Esenzione quote sociali successione: comunione ereditaria indivisa 2026

Esenzione Imposta Successoria Quote Sociali In Comunione Ereditaria Indivisa – Art. 3 Co. 4-Ter Tusd
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La Risposta a interpello n. 109/2026 della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate offre l’occasione per esaminare un nodo interpretativo di rilevanza pratica ricorrente nell’applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD), nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139: se, ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., le partecipazioni ricevute dagli eredi in comunione ereditaria indivisa possano essere computate unitariamente con quelle già detenute individualmente dagli stessi soggetti a titolo di proprietà esclusiva.

L’Amministrazione finanziaria, confermando un orientamento ermeneutico consolidato sin dalla Circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 e ribadito in sede giurisprudenziale dalla Corte di Cassazione (sent. nn. 6591 e 7429 del 2021), esclude tale computo unitario, rilevando che le due situazioni giuridiche — comproprietà pro indiviso e titolarità esclusiva — rimangono distinte e non aggregabili. La risposta in commento, pur riconoscendo la portata innovativa della riforma operata dal D.Lgs. 139/2024, nega che la nuova locuzione «integrato un controllo già esistente» valga a superare il divieto di cumulo fra partecipazioni soggette a regimi giuridici differenti.

L’analisi che segue ripercorre il quadro normativo di riferimento, esamina la casistica elaborata dall’Amministrazione e dalla giurisprudenza di legittimità, e individua i profili problematici residui che la risposta lascia aperti.


Premessa e inquadramento sistematico

L’art. 3, comma 4-ter, del TUSD costituisce una delle disposizioni agevolative di maggiore impatto nell’ambito delle successioni e donazioni aventi ad oggetto partecipazioni societarie e aziende. Introdotta dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383, e successivamente oggetto di ripetute modifiche, la norma persegue una finalità di continuità imprenditoriale: evitare che il tributo successorio si trasformi in un ostacolo alla trasmissione generazionale delle imprese familiari. Questa ratio è tanto più rilevante in un sistema economico, come quello italiano, caratterizzato dalla prevalenza di imprese a struttura familiare e dalla centralità del passaggio generazionale come momento critico della loro sopravvivenza.

La riforma operata dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, nell’ambito della revisione del sistema tributario delegata dalla L. 9 agosto 2023, n. 111, ha riscritto la disposizione, chiarendone l’ambito applicativo, meglio definendo le condizioni di fruizione del beneficio e introducendo alcune innovazioni testualmente significative — tra cui, per quel che qui rileva, la locuzione «integrato un controllo già esistente». Nonostante l’intervento riformatore, il nodo interpretativo relativo al regime della comunione ereditaria non risulta definitivamente sciolto; la Risposta n. 109/2026 ne è testimonianza.

Il quadro normativo: l’art. 3, comma 4-ter TUSD nella formulazione riformata dal D.Lgs. 139/2024

Nella formulazione vigente, l’art. 3, comma 4-ter, TUSD dispone che i trasferimenti, anche tramite patti di famiglia ex artt. 768-bis e ss. c.c., a favore di discendenti e coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e azioni, non sono soggetti all’imposta. Per le partecipazioni in soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), TUIR (società di capitali ed enti commerciali residenti), il beneficio è tuttavia subordinato a due distinte condizioni cumulative:

  • che il trasferimento consenta di acquisire il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., oppure di integrare un controllo già esistente;
  • che gli aventi causa mantengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con contestuale dichiarazione di impegno resa in sede di dichiarazione di successione o all’atto di donazione.

Il mancato rispetto di tali condizioni determina la decadenza dal beneficio, con conseguente applicazione dell’imposta ordinaria maggiorata degli interessi.

La struttura del beneficio: trasferimento di quote di società di capitali e requisito del controllo

Per le società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.A.) il beneficio ha una struttura selettiva: non esonera qualsiasi trasferimento di partecipazioni, ma unicamente quello che si traduca in un effettivo potere di controllo in capo al beneficiario. La scelta legislativa risponde alla logica della continuità imprenditoriale: l’esenzione è giustificata quando il trasferimento non si risolve in un mero arricchimento patrimoniale del successore, bensì in un subingresso nelle prerogative gestionali del disponente. Coerentemente con tale impostazione, il D.Lgs. 139/2024 ha espressamente separato la fattispecie delle quote di società di capitali da quella delle aziende, per le quali il requisito era e rimane quello della continuazione dell’attività d’impresa: per le partecipazioni in soggetti IRES la condizione necessaria e sufficiente è il mantenimento del controllo.

