Analisi approfondita del regime giuridico degli usi civici alla luce della giurisprudenza costituzionale, della legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento agli istituti di affrancazione, liquidazione e conciliazione
Indice dei contenuti
- 1. L’inquadramento nelle fonti: una materia complessa tra pubblico e privato
- 2. L’evoluzione normativa: dalle terre civiche ai beni ambientali
- 3. La giurisprudenza costituzionale: il riparto di competenze tra Stato e Regioni
- 4. Gli istituti di gestione del territorio: affrancazione, liquidazione e conciliazione
- 5. Le implicazioni per l’attività notarile e la circolazione immobiliare
- 6. Gli effetti temporali delle pronunce di incostituzionalità: il problema dei rapporti esauriti
- 7. Conclusioni: verso una sistemazione organica della materia
- Note e riferimenti bibliografici
1. L’inquadramento nelle fonti: una materia complessa tra pubblico e privato
1.1. La polisemia del sintagma “usi civici”
La categoria degli usi civici costituisce uno dei nuclei più complessi del diritto civile e pubblico italiano, caratterizzata da una intrinseca eterogeneità che rende necessario un approccio sistematico rigoroso. La stessa Corte costituzionale[1] ha riconosciuto la natura “polisenso” o “di comodo” del sintagma “usi civici”, quale espressione comprensiva di “istituti e discipline varie dell’intero territorio”.
Come autorevolmente rilevato dalla dottrina[2], la definizione appare “equivoca” in quanto riferita a situazioni radicalmente diverse. Si critica soprattutto il fatto di indicare con la medesima espressione due diversi oggetti: i diritti collettivi di uso (iura in re aliena) e i diritti collettivi di appartenenza (proprietà collettive o demanio civico).
1.2. La distinzione fondamentale: iura in re aliena e iura in re propria
La distinzione tra le due categorie costituisce il cardine sistematico della materia ed è sempre stata condivisa dalla dottrina più autorevole[3], trovando conferma nel diritto positivo vigente. Occorre distinguere correttamente tra:
a) Iura in re aliena (Usi civici su beni altrui)
Costituiscono diritti reali di godimento gravanti su terre private (o di patrimonio disponibile) e spettanti alla collettività. Sono diritti a contenuto specifico, esercitati su beni in proprietà di soggetti diversi dai titolari dell’uso stesso, senza che la presenza di tali oneri renda il bene servente inalienabile[4].
La Legge 16 giugno 1927, n. 1766 (“Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”), all’art. 21, si limita a stabilire un divieto negoziale, ma non ne precisa le conseguenze sanzionatorie. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità[5] ha costantemente affermato che gli usi civici hanno natura demaniale (non proprietaria) e sono perciò assolutamente inalienabili, inusucapibili e opponibili a qualsiasi avente causa.
Il quid proprium dei diritti di uso pubblico, contemplati dall’art. 825 c.c., è di essere costituiti su beni privati per il conseguimento di fini di pubblico interesse, corrispondenti a quelli cui servono i beni demaniali; il relativo regime, pur essendo un diritto diverso dalla proprietà, è quello del demanio[6].
b) Iura in re propria (Proprietà collettive o demanio civico)
Costituiscono diritti dominicali (proprietà collettive) su beni propri, appartenenti alla stessa comunità di abitanti e per essa al suo ente esponenziale[7]. Si tratta di beni pubblici (non patrimoniali) che appartengono a una specifica comunità, terre comuni generalmente qualificate “demanio comunale” o “demanio civico”.
La legge del 1927, all’art. 11, stabiliva la gestione programmata e la destinazione vincolata e diversificata dei beni di natura civica, distinguendo tra:
- Categoria A: boschi e pascoli permanenti, destinati a conservazione perpetua;
- Categoria B: terre a vocazione agricola, destinate a progressiva privatizzazione attraverso i procedimenti di quotizzazione e affrancazione.
In coerenza con la natura pubblicistica, si afferma il vincolo di inalienabilità, inusucapibilità e imprescrittibilità, accedendo ad un regime analogo a quello del demanio.
2. L’evoluzione normativa: dalle terre civiche ai beni ambientali
2.1. La legge del 1927: finalità liquidatoria e regime civilistico
La L. n. 1766/1927 rappresenta il primo tentativo organico di riordino della materia in Italia. Il suo impianto originario era permeato da una finalità liquidatoria: l’obiettivo era la progressiva eliminazione degli usi civici attraverso procedimenti specifici.
