Serie · Reg. UE 650/2012 · Parte 6 di 8
Successione UE e immobili in Italia
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Indice dei contenuti
Sintesi. I Paesi nordici presentano una peculiarità rilevante per il PIL successorio europeo: la Danimarca ha esercitato l’opting out dal Reg. 650/2012 (Protocollo n. 22 allegato ai Trattati), mentre la Norvegia — Stato non UE — ne è integralmente esclusa. Per tali successioni il notaio italiano applica la L. 218/1995. La Svezia e la Finlandia partecipano pienamente al Reg. Dal punto di vista sostanziale, tutti i sistemi nordici condividono un elemento fondamentale per la sicurezza dell’acquisto: la quota riservata ai legittimari è un diritto di credito, senza efficacia reale sui beni ereditari.
Il quadro PIL: Reg. 650/2012 vs L. 218/1995
La Svezia e la Finlandia sono Stati membri partecipanti al Reg. (UE) n. 650/2012: la lex successionis è determinata dai criteri regolamentari (residenza abituale, art. 21; optio iuris, art. 22) e il CSE è pienamente disponibile. La Danimarca ha esercitato l’opting out dal Titolo V TFUE (Protocollo n. 22): il Reg. non si applica alle successioni danesi, né quando la legge applicabile sarebbe quella danese. La Norvegia non è membro dell’Unione europea. Per le successioni danesi e norvegesi, il notaio italiano applica l’art. 46 L. 218/1995: la successione è retta dalla legge nazionale del de cuius.
Svezia: l’Arvdabalk e il laglott
Il diritto successorio svedese è disciplinato dall’Ärvdabalk (SFS 1958:637). Gli eredi legali sono i discendenti (par. 2:1 ÄB), i genitori e fratelli (par. 2:2), e gli ascendenti più lontani (par. 2:3). Il coniuge superstite gode di un meccanismo di posposizione del diritto ereditario dei figli comuni. Il laglott (par. 7:1 ÄB) è pari alla metà della quota legale dei discendenti ed è un diritto di credito (jämkning, par. 7:2 ÄB): il titolare non ha alcuna pretesa reale sull’immobile in Italia. Documento di legittimazione: Bouppteckning (registrata presso lo Skatteverket) o CSE.
Finlandia, Danimarca e Norvegia
In Finlandia, il Perintökaari (PK, 1965/40) prevede la lakiosa (par. 7:1 PK): metà della quota legale, diritto di credito. Identica struttura alla Svezia. La Danimarca applica l’Arveloven (Lov n. 515/2007): il tvangsarv per i discendenti è la metà della quota legale, diritto di credito. Per la Norvegia, l’Arveloven 2021 (Lov-2019-06-14-21, in vigore 1° gen. 2021) prevede il pliktdelsarv: due terzi dell’asse fino a un massimale per figlio, diritto di credito. Per successioni danesi e norvegesi il documento di legittimazione non può essere il CSE: il notaio italiano deve richiedere lo Skifteattest (Danimarca: Skifteretten; Norvegia: Tingretten), accompagnato da apostille e traduzione giurata.
Tavola sinottica Paesi nordici–Italia
| Paese | PIL (legge appl.) | Quota riservata | Natura | Documento | Rischio acquirente |
|---|---|---|---|---|---|
| Svezia | Reg. 650/2012 | Laglott = 1/2 quota (par. 7:1 AB) | Credito | Bouppteckning + CSE | Nessun rischio reale |
| Finlandia | Reg. 650/2012 | Lakiosa = 1/2 quota (par. 7:1 PK) | Credito | Perukirja + CSE | Nessun rischio reale |
| Danimarca | L. 218/1995 (opt-out) | Tvangsarv = 1/2 quota | Credito | Skifteattest (no CSE) | Verificare documento |
| Norvegia | L. 218/1995 (non-UE) | Pliktdelsarv = 2/3 (con massimale) | Credito | Skifteattest (no CSE) | Verificare documento |

L’opponibilità all’acquirente dell’immobile in Italia
Il profilo della lex successionis
In tutti i sistemi nordici la quota riservata è un puro diritto di credito: la lex successionis nordica non attribuisce al legittimario alcuna pretesa reale sul singolo bene ereditario. Per Svezia e Finlandia questo si ricava direttamente dall’art. 23, par. 2, lett. h) Reg.; per Danimarca e Norvegia dall’art. 46 L. 218/1995. Il terzo acquirente è strutturalmente al sicuro in tutti i casi.
Il profilo documentale per Danimarca e Norvegia
Il rischio operativo nelle successioni danesi e norvegesi non è la natura della legittima (creditoria) ma la difficoltà documentale: in assenza del CSE, il notaio italiano deve ricostruire la qualità di erede attraverso lo Skifteattest o documento equivalente, il certificato di morte, e l’eventuale testamento. La mancanza di un documento standardizzato come il CSE richiede maggiore diligenza istruttoria e applicazione dell’apostille (Conv. Aia 5 ott. 1961).
Riferimenti normativi
- Svezia: Ärvdabalk (1958:637), par. 2:1-3, 7:1-2.
- Finlandia: Perintökaari (1965/40), par. 7:1-5.
- Danimarca: Arveloven (Lov n. 515/2007).
- Norvegia: Arveloven 2021 (Lov-2019-06-14-21).
- Reg. (UE) n. 650/2012, artt. 21, 22, 23, 62-73.
- L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46.
- Codice civile italiano, artt. 534, 536-540, 2643, 2648. L. 182/2025.
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