Nullità del contratto con il commercialista non iscritto all’albo dopo il D.Lgs. n. 139/2005: nota a Cass. Sez. II, Ord. n. 18764/2026

Nullità Del Contratto Con Il Commercialista Non Iscritto All'Albo – Cass. N. 18764/2026
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Abstract — Con l’ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026 (R.G. n. 24078/2020, rel. Musi, pres. Criscuolo), la Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione ricompone in termini sistematici la questione della nullità del contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato con soggetto non iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in relazione alle attività svolte dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139 del 2005. La pronuncia consolida lo spartiacque temporale già inaugurato in sede penale dalle Sezioni Unite n. 11545/2012 e poi accolto dalla giurisprudenza civile a partire da Cass. n. 3495/2024: prima del 2005 le medesime condotte non costituivano reato; dopo quella data, se esercitate in modo abituale, continuativo e remunerato, integrano l’esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p., con conseguente nullità assoluta ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c. e preclusione di qualsiasi azione di compenso, nemmeno in via di arricchimento senza causa. Il giudice del merito è pertanto tenuto ad analizzare ciascuna singola attività, verificandone la riconducibilità alle attività riservate e le modalità di esercizio: un generico richiamo all’assenza di esclusività non è sufficiente.



La fattispecie concreta e l’iter giudiziario

L’ordinanza annotata trae origine da una controversia in materia di compenso professionale per attività di elaborazione dati, tenuta di scritture contabili, redazione di bilanci e dichiarazioni tributarie, svolte nel periodo compreso tra il 1° marzo 2009 e il 31 dicembre 2013. La società prestatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 39.027,77 in corrispondenza di ventidue fatture rimaste insolute. La cliente aveva proposto opposizione, contestando la validità del contratto sul rilievo che il ragioniere che aveva materialmente eseguito le prestazioni non risultava iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, così chiedendo altrесì la condanna della prestatrice al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Gorizia, pronunciandosi su due cause riunite con sentenza n. 457/2018, aveva rigettato l’opposizione. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 283/2020, in parziale riforma, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 525/14 e condannato la cliente al pagamento della somma complessiva di Euro 44.340,67, oltre alle spese della fase monitoria, agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. e alle spese di giudizio. La corte distrettuale aveva fondato la propria decisione sul principio espresso da Cass. Sez. 2, n. 8683 del 28 marzo 2019, ritenendo che le attività svolte non rientrassero tra quelle riservate in via esclusiva ai dottori commercialisti e ai ragionieri.

Avverso tale sentenza, la cliente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; la prestatrice ha resistito con controricorso, contenente altrесì ricorso incidentale affidato a un unico motivo. La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale — ritenendolo assorbente — e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, dichiarando assorbiti i motivi residui del ricorso principale e l’unico del ricorso incidentale.


Il quadro normativo: artt. 2231 e 1418 c.c. in rapporto con il D.Lgs. n. 139/2005

Il combinato disposto degli artt. 2231 e 1418 c.c. costituisce la struttura normativa portante dell’intera questione. L’art. 2231 c.c. stabilisce che quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato dalla legge all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non attribuisce a questi alcuna azione per il pagamento della retribuzione. Tale disposizione è tradizionalmente letta come ipotesi di nullità speciale, fondata su un presupposto soggettivo — la mancanza dell’iscrizione — che si raccorda con la nullità per contrarietà a norma imperativa di cui all’art. 1418 c.c.: il contratto, privo del presupposto di liceità attinente alla qualificazione del professionista, è radicalmente nullo.

La disposizione normativa che l’ordinanza individua quale elemento di discontinuità qualitativa è l’art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che ha istituito l’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, assorbendo e sostanzialmente abrogando le previgenti figure dell’ordine professionale del dottore commercialista (DPR n. 1067/1953) e del ragioniere e perito commerciale (DPR n. 1068/1953). L’Albo unificato ha ridefinito il perimetro delle attività riservate agli iscritti, distinguendo quelle che richiedono l’iscrizione in via esclusiva da quelle accessibili anche a soggetti non iscritti.

La struttura dell’art. 2231 c.c. e il suo campo applicativo

È doveroso precisare che l’art. 2231 c.c. non opera in modo automatico rispetto a qualsiasi prestazione resa da un professionista non iscritto. La norma — come puntualizzato dall’ordinanza n. 18764/2026 in continuità con Cass. Sez. 2, n. 14085/2010, n. 13342/2018 e n. 3495/2024 — postula che la prestazione eseguita «rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale». Se la stessa attività è liberamente esercitabile da chiunque, la mancanza di iscrizione all’albo non determina la nullità del contratto e il professionista conserva il diritto al compenso. Questa distinzione tra attività riservate in via esclusiva e attività libere costituisce il nucleo del giudizio che il giudice del merito è chiamato a svolgere, e che la Corte di Appello di Trieste aveva omesso di compiere nella sua integralità.

