Testamento a tutela del figlio incapace di amministrare il patrimonio: gli strumenti notarili

Testamento A Tutela Del Figlio Incapace Di Amministrare Il Patrimonio – Strumenti Notarili
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La situazione ricorre con frequenza nella pratica notarile: un genitore intende pianificare la propria successione sapendo che uno dei figli — pur giuridicamente capace, privo di una formale pronuncia di interdizione — è strutturalmente inadatto a gestire il patrimonio che riceverà. L’obiettivo è duplice: garantire al figlio vulnerabile il godimento duraturo di quanto gli spetta, impedendone la dispersione; assicurare nel contempo che moglie e altro figlio ricevano la propria quota senza pregiudizi. Il diritto successorio italiano offre strumenti specifici per questo scenario, la cui corretta combinazione richiede un’analisi che muova dalla condizione giuridica del figlio, dalla natura e composizione del patrimonio, e dalla struttura familiare.

Gli strumenti da considerare sono quattro: la sostituzione fedecommissaria ex art. 692 c.c., l’istituto dell’amministrazione di sostegno (L. 9 gennaio 2004, n. 6) quale presupposto abilitante della prima, il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e il trust, in particolare nella configurazione agevolata dalla L. 22 giugno 2016, n. 112 (cd. Dopo di Noi). Ciascuno ha una diversa struttura causale, diversi presupposti soggettivi e diverso impatto sui diritti dei legittimari.


🔑 Punti Chiave

Q: Un genitore può imporre al figlio vulnerabile l’obbligo di conservare e restituire l’eredità ricevuta?
A: Sì, mediante la sostituzione fedecommissaria ex art. 692 c.c., che consente ai genitori, agli altri ascendenti in linea retta o al coniuge dell’interdetto di istituire rispettivamente il figlio, il discendente o il coniuge con obbligo di conservare e restituire i beni a chi lo ha assistito.

Q: La sostituzione fedecommissaria richiede che il figlio sia formalmente interdetto?
A: La norma è formulata per l’interdetto, ma l’art. 411, ult. co., c.c. consente al giudice tutelare, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o con provvedimenti successivi, di estendere al beneficiario gli effetti, le limitazioni e le decadenze previste per l’interdetto, rendendo così applicabile l’art. 692 c.c. anche senza interdizione formale.

Q: L’istituito incapace può alienare i beni ricevuti in forza del fedecommesso assistenziale?
A: Solo con autorizzazione giudiziale e per utilità evidente, con obbligo di reimpiego delle somme (art. 694 c.c.). Gode del pieno godimento e dell’amministrazione ordinaria (art. 693 c.c.), ma non della libera disponibilità dei beni.

Q: Quali strumenti alternativi esistono se il figlio non è interdetto né candidato all’ADS?
A: Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., che opera per segregazione patrimoniale su beni immobili e mobili registrati, e il trust testamentario, strutturato come legato al trustee. Entrambi prescindono da qualsiasi limitazione della capacità giuridica del beneficiario.

Q: Le agevolazioni fiscali della L. 112/2016 si applicano a qualunque figlio vulnerabile?
A: No. Lo Studio CNN n. 3-2017/C chiarisce che le agevolazioni fiscali ex art. 6 L. 112/2016 presuppongono la disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104. In assenza di tale accertamento i negozi di destinazione sono comunque percorribili, ma senza benefici fiscali.

Q: Come vengono tutelati i diritti della moglie e dell’altro figlio capace?
A: La sostituzione fedecommissaria può gravare anche sulla quota di legittima dell’istituito incapace (art. 692, co. 1, c.c.), ma non comprime le quote riservate degli altri legittimari, che conservano integralmente i propri diritti ex artt. 536 ss. c.c.


