Sintesi. Il presente contributo esamina il regime patrimoniale matrimoniale vigente nell’ordinamento svizzero e le implicazioni operative per il notaio italiano che riceva un atto di acquisto immobiliare da parte di coniugi svizzeri. La Svizzera, in quanto Stato non membro dell’Unione Europea, non partecipa alla cooperazione rafforzata istituita dal Regolamento (UE) n. 2016/1103: il notaio italiano applica pertanto sempre, e per qualsiasi data di matrimonio, l’art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Il regime patrimoniale legale svizzero è la partecipazione agli acquisti (Errungenschaftsbeteiligung, artt. 196 ss. CCS), strutturalmente analogo alla Zugewinngemeinschaft tedesca: separazione de facto dei patrimoni in costanza di matrimonio, con conguaglio della metà degli acquisti alla cessazione del regime. L’analisi affronta altresì il peculiare problema della condizione di reciprocità ex art. 16 Disp. Prel. c.c., originato dai vincoli posti dalla legge federale svizzera sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE — c.d. Lex Koller), e propone le clausole redazionali adeguate.
Indice dei contenuti
- La Svizzera come paese terzo rispetto al Reg. UE 2016/1103
- Il regime patrimoniale legale svizzero: la partecipazione agli acquisti
- Il diritto internazionale privato italiano applicabile
- La condizione di reciprocità: il nodo della LAFE
- L’acquisto immobiliare in Italia: implicazioni del regime patrimoniale
- Tecnica redazionale: la clausola sull’Errungenschaftsbeteiligung
- La nota di trascrizione ex art. 2659 c.c.
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
🇨🇭 La Svizzera come paese terzo rispetto al Reg. UE 2016/1103
La Confederazione Elvetica non è membro dell’Unione Europea e non partecipa alla cooperazione rafforzata istituita dal Regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016. Questa circostanza ha una conseguenza operativa fondamentale per il notaio italiano: indipendentemente dalla data del matrimonio — sia esso precedente o successivo al 29 gennaio 2019 — la norma di conflitto applicabile per determinare la legge regolatrice del regime patrimoniale di coniugi svizzeri è esclusivamente l’art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Il Regolamento (UE) 2016/1103 si applica solo tra i diciotto Stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata. La Svizzera, pur mantenendo intensi legami con l’UE attraverso gli Accordi bilaterali, rimane un ordinamento terzo ai fini del diritto internazionale privato della famiglia. Il principio di universalità dell’art. 30 L. 218/1995 — e, per i matrimoni dal 29 gennaio 2019, dell’art. 20 Reg. 2016/1103 per i soli SM aderenti — non muta questa conclusione: la legge designata dall’art. 30 L. 218/1995 può ben essere la legge svizzera.
Il regime patrimoniale legale svizzero: la partecipazione agli acquisti
Il Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CCS) disciplina il regime patrimoniale tra coniugi al Titolo sesto del Libro secondo (artt. 159 ss.). In assenza di convenzione matrimoniale, si applica il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (Errungenschaftsbeteiligung in tedesco; participation aux acquêts in francese; partecipazione agli acquisti in italiano) di cui agli artt. 181 e 196 ss. CCS.
Struttura del regime: beni propri e acquisti
Il regime della partecipazione agli acquisti distingue due masse patrimoniali per ciascun coniuge: (a) i beni propri (Eigengut, art. 198 CCS), vale a dire i beni di uso personale, i beni posseduti prima del matrimonio, i beni ricevuti per successione o donazione e i beni acquistati in sostituzione di beni propri; (b) gli acquisti (Errungenschaft, art. 197 CCS), ossia i beni acquisiti a titolo oneroso durante il matrimonio: redditi da lavoro, proventi da beni propri, pensioni e assicurazioni sociali, risarcimenti per perdita di capacità lavorativa.
Durante il matrimonio, ciascun coniuge conserva la piena titolarità, amministrazione e facoltà di disposizione dei propri beni, siano essi propri o acquisti (art. 201 CCS). Non vi è alcuna comunione attuale: la separazione dei patrimoni è la regola durante il matrimonio. L’unico limite rilevante è quello dell’art. 169 CCS, che richiede il consenso del coniuge per gli atti di disposizione che incidano sull’abitazione familiare.