La natura assoluta della nullità

La nullità che deriva dall’art. 2231 c.c. in combinato disposto con l’art. 1418 c.c. è qualificata dalla Cassazione come nullità assoluta: radicalmente rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, essa priva il contratto di qualsiasi effetto, non potendo essere sanata né per conferma né per esecuzione. Non si tratta di una nullità di protezione — invocabile unicamente dalla parte tutelata — bensì di una nullità posta a presidio di un interesse pubblico di ordine generale: la tutela della collettività dalla prestazione di servizi intellettuali qualificati ad opera di soggetti privi delle garanzie di competenza e deontologia che l’ordinamento ricollega all’iscrizione all’albo professionale.


Lo Spartiacque Temporale Del D.lgs. N. 139/2005: Regime Civile E Penale Del Contratto Con Il Professionista Non Iscritto All’Albo
Infografica — lo spartiacque temporale del d. Lgs. N. 139/2005: conseguenze civili e penali del contratto con il commercialista non iscritto all’albo (cass. N. 18764/2026)

Lo spartiacque temporale del D.Lgs. n. 139/2005: la genesi penale del principio

Il nucleo più significativo dell’ordinanza n. 18764/2026 risiede nella recezione — esplicita e consapevole — del principio dello spartiacque temporale già elaborato dalla giurisprudenza penale con la sentenza delle Sezioni Unite n. 11545 del 28 marzo 2012. Con quella pronuncia nomofilattica, le Sezioni Unite penali avevano operato una netta distinzione tra due fasi cronologiche.

Nel vigore della previgente disciplina (DPR n. 1067/1953 e DPR n. 1068/1953), le condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti, anche se svolte in modo continuativo, organizzato e retribuito da chi non fosse iscritto all’albo, non integravano il reato di esercizio abusivo della professione di dottore commercialista o di ragioniere. Il ragionamento delle Sezioni Unite si fondava sulla struttura dei previgenti ordinamenti professionali, nei quali il perimetro delle attività riservate non era delineato con sufficiente tassatività, così difettando la necessaria determinatezza del precetto penale.

L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005 ha modificato strutturalmente il quadro di riferimento. Il decreto ha definito con maggiore precisione le attività riservate agli iscritti all’Albo unificato, con la conseguenza che il loro svolgimento da parte di soggetto non iscritto, in modo abituale, continuativo e remunerato, integra il delitto previsto dall’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione). Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite del 2012 è stato confermato e sviluppato dalla successiva giurisprudenza penale delle sezioni ordinarie: Cass. pen. n. 14815/2016, n. 26617/2016, n. 33464/2018 e n. 16366/2019.

Il discrimine temporale nelle cause di merito

Per la controversia oggetto dell’ordinanza, il periodo di riferimento delle prestazioni contestate (1° marzo 2009 — 31 dicembre 2013) ricade interamente nell’alveo temporale del D.Lgs. n. 139/2005, entrato in vigore il 29 ottobre 2005, prima dell’avvio del rapporto contrattuale. La Corte di Appello di Trieste aveva omesso di considerare questa circostanza — cronologicamente decisiva — applicando in modo acritico il principio desunto da Cass. n. 8683/2019, senza verificare quale fosse il quadro normativo applicabile ratione temporis. L’ordinanza impone dunque una verifica di ordine pregiudiziale: stabilire se le attività oggetto di controversia si collocano prima o dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005. Solo nell’ipotesi affermativa si pone la questione della nullità così come delineata dalla Cassazione.


La recezione civilistica: da Cass. n. 3495/2024 all’ordinanza n. 18764/2026

L’affermazione delle Sezioni Unite penali del 2012 non aveva trovato immediata e uniforme eco nella giurisprudenza civile. Per un certo periodo, il settore civile aveva oscillato tra pronunce favorevoli al compenso del professionista non iscritto — valorizzando la natura non esclusiva di alcune attività — e pronunce orientate in senso più restrittivo.

Il punto di svolta definitivo in sede civile si è registrato con Cass. Sez. 2, n. 3495 del 7 febbraio 2024, che ha definitivamente recepito il principio elaborato in sede penale: nel vigore della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 139/2005, le condotte di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali, nonché l’effettuazione dei relativi pagamenti, integrano il reato di esercizio abusivo della professione di esperto contabile, se svolte da soggetto non iscritto all’albo in modo continuativo, organizzato e remunerato — tale da creare, in assenza di indicazioni contrarie, l’apparenza della prescritta iscrizione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 2231 c.c. in combinato disposto con l’art. 1418 c.c., ciò determina la nullità del contratto e la perdita del diritto al compenso. L’ordinanza n. 18764/2026 si inserisce in questa traiettoria consolidativa, confermando il medesimo principio e cassando la sentenza di merito che vi si era discostata.

