Abstract — La trascrizione del contratto preliminare ai sensi dell’art. 2645-bis c.c. produce un effetto prenotativo che, nel fisiologico sviluppo del rapporto, si consolida con la trascrizione del definitivo. Quando le parti convengono di non addivenire alla stipula — per comune accordo, perché il promittente alienante ha reperito un nuovo acquirente, o perché il promissario acquirente ha individuato un soggetto disposto a subentrargli — l’effetto prenotativo permane sui registri immobiliari fino alla naturale scadenza dei termini di legge, salvo che le parti non attivino uno strumento di rimozione anticipata. Il presente contributo esamina il regime della cancellazione consensuale della trascrizione ex art. 2668 c.c., la sua autonomia rispetto alla sorte sostanziale del preliminare, i profili del mutuo dissenso e le tecniche di sostituzione soggettiva idonee a conservare, anziché elidere, l’effetto prenotativo originario. Si affronta altresì il raffronto tra rimozione anticipata ed estinzione automatica del vincolo, alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico dell’effetto prenotativo
- Il perimetro operativo: le fattispecie di mancata stipula del definitivo
- La cancellazione consensuale della trascrizione ex art. 2668 c.c.
- Il mutuo dissenso quando il venditore ha reperito un nuovo acquirente
- La sostituzione soggettiva senza perdita dell’effetto prenotativo
- Attendere l’estinzione naturale o agire in anticipo: una valutazione comparativa
- Profili operativi e verifiche notarili preliminari
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
- Approfondimenti correlati
Premessa e inquadramento sistematico dell’effetto prenotativo
La ratio dell’art. 2645-bis c.c. e il meccanismo della retrodatazione
L’art. 2645-bis c.c., introdotto dall’art. 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha esteso l’ambito della trascrizione ai contratti preliminari aventi ad oggetto i negozi indicati dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 2643 c.c., quando risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente. La norma non attribuisce al preliminare natura reale, né anticipa il trasferimento del diritto: il promissario acquirente non diviene titolare di alcuna situazione dominicale per effetto della sola trascrizione. Ciò che la disposizione realizza è, piuttosto, un meccanismo di prenotazione del grado: la successiva trascrizione del contratto definitivo — o di altro atto che ne costituisca comunque esecuzione, ovvero della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. — prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il promittente alienante nell’intervallo compreso tra le due formalità.
In termini pratici, se tra la trascrizione del preliminare e quella del definitivo il promittente venditore contrae un mutuo ipotecario, subisce un pignoramento o aliena il bene a un terzo, tali formalità pregiudizievoli restano inopponibili al promissario acquirente che abbia poi trascritto il definitivo entro i termini di legge. L’effetto retroagisce al momento della trascrizione del preliminare, come se il trasferimento si fosse perfezionato in quella data.
Il doppio termine di efficacia e la sua natura di ordine pubblico
L’effetto prenotativo non è, tuttavia, illimitato nel tempo. Il comma 3 dell’art. 2645-bis c.c. dispone che gli effetti della trascrizione del preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se, entro un anno dalla data convenuta dalle parti per la conclusione del definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, non venga eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che ne costituisca esecuzione. La Corte di Cassazione ha di recente ribadito, con la sentenza n. 7634 del 22 marzo 2025, che entrambi i termini rispondono a un interesse generale legato alla tutela dell’affidamento dei terzi sulle risultanze della pubblicità immobiliare, e non soltanto a un interesse privato delle parti contraenti: ne discende che, mentre il termine annuale è prorogabile mediante atto trascritto prima della sua scadenza, il termine triennale costituisce un limite inderogabile, il cui superamento comporta comunque la caducazione automatica dell’effetto prenotativo, senza necessità di alcuna cancellazione.