La legge tiene sempre distinte le due categorie con conseguente differente esito delle trasformazioni:
- Liquidazione, per gli iura in re aliena (art. 5-7);
- Affrancazione, per le terre comunali (art. 12).
La diversità di regime è evidente: la legge riferisce il divieto di alienazione alle sole “terre appartenenti alle collettività”, con esclusione delle aree private gravate da usi civici.
2.2. La legge Galasso e il Codice dei beni culturali: la tutela paesaggistica
Un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina è rappresentato dalla L. 8 agosto 1985, n. 431 (“Conversione in legge del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”), nota come “Legge Galasso”, che ha introdotto un vincolo paesaggistico ex lege sulle terre di uso civico.
Tale vincolo è stato poi recepito nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), all’art. 142, comma 1, lett. h), che assoggetta a tutela paesaggistica “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”.
La Corte costituzionale[8] ha affermato che “la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano”.
2.3. La legge n. 168/2017: il ritorno al diritto privato e la prevalenza della competenza statale
La L. 20 novembre 2017, n. 168 (“Norme in materia di domini collettivi”) rappresenta una svolta nel regime giuridico della materia, segnando il passaggio dalla finalità liquidatoria alla prevalente esigenza di tutela delle aree.
L’art. 3 della legge individua i domini collettivi, comprendendovi:
a) le terre di qualsiasi natura e destinazione, che appartengono o sono possedute da comuni e frazioni quali beni originari;
b) i terreni che sono pervenuti o perverranno a comuni e frazioni per cessione volontaria o per acquisto o per usucapione o altrimenti, quando, per effetto di convenzioni, disposizioni testamentarie, deliberazioni o consuetudini, debbano essere conservati a vantaggio di una determinata collettività;
c) le terre già soggette agli usi civici, comunque definiti o regolamentati, che siano state trasformate in proprietà, nel rispetto delle leggi nazionali in materia di usi civici, in favore dei discendenti degli antichi originari;
d) le terre sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.
Il comma 3 dell’art. 3, poi dichiarato parzialmente incostituzionale, stabiliva che “i domini collettivi, sia che appartengano a comuni e frazioni quali proprietà separate, sia che siano compresi nei patrimoni di comuni o enti pubblici territoriali, sono inalienabili, inusucapibili, incommerciabili e soggetti al vincolo di conservazione dell’assetto agro-silvo-pastorale e di salvaguardia ambientale e paesaggistica”.
2.4. Il D.L. n. 77/2021: la quadratura del cerchio?
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative”), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto rilevanti modifiche attraverso l’inserimento dell’art. 63-bis nella legge n. 168/2017.
Le principali innovazioni riguardano:
- La possibilità di sdemanializzazione delle aree che hanno perso irreversibilmente la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione precedente all’agosto 1985;
- L’obbligo di “ripristinare” i diritti di uso civico mediante individuazione di terreni con valore ambientale equivalente appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni o delle Regioni;
- Il mantenimento del vincolo paesaggistico anche sulle aree sdemanializzate (comma 8-quater).
3. La giurisprudenza costituzionale: il riparto di competenze tra Stato e Regioni
3.1. I filoni della giurisprudenza costituzionale
La Corte costituzionale ha sviluppato un ampio corpus di pronunce che hanno progressivamente definito l’assetto della materia, concentrandosi principalmente su due profili:
- Il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni;
- Il regime civilistico dei beni gravati da usi civici.
3.2. L’invasione della competenza statale: le sentenze sulle leggi regionali
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose leggi regionali che avevano disciplinato procedimenti di sdemanializzazione, transazione e alienazione delle terre civiche:
a) Legge della Regione Lazio
Corte cost., sent. n. 249 del 28 settembre 2021[9] ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della L.R. Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, come modificato dall’art. 4 della L.R. Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, nella parte in cui disciplinava il procedimento di sdemanializzazione delle aree oggetto di irreversibile trasformazione, con conseguente possibilità di alienazione a favore dei possessori che vi avessero legittimamente edificato.
