Trasmissione della delazione ex art. 479 c.c.: accrescimento e rappresentazione

Trasmissione Della Delazione Ex Art. 479 C.c.: Accrescimento E Rappresentazione
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Abstract. Il presente studio esamina tre questioni interconnesse in materia di trasmissione della delazione ereditaria ex art. 479 c.c. La fattispecie postula la morte di Tizio — fratello della de cuius Caia, verso la cui eredità non aveva ancora esercitato la propria facoltà di accettazione — e la conseguente trasmissione del relativo ius delationis agli eredi di Tizio: i fratelli Primo, Secondo e Terzo, unici successibili ab intestato in assenza di discendenti, i quali avevano già rinunziato nella propria qualità di chiamati diretti all’eredità di Caia.

I tre quesiti posti riguardano: (a) se i trasmissari possano adottare decisioni difformi in ordine all’eredità trasmessa; (b) se, in caso di rinunzia da parte di Primo — che ha figli — possa operare la rappresentazione a favore dei suoi discendenti; (c) se, in caso di rinunzia di Secondo — privo di figli — operi l’accrescimento a favore di Terzo. L’analisi, condotta alla luce del quadro normativo, della dottrina prevalente e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, perviene alle seguenti conclusioni: (a) i trasmissari possono decidere in modo autonomo e non concordante, per espressa previsione dell’art. 479, comma 2, c.c.; (b) la rappresentazione è strutturalmente incompatibile con l’esercizio del diritto trasmesso; (c) l’accrescimento tecnico ex artt. 521-522 c.c. è inapplicabile, mentre opera il meccanismo sui generis dell’art. 479, comma 2, c.c., talvolta denominato «accrescimento atecnico».



1. Premessa e inquadramento sistematico della fattispecie

La fattispecie oggetto di esame si inscrive in un ambito particolarmente delicato del diritto successorio italiano, nel quale l’intreccio tra trasmissione della delazione (art. 479 c.c.), rappresentazione (artt. 467–469 c.c.) e accrescimento (artt. 521–522 c.c.) genera questioni teoriche ancora dibattute in dottrina, con significativi riflessi pratici di ordine notarile.

1.1 La fattispecie concreta e i tre quesiti

Il dato di partenza è il seguente: Caia è la de cuius; Tizio, fratello di Caia, era chiamato alla sua eredità ma muore senza aver accettato né rinunziato. Tizio non ha discendenti. I suoi fratelli — Primo, Secondo, Terzo, oltre ad altri consanguinei — avevano già, nella propria qualità di fratelli e sorelle di Caia, rinunziato all’eredità di quest’ultima. Alla morte di Tizio, il diritto di accettare l’eredità di Caia si trasmette, ai sensi dell’art. 479 c.c., agli eredi di Tizio, i quali — per l’assenza di discendenti e la previa rinunzia degli altri chiamati — sono identificati nei soli Primo, Secondo e Terzo.

In questa cornice si inseriscono i tre quesiti: il primo attiene all’autonomia deliberativa dei trasmissari, vale a dire se ciascuno possa decidere in modo indipendente dagli altri in ordine all’eredità di Caia; il secondo riguarda la possibilità che la rappresentazione operi a favore dei figli di Primo, ove questi rinunzi all’eredità trasmessa; il terzo investe le conseguenze della rinunzia di Secondo — privo di figli — sulla posizione di Terzo.

2. La trasmissione della delazione ex art. 479 c.c.: natura giuridica e relazioni con gli altri istituti successori

2.1 Il fondamento e i presupposti dell’istituto

L’art. 479 c.c. stabilisce che «se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi». Tale disposizione, di apparente semplicità, veicola un principio di significativa portata sistematica: la morte del delato (trasmittente) non estingue la delazione, ma la trasferisce — unitamente all’intero fascio di situazioni giuridiche ad essa connesse — agli eredi del defunto (trasmissari).

Per la dottrina prevalente, oggetto della trasmissione non è soltanto il ius delationis in senso stretto — ossia la facoltà di accettare o rinunziare — bensì l’intera posizione giuridica del chiamato: i poteri di amministrazione conservativa ex art. 460 c.c., la legittimazione passiva ex art. 486 c.c. in caso di possesso dei beni, nonché gli oneri connessi alla dichiarazione di successione. La trasmissione ha pertanto carattere derivativo e non costitutivo: la delazione si trasmette immutata nel suo contenuto, senza che la morte del trasmittente valga a mutarne la natura o i presupposti soggettivi rispetto al de cuius originario.

