Holding e passaggio generazionale: Risposta 42/2026

Holding E Passaggio Generazionale: Sequenza Conferimento Ex Art. 177 Tuir E Donazione Delle Quote, Risposta Agenzia Delle Entrate N. 42/2026
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Abstract

L’utilizzo della holding come strumento di passaggio generazionale dell’impresa rappresenta una prassi consolidata che combina il conferimento della partecipazione operativa in un veicolo societario intermedio con la successiva donazione delle quote della holding ai discendenti. La sequenza si avvale del regime del realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, TUIR e della determinazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni sul patrimonio netto contabile della società conferitaria. La Risposta n. 42/2026 dell’Agenzia delle Entrate ha qualificato lo scarto tra valore contabile e valore economico come vantaggio fiscale indebito, pur escludendo l’abuso del diritto in presenza di una funzione organizzativa effettiva della holding. L’analisi sistematica dell’operazione richiede di distinguere il piano della qualificazione antielusiva da quello della rideterminazione della base imponibile, evidenziando il ruolo decisivo della costruzione statutaria nel definire la tenuta complessiva dell’assetto.


Indice dei contenuti

Premessa: la holding come architettura del passaggio generazionale

Il passaggio generazionale dell’impresa, quando il pacchetto di partecipazioni sociali si distribuisce tra più discendenti, espone l’assetto imprenditoriale a esiti ricorrenti che la prassi ha imparato a riconoscere: frammentazione del controllo, disallineamento tra titolarità e gestione, conflitti tra coeredi che incidono direttamente sulla continuità dell’attività economica. La risposta operativa elaborata dalla prassi consiste nell’intervenire prima dell’apertura della successione, costruendo un modello che si sviluppa su un piano interamente societario e che evita la comproprietà delle partecipazioni.

Nello schema più diffuso, il titolare della società operativa costituisce una holding, conferisce in essa la propria partecipazione e trasferisce ai figli, in parti uguali, le quote della holding, in piena proprietà oppure con separazione tra usufrutto e nuda proprietà. La struttura realizza una doppia funzione: separa il livello proprietario da quello operativo e concentra nella holding il luogo deputato all’organizzazione dei rapporti tra i membri della famiglia.

Il trasferimento delle partecipazioni avviene mediante atto di donazione e si colloca su un piano distinto rispetto ad altri strumenti tipici del passaggio generazionale, quali il patto di famiglia o il trust; allo stesso modo, non interferisce necessariamente con la disciplina fiscale dell’esenzione per il trasferimento del controllo con vincolo quinquennale di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, che può rimanere estranea allo schema oppure essere innestata in funzione complementare.

Funzione economica e funzione organizzativa della struttura

La holding non assolve unicamente a una funzione contabile o di pianificazione fiscale, ma costituisce la sede nella quale si definiscono i rapporti tra discendenti e si organizza la circolazione delle partecipazioni nel tempo. Tale funzione organizzativa rileva non soltanto sul piano civilistico, ma anche su quello fiscale, perché incide sulla qualificazione complessiva dell’operazione e sulla sua resistenza al sindacato dell’Amministrazione finanziaria. Il fatto che la holding sia, o meno, dotata di una propria capacità di governare i rapporti tra soci diventa il discrimine attorno al quale ruota la valutazione di sostenibilità complessiva dell’assetto.

Distinzione rispetto agli altri strumenti del passaggio generazionale

Lo schema considerato si distingue per la sua natura interamente societaria. Mentre il patto di famiglia opera sul piano dei rapporti tra disponente, assegnatario dell’azienda e legittimari, e il trust introduce una segregazione patrimoniale con un trustee in funzione gestoria, la sequenza conferimento-donazione mantiene la centralità del diritto societario e si appoggia integralmente sugli strumenti tipici dell’organizzazione corporativa. Questa scelta strutturale ha conseguenze rilevanti, perché rinvia alla costruzione statutaria la gran parte delle problematiche distributive e gestionali che, negli altri modelli, sono assorbite dalla struttura stessa dell’istituto utilizzato.

La sequenza conferimento-donazione nella prassi

La sequenza operativa è semplice e, nella pratica, spesso ravvicinata nel tempo: il socio, di regola unico, conferisce la partecipazione nella holding e, in un momento successivo, trasferisce ai discendenti le quote della holding. Il modello emerge con particolare nitidezza nel caso dell’imprenditore titolare dell’intero capitale della società operativa, con più figli destinati a subentrare con ruoli differenziati, anche privi di funzioni gestorie e limitati ai diritti patrimoniali.

