Scissione asimmetrica non proporzionale e cessione di partecipazioni infragruppo: quando non c’è abuso del diritto

Scissione Asimmetrica Non Proporzionale E Abuso Del Diritto - Risposta Agenzia Delle Entrate N. 107/2026
…visualizzazioni

La scissione parziale asimmetrica non proporzionale rappresenta uno degli strumenti più efficaci a disposizione degli imprenditori che intendono separare percorsi societari diventati incompatibili. Disciplinata dall’art. 173 del TUIR sul piano della neutralità fiscale, questa operazione consente di trasferire una parte del patrimonio di una società a una o più beneficiarie, attribuendo le quote di queste ultime esclusivamente ad alcuni soci, in deroga al principio di proporzionalità che governa le scissioni ordinarie.

Quando la scissione si inserisce in un contesto di conflitto tra gruppi familiari di soci, sorge però un interrogativo fondamentale: l’utilizzo del regime di neutralità fiscale costituisce abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212? La Risposta n. 107/2026 dell’Agenzia delle Entrate offre una risposta articolata e di sicuro interesse pratico: quando la scissione risponde a genuine esigenze di riorganizzazione — superare una situazione di impasse gestionale tra rami familiari con vocazioni imprenditoriali divergenti — e ciascuna società partecipante all’operazione prosegue un’effettiva attività d’impresa, il regime di neutralità dell’art. 173 TUIR non viene aggirato né tradito, e non si configura alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito.

L’analisi che segue ricostruisce il caso, esamina la struttura normativa dell’abuso del diritto, illustra il ragionamento dell’Agenzia e individua le condizioni operative che garantiscono la legittimità dell’operazione.


🔑 Punti Chiave

Q: Cos’è la scissione parziale asimmetrica non proporzionale?
A: È un’operazione straordinaria, disciplinata dall’art. 173 TUIR, con cui una società trasferisce parte del patrimonio a beneficiarie di nuova costituzione, assegnando le rispettive quote esclusivamente ad alcuni soci in deroga al principio di proporzionalità.

Q: Quando la scissione asimmetrica integra abuso del diritto?
A: Ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000, l’abuso richiede la compresenza di tre elementi: vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio. L’Agenzia verifica prioritariamente il primo.

Q: Cosa ha stabilito la Risposta n. 107/2026 dell’Agenzia delle Entrate?
A: Ha escluso l’abuso perché la scissione era finalizzata alla separazione tra gruppi familiari in conflitto gestionale, con effettiva prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società beneficiaria.

Q: Qual è la condizione essenziale perché la scissione non sia abusiva?
A: Scissa e beneficiarie devono proseguire un’effettiva attività imprenditoriale con gli asset ricevuti, scongiurando la creazione di mere società di godimento prive di operatività, finalizate solo a differire la tassazione dei soci.

Q: Come viene trattata la cessione di partecipazioni infragruppo?
A: La cessione di partecipazioni societarie che soddisfano i requisiti dell’art. 87 TUIR genera una plusvalenza assoggettata al regime di participation exemption (PEX), con il 95% dell’importo escluso dalla formazione del reddito imponibile IRES.

Q: Qual è il trattamento IVA della scissione?
A: La scissione è esclusa dall’IVA. L’art. 2, comma 3, lett. f), del DPR n. 633/1972 non considera cessioni di beni i passaggi patrimoniali che avvengono in dipendenza di scissioni societarie.

Q: Quali imposte indirette si applicano agli atti di scissione?
A: Imposta di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di € 200 ciascuna, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa allegata al TUR e degli artt. 10, c. 2, e 4 della Tariffa allegata al TUIC (D.Lgs. n. 347/1990).


Il caso di specie: struttura del gruppo e impasse gestionale

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 107/2026 riguarda un gruppo societario di matrice familiare articolato attorno a una holding capogruppo — Alfa — che svolge attività di gestione di partecipazioni e di amministrazione di un portafoglio immobiliare. Alfa detiene partecipazioni in Beta (società operativa a propria volta titolare di una partecipazione totalitaria in Gamma), in Delta (società immobiliare ad attività locatizia) e in Omega (società immobiliare in liquidazione). Il gruppo opera in due distinti settori produttivi, convenzionalmente denominati settore X e settore Y, ai quali si affianca la componente immobiliare.