Il presupposto del controllo di diritto

Il rinvio operato dalla norma tributaria all’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. delimita in modo univoco il tipo di controllo rilevante: il controllo di diritto, inteso come disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Non rileva, pertanto, il controllo di fatto di cui al n. 2) del medesimo comma (influenza dominante in forza di voti particolari), né quello per via contrattuale di cui al n. 3). Il rinvio è tassativo e non consente interpretazioni estensive.

La soglia è quella della maggioranza semplice: il beneficiario deve detenere, direttamente o tramite strumenti giuridicamente assimilabili, una partecipazione superiore al 50% dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. La norma precisa altresì che il controllo deve essere mantenuto per l’intero quinquennio successivo al trasferimento: non è sufficiente che il beneficiario acquisisca il controllo al momento del trasferimento e lo ceda successivamente prima della scadenza del termine.

Infografica – Esenzione Imposta Successoria E Comunione Ereditaria: Presupposti Del Controllo Ex Art. 2359 C.c.
Schema riassuntivo della risposta n. 109/2026: il computo unitario di quote in comunione e quote individuali non è ammesso ai fini dell’esenzione ex art. 3, co. 4-ter tusd

Il regime della comproprietà ereditaria: artt. 2347 e 2468 c.c.

Il diritto societario conosce l’ipotesi del trasferimento mortis causa di partecipazioni a più eredi in regime di comunione. Per le società per azioni, l’art. 2347 c.c. stabilisce il principio di indivisibilità delle azioni: quando un’azione appartiene a più soggetti, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità degli artt. 1105 e 1106 c.c. (a maggioranza dei comproprietari calcolata per quote; in caso di stallo, su ricorso all’autorità giudiziaria). La norma corrispondente per le S.r.l. è l’art. 2468, comma 5, c.c., che riproduce il medesimo meccanismo.

Il sistema del rappresentante comune consente, dal punto di vista funzionale, l’esercizio unitario dei diritti sociali relativi alla partecipazione in comproprietà, superando la frammentazione soggettiva degli aventi diritto. È precisamente su questo meccanismo che la prassi dell’Agenzia e la giurisprudenza hanno fondato il riconoscimento dell’esenzione nell’ipotesi di trasferimento in comproprietà: se la quota in quanto tale — indipendentemente dal numero dei comproprietari — consente di esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria, il requisito del controllo deve ritenersi integrato.

Il limite invalicabile di questo ragionamento è, tuttavia, che il rappresentante comune esercita i diritti inerenti alla partecipazione in comproprietà, non alla somma di quest’ultima con le partecipazioni che i singoli comproprietari detengano a titolo individuale. Il fascio di diritti gestito dal rappresentante comune resta circoscritto alla partecipazione indivisa: ogni comproprietario eserciterà in proprio i diritti relativi alle sue quote di titolarità esclusiva.

Il trasferimento in comunione ereditaria indivisa: l’orientamento consolidato dell’Amministrazione finanziaria

L’Amministrazione finanziaria ha elaborato nel tempo una posizione articolata e sostanzialmente coerente sull’applicazione dell’esenzione nell’ipotesi di trasferimento in comproprietà.

Con la Circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 (quesito 12.1), l’Agenzia ha per la prima volta chiarito che, nel caso di trasferimento della partecipazione di controllo a più discendenti in regime di comproprietà, il beneficio è riconoscibile: la ratio è che il meccanismo del rappresentante comune consente ai comproprietari di esercitare unitariamente il controllo della società. La soluzione è stata confermata dalla Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 (par. 8.3.2) e dalla Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 (par. 5.3).