Il problema: un figlio capace ma inadatto ad amministrare il patrimonio

La distinzione tra capacità giuridica e capacità gestionale

Il diritto italiano distingue la capacità giuridica — attitudine ad essere titolari di diritti e doveri, che si acquista con la nascita (art. 1 c.c.) — dalla capacità di agire, idoneità a compiere atti giuridici validi, limitabile per legge nei casi di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. Come rileva lo Studio CNN n. 73-2024/PC (Cerasi), l’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, ha sovvertito il concetto di incapacità, che era la regola nell’interdizione e nell’inabilitazione, sostituendolo con la regola della capacità generale del beneficiario: per il beneficiario di ADS l’incapacità è l’eccezione, limitata solo ad attività analiticamente elencate nel decreto di nomina, da valutarsi caso per caso dal giudice tutelare.

Esiste tuttavia uno spazio intermedio, estraneo alle categorie formali ma concretissimo nella pratica delle famiglie: quello del soggetto che, pur non raggiungendo la soglia dell’interdizione o dell’inabilitazione, è strutturalmente inadeguato a governare razionalmente un patrimonio. Le cause sono molteplici: dipendenze, fragilità psichiche non clinicamente certificate nella misura richiesta per l’interdizione, immaturità persistente, comportamenti sistematicamente autolesivi sotto il profilo economico. Per tale soggetto l’attribuzione testamentaria diretta — senza alcun meccanismo di protezione — equivale a un trasferimento privo di tutela.

Perché il testamento ordinario non è sufficiente

Un testamento che si limiti a istituire erede il figlio vulnerabile produce, all’apertura della successione, il trasferimento della piena proprietà dei beni. Da quel momento il figlio potrà alienarli, ipotecarli, donarli o dissipare il ricavato. L’azione di annullamento per incapacità naturale ex art. 428 c.c. non offre protezione sistematica: richiede la prova di un vizio della volontà al momento del singolo atto e non opera come meccanismo preventivo.

Il codice civile vieta in linea generale la sostituzione fedecommissaria (art. 692, co. 5, c.c.): il testatore non può imporre all’erede l’obbligo di conservare i beni e alla propria morte trasmetterli a un terzo, perché una volta accettata l’eredità i beni diventano di piena proprietà dell’erede. L’art. 692, co. 1, c.c. introduce però una deroga tassativa, a finalità assistenziale, che dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 19 maggio 1975, n. 151) non ha più lo scopo di conservazione del patrimonio familiare ma quello di tutela dell’incapace.

La sostituzione fedecommissaria: disciplina dell’art. 692 c.c.

Presupposti soggettivi e oggettivi

L’art. 692, co. 1, c.c. consente a ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o al coniuge dell’interdetto di istituire rispettivamente il figlio, il discendente o il coniuge, imponendogli l’obbligo di conservare e restituire alla propria morte i beni — anche quelli costituenti la legittima — a favore delle persone fisiche o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’incapace. Come ricostruisce la dottrina notarile (Muritano, in Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile, Fondazione Italiana del Notariato), gli elementi costitutivi del fedecommesso sono: (a) la duplice chiamata a succedere dell’istituito e del sostituito; (b) l’ordine successivo tra le due chiamate; (c) l’obbligo di conservare e restituire a carico dell’istituito; (d) la cura dell’istituito incapace da parte del sostituito.

I presupposti soggettivi che devono concorrere sono tre: la qualità di genitore, ascendente in linea retta o coniuge dell’interdetto in capo al testatore; la condizione di figlio, discendente o coniuge del testatore e di interdetto — ovvero di minore in condizione di abituale infermità di mente tale da far presumere l’interdizione futura (art. 692, co. 2, c.c.) — in capo all’istituito; la permanenza dello stato di incapacità per l’intera durata della prima istituzione. Se l’interdizione viene revocata la sostituzione perde efficacia.

ElementoCondizione richiestaNorma
TestatoreGenitore, ascendente linea retta o coniuge dell’interdettoArt. 692, co. 1, c.c.
Istituito (primo erede)Figlio, discendente o coniuge; interdetto o minore con abituale infermità di menteArt. 692, co. 1-2, c.c.
Sostituito (secondo erede)Persona fisica o ente che ha prestato cura all’incapace sotto la vigilanza del tutoreArt. 692, co. 1, c.c.
PermanenzaLo stato di incapacità deve persistere per tutta la durata della prima istituzioneArt. 692, co. 4, c.c.
OggettoIntera eredità, quota o legato; include i beni costituenti la legittima dell’istituitoArt. 692, co. 1, c.c.
Presupposti della sostituzione fedecommissaria ex art. 692 c.c.
Quadro Comparativo Degli Strumenti Notarili Di Protezione Patrimoniale Per Il Figlio Vulnerabile
Quadro comparativo: sostituzione fedecommissaria (art. 692 c. C. ), vincolo di destinazione (art. 2645-ter c. C. ), trust «dopo di noi» (l. 112/2016) e amministrazione di sostegno (l. 9/1/2004 n. 6).