La Corte ha ritenuto che tali previsioni invadessero la materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
b) Legge della Regione Sardegna
Corte cost., sent. n. 178 del 20 giugno 2018[10] ha dichiarato l’illegittimità di diverse disposizioni della legislazione sarda che consentivano ai Comuni di procedere a transazione mediante permute, alienazioni e trasferimento dei diritti di uso civico su altre aree, senza il necessario coinvolgimento dell’amministrazione dello Stato.
c) Legge della Regione Calabria
Corte cost., sent. n. 71 del 12 febbraio 2020[11] ha censurato la legge calabrese che consentiva ai piani di sviluppo industriale di gestire la tutela paesaggistica collegata alla presenza di usi civici, ribadendo l’inquadramento degli usi civici nel regime del vincolo paesaggistico e della tutela dell’ambiente, con conseguente interesse nazionale alla relativa conservazione e salvaguardia.
d) Legge della Regione Abruzzo
Corte cost., sent. n. 228 del 25 ottobre 2021[12] ha annullato la L.R. Abruzzo n. 9 del 2020 nella parte in cui attribuiva una priorità – ai fini dell’assegnazione dei terreni gravati dall’uso civico di pascolo – a favore dei titolari di aziende che presentavano specifici requisiti, solo sulle eccedenze sarebbero stati considerati gli altri soggetti. Si rinviene la lesione del principio di uguaglianza e della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia “ordinamento civile”.
In questa pronuncia, la Corte sottolinea il passaggio dalla finalità liquidatoria (che caratterizzava la legge del 1927) alla prevalente esigenza di tutela delle aree che connota la legge 168/2017.
3.3. La sentenza n. 119/2023: l’inalienabilità delle terre private gravate da usi civici
Con la Corte cost., sent. 15 giugno 2023, n. 119[13], la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, L. n. 168/2017, nella parte in cui include nel regime della inalienabilità la proprietà privata gravata da usi civici.
La decisione arriva su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Viterbo, in sede di esecuzione immobiliare, e risolve una questione che aveva determinato situazioni di grave incertezza. Il Tribunale rimettente rilevava che la previsione dell’inalienabilità delle terre private gravate da usi civici appariva lesiva della proprietà sancita dall’art. 42 Cost., soprattutto per le terre gravate alla data di entrata in vigore della legge.
La Corte costituzionale ha accolto la censura, affermando che la sostanziale elisione del diritto di proprietà operata dalla legge attraverso la tutela dei domini collettivi non appartenenti al demanio civico, con divieto di alienazione e circolazione, finisce per comportare la paralisi delle pretese creditorie.
La Consulta ha altresì chiarito che restano vigenti gli istituti della legge 1766/1927 volti a sciogliere le promiscuità e a liquidare gli iura in re aliena, confermando così la possibilità di utilizzare gli strumenti classici di risoluzione delle situazioni di conflitto.
3.4. La sentenza n. 163/2023: la sdemanializzazione regionale dei tratturi molisani
Con la Corte cost., sent. n. 163 del 27 luglio 2023[14], la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, della L.R. Molise 13 luglio 2022, n. 5, che prevedeva la possibilità di sdemanializzazione dei tratturi molisani senza il necessario coinvolgimento dello Stato.
La Corte ha ribadito i principi già affermati nelle precedenti pronunce, sottolineando come la disciplina dei tratturi, in quanto riconducibile agli usi civici, rientri nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e tutela dell’ambiente.
4. Gli istituti di gestione del territorio: affrancazione, liquidazione e conciliazione
4.1. Gli istituti della legge n. 1766/1927
La legge del 1927 predisponeva un articolato sistema di strumenti volti alla sistemazione delle terre civiche, differenziati a seconda della tipologia di bene e della situazione concreta.
4.1.1. La liquidazione degli iura in re aliena
Per gli usi civici gravanti su terre private, la legge del 1927 prevede tre modalità di liquidazione:
a) Liquidazione per scorporo (artt. 5 e 6 L. n. 1766/1927)
Attuata attraverso l’attribuzione “in compenso dei diritti civici” di una porzione del terreno. Il proprietario cede alla collettività una parte del fondo in misura corrispondente al valore dei diritti civici, liberando così il resto della proprietà.
La giurisprudenza[15] ha costantemente affermato la natura costitutiva del provvedimento di liquidazione, precisando che solo con il decreto del Commissario per gli usi civici si producono gli effetti traslativi e si determina la cessazione dell’onere civico sul fondo del proprietario.
b) Liquidazione mediante pagamento di canone enfiteutico (art. 7, primo comma, L. n. 1766/1927)
Applicabile quando i terreni abbiano ricevuto “sostanziali e permanenti migliorie” o si tratti di “piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie”. Il proprietario corrisponde un canone enfiteutico annuo in favore della collettività titolare dei diritti.
c) Affrancazione invertita (art. 7, secondo comma, L. n. 1766/1927)
Prevista per le ex province pontificie, consente, dietro pagamento di un canone a favore del proprietario e a particolari condizioni, di attribuire l’intero fondo al dominio collettivo.