Tuttavia, la Risoluzione n. 75/E del 26 luglio 2010 ha introdotto un’importante precisazione, destinata a divenire il cardine dell’orientamento restrittivo: ai fini della verifica del requisito del controllo, non è possibile procedere al computo unitario delle partecipazioni detenute da diversi aventi causa quando le stesse siano riconducibili a distinte situazioni giuridiche. Se un coerede ha ricevuto una quota in comproprietà e ne detiene altre in titolarità esclusiva, le due posizioni non sono aggregabili: il controllo deve essere verificato separatamente per ciascuna situazione giuridica. La stessa posizione è ribadita nella Risposta a interpello n. 155 del 28 maggio 2020, in materia di decadenza dall’agevolazione.

DocumentoPrincipio
Circ. 11/E/2007, q. 12.1La comproprietà ereditaria non impedisce il controllo tramite rappresentante comune: esenzione ammessa se la quota indivisa è di controllo
Circ. 3/E/2008, par. 8.3.2Confermato: il beneficio spetta se la partecipazione in comproprietà consente ai discendenti di acquisire o detenere il controllo societario
Ris. 75/E/2010Divieto di computo unitario tra quote in comunione e quote in titolarità esclusiva, in quanto situazioni giuridiche distinte
Risposta interpello n. 155/2020Il divieto di computo unitario vale anche ai fini della verifica della decadenza dal beneficio
Risposta interpello n. 109/2026Confermato il divieto anche dopo la riforma del D.Lgs. 139/2024: la locuzione «integrato un controllo già esistente» non supera il divieto
Evoluzione della prassi amministrativa sull’esenzione ex art. 3, co. 4-ter TUSD in caso di trasferimento in comunione ereditaria

Il contributo della giurisprudenza di legittimità

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente recepito e avallato l’impostazione dell’Agenzia. Le sentenze nn. 6591 e 7429 del 2021 (pronunciate rispettivamente il 10 e il 17 marzo) affermano in termini netti che, se la partecipazione è frazionata tra più discendenti, l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consenta a ciascun discendente di acquisire o integrare il controllo; se, viceversa, il trasferimento avviene a favore di più discendenti in comproprietà, il beneficio è riconosciuto ove la quota indivisa, esercitata tramite il rappresentante comune, consenta ai comproprietari di acquisire o detenere il controllo societario.

Vale la pena notare che il contribuente nella fattispecie del 2026 richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 18732 del 9 luglio 2024, che avrebbe affermato la possibilità di procedere al computo congiunto delle quote in comproprietà e di quelle detenute individualmente, facendo leva sull’affermazione secondo cui «la presenza di una comunione ereditaria non impedisce certamente il controllo della società da parte dei detentori delle quote» e che «la norma non distingue il tipo di comunione ai fini dell’integrazione del controllo». L’Agenzia, senza confutare espressamente quella pronuncia, giunge alla conclusione opposta, riaffermando il divieto di computo unitario tra situazioni giuridiche distinte.

La risposta n. 109/2026: fattispecie e soluzione adottata

La fattispecie concreta

La fattispecie sottoposta all’Agenzia presenta la seguente struttura partecipativa. Prima del decesso, il capitale della «Immobiliare [Alfa] S.r.l.» era così distribuito:

SoggettoQuota ante decessoQuota individuale post decessoQuota in comunione ereditaria
De cuius35%——
Coniuge superstite (istante)35%35%1/3 indiviso della quota ereditata (≈ 11,67%)
Figlia 115%15%1/3 indiviso della quota ereditata (≈ 11,67%)
Figlia 215%15%1/3 indiviso della quota ereditata (≈ 11,67%)
Struttura partecipativa ante e post trasferimento mortis causa della quota del 35% — Immobiliare [Alfa] S.r.l.

La quota del 35% appartenuta al de cuius viene trasferita per successione legittima in comunione indivisa ai tre eredi (coniuge e due figlie), con designazione di un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti sociali. I tre eredi manifestano l’intenzione di rendere contestualmente alla dichiarazione di successione la dichiarazione di prosecuzione dell’attività d’impresa per almeno cinque anni e di mantenimento del controllo di diritto per il medesimo periodo.

La tesi del contribuente è che, cumulando la quota ereditata in comunione (35%) con le quote già detenute individualmente (35% + 15% + 15% = 65%), gli aventi causa nel loro insieme controllerebbero il 100% del capitale. In subordine, poiché i tre coeredi in comproprietà gestiscono la quota del 35% tramite rappresentante comune, eserciterebbero — unitamente alle quote individuali — il controllo della società.