La liquidazione del regime alla cessazione
Alla cessazione del regime — per divorzio, morte o modifica convenzionale — si procede alla liquidazione in due fasi. Dapprima si separano i beni propri di ciascun coniuge (che restano a ciascuno). Poi si determina il valore netto degli acquisti di ciascun coniuge, detratti i debiti imputabili a quella massa. Il coniuge con acquisti netti inferiori ha diritto alla metà della differenza (“conguaglio”), come credito puramente obbligatorio nei confronti dell’altro (art. 215 CCS): non un diritto reale sui singoli beni, ma un credito pecuniario.
In caso di morte, la liquidazione del regime precede la liquidazione della successione: il coniuge superstite riceve la metà degli acquisti del defunto come quota di regime, e poi partecipa alla successione come erede. Questa struttura a doppio livello — regime + successione — è analoga a quella prevista dal diritto italiano e dal diritto francese, e richiede attenzione nella pianificazione successoria.
I regimi convenzionali svizzeri
Mediante convenzione matrimoniale (Ehevertrag / contrat de mariage), da stipularsi in forma di atto pubblico autenticato (art. 184 CCS), i coniugi possono: (a) adottare la separazione dei beni (Gütertrennung, artt. 247 ss. CCS): ciascun coniuge è esclusivo titolare dei propri beni, senza alcun conguaglio alla cessazione; (b) adottare la comunione dei beni (Gütergemeinschaft, artt. 221 ss. CCS): i beni dei coniugi formano una massa comune, con proprietà pro-indiviso; (c) modificare la partecipazione agli acquisti, ad esempio escludendo certi beni dagli acquisti o convenendo una diversa chiave di riparto.
Il diritto internazionale privato italiano applicabile
Criteri di collegamento ex art. 30 L. 218/1995
Il notaio italiano applica l’art. 30 L. 218/1995 secondo la sequenza seguente.
(a) Coniugi di comune cittadinanza svizzera: la lex causae è la legge svizzera (art. 30, co. 1, criterio della nazionalità comune). Il regime legale applicabile è la partecipazione agli acquisti ex artt. 196 ss. CCS, salvo prova di convenzione matrimoniale diversa.
(b) Coniuge svizzero e coniuge di altra nazionalità: in assenza di cittadinanza comune, la lex causae è quella dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Se la coppia risiede stabilmente in Italia, si applica la legge italiana; se risiede in Svizzera, si applica la legge svizzera. La localizzazione della vita matrimoniale è un criterio mobile e va accertata sulla base della residenza effettiva al momento dell’atto.
(c) Professio iuris convenzionale (art. 30, co. 2, L. 218/1995): i coniugi possono aver scelto come legge regolatrice quella dello Stato di cittadinanza di almeno uno di essi o quella dello Stato di residenza di almeno uno di essi. La scelta deve essere formulata per iscritto, datata e firmata; se fatta avanti notaio svizzero, sarà nella forma dell’atto pubblico notarile svizzero.
La condizione di reciprocità: il nodo della LAFE
L’acquisto immobiliare in Italia da parte di cittadini svizzeri presenta una complicazione specifica, estranea agli acquirenti dei paesi dell’UE: la condizione di reciprocità ex art. 16 Disp. Prel. c.c., che subordina il godimento dei diritti civili da parte dello straniero alla condizione che analoghi diritti siano garantiti ai cittadini italiani nell’ordinamento dello straniero.
La Svizzera ha storicamente adottato una legislazione restrittiva sull’acquisto di immobili da parte di stranieri: la Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero del 16 dicembre 1983 (LAFE, c.d. Lex Friedrich, modificata dalla Lex Koller del 1997) prevede che lo straniero non domiciliato in Svizzera debba, in linea di principio, ottenere un’autorizzazione cantonale per acquistare immobili. Questa asimmetria ha dato origine al problema del difetto di reciprocità nei confronti dei cittadini svizzeri che acquistano in Italia.

Svizzero residente in Italia
Il cittadino svizzero in possesso di valido permesso di soggiorno (o titolo equipollente) e residente in Italia è equiparato, ai fini dell’acquisto immobiliare, al cittadino UE/SEE. Per lui la condizione di reciprocità è automaticamente soddisfatta e può acquistare liberamente qualsiasi tipo di immobile, senza limitazioni di superficie. Il notaio dovrà verificare e dare atto in atto del titolo di soggiorno.
