Donazione di Quote Srl e Riserva del Voto sugli Utili: Cassazione n. 6614/2026

Donazione Di Quote Srl E Riserva Del Voto Sugli Utili - Cassazione Ordinanza N. 6614/2026
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Abstract — Con l’ordinanza 19 marzo 2026, n. 6614 — cui si affianca, con motivazione sovrapponibile, l’ordinanza n. 6616 depositata lo stesso giorno — la Sezione Tributaria della Cassazione torna a delimitare il perimetro applicativo dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 per i trasferimenti liberali di partecipazioni societarie in favore di discendenti e coniuge. Il tema riguarda la donazione della nuda proprietà di quote di s.r.l. con riserva, in capo all’usufruttuario, del diritto di voto sulle delibere di destinazione degli utili. La Corte esclude che tale assetto negoziale integri il «controllo di diritto» richiesto dall’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., quale presupposto oggettivo dell’agevolazione.



Premessa e inquadramento sistematico

L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, TUSD), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, esclude dall’applicazione dell’imposta i trasferimenti — anche mediante patti di famiglia — di aziende o rami d’azienda, di quote sociali e di azioni, effettuati a favore dei discendenti e del coniuge del disponente. Per le partecipazioni in società di capitali rientranti nell’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR, il beneficio è tuttavia circoscritto alle sole attribuzioni mediante le quali sia acquisito, ovvero integrato, il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., a condizione che gli aventi causa mantengano tale controllo per un periodo non inferiore a cinque anni, rendendo apposita dichiarazione contestuale all’atto.

Quando la donazione ha ad oggetto non la piena proprietà ma la sola nuda proprietà delle quote, con riserva dell’usufrutto al disponente, si pone il problema di stabilire se il requisito del controllo di diritto possa considerarsi soddisfatto in capo ai nudi proprietari donatari, atteso che l’art. 2352, primo comma, c.c. — richiamato per le s.r.l. dall’art. 2471-bis c.c. — attribuisce il diritto di voto all’usufruttuario, salva diversa pattuizione. È su questo snodo che si innesta l’ordinanza in commento.

L’art. 3, comma 4-ter, TUSD e il rinvio all’art. 2359 c.c.

Il controllo di diritto rilevante ai fini dell’agevolazione coincide, per costante lettura sia dell’Agenzia delle Entrate (circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E) sia della giurisprudenza di legittimità, con la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Si tratta di una presunzione di carattere assoluto, insensibile a eventuali clausole statutarie che prevedano maggioranze qualificate per determinate delibere. Il beneficio fiscale, per espressa finalità della norma, non tutela il mero trasferimento del valore economico della partecipazione, bensì il subentro effettivo nella funzione di governo dell’impresa, quale condizione per la continuità imprenditoriale nel passaggio generazionale.

Ne discende che l’accertamento del controllo non può arrestarsi al dato quantitativo della quota nudo-proprietaria trasferita, ma deve verificare in concreto se il donatario disponga, o meno, del potere di determinare l’esito delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria nel suo complesso.

Il caso esaminato e la riserva del voto sugli utili

Nella fattispecie decisa dall’ordinanza n. 6614/2026 (e in termini identici dalla n. 6616/2026), l’atto di donazione trasferiva ai discendenti la nuda proprietà dell’intero capitale sociale di una s.r.l., riservando al donante — e, in caso di premorienza, al coniuge superstite — l’usufrutto vitalizio sulle quote. La clausola determinante era quella per cui il diritto agli utili e il diritto di voto sulle delibere di ripartizione degli stessi restavano riservati all’usufruttuario, mentre ai nudi proprietari spettava il voto su ogni altra materia assembleare. I donatari avevano dichiarato, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD, di acquisire e mantenere il controllo della società per il quinquennio di legge.

La Cassazione ha ritenuto tale struttura inidonea a integrare il controllo di diritto richiesto dall’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c. La destinazione dell’utile — accantonamento a riserva ovvero distribuzione ai soci — non costituisce, secondo la Corte, una competenza marginale o accessoria dell’assemblea ordinaria, bensì un nucleo essenziale delle prerogative assembleari, incidendo direttamente sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell’ente. Se il potere di deliberare su tale destinazione permane in capo all’usufruttuario, i nudi proprietari donatari non dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria «nel suo complesso», a prescindere dalla circostanza che essi siano titolari, sul piano formale, dell’intero capitale sociale in nuda proprietà.

Il principio di diritto: la donazione della nuda proprietà di quote di s.r.l., con riserva in capo all’usufruttuario del voto sulle delibere di ripartizione degli utili, non realizza un trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull’assemblea dei soci ex art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., permanendo in capo all’usufruttuario il potere di incidere sulla volontà assembleare, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fruizione dell’agevolazione.

Schema Comparativo: Esenzione Esclusa Se Il Voto Sugli Utili Resta All'Usufruttuario, Riconosciuta Se Trasferito Ai Nudi Proprietari
Confronto tra cass. N. 6614/2026 e ag. Entrate risposta n. 271/2025 sul controllo di diritto ex art. 2359 c. C.