La compagine societaria di Alfa è ripartita tra due gruppi familiari discendenti dal fondatore del gruppo: il Gruppo 1, composto da cinque soci, prevalentemente orientato alle attività del settore X, e il Gruppo 2, composto da due soci (L1 e L2), concentrato sulle attività del settore Y e sul patrimonio immobiliare. I consigli di amministrazione di tutte le società del gruppo includono rappresentanti di entrambi i rami familiari.

Nel corso degli ultimi anni, emerge tra i due rami familiari un’incompatibilità gestionale documentata nei verbali assembleari: i rispettivi orientamenti imprenditoriali risultano inconciliabili e il protrarsi della situazione espone il gruppo al rischio concreto di paralisi decisionale. Le soluzioni alternative contemplate — acquisto reciproco delle partecipazioni ovvero cessione dell’intero gruppo a un soggetto terzo — non trovano l’accordo delle parti. Si perviene così alla progettazione di una riorganizzazione strutturale che consenta a ciascun ramo familiare di gestire autonomamente il proprio perimetro di attività.

Le operazioni di riorganizzazione: cessione infragruppo e scissione asimmetrica

Il piano di riorganizzazione, nella versione definitiva presentata all’Agenzia in sede di documentazione integrativa, si articola in due fasi distinte e tra loro collegate:

  • 📋 Prima fase: cessione integrale delle partecipazioni detenute da Beta in Gamma a favore di Alfa, a un prezzo corrispondente al valore di mercato, con accesso a finanziamento bancario;
  • 📋 Seconda fase: scissione parziale asimmetrica non proporzionale di Alfa a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione (Newco1 e Newco2), interamente partecipate rispettivamente dai soci L1 e L2 del Gruppo 2.

La cessione delle partecipazioni in Gamma: il regime PEX

La cessione delle partecipazioni in Gamma da parte di Beta a favore di Alfa avviene ad un prezzo determinato con il metodo patrimoniale semplice, corrispondente al valore di mercato. Sul piano fiscale, l’operazione ha natura realizzativa: genera una plusvalenza da cessione in regime di participation exemption (PEX) ai sensi dell’art. 87 del TUIR, ricorrendone i presupposti. La plusvalenza non concorre per il 95% alla formazione del reddito imponibile IRES in capo a Beta.

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione di partecipazioni societarie rientra nel regime di esenzione previsto dall’art. 10, comma 1, n. 4), del DPR n. 633/1972, che esenta dall’imposta le operazioni relative ad azioni, obbligazioni e quote sociali. Per l’imposta di registro, la cessione di partecipazioni sconta l’imposta in misura fissa ex art. 11 della Tariffa allegata al TUR.

La scissione parziale asimmetrica non proporzionale di Alfa

La scissione di Alfa è parziale (Alfa rimane in vita dopo l’operazione), asimmetrica (le quote delle beneficiarie non vengono assegnate a tutti i soci di Alfa, ma solo ai soci del Gruppo 2) e non proporzionale (i patrimoni trasferiti non corrispondono alle percentuali di partecipazione detenute dai soci assegnatari nel capitale della scissa). Il Gruppo 1 rimane titolare delle partecipazioni in Alfa senza ricevere quote nelle beneficiarie.

Asset assegnatoNewco1 (L1)Newco2 (L2)
Partecipazioni in Gamma✅ quota paritaria✅ quota paritaria
Partecipazioni in Delta✅ quota paritaria✅ quota paritaria
Terreno edificabile✅ intero—
Immobili commerciali / uffici✅ parte✅ parte
Garage✅ n. 7✅ n. 2
Immobile abitativo✅✅
Liquidità✅ quota✅ quota
Ripartizione degli asset tra le beneficiarie nella versione definitiva del piano di scissione (Risposta n. 107/2026)

La scissione viene realizzata in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’art. 173 TUIR, in continuità di valori fiscalmente riconosciuti, senza l’esercizio di alcun regime di rivalutazione dei beni e senza previsione di conguagli in denaro a favore dei soci. L’operazione si caratterizza, nelle intenzioni degli istanti, come pura riorganizzazione dell’assetto societario.

L’abuso del diritto tributario: struttura e presupposti normativi

L’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015, codifica nel diritto positivo italiano la nozione di abuso del diritto o elusione fiscale. La disposizione costruisce una fattispecie che richiede la dimostrazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della concorrenza di tre elementi costitutivi distinti e cumulativi.