La posizione dell’istituito: godimento, conservazione e limiti di alienazione

L’istituito occupa una posizione giuridica sui generis, assimilata dalla norma all’usufrutto in quanto applicabile (art. 695 c.c.). L’art. 693 c.c. gli attribuisce: il godimento dei beni, la libera amministrazione ordinaria, la facoltà di compiere innovazioni dirette a una migliore utilizzazione, e la legittimazione processuale per tutte le azioni relative ai beni. Non può alienarli liberamente: l’art. 694 c.c. consente l’alienazione solo con autorizzazione giudiziale, per utilità evidente, con obbligo di reimpiego delle somme. Come rileva lo Studio CNN n. 59-2023/PC (Calderoni-Todeschini Premuda), in caso di beni ereditari oggetto di fedecommesso assistenziale il notaio rogante ha la facoltà — concorrente con quella del giudice — di rilasciare le autorizzazioni per gli atti di amministrazione ex art. 21 D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia).

Questa struttura realizza esattamente l’obiettivo del testatore: il figlio vulnerabile ha il godimento del patrimonio — può abitare l’immobile, percepirne i frutti, gestire l’ordinario — ma non può disperderne la sostanza. Il patrimonio è conservato per il momento in cui passerà al sostituito.

Il sostituito e la sua designazione

Il sostituito è la persona fisica o l’ente che succederà all’istituito alla di lui morte, individuato in chi ha prestato cura all’incapace sotto la vigilanza del tutore. Secondo la dottrina notarile (Muritano, cit.), una volta aperta la successione del de cuius tanto l’istituito quanto il sostituito sono immediatamente destinatari di una vocazione ereditaria, ma solo l’istituito è destinatario di una delazione ereditaria che gli consente l’immediata accettazione; il sostituito è titolare di un’aspettativa giuridica alla delazione, sospensivamente condizionata alla premorienza dell’istituito e alla permanenza dello stato di incapacità. L’istituito acquista una proprietà risolubile: gli eventi condizionanti la delazione del sostituito svolgono insieme il ruolo di eventi risolutivi della proprietà dell’istituito.

In presenza di una pluralità di persone o enti che abbiano prestato cura, l’art. 692, co. 3, c.c. prevede l’attribuzione proporzionale al tempo durante il quale ciascuno ha effettivamente assistito l’incapace. È dunque opportuno che il testatore designi espressamente il sostituito — preferibilmente l’altro figlio capace o altro soggetto determinato — riducendo al minimo le incertezze applicative.

Amministrazione di sostegno e applicabilità della sostituzione fedecommissaria

Il meccanismo dell’art. 411, ult. co., c.c.

Il principale ostacolo all’applicazione dell’art. 692 c.c. nella fattispecie qui esaminata è la condizione di interdizione. Come documenta lo Studio CNN n. 73-2024/PC, l’istituto dell’ADS ha sostanzialmente sostituito l’interdizione nella prassi giudiziaria: a vent’anni dalla sua introduzione le interdizioni si contano in poche decine di unità mentre le ADS crescono in modo esponenziale. Un figlio con fragilità gestionale — non affetto da infermità mentale totale e permanente — sarà verosimilmente beneficiario di ADS, non interdetto.

Il raccordo tra i due istituti si trova nell’art. 411, ult. co., c.c.: il giudice tutelare, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o con provvedimenti successivi, può disporre che all’amministrato si estendano gli effetti, le limitazioni e le decadenze previste per l’interdetto o l’inabilitato. Tra le norme estendibili si annovera l’art. 692 c.c., che — come conferma la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, n. 22332/2011; n. 18171/2013; n. 17962/2015, citate nello Studio CNN n. 73-2024/PC) — può trovare applicazione anche in presenza di ADS se il giudice tutelare lo disponga espressamente nel decreto.