Svizzero non residente in Italia
Per il cittadino svizzero non residente in Italia, la condizione di reciprocità è parzialmente verificata nei limiti stabiliti dalla prassi ministeriale e dalla giurisprudenza della Cassazione, sulla base del metodo della reciprocità legislativa: si verifica se la legge svizzera (federale e cantonale) consente ai cittadini italiani acquisti analoghi. La verifica è complessa per la variabilità cantonale della LAFE.
| Situazione del coniuge svizzero | Condizione di reciprocità | Tipo di acquisto consentito |
|---|---|---|
| Residente in Italia (permesso di soggiorno) | ✔ Verificata | Libero acquisto come cittadino UE/SEE |
| Non residente, prima abitazione | ✔ Verificata | Acquisto libero |
| Non residente, seconda casa ≤ 200 mq netti | ✔ Verificata (parziale) | Consentito con limite superficie |
| Non residente, seconda casa > 200 mq netti | ✗ Non verificata | Non consentito salvo deroghe |
| Non residente, pertinenza ≤ 1.000 mq | ✔ Verificata (parziale) | Consentito con limite superficie |
| Acquisto mortis causa da erede legittimo | ✔ Verificata | Consentito per successione |
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha affrontato la questione in molteplici risposte a quesito (tra cui Quesito n. 229-2023/A del 19 ottobre 2023 e Quesito n. 1-2024/A del 2 gennaio 2024), confermando che la verifica della reciprocità dipende anche dalla normativa cantonale di riferimento, con possibili differenze tra cantoni. Il notaio dovrà accertare la residenza cantonale del cittadino svizzero e verificare la disciplina del relativo cantone.
L’acquisto immobiliare in Italia: implicazioni del regime patrimoniale
Il coniuge svizzero che acquista un immobile in Italia sotto regime legale di partecipazione agli acquisti acquista in piena proprietà esclusiva: non vi è comunione attuale dei beni. L’immobile acquisito a titolo oneroso in costanza di matrimonio costituirà un acquisto (Errungenschaft) ai sensi dell’art. 197 CCS, il cui valore netto concorrerà al conguaglio dovuto all’altro coniuge alla cessazione del regime.
Il coniuge non acquirente non diventa comproprietario dell’immobile per effetto del regime patrimoniale; acquista però un diritto di credito condizionato al conguaglio (art. 215 CCS) che matura solo alla cessazione del regime. Questa struttura è identica nella sostanza a quella della Zugewinngemeinschaft tedesca e differisce radicalmente dalla comunione degli acquisti di tipo francese, belga o italiano.
Unica limitazione rilevante durante il matrimonio: se l’immobile acquistato in Italia costituisce o viene adibito ad abitazione familiare, il coniuge non titolare potrebbe vantare diritti di protezione ai sensi dell’art. 169 CCS (consenso del coniuge per atti di disposizione sull’abitazione familiare). Il notaio dovrà verificare se l’immobile è destinato ad abitazione familiare e, in tal caso, acquisire il consenso dell’altro coniuge per i successivi atti di disposizione.
Tecnica redazionale: la clausola sull’Errungenschaftsbeteiligung
La clausola sul regime patrimoniale nell’atto di acquisto di un immobile in Italia da parte di un coniuge svizzero dovrà articolarsi come segue:
«La parte acquirente dichiara di essere coniugata con _______________, nato/a a _______________ il _______________, cittadino/a svizzero/a, con matrimonio celebrato in _______________ il _______________, come risulta dall’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato da _______________, munito di apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Il regime patrimoniale della famiglia è regolato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, dalla legge svizzera, in quanto legge nazionale comune dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio [ovvero: in quanto legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, nella specie la Svizzera].
In forza della legge svizzera applicabile, il regime patrimoniale dei coniugi è quello ordinario della partecipazione agli acquisti (Errungenschaftsbeteiligung) di cui agli artt. 181 e 196 ss. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CCS), non risultando dalle dichiarazioni delle parti né dalla documentazione acquisita alcuna convenzione matrimoniale modificativa del regime legale [ovvero: essendo stata stipulata convenzione matrimoniale in data _______________, con la quale i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni / comunione dei beni ex artt. _______________ CCS].