I tre elementi costitutivi dell’abuso

ElementoContenuto normativoOnere probatorio
(A) Vantaggio fiscale indebitoBenefici, anche non immediati, in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (art. 10-bis, c. 1)A carico dell’Amministrazione finanziaria
(B) Assenza di sostanza economicaFatti, atti e contratti inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali conseguiti (art. 10-bis, c. 1)A carico dell’Amministrazione finanziaria
(C) Essenzialità del vantaggioIl vantaggio fiscale indebito deve essere l’elemento determinante che ha orientato la scelta dell’operazione (art. 10-bis, c. 1)A carico dell’Amministrazione finanziaria
I tre elementi costitutivi dell’abuso del diritto ex art. 10-bis L. n. 212/2000: tutti e tre devono ricorrere congiuntamente

Il comma 3 dell’art. 10-bis introduce un’esimente esplicita: anche quando ricorrano tutti e tre gli elementi costitutivi, l’operazione non è considerata abusiva se risulta giustificata da valide ragioni extrafiscali non marginali — anche di ordine organizzativo o gestionale — che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa. La prova di tali ragioni è ripartita: il contribuente può addurle in sede di interpello o nel contraddittorio, e l’Amministrazione deve dimostrarne la marginalità.

L’Atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025

Con l’Atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 (prot. n. 7), il Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento delle Finanze — ha fornito indicazioni operative sull’applicazione dell’art. 10-bis nell’ambito dell’attività di controllo. Il documento chiarisce che la verifica dei requisiti dell’abuso deve avvenire seguendo un ordine logico prioritario: l’analisi deve prendere le mosse dalla ricerca del vantaggio fiscale indebito. In assenza di questo elemento, la verifica si intende terminata, senza necessità di indagare la sostanza economica o l’essenzialità del vantaggio.

L’Atto precisa inoltre che, per le operazioni complesse — costituite da più atti tra loro collegati —, il vantaggio fiscale indebito va ricercato nel risultato complessivo del collegamento, valutando se la ratio delle norme applicate sia rispettata nell’insieme della fattispecie, non solo nei singoli segmenti.

Infografica: Struttura Fiscale Della Scissione Asimmetrica Non Proporzionale E I Tre Elementi Dell'Abuso Del Diritto
Struttura fiscale dell’operazione: fasi, elementi dell’abuso del diritto ex art. 10-bis l. 212/2000 e trattamento fiscale per comparto impositivo (risposta n. 107/2026)

Il parere dell’Agenzia delle Entrate n. 107/2026: nessun vantaggio fiscale indebito

Seguendo la metodologia indicata nell’Atto di indirizzo MEF, l’Agenzia delle Entrate ha verificato in via prioritaria l’esistenza di un vantaggio fiscale qualificabile come indebito. Il ragionamento si sviluppa attorno alla ratio dell’art. 173 TUIR, la cui applicazione è invocata dagli istanti: la neutralità fiscale riconosciuta alle operazioni di scissione potrebbe astrattamente rientrare tra i vantaggi fiscali suscettibili di sindacato antiabuso, se la sua applicazione concreta aggirassero o tradissero la finalità della norma.

Imposte dirette: la ratio dell’art. 173 TUIR è rispettata

La finalità dell’art. 173 TUIR è permettere la riorganizzazione delle strutture aziendali — separazione di rami, redistribuzione del controllo, razionalizzazione degli assetti proprietari — senza che l’operazione si traduca in una fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa con emersione di plusvalori tassabili. La neutralità fiscale non è un privilegio, ma uno strumento per agevolare le operazioni che mantengono i beni nell’orbita imprenditoriale.

Nel caso di specie, l’Agenzia constata che la scissione consente a ciascun socio o gruppo di soci di dotarsi di una propria holding attraverso cui gestire autonomamente gli investimenti preferiti e programmare il passaggio generazionale in favore dei propri discendenti. Il Gruppo 1 prosegue nella scissa con il settore X; il Gruppo 2 si concentra sul settore Y e immobiliare attraverso le rispettive Newco. Nessun asset fuoriesce dal regime ordinario d’impresa: gli eventuali plusvalori latenti sui beni trasferiti concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie norme vigenti nel momento in cui usciranno dall’orbita imprenditoriale. Non si ravvisa, pertanto, alcun vantaggio fiscale indebito: la neutralità di art. 173 TUIR è qui funzionale, non strumentale a fini elusivi.

Venendo meno il primo elemento dell’abuso, l’Agenzia non procede all’esame degli ulteriori requisiti (assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio) né alla valutazione della non marginalità delle ragioni extrafiscali addotte dagli istanti.