La soluzione dell’Agenzia: inammissibilità del computo unitario

L’Agenzia respinge la tesi del contribuente con argomentazione sistematica. Il ragionamento si articola su tre piani distinti.

1. Il requisito del controllo deve essere verificato in capo al singolo beneficiario. La norma agevolativa condiziona il beneficio alla sussistenza, in capo al beneficiario del trasferimento, di una situazione di controllo di diritto della società. Non è ammissibile un accertamento del controllo su base collettiva o «aggregata» tra più beneficiari: il beneficiario deve essere in grado di esercitare la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria e di incidere sulle decisioni inerenti al mantenimento del controllo della società.

2. La comproprietà ereditaria consente l’esenzione solo se la quota indivisa è di per sé di controllo. Il meccanismo del rappresentante comune ex artt. 2347 e 2468 c.c. consente ai comproprietari di esercitare il controllo della società per il tramite del rappresentante. Tale possibilità opera esclusivamente con riferimento ai voti afferenti alla quota in comproprietà. Se la quota del 35% trasferita in comunione non supera la soglia del 50%, il rappresentante comune non esercita la maggioranza dei voti assembleari, e il requisito non è soddisfatto.

3. Il computo unitario tra quote in comunione e quote in titolarità esclusiva è inammissibile. Le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria e quelle già detenute individualmente dai coeredi rappresentano situazioni giuridiche distinte: le prime afferiscono a un regime di contitolarità con disciplina propria (artt. 2347, 2468, 1105, 1106 c.c.), le seconde a una titolarità esclusiva. La diversità del regime giuridico impedisce l’aggregazione ai fini della verifica del controllo.

La conclusione è perentoria: il trasferimento mortis causa della quota del 35% a favore del coniuge e delle due figlie in comunione indivisa non integra il requisito del controllo di diritto e pertanto non beneficia dell’esenzione ex art. 3, comma 4-ter TUSD, restando assoggettato all’ordinaria imposizione successoria.

Profili problematici e questioni aperte

La locuzione «integrato un controllo già esistente»

Il contribuente aveva riposto significative aspettative nella novella del D.Lgs. 139/2024. L’aggiunta della locuzione «integrato un controllo già esistente» avrebbe, a suo avviso, consentito di considerare rilevante ai fini dell’esenzione il trasferimento di quote che — pur non attribuendo autonomamente il controllo — vadano ad aggiungersi a partecipazioni già detenute, così «integrando» un controllo già posseduto dal beneficiario.

La risposta non affronta esplicitamente questo profilo in modo analitico — si limita a osservare che la disposizione riformata «continua a vincolare la fruizione dell’agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario del trasferimento, di una situazione di controllo di diritto della società» — ma la conclusione sottintende che la locuzione in questione si applica all’ipotesi in cui il beneficiario già di per sé eserciti il controllo individuale e riceva un trasferimento che consolida tale posizione. Non si applica, invece, all’ipotesi in cui il controllo derivi dalla sommatoria di quote soggette a regimi giuridici diversi.

Si tratta di un’interpretazione restrittiva che merita attenzione critica. La ratio della clausola sembra essere, in realtà, quella di estendere il beneficio ai trasferimenti incrementali in favore di chi già detenga il controllo: in tale ottica, se un soggetto detiene individualmente il 60% di una S.r.l. e riceve per successione un ulteriore 10%, l’esenzione opera sull’intero trasferimento. Applicare la medesima logica al caso della comunione ereditaria risulta, tuttavia, problematico per le ragioni sistematiche già enunciate: il rappresentante comune della quota in comunione non «integra» il controllo individuale del singolo coerede, ma gestisce autonomamente la quota indivisa.

Le società di mero godimento: questione assorbita

Il secondo profilo dell’istanza — se la «Immobiliare [Alfa] S.r.l.», che trae i propri ricavi dalla locazione di immobili propri, dalla vendita di energia da fotovoltaico e da contributi incentivanti, possa qualificarsi come società di mero godimento e, in quanto tale, essere esclusa dall’esenzione — rimane assorbito dalla soluzione adottata sul primo punto e non viene esaminato nel merito.

