuto fiscale speciale degli atti aventi ad oggetto partecipazioni sociali riconosciuto da Cass. n. 17904/2021. Sul versante dell’imposta di successione, l’esenzione dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 — riscritto dal d.lgs. n. 139/2024 — spetta, per le società di capitali, solo se il trasferimento consente agli aventi causa di acquisire o integrare il controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1), c.c.: la prassi ammette che la partecipazione di controllo trasferita a più discendenti in comproprietà soddisfi il requisito, poiché i diritti sono esercitati unitariamente tramite il rappresentante comune, mentre la recente Risposta n. 109/2026 ha escluso il computo unitario tra la quota caduta in comunione indivisa e le partecipazioni già detenute individualmente dai coeredi. Per l’approfondimento si rinvia agli articoli su esenzione delle quote sociali in comunione ereditaria indivisa e sulla nozione di controllo nel trasferimento agevolato di partecipazioni. Nel caso di specie, dunque, se la quota paterna era di controllo, la devoluzione ai due figli in comunione — con rappresentante comune — non pregiudica di per sé l’esenzione, ferma la verifica dei requisiti di mantenimento quinquennale.


Prospettive statutarie: la clausola di frazionamento automatico

L’inconveniente pratico della comunione incidentale — stallo paritetico, rappresentanza necessaria, divisione differita — può essere prevenuto a monte. Una parte autorevole della dottrina notarile ritiene ammissibile la clausola statutaria che disponga la divisione automatica della partecipazione del socio defunto tra i suoi eredi, in proporzione alle quote ereditarie: la pattuizione non integrerebbe un patto successorio vietato ex art. 458 c.c., perché non individua i beneficiari né incide sull’entità delle quote — rimesse alla legge o al testamento — ma si limita a conformare il regime di appartenenza (frazionata anziché collettiva) del bene destinato a cadere in successione; e se all’autonomia statutaria è consentito escludere in radice la trasmissibilità mortis causa della quota, a fortiori deve esserle consentito disciplinarne le modalità di appartenenza tra gli eredi. In assenza di una simile clausola — come nella fattispecie esaminata — resta fermo il regime legale della comunione ereditaria della quota.


Considerazioni conclusive

Al quesito iniziale può dunque darsi risposta univoca. Nella s.r.l. il cui statuto non limita la trasmissibilità mortis causa, la partecipazione del socio deceduto ab intestato si devolve ai due figli — con esclusione del coniuge divorziato — quali chiamati in parti uguali; essa forma oggetto di comunione ereditaria e non si divide ex se. I figli, con l’accettazione, divengono contitolari pro indiviso dell’intera e unitaria partecipazione paterna, ciascuno per la metà, e non titolari esclusivi di due autonome partecipazioni dimezzate. Ne discendono, sul piano operativo: l’iscrizione dell’acquisto mortis causa nel registro delle imprese a favore di entrambi in comunione; l’esercizio dei diritti sociali per il tramite del rappresentante comune ex art. 2468, quinto comma, c.c., con ricorso al giudice ex art. 1105, quarto comma, c.c. in caso di stallo paritetico; l’inefficacia reale immediata degli atti con cui il singolo coerede disponga della frazione di quota prima della divisione, ove l’asse comprenda altri beni; la necessità, per giungere alla titolarità individuale, di un atto di divisione — dichiarativo e retroattivo ex art. 757 c.c., ma soggetto a pubblicità commerciale in forma autentica — ovvero di altro atto dispositivo congiunto. La costruzione, coerente con l’arresto delle Sezioni Unite sui crediti ereditari e con la natura di bene unitario della quota, presidia l’integrità della massa e la parità tra coeredi; all’autonomia statutaria resta affidato il compito, ove lo si voglia, di derogarvi con una clausola di frazionamento automatico, la cui introduzione merita attenta valutazione in sede di pianificazione del passaggio generazionale.


Riferimenti normativi e bibliografici

Normativa

Artt. 456, 459, 467-468, 565, 566, 585, 713, 727, 732, 752, 754, 757, 760, 812, 813, 1105, 1106, 1108, 2347, 2359, 2468, 2469, 2470, 2471, 2471-bis, 2476 c.c.; art. 9-bis legge 1° dicembre 1970, n. 898; art. 7 r.d. 29 marzo 1942, n. 239; d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. legge 28 gennaio 2009, n. 2; art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come sostituito dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139.

Giurisprudenza

Cass., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657; Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068; Cass. 26 maggio 2000, n. 6957; Cass. 13 ottobre 1992, n. 11128; Cass. 21 gennaio 2000, n. 640; Cass. 5 settembre 2006, n. 19062; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4428; Cass. 23 giugno 2021, n. 17904.

Dottrina e prassi istituzionale

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 61-2020/I, Successione a causa di morte di quote di s.r.l.; CNN, Studio n. 94-2022/T; CNN, Risposta a quesito n. 5298/I; L. Bullo, L’oggetto della divisione ereditaria: questioni in tema di crediti e partecipazioni sociali, Fondazione Italiana del Notariato; Agenzia delle Entrate, circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, § 8.3; risoluzione n. 75/E/2010; Risposta a interpello 26 maggio 2026, n. 109.


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