L’irrilevanza della tesi della non esclusività

Un passaggio di particolare rilievo sistematico dell’ordinanza n. 18764/2026 riguarda la critica all’impostazione della Corte di Appello, che aveva ritenuto sufficiente — per escludere la nullità — constatare in termini generali che le attività svolte non rientrassero tra quelle riservate in via esclusiva. La Cassazione reputa questa impostazione metodologicamente erronea per tre concorrenti ragioni: non tiene conto che tutte le attività si collocano temporalmente dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005; non verifica se l’esercizio sia stato abituale e continuativo (non meramente occasionale), condizione necessaria per la configurabilità del reato e, per riflesso, per la nullità civile; e non si interroga se singole attività — analizzate separatamente — siano o meno riservate, lasciando aperta la questione della possibile legittimità del compenso per le attività non riservate.


La verifica tripartita richiesta al giudice del merito

Dall’ordinanza n. 18764/2026 emerge con nettezza un’articolata metodologia di giudizio che il giudice del rinvio — e, in prospettiva generale, qualsiasi giudice investito di controversie analoghe — è tenuto a seguire. La verifica richiesta è articolata in tre livelli distinti e sequenziali.

Il profilo temporale

In primo luogo, occorre stabilire se le prestazioni contestate sono state eseguite dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005 (29 ottobre 2005). Soltanto in questo caso il regime della nullità post-2005 diventa applicabile. Le prestazioni rese prima di quella data ricadono sotto il regime previgente (DPR nn. 1067 e 1068 del 1953), nel quale — come chiarito da Cass. SS.UU. pen. n. 11545/2012 — le medesime condotte non costituivano reato e non determinavano nullità del contratto.

Il profilo modale

In secondo luogo, anche nell’ipotesi in cui le prestazioni siano temporalmente riferibili al periodo post-2005, è necessario accertare che esse siano state esercitate in modo abituale e continuativo, e non meramente occasionale. La Cassazione precisa che il reato di cui all’art. 348 c.p. — e la conseguente nullità civile — presuppone un esercizio «organizzato e remunerato tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l’apparenza della prescritta iscrizione». Una prestazione isolata ed estemporanea non integra la fattispecie e non determina la nullità del contratto.

Il profilo materiale

In terzo luogo, il giudice è tenuto ad esaminare ciascuna singola attività oggetto di incarico, per verificarne la riconducibilità all’art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005 e, dunque, alle attività riservate in via esclusiva agli iscritti all’albo. L’ordinanza riconosce esplicitamente che alcune delle attività complessivamente svolte potrebbero non rientrare nella categoria riservata: in tal caso, per quelle specifiche prestazioni, il compenso potrà essere riconosciuto. Questa articolazione richiama la distinzione, già elaborata in dottrina, tra il «nucleo duro» delle attività professionali riservate per legge e le attività marginali o accessorie non soggette al regime abilitativo.


La preclusione dell’azione di arricchimento senza causa

Tra le conseguenze più severe del regime in esame vi è l’esclusione dell’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) quale rimedio sussidiario. La Cassazione, confermando un orientamento consolidato a partire da Cass. Sez. 2, n. 14085 del 2010 e ribadito da Cass. Sez. 2, n. 953/2013 (non massimata) e n. 13342/2018, afferma che il professionista non iscritto non dispone di alcuna azione per il pagamento della retribuzione, «nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa».

La ratio di questa preclusione è di ordine sistematico e si pone in coerenza con la struttura della nullità assoluta. Consentire il ricorso all’art. 2041 c.c. significherebbe vanificare lo scopo protettivo dell’intero regime, permettendo al professionista abusivo di recuperare — sia pure in misura ridotta — il valore delle prestazioni illecitamente rese. La preclusione opera, tuttavia, esclusivamente «sempurché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale»: per le attività non riservate, il diritto al compenso potrà essere riconosciuto anche in capo al non iscritto.


Il contrasto con Cass. n. 8683/2019 e i profili problematici residui

L’ordinanza n. 18764/2026 si misura inevitabilmente con il precedente di Cass. Sez. 2, n. 8683 del 28 marzo 2019, sul quale la Corte d’Appello di Trieste aveva fondato la propria decisione. In quella pronuncia, la Cassazione aveva affermato che le attività di tenuta delle scritture contabili dell’impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione dei conteggi ai fini dell’IRAP e di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, nonché di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano tra le attività riservate ai dottori commercialisti e ai ragionieri, con la conseguenza che il loro esercizio non è condizionato all’iscrizione nei relativi albi.