I presupposti dell’istituto sono: (i) apertura della successione del de cuius originario (Caia); (ii) chiamata del trasmittente (Tizio) all’eredità; (iii) morte del trasmittente prima dell’accettazione o della prescrizione del diritto ex art. 480 c.c.; (iv) capacità e dignità del trasmissario nei confronti del trasmittente, non del de cuius originario, per il carattere derivativo della posizione assunta. Sul punto la Corte di Cassazione è costante: il trasmissario deve essere «degno e capace nei confronti del trasmittente e non del de cuius originario» (Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 19303 del 2 agosto 2017).

2.2 La prevalenza della trasmissione sugli altri istituti successori

Uno dei cardini interpretativi in materia è il principio per il quale la trasmissione della delazione ha carattere prevalente rispetto alla sostituzione, alla rappresentazione e all’accrescimento, tutti istituti che postulano la caducazione della prima delazione quale presupposto comune.

La ratio di tale prevalenza è di immediata intelligibilità: rappresentazione, sostituzione ordinaria e accrescimento presuppongono che il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità, e dunque che la delazione sia venuta meno. Nella trasmissione ex art. 479 c.c. questo non accade: la delazione sopravvive alla morte del trasmittente e si trasferisce ai trasmissari. Il trasmittente morendo non perde la delazione — egli la trasmette. Di conseguenza, i meccanismi che sarebbero stati attivati dalla caducazione della delazione restano quiescenti.

La Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento anche con riguardo ai riflessi fiscali: l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta di successione anche in relazione alla successione del de cuius originario la cui delazione sia stata trasmessa ex art. 479 c.c., poiché il presupposto dell’imposizione è la chiamata all’eredità, non l’accettazione (Cass. civ., Sez. V, n. 22175 del 13 ottobre 2020).

3. L’autonomia deliberativa dei trasmissari nella vicenda plurisoggettiva: il primo quesito

3.1 L’unicità della delazione e la contitolarità dei trasmissari

Il comma 2 dell’art. 479 c.c. disciplina expressis verbis l’ipotesi in cui gli eredi del trasmittente siano più d’uno e non concordino sulla scelta di accettare o rinunziare all’eredità del de cuius originario: «se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato».

Tale comma si spiega in ragione della c.d. unicità della delazione: il diritto trasmesso è uno solo — quello di Tizio verso l’eredità di Caia — che entra nell’asse ereditario di Tizio e viene acquisito pro quota dall’insieme dei suoi eredi. I trasmissari (Primo, Secondo, Terzo) non diventano ciascuno titolare di una propria e autonoma delazione verso l’eredità di Caia, bensì diventano contitolari pro quota della medesima, unica delazione del trasmittente. Come è stato precisato dalla dottrina più attenta, «la trasmissione, a differenza della rappresentazione, non genera una delazione autonoma in capo ai trasmissari ma comporta semplicemente la successione a causa di morte della stessa delazione del trasmittente» (Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 19303/2017).

3.2 La risposta al primo quesito: autonomia piena e decisioni difformi

In risposta al primo quesito, Primo, Secondo e Terzo possono decidere in modo autonomo e discordante in ordine all’eredità di Caia. Primo e Secondo possono rinunziare, mentre Terzo può accettare: a tale conclusione conduce, con assoluta chiarezza, il comma 2 dell’art. 479 c.c. La libertà individuale di ciascun trasmissario non è limitata dalla volontà degli altri. L’unicità della delazione non comporta uniformità della decisione, ma semplicemente il risultato che l’unico trasmissario accettante acquista la totalità dei diritti e pesi ereditari di Caia.

Il diritto di accettare non è «uno solo» nel senso che deve essere esercitato da tutti i trasmissari in modo concorde: è uno solo nel senso che è la medesima delazione di Tizio a essere in discussione, e non delazioni autonome di ciascun trasmissario. Questa distinzione è cruciale per comprendere correttamente il meccanismo dell’art. 479 c.c. e distinguerlo dagli istituti affini.