4.1.2. L’affrancazione dei beni di categoria B
Per le terre appartenenti alla categoria B (terre a vocazione agricola), la legge del 1927 prevedeva all’art. 12 la possibilità di affrancazione, ossia la trasformazione del demanio in allodio.
Attraverso questo procedimento si determinava la cessazione del regime di inalienabilità delle terre che acquistavano la qualifica di beni patrimoniali disponibili, gravati da un canone di natura enfiteutica (affrancabile). Il procedimento prevedeva:
- L’accertamento della natura delle terre e della loro destinabilità alla categoria B;
- La quotizzazione, ossia la suddivisione delle terre in lotti;
- L’assegnazione dei lotti ai coltivatori;
- Il pagamento del canone di affrancazione, che determinava la piena proprietà.
La Corte di Cassazione[16] ha chiarito che l’affrancazione costituisce un negozio traslativo a titolo oneroso con il quale il titolare del dominio utile di un bene civico acquista il dominio diretto, previo pagamento di un corrispettivo.
4.2. La conciliazione e la transazione
Un istituto di particolare rilevanza, sebbene poco utilizzato nella prassi, è rappresentato dalla conciliazione prevista dall’art. 26 L. n. 1766/1927, che consente alle parti interessate di addivenire ad accordi transattivi sotto l’egida del Commissario per gli usi civici.
La norma stabilisce che “in ogni tempo può essere chiesta la conciliazione della vertenza dinanzi al Commissario, il quale cerca di comporre amichevolmente le parti”. In caso di esito positivo, il Commissario redige processo verbale che ha valore di provvedimento definitivo.
La giurisprudenza[17] ha precisato che la transazione in materia di usi civici, pur avendo natura privatistica, produce effetti solo se approvata dal Commissario, in considerazione dell’interesse pubblico coinvolto nella gestione delle terre civiche.
L’art. 63-bis della L. n. 168/2017, introdotto dal D.L. n. 77/2021, ha rafforzato il ruolo delle Regioni nei procedimenti di conciliazione, stabilendo che “le Regioni e le province autonome possono promuovere e favorire la conciliazione” per la sistemazione delle terre gravate da usi civici.
4.3. Il mutamento di destinazione e la sdemanializzazione dopo il D.L. n. 77/2021
L’art. 63-bis della L. n. 168/2017 ha introdotto un nuovo meccanismo di sdemanializzazione per le aree che hanno perso irreversibilmente le caratteristiche dei terreni agrari, boschivi o pascolativi.
Il procedimento prevede:
- Requisiti oggettivi: la trasformazione deve essere precedente all’agosto 1985 (data di entrata in vigore della L. n. 431/1985) e deve risultare irreversibile;
- Requisiti di legittimità: la trasformazione deve essere legittima sotto il profilo urbanistico e paesaggistico;
- Compensazione ambientale: i diritti di uso civico devono essere “ripristinati” mediante individuazione di terreni con valore ambientale equivalente appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni o delle Regioni;
- Permanenza del vincolo paesaggistico: il vincolo ex art. 142, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 42/2004 resta vigente anche sulle aree sdemanializzate.
La Corte costituzionale[18] ha evidenziato che solo il mutamento di destinazione è compatibile con i nuovi profili ambientali e paesaggistici della tutela delle terre collettive, mentre i procedimenti di sclassificazione devono rimanere entro i rigidi confini stabiliti dalla legge.
5. Le implicazioni per l’attività notarile e la circolazione immobiliare
5.1. La validità degli atti di trasferimento
La questione della validità degli atti di trasferimento di immobili gravati da usi civici ha costituito oggetto di acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
L’orientamento consolidato della Corte di Cassazione[19] è nel senso della nullità dell’atto per impossibilità dell’oggetto, data l’incommerciabilità del terreno soggetto ad uso civico, come tale insanabile in tutti i casi ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c.
