Serie · Reg. UE 650/2012 · Parte 5 di 8
Successione UE e immobili in Italia
Indice dei contenuti
Sintesi. Austria e Paesi Bassi condividono la caratteristica fondamentale che rende la loro lex successionis favorevole all’acquirente dell’immobile in Italia: in entrambi gli ordinamenti la quota riservata ai legittimari è configurata come diritto di credito, non come diritto reale. Il Pflichtteil austriaco — riformato dall’ErbRÄG 2015 — e la legitieme portie dei Paesi Bassi (Boek 4 BW, 2003) condividono questa struttura obbligatoria, analogamente al Pflichtteil tedesco. La peculiarità austriaca è l’Einantwortung: il decreto formale del Bezirksgericht che attribuisce all’erede la disponibilità dell’asse, senza il quale nessun atto dispositivo è valido.
Austria e Paesi Bassi nel Reg. 650/2012
Entrambi gli ordinamenti partecipano pienamente al Reg. (UE) n. 650/2012. Per le successioni aperte dal 17 agosto 2015, la lex successionis è determinata dalla residenza abituale del de cuius (art. 21 Reg.) o dalla professio iuris (art. 22 Reg.). In Austria il diritto successorio è disciplinato dall’ABGB, profondamente riformato dall’Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 (ErbRÄG 2015, BGBl. I n. 87/2015, in vigore dal 1° gennaio 2017). Nei Paesi Bassi si applica il Boek 4 BW (Erfrecht), in vigore dal 1° gennaio 2003.
Il Pflichtteil austriaco come Geldforderung
La riforma ErbRÄG 2015 ha confermato la natura creditoria del Pflichtteil austriaco (paragrafi 756–759 ABGB): è una Geldforderung, un puro diritto di credito nei confronti degli eredi, pari alla metà della quota ereditaria legale. Ne sono beneficiari i discendenti e il coniuge (i genitori sono stati esclusi dalla riforma). Per il notaio italiano, la struttura creditoria è fondamentale: il titolare del Pflichtteil austriaco non ha alcuna pretesa reale sull’immobile in Italia, analogamente al Pflichtteil tedesco già esaminato nella Parte 2/8.
L’Einantwortung: il documento imprescindibile
Il tratto più caratteristico del diritto successorio austriaco è l’Einantwortung: il decreto del Bezirksgericht competente che attribuisce formalmente all’erede la disponibilità dell’asse. Prima dell’Einantwortung, l’asse ereditario costituisce la Verlassenschaft (eredità giacente), un patrimonio autonomo non ancora nella disponibilità degli eredi: nessun atto di alienazione è valido. Il notaio italiano deve esigere l’Einantwortung o il CSE che ne incorpora il contenuto (art. 69 Reg.). L’Erbvertrag (paragrafi 1217 ss. ABGB) è ammesso tra coniugi e partner registrati, notarialmente autenticato, e registrato nell’ABGB centrale.
La legitieme portie olandese
Il Boek 4 BW ha trasformato la legitieme portie in un puro credito monetario nei confronti dei beneficiari dell’eredità (artt. 4:63 ss. BW). Ne sono titolari esclusivamente i discendenti (il coniuge e i genitori non sono più legittimari). La misura è pari alla metà della quota intestata. Nei Paesi Bassi non esiste un equivalente dell’Erbvertrag: l’art. 4:4 BW sancisce la nullità dei contratti sulle successioni future. Il documento di legittimazione è la Verklaring van erfrecht: dichiarazione notarile che attesta la qualità di erede, affiancata o sostituita dal CSE.
Tavola sinottica Austria e Paesi Bassi–Italia
| Aspetto | Austria (ABGB) | Paesi Bassi (BW) | Italia (c.c.) |
|---|---|---|---|
| Quota riservata | Pflichtteil: credito (par. 756–759) | Legitieme portie: credito (art. 4:63) | Legittima: reale; L. 182/2025 donazioni |
| Beneficiari | Discendenti + coniuge (no genitori) | Solo discendenti | Discendenti + coniuge + ascendenti |
| Contratto succ. | Erbvertrag tra coniugi (par. 1217) | Vietato (art. 4:4 BW) | Vietato (art. 458 c.c.) |
| Doc. legittimazione | Einantwortung (Bezirksgericht) o CSE | Verklaring van erfrecht o CSE | CSE o dichiarazione successione |
| Rischio acquirente | Nessun rischio reale dal Pflichtteil | Nessun rischio reale dalla legitieme | L. 182/2025 per donazioni |

L’opponibilità all’acquirente dell’immobile in Italia
Il profilo della lex successionis
Sia la lex successionis austriaca che quella olandese qualificano la quota riservata come diritto di credito (art. 23, par. 2, lett. h) Reg.): la sua natura obbligatoria è riconosciuta dall’ordinamento italiano. Il titolare del Pflichtteil austriaco e quello della legitieme portie olandese non possono esercitare pretese reali sull’immobile in Italia. Il rischio residuo per Austria è la mancanza dell’Einantwortung: senza questo documento, il venditore non ha la disponibilità giuridica del bene.
La posizione dell’acquirente
L’acquirente di un immobile proveniente da una successione austriaca o olandese è strutturalmente al sicuro da pretese reali dei legittimari. Il rischio si concentra sulla verifica documentale: completezza e attualità dell’Einantwortung (Austria) e della Verklaring van erfrecht (Paesi Bassi). La diligenza del notaio si focalizza sulla legittimazione del disponente, non sull’analisi del rischio da legittimari.
Riferimenti normativi
- ABGB, par. 730–733, 756–759, 1217 ss.; ErbRÄG 2015, BGBl. I n. 87/2015.
- BW olandese, Boek 4 (Erfrecht), artt. 4:4, 4:63 ss.
- Reg. (UE) n. 650/2012, artt. 21, 22, 23, 62–73.
- Codice civile italiano, artt. 534, 536–540, 2643, 2648. L. 182/2025.
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