Le partecipazioni a realizzo controllato dopo la riforma: il nuovo statuto fiscale dell’art. 177 Tuir

Partecipazioni A Realizzo Controllato: Il Nuovo Statuto Fiscale Dell'Art. 177 Tuir
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Il regime del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato, disciplinato dall’articolo 177, commi 2 e 2-bis, del Tuir, costituisce uno strumento di riorganizzazione societaria e patrimoniale che consente di controllare, o di neutralizzare, l’effetto reddituale altrimenti derivante dall’apporto di azioni o quote in una società conferitaria. L’istituto, già oggetto di un precedente studio del Consiglio Nazionale del Notariato, richiede oggi una rilettura sistematica alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore della riforma dell’imposizione sui redditi e dei numerosi documenti di prassi succedutisi nell’ultimo periodo.

Il presente contributo ricostruisce l’architettura della disciplina nella duplice fattispecie del comma 2 e del comma 2-bis, ne approfondisce i nuovi profili applicativi riferiti alle società holding, analizza i criteri di determinazione del costo fiscale e del valore di realizzo, e ne verifica le ricadute sul piano della tecnica redazionale notarile, muovendo da un approccio che privilegia l’inquadramento sistematico rispetto alla mera esposizione casistica.


Indice dei contenuti

Il fondamento sistematico del conferimento a realizzo controllato

Le ragioni civilistiche e tributarie della scelta del realizzo controllato

Il conferimento di partecipazioni sociali si presta, più di altri istituti, a sostenere operazioni di riorganizzazione societaria e patrimoniale orientate al graduale passaggio generazionale e al controllo unitario di più società operative. La costituzione di una holding mediante apporto delle partecipazioni consente infatti di accentrare la governance, di introdurre clausole statutarie sulla nomina degli amministratori o sulla distribuzione degli utili, e di sostituire le garanzie personali dei singoli socî con quelle offerte dalla società conferitaria nei rapporti con il sistema bancario. Si tratta di finalità che, a differenza di quanto accade per la fusione, non comportano l’estinzione delle società conferite, le quali conservano la propria identità originaria pur entrando a far parte di un assetto di controllo unitario.

Sul piano tributario, la scelta del realizzo controllato si giustifica nella possibilità di indurre la neutralità dell’operazione in capo al soggetto conferente, o quantomeno di controllarne l’effetto realizzativo. L’istituto consente così di risolvere, a un costo fiscale contenuto, questioni di natura civilistica anche complesse, potendone risultare attenuato o del tutto neutralizzato l’impatto reddituale a carico del conferente.

Il valore di realizzo come deroga al criterio del valore normale

Il legislatore tributario non ha dedicato al conferimento di partecipazioni una disciplina civilistica autonoma, collocandone la regolamentazione, sul piano fiscale, nel capo dedicato alle operazioni straordinarie del Tuir, accanto alla trasformazione, alla fusione, alla scissione e al conferimento d’azienda. Il punto di partenza resta l’articolo 9, comma 5, del Tuir, secondo cui le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono, ai fini delle imposte sui redditi, anche per i conferimenti in società: anche l’apporto di partecipazioni, al pari di una cessione, può quindi far emergere una plusvalenza imponibile, sebbene il corrispettivo sia qui rappresentato da azioni o quote della società conferitaria piuttosto che da una somma di denaro.

Nel regime ordinario di cui all’articolo 9, comma 2, del Tuir, il corrispettivo conseguito si identifica nel valore normale delle partecipazioni conferite, determinato in proporzione al patrimonio netto della società conferita. Quando ricorrono i presupposti del realizzo controllato, quel parametro è sostituito dal valore di realizzo, costituito dalla quota delle voci di patrimonio netto che la società conferitaria forma in corrispondenza del conferimento. Si tratta di un dato oggettivo, riferito alla conferitaria e non alla conferita, la cui determinazione consente al conferente di controllare l’emersione della plusvalenza o, iscrivendo voci di patrimonio netto in misura corrispondente all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, di neutralizzarla integralmente. Il fenomeno, peraltro, non è circoscritto ai soli soggetti esercenti attività d’impresa: a seguito delle modifiche introdotte dal correttivo Ires del 2005, anche le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa possono beneficiare del realizzo controllato, circostanza che ne ha ampliato significativamente la platea applicativa.