Questa distinzione — tra estinzione automatica per decorso del termine ed eliminazione anticipata per volontà delle parti — costituisce il punto di partenza per affrontare correttamente il tema pratico che qui interessa.
| Norma | Oggetto | Riferimento |
|---|---|---|
| Art. 2645-bis c.c., commi 2-3 | Trascrizione del preliminare ed effetto prenotativo; termini di 1 e 3 anni | L. 28 febbraio 1997, n. 30 |
| Art. 2668 c.c., ultimo comma | Cancellazione della trascrizione dei preliminari per consenso o sentenza | L. 28 febbraio 1997, n. 30 |
| Artt. 28 e 77, D.P.R. n. 131/1986 | Tassazione della risoluzione consensuale e rimborso dell’imposta versata sul preliminare non eseguito | D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 |
| Art. 1372 c.c. | Mutuo dissenso (risoluzione consensuale del contratto) | Codice civile |
| Artt. 1401-1406 c.c. | Contratto per persona da nominare e cessione del contratto | Codice civile |

Il perimetro operativo: le fattispecie di mancata stipula del definitivo
Nella prassi contrattuale ricorrono essenzialmente tre situazioni in cui le parti di un preliminare trascritto si trovano a dover gestire una mancata prosecuzione verso il definitivo, con conseguenze diverse sul piano della pubblicità immobiliare.
L’accordo reciproco a non concludere l’affare
Nella prima ipotesi, promittente alienante e promissario acquirente convengono, per le più varie ragioni economiche o personali, di non dare seguito all’operazione. In questo caso l’esigenza operativa è duplice: sciogliere il vincolo obbligatorio scaturente dal preliminare e, correlativamente, rimuovere dai registri immobiliari una trascrizione che, pur destinata a perdere effetto con il decorso dei termini, continuerebbe nel frattempo a segnalare ai terzi un vincolo di fatto superato.
Il promittente alienante che reperisce un nuovo acquirente
Nella seconda ipotesi il venditore, prima della stipula del definitivo, individua un diverso soggetto interessato a condizioni più favorevoli. Poiché la trascrizione del preliminare originario prevale su qualunque formalità successiva eseguita contro il promittente alienante, un secondo preliminare o un atto definitivo stipulato con il nuovo acquirente resterebbe esposto, fino alla scadenza dei termini di legge, al rischio di soccombere rispetto a un’eventuale tardiva trascrizione del primo definitivo. Il venditore ha quindi interesse a ottenere, prima di procedere con il nuovo contraente, il consenso del primo promissario acquirente sia alla risoluzione del vincolo sostanziale, sia alla cancellazione della trascrizione pregressa.
Il promissario acquirente che procura un nuovo acquirente
Nella terza ipotesi è il promissario acquirente originario a individuare, in corso di rapporto, un terzo disposto a subentrargli nella posizione contrattuale in vista della stipula del definitivo. Questa fattispecie si distingue nettamente dalle prime due: qui l’obiettivo non è, di regola, la cancellazione della trascrizione, bensì la sua conservazione a beneficio del nuovo soggetto, con integrale salvaguardia della priorità già acquisita. Gli strumenti tecnici a disposizione — dichiarazione di nomina e cessione del contratto preliminare — meritano una trattazione dedicata, di cui si darà conto più oltre.
La cancellazione consensuale della trascrizione ex art. 2668 c.c.
Presupposti soggettivi e forma dell’atto di assenso
L’art. 2668 c.c., all’ultimo comma — inserito dall’art. 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, la stessa legge che ha introdotto l’art. 2645-bis c.c. — dispone testualmente che si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. La disposizione, pur collocata a chiusura di una norma originariamente dedicata alla cancellazione delle domande giudiziali ex artt. 2652 e 2653 c.c., ha reso esplicito — quale naturale completamento della nuova trascrivibilità del preliminare — un principio generale del sistema della pubblicità immobiliare: la trascrizione, in quanto formalità dichiarativa, può essere rimossa su impulso concorde di tutti i soggetti nel cui interesse essa è stata eseguita.
Il consenso alla cancellazione costituisce una manifestazione di volontà negoziale che richiede la capacità di disporre e deve rivestire, ai sensi del rinvio implicito all’art. 2657 c.c., la medesima forma richiesta per il titolo soggetto a trascrizione: atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Devono prestare il consenso tutte le parti nel cui interesse la trascrizione è stata eseguita: nella generalità dei casi, sia il promittente alienante sia il promissario acquirente, in quanto la formalità tutela specularmente la posizione di entrambi — il primo rispetto alla certezza della propria situazione proprietaria, il secondo rispetto alla priorità del proprio titolo.