Il discrimine rispetto alla mera titolarità del diritto agli utili

Un profilo che merita di essere isolato con attenzione, perché distingue la fattispecie decisa da ipotesi contigue ma non sovrapponibili, riguarda la differenza tra la titolarità del diritto agli utili e la titolarità del diritto di voto sulla delibera che quegli utili distribuisce. Secondo l’orientamento richiamato dalla stessa Cassazione — conforme, sul punto, alla risposta dell’Agenzia delle Entrate 23 ottobre 2025, n. 271 — la permanenza in capo all’usufruttuario del solo diritto patrimoniale agli utili non è di per sé ostativa alla fruizione dell’esenzione, trattandosi di una prerogativa fisiologicamente propria dell’usufrutto ai sensi dell’art. 984 c.c.

Ciò che risulta invece decisivo, nella pronuncia in commento, è la permanenza in capo all’usufruttuario del potere deliberativo sulla destinazione degli utili, ossia della componente di voto — e non semplicemente patrimoniale — relativa a quella specifica materia. È questa la circostanza che priva i donatari della disponibilità della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria «nel suo complesso», categoria che l’art. 2359 c.c. non consente di frazionare per singole materie deliberative.

Casistica applicativa: la corretta strutturazione dell’atto

La prassi negoziale successiva alla riforma del 2024 ha sperimentato soluzioni idonee a preservare l’agevolazione anche in presenza di riserva di usufrutto. In un caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate con la richiamata risposta n. 271/2025, il donante — titolare del 96,3% del capitale di una holding — aveva donato ai figli, in comunione, la nuda proprietà del 95% della partecipazione, riservandosi l’usufrutto; l’atto conteneva tuttavia una convenzione accessoria, ammessa dall’art. 2352, primo comma, c.c. («salvo diversa convenzione»), con cui il donante trasferiva ai figli la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, consentendo loro di acquisire il controllo di diritto ex art. 2359 c.c. e di esercitarlo tramite rappresentante comune ai sensi dell’art. 2347 c.c. In tale ipotesi l’Agenzia ha riconosciuto la spettanza dell’esenzione.

Il confronto tra le due fattispecie — quella sfociata nell’ordinanza n. 6614/2026 e quella oggetto della risposta n. 271/2025 — evidenzia come l’elemento discriminante non sia la costituzione dell’usufrutto in sé, né la sua ampiezza patrimoniale, ma la specifica allocazione contrattuale del voto sulle delibere di destinazione dell’utile: ove tale voto sia trasferito, per convenzione espressa, ai nudi proprietari, il controllo di diritto si consolida in capo a questi ultimi; ove resti riservato all’usufruttuario, l’agevolazione è preclusa, indipendentemente dalle dichiarazioni di impegno quinquennale rese in atto.

Novità normative e giurisprudenziali recenti

La riforma recata dal D.Lgs. n. 139/2024 ha esteso l’ambito applicativo dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD anche alle ipotesi di «integrazione» di un controllo già esistente, oltre che di acquisizione ex novo, e ha confermato il rinvio secco all’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c. quale unico parametro di misurazione del controllo rilevante ai fini tributari, senza distinzioni tra assemblee statutariamente rafforzate. Nello stesso torno di tempo, la Sezione Tributaria è tornata più volte sul tema: oltre alle ordinanze nn. 6614 e 6616 del 2026, si registra la successiva ordinanza n. 6799/2026, di analogo tenore per le società di capitali, e l’ordinanza n. 7619/2026, che ha esteso il tema — con conclusioni distinte, attesa la diversa natura del rapporto sociale — alla donazione di quote di società di persone, per le quali il requisito del controllo quantitativo non è richiesto dalla norma agevolativa.

Considerazioni conclusive

L’ordinanza n. 6614/2026 conferma un approccio sostanzialistico nella verifica del presupposto oggettivo dell’agevolazione ex art. 3, comma 4-ter, TUSD: rileva non la formale titolarità della nuda proprietà dell’intero capitale, ma l’effettiva disponibilità del voto sulle materie che incidono sulla struttura finanziaria della società, tra le quali la destinazione degli utili occupa una posizione centrale. Per la prassi notarile, la pronuncia impone particolare cura nella redazione delle clausole di riserva di usufrutto contestuali alla donazione di partecipazioni: qualora l’obiettivo delle parti sia la fruizione dell’esenzione, è necessario prevedere espressamente — in deroga all’art. 2352, primo comma, c.c. — il trasferimento ai nudi proprietari donatari del voto su tutte le delibere dell’assemblea ordinaria, ivi comprese quelle di destinazione e ripartizione degli utili, riservando eventualmente all’usufruttuario il solo diritto patrimoniale ex art. 984 c.c.

Resta aperta, e non ancora oggetto di puntualizzazione da parte della Corte, la questione della sorte dell’agevolazione nei casi di comproprietà «mista» tra più nudi proprietari con quote di voto differenziate sulla medesima delibera.

Riferimenti normativi e bibliografici

  • Cass., Sez. V, ord. 19 marzo 2026, n. 6614
  • Cass., Sez. V, ord. 19 marzo 2026, n. 6616
  • Cass., Sez. V, ord. 2026, n. 6799
  • Cass., Sez. V, ord. 2026, n. 7619
  • Art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
  • Art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.
  • Art. 2352, primo comma, c.c.; art. 2471-bis c.c.
  • Art. 984 c.c.; art. 2347 c.c.
  • Agenzia delle Entrate, circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E
  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 ottobre 2025, n. 271

 


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