Indice dei contenuti
1. Il quadro normativo di riferimento
La disciplina dell’usufrutto di quota di S.r.l. è contenuta nell’art. 2471-bis c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003 (D.Lgs. 6/2003). La disposizione, dopo aver richiamato le norme generali sull’usufrutto in quanto compatibili (artt. 978-992 c.c.), stabilisce — con formula che è al centro del quesito — che:
«Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo del diritto o dello statuto, i diritti amministrativi spettano all’usufruttuario».
Il legislatore ha dunque espressamente menzionato entrambe le fonti — l’atto costitutivo del diritto reale e lo statuto sociale — come egualmente idonee a derogare alla disciplina legale suppletiva, senza stabilire esplicitamente un ordine gerarchico tra esse. È proprio questa scelta redazionale (la congiunzione disgiuntiva «o») che alimenta il problema interpretativo sollevato dal quesito.
2. La natura e la funzione delle due fonti
Per risolvere il conflitto, occorre prima comprendere la natura strutturalmente diversa dei due atti.
2.1 Lo statuto sociale
Lo statuto è l’atto organizzativo fondamentale della società: vincola, con efficacia erga omnes nell’ambito del rapporto societario, tutti i soci (presenti e futuri), i terzi che acquisiscono diritti sulla partecipazione, e la società stessa. Ha natura normativa interna all’ente: chiunque entri in relazione con la compagine societaria — anche per via di diritti reali sulla quota — accetta la lex corporis come la trova, nella sua vigenza al momento dell’acquisto del diritto. Non è un contratto tra parti determinate, ma una regola di organizzazione.
La modifica dello statuto avviene secondo le forme deliberative previste dalla legge e dall’atto stesso (assemblea dei soci, maggioranze qualificate, iscrizione nel registro delle imprese): il suo contenuto è opponibile al terzo titolare dell’usufrutto senza necessità del suo consenso, almeno in linea di principio.
2.2 L’atto costitutivo dell’usufrutto
L’atto costitutivo del diritto reale è, invece, un negozio giuridico inter partes, stipulato tra il socio nudo proprietario e l’usufruttuario: è un contratto (o atto unilaterale, nel caso di usufrutto testamentario o legale) che trova la sua forza vincolante nelle norme civilistiche sui diritti reali e sull’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.). Regola il rapporto interno tra nudo proprietario e usufruttuario, ma — nella misura in cui incide sull’esercizio dei diritti sociali — proietta i suoi effetti anche nel rapporto con la società.
3. Il conflitto tra le due fonti: analisi per tipologie
Occorre distinguere nettamente tra diverse ipotesi di conflitto, poiché la soluzione non è univoca.
3.1 Conflitto originario (al momento della costituzione dell’usufrutto)
Quando l’usufrutto viene costituito, lo statuto in vigore è per definizione conoscibile dall’usufruttuario. In questo caso:
- Lo statuto prevale, per la sua natura di lex corporis precostituita e opponibile erga omnes. L’usufruttuario che acquista il diritto reale sulla quota non può pretendere diritti che lo statuto non gli riconosce o che lo statuto riserva al nudo proprietario. In tal senso si esprime la dottrina dominante (Campobasso, Cian, Revigliono): lo statuto definisce il perimetro entro cui l’atto costitutivo dell’usufrutto può liberamente muoversi.
- L’atto costitutivo del diritto può invece restringere i diritti che lo statuto o la legge assegnano all’usufruttuario (ad es. riservando il voto al nudo proprietario), atteso che si tratta di diritti disponibili dalle parti del negozio.
In sintesi, nello scenario del conflitto originario: lo statuto fissa il massimo dei diritti accordabili all’usufruttuario; l’atto costitutivo può solo muoversi al ribasso rispetto a tale massimo, ma non al rialzo.
3.2 Conflitto sopravvenuto: modifica dello statuto post costituzione dell’usufrutto
Questo è il caso più delicato. Lo statuto viene modificato dopo la costituzione dell’usufrutto, in modo da restringere i diritti che l’usufruttuario già esercitava in base all’atto costitutivo.
Qui la risposta è più articolata:
a) Tesi della prevalenza dello statuto modificato: La modifica statutaria, adottata con le maggioranze previste e regolarmente iscritta, è opponibile all’usufruttuario in quanto questi, acquisendo diritti su una quota societaria, ha accettato ab initio il rischio di variazioni della lex corporis. Il rapporto societario è per sua natura dinamico. Questa tesi garantisce la coerenza organizzativa e la certezza delle regole assembleari.
b) Tesi della prevalenza dell’atto costitutivo preesistente (tutela del legittimo affidamento): Una modifica statutaria che comprimesse ex post diritti già negoziati nell’atto costitutivo dell’usufrutto realizzerebbe una lesione del legittimo affidamento contrattuale dell’usufruttuario, che ha stipulato il negozio e corrisposto un eventuale corrispettivo sulla base di un preciso assetto di diritti. In questa prospettiva, la modifica statutaria sarebbe opponibile a futuri usufruttuari ma non a quelli già titolari del diritto. Questa posizione trova agganci nell’art. 2469 c.c. (sulla limitazione della trasferibilità delle quote: le clausole sopravvenute non operano automaticamente sulle posizioni giuridiche già costituite) e nell’art. 2479, co. 2, n. 5 c.c. (che richiederebbe il consenso dell’usufruttuario per modifiche che incidono direttamente sui suoi diritti).