3.3 Le interazioni procedimentali tra le due accettazioni

Il funzionamento del meccanismo richiede un chiarimento circa le interazioni tra l’accettazione dell’eredità di Tizio e quella dell’eredità di Caia. La Corte di Cassazione (n. 19303/2017) ha ribadito che il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione: l’accettazione dell’eredità del trasmittente (Tizio) e, separatamente, l’accettazione dell’eredità del de cuius originario (Caia), poiché l’acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente l’acquisto dell’eredità alla quale quest’ultimo era chiamato.

Si noti, tuttavia, che le due accettazioni sono connesse in modo asimmetrico:

  • L’accettazione dell’eredità di Caia da parte del trasmissario comporta accettazione tacita dell’eredità di Tizio (perché il trasmissario esercita un diritto facente parte dell’asse di Tizio).
  • La rinunzia all’eredità di Tizio include — per espressa previsione del comma 3 dell’art. 479 c.c. — la rinunzia all’eredità di Caia il cui diritto era devoluto a Tizio.
  • La rinunzia all’eredità di Caia (il diritto trasmesso) comporta accettazione tacita dell’eredità di Tizio, in quanto si esercita disponendo di un diritto facente parte dell’asse ereditario di Tizio.

Ne consegue che Primo e Secondo, i quali intendono accettare l’eredità di Tizio ma rinunziare a quella di Caia, dovranno: (i) accettare espressamente l’eredità di Tizio; (ii) rinunziare separatamente all’eredità di Caia. Terzo, che intende accettare entrambe, potrà accettare l’eredità di Caia con un atto che vale come accettazione tacita di Tizio, o compiere due atti separati.

Schema Trasmissione Della Delazione Ex Art. 479 C.c.: I Tre Quesiti E Le Relative Soluzioni Dottrinali E Giurisprudenziali
Schema riepilogativo dei tre quesiti: autonomia dei trasmissari, esclusione della rappresentazione e accrescimento atecnico ex art. 479, comma 2, c. C.

4. L’incompatibilità strutturale tra trasmissione della delazione e rappresentazione: il secondo quesito

4.1 I presupposti della rappresentazione ex art. 467 c.c.

L’art. 467 c.c. stabilisce che «la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato». Nella successione legittima, l’art. 468 c.c. delimita l’ambito soggettivo della rappresentazione: essa opera nella linea retta discendente e, in linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e sorelle del defunto.

La rappresentazione richiede tre presupposti fondamentali e concorrenti: (a) una chiamata diretta del rappresentato all’eredità del de cuius; (b) l’impossibilità o la non volontà del rappresentato di accettare (premorienza, indegnità, rinunzia); (c) la capacità e dignità del rappresentante nei confronti del de cuius originario. Il rappresentante succede iure proprio al de cuius, con una chiamata autonoma e distinta da quella del rappresentato, benché ne riproduca il contenuto.

4.2 Il contrasto strutturale con la trasmissione

Il secondo quesito chiede se, quando Primo — trasmissario di Tizio — rinunzia all’eredità di Caia (il diritto trasmesso), i figli di Primo possano subentrargli per rappresentazione nell’eredità di Caia. La risposta è negativa, per una ragione di ordine strutturale che si chiarisce con la distinzione tra delazione diretta e delazione derivativa.

Quando Primo rinunzia all’eredità di Caia nella propria qualità di trasmissario, non compie un atto di dismissione di una delazione propria: non è lui ad essere stato chiamato all’eredità di Caia in quanto tale (o meglio: lo era stato, ma ha già rinunziato a tale delazione diretta). In questa fase, egli dispone di una delazione derivata dall’asse di Tizio, di cui ha acquisito la titolarità pro quota nella veste di erede di Tizio. Il meccanismo della rappresentazione, come visto, presuppone che vi sia una chiamata diretta del rappresentato all’eredità del de cuius originario. Primo, in questa fase, non ha una chiamata diretta a Caia — esercita il diritto di Tizio.

In tale contesto, la rappresentazione non può operare per due concorrenti ragioni sistematiche:

Prima ragione — la trasmissione prevale sulla rappresentazione. La trasmissione ha già «consumato» lo spazio nel quale si inserisce la chiamata a Caia: ha trasmesso la delazione di Tizio ai suoi eredi, escludendo ogni altro meccanismo. I discendenti di Primo avrebbero potuto invocare la rappresentazione al momento in cui Primo rinunziava all’eredità di Caia nella propria qualità di fratello di Caia, non nella fase successiva governata dalla trasmissione.