Il procedimento presso la Conservatoria e l’annotazione a margine
Sul piano operativo, l’atto di assenso alla cancellazione viene presentato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, che provvede ad annotarlo a margine della trascrizione originaria. Il conservatore esercita, in questa fase, un controllo di natura formale sulla regolarità del titolo prodotto, senza poter sindacare il merito delle ragioni che hanno condotto le parti a non dare seguito al preliminare. Trattandosi di formalità che produce effetti definitivi — la cancellazione elimina la prenotazione di grado con efficacia erga omnes — è opportuno che il notaio verifichi preventivamente, mediante ispezione ipotecaria aggiornata, l’assenza di formalità pregiudizievoli trascritte o iscritte medio tempore contro il promittente alienante: la loro eventuale presenza non osta alla cancellazione, ma incide sulla posizione del promissario acquirente, che con la cancellazione rinuncia alla priorità fino a quel momento conservata.
Cancellazione della trascrizione e sorte del contratto preliminare: due piani distinti
Un profilo sistematico spesso trascurato nella prassi merita di essere sottolineato: la cancellazione della trascrizione, quale atto di pubblicità immobiliare, è concettualmente autonoma rispetto alla sorte sostanziale del contratto preliminare. Le parti possono infatti prestare il consenso alla cancellazione anche indipendentemente da una espressa risoluzione del vincolo negoziale, e viceversa — sebbene tale eventualità sia rara nella pratica, in quanto normalmente le parti hanno interesse a definire contestualmente entrambi i profili. Per ragioni di economia degli atti e di certezza dei rapporti, la prassi notarile predilige la stipula di un unico atto che contenga, in parti distinte ma coordinate, sia la risoluzione consensuale del preliminare ai sensi dell’art. 1372 c.c. — con la relativa regolazione delle somme versate a titolo di caparra o di acconto — sia il consenso alla cancellazione della trascrizione ai sensi dell’art. 2668, ultimo comma, c.c.
Il mutuo dissenso quando il venditore ha reperito un nuovo acquirente
Tutela del promissario acquirente e restituzione della caparra
Quando l’iniziativa di sciogliere il rapporto proviene, di fatto, dal promittente alienante che ha reperito condizioni di mercato più favorevoli, il notaio è chiamato a un supplemento di cautela nella verifica della effettiva volontà del promissario acquirente e nella regolazione degli aspetti patrimoniali. Il mutuo dissenso, quale atto di risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 1372 c.c., presuppone un accordo genuino tra le parti: la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente qualificato il mutuo dissenso come un nuovo contratto, contrario e uguale al primo, con cui le parti si spogliano reciprocamente dei diritti derivanti dal contratto originario. Nella prassi, tale atto disciplina la sorte della caparra confirmatoria eventualmente versata: qualora nulla risulti imputabile a inadempimento dell’una o dell’altra parte, la soluzione fisiologica è la restituzione integrale della somma, eventualmente accompagnata da un indennizzo pattuito a favore del promissario acquirente quale corrispettivo per la rinuncia alla propria posizione contrattuale, specie quando quest’ultima presenti un valore di mercato accresciuto rispetto al momento della stipula.
Profili fiscali dell’atto di risoluzione
Sul piano tributario, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella risposta a interpello n. 403 del 2 agosto 2022, che l’atto di risoluzione per mutuo consenso di un preliminare con contestuale restituzione della caparra confirmatoria sconta l’imposta di registro in misura proporzionale sulle prestazioni derivanti dalla risoluzione, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, richiamando l’art. 1372 c.c. e l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il mutuo dissenso costituisce un autonomo negozio giuridico e non un mero atto ricognitivo privo di effetti patrimoniali propri. Ove, viceversa, l’atto si limiti a sciogliere il vincolo senza disporre restituzioni o trasferimenti di somme — perché la caparra viene trattenuta a titolo di indennizzo forfettario — trova applicazione l’imposta fissa. La corretta qualificazione fiscale dell’operazione, da definire in sede di stipula, incide dunque direttamente sulla struttura dell’atto e merita di essere concordata con il cliente prima della redazione.