Le due fattispecie del comma 2 e del comma 2-bis dell'articolo 177 del Tuir

L’articolo 177 del Tuir prevede due distinte discipline di conferimento a realizzo controllato, accomunate da un unico statuto fiscale ma fondate su presupposti e finalità differenti. Il comma 2-bis, nel richiamare espressamente le disposizioni del comma 2, ne conferma l’appartenenza a un sistema unitario, pur regolando una fattispecie autonoma.

Il conseguimento del controllo di diritto nella fattispecie del comma 2

Nella fattispecie del comma 2, l’obiettivo dell’operazione è l’acquisizione, da parte della società conferitaria, del controllo di diritto della società le cui partecipazioni sono conferite, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile: occorre cioè che la conferitaria ottenga la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società scambiata. Il conferimento può avere a oggetto azioni o quote di maggioranza, oppure partecipazioni di minoranza che, conferite congiuntamente e in un’unica operazione, assicurino comunque l’acquisizione del controllo.

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo recante la revisione del regime impositivo dei redditi hanno eliminato ogni limite all’incremento del controllo già detenuto dalla conferitaria: in passato l’integrazione del controllo rilevava soltanto se imposta da un obbligo legale o da un vincolo statutario, mentre oggi qualsiasi forma di incremento del controllo di diritto, anche realizzata mediante il conferimento di una partecipazione di minoranza che si aggreghi a una maggioranza preesistente, rientra nel perimetro applicativo della norma. Resta tuttavia necessario che le azioni o quote conferite siano dotate del diritto di voto, salva la possibilità di regolare in via preventiva, su base convenzionale, l’attribuzione del relativo esercizio. Sul piano redazionale, l’atto dovrà sempre far emergere come, a operazione conclusa, la società conferitaria disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria della società conferita: una verifica che presuppone un’approfondita ricostruzione della nozione di controllo di diritto, comune anche ad altri ambiti del sistema tributario.

Riorganizzazioni familiari e partecipazioni qualificate nel comma 2-bis

Il comma 2-bis disciplina una fattispecie pensata per le riorganizzazioni societarie e per il passaggio generazionale nei casi che resterebbero esclusi dal comma 2 per insufficienza della partecipazione detenuta. La neutralità è qui subordinata a due condizioni cumulative: il conferimento deve avere a oggetto una partecipazione qualificata, ai sensi dell’articolo 67, lettera c), del Tuir, e la società conferitaria deve essere una società a socio unico partecipata dal conferente, oppure una società pluripersonale i cui soci, oltre al conferente medesimo, possono essere soltanto suoi familiari nei limiti dell’articolo 5 del Tuir.

L’apertura alla holding familiare pluripersonale costituisce una delle novità più rilevanti della riforma: in precedenza, infatti, l’unica conferitaria ammessa era la società unipersonale. Resta tuttavia necessario che ciascun familiare conferente sia già titolare, prima dell’operazione, di una partecipazione che soddisfi autonomamente i requisiti di qualificazione, non essendo sufficiente che la qualificazione emerga soltanto dalla sommatoria delle quote conferite da più soggetti. La verifica della natura familiare della conferitaria, peraltro, non costituisce una condizione permanente, dovendo sussistere unicamente nella fase costitutiva o in quella dell’aumento di capitale liberato mediante il conferimento: le partecipazioni potranno essere liberamente negoziate, anche a favore di terzi, in epoca successiva.

Il criterio di prevalenza tra le due discipline

Quando ricorrono congiuntamente i presupposti di entrambe le discipline, il tenore letterale del comma 2-bis, che ne subordina l’applicazione al caso in cui la conferitaria non acquisisca il controllo di diritto della società scambiata, induce a ritenere prevalente il comma 2. Diversa è l’ipotesi in cui due soggetti legati da un vincolo di parentela rilevante, titolari ciascuno di una partecipazione qualificata che, sommate, assicurino il controllo della società conferita, possano scegliere indifferentemente tra la costituzione di due società unipersonali autonome ai sensi del comma 2-bis, oppure di un’unica holding che acquisisca il controllo di diritto ai sensi del comma 2. La preferenza per l’una o l’altra soluzione risulterà orientata da considerazioni civilistiche, quali la stabilità del controllo della società scambiata, oppure da profili più strettamente fiscali, in particolare dalla diversa durata del periodo minimo di detenzione richiesto in caso di successiva alienazione delle partecipazioni conferite.