La questione è tuttavia di interesse sistematico, poiché la riforma del D.Lgs. 139/2024 ha separato il requisito del controllo da quello dell’esercizio dell’attività d’impresa per le società di capitali: il testo novellato non richiede più espressamente la «continuazione dell’attività d’impresa» per le partecipazioni in soggetti IRES, limitandosi a esigere il mantenimento del controllo. Il dubbio se questa modifica abbia eliminato il problema delle holding e delle società di mero godimento, ovvero se esso persista per via interpretativa, rimane aperto e avrebbe meritato un pronunciamento esplicito.

L’orientamento interpretativo precedente dell’Agenzia — che richiedeva per le società di capitali, pur in assenza di una espressa disposizione normativa in tal senso, l’esercizio di una vera e propria attività d’impresa, escludendo le holding e le immobiliari di godimento — trovava il proprio fondamento sistematico nella ratio della norma. La riforma potrebbe aver rimosso tale ostacolo per via testuale, ma l’Agenzia non ha confermato o smentito tale lettura nella risposta in commento.

Considerazioni conclusive

La Risposta n. 109/2026 si inserisce nella linea di continuità interpretativa che, dal 2007 ad oggi, l’Agenzia delle Entrate ha costantemente mantenuto in materia di esenzione successoria per partecipazioni societarie trasferite in comunione ereditaria. Il principio è chiaro: la comproprietà ereditaria e la titolarità esclusiva costituiscono situazioni giuridiche distinte, che non si prestano ad essere aggregate ai fini della verifica del controllo di diritto. Il meccanismo del rappresentante comune opera nell’ambito della quota indivisa e non si estende alle partecipazioni detenute individualmente dai singoli coeredi.

La continuità dell’orientamento amministrativo, ora avallata anche dalla Corte di Cassazione, conferisce a questo principio una stabilità che le modifiche testuali introdotte dal D.Lgs. 139/2024 non sembrano aver scalfito, almeno nella lettura dell’Agenzia. La locuzione «integrato un controllo già esistente» non è stata interpretata come apertura a nuove forme di computo aggregato, ma come rafforzamento del presidio per i trasferimenti incrementali in favore di chi già eserciti il controllo individuale.

Dal punto di vista della pianificazione successoria, la risposta conferma che, in presenza di strutture partecipative composite — nelle quali i potenziali eredi detengono già quote individuali nella stessa società — è indispensabile valutare con anticipo la configurazione post-successoria. Qualora la quota da trasferire non integri autonomamente il controllo nella comunione ereditaria, il beneficio è perduto: soluzioni praticabili potrebbero essere la divisione anticipata dei diritti sulla quota, il ricorso al patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. con assegnazione diretta e individuale, o la strutturazione dell’assetto societario in modo tale che il trasferimento programmato consenta autonomamente il raggiungimento della soglia di controllo.

Resta aperta la questione dell’applicabilità dell’esenzione alle società cosiddette di mero godimento nella formulazione riformata della norma: la risposta in commento non la affronta e la prassi amministrativa futura dovrà pronunciarsi in modo esplicito su un profilo che, nella pratica successoria e nella pianificazione del passaggio generazionale d’impresa, riveste frequenza e rilevanza considerevole.


Riferimenti normativi e documentali

Fonti normative

  • Art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD), nella formulazione sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
  • Art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. — Società controllate
  • Artt. 2347 e 2468, c.c. — Indivisibilità delle azioni e delle quote di partecipazione
  • Artt. 1105 e 1106, c.c. — Amministrazione e rappresentanza della cosa comune
  • Artt. 768-bis e ss., c.c. — Patto di famiglia
  • Art. 73, comma 1, lett. a), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

Prassi amministrativa

  • Circolare Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2007, n. 11/E, quesito 12.1
  • Circolare Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 8.3.2
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate 26 luglio 2010, n. 75/E
  • Circolare Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 5.3
  • Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 maggio 2020, n. 155
  • Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 109/2026

Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione, 10 marzo 2021, n. 6591
  • Corte di Cassazione, 17 marzo 2021, n. 7429
  • Corte di Cassazione, 9 luglio 2024, n. 18732

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