Tuttavia, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 119/2023, appare consolidato l’orientamento che distingue tra:
- Demanio civico (iura in re propria): assolutamente inalienabile e incommerciabile;
- Terre private gravate da usi civici (iura in re aliena): alienabili, ferma restando l’opponibilità ab aeterno dell’uso civico ai terzi acquirenti.
Come evidenziato dalla dottrina più recente[20], la presenza di usi civici su beni privati non può mutare il bene in “demanio civico” rendendolo incommerciabile. I diritti di uso civico, avendo natura demaniale, sono assolutamente inalienabili e inusucapibili, ma non determinano mai lo spossessamento in danno del proprietario.
5.2. Il regime della trascrizione e l’opponibilità ai terzi
Un profilo di particolare rilevanza pratica riguarda l’opponibilità degli usi civici agli acquirenti di immobili.
La giurisprudenza di legittimità[21] ha chiarito che i diritti di uso civico sono opponibili ai terzi anche nell’ipotesi della mancata trascrizione. I diritti di uso pubblico costituiscono diritti collettivi indisponibili ed imprescrittibili che non possono essere usucapiti e che non si estinguono neanche per mancato uso[22].
L’art. 173-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal D.L. n. 77/2021, ha stabilito l’obbligo per i Comuni di formare e conservare l’elenco dei terreni gravati da usi civici, prevedendo che tale elenco sia reso pubblico attraverso forme di consultazione telematica.
5.3. L’evizione e le garanzie per gli acquirenti
Qualora l’uso civico non fosse presente nelle certificazioni comunali e non fosse perciò considerato nella compravendita, trovano applicazione le regole civilistiche in tema di evizione ex artt. 1483 e ss. c.c.
L’acquirente che subisca l’evizione totale o parziale del bene per la sopravvenuta emersione di un uso civico non dichiarato ha diritto:
- Alla risoluzione del contratto con restituzione del prezzo;
- Al risarcimento del danno, se il venditore era in mala fede;
- Alla riduzione del prezzo, in caso di evizione parziale.
5.4. La responsabilità del notaio
La responsabilità del notaio in relazione agli atti aventi ad oggetto immobili gravati da usi civici costituisce questione delicata.
Come evidenziato dalla dottrina notarile[23], il notaio “può sicuramente impostare i propri atti facendo stretta osservanza anche delle leggi regionali”, non dovendo preoccuparsi di approfondire gli eventuali dubbi circa l’incostituzionalità delle stesse, finché questa non sia dichiarata dalla Corte costituzionale.
L’obbedienza al precetto normativo poi dichiarato incostituzionale non può essere causa di responsabilità del professionista. Il notaio assolve alla sua funzione di presidio di sicurezza del sistema[24] attraverso:
- L’accurata verifica delle certificazioni comunali relative agli usi civici;
- L’indagine catastale e ipotecaria approfondita;
- L’adeguata informativa alle parti circa l’esistenza di vincoli e oneri;
- La richiesta di garanzie specifiche in presenza di situazioni dubbie.
6. Gli effetti temporali delle pronunce di incostituzionalità: il problema dei rapporti esauriti
6.1. La retroattività delle declaratorie di incostituzionalità
L’art. 136 Cost. sancisce che la disposizione dichiarata incostituzionale “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. L’art. 30, comma 3, L. n. 87/1953 dispone che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Ne discende il riconoscimento dell’efficacia retroattiva (ex tunc) della declaratoria di incostituzionalità, con conseguente disapplicazione generalizzata della norma censurata anche ai rapporti sorti anteriormente[25].
6.2. Il limite dei “rapporti esauriti” e dell’affidamento legittimo
La giurisprudenza costituzionale ha tuttavia elaborato il concetto di “rapporti esauriti” quale limite intrinseco alla retroattività delle declaratorie di incostituzionalità[26].
La Corte cost., sent. n. 10 del 2015 (sulla c.d. Robin Tax) ha affermato che “la Corte può modulare gli effetti temporali delle proprie decisioni in presenza di situazioni particolari, quali la necessità di evitare un vuoto normativo o di tutelare l’affidamento legittimo dei cittadini”.
Come chiarito nella sent. n. 156 del 2014[27], la ragionevolezza implica che l’adozione di norme di portata retroattiva non sia sproporzionata rispetto agli scopi da perseguire. La valutazione viene compiuta a proposito dell’intervento che colpisce i rapporti esauriti prima dell’entrata in vigore della riforma e ogni mutamento che incide sui rapporti rispetto ai quali l’affidamento sia pervenuto ad un “elevato livello di consolidamento”.
