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Analisi della qualificazione giuridica dell’usufrutto generale al coniuge con attribuzione della proprietà ai figli: implicazioni successorie e adempimenti pubblicitari.

Introduzione

La questione relativa alla qualificazione giuridica dell’usufrutto generale disposto a favore del coniuge, con attribuzione della proprietà ai figli, ha generato storicamente un ampio dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza. La soluzione è rilevante per determinare le modalità di acquisto e gli adempimenti pubblicitari conseguenti.

Qualificazione dell’usufrutto generale

Secondo l’orientamento più recente della Cassazione, l’attribuzione del solo usufrutto – ancorché generale – sul patrimonio relitto configura un legato (successione a titolo particolare) e non un’istituzione di erede. La Suprema Corte, con sentenza n. 33011 del 28/11/2023, ha infatti ribadito che “l’attribuzione da parte del testatore del solo usufrutto – ancorché generale – sul patrimonio relitto non conferisce al beneficiario la qualità di erede, perché egli non succede in tal caso nell’universum ius del de cuius”7.

Questo orientamento conferma quanto già espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 13868 del 31 maggio 2018, che aveva qualificato la disposizione testamentaria di usufrutto generale del patrimonio come legato (in conto di legittima, se il testamento non dispone diversamente)2.

Modalità di acquisto

Trattandosi di legato, l’acquisto del diritto di usufrutto avviene automaticamente al momento dell’apertura della successione, ossia al momento della morte del testatore, senza necessità di accettazione da parte del legatario1. Il beneficiario conserva comunque la facoltà di rinunciare al legato ai sensi dell’art. 649, comma 1, c.c.1.

Questo rappresenta una differenza fondamentale rispetto all’istituzione di erede, che richiederebbe invece un’accettazione (espressa o tacita) soggetta al termine di prescrizione decennale6.

Regime di trascrizione

Essendo configurato come legato avente ad oggetto diritti reali immobiliari, la trascrizione dell’acquisto dell’usufrutto dovrà avvenire ai sensi dell’art. 2648, c. 1, c.c. sulla base di un estratto autentico del testamento4.

Specificamente, oggetto della trascrizione sarà il verbale di pubblicazione del testamento olografo o di registrazione del testamento pubblico6, senza necessità di trascrivere un separato atto di accettazione.

In caso di mancata trascrizione, si avrà l’inefficacia delle ulteriori trascrizioni ed iscrizioni a carico dell’acquirente mortis causa ai sensi dell’art. 2650 c.c.4.

Conclusioni

Nel caso specifico presentato, la disposizione con la quale il testatore attribuisce al coniuge il diritto di usufrutto su tutti i suoi beni, lasciando la proprietà ai figli, integra un legato testamentario (successione a titolo particolare) e non una disposizione a titolo universale.

Di conseguenza:

  1. Non è necessario un atto espresso di accettazione per l’acquisto del diritto, che avviene ipso iure al momento dell’apertura della successione
  2. La trascrizione avverrà sulla base dell’estratto autentico del testamento

Va precisato che, sebbene questo sia l’orientamento prevalente e più recente, la Cassazione ha talvolta adottato un approccio più flessibile, riconoscendo che la qualificazione concreta possa dipendere dall’effettiva volontà del testatore come ricavabile da un’interpretazione complessiva delle disposizioni testamentarie6.

 


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