ProfiloComma 2Comma 2-bis
FinalitàAcquisizione o integrazione del controllo di dirittoRiorganizzazione familiare e passaggio generazionale
Oggetto del conferimentoPartecipazioni anche non qualificate, dotate di votoPartecipazioni qualificate ex art. 67 lett. c) Tuir
Società conferitariaQualsiasi società di capitaliSocietà unipersonale o holding familiare pluripersonale
Periodo minimo Pex su cessione successiva12 mesi dal conferimento60 mesi dal conferimento (comma 2-quater)
Tavola di sintesi delle differenze tra le due fattispecie di realizzo controllato disciplinate dall’art. 177 Tuir.
Schema Operativo Del Conferimento Di Partecipazioni A Realizzo Controllato: Dal Conferimento All'Iscrizione Del Patrimonio Netto, Fino A Plusvalenza, Neutralità O Minusvalenza
Lo schema operativo del realizzo controllato: dal conferimento delle partecipazioni alla determinazione di plusvalenza, neutralità o minusvalenza in capo al conferente, con i periodi minimi di detenzione rilevanti per la pex.

Le holding e il nuovo test di prevalenza dei commi 2-ter e 2-quater

Le modifiche introdotte dal legislatore della riforma hanno inserito nell’articolo 177 del Tuir due nuovi commi, il 2-ter e il 2-quater, dedicati specificamente al conferimento di partecipazioni detenute in società holding, con riguardo alla sola disciplina del comma 2-bis.

La verifica della soglia di qualificazione nella catena partecipativa

In precedenza, il conferimento di una partecipazione di minoranza qualificata detenuta in una società holding richiedeva di verificare che la soglia di qualificazione fosse rispettata con riferimento a tutte le società partecipate, sia in via diretta sia in via indiretta, lungo l’intera catena di controllo. Il nuovo comma 2-ter ha sostituito tale verifica con un criterio di prevalenza riferito alle sole partecipazioni dirette della holding conferita e, qualora tra queste figurino società a loro volta qualificabili come sub-holding, alle partecipazioni dirette di queste ultime, senza che occorra risalire ulteriormente lungo la catena. Il regime del realizzo controllato può dirsi fruibile soltanto se il valore contabile delle partecipazioni rilevanti che superano la soglia di qualificazione risulti prevalente rispetto al valore contabile complessivo delle altre partecipazioni rilevanti.

Una norma di interpretazione autentica, introdotta dal decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive in materia di Irpef e Ires, è intervenuta a chiarire come tale test di prevalenza debba essere condotto quando la società i cui titoli sono conferiti rientri essa stessa tra i soggetti che il Tuir qualifica come società di partecipazione finanziaria o non finanziaria, risolvendo le incertezze interpretative che si erano manifestate con riguardo al testo del comma 2-ter.

Il periodo minimo di detenzione di sessanta mesi

La disciplina della holding si completa con il comma 2-quater, che individua nel periodo di sessanta mesi il termine minimo di detenzione delle partecipazioni conferite ai sensi del comma 2-bis, decorrente dalla data del conferimento, necessario per non incorrere nella disapplicazione del regime di favore in caso di successiva cessione. Il termine, sensibilmente più lungo di quello previsto per le partecipazioni conferite ai sensi del comma 2, riflette la diversa funzione che il legislatore attribuisce alla fattispecie del comma 2-bis, più marcatamente orientata al passaggio generazionale che alla mera riorganizzazione del controllo societario, e impone una valutazione attenta dell’orizzonte temporale dell’operazione già nella fase di redazione dell’atto costitutivo o del verbale di aumento di capitale.