Seconda ragione — difetto della chiamata diretta del trasmissario. Poiché la trasmissione non genera una delazione autonoma in capo ai trasmissari, ma comporta semplicemente la successione nella stessa delazione del trasmittente, Primo nella veste di trasmissario non è personalmente chiamato all’eredità di Caia. Egli esercita il diritto di un altro. I discendenti di Primo non hanno quindi base per subentrargli per rappresentazione: manca il presupposto della chiamata diretta di Primo all’eredità di Caia in questa seconda fase, e la sorte del diritto rinunziato è già interamente governata dall’art. 479, comma 2, c.c.

4.3 La distinzione dalla rinunzia diretta come fratello del de cuius

Occorre tenere nettamente distinto quanto appena analizzato dalla questione — diversa e anteriore — se i figli di Primo avrebbero potuto rappresentarlo quando questi, nella propria qualità di fratello di Caia, aveva originariamente rinunziato all’eredità di Caia. In quella fase vi era una chiamata diretta di Primo come fratello di Caia, e al momento di tale rinunzia era in astratto configurabile la rappresentazione ex artt. 467 e 468 c.c. a favore dei discendenti di Primo. Se i discendenti di Primo non hanno esercitato la rappresentazione in quel momento — entro il termine decennale ex art. 480 c.c. — tale facoltà è ormai preclusa dalla sopravvenuta trasmissione in favore di Terzo, quale unico trasmissario accettante.

In definitiva, il quesito posto si sostanzia nel chiedersi se la rappresentazione possa operare nel contesto della trasmissione. E la risposta, per le ragioni strutturali illustrate, è decisamente negativa: la rappresentazione nei confronti di Caia non può trovare ingresso attraverso la rinunzia del trasmissario al diritto trasmesso.

5. Il meccanismo dell’accrescimento nella trasmissione: il terzo quesito

5.1 L’accrescimento in senso tecnico e la sua inapplicabilità

L’accrescimento nella successione legittima è disciplinato dagli artt. 521-522 c.c. L’art. 522 stabilisce che «la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione». La norma presuppone che i soggetti che si avvantaggiano della rinunzia siano essi stessi chiamati autonomi all’eredità del de cuius — in modo diretto e in concorso tra loro. Nell’ambito della trasmissione ex art. 479 c.c., come visto, i trasmissari non sono chiamati autonomi all’eredità di Caia: essi esercitano la medesima, unica delazione di Tizio. Il presupposto strutturale dell’accrescimento tecnico — la pluralità di delazioni autonome verso il medesimo de cuius — non è integrato.

L’accrescimento tecnico ex art. 522 c.c. non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, in quanto i trasmissari non sono formalmente «coloro che avrebbero concorso col rinunziante» nell’eredità di Caia: concorrono nell’esercizio del medesimo diritto di Tizio, ma non nell’eredità di Caia a titolo autonomo.

5.2 L’effetto atecnico dell’art. 479, comma 2, c.c.

Il legislatore ha dettato per la fattispecie una regola autonoma e specifica, posta direttamente al comma 2 dell’art. 479 c.c.: «colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari». Questa disposizione produce un effetto incrementativo della posizione del trasmissario accettante, che la dottrina qualifica come «accrescimento atecnico» o «effetto di concentrazione derivante dall’unicità della delazione».

La ragione logica di tale regola è coerente con la struttura del diritto trasmesso: poiché la delazione è una sola e il suo esercizio non è frazionabile pro quota, il trasmissario che accetta non può che acquistare l’intera posizione ereditaria di Tizio verso Caia. I trasmissari rinunzianti abdicano al diritto senza che si creino quote autonome da assegnare separatamente. La distinzione rispetto all’accrescimento tecnico non è nominalistica: comporta conseguenze concrete in ordine agli oneri eventualmente gravanti sulla quota trasmessa, alle formalità di trascrizione immobiliare e al regime delle garanzie.

5.3 Risposta al terzo quesito

In risposta al terzo quesito: la rinunzia di Secondo all’eredità di Caia non produce un accrescimento in senso tecnico ex art. 521-522 c.c. Tuttavia, per l’espressa previsione dell’art. 479, comma 2, c.c., Terzo — quale unico trasmissario accettante (nel caso in cui anche Primo rinunzi) — acquista la totalità dei diritti e soggiace alla totalità dei pesi derivanti dall’eredità di Caia. L’effetto pratico è analogo all’accrescimento, ma la fattispecie normativa di riferimento è esclusivamente l’art. 479 c.c.