IVA e imposte indirette: il trattamento della scissione

Parallelamente all’analisi sulle imposte dirette, l’Agenzia esamina il trattamento della scissione ai fini IVA e delle imposte indirette, rilevando che la soluzione riorganizzativa non integra neppure in tali comparti profili di abusività.

CompartoNorma applicabileTrattamento
IVA — scissioneArt. 2, c. 3, lett. f), DPR 633/1972Esclusa dal campo applicativo IVA: i passaggi di beni in dipendenza di scissioni non sono cessioni di beni
IVA — cessione partecipazioniArt. 10, c. 1, n. 4), DPR 633/1972Operazione esente IVA
Imposta di registro — scissioneArt. 4, Tariffa pt. 1, TUR (DPR 131/1986)Imposta fissa
Imposta ipotecaria — scissioneArt. 4 Tariffa TUIC (D.Lgs. 347/1990)€ 200 (misura fissa)
Imposta catastale — scissioneArt. 10, c. 2, TUIC (D.Lgs. 347/1990)€ 200 (misura fissa)
Trattamento fiscale per comparto impositivo della scissione asimmetrica non proporzionale

⚠️ Attenzione alla rettifica IVA: l’Agenzia segnala che la società beneficiaria che riceve beni ammortizzabili è tenuta, ricorrendone i presupposti, a effettuare la rettifica della detrazione IVA ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 7, del DPR n. 633/1972. La norma dispone che, per i beni acquisiti in dipendenza di scissione, i termini per la rettifica decorrono dalla data di acquisto originario da parte della scissa. La società scissa è obbligata a fornire alla beneficiaria i dati rilevanti a tal fine.

Neutralità fiscale e continuità dei valori nella scissione

Il regime di neutralità fiscale di cui all’art. 173 TUIR produce due effetti simmetrici e inseparabili: da un lato, nessun componente positivo di reddito emerge in capo alla società scissa per effetto del trasferimento patrimoniale alle beneficiarie; dall’altro, i valori fiscalmente riconosciuti dei beni rimangono immutati in capo alle beneficiarie, che li «ereditano» dalla scissa senza poter beneficiare di un riallineamento ai valori di mercato (salvo specifiche opzioni soggette a imposta sostitutiva).

Parallelamente, la neutralità si estende al livello dei soci: le partecipazioni ricevute nelle beneficiarie a seguito del concambio mantengono il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni originariamente detenute nella scissa. Non si realizza pertanto alcuna fuoriuscita di valore dall’orbita imprenditoriale, e i plusvalori latenti rimangono «cristallizzati» fino al momento della cessione o dell’assegnazione.

Il rischio della scissione-assegnazione ai soci

La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha consolidato nel tempo un orientamento critico verso le scissioni che, pur formalmente rispettose dell’art. 173 TUIR, si risolvano sostanzialmente in un’assegnazione di beni ai soci mascherata da operazione straordinaria. Il meccanismo abusivo tipico consiste nell’attribuire i beni della scissa a società beneficiarie prive di reale vocazione imprenditoriale — le cosiddette società di «mero godimento» — al solo scopo di rinviare a tempo indeterminato la tassazione delle plusvalenze latenti e delle riserve di utili in capo ai soci persone fisiche, aggirando l’art. 86, comma 1, lett. c), e comma 3, TUIR che disciplina le plusvalenze da assegnazione.

La linea di confine tra scissione legittima e scissione-assegnazione si individua nella risposta al seguente quesito: le beneficiarie eserciteranno un’effettiva attività imprenditoriale caratterizzata da uno sfruttamento economicamente profittevole e proporzionalmente adeguato delle risorse ricevute, oppure costituiranno mere strutture di detenzione passiva?

Scissione non proporzionale e regime PEX: profili distinti

La circostanza che la scissione sia preceduta da una cessione di partecipazioni in regime PEX (la cessione di Gamma da Beta ad Alfa) non altera il giudizio antiabusivo sulla scissione stessa. L’Agenzia conferma che i due segmenti dell’operazione — la cessione realizzativa con plusvalenza PEX e la successiva scissione neutrale — obbediscono a logiche fiscali distinte e la loro articolazione sequenziale, nell’ambito di un disegno riorganizzativo unitario, non consente di identificare un vantaggio fiscale complessivo indebito, a condizione che ciascuna operazione rispetti autonomamente la ratio della norma applicata.