La questione è stata affrontata concretamente dal Tribunale di Bologna, Prima Sezione civile (31 ottobre 2018). Il caso riguardava un padre che aveva presentato domanda di interdizione del figlio — già beneficiario di amministrazione di sostegno — non perché l’interdizione fosse necessaria per la tutela della persona, ma al solo scopo di attivare la sostituzione fedecommissaria ex art. 692 c.c. a favore di chi si fosse preso cura del figlio in vita. Il Tribunale ha respinto la domanda: l’interdizione non può essere pronunciata quando la tutela della persona è già assicurata dall’ADS, e non è giustificata dalla sola finalità fedecommissaria. Ha tuttavia affermato espressamente che la sostituzione fedecommissaria è attuabile anche con l’amministrazione di sostegno, attraverso il meccanismo dell’art. 411, ult. co., c.c., e ha rimesso gli atti al giudice tutelare per valutarne l’applicazione nel caso concreto. La pronuncia è pienamente conforme all’orientamento della Corte di Cassazione (Sez. I, n. 22332/2011; n. 18171/2013; n. 17962/2015).

Ne discende un’indicazione operativa precisa: il genitore non deve promuovere l’interdizione per raggiungere il fine fedecommissario. È sufficiente — ed è la via corretta — richiedere al giudice tutelare, nel ricorso per la nomina dell’ADS o con provvedimento successivo, l’estensione al beneficiario delle limitazioni proprie dell’interdetto ex art. 411, ult. co., c.c., con esplicita menzione della funzionalità rispetto all’art. 692 c.c. Solo una volta ottenuto tale decreto la sostituzione fedecommissaria è pienamente percorribile in sede testamentaria.

Acquisti mortis causa del beneficiario di ADS: lo Studio CNN n. 73-2024/PC

Lo Studio CNN n. 73-2024/PC affronta specificamente le questioni pratiche che sorgono quando il beneficiario di ADS è chiamato a succedere. In assenza di esplicito richiamo nel decreto di nomina, al beneficiario di ADS non si applicano automaticamente le norme per minori e interdetti in materia di accettazione dell’eredità (artt. 471-472 c.c.): il giudice tutelare può però, ai sensi dell’art. 411, ult. co., c.c., imporre all’ADS di accettare l’eredità con beneficio di inventario, estendendo così espressamente la tutela prevista per gli interdetti. Lo studio evidenzia altresì la distinzione tra ADS sostitutivo o misto — assimilabile alla tutela — e ADS di mera assistenza — assimilabile alla curatela — con rilevanti conseguenze sul regime degli atti che il beneficiario può compiere autonomamente o solo con l’assistenza dell’amministratore.

Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

Segregazione patrimoniale e opponibilità ai terzi

L’art. 2645-ter c.c., introdotto dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, consente la costituzione per atto pubblico di un vincolo su beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, destinati per un periodo non superiore a novant’anni — o per la durata della vita del beneficiario — alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela. L’effetto principale è la segregazione patrimoniale: i beni vincolati non sono aggredibili dai creditori del disponente per debiti estranei al programma di destinazione. Lo Studio CNN n. 3-2017/C precisa che il vincolo ex art. 2645-ter può avere ad oggetto solo beni immobili e mobili registrati (a differenza del trust, che può avere ad oggetto qualsiasi posizione giuridica soggettiva).

A differenza della sostituzione fedecommissaria, il vincolo di destinazione non presuppone alcuna condizione di incapacità del beneficiario: è sufficiente l’interesse meritevole di tutela, categoria che include la protezione di persone in condizione di vulnerabilità. La norma colloca esplicitamente le persone con disabilità al primo posto tra i potenziali beneficiari.