La mancanza di figli di Secondo è, ai fini del terzo quesito, irrilevante: poiché la trasmissione prevale sulla rappresentazione, la rinunzia di Secondo non aprirebbe in ogni caso spazio alla rappresentazione (questione che si pone — con le limitazioni già illustrate — solo per il trasmissario che abbia discendenti). L’effetto dell’art. 479, comma 2, si produce a favore di Terzo in modo diretto e automatico.

6. Applicazione alla fattispecie concreta: soluzione dei tre quesiti

6.1 Sintesi della soluzione

QuesitoIstituto applicabileNormaRisposta
Q1 — Primo e Secondo rinunziano, Terzo accetta?Trasmissione della delazioneArt. 479, comma 2, c.c.Sì — decisione autonoma di ciascun trasmissario
Q2 — Rappresentazione per i figli di Primo?RappresentazioneArtt. 467–469 c.c.No — incompatibilità strutturale: trasmissione prevale
Q3 — Accrescimento a favore di Terzo?Accrescimento atecnicoArt. 479, comma 2, c.c.No tecnico ex artt. 521–522; sì l’effetto atecnico ex art. 479, c. 2
Tavola riepilogativa: soluzione dei tre quesiti in materia di trasmissione della delazione

Alla luce dell’analisi svolta, i tre quesiti trovano le seguenti risposte.

Primo quesito. Primo, Secondo e Terzo, nella qualità di eredi di Tizio (trasmissari), possono decidere in modo autonomo e difforme in ordine all’eredità di Caia. Terzo può accettare mentre Primo e Secondo rinunziano. L’unicità della delazione non impone uniformità decisionale tra i trasmissari, ma solo che chi accetta acquista tutto e chi rinunzia resta estraneo.

Secondo quesito. La rappresentazione non opera a favore dei figli di Primo nel contesto della trasmissione della delazione. I trasmissari non esercitano una delazione propria verso l’eredità di Caia, bensì la delazione derivativa di Tizio. La struttura derivativa della posizione dei trasmissari esclude che i loro discendenti possano far valere il meccanismo rappresentativo rispetto alla rinunzia del trasmissario al diritto trasmesso.

Terzo quesito. In caso di rinunzia di Secondo, non opera il tecnico accrescimento ex art. 521-522 c.c., ma l’espressa previsione dell’art. 479, comma 2, c.c. attribuisce a Terzo — quale unico trasmissario accettante — la totalità dei diritti e pesi derivanti dall’eredità di Caia. L’effetto pratico è analogo all’accrescimento, ma la fattispecie normativa applicabile è diversa.

6.2 Le sequenze notarili operative

Sul piano operativo, la fattispecie in esame richiede la seguente sequenza di atti notarili:

FaseAttoSoggettiForma
1Accettazione dell’eredità di TizioPrimo e SecondoAtto notarile o dichiarazione ex art. 470 c.c.
2Rinunzia all’eredità di Caia (diritto trasmesso)Primo e SecondoDichiarazione notaio / cancelleria Tribunale ex art. 519 c.c.
3Accettazione dell’eredità di Tizio (tacita) e di CaiaTerzoAccettazione di Caia vale accettazione tacita di Tizio
4Verifica termini ex art. 480 c.c.NotaioIl termine decorre dalla morte di Caia, non da quella di Tizio
Sequenza notarile per la fattispecie di trasmissione con pluralità di trasmissari discordanti

Il notaio rogante deve in ogni caso verificare: (a) che non sia decorso il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l’eredità di Caia (art. 480 c.c.), che decorre dall’apertura della successione di Caia, non da quella di Tizio; (b) che Terzo sia capace e degno nei confronti di Tizio (non nei confronti di Caia); (c) che le rinunzie di Primo e Secondo siano state ritualmente formalizzate con le modalità prescritte dall’art. 519 c.c.

7. Considerazioni conclusive

La fattispecie analizzata offre uno spaccato significativo della complessità che caratterizza le vicende della trasmissione della delazione quando si intrecciano con gli istituti della rappresentazione e dell’accrescimento. Le risposte ai tre quesiti emergono con sufficiente chiarezza dal quadro normativo e dottrinale, pur evidenziando alcune tensioni sistematiche meritevoli di approfondimento.