La determinazione del costo fiscale e del valore di realizzo

L’intera architettura del realizzo controllato si fonda sul confronto tra due grandezze, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo formato dalla conferitaria, la cui differenza può risultare positiva, nulla o negativa, dando luogo rispettivamente a una plusvalenza, alla neutralità dell’operazione o a una minusvalenza.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite

Il costo fiscalmente riconosciuto, richiamato dall’articolo 68, comma 6, del Tuir, non coincide necessariamente con il valore nominale del capitale sociale, dovendo essere ricostruito a partire dal momento in cui il socio è divenuto titolare della partecipazione. Concorrono a formarlo, oltre al capitale effettivamente versato, i versamenti in conto capitale e quelli per la copertura delle perdite, le rinunce a finanziamenti dei socî, le riserve da sovrapprezzo, gli interessi di conguaglio e i saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, nonché le spese notarili sostenute per l’acquisto e le imposte di successione o donazione corrisposte in occasione di un acquisto a titolo gratuito. Non vi concorrono, viceversa, le poste del patrimonio netto derivanti da rivalutazioni gratuite o dall’accumulo di riserve di utili non ancora assoggettate a imposizione in capo al socio, con la conseguenza che, in caso di aumento di capitale gratuito alimentato da riserve di utili, la quota di capitale così formata non potrà essere considerata a incremento del costo fiscale della partecipazione successivamente conferita.

Particolare attenzione merita, in questa prospettiva, il caso delle partecipazioni acquisite per effetto di conferimenti o sottoscrizioni non proporzionali, nel quale appare preferibile, pur con la cautela che la materia richiede, valorizzare il costo fiscale riferito alla partecipazione conferita nella sua interezza, indipendentemente da chi ne abbia concretamente sostenuto il relativo onere economico. Analoghe cautele si impongono con riguardo ai versamenti in conto futuro aumento di capitale e alle ipotesi di aumento di capitale inscindibile, ancora pendenti al momento del conferimento, per i quali appare preferibile la tesi che ne ammette la rilevanza incrementativa soltanto a seguito della relativa delibera di aumento.

Le modalità di iscrizione a patrimonio netto e la sorte delle minusvalenze

La determinazione del valore di realizzo è rimessa, sul piano operativo, all’organo amministrativo della società conferitaria, che provvede a iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale le voci di capitale e di riserva corrispondenti alle partecipazioni conferite, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto destinate a una permanenza durevole. L’iscrizione incontra due limiti distinti: quello fiscale, costituito dal costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, superato il quale l’operazione diviene plusvalente; e quello civilistico, rappresentato dal valore risultante dalla relazione di stima prevista dagli articoli 2343 e 2465 del codice civile, che individua il tetto massimo entro cui può essere determinato il capitale sociale della conferitaria.

Tra i due limiti si collocano tre distinte opzioni: l’iscrizione in misura pari al costo fiscale, che produce la piena neutralità dell’operazione; l’iscrizione in misura superiore, che fa emergere una plusvalenza nella misura liberamente determinata dalle parti, da cui la stessa definizione di realizzo controllato; e l’iscrizione in misura inferiore, che genera una minusvalenza. Quest’ultima ipotesi, a seguito delle modifiche normative più recenti, non osta più all’applicazione del regime: il legislatore ha infatti chiarito che le disposizioni dei commi 2 e 2-bis si applicano anche quando il valore di realizzo risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, sancendo l’irrilevanza della minusvalenza ai fini della determinazione del reddito del conferente. L’Agenzia delle entrate ha inoltre confermato, anche a seguito della riforma, che resta possibile indurre la neutralità dell’operazione mediante sovrapprezzi differenziati quando il conferimento provenga da più socî titolari di partecipazioni con un differente costo fiscale di acquisto, attribuendo a ciascun conferente una riserva specificamente dedicata in misura corrispondente all’ultimo valore fiscale della propria quota.

I confini oggettivi del realizzo controllato e l'apporto a patrimonio

L’ambito applicativo del realizzo controllato resta circoscritto, sul piano del modello negoziale, al solo conferimento in società, restando irrilevante che altri negozi giuridici realizzino, sul piano economico, un analogo trasferimento di partecipazioni senza corrispettivo in denaro.