L’ordinanza del 2026 non supera esplicitamente quel precedente per via di overruling formale. La critica si rivela tuttavia sostanziale: la Cassazione censura la Corte di Appello non per aver citato Cass. n. 8683/2019, bensì per averla applicata senza verificare il quadro normativo temporalmente applicabile, le modalità di esercizio delle prestazioni e la riconducibilità di ciascuna singola attività all’albo professionale. La soluzione più soddisfacente sul piano sistematico è che i due precedenti operino su piani distinti ma complementari: Cass. n. 8683/2019 enuncia che alcune attività non sono «tipizzanti» della professione in modo esclusivo; l’ordinanza n. 18764/2026 afferma che tale enunciazione non esaurisce il giudizio, che deve essere integrato dalla verifica temporale e modale.

La questione del compenso per le attività non riservate

Un profilo che il giudice del rinvio dovrà specificamente affrontare riguarda il trattamento delle attività che, singolarmente analizzate, risultino non riservate in via esclusiva all’albo. Per queste, l’ordinanza lascia espressamente aperta la possibilità che il compenso sia dovuto, invitando il giudice di merito a verificare se esistano «altre attività che la legge non connota come tipizzanti la detta professione, la cui esecuzione legittimerebbe, in ogni caso, la richiesta di compenso». Si prospetta, in tal modo, la possibilità di una soluzione giuridicamente «spezzata»: nullità parziale per le attività riservate (con perdita del diritto al compenso e preclusione dell’arricchimento senza causa), e validità del contratto per le attività non riservate (con riconoscimento del corrispettivo pattuito o, in difetto, di quello determinato in via equitativa).


Considerazioni conclusive

L’ordinanza Cass. n. 18764/2026 rappresenta un contributo di rilievo alla sistemazione di una materia che, nonostante il cospicuo corpo di elaborazione giurisprudenziale, continuava a presentare significative incertezze applicative, acuite dalla difficile coordinazione tra i versanti penale e civile della questione. Il merito principale della pronuncia è di aver recepito in termini espliciti il principio dello spartiacque temporale inaugurato dalle Sezioni Unite penali nel 2012, consolidando la linea avviata da Cass. n. 3495/2024 e stabilendo un metodo di analisi chiaro e sequenziale per il giudice del merito.

Rimangono aperte alcune questioni che la giurisprudenza successiva e il giudice del rinvio dovranno affrontare: la definizione puntuale del confine tra attività riservate e attività libere nel catalogo dell’art. 1 D.Lgs. n. 139/2005, che richiede un’analisi casistica destinata ad alimentare un contenzioso non trascurabile; la quantificazione equitativa del compenso per le attività non riservate, in assenza di autonoma determinazione del corrispettivo; la possibilità — non esclusa dall’ordinanza — di ricorrere all’art. 2041 c.c. limitatamente alle attività non riservate; e la gestione delle prestazioni di natura «mista», in cui attività riservate e non riservate si intreccino in modo economicamente inscindibile. Sul piano sistematico, la pronuncia rafforza la lettura per cui il D.Lgs. n. 139/2005 ha modificato strutturalmente il regime delle professioni economico-contabili, non limitandosi a unificare formalmente i due albi, ma ridisegnando il perimetro delle condotte riservate con effetti dirompenti sul piano sia penale sia civile.


Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Normativa

  • Art. 1418 c.c. — Cause di nullità del contratto
  • Art. 2041 c.c. — Azione generale di arricchimento senza causa
  • Art. 2231 c.c. — Contratto di prestazione d’opera intellettuale: mancanza di iscrizione all’albo
  • Art. 348 c.p. — Esercizio abusivo di una professione
  • D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 — Ordinamento della professione di dottore commercialista (abrogato)
  • D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 — Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale (abrogato)
  • D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 — Istituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Giurisprudenza

  • Cass. Sez. 2, n. 14085 dell’11 giugno 2010
  • Cass. SS.UU. pen., n. 11545 del 28 marzo 2012 — pronuncia fondativa dello spartiacque temporale
  • Cass. Sez. 2, n. 953 del 16 gennaio 2013 (non massimata)
  • Cass. pen., n. 14815/2016
  • Cass. pen., n. 26617/2016
  • Cass. pen., n. 33464/2018
  • Cass. Sez. 2, n. 13342 del 28 maggio 2018
  • Cass. Sez. 2, n. 8683 del 28 marzo 2019
  • Cass. pen., n. 16366/2019
  • Cass., n. 15004/2021
  • Cass. Sez. 2, n. 3495 del 7 febbraio 2024
  • Cass. Sez. 2 (ordinanza), n. 18764 del 9 giugno 2026 — pronuncia annotata

 


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