6.3. L’atto notarile come limite alla retroattività
Nel contesto specifico degli usi civici, autorevole dottrina[28] ha evidenziato che l’atto notarile può costituire un limite alla retroattività delle pronunce di incostituzionalità.
La funzione certificativa pubblica e di jus dicere cui il notaio è preposto[29] conferisce all’atto notarile una particolare stabilità e affidabilità. Come rilevato da Carnelutti[30], l’opera notarile è rilevante sul piano giudiziale in funzione “anti-processuale”, contribuendo alla certezza dei rapporti giuridici.
Diversi argomenti inducono a ritenere plausibile, nei casi di dichiarazione di incostituzionalità di leggi regionali in materia di usi civici, un contenimento degli effetti retroattivi delle declaratorie, facendo salvi i contratti di trasferimento degli immobili stipulati sotto il vigore della normativa regionale:
- Il legittimo affidamento delle parti sulla legislazione vigente al momento della stipula;
- La buona fede degli acquirenti che hanno fatto ragionevole affidamento sulla sdemanializzazione operata in base a specifiche previsioni legislative e conseguenti provvedimenti amministrativi;
- La natura costitutiva del vincolo di uso civico, che richiede un provvedimento formale;
- L’esigenza di tutelare il risparmio e la proprietà privata (artt. 42 e 47 Cost.).
7. Conclusioni: verso una sistemazione organica della materia
L’analisi condotta evidenzia la complessità sistemica della materia degli usi civici, caratterizzata dall’intersezione tra diritto civile, diritto pubblico, tutela ambientale e paesaggistica.
Gli interventi legislativi più recenti (L. n. 168/2017 e D.L. n. 77/2021) e le numerose pronunce della Corte costituzionale hanno contribuito a delineare un quadro normativo più definito, sebbene permangano significative zone d’ombra:
- La distinzione fondamentale tra iura in re aliena (usi civici su beni privati) e iura in re propria (demanio civico) appare ormai consolidata, con conseguente diverso regime di circolazione;
- Gli istituti tradizionali di liquidazione, affrancazione e conciliazione previsti dalla legge del 1927 mantengono piena vigenza e rappresentano gli strumenti ordinari per la sistemazione delle situazioni di conflitto;
- Il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 42/2004 costituisce un elemento permanente che sopravvive alle vicende civilistiche del bene;
- La competenza legislativa in materia di usi civici è stata definitivamente ricondotta allo Stato, per quanto attiene al regime civilistico dei diritti, pur riconoscendosi alle Regioni un importante ruolo di co-pianificazione e gestione territoriale;
- L’attività notarile richiede particolare attenzione nella verifica della sussistenza di usi civici, nell’informativa alle parti e nella richiesta di garanzie specifiche, pur non potendo il notaio essere ritenuto responsabile per l’applicazione di norme successivamente dichiarate incostituzionali.
La materia degli usi civici rappresenta un campo di osservazione privilegiato del rapporto tra tradizione giuridica e innovazione normativa, tra tutela dell’ambiente e garanzia della proprietà privata, tra interessi collettivi e diritti individuali. La progressiva sistemazione della disciplina richiede un approccio equilibrato che sappia contemperare le diverse esigenze in gioco, nel rispetto dei principi costituzionali e delle consolidate acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Corte cost., sent. n. 133 del 1° aprile 1993, in Giur. cost., 1993.
[2] U. PETRONIO, Usi civici, in Enc. dir., vol. XLV, Milano, 1992, p. 931; L. PRINCIPATO, Gli usi civici non esistono, in Giur. Cost., 2014, p. 3368.
[3] G. PALERMO, I beni civici, la loro natura e la loro disciplina, in Riv. Dir. Civ., 2006, p. 602 ss.; V. CERULLI IRELLI, Proprietà, beni pubblici, beni comuni, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2022, p. 639 ss.
[4] D. PORRARO, Natura e struttura dei diritti di uso civico, in AA.VV., Usi civici ed attività negoziale nella legalità costituzionale, Torino, 2018, p. 135; V. BARBA, Validità ed efficacia degli atti dispositivi di beni gravati da usi civici, in Usi civici ed attività negoziale nella legalità costituzionale, cit., p. 119 ss.