Permuta, assegnazione e datio in solutum restano esclusi dal regime

Il regime non può applicarsi alla permuta posta in essere da un soggetto privo della qualifica di esercente attività d’impresa, fattispecie peraltro disciplinata da un autonomo e distinto statuto fiscale di cui al primo comma del medesimo articolo 177 del Tuir, riservato ai soggetti che scontano l’imposta sul reddito delle società. Resta parimenti esclusa l’assegnazione di partecipazioni dalla società al socio, il cosiddetto conferimento rovesciato, così come la datio in solutum mediante la quale un debitore estingua la propria obbligazione trasferendo al creditore una partecipazione societaria. In tutti questi casi, infatti, lo statuto fiscale proprio del realizzo controllato, e in particolare la sostituzione del valore normale con il valore di realizzo, trova applicazione soltanto nella specifica cornice delineata dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 177 del Tuir.

La lettura sostanzialistica della Risposta n. 9 del 2026 e i suoi limiti

Maggiormente discussa è la questione del mero apporto a patrimonio della conferitaria, non accompagnato da un corrispondente aumento del capitale sociale e dunque privo dell’assegnazione di nuove partecipazioni al soggetto apportante. Una prima tesi, fondata sul tenore letterale del comma 2 dell’articolo 177, nella parte in cui ora si riferisce a «tutti i casi» di conferimento di azioni o quote, ha sostenuto l’applicabilità del regime anche al semplice incremento delle voci di patrimonio netto della conferitaria. Una diversa e più rigorosa impostazione ha invece evidenziato come il realizzo controllato presupponga sempre, sul piano della determinazione del reddito del conferente, un effettivo scambio di partecipazioni, non potendo esaurirsi nella sola collaborazione contabile della società beneficiaria dell’apporto.

L’Agenzia delle entrate, con un documento di prassi pubblicato nei primi mesi del corrente anno, ha ritenuto non ostativa all’applicazione del realizzo controllato l’ipotesi in cui l’apporto a patrimonio sia operato da una persona fisica non esercente attività d’impresa a favore di una conferitaria di cui la stessa sia già socio unico, sia prima sia dopo l’operazione: in tale specifica ipotesi l’apporto si configurerebbe come mera riorganizzazione di un controllo già totalitario, piuttosto che come effettivo scambio di partecipazioni. La soluzione, pur condivisibile sul piano sostanziale, non sembra prestarsi a una generalizzazione che vada oltre il perimetro testuale della risposta, restando circoscritta al caso del socio totalitario e a una conferitaria già esistente; un più ampio approfondimento dei contrastanti orientamenti dottrinali, anche con riguardo alle ipotesi di controllo non totalitario, è stato dedicato, su questo stesso spazio, all’apporto a patrimonio di partecipazioni sociali nella vigenza del nuovo testo dell’articolo 177 del Tuir.

I profili soggettivi: comproprietà, diritti reali parziali e società conferitaria

La verifica dei presupposti soggettivi del realizzo controllato richiede di considerare non soltanto la posizione del conferente esercente o non esercente attività d’impresa, ma anche le ipotesi, particolarmente frequenti nella prassi notarile, di comproprietà delle partecipazioni e di titolarità di diritti reali parziali sulle stesse.

Comunione legale, comproprietà ereditaria e diritti di usufrutto

Nel caso di partecipazioni acquistate in regime di comunione legale dei beni senza l’intervento dell’altro coniuge, appare preferibile attribuire rilievo all’articolo 4, comma 1, lettera a), del Tuir, che imputa per metà a ciascun coniuge i redditi dei beni comuni, soltanto in chiave reddituale, distinguendo la titolarità della quota sul piano civilistico dagli effetti fiscali dell’operazione, imputabili a entrambi i coniugi indipendentemente da chi abbia formalmente posto in essere il conferimento.

