Sintesi
Il testamento del sordo — persona sorda, ma non muta, capace di leggere e scrivere — pone un problema di coordinamento normativo che il codice civile risolve per relationem. L’art. 603, ultimo comma, c.c. non detta infatti una disciplina autonoma per il testatore privo dell’udito, ma rinvia integralmente alle norme della legge notarile — L. 16 febbraio 1913, n. 89 — dettate per gli atti pubblici ricevuti da persone mute, sorde o sordomute. Il presente contributo isola la fattispecie del sordo, non muto, che sa leggere e scrivere, riconducendola al perimetro applicativo dell’art. 56 l.n. — distinto da quello, più gravoso, dell’art. 57 l.n., riservato al muto e al sordomuto — e ne ricostruisce i presupposti operativi: numero dei testimoni, dichiarazione orale della volontà, duplice lettura dell’atto, formula di menzione. L’analisi tiene conto dell’ordinanza della Cassazione n. 24726/2019, che ha esteso l’ambito applicativo dell’art. 56 l.n. alle ipoacusie gravi assimilabili alla sordità totale, e della riforma del 2023, che ha attribuito al notaio la competenza — concorrente con quella del presidente del tribunale — a nominare l’interprete per il sordo che non sappia leggere.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico
- L’ambito applicativo dell’art. 56 della legge notarile
- I requisiti formali del testamento pubblico del sordo che sa leggere
- Profili problematici e orientamenti interpretativi
- La giurisprudenza di legittimità: l’ordinanza n. 24726/2019
- La riforma del 2023: la nomina dell’interprete da parte del notaio
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
Premessa e inquadramento sistematico
Il rinvio dell’art. 603, ultimo comma, c.c. alla legge notarile
Il testamento pubblico è, nel disegno del codice civile, l’atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, nel quale il testatore dichiara oralmente la propria volontà, che il notaio riduce per iscritto e successivamente rilegge al testatore stesso, sempre alla presenza dei testimoni. Di ciascuna di queste formalità — dichiarazione, redazione, lettura — l’atto deve dare atto a pena di invalidità. Il ruolo del notaio in questa fase resta centrale anche sotto il profilo del dovere di consiglio che lo assiste nella redazione dell’atto di ultima volontà.
Quando una di queste fasi non può svolgersi secondo lo schema ordinario, perché il testatore è muto, sordo o sordomuto, l’art. 603, ultimo comma, c.c. non introduce una disciplina propria, ma opera un rinvio: “per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone”. Si tratta di un rinvio recettizio agli artt. 56 e 57 della legge notarile, che l’art. 60 l.n. dichiara applicabili ai testamenti nella misura in cui li completino, senza tuttavia derogare alle disposizioni del codice civile. La disposizione codicistica aggiunge un’unica regola propria, di chiusura: qualora il testatore, oltre a rientrare in una delle tre categorie indicate, sia anche incapace di leggere, la legge impone l’intervento di quattro testimoni anziché due.
Il rinvio, dunque, non è una clausola di stile: individua nella legge notarile — e non nel codice civile — la sede in cui reperire i presupposti applicativi, le modalità operative e le conseguenze del mancato rispetto della disciplina. Per questo, ricostruire la posizione del testatore sordo capace di leggere e scrivere significa, in primo luogo, collocarlo correttamente all’interno delle categorie della legge notarile.
Muto, sordo e sordomuto: tre categorie, tre discipline
La legge notarile — e con essa l’art. 603 c.c. — non tratta la disabilità sensoriale come un blocco unitario, ma distingue tre condizioni funzionalmente diverse, cui corrispondono regimi differenziati: il muto, che non può esprimersi verbalmente ma percepisce normalmente il linguaggio parlato; il sordo, che non percepisce il linguaggio parlato ma può esprimersi verbalmente in modo ordinario; il sordomuto, in cui le due limitazioni si cumulano. La legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha inciso sulla terminologia impiegata nella legislazione per riferirsi alla condizione delle persone prive dell’udito, ma non ha eliso la