La costituzione per testamento: il dibattito nella dottrina notarile

La possibilità di costituire il vincolo di destinazione per via testamentaria è oggetto di dibattito approfondito nella dottrina notarile. Il notaio Muritano (Fondazione Italiana del Notariato, cit.) evidenzia che la questione è controversa sul piano sia letterale che sistematico. Un primo orientamento negativo — avallato dal Tribunale di Roma, 18 maggio 2013 — argomenta che il legislatore non indica il testamento tra i titoli costitutivi della destinazione, e che la deroga all’art. 2740 c.c. non tollera interpretazioni ultraletterali. Un orientamento favorevole — che Muritano ritiene preferibile — osserva invece che l’espressione atti in forma pubblica non esclude il testamento pubblico, poiché il ruolo del notaio è il medesimo nell’atto tra vivi e nel testamento pubblico; che la meritevolezza è criterio teleologico, estraneo alla struttura dell’atto; e che la causa destinatoria può trovare fonte testamentaria anche sulla base dell’art. 2 della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, che consente il riconoscimento del trust testamentario.

In ragione dell’incertezza interpretativa, la prassi notarile corrente preferisce utilizzare il testamento per dotare di beni un trust già istituito inter vivos (cd. pilot trust) o per istituire direttamente il trust testamentario, che non pone i medesimi dubbi di forma.

Il trust e la legge sul Dopo di Noi (L. 112/2016)

Contenuto necessario per le agevolazioni fiscali: lo Studio CNN n. 3-2017/C

Lo Studio CNN n. 3-2017/C analizza in prima lettura la L. 22 giugno 2016, n. 112 e individua i presupposti per accedere al regime agevolato. I destinatari della normativa sono i disabili gravi ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero le persone la cui autonomia personale rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché questi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. Come precisa lo Studio, non è requisito per la stipulabilità dei negozi l’assenza attuale del sostegno familiare: la legge è applicabile anche in vita dei genitori, come pianificazione preventiva del «dopo di noi».

Le agevolazioni fiscali ex art. 6 L. 112/2016 — esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i conferimenti al trust, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa — richiedono che l’atto istitutivo sia redatto per atto pubblico e contenga un insieme di condizioni tassative (lett. a-l, art. 6, co. 3): identificazione chiara dei soggetti, descrizione dei bisogni specifici del disabile, indicazione delle attività assistenziali, obblighi di rendicontazione del trustee, esclusività dei benefici in favore del disabile grave, destinazione finale del patrimonio residuo. In assenza del presupposto della disabilità grave formalmente accertata, il trust rimane percorribile ma fuori dal regime agevolato.

Il trust testamentario: struttura e compatibilità con il divieto di fedecommesso

Come chiarisce Muritano (Fondazione Italiana del Notariato, cit.), nessun dubbio sussiste sull’ammissibilità del trust testamentario, essendo esso previsto dall’art. 2 della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con L. 16 ottobre 1989, n. 364. La forma testamentaria corretta per dotare il trust di beni è il legato al trustee, che riceve i beni a titolo strumentale e non definitivo: il trustee non è erede ma titolare di un ufficio gestorio nell’interesse dei beneficiari finali, analoga funzione a quella dell’istituzione di fondazione per testamento.

Quanto alla compatibilità con il divieto di sostituzione fedecommissaria, Muritano argomenta che un trust testamentario che preveda beneficiari successivi (prima il figlio beneficiario vitalizio di reddito, poi i beneficiari finali) non configura fedecommesso: manca tra beneficiari di reddito e beneficiario finale l’obbligo di conservare e restituire proprio del fedecommesso, perché i beneficiari di reddito sono titolari di un diritto di credito verso il trustee, non di proprietà dei beni; manca parimenti il requisito dell’ordine successivo nel rapporto tra trustee e beneficiario finale, provenendo l’acquisto del beneficiario dal trustee e non dal testatore. I beni in trust sono per definizione estranei alla successione mortis causa del trustee.

La tutela dei legittimari: moglie e altro figlio

La deroga alla legittima dell’istituito incapace

L’art. 692, co. 1, c.c. prevede espressamente che la sostituzione fedecommissaria possa gravare anche sui beni costituenti la legittima dell’istituito. È una deroga di portata notevole: normalmente la quota riservata è protetta dall’art. 549 c.c., che vieta di imporre pesi o condizioni sui beni lasciati a titolo di legittima. Il legislatore ha ritenuto la finalità assistenziale del fedecommesso sufficientemente meritevole da giustificare questa compressione della quota riservata dell’istituito incapace. Ne consegue che il testatore può strutturare la sostituzione fedecommissaria sull’intera porzione spettante al figlio vulnerabile, inclusa la quota di riserva.