Quanto alla comproprietà indivisa, pur potendosi valorizzare, in chiave meramente civilistica, l’orientamento secondo cui la comproprietà di una partecipazione che rappresenti l’intero capitale sociale consente di applicare integralmente la disciplina della società unipersonale, appare preferibile, sul piano tributario, ricostruire autonomamente la posizione di ciascun comproprietario, il cui presupposto impositivo resta indipendente dalla nomina di un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti sociali. Ne deriva che il conferimento congiunto di una partecipazione indivisa non può beneficiare della neutralità di cui al comma 2-bis se non quando appartenga, per l’intero, a un unico soggetto conferente.

Distinta questione è quella della titolarità di diritti reali parziali sulla partecipazione conferita. Mentre il conferimento congiunto della nuda proprietà e del diritto di usufrutto munito del voto può soddisfare i presupposti del comma 2, il conferimento del solo usufrutto, anche se dotato del diritto di voto, non integra, secondo l’Amministrazione finanziaria, un effettivo scambio di partecipazioni idoneo a rilevare ai fini del realizzo controllato. Diversa conclusione vale per la nuda proprietà nella cornice del comma 2-bis, che l’Agenzia delle entrate ha ritenuto idonea a soddisfare i relativi presupposti anche quando risulti priva del diritto di voto, essendo le relative soglie di qualificazione verificabili a prescindere dall’esercizio del voto medesimo: un tema che si intreccia, sotto altro profilo, con quello della donazione della nuda proprietà delle quote della holding conferitaria nei piani di passaggio generazionale.

Il dibattito sulla società di persone come conferitaria

Le modifiche introdotte dal legislatore della riforma hanno chiarito che la società scambiata, ai fini del comma 2, può essere soltanto una società di capitali, italiana o estera purché dotata di un organo assembleare, restando definitivamente escluse le società di persone. Resta invece dibattuta la possibilità che una società di persone assuma essa stessa il ruolo di conferitaria, possibilità che l’Amministrazione finanziaria aveva tradizionalmente negato sulla base di una lettura sistematica del primo e del secondo comma dell’articolo 177 del Tuir. La modifica normativa, che ha introdotto una limitazione soggettiva espressa con riguardo alla sola società conferita, sembra oggi consentire una rilettura più aperta della questione, quantomeno con riferimento alle società di persone in contabilità ordinaria, le cui voci di patrimonio netto risultino effettivamente monitorabili ai fini della determinazione del valore di realizzo; una conclusione che non può invece estendersi alle società semplici o alle società di persone prive di contabilità ordinaria.

Le applicazioni operative tra passaggio generazionale e cessione delle partecipazioni

Il conferimento a realizzo controllato raramente si esaurisce in un’operazione fine a se stessa, collocandosi più spesso come fase iniziale di un disegno più ampio, di cui occorre verificare la coerenza complessiva anche sotto il profilo dell’abuso del diritto disciplinato dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il conferimento seguito dalla donazione e l'incrocio con l'articolo 16 del Tus

Una delle applicazioni più frequenti del realizzo controllato è quella in cui il conferimento delle partecipazioni in una holding di nuova costituzione sia seguito dalla donazione, o dal patto di famiglia, delle partecipazioni della conferitaria a favore dei discendenti del conferente. L’operazione consente, ricorrendone i presupposti, di beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346 del 1990 per i trasferimenti che assicurino l’acquisizione o l’integrazione del controllo di diritto, oppure, in mancanza, di applicare l’imposta ordinaria su una base imponibile determinata, ai sensi dell’articolo 16 del medesimo testo unico, dal patrimonio netto contabile della società conferitaria, sensibilmente inferiore a quello della società scambiata quando l’operazione sia stata condotta in piena neutralità fiscale.

L’Agenzia delle entrate, chiamata più volte a pronunciarsi sulla compatibilità di tale sequenza negoziale con la disciplina antiabuso, non ha mantenuto un orientamento univoco, ritenendo talora insussistente un vantaggio fiscale indebito, talora ammettendo che il vantaggio, pur astrattamente indebito, risulti sostenuto da un’effettiva sostanza economica riferibile al disegno di riorganizzazione familiare, e in altri casi ancora qualificando come elusiva l’operazione priva di un effettivo progetto di riorganizzazione e di previsioni statutarie sulla governance della holding. Tale apparente disomogeneità non sembra tradursi in un reale mutamento di orientamento, quanto piuttosto nella naturale conseguenza di una valutazione che l’Amministrazione finanziaria conduce caso per caso, tenendo conto di elementi quali l’età e le condizioni del disponente, la composizione della famiglia e l’effettivo coinvolgimento dei discendenti nella conduzione dell’impresa, profili sui quali questo spazio si è già soffermato con riguardo alla verifica dei tre elementi costitutivi dell’abuso del diritto nelle operazioni straordinarie societarie.