La condizione essenziale: effettiva continuazione dell’attività d’impresa

Il parere favorevole dell’Agenzia è formulato sotto una condizione esplicita, che ne delimita la portata: Newco1 e Newco2 devono svolgere un’effettiva attività imprenditoriale caratterizzata da uno sfruttamento economicamente profittevole e proporzionalmente adeguato delle risorse immobiliari e finanziarie assegnate. Qualora, all’esito della scissione, le beneficiarie si rivelassero mere holding di godimento prive di operatività, la fattispecie si configurerebbe come un’assegnazione di beni ai soci finalizzata a differire indefinitamente la tassazione.

A supporto della propria posizione, gli istanti hanno prodotto in sede integrativa gli statuti societari di Newco1 e Newco2 e i relativi business plan 2027–2030, nei quali sono descritte le attività imprenditoriali programmate attraverso lo sfruttamento economico degli asset assegnati. La stessa condizione è richiesta anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale: se i beni trasferiti alle beneficiarie non fossero impiegati nell’esercizio dell’attività d’impresa, la scissione integrerebbe, sul piano sostanziale, un’assegnazione ai soci con il relativo trattamento fiscale previsto dalla legge.

Questo profilo costituisce il principale rischio operativo delle scissioni asimmetriche non proporzionali con patrimoni immobiliari: la successiva inattività o sottoutilizzazione imprenditoriale delle beneficiarie può esporre l’operazione a contestazioni in sede di verifica, anche a distanza di tempo dalla sua realizzazione.

🔧 Guida pratica: cosa fare in caso di riorganizzazione tra soci in conflitto

Quando si prospetta una situazione di impasse gestionale in una compagine societaria e si valuta la scissione asimmetrica come strumento di soluzione, la corretta impostazione preventiva dell’operazione è determinante ai fini della sua legittimità fiscale.

  1. ⚖️ Documentare il conflitto societario: raccogliere verbali assembleari, corrispondenza, perizie o qualsiasi altra evidenza che attesti la situazione di impasse gestionale tra i gruppi di soci. La documentazione del conflitto funge da substrato delle ragioni extrafiscali che giustificano l’operazione.
  2. 📋 Redigere un progetto di scissione dettagliato: il progetto deve individuare con precisione i patrimoni assegnati a ciascuna beneficiaria, le modalità del concambio, l’assenza di conguagli in denaro e la continuità dei valori fiscali. Ogni elemento deve essere coerente con la finalità riorganizzativa dichiarata.
  3. 📊 Elaborare business plan credibili per le beneficiarie: ciascuna beneficiaria deve essere dotata di un piano industriale realistico che dimostri l’effettiva intenzione e capacità di svolgere attività imprenditoriale con gli asset ricevuti. Il business plan non è un adempimento formale, ma una prova sostanziale della non-abusività dell’operazione.
  4. 🔍 Valutare il ricorso all’interpello preventivo: per operazioni di particolare complessità o con profili di incertezza applicativa, la Risposta n. 107/2026 è essa stessa un esempio di come l’interpello antiabuso ex art. 11, comma 1, lett. c), della L. 212/2000 consenta di ottenere preventivamente il parere dell’Agenzia, riducendo il rischio di contestazioni successive.
  5. 🏛️ Coinvolgere il notaio nelle fasi preliminari: la scissione richiede un atto pubblico notarile. Il notaio è parte integrante del processo di costruzione dell’operazione, può contribuire alla verifica della correttezza civilistica e fiscale dell’impostazione e all’accertamento della conformità dei documenti prodotti.
  6. ⚠️ Monitorare il rispetto della condizione operativa post-scissione: dopo la realizzazione dell’operazione, le beneficiarie devono effettivamente svolgere le attività programmate. Il permanere di una struttura di mero godimento, documentato in fase di verifica, può esporre l’operazione a contestazione retroattiva.

📊 Caso pratico: separazione tra gruppi familiari

Si consideri un gruppo familiare articolato attorno a una holding comune che gestisce due rami di attività eterogenei (produzione manifatturiera e immobiliare commerciale), con due rami familiari che nel tempo hanno sviluppato competenze e interessi divergenti. Il ramo A si occupa prevalentemente della componente industriale; il ramo B gestisce il portafoglio immobiliare e le attività di locazione.