Sul primo quesito, la norma dell’art. 479, comma 2, c.c. è di assoluta chiarezza e non lascia spazio per interpretazioni restrittive: l’unicità della delazione non comporta l’unitarietà della scelta dei trasmissari, né richiede una unanimità decisionale che la legge non prevede. Ciascun trasmissario è libero di accettare o rinunziare all’eredità trasmessa, con la conseguenza che il solo accettante acquista la totalità dei diritti e pesi.

Sul secondo quesito, la questione della rappresentazione nel contesto della trasmissione evidenzia come gli istituti successori tendano ad escludersi vicendevolmente in funzione della struttura della delazione. Il principio di prevalenza della trasmissione si articola, sul piano dogmatico, nella distinzione tra delazione autonoma e delazione derivativa: i trasmissari non sono titolari di una propria chiamata verso il de cuius originario, e pertanto i loro discendenti non hanno titolo per rappresentarli rispetto al diritto trasmesso. Una questione aperta — meritevole di riflessione de iure condendo — è se il sistema attuale tuteli adeguatamente le aspettative dei discendenti del trasmissario rinunziante, che si trovano a subire gli effetti della rinunzia senza potervi porre rimedio attraverso la rappresentazione. La chiave sistematica risiede, tuttavia, nel fatto che i discendenti del trasmissario avrebbero potuto azionare il meccanismo rappresentativo al momento della rinunzia diretta del loro ascendente come chiamato originario all’eredità di Caia: è in quella fase che la loro posizione era garantita, non in quella successiva della trasmissione.

Sul terzo quesito, la distinzione tra accrescimento tecnico e «accrescimento atecnico» ex art. 479, comma 2, c.c. non è meramente teorica: essa ha conseguenze pratiche rilevanti, in particolare con riguardo agli oneri eventualmente gravanti sulla quota trasmessa, alle formalità di trascrizione immobiliare e al regime delle garanzie patrimoniali. Il fatto che Secondo sia privo di figli non modifica la struttura del meccanismo, che opera con identica efficacia indipendentemente dalla presenza o meno di discendenti nel trasmissario rinunziante.

8. Lo schema operativo dell’atto di accettazione e di rinuncia

Sul piano della prassi, le conclusioni raggiunte si traducono in un atto unico nel quale i trasmissari non accettanti intervengono quali rinunzianti, mentre il trasmissario accettante provvede separatamente. La struttura dell’atto distingue una sezione di premesse, destinata a dare conto integrale della fattispecie e dei relativi presupposti, da un dispositivo contenente le dichiarazioni in senso proprio.

Le premesse ricostruiscono, in sequenza logica, l’apertura della successione del primo de cuius, le rinunzie dirette già prestate dai fratelli quali chiamati originari, il decesso del trasmittente senza che questi avesse accettato né rinunziato, la trasmissione ex art. 479, comma 1, c.c., l’individuazione degli eredi del trasmittente e delle relative quote e, punto di maggior rilievo tecnico, l’esposizione delle ragioni per cui non opera la rappresentazione a favore dei discendenti del trasmissario rinunziante, né l’accrescimento in senso tecnico a favore del trasmissario accettante.

ArticoloContenutoFondamento normativo
Art. 1Accettazione pura e semplice dell’eredità del trasmittente da parte di ciascun trasmissario rinunzianteArt. 475 c.c.
Art. 2Rinunzia al diritto, trasmesso ex art. 479 c.c., di accettare l’eredità del primo de cuiusArt. 479, comma 2, c.c.
Art. 3Effetti: retroattività dell’accettazione, estraneità del rinunziante all’eredità del primo de cuius, salvezza delle rinunzie dirette pregresseArtt. 459 e 521 c.c.
Struttura sintetica del dispositivo dell’atto

Tecnica redazionale: la bozza dell’atto

La sequenza tra accettazione e rinunzia non è indifferente sul piano della tecnica redazionale. Poiché la rinunzia al diritto trasmesso costituisce atto dispositivo di una posizione giuridica compresa nell’eredità del trasmittente, essa integrerebbe di per sé, anche in assenza di dichiarazione espressa, accettazione tacita di quest’ultima ai sensi dell’art. 476 c.c. La prassi suggerisce pertanto di anticipare un’accettazione espressa dell’eredità del trasmittente, che renda esplicito, e non semplicemente presunto, il titolo in base al quale il trasmissario dispone, con la successiva rinunzia, del diritto trasmesso.