La cessione successiva e i termini di detenzione rilevanti per la Pex

Diversa è l’ipotesi in cui al conferimento segua, non una donazione, ma la cessione delle partecipazioni della società scambiata operata direttamente dalla conferitaria, che può beneficiare, ricorrendone i presupposti, del regime di parziale esenzione delle plusvalenze previsto dall’articolo 87 del Tuir. Per evitare un utilizzo elusivo della combinazione tra realizzo controllato e regime di esenzione, il legislatore ha previsto due distinti periodi minimi di detenzione: dodici mesi, decorrenti dalla data del conferimento, per le partecipazioni conferite ai sensi del comma 2; sessanta mesi per quelle conferite ai sensi del comma 2-bis, in coerenza con quanto già osservato a proposito del nuovo comma 2-quater. La verifica del rispetto di tali termini, e della sussistenza degli altri requisiti previsti dall’articolo 87 del Tuir, in particolare quello della commercialità della società le cui partecipazioni vengono cedute, costituisce un passaggio ineludibile nella valutazione di convenienza dell’intera operazione, da condurre fin dalla fase di redazione dell’atto di conferimento.

La scissione con scorporo come alternativa funzionale al conferimento

Un risultato sostanzialmente analogo a quello conseguibile mediante il conferimento dell’intero capitale sociale di una società in una holding di nuova costituzione può oggi ottenersi anche mediante la scissione con scorporo, istituto che consente alla società scissa di assegnare l’intero proprio patrimonio, o parte di esso, a una società beneficiaria, ricevendone in cambio le relative partecipazioni e assumendo essa stessa la veste di holding. Le modifiche apportate alla disciplina della scissione, dapprima dal decreto legislativo del 2024 e poi dal successivo decreto correttivo, hanno esteso il regime di neutralità fiscale anche alle ipotesi di scorporo a favore di una società beneficiaria preesistente, sia pure con un regime di neutralità a «geometria variabile», più ampio quando la partecipazione attribuita alla scissa già soddisfi i requisiti della Pex, e più circoscritto nelle ipotesi contrarie.

Tra i due istituti permangono tuttavia differenze significative, sia sul piano causale, riorganizzativo nella scissione e traslativo nel conferimento, sia su quello del regime di responsabilità verso i creditori e dell’opposizione prevista dall’articolo 2503 del codice civile, sia ancora, ai fini della Pex, sul computo del periodo minimo di detenzione, che nella scissione con scorporo a favore di beneficiaria preesistente già titolare dei requisiti di esenzione prosegue senza soluzione di continuità, mentre nel conferimento decorre sempre ex novo dalla data dell’operazione. Una verifica concreta delle due alternative, anche alla luce delle relative implicazioni in termini di garanzie e di tempistica di esecuzione, è stata condotta, in chiave applicativa, anche in un precedente contributo dedicato a un caso di conferimento di partecipazioni sociali seguito da operazione di scissione.

I riflessi sull'attività notarile e i profili di responsabilità

La complessità tecnica del realizzo controllato si riverbera direttamente sulla redazione dell’atto costitutivo della società conferitaria o del verbale che ne dispone l’aumento di capitale a pagamento, richiedendo una verifica preventiva di numerosi elementi, distinti ma strettamente interconnessi tra loro.