Distinto dalla tassazione dell’atto di risoluzione è il tema del recupero dell’imposta proporzionale già versata in sede di registrazione del preliminare su caparra confirmatoria e acconti prezzo. Poiché tale prelievo assolve una funzione di mera anticipazione rispetto all’imposta dovuta per il definitivo — cui viene imputato ai sensi della nota all’art. 10 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 — la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso di quanto versato quando il contratto definitivo non venga in concreto stipulato, superando la più restrittiva posizione dell’Amministrazione finanziaria che ne sosteneva l’acquisizione definitiva all’Erario. Il rimborso va richiesto, a pena di decadenza, con istanza ex art. 77 del medesimo d.P.R., da presentare all’ufficio che ha eseguito la registrazione. Il Consiglio Nazionale del Notariato è tornato sul tema anche alla luce della riforma recata dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, in vigore dal 1° gennaio 2025, che ha unificato allo 0,5% l’aliquota applicabile a caparra e acconti nei preliminari, confermandone comunque l’imputazione all’imposta principale dovuta per il definitivo: la questione del rimborso conserva quindi piena attualità operativa in tutte le ipotesi — compresa quella qui esaminata — in cui alla trascrizione del preliminare non segua la stipula dell’atto conclusivo.
La sostituzione soggettiva senza perdita dell’effetto prenotativo
Dichiarazione di nomina e conservazione della priorità
Quando è il promissario acquirente a procurare un nuovo soggetto disposto a concludere il definitivo, la soluzione tecnicamente più efficiente è, di regola, quella che evita la cancellazione della trascrizione, preservando invece la priorità già acquisita a beneficio del nuovo contraente. Se il preliminare originario contiene una clausola di riserva di nomina ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., la sostituzione del terzo nominato allo stipulante originario opera con effetto ex tunc, retroagendo al momento della conclusione del contratto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1797 del 24 gennaio 2017, ha chiarito che, ai fini della conservazione degli effetti prenotativi ex art. 2645-bis c.c. — anche rispetto a ipoteche iscritte contro il promittente alienante nell’intervallo tra le due trascrizioni — è necessario e sufficiente che la dichiarazione di nomina venga trascritta entro il termine stabilito nel preliminare e comunque entro quello previsto dal comma 3 dell’art. 2645-bis c.c., non essendo invece necessario che la riserva di nomina risulti già dalla nota di trascrizione del preliminare.
In assenza di una clausola di riserva di nomina espressamente prevista nel preliminare, la sostituzione soggettiva può essere realizzata mediante cessione del contratto preliminare ai sensi dell’art. 1406 e ss. c.c., con il consenso del contraente ceduto. Le implicazioni strutturali e fiscali di questa seconda tecnica — in particolare il raffronto tra imposta di registro applicabile alla dichiarazione di nomina onerosa e quella applicabile alla cessione onerosa del preliminare — sono approfondite nel contributo dedicato a dichiarazione di nomina onerosa e cessione del preliminare, cui si rinvia per la trattazione sistematica dei relativi presupposti.
Il raccordo con la pubblicità immobiliare
In entrambi i casi, l’elemento decisivo ai fini della conservazione della priorità è la trascrizione, entro i termini di legge, dell’atto che realizza la sostituzione — la dichiarazione di nomina accettata, ovvero l’atto di cessione — con espressa menzione del collegamento con il preliminare originario. È tale collegamento, riconoscibile dalla Conservatoria attraverso l’identità del bene, del rapporto giuridico e, per la dichiarazione di nomina, anche delle persone coinvolte, a rendere operante la retrodatazione degli effetti. Diversamente, in assenza di un collegamento formalmente tracciabile, la nuova trascrizione prenderebbe grado autonomo dal momento della propria esecuzione, vanificando il vantaggio della priorità già acquisita.
Attendere l’estinzione naturale o agire in anticipo: una valutazione comparativa
Le parti che intendano sciogliersi dalla trascrizione del preliminare senza procedere alla sostituzione soggettiva si trovano, in definitiva, davanti a un’alternativa pratica. La prima opzione consiste nel non compiere alcun atto e attendere che l’effetto prenotativo si estingua automaticamente per decorso dei termini dell’art. 2645-bis, comma 3, c.c., senza necessità di cancellazione. Questa soluzione presenta il vantaggio della semplicità, ma comporta che, fino alla scadenza — che può protrarsi sino a tre anni dalla trascrizione — il bene risulti, nelle visure ipotecarie, gravato da una formalità che, pur sostanzialmente superata, può disincentivare potenziali nuovi acquirenti o istituti di credito poco avvezzi a valutarne la reale portata. Va peraltro segnalato che l’inutile decorso del termine triennale, in quanto espressione di un interesse pubblico al ripristino della libera circolazione dei beni, è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, indipendentemente da una specifica eccezione di parte (Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2014, n. 22454).