Quando il conflitto gestionale raggiunge un punto di non ritorno, la scissione parziale asimmetrica non proporzionale consente di attribuire al ramo B una beneficiaria che raccoglie gli immobili, le partecipazioni nella sub-holding immobiliare e la liquidità necessaria all’attività, senza che l’operazione determini emersione di plusvalenze tassabili né applicazione di imposte proporzionali sui trasferimenti immobiliari. Il ramo A mantiene la holding originaria con la componente industriale.

Il successo fiscale dell’operazione dipende da tre condizioni cumulative: che la scissione sia realizzata in continuità di valori fiscali senza conguagli; che la beneficiaria eserciti un’effettiva attività imprenditoriale immobiliare (locazioni, sviluppo, gestione professionale degli asset); che il piano industriale sia documentato e credibile. In presenza di tali condizioni, come confermato dalla prassi consolidata e dalla Risposta n. 107/2026, il regime di neutralità dell’art. 173 TUIR non è strumentalizzato, ma correttamente applicato alla sua finalità tipica.

📝 In Sintesi

La scissione parziale asimmetrica non proporzionale realizzata per separare gruppi familiari con vocazioni imprenditoriali incompatibili non costituisce abuso del diritto se ciascuna società beneficiaria prosegue un’effettiva attività d’impresa.

  • ✅ L’art. 10-bis della L. 212/2000 richiede la compresenza di tre elementi cumulativi: vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica, essenzialità del vantaggio. In assenza del primo, l’analisi antiabuso si chiude.
  • ✅ La Risposta n. 107/2026 esclude il vantaggio fiscale indebito perché la scissione rispetta la ratio dell’art. 173 TUIR: nessun bene fuoriesce dal regime d’impresa e i plusvalori latenti restano cristallizzati fino alla loro eventuale realizzazione.
  • ✅ La neutralità fiscale della scissione implica la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti sia in capo alle beneficiarie che ai soci concambisti.
  • ⚠️ Condizione essenziale: le beneficiarie devono svolgere un’effettiva attività imprenditoriale. La creazione di mere strutture di godimento finalizzate a differire sine die la tassazione integra invece un’assegnazione dissimulata ai soci.
  • ✅ Ai fini IVA la scissione è esclusa dal campo applicativo (art. 2, c. 3, lett. f), DPR 633/72). Registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa di € 200 ciascuna.
  • ✅ La cessione di partecipazioni infragruppo che precede la scissione genera una plusvalenza soggetta al regime PEX ex art. 87 TUIR, autonoma rispetto al giudizio antiabusivo sulla scissione.
  • 📋 Il ricorso preventivo all’interpello antiabuso ex art. 11, c. 1, lett. c), L. 212/2000 è lo strumento più efficace per ottenere certezza giuridica prima di realizzare operazioni complesse di questa natura.

🤝 Consulenza specializzata

Le operazioni di scissione societaria e le cessioni di partecipazioni infragruppo richiedono un’analisi preventiva accurata dei profili civilistici e fiscali. La corretta impostazione dell’operazione — dalla redazione del progetto di scissione alla strutturazione dei business plan delle beneficiarie, dal presidio del regime di neutralità fiscale all’eventuale presentazione di interpello preventivo — incide in modo determinante sull’esito delle operazioni e sulla loro tenuta in sede di verifica.

Studio Notarile Soldani
Via Camillo Prampolini 14 — Domodossola (VB)
domodossola@notaiosoldani.it · 0324 066077


Fonti e approfondimenti

  • Agenzia delle Entrate, Risposta n. 107/2026, Cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari — articolo 173 TUIR — assenza di abuso
  • MEF — Dipartimento delle Finanze, Atto di indirizzo del 27 febbraio 2025, prot. n. 7, in materia di abuso del diritto
  • Art. 173, TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) — Scissioni di società
  • Art. 10-bis, L. n. 212/2000 — Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale
  • Art. 87, TUIR — Participation exemption
  • Art. 2, c. 3, lett. f), DPR n. 633/1972 — Scissione fuori campo IVA
  • Art. 4, Tariffa pt. 1, TUR (DPR 26 aprile 1986, n. 131) — Atti societari e misura fissa
  • Artt. 4 e 10, c. 2, Tariffa, TUIC (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347) — Imposte ipotecaria e catastale
  • Agenzia delle Entrate, Risposta n. 36 del 12 ottobre 2018 e Risposta n. 421 del 1° ottobre 2020 — scissioni tra soci non intenzionati a proseguire unitariamente
  • Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 — requisiti delle istanze di interpello antiabuso

 


Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento.  Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

 

Condividi

Esplora le aree dello Studio