Lo schema che segue riproduce, a titolo esemplificativo e nella sola parte sostanziale, le premesse e il dispositivo di un atto con cui i trasmissari non accettanti danno conto della fattispecie ed esercitano le facoltà sopra descritte.

Premesse.

a) che, alla data di apertura della successione, era deceduta Caia, senza lasciare disposizioni testamentarie;
b) che, in difetto di coniuge e di discendenti ed essendo premorti i comuni genitori, alla successione legittima di Caia sono stati chiamati, quali fratelli germani della medesima, Tizio, Primo, Secondo e Terzo;
c) che, con distinti atti di rinuncia anteriori al presente, Primo, Secondo e Terzo hanno rinunciato, ciascuno in proprio e quali fratelli e dunque chiamati diretti alla successione legittima di Caia, alla relativa eredità; rinunce che restano irrevocabilmente acquisite quanto alla posizione di ciascuno di essi quale chiamato diretto a detta successione, e che non sono oggetto del presente atto;
d) che Tizio, pur essendo stato chiamato, sin dal giorno di apertura della successione, all’eredità legittima della sorella Caia, non ha mai esercitato — né con dichiarazione espressa, né con comportamenti integranti accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 c.c. — il relativo diritto di accettare o rinunciare, ed è deceduto in data successiva all’apertura della successione di Caia e prima del decorso del termine di decadenza decennale previsto dall’art. 480 c.c.;
e) che, per l’effetto di quanto precede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 479, primo comma, c.c., il diritto di accettare l’eredità di Caia, già appartenente a Tizio e da questi non esercitato, si è trasmesso, quale posizione giuridica ricompresa nell’asse ereditario relitto da Tizio, ai suoi eredi;
f) che Tizio è deceduto senza coniuge e senza discendenti, essendo altresì premorti i comuni genitori, e senza aver disposto per testamento; che, per l’effetto, alla sua successione legittima sono stati chiamati, quali fratelli germani superstiti, i soli Primo, Secondo e Terzo, per la quota di un terzo ciascuno;
g) che Primo ha discendenti viventi, mentre Secondo non ne ha;
h) che, essendo il diritto di accettare l’eredità di Caia confluito, quale posizione giuridica unitaria e non suscettibile di frazionamento nell’esercizio, nell’asse ereditario di Tizio, ciascuno dei trasmissari Primo, Secondo e Terzo può, ai sensi dell’art. 479, secondo comma, c.c., decidere in modo autonomo e indipendente dagli altri se accettare o rinunciare al diritto trasmesso;
i) che Terzo ha separatamente accettato, con atto a parte, l’eredità di Caia quale diritto a lui trasmesso ai sensi dell’art. 479 c.c.; che Primo e Secondo, viceversa, non intendono esercitare, neppure in parte, tale diritto, ed intendono pertanto rinunciarvi con il presente atto;
j) che la rinuncia di Primo al diritto trasmesso non apre, a favore dei propri discendenti, alcuna successione per rappresentazione ai sensi dell’art. 467 e seguenti c.c.: la rappresentazione presuppone infatti una chiamata diretta e autonoma del rappresentato all’eredità del de cuius, mentre Primo, quale trasmissario, non è in questa fase personalmente e direttamente chiamato all’eredità di Caia, ma succede unicamente nella medesima, unica delazione già appartenuta a Tizio; che resta in ogni caso fermo quanto sopra esposto sub lettera c) circa l’irrevocabile rinuncia già da Primo prestata, quale fratello e chiamato diretto, alla successione di Caia;
k) che, analogamente, la quota del diritto trasmesso rinunciata da Primo e da Secondo non è soggetta ad accrescimento in senso tecnico ai sensi degli artt. 521 e 522 c.c., bensì viene acquisita per intero, in forza della disposizione speciale di cui all’art. 479, secondo comma, c.c., dal coerede Terzo quale unico trasmissario accettante;
l) che la rinuncia al diritto trasmesso, in quanto atto dispositivo di un diritto facente parte dell’eredità del trasmittente, integrerebbe di per sé, anche in difetto di una previa e distinta dichiarazione in tal senso, accettazione tacita, ai sensi dell’art. 476 c.c., dell’eredità del trasmittente medesimo; che, per tale ragione, Primo e Secondo intendono procedere, con il presente atto e prioritariamente all’esercizio della facoltà di rinuncia, alla espressa accettazione, pura e semplice, dell’eredità di Tizio, ai sensi dell’art. 475 c.c.