La seconda opzione, ossia la cancellazione anticipata mediante atto di assenso, comporta un costo notarile aggiuntivo ma restituisce immediatamente al bene una situazione ipocatastale lineare, agevolando la conclusione di una nuova operazione, specie quando il promittente alienante intenda procedere a breve con un diverso acquirente o necessiti di offrire una garanzia ipotecaria priva di formalità pregresse. Nella prassi notarile, la scelta viene generalmente orientata in funzione dei tempi entro cui si prevede una nuova iniziativa negoziale sul medesimo immobile: quanto più ravvicinata è tale prospettiva, tanto più conveniente risulta la cancellazione anticipata.
Profili operativi e verifiche notarili preliminari
Visura ipocatastale e controllo delle formalità pregiudizievoli
Prima di procedere sia alla cancellazione della trascrizione sia alla stipula di un nuovo preliminare o definitivo sul medesimo bene, è indispensabile una visura ipotecaria aggiornata alla data dell’atto, estesa a un arco temporale che ricomprenda l’intero periodo di efficacia della trascrizione originaria. La verifica consente di accertare se, medio tempore, siano state eseguite formalità pregiudizievoli contro il promittente alienante e di valutarne l’impatto sulla posizione delle parti, sia in caso di cancellazione sia in caso di naturale decorso dei termini.
Coordinamento con l’Agenzia delle Entrate e la Conservatoria
Sul piano procedimentale, l’atto di cancellazione, al pari dell’eventuale atto di risoluzione consensuale, è soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate nei termini ordinari e alla successiva presentazione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per l’annotazione a margine. Il coordinamento tempestivo tra i due adempimenti evita che, nell’intervallo, permanga una situazione di apparente incertezza sulle risultanze pubblicitarie, particolarmente rilevante qualora sia già in corso una nuova trattativa sul medesimo immobile.
Considerazioni conclusive
L’esame condotto evidenzia come la gestione degli effetti prenotativi della trascrizione del preliminare, in caso di mancata stipula del definitivo, non ammetta una soluzione unica, ma richieda una valutazione calibrata sulla fattispecie concreta. Quando le parti concordano di abbandonare l’operazione, lo strumento della cancellazione consensuale ex art. 2668, ultimo comma, c.c. — distinto e autonomo rispetto alla risoluzione sostanziale del preliminare — consente di restituire immediata linearità alla situazione ipocatastale del bene. Quando l’iniziativa proviene dal promittente alienante che abbia reperito un nuovo acquirente, il mutuo dissenso richiede una particolare attenzione alla tutela patrimoniale del promissario acquirente uscente e alla corretta qualificazione fiscale dell’atto. Quando, infine, è il promissario acquirente a procurare un soggetto disposto a subentrargli, la soluzione tecnicamente preferibile non è la cancellazione, bensì la conservazione dell’effetto prenotativo attraverso la dichiarazione di nomina o la cessione del contratto, con conseguente risparmio, per il nuovo contraente, della priorità già maturata dalla trascrizione originaria.
Resta aperta, sul piano de iure condendo, l’opportunità di una maggiore uniformità delle prassi di Conservatoria nella verifica dei presupposti della cancellazione, stante l’assenza di una disciplina di dettaglio sul contenuto minimo dell’atto di assenso, attualmente ricostruito in via interpretativa a partire dal rinvio sistematico all’art. 2657 c.c.
Riferimenti normativi e bibliografici
- Art. 2645-bis c.c., introdotto dall’art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30
- Art. 2668 c.c., u.c., inserito dall’art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30
- Artt. 1372, 1385, 1401-1406, 2657, 2775-bis c.c.
- Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2025, n. 7634
- Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 2017, n. 1797
- Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2014, n. 22454
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 403 del 2 agosto 2022 — consulta il testo
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1702/b — e.library CNN
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 122-2024/T — e.library CNN
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (riforma della tassazione di caparra e acconti nei preliminari, in vigore dal 1° gennaio 2025)
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