La tecnica redazionale dell'atto di conferimento

Occorre in primo luogo accertare, con riguardo alle partecipazioni conferite, l’ultimo bilancio approvato della società scambiata, l’eventuale presenza di limitazioni statutarie o convenzionali alla circolazione delle partecipazioni, quali pegni, patti parasociali o finanziamenti dei socî, e la ricostruzione storica del costo fiscalmente riconosciuto. Con riguardo al soggetto conferente, andranno verificate le percentuali di voto e di partecipazione al capitale rilevanti per l’una o l’altra fattispecie del comma 2 o del comma 2-bis, l’effetto di acquisizione o integrazione del controllo della società conferitaria, il titolo giuridico di provenienza della partecipazione e l’eventuale ricorrenza di affrancamenti o rivalutazioni che possano incidere sul relativo costo fiscale. Quanto all’oggetto sociale della conferitaria, la scelta tra holding pura e holding mista non è meramente descrittiva, incidendo sulla qualificazione della società ai fini della disciplina di cui all’articolo 162-bis del Tuir e, di riflesso, sul test di prevalenza previsto dal comma 2-ter quando la stessa conferitaria sia a sua volta oggetto di un successivo conferimento.

All’atto dovranno inoltre seguire gli ordinari adempimenti societari connessi all’acquisizione della qualifica di socio, quali l’aggiornamento del libro dei socî o dell’elenco socî della società conferita e, qualora la conferitaria assuma la qualifica di società unipersonale, la comunicazione prevista dagli articoli 2362 e 2470 del codice civile, oltre alla valutazione, ove ne ricorrano i presupposti dimensionali, dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore ai sensi dell’articolo 2477 del codice civile.

I limiti della responsabilità notarile nella qualificazione fiscale

La non corretta applicazione del regime del realizzo controllato, e la conseguente emersione di una plusvalenza non prevista dalle parti, non sembra poter fondare un autonomo profilo di responsabilità in capo al notaio che abbia ricevuto l’atto costitutivo o redatto il verbale di aumento di capitale contenente il conferimento. Si tratta, infatti, di una fiscalità di ricaduta, di competenza specifica di altri professionisti, e la cui qualificazione come operazione abusiva, quando l’apporto si inserisca in un disegno più ampio, può sfuggire alla visione d’insieme di chi riceva il singolo atto, specie quando le diverse fasi dell’operazione siano distribuite nel tempo e ricevute da notai differenti. Resta, viceversa, pienamente operante l’obbligo di diligenza nella corretta rappresentazione documentale dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’operazione, quali la determinazione del costo fiscale dichiarato dalle parti, l’esito della relazione di stima e l’avvenuto rispetto delle soglie di controllo o di qualificazione richieste dalla norma, elementi sui quali si fonda, in concreto, l’accesso al regime di favore.

Considerazioni conclusive

L’esame sistematico del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato conferma come l’istituto, pur fondato su una disciplina ormai consolidata nei suoi tratti essenziali, continui a registrare significativi margini di evoluzione interpretativa, alimentati sia dall’intervento del legislatore della riforma, sia dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria. Permangono questioni non definitivamente risolte, quali l’esatta latitudine dell’apporto a patrimonio non accompagnato da un aumento di capitale, il trattamento delle partecipazioni gravate da diritti reali parziali, e la praticabilità della società di persone quale conferitaria, sulle quali appare auspicabile un intervento chiarificatore di portata generale, piuttosto che la sedimentazione di soluzioni circoscritte ai singoli casi sottoposti all’interpello.

Sul piano applicativo, la recente introduzione di una disciplina specifica per le holding, unitamente al consolidamento del regime delle minusvalenze e all’estensione soggettiva dell’istituto, conferma la vocazione del realizzo controllato a costituire uno strumento ordinario, e non più eccezionale, nella pianificazione delle riorganizzazioni societarie e del passaggio generazionale. Resta affidata alla tecnica redazionale dell’atto pubblico, e alla puntuale ricostruzione dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’operazione, la funzione di garantire che l’accesso al regime di favore risulti sorretto da una rappresentazione documentale completa e coerente con la finalità sostanziale dell’operazione.

Riferimenti normativi e bibliografici

Articolo 9, comma 5, e articolo 177, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Articolo 3, comma 4-ter, e articolo 16 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Articoli 2343, 2359, 2362, 2465, 2470 e 2477 del codice civile.

Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante revisione del regime impositivo dei redditi. Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante disposizioni integrative e correttive in materia di Irpef e Ires. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 29-2021/T, Conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato: soluzioni di interesse notarile.

 


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