Il conferimento concentra la partecipazione in un unico veicolo; il trasferimento delle quote della holding distribuisce la proprietà tra i figli, lasciando aperto il tema della regolazione dei rapporti tra soci e dei successivi trasferimenti o ingressi nella compagine sociale, profilo rimesso allo statuto.

La stabilità dell’assetto come funzione statutaria

La tenuta dell’assetto dipende in misura significativa dalla disciplina statutaria della holding, nella quale si collocano le regole sulla circolazione delle quote, sull’esercizio dei diritti amministrativi e sulla distribuzione dei poteri. Si tratta di profili che rilevano anche ai fini della qualificazione fiscale complessiva dell’operazione, come si vedrà nell’analisi della Risposta n. 42/2026. La consapevolezza di tale collegamento è essenziale: lo statuto non è un documento accessorio di chiusura dell’operazione, ma elemento costitutivo della sua tenuta sistematica.

Ravvicinamento temporale tra conferimento e donazione

La prassi mostra che, frequentemente, conferimento e donazione si collocano in un arco temporale ristretto. Tale ravvicinamento, di per sé, non è sufficiente a determinare una riqualificazione dell’operazione, ma costituisce un elemento che concorre alla valutazione della causa concreta dell’intera sequenza. Quando il conferimento è strumentale, sotto il profilo cronologico e funzionale, alla successiva donazione, la lettura unitaria dell’operazione diventa pressoché inevitabile.

Il realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR

Il conferimento della partecipazione nella holding viene normalmente strutturato ai sensi dell’art. 177, comma 2, TUIR, in base al quale il valore di realizzo del conferente è determinato in funzione dell’incremento del patrimonio netto della conferitaria e non del valore normale della partecipazione. Il meccanismo opera come criterio legale di determinazione del realizzo e consente, in presenza di determinati rapporti tra costo fiscale e valore economico, di evitare l’emersione di plusvalenze imponibili.

Il funzionamento del meccanismo: esempio numerico

Si consideri una partecipazione con valore economico pari a 10 milioni di euro e costo fiscale pari a 1 milione di euro. Il conferimento alla holding a valore fiscale determina un incremento del patrimonio netto della conferitaria pari a 1 milione di euro, senza emersione della plusvalenza latente di 9 milioni. Il valore contabile della partecipazione nella holding risulta così parametrato al costo fiscalmente rilevante della partecipazione conferita.

ElementoValore
Valore economico della partecipazione operativa€ 10.000.000
Costo fiscale della partecipazione conferita€ 1.000.000
Plusvalenza latente€ 9.000.000
Incremento del patrimonio netto della holding€ 1.000.000
Plusvalenza emergente in capo al conferente€ 0
Valore di carico della partecipazione nella holding€ 1.000.000
Effetto del regime di realizzo controllato sul valore di carico della partecipazione nella holding.
Sequenza Fiscale Conferimento Ex Art. 177 Tuir, Patrimonio Netto Della Holding E Donazione Delle Quote Ai Discendenti: Valori E Profili Di Rischio
Schema della sequenza conferimento-donazione e profili di rischio fiscale (risposta n. 42/2026).

Il conferimento, considerato autonomamente, non pone criticità particolari: si tratta dell’applicazione fisiologica di un regime fiscale espressamente previsto dal legislatore, finalizzato a non ostacolare le operazioni di riorganizzazione societaria attraverso l’emersione di plusvalenze su partecipazioni non monetizzate. La questione si pone quando questo primo passaggio viene letto insieme al successivo trasferimento gratuito delle partecipazioni della holding ai discendenti.

Natura del regime: non è un regime opzionale di favore

È utile precisare che il regime del realizzo controllato non opera come opzione di favore, ma come criterio legale di determinazione della base imponibile, applicabile in presenza dei requisiti normativi. Tale qualificazione rileva ai fini dell’analisi antielusiva: il contribuente che si avvale del regime non sta scegliendo una via fiscalmente vantaggiosa tra opzioni alternative equivalenti, ma sta applicando il criterio fisiologico previsto dall’ordinamento per la fattispecie. Questo dato concorre a delimitare lo spazio applicativo dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente nei confronti dell’operazione.

La base imponibile della donazione delle quote della holding

Nel trasferimento a titolo gratuito delle quote della holding, la base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni è determinata con riferimento al patrimonio netto contabile della società risultante dall’ultimo bilancio approvato. La disciplina di riferimento si rinviene nell’art. 16 del D.Lgs. n. 346/1990, che fissa il criterio di valutazione per le partecipazioni in società non quotate.

Lo scarto tra valore contabile e valore economico

Nell’esempio precedente, la partecipazione trasferita esprime un valore pari a 1 milione di euro, pur essendo riferibile a un’attività con valore economico pari a 10 milioni. Il tema non riguarda il criterio di valutazione in sé, che è quello normativamente previsto, ma la sequenza negoziale che determina il parametro fiscale. Il conferimento a realizzo controllato definisce il valore contabile della partecipazione nella holding, valore che viene poi assunto come parametro di riferimento nella successiva donazione ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta.

FaseParametro di valutazioneRiferimento normativo
Conferimento della partecipazione nella holdingIncremento del patrimonio netto della conferitariaArt. 177, c. 2, TUIR
Determinazione del valore di carico nella holdingValore di realizzo controllatoArt. 177, c. 2, TUIR
Donazione delle quote della holding ai discendentiPatrimonio netto contabile dell’ultimo bilancioArt. 16 D.Lgs. n. 346/1990
Parametri di valutazione applicabili lungo la sequenza conferimento-donazione.

La struttura del criterio valutativo

Il criterio del patrimonio netto contabile, applicato alle partecipazioni in società non quotate, presuppone un sistema nel quale il bilancio della società conferitaria rifletta una rappresentazione attendibile del valore economico dell’azienda sottostante. Quando, per effetto di un conferimento a realizzo controllato, il bilancio della holding rappresenta un valore contabile significativamente inferiore al valore economico della partecipazione operativa, la corrispondenza tra parametro fiscale e ricchezza trasferita si attenua. È in questa attenuazione che si colloca il fondamento del rilievo formulato dall’Agenzia delle Entrate.

La Risposta n. 42/2026: la fattispecie esaminata

La Risposta n. 42/2026 dell’Agenzia delle Entrate prende in esame una fattispecie nella quale il titolare della partecipazione nella società operativa conferisce la stessa in una holding ai sensi dell’art. 177, comma 2, TUIR e dona successivamente ai figli la nuda proprietà delle quote della holding. La sequenza è quella tipica della prassi del passaggio generazionale: prima si concentra la partecipazione in un veicolo societario intermedio, poi si trasferisce ai discendenti la proprietà del veicolo e non direttamente quella della società operativa.

Il punto qualificatorio centrale

Il punto sul quale si concentra l’Agenzia è duplice. Per effetto del conferimento a realizzo controllato, il patrimonio netto contabile della holding risulta parametrato al valore fiscalmente rilevante della partecipazione conferita e non al suo valore economico. Poiché, nella successiva donazione, la base imponibile viene determinata con riferimento al patrimonio netto contabile della holding, la liberalità viene tassata su un valore significativamente inferiore rispetto a quello dell’attività economica sottostante.

L’Agenzia qualifica tale scarto come vantaggio fiscale indebito. La formula segnala una non coerenza tra risultato fiscale e consistenza economica della ricchezza trasferita, senza che ciò comporti, di per sé, un giudizio di illegittimità della sequenza. Il patrimonio netto della holding esprime un valore contabile derivante dal conferimento, mentre la ricchezza trasferita continua a riflettere il valore della partecipazione nella società operativa.

La portata della qualificazione di vantaggio indebito

La nozione di vantaggio fiscale indebito, nella sistematica dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, costituisce uno degli elementi della fattispecie abusiva, ma non ne esaurisce il contenuto. L’individuazione di un vantaggio indebito è condizione necessaria, ma non sufficiente, per la qualificazione dell’operazione come abusiva: occorre altresì l’assenza di sostanza economica e la riconducibilità del risultato al conseguimento essenziale di tale vantaggio. La Risposta n. 42/2026 si arresta al primo passaggio del ragionamento, riconoscendo la presenza di uno scarto fiscalmente rilevante, ma escludendo l’integrazione della fattispecie abusiva nel suo complesso.

Vantaggio fiscale indebito e abuso del diritto: una distinzione necessaria

La Risposta esclude espressamente l’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 212/2000, riconoscendo rilievo alla funzione della holding quale sede di governo unitario dell’impresa e di regolazione dei rapporti tra i discendenti. La distinzione merita di essere isolata, poiché tocca un profilo qualificatorio di rilievo sistematico. Per un inquadramento generale dell’abuso del diritto in materia tributaria è utile considerare l’evoluzione interpretativa intervenuta a partire dall’introduzione dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente.

I presupposti dell’abuso del diritto e la funzione organizzativa

Il giudizio di abuso richiede, per giurisprudenza e prassi consolidata, l’assenza di sostanza economica dell’operazione e la riconducibilità del risultato al conseguimento essenziale di un vantaggio fiscale. In presenza di una struttura organizzativa coerente — quale è una holding che incorpora una disciplina statutaria diretta a regolare i rapporti tra i discendenti, la circolazione delle quote e la distribuzione dei poteri — questi presupposti non ricorrono.

L’esclusione dell’abuso non equivale, tuttavia, a una validazione complessiva dell’operazione sul piano fiscale. Resta distinto il profilo relativo alla determinazione della base imponibile, sul quale l’Amministrazione conserva la possibilità di intervenire.

Comparazione tra i due piani

ProfiloAbuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000)Rideterminazione della base imponibile
Oggetto del sindacatoCausa concreta dell’operazioneParametro fiscale utilizzato
PresuppostoVantaggio indebito + assenza di sostanza economica + risultato essenzialmente fiscaleInadeguatezza del parametro a rappresentare la ricchezza trasferita
Effetto sull’operazioneInopponibilità all’Amministrazione finanziariaMaggior valore imponibile
Funzione della holdingRilevante per escludere l’abusoRilevante per giustificare il parametro contabile
Conseguenza in assenza di funzione organizzativaRischio di riqualificazione abusivaRischio di rideterminazione del valore
Confronto tra i due piani di sindacato sull’operazione: abuso del diritto e rideterminazione della base imponibile.

Implicazioni della duplicità di piani

La duplicità dei piani comporta un’importante conseguenza operativa: la difesa dell’operazione richiede argomenti diversi a seconda del profilo contestato. Sul piano dell’abuso, la difesa si concentra sulla sostanza economica e sulle ragioni organizzative dell’operazione. Sul piano della base imponibile, la difesa si articola sulla corrispondenza tra patrimonio netto contabile e ricchezza effettivamente trasferita, valutata in funzione della struttura complessiva del rapporto societario. Sono argomentazioni distinte, che fanno leva su elementi diversi della fattispecie.

La rideterminazione del valore e il potere accertativo

L’Amministrazione finanziaria può ritenere che il patrimonio netto contabile della holding non rappresenti adeguatamente il valore della ricchezza trasferita e procedere a una rideterminazione del valore della base imponibile. Si tratta di un piano logicamente e operativamente distinto rispetto all’abuso del diritto: nel primo caso viene in rilievo la struttura dell’operazione e la sua causa concreta, nel secondo il parametro utilizzato per la tassazione.

Il criterio della funzione effettiva della holding

La valutazione complessiva del rischio richiede di considerare la funzione effettiva della holding. Quando il veicolo si limita a interporre un passaggio contabile tra la società operativa e i beneficiari della donazione, senza che la struttura sviluppi una propria autonoma funzione organizzativa, l’assetto risulta difficilmente sostenibile e si espone a rideterminazione del valore. Quando, invece, la holding incorpora una disciplina statutaria che regola la distribuzione dei poteri, la circolazione delle partecipazioni, l’accesso di terzi e la gestione dei conflitti, la funzione organizzativa della struttura assume rilievo anche sul piano fiscale.

Indici della funzione organizzativa

Sul piano operativo, la funzione organizzativa della holding può emergere da una pluralità di indici: la presenza di clausole statutarie che differenziano i diritti tra discendenti; la previsione di meccanismi di circolazione delle quote idonei a preservare l’unità della compagine; la disciplina dei processi decisionali e dei poteri gestori; la concreta attuazione della struttura in termini di delibere, governance e operatività della società conferitaria. Sono indici che, nel loro insieme, consentono di rappresentare la holding come effettiva sede di governo dei rapporti, e non come passaggio meramente strumentale alla tassazione della donazione su un valore ridotto.

La verifica dell’effettività dell’assetto

Non è sufficiente, peraltro, che la holding sia formalmente dotata di clausole organizzative articolate. L’Amministrazione, e prima ancora il giudice tributario, possono valutare l’effettività dell’assetto, verificando se le clausole producono concretamente effetti operativi sui rapporti tra soci. Una holding dotata di statuto sofisticato ma mai operativa come sede di governo dei rapporti familiari espone l’operazione al medesimo rischio di una holding priva di una disciplina statutaria adeguata. La progettazione, in altri termini, deve essere accompagnata da un’attuazione effettiva.

La costruzione statutaria della holding come elemento qualificante

Operazioni di questo tipo si reggono sulla qualità giuridica dell’assetto che la sequenza conferimento-donazione produce. Il conferimento concentra la partecipazione nella holding; la donazione trasferisce ai discendenti la proprietà delle quote del veicolo; lo statuto disciplina il rapporto tra titolarità delle partecipazioni, esercizio del controllo e stabilità della compagine nel tempo. La sequenza trova così il proprio equilibrio nella costruzione statutaria della holding, che definisce l’assetto dei rapporti tra i soci e ne condiziona la qualificazione complessiva anche sul piano fiscale.

Distribuzione dei diritti tra discendenti e categorie di quote

Un primo profilo riguarda la distribuzione dei diritti tra i discendenti. Nei casi in cui alcuni siano destinati a svolgere funzioni gestorie e altri restino sul piano della partecipazione patrimoniale, la distinzione deve trovare traduzione nello statuto attraverso categorie di quote differenziate e una modulazione non uniforme dei diritti amministrativi e patrimoniali. Si mantiene così la partecipazione ai risultati economici in capo a tutti, concentrando l’esercizio dei poteri di indirizzo e di gestione in capo a soggetti determinati. Lo strumento è particolarmente duttile nella s.r.l. ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., che consente l’attribuzione di diritti particolari a singoli soci sull’amministrazione o sulla distribuzione degli utili.

Circolazione delle partecipazioni e clausole di stabilizzazione

Un secondo ambito riguarda la circolazione delle partecipazioni. La distribuzione delle quote richiede una disciplina dei trasferimenti successivi, dell’ingresso di terzi e delle vicende successorie. Clausole di prelazione, di gradimento, di limitazione al trasferimento e meccanismi che consentono alla compagine di mantenere il controllo dell’assetto contribuiscono a definire la funzione della holding nel tempo. La disciplina della circolazione costituisce uno degli indici più visibili della funzione organizzativa della struttura, perché segnala l’intenzione di mantenere unito il pacchetto partecipativo nelle mani della famiglia.

Prevenzione dello stallo decisionale

Un ulteriore profilo attiene alla prevenzione dello stallo decisionale. In presenza di compagini paritarie, il conflitto può tradursi in blocco dell’attività sociale. La previsione di quorum differenziati, l’attribuzione di competenze a organi gestori stabili, i diritti particolari su specifiche materie e i meccanismi di risoluzione del deadlock — quali clausole russian roulette, texas shoot-out o opzioni di acquisto reciproche — consentono di evitare la paralisi decisionale. Tali strumenti, di derivazione comparatistica ma ormai integrati nella prassi italiana, hanno trovato riconoscimento sia in dottrina sia nella giurisprudenza, e costituiscono un presidio rilevante della stabilità dell’assetto.

Concentrazione dei poteri gestori

Si pone, infine, il tema della concentrazione dei poteri gestori. La distribuzione della proprietà tra più soggetti non implica necessariamente una dispersione del controllo. La disciplina statutaria può distinguere tra diritti patrimoniali e diritti amministrativi e attribuire l’esercizio dei poteri di gestione a uno o a più soci determinati, mantenendo un centro decisionale unitario. Tale concentrazione è funzionale alla continuità dell’attività operativa della società partecipata e contribuisce a contenere il rischio che la frammentazione della proprietà si traduca in frammentazione della gestione, con i correlati riflessi sulla competitività dell’impresa.

Coordinamento tra statuto della holding e statuto della operativa

Un profilo spesso sottovalutato riguarda il coordinamento tra lo statuto della holding e quello della società operativa. La holding esercita i diritti sociali nella partecipata attraverso un proprio organo amministrativo: la legittimazione interna alla holding deve quindi tradursi in una corrispondente capacità di azione nei confronti della partecipata. Disallineamenti tra i due piani — ad esempio, una holding con governance complessa che esprime un voto unico nella partecipata, oppure una partecipata che richiede maggioranze qualificate non riproducibili attraverso le decisioni della holding — possono pregiudicare l’effettività dell’assetto e generare contenziosi interni alla compagine familiare.

Profili di rischio e linee guida operative

L’analisi della Risposta n. 42/2026 consente di delineare un quadro operativo articolato sui seguenti elementi.

Profilo dell’abuso del diritto

Il rischio di riqualificazione abusiva ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 212/2000 è significativamente attenuato quando la holding presenta una funzione organizzativa effettiva, attestata da una disciplina statutaria coerente e da una concreta operatività della struttura. La presenza di clausole sui diritti dei soci, sulla circolazione delle quote, sulla governance e sulla prevenzione dello stallo costituisce un elemento centrale della difesa.

Profilo della rideterminazione del valore

Il rischio di rideterminazione della base imponibile della donazione è autonomo rispetto al precedente e permane anche in presenza di una struttura non abusiva. La sostenibilità del parametro contabile dipende dalla capacità di rappresentare in modo non manifestamente inadeguato il valore della ricchezza trasferita. La progettazione dell’operazione deve quindi prevedere argomenti tecnici idonei a sostenere la coerenza tra patrimonio netto contabile e valore effettivo della partecipazione donata.

Profilo della pianificazione complessiva

L’opzione tra la sequenza conferimento-donazione e altri strumenti del passaggio generazionale (patto di famiglia, donazione diretta delle partecipazioni operative con applicazione dell’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990, trust) non è risolvibile in termini astratti. La scelta richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto della struttura familiare, della tipologia dell’impresa, della distribuzione dei ruoli tra i discendenti e degli obiettivi complessivi del passaggio.

Considerazioni conclusive

La Risposta n. 42/2026 conferma che la sequenza conferimento-donazione, pur non integrando di per sé abuso del diritto, espone l’operazione a uno scrutinio dell’Amministrazione finanziaria sulla base imponibile della donazione. La sostenibilità complessiva dell’assetto non può quindi essere affidata alla sola correttezza formale della sequenza, ma richiede una costruzione statutaria della holding coerente con una effettiva funzione organizzativa.

La distinzione tra il piano dell’abuso del diritto e quello della rideterminazione del valore rappresenta un’acquisizione di rilievo sistematico: consente di apprezzare come l’esclusione del primo profilo non implichi l’esclusione del secondo, e di orientare l’attività professionale verso una progettazione statutaria che ancori la holding a una funzione effettivamente organizzativa dei rapporti familiari e dell’impresa.

Sul piano operativo, l’attenzione deve concentrarsi sulla qualità dell’assetto statutario, sulla differenziazione dei diritti tra discendenti, sulla disciplina della circolazione delle quote e sui meccanismi di prevenzione dello stallo. Quando la holding si configura come effettiva sede di governo dei rapporti familiari e dell’impresa, la funzione organizzativa della struttura sostiene l’operazione anche sul piano fiscale, attenuando il rischio di rideterminazione e consolidando la tenuta complessiva del passaggio generazionale.

Resta aperto il tema, di rilievo de iure condendo, della razionalizzazione del coordinamento tra criterio del realizzo controllato e criterio del patrimonio netto contabile nella tassazione delle liberalità. Una più esplicita disciplina del raccordo tra i due piani — attraverso correttivi normativi o linee guida amministrative — consentirebbe di ridurre l’incertezza interpretativa e di rendere più prevedibile l’esito fiscale delle operazioni di passaggio generazionale strutturate attraverso veicoli societari intermedi.

Riferimenti normativi e bibliografici

  • Art. 177, comma 2, TUIR (D.P.R. n. 917/1986) — regime di realizzo controllato nei conferimenti di partecipazioni
  • Art. 16 D.Lgs. n. 346/1990 — criteri di determinazione della base imponibile per partecipazioni in società non quotate
  • Art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 — esenzione per il trasferimento di partecipazioni di controllo con vincolo quinquennale
  • Art. 10-bis L. n. 212/2000 — disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale
  • Art. 2468, comma 3, c.c. — diritti particolari dei soci nella società a responsabilità limitata
  • Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 42/2026 — fattispecie della sequenza conferimento ex art. 177, c. 2, TUIR e donazione delle quote della holding
  • Consiglio Nazionale del Notariato — studi in materia di passaggio generazionale dell’impresa

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