[5] Cass., sez. III, 28 settembre 2011, n. 19792, in Dir. Giur. Agr. Ali. Amb., 2012, p. 702; Cass., SS.UU., 7 maggio 2014, n. 9829; Cass., SS.UU., 10 maggio 2023, n. 12570.
[6] Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2017, n. 97; Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2021, n. 28869.
[7] F. MACARIO – C. MARSEGLIA, Usi civici, in Commentario al codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2013, p. 965 ss.
[8] Corte cost., sent. n. 46 del 13 febbraio 1995, in Giur. cost., 1995, p. 420; Corte cost., sent. n. 310 del 27 luglio 2006.
[9] Corte cost., sent. n. 249 del 28 settembre 2021, in www.cortecostituzionale.it.
[10] Corte cost., sent. n. 178 del 20 giugno 2018, in www.cortecostituzionale.it.
[11] Corte cost., sent. n. 71 del 12 febbraio 2020, in www.cortecostituzionale.it.
[12] Corte cost., sent. n. 228 del 25 ottobre 2021, in www.cortecostituzionale.it.
[13] Corte cost., sent. n. 119 del 15 giugno 2023, in www.cortecostituzionale.it.
[14] Corte cost., sent. n. 163 del 27 luglio 2023, in www.cortecostituzionale.it.
[15] Cass., 12 ottobre 1948, n. 1739; Cass., 12 dicembre 1953, n. 3690; Cass., 8 novembre 1983, n. 6589; Cass., 28 settembre 1977, n. 4120, in Riv. Not., 1978, p. 874; Cass., 15 giugno 1974, n. 1750, in Rass. Avv. dello Stato, 1974, p. 1408.
[16] Cass., 3 febbraio 2004, n. 1940, con nota di RUMOLO, Usi civici e validità del contratto, in Not., 2005, p. 135.
[17] Cass., 22 novembre 1990, n. 11265, in Foro It., 1990, p. 3396.
[18] Corte cost., sent. n. 113 del 2018; Corte cost., sent. n. 228 del 2021.
[19] Cass., 28 settembre 2011, n. 19792, cit.; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534.
[20] P. LAZZARA, Il regime giuridico degli usi civici nella giurisprudenza costituzionale e nella recente legislazione nazionale e regionale, Studio CNN n. 52-2024/P, approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il 6 marzo 2024.
[21] Cass. civ., sez. II, 31 maggio 2019, n. 15032; Cass., 16 marzo 2007, n. 6165, con nota di FULCINITI, La dichiarazione degli usi civici obbligatoria (solo) su terre private ribadite dalla Cassazione, in Dir. Giur. Agr. Ali. Amb., 2008, p. 268.
[22] Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2019, n. 3788; Cass. civ., sez. II, 14 maggio 2018, n. 11676; Cass. civ., sez. trib., 30 settembre 2019, n. 24264.
[23] G. CASU, Commerciabilità dei terreni soggetti ad uso civico, Studio CNN n. 777, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 21 maggio 1994, p. 27.
[24] M. PIETRANGELO, La chiarezza e la certezza degli atti giuridici: principi e fonti dell’ordinamento, Relazione al Seminario “La lingua degli atti notarili e la certezza dei diritti”, Firenze, 26 ottobre 2018, in federnotizie.it.
[25] M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità, Milano, 1993, p. 19 ss.
[26] Corte cost., sent. n. 10 del 2015; Corte cost., sent. n. 146 del 2015; Corte cost., sent. n. 264 del 2012.
[27] Corte cost., sent. n. 156 dell’8 maggio 2014, in www.cortecostituzionale.it; Corte cost., sent. n. 155 del 4 aprile 1990.
[28] M. IMBRENDA, Gli effetti delle pronunce di incostituzionalità sui contratti di trasferimento di immobili con vincolo di uso civico, Studio CNN n. 25-2023/C, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 17 maggio 2023; M. RUOTOLO, Gli effetti della decisione di incostituzionalità sulla circolazione immobiliare. Il caso degli usi civici, in Rivista AIC, 1-2023, p. 82 ss.
[29] P. CARUSI, Il negozio giuridico notarile, I, IV ed., Milano, 1988, p. 41; C. LICINI, Ruolo del Notariato: quali lezioni dal recente parere della Procura Nazionale Antimafia, in Federnotizie, 9 gennaio 2020, p. 7.
[30] F. CARNELUTTI, La figura giuridica del Notaio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, p. 921.
Bibliografia essenziale
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Monografie e saggi:
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