Dispositivo.

Articolo 1 — Accettazione dell’eredità di Tizio. Primo e Secondo, ciascuno per la propria quota di un terzo e senza vincolo di solidarietà tra loro, dichiarano di accettare puramente e semplicemente, ai sensi dell’art. 475 c.c., l’eredità legittima di Tizio, devoluta a ciascuno di essi nella quota suddetta, acquisendo per l’effetto, con efficacia retroattiva al momento di apertura della successione ai sensi dell’art. 459 c.c., la qualità di eredi di Tizio.

Articolo 2 — Rinuncia al diritto trasmesso ex art. 479 c.c. In conseguenza e per l’effetto dell’accettazione di cui all’articolo che precede, ed in qualità di trasmissari ai sensi dell’art. 479 c.c., Primo e Secondo dichiarano di rinunciare, puramente, semplicemente e irrevocabilmente, in proprio favore esclusivo e senza percepire alcun corrispettivo, al diritto — a ciascuno di essi trasmesso quale posizione giuridica compresa nell’eredità di Tizio sopra accettata — di accettare l’eredità della sorella Caia, affinché la relativa quota resti acquisita, ai sensi dell’art. 479, secondo comma, c.c., al coerede Terzo nei limiti e per l’effetto della di lui accettazione di tale eredità.

Articolo 3 — Effetti. Per effetto delle dichiarazioni che precedono: Primo e Secondo acquistano la qualità di eredi di Tizio, con effetto retroattivo al momento di apertura della successione di quest’ultimo; rimangono estranei all’eredità di Caia, come se non fossero mai stati chiamati alla medesima quale trasmissari, ai sensi dell’art. 521 c.c.; resta fermo, impregiudicato e non modificato quanto da Primo, Secondo e Terzo già reso, quali fratelli e chiamati diretti, con i distinti atti di rinuncia di cui alla premessa lett. c).

9. Riferimenti normativi e bibliografici

NormaContenuto
Art. 467 c.c.Rappresentazione: nozione e ambito di applicazione
Art. 468 c.c.Casi in cui ha luogo la rappresentazione (linea retta e collaterale)
Art. 469 c.c.Rappresentazione nella successione testamentaria
Art. 479 c.c.Trasmissione del diritto di accettazione; regola per la pluralità di trasmissari; interazione con la rinunzia
Art. 480 c.c.Termini per l’accettazione dell’eredità e decorrenza dalla successione originaria
Art. 519 c.c.Forme della rinunzia all’eredità
Art. 521 c.c.Effetti della rinunzia all’eredità
Art. 522 c.c.Accrescimento nella successione legittima
Art. 674 c.c.Accrescimento nella successione testamentaria
Quadro normativo essenziale
PronunciaPrincipio
Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 19303 del 2 agosto 2017Il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione; il trasmissario deve essere capace e degno verso il trasmittente, non verso il de cuius originario; la trasmissione non genera delazione autonoma in capo ai trasmissari
Cass. civ., Sez. V, n. 22175 del 13 ottobre 2020Il presupposto dell’imposta di successione è la chiamata (delazione), non l’accettazione; l’erede è tenuto all’imposta anche per la successione del de cuius originario la cui delazione gli è stata trasmessa
Cass. civ., Sez. II, n. 3660 del 25 marzo 1992La morte del trasmittente non è causa di estinzione della delazione, ma di trasmissione agli eredi
Cass. civ., Sez. II, n. 7075 del 7 luglio 1999Nella successione legittima si realizza una delazione simultanea per tutti i chiamati, anche ai fini del termine per la redazione dell’inventario ex art. 485 c.c.
Principali pronunce della Corte di Cassazione
Studio CNNArgomento
Studio n. 406-2017/C, La rinuncia all’eredità da parte del chiamato possessore, Commissione Studi CivilisticiDelazione simultanea ex artt. 479-480 c.c.; rapporti tra chiamati di primo e ulteriore grado; accettazione e inventario
Studio n. 339-2012/C, Clausola di diseredazione e profili di modernità, Commissione Studi CivilisticiPresupposti della rappresentazione ex art. 467 c.c.; struttura della delazione ereditaria
Studi del Consiglio Nazionale del Notariato citati

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