La soluzione più convincente, accolta dalla dottrina notarile più attenta (cfr. studi del Consiglio Nazionale del Notariato, tra cui il contributo di Magliulo), è quella che distingue per tipologia di diritti:
| Tipo di diritto | Fonte prevalente | Ratio |
|---|---|---|
| Diritti di organizzazione societaria (es. quorum assembleari, procedure di convocazione) | Statuto | Tali regole attengono all’organizzazione dell’ente e devono essere uniformi |
| Diritti patrimoniali dell’usufruttuario (es. destinazione degli utili, liquidazione) | Atto costitutivo | Attengono al rapporto inter partes e sono a disposizione delle parti |
| Diritti amministrativi (voto) attribuiti dall’atto costitutivo | Atto costitutivo (con limite dello statuto) | L’attribuzione è negoziale; ma non può eccedere lo statuto |
| Diritti amministrativi compressi dalla modifica statutaria sopravvenuta | Discusso: prevale l’atto costitutivo ove la compressione sia abusiva o violi buona fede | Tutela del legittimo affidamento |
4. Il problema delle clausole statutarie che rinviano all’atto costitutivo
Un’ipotesi frequente nella prassi notarile è quella dello statuto che rimanda all’atto costitutivo dell’usufrutto: ad es. «i diritti amministrativi spettano al soggetto indicato nell’atto di costituzione del diritto». In tal caso non vi è conflitto, bensì un meccanismo di integrazione volontaria: lo statuto incorpora per rinvio la disciplina negoziale. Questa tecnica è pienamente legittima ed è anzi raccomandabile per evitare i conflitti suddetti.
5. Quid iuris nella prassi notarile
Dal punto di vista del notaio rogante, si pongono alcune regole operative:
- Prima della redazione dell’atto costitutivo dell’usufrutto, è indispensabile esaminare lo statuto sociale vigente: l’atto non può attribuire all’usufruttuario diritti che lo statuto esclude o riserva al nudo proprietario.
- Se l’atto costitutivo deve derogare allo statuto in modo favorevole all’usufruttuario, occorre prima procedere alla modifica dello statuto (con assemblea dei soci e le dovute maggioranze), e poi stipulare l’atto di usufrutto in conformità al nuovo testo.
- In caso di conflitto già esistente tra un atto costitutivo preesistente e uno statuto modificato successivamente, il notaio deve segnalare alle parti l’incertezza interpretativa e, ove possibile, promuovere la rinegoziazione dell’atto costitutivo o un adeguamento dello statuto, con espressa regolamentazione del punto controverso.
- È buona prassi inserire nell’atto costitutivo dell’usufrutto una clausola di coordinamento, del tipo: «I diritti dell’usufruttuario sono esercitati nei limiti e secondo le modalità previste dallo statuto sociale vigente tempo per tempo, salvo che le presenti disposizioni risultino più restrittive», o, in alternativa, cristallizzare la disciplina all’atto costitutivo con previsione espressa di invariabilità unilaterale.
Conclusioni
Il quesito non ammette una risposta univoca, essendo l’art. 2471-bis c.c. deliberatamente neutro nel coordinamento delle fonti. La soluzione preferibile — supportata dalla dottrina prevalente e dalla prassi notarile — è la seguente:
Lo statuto prevale in quanto lex corporis, definendo il perimetro entro cui può muoversi l’autonomia negoziale dell’atto costitutivo dell’usufrutto. L’atto costitutivo può restringere (non ampliare) i diritti attribuiti all’usufruttuario dalla legge o dallo statuto. In caso di modifica statutaria sopravvenuta lesiva dei diritti già negoziati, occorre distinguere: per i diritti di organizzazione prevale lo statuto modificato; per i diritti patrimoniali e amministrativi già negozialmente attribuiti, la tutela del legittimo affidamento dell’usufruttuario può giustificare la prevalenza dell’atto costitutivo, salva l’applicazione dei principi di buona fede e correttezza.
La prudenza consiglia sempre di coordinare preventivamente le due fonti, evitando antinomie che il diritto positivo non risolve con sufficiente certezza.
Avv./Not. — Studio Notarile Soldani e Carraro, Domodossola
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