In forza di tale regime, durante il matrimonio i patrimoni dei coniugi restano separati e ciascun coniuge è esclusivo titolare dei propri beni: l’acquirente acquista pertanto il bene immobile in piena proprietà esclusiva, senza che sorga comunione attuale con il coniuge. Il bene acquisito a titolo oneroso in costanza di matrimonio costituirà un acquisto ai sensi dell’art. 197 CCS, il cui valore netto concorrerà al conguaglio (Ausgleich) dovuto all’altro coniuge alla cessazione del regime ai sensi dell’art. 215 CCS, conguaglio di natura obbligatoria e non reale sui singoli beni.
[Se l’immobile è abitazione familiare:] Le parti dichiarano che il bene immobile oggetto del presente atto è / non è destinato ad abitazione familiare ai sensi dell’art. 169 CCS. [In caso affermativo:] Il coniuge non acquirente, _______________, presta il proprio consenso all’acquisto del presente immobile, dichiarando espressamente di non opporsi all’atto.»
La nota di trascrizione ex art. 2659 c.c.
Nella nota di trascrizione ex art. 2659, n. 1, c.c., il campo “regime patrimoniale” dovrà essere compilato come segue:
“Regime della partecipazione agli acquisti (Errungenschaftsbeteiligung ex artt. 181 e 196 ss. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907) — separazione con conguaglio differito degli acquisti.”
Nel caso in cui i coniugi abbiano adottato la separazione dei beni: “separazione dei beni (Gütertrennung ex artt. 247 ss. CCS) — separazione pura.” Nel caso di comunione dei beni: “comunione dei beni (Gütergemeinschaft ex artt. 221 ss. CCS) — comunione universale.”
La corretta indicazione nella nota assolve alla funzione di rendere conoscibile ai terzi il regime straniero applicabile, in adempimento della condizione di opponibilità ex art. 30, co. 3, L. 218/1995.
Considerazioni conclusive
Il trattamento notarile del regime patrimoniale svizzero presenta due peculiarità che lo distinguono dall’acquisto da parte di coniugi di paesi UE: la permanente applicabilità dell’art. 30 L. 218/1995 (non sostituito dal Reg. 2016/1103) e il problema specifico della reciprocità originato dalla LAFE svizzera. Per uno studio notarile operante in prossimità del confine svizzero, la corretta padronanza di questi profili è di rilevanza quotidiana.
Quanto al regime patrimoniale in sé, la partecipazione agli acquisti (art. 197 ss. CCS) presenta una struttura sostanzialmente analoga alla Zugewinngemeinschaft tedesca: separazione de facto durante il matrimonio, conguaglio obbligatorio alla cessazione. Il coniuge svizzero acquista l’immobile in piena proprietà esclusiva, con obbligo di consenso del coniuge solo per atti sull’abitazione familiare (art. 169 CCS). La clausola redazionale proposta si conforma a queste caratteristiche, con rinvio esplicito alle norme del CCS per la corretta individuazione del regime e del suo contenuto.
Riferimenti normativi e bibliografici
Normativa svizzera: Codice civile svizzero (CCS) del 10 dicembre 1907, artt. 159 ss. (regime patrimoniale), artt. 181 e 196 ss. (partecipazione agli acquisti), artt. 221 ss. (comunione dei beni), artt. 247 ss. (separazione dei beni), art. 169 (abitazione familiare), art. 215 (conguaglio degli acquisti); Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) del 16 dicembre 1983 (RS 211.412.41); Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) del 18 dicembre 1987, artt. 52 ss. (regime patrimoniale).
Normativa italiana: L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 30; c.c. art. 2659; art. 16 Disp. Prel. c.c. (condizione di reciprocità); L. n. 52/1985 (trascrizione immobiliare).
Studi e quesiti del Consiglio Nazionale del Notariato: Studio n. 8-2020/A, La reciprocità nell’attività notarile, notariato.it; Risposta a quesito n. 229-2023/A del 19 ottobre 2023 (Svizzera — reciprocità e vendita di immobili); Risposta a quesito n. 1-2024/A del 2 gennaio 2024 (Svizzera — reciprocità e acquisto quote), CNN Notizie; D. BOGGIALI – A. RUOTOLO, La legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi, CNN Notizie, 18 gennaio 2019.
Fonti istituzionali: Portale europeo della giustizia elettronica (e-justice.europa.eu); fedlex.admin.ch (testo autentico CCS e LDIP); Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea, coupleseurope.eu.
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