I diritti del coniuge e dell’altro figlio

Il meccanismo fedecommissario incide esclusivamente sui beni attribuiti all’istituito e non comprime in alcun modo le quote riservate degli altri legittimari. Il coniuge superstite e l’altro figlio capace conservano integralmente i propri diritti calcolati sull’intero asse ereditario secondo il sistema degli artt. 536-564 c.c. Il testamento dovrà quindi essere strutturato in modo che le attribuzioni fedecommissarie non rechino pregiudizio alle quote riservate degli altri, assegnando alla moglie la propria quota — ivi compresa l’eventuale preferenza per l’usufrutto sulla casa familiare ex art. 540, co. 2, c.c. — e all’altro figlio capace la sua porzione, da designarsi espressamente come sostituito fedecommissario.

LegittimarioQuota minima di riserva (con coniuge e due figli)Strumento tipico nel testamento
Coniuge superstite1/4 dell’asse (art. 542, co. 1, c.c.)Legato o istituzione; preferenza per usufrutto casa familiare (art. 540, co. 2, c.c.)
Figlio capace (altro figlio)Quota pari a 1/4 dell’asse (con due figli: riserva totale 1/2, divisa in parti uguali)Istituzione diretta; designato come sostituito fedecommissario
Figlio vulnerabile (istituito)Quota di riserva comprensiva del vincolo fedecommissarioSostituzione fedecommissaria; trust o vincolo di destinazione come alternativa
Diritti dei legittimari e strumenti nel testamento con figlio vulnerabile. Le quote variano in funzione del numero di figli: con un solo figlio la quota di riserva sale a 1/2.

La pianificazione notarile: sequenza degli atti

La costruzione del piano successorio richiede una sequenza di atti che varia in funzione della condizione giuridica del figlio vulnerabile.

  1. Valutazione della condizione del figlio: il notaio analizza con il cliente se il figlio vulnerabile presenti i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno (art. 404 c.c.: menomazione fisica o psichica che determini impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi) e se sia opportuno richiedere nel ricorso l’estensione delle limitazioni dell’interdizione ex art. 411, ult. co., c.c.
  2. Ricorso al giudice tutelare (se percorribile): presentazione del ricorso con documentazione della fragilità gestionale, indicazione del futuro ADS (preferibilmente l’altro figlio capace o un professionista) e richiesta espressa dell’estensione degli effetti dell’interdizione. Il decreto così ottenuto è il presupposto giuridico necessario per la sostituzione fedecommissaria.
  3. Redazione del testamento pubblico: il testamento pubblico è lo strumento elettivo. Deve contenere: (a) la sostituzione fedecommissaria con designazione espressa dell’istituito (figlio vulnerabile) e del sostituito (altro figlio capace, eventualmente in concorso con il coniuge o un ente); (b) le attribuzioni dirette alla moglie e all’altro figlio per la loro quota di riserva e per la parte disponibile; (c) l’eventuale nomina di un esecutore testamentario che sorvegli l’attuazione del piano successorio.
  4. Istituzione del trust o del vincolo di destinazione (alternativa): quando la sostituzione fedecommissaria non è percorribile — perché il figlio non ha i presupposti per l’ADS o perché il giudice non estende le limitazioni — il notaio predispone l’atto istitutivo del trust come legato al trustee nel testamento, oppure costituisce inter vivos un vincolo ex art. 2645-ter su beni determinati, con il testamento che ne integra la dotazione.
  5. Coordinamento con le donazioni in vita: il piano successorio va integrato con le eventuali donazioni già effettuate, tenendo conto dell’impatto della L. 18 dicembre 2025 che ha eliminato l’azione di restituzione verso i terzi aventi causa dal donatario per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 (CNN Notizie n. 32/2026, Studio n. 6-2026/CGI).

Considerazioni conclusive

Il quadro normativo italiano consente al genitore di costruire una pianificazione successoria che garantisca al figlio vulnerabile il godimento duraturo del patrimonio familiare senza esporlo al rischio di dissipazione. La sostituzione fedecommissaria ex art. 692 c.c. rimane lo strumento tipico del codice civile per questo obiettivo, con funzione assistenziale dal 1975. La sua applicazione al caso del figlio capace ma inadatto alla gestione — non formalmente interdetto — richiede il preventivo ottenimento di un decreto di ADS che estenda le limitazioni dell’interdizione ex art. 411, ult. co., c.c., secondo la prassi confermata dalla giurisprudenza di legittimità e documentata nello Studio CNN n. 73-2024/PC.

Ove tale percorso non sia praticabile, il trust testamentario — strutturato come legato al trustee — offre la maggiore flessibilità operativa e, se il figlio integra i presupposti della disabilità grave ex L. 104/1992, consente di accedere alle agevolazioni fiscali della L. 112/2016 secondo le condizioni analiticamente descritte nello Studio CNN n. 3-2017/C. Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. costituisce uno strumento complementare, in grado di operare per segregazione patrimoniale su beni determinati anche senza limitazione della capacità del beneficiario, ma con il limite oggettivo ai beni immobili e ai mobili registrati e con l’incertezza interpretativa sulla costituibilità per testamento.

In ogni caso la costruzione del piano successorio richiede che la consulenza notarile sia avviata prima ancora della redazione del testamento: il notaio analizza la condizione del figlio, coordina il percorso giudiziario di eventuale nomina dell’ADS, verifica la coerenza delle attribuzioni con i diritti di riserva degli altri legittimari e redige gli atti con la precisione tecnica necessaria a garantirne validità ed efficacia.


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Riferimenti normativi e dottrinali

Fonti normative

  • Codice civile, artt. 1, 404-411, 416, 428, 536-564, 540, 692-699, 694, 695, 2645-ter, 2740
  • L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia)
  • L. 9 gennaio 2004, n. 6 (Istituzione dell’amministrazione di sostegno)
  • L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza delle persone con disabilità)
  • L. 22 giugno 2016, n. 112 (Dopo di Noi)
  • L. 23 febbraio 2006, n. 51, art. 39-novies (introduzione art. 2645-ter c.c.)
  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 21 (Riforma Cartabia — autorizzazione notarile)
  • Convenzione de L’Aja, 1° luglio 1985, ratif. L. 16 ottobre 1989, n. 364

Studi del Consiglio Nazionale del Notariato

  • CNN, Studio n. 73-2024/PC (Cerasi), Gli acquisti mortis causa del beneficiario di amministrazione di sostegno, CNN Notizie n. 42 del 4 marzo 2025
  • CNN, Studio n. 59-2023/PC (Calderoni-Todeschini Premuda), L’autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione: gli atti aventi a oggetto beni ereditari, CNN Notizie n. 129 dell’8 luglio 2024
  • CNN, Studio n. 3-2017/C, La legge 112/16 sul Dopo di Noi: impressioni, proposte, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 15 marzo 2017
  • CNN, Studio n. 357-2012/C (atto di destinazione ex art. 2645-ter e istituti connessi)
  • CNN Notizie n. 32 del 18 febbraio 2026, Studio n. 6-2026/CGI (riforma tutela dei legittimari)

Fondazione Italiana del Notariato

  • Muritano D. (Notaio in Empoli), La destinazione testamentaria tra fondo patrimoniale, trust e vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., in Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile, e-library Fondazione Italiana del Notariato, pub. 53, art. 5305

Giurisprudenza

  • Cass., Sez. I, n. 22332/2011; n. 18171/2013; n. 17962/2015 (flessibilità dell’ADS e estensione delle limitazioni dell’interdizione)
  • Cass. civ. n. 2648/2026 (capacità testamentaria del beneficiario di ADS)
  • Trib. Roma, 18 maggio 2013 (vincolo ex art. 2645-ter per testamento: orientamento restrittivo)

 


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