L’intervista rilasciata da Giovanni Ferrero al Corriere della Sera nel maggio 2026 ha rinfocolato una polemica ricorrente: l’azienda dolciaria italiana per eccellenza ha la propria capogruppo a Lussemburgo, mentre il suo principale azionista risiede fiscalmente in Belgio. La frase di Ferrero — «la sede legale è uno strumento giuridico, non un sentimento» — ha attirato critiche dure, fra cui quella di Marco Rizzo, secondo il quale tale assetto sarebbe espressione di un «globalismo» a danno degli italiani.
Il tema merita un’analisi giuridica pacata, distinguendo ciò che è lecito da ciò che non lo è, ciò che è una scelta politica dello Stato da ciò che è una scelta imprenditoriale. La cornice di riferimento è quella della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 TFUE, della disciplina dell’abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000) e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE consolidata dalla sentenza Cadbury Schweppes (C-196/04).
🔑 Punti Chiave
D: La struttura societaria della Ferrero con holding in Lussemburgo è legittima?
R: Sì. Si fonda sulla libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 TFUE e, secondo la giurisprudenza UE (Cadbury Schweppes, C-196/04), non costituisce abuso, salvo prova di «costruzione di puro artificio» priva di sostanza economica.
D: Ferrero paga le tasse in Italia?
R: Sì. Le società operative italiane (Ferrero Commerciale Italia S.r.l. e Ferrero Industriale Italia S.r.l.) hanno chiuso l’esercizio 2024/25 con ricavi complessivi superiori a 2,7 miliardi di euro e versano IRES, IRAP e contributi sul valore prodotto in Italia.
D: Cosa distingue elusione, evasione e risparmio d’imposta?
R: L’evasione (illecita) viola norme tributarie; l’elusione/abuso (art. 10-bis L. 212/2000) aggira la ratio della norma con operazioni prive di sostanza economica; il legittimo risparmio d’imposta consiste nello scegliere fra regimi alternativi previsti dalla legge.
D: Perché Giovanni Ferrero vive in Belgio?
R: Come ricordato nell’intervista al Corriere, la famiglia si trasferì a Bruxelles negli anni di piombo, su consiglio del generale Dalla Chiesa, per il rischio di rapimenti. Ferrero vi è nato e cresciuto: la residenza fiscale segue il centro effettivo della vita personale e professionale.
D: Esiste un dovere dell’imprenditore di organizzare in modo fiscalmente efficiente l’impresa?
R: La giurisprudenza UE e quella della Cassazione affermano che il contribuente «non è obbligato a preferire l’operazione che implica il pagamento di maggiori imposte»: l’efficienza fiscale rientra nei doveri di diligente gestione (art. 2392 c.c.).
D: Perché in molti Paesi UE le aliquote sulle holding sono più favorevoli?
R: Non lo sono necessariamente in senso assoluto: in Lussemburgo l’imposta corporate complessiva è del 24,94%, in Belgio del 25%. Il vantaggio risiede nel regime delle holding (participation exemption), nella rete di trattati e nella stabilità normativa.
D: Cosa può fare lo Stato italiano per evitare la fuga delle imprese?
R: La leva non è proibire l’uscita — incompatibile col diritto UE — ma riformare il sistema fiscale, ridurre la pressione complessiva, semplificare gli adempimenti e garantire stabilità normativa.
Indice dei contenuti
Indice
- La struttura societaria del gruppo Ferrero: una ricostruzione
- Libertà di stabilimento: il quadro UE
- Evasione, abuso del diritto e risparmio d’imposta: tre concetti distinti
- Il dovere dell’imprenditore di amministrare diligentemente
- Quanto paga Ferrero in Italia: i numeri
- Perché le grandi imprese scelgono il Lussemburgo
- La critica di Marco Rizzo: cosa è giuridicamente fondato e cosa è politica
- Cosa dovrebbe fare lo Stato italiano: prospettive di riforma
- Novità normative recenti (2023-2026)
- In Sintesi
- Fonti e Approfondimenti
🏛 La struttura societaria del gruppo Ferrero: una ricostruzione
Per comprendere la fondatezza o meno delle critiche, occorre anzitutto descrivere correttamente la geografia societaria del gruppo. Il gruppo Ferrero non è una «scatola vuota lussemburghese»: è una struttura industriale multinazionale con sostanza operativa diffusa, organizzata in più livelli di controllo.
Il vertice: la famiglia e la 3F’s Holding S.A.
Al vertice della piramide si trova 3F’s Holding S.A., società lussemburghese (ex Bermic S.à r.l.), trasformata in società anonima il 24 febbraio 2025 con assemblea straordinaria tenuta a Senningerberg innanzi al notaio Jacques Kesseler. La denominazione 3F’s richiama i tre Ferrero — Giovanni e i figli Bernardo e Michele. Il capitale sociale, inizialmente di 1.053.618.948 euro, è stato ricapitalizzato nel settembre 2025 a circa 1,11 miliardi di euro con un sovrapprezzo di 2 miliardi, mediante il conferimento del pacchetto azionario di CTH Invest, holding belga che raccoglie le acquisizioni recenti del gruppo (caramelle Ferrara, Jelly Belly, biscotti Delacre, gelati Wells, e altri).
3F’s Holding controlla circa il 76% di Schenkenberg S.A., holding lussemburghese che a sua volta detiene il 100% di Ferrero International S.A., la capogruppo industriale del gruppo, con sede a Findel di Sandweiler (Lussemburgo) dal 1973. Il restante capitale di Schenkenberg fa capo agli altri rami familiari (in particolare alla famiglia di Pietro Ferrero, attraverso M2J Holding e Blue-Lory Ltd con sede nelle Isole Vergini Britanniche). Per un approfondimento sui temi della successione e dei patrimoni di famiglia si rimanda al nostro approfondimento sul caso Del Vecchio.
Il livello operativo: Ferrero International S.A. e le società locali
Ferrero International S.A. non è una società «cassaforte» priva di attività: ha sede operativa nel nuovo complesso direzionale di quasi 30.000 metri quadrati a Findel, dove operano circa 1.200 collaboratori. Da essa dipende l’intera rete di società operative locali distribuite in oltre 170 Paesi, con oltre 50 stabilimenti produttivi e più di 47.000 dipendenti complessivi.
In Italia, il gruppo opera attraverso Ferrero S.p.A. e quattro società controllate:
- Ferrero Commerciale Italia S.r.l. (distribuzione e vendita): fatturato 2024/25 pari a 1.850,8 milioni di euro, utile 51,7 milioni;
- Ferrero Industriale Italia S.r.l. (produzione): fatturato 885,9 milioni di euro, utile 64,7 milioni;
- Ferrero Management Services Italia S.r.l. (servizi);
- Ferrero Hazelnut Company (filiera nocciole).
L’organico medio italiano supera le 6.992 unità. Negli ultimi dieci anni il gruppo ha investito 1,4 miliardi di euro nei quattro poli produttivi italiani (Alba, Pozzuolo Martesana, Sant’Angelo dei Lombardi e Balvano), di cui 108 milioni nel solo esercizio 2024/25.
La residenza personale di Giovanni Ferrero
Giovanni Ferrero è cittadino italiano ma residente fiscalmente in Belgio. Come da lui stesso ricordato, la famiglia si trasferì a Bruxelles negli anni Settanta — durante gli anni di piombo — su suggerimento esplicito del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, per il timore concreto di rapimenti che coinvolse all’epoca numerose famiglie imprenditoriali italiane. Giovanni Ferrero in Belgio è nato (1964), è cresciuto e tuttora vive e lavora: la sua residenza fiscale segue, nei termini di legge, il centro effettivo dei suoi interessi vitali.
| Soggetto | Sede / Residenza | Funzione |
|---|---|---|
| 3F’s Holding S.A. | Lussemburgo | Cassaforte familiare di Giovanni Ferrero |
| Schenkenberg S.A. | Lussemburgo | Holding di controllo |
| Ferrero International S.A. | Lussemburgo | Capogruppo industriale (1.200 dipendenti) |
| CTH Invest S.A. | Belgio | Holding delle nuove acquisizioni |
| Ferrero S.p.A. | Alba (Italia) | Capogruppo operativa Italia |
| Ferrero Commerciale / Industriale Italia | Italia | Operative italiane (6.992 dipendenti) |
| Giovanni Ferrero (persona fisica) | Belgio | CEO / Presidente Esecutivo |

⚖️ Libertà di stabilimento: il quadro UE
La libertà di stabilimento è una delle quattro libertà fondamentali del mercato interno, garantita dall’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Essa consente alle persone fisiche e giuridiche di uno Stato membro di costituire, gestire e trasferire imprese in altri Stati membri «alle stesse condizioni» previste per i cittadini di quegli Stati.
Il principio Cadbury Schweppes
La pietra angolare dell’architettura europea su questo tema è la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia UE del 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes plc v. Commissioners of Inland Revenue (consultabile sul portale EUR-Lex). La pronuncia ha affermato due principi cardine:
- La circostanza che una società sia stata costituita in uno Stato membro per fruire di una legislazione fiscale più vantaggiosa non costituisce, di per sé, abuso della libertà di stabilimento;
- Una misura nazionale che restringa tale libertà è ammessa solo se «concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato» (par. 51).
La nozione di «costruzione di puro artificio» (wholly artificial arrangement) è il discrimine: la Corte richiede che la costruzione sia priva di effettività economica reale, non sia accompagnata da uno stabilimento concreto né da attività economiche effettive nello Stato di destinazione.
La giurisprudenza italiana recente
La Cassazione ha recepito integralmente questi principi. Con le ordinanze nn. 32155 e 32156 del 10 dicembre 2025 la Suprema Corte ha ribadito che l’esterovestizione si configura solo «in presenza di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, il cui scopo essenziale è limitato all’ottenimento di un vantaggio fiscale».
Ancora più significativamente, la sentenza Cass. n. 14527/2019 ha affermato che «una holding di partecipazioni che non svolge una reale attività commerciale, disponendo di una struttura amministrativa modesta con limitati costi di gestione, che consegue in un altro Stato membro specifici benefici fiscali, non costituisce di per sé una costruzione di puro artificio».
Applicazione al caso Ferrero
Sul piano strettamente giuridico, la struttura del gruppo Ferrero presenta tratti incompatibili con la nozione di «costruzione di puro artificio»:
- ✅ Ferrero International S.A. dispone di una sede operativa concreta (uffici per 1.200 dipendenti, struttura di management, organi di amministrazione effettivi);
- ✅ Esistono valide ragioni extrafiscali documentate: presenza ininterrotta in Lussemburgo dal 1973, scelta di accentramento operativo in posizione baricentrica europea, coordinamento di filiali in oltre 170 Paesi;
- ✅ Le società operative locali (Italia compresa) versano le imposte sui redditi prodotti nei rispettivi territori;
- ✅ La residenza personale dell’azionista di controllo è stabilita da decenni e fondata su circostanze storiche oggettive.
Sino a prova contraria, la struttura societaria del gruppo Ferrero opera in piena conformità ai principi della libertà di stabilimento, della giurisprudenza UE e della giurisprudenza di legittimità italiana.
📋 Evasione, abuso del diritto e risparmio d’imposta: tre concetti distinti
Una delle ragioni per cui dibattiti come quello sollevato da Rizzo restano confusi è la sovrapposizione di tre nozioni che il diritto tributario distingue con precisione.
L’evasione fiscale
Si ha evasione quando il contribuente viola direttamente una norma tributaria: occulta materia imponibile, non presenta dichiarazione, presenta dichiarazioni false. È condotta sanzionata sul piano amministrativo (D.Lgs. n. 471/1997) e, oltre certe soglie, sul piano penale (D.Lgs. n. 74/2000).
L’abuso del diritto e l’elusione fiscale
L’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 in recepimento delle indicazioni UE (Raccomandazione 6 dicembre 2012 e Direttiva 2016/1164 — ATAD I), definisce l’abuso del diritto come «una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti».
Tre requisiti cumulativi:
- Assenza di sostanza economica: operazioni inidonee a produrre effetti diversi dai vantaggi fiscali;
- Realizzazione di un vantaggio fiscale indebito: in contrasto con la ratio della norma o con i principi dell’ordinamento;
- Essenzialità del vantaggio fiscale: il vantaggio deve essere lo scopo essenziale dell’operazione.
L’effetto non è penale: l’abuso non costituisce reato (comma 13). L’amministrazione disconosce i vantaggi e ridetermina i tributi nelle forme dovute.
Il legittimo risparmio d’imposta
Lo stesso art. 10-bis, comma 4, statuisce un principio di libertà: «Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un differente carico fiscale».
La Corte di Giustizia UE (causa C-419/14, par. 42; richiamata da Cass. Sez. V) lo ha espresso con chiarezza:
Il contribuente, quando può scegliere tra due operazioni, non è obbligato a preferire quella che implica il pagamento di maggiori imposte, ma, al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale.
Su tematiche affini, come la qualificazione dei trasferimenti patrimoniali infragruppo o intra-familiari, si veda anche il nostro approfondimento sulla donazione indiretta nei finanziamenti soci.
💼 Il dovere dell’imprenditore di amministrare diligentemente
La questione dell’efficienza fiscale non è soltanto un diritto dell’imprenditore: è un dovere giuridicamente rilevante. L’art. 2392 del Codice civile prescrive agli amministratori di società di capitali di adempiere ai propri doveri «con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze». L’art. 2381, comma 5, c.c. impone agli organi delegati di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa.
L’efficienza fiscale come componente della diligenza
L’amministratore che, per ragioni meramente «patriottiche» o ideologiche, scelga di pagare più imposte di quante la legge richieda, espone la società a danni potenzialmente azionabili dai soci (art. 2393 c.c.) e dai creditori sociali (art. 2394 c.c.). La giurisprudenza commerciale ha riconosciuto da tempo che la business judgment rule non copre scelte gestorie palesemente irragionevoli, fra cui può rientrare la rinuncia ingiustificata a risparmi d’imposta legittimi. Per gli aspetti di governance e di tutela dei soci nelle scelte gestorie, si rimanda al nostro approfondimento sui patti parasociali e sullo stallo decisionale negli organi amministrativi.
Il tax management nelle multinazionali
Per un gruppo multinazionale come Ferrero, operante in oltre 170 Paesi, il tax management è una funzione strategica che riguarda:
- ✅ La corretta applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni;
- ✅ La gestione del transfer pricing (art. 110 comma 7 TUIR), per evitare contestazioni in ognuno dei Paesi coinvolti;
- ✅ La pianificazione dei flussi di dividendi infragruppo (Direttiva 2011/96/UE «madre-figlia»);
- ✅ La compliance con gli obblighi di Country-by-Country Reporting (BEPS Action 13, D.Lgs. n. 209/2023);
- ✅ La gestione del Pillar Two (Direttiva 2022/2523/UE), che impone un’imposizione effettiva minima del 15% per i gruppi multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 209/2023.
Il Pillar Two è il punto di svolta: a partire dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2024 i grandi gruppi multinazionali — Ferrero incluso — devono pagare in ogni giurisdizione un’imposta integrativa che porti la tassazione effettiva al 15%. La «corsa al ribasso» fra paradisi fiscali europei è in larga parte neutralizzata dalla nuova regola.
🇮🇹 Quanto paga Ferrero in Italia: i numeri
Le critiche del tipo «Ferrero non paga le tasse in Italia» richiedono di essere verificate sui bilanci civilistici depositati presso il Registro delle Imprese di Cuneo. Dall’esercizio 2024/2025 (chiuso al 31 agosto 2025) risulta:
| Società italiana | Fatturato 2024/25 | Utile netto |
|---|---|---|
| Ferrero Commerciale Italia S.r.l. | 1.850,8 mln € | 51,7 mln € |
| Ferrero Industriale Italia S.r.l. | 885,9 mln € | 64,7 mln € |
| Ferrero Management Services Italia S.r.l. | (servizi infragruppo) | n.d. |
| Ferrero S.p.A. (capogruppo Italia) | 1,85 mld € | 202 mln € (consolidato Italia) |
Su tali utili le società italiane versano in Italia:
- IRES (24%, art. 77 TUIR);
- IRAP (3,9% in Piemonte, oltre maggiorazioni regionali);
- Contributi previdenziali sui 6.992 dipendenti italiani;
- Imposte locali (IMU sui poli produttivi, TARI, addizionali comunali e regionali su personale).
L’imposizione effettiva combinata IRES+IRAP sugli utili italiani si attesta intorno al 27,9%, in linea con la media delle grandi imprese italiane. Negli ultimi dieci anni il gruppo ha investito 1,4 miliardi di euro in stabilimenti, ricerca e occupazione sul territorio italiano. Si può discutere se sia abbastanza, ma sostenere che Ferrero «non contribuisce al fisco italiano» è, sul piano fattuale, inesatto.
🌐 Perché le grandi imprese scelgono il Lussemburgo
Diversamente da quanto suggerisce il dibattito pubblico, il Lussemburgo non è un «paradiso fiscale» con aliquote azzerate. L’aliquota corporate complessiva (CIT + municipal business tax + contributo al Fondo per l’occupazione) si attesta intorno al 24,94%, di poco inferiore al 27,9% IRES+IRAP italiano. Per le persone fisiche residenti l’aliquota marginale belga supera il 50% (federale) cui si sommano addizionali comunali fino al 9%: tutt’altro che bassa.
Il vantaggio del Lussemburgo come hub per holding multinazionali risiede altrove:
- Regime di participation exemption: dividendi e plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (≥10% del capitale o costo storico ≥1,2 milioni di euro, detenute per almeno 12 mesi) sono esenti al 100%, evitando la doppia imposizione economica sui flussi infragruppo internazionali.
- Rete di convenzioni: oltre 80 trattati bilaterali contro le doppie imposizioni, con riduzione delle ritenute alla fonte sui flussi di dividendi, royalties e interessi.
- Stabilità normativa: sistema di ruling preventivi rapido ed efficiente; l’Italia, per quanto in miglioramento, sconta tempi più lunghi e maggiore litigiosità.
- Diritto societario flessibile: particolarmente adatto a holding e veicoli di investimento.
- Posizione geografica baricentrica: per un gruppo presente in 170 Paesi, ridurre i costi di coordinamento ha valore strategico.
Per Ferrero, la presenza in Lussemburgo dal 1973 ha radici precise: l’esigenza di un coordinamento operativo europeo decentrato e — per la famiglia — la dimensione di sicurezza personale già evocata.
🎯 La critica di Marco Rizzo: cosa è giuridicamente fondato e cosa è politica
La critica di Rizzo merita di essere esaminata con onestà, distinguendo i piani.
Il piano del diritto: critica infondata
Le scelte localizzative di Ferrero, allo stato delle informazioni pubbliche, sono pienamente conformi al diritto interno e dell’Unione. Non si configurano né evasione (nessuna violazione di obblighi dichiarativi), né abuso del diritto (struttura dotata di sostanza economica reale e ragioni extrafiscali documentate). Sostenere il contrario significa contraddire la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, e implicherebbe — paradossalmente — chiedere allo Stato italiano di violare il diritto comunitario.
Il piano della politica fiscale: critica legittima da indirizzare allo Stato
La domanda «perché l’Italia non riesce a trattenere le proprie multinazionali e i loro azionisti di controllo?» è legittima e seria. Tuttavia, la risposta non è «vergogniamoci di Ferrero», ma «riformiamo il sistema italiano».
Le cause della delocalizzazione di sedi e residenze sono note e ricorrenti:
- ⚠️ Pressione fiscale complessiva elevata, soprattutto sull’impresa;
- ⚠️ Instabilità normativa (regole tributarie che cambiano ogni anno);
- ⚠️ Lunghezza dei contenziosi tributari (Italia ai vertici UE per durata);
- ⚠️ Complessità degli adempimenti (Italia tra i Paesi OCSE con il maggior numero di ore impiegate per la compliance);
- ⚠️ Assenza di un regime stabile per le holding di famiglia comparabile a quelli olandese o lussemburghese;
- ⚠️ Imposte di successione e donazione, fino a riforme recenti, formalmente basse ma applicate in modo imprevedibile sui passaggi generazionali di imprese.
Il piano della morale civica
C’è infine un piano — pienamente legittimo — di valutazione morale e civica delle scelte localizzative. Chi sceglie di vivere in Belgio piuttosto che ad Alba esprime una scelta personale che ognuno può giudicare liberamente. Ma è essenziale distinguere tale giudizio morale dall’accusa giuridica di illiceità, che, in mancanza di elementi concreti, costituisce diffamazione e non critica.
Il diritto tutela la libertà di organizzazione dell’impresa e di residenza della persona. La politica fiscale decide se quella libertà sia conveniente da esercitare in Italia o all’estero. Confondere i due piani impedisce un dibattito serio.
🔧 Cosa dovrebbe fare lo Stato italiano: prospettive di riforma
Se il problema reale è impedire la fuga di sedi e patrimoni — fenomeno che riguarda non solo Ferrero, ma decine di grandi gruppi italiani (Stellantis/Exor in Olanda, Ferrari in Olanda, Campari in Olanda, Mediaset in Olanda, Luxottica/EssilorLuxottica in Francia, Prysmian, Cementir, Illy, e via elencando) — le leve di intervento sono note e ampiamente discusse in letteratura.
- Stabilità normativa: un sistema fiscale che cambia tre volte l’anno con norme retroattive non può competere con la prevedibilità lussemburghese o olandese.
- Un regime stabile per le holding di famiglia: norme chiare e generose sulle holding di partecipazione, sulla PEX, sui patti di famiglia (art. 768-bis ss. c.c.) e sui trust di famiglia, allineate ai best standard europei.
- Riforma del contenzioso tributario: riduzione dei tempi di definizione, certezza degli orientamenti interpretativi, deflazione del contenzioso bagatellare.
- Riduzione del prelievo sulle imprese: l’IRES al 24% non è il problema (la media UE è simile); il problema è la sommatoria con IRAP, oneri sociali, addizionali, imposte locali, imposte di consumo.
- Concorrenza fiscale leale ma efficace: strumenti come il regime «impatriati» (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015), la flat tax per neoresidenti ad alto patrimonio (art. 24-bis TUIR), e i regimi per ricercatori e docenti vanno preservati e resi competitivi.
- Promozione attiva del Made in Italy: politiche industriali che rendano economicamente più conveniente mantenere produzione, ricerca e quartieri generali in Italia.
📅 Novità normative recenti (2023-2026)
Le evoluzioni dell’ultimo triennio hanno modificato significativamente il quadro:
- D.Lgs. n. 209/2023 — Recepimento della Direttiva 2022/2523/UE (Pillar Two): imposta integrativa minima del 15% sui gruppi multinazionali con ricavi consolidati ≥ 750 milioni di euro;
- D.Lgs. n. 219/2023 — Riforma dello Statuto del contribuente, con potenziamento del contraddittorio preventivo e del principio di affidamento;
- D.Lgs. n. 209/2023 — Riforma della residenza fiscale delle persone fisiche (art. 2 TUIR): nuovi criteri (domicilio definito come «luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari»);
- D.Lgs. n. 192/2024 — Riforma dell’IRPEF e dell’IRES;
- Direttiva ATAD III (in corso di recepimento) — Misure anti-shell entities per holding di puro artificio.
Su Ferrero, in particolare, il Pillar Two ha già un effetto: il gruppo paga in ogni giurisdizione almeno il 15% effettivo, indipendentemente dalle aliquote nominali. La sostanza economica della holding lussemburghese assume in questo nuovo contesto un rilievo ancora maggiore.
📝 In Sintesi
La struttura societaria del gruppo Ferrero con holding in Lussemburgo è, sino a prova contraria, perfettamente legittima nel quadro della libertà di stabilimento UE (art. 49 TFUE) e dei principi della sentenza Cadbury Schweppes. Le società operative italiane versano regolarmente IRES, IRAP e contributi sui 6.992 dipendenti del territorio.
I punti fermi:
- ✅ L’efficienza fiscale è un dovere dell’amministratore diligente (art. 2392 c.c.) e un diritto del contribuente (art. 10-bis, comma 4, L. 212/2000);
- ✅ La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Cassazione esclude che la mera localizzazione all’estero sia abuso, salvo costruzioni di puro artificio;
- ✅ Il Lussemburgo non è un paradiso fiscale ad aliquote azzerate: il vantaggio sta nel regime delle holding e nella stabilità normativa;
- ✅ La risposta alla delocalizzazione non è la criminalizzazione retorica dell’imprenditore, ma la riforma del sistema fiscale italiano;
- ✅ Il Pillar Two ha già neutralizzato gran parte della «corsa al ribasso» fra giurisdizioni europee.
La frase di Giovanni Ferrero — «la sede legale è uno strumento giuridico, non un sentimento» — ha del resto una sua plausibilità tecnica: il diritto distingue da sempre la sede sociale (atto formale) dalla sede effettiva (luogo di direzione e amministrazione), dalla residenza fiscale (criterio impositivo) e dall’identità culturale e produttiva dell’impresa. Confondere questi piani significa rinunciare a comprendere il fenomeno.
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Fonti e Approfondimenti
Normativa
- Art. 49 TFUE — Libertà di stabilimento
- Art. 10-bis L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) — Disciplina dell’abuso del diritto
- Artt. 73 e 167 TUIR — Residenza fiscale ed entità controllate estere
- Direttiva 2016/1164/UE (ATAD I) e Direttiva 2022/2523/UE (Pillar Two)
- D.Lgs. n. 209/2023 e D.Lgs. n. 192/2024 — Riforma fiscale internazionale
- Artt. 2381 e 2392 c.c. — Doveri di diligenza degli amministratori
- Testo integrale dell’art. 10-bis sul portale del Dipartimento Finanze: finanze.gov.it
Giurisprudenza
- Corte di Giustizia UE, 12 settembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes
- Corte di Giustizia UE, 7 settembre 2017, C-6/16, Equiom e Enka
- Corte di Giustizia UE, 26 febbraio 2019, cause riunite C-115/16 e altre («casi danesi»)
- Cass., Sez. Un., n. 30055/2008 — Principio antiabusivo
- Cass., Sez. V, n. 14527/2019 — Holding di partecipazioni e libertà di stabilimento
- Cass., Sez. V, ord. n. 6476/2021 — Esterovestizione e Cadbury Schweppes
- Cass., Sez. V, nn. 32155 e 32156 del 10 dicembre 2025 — Esterovestizione e costruzione di puro artificio
Documenti pubblici
- Ferrero International S.A., Bilancio consolidato 2024/2025
- Ferrero S.p.A. e controllate italiane, Bilanci civilistici al 31.08.2025
- Atto di assemblea straordinaria Bermic S.à r.l. / 3F’s Holding S.A., notaio Jacques Kesseler, Senningerberg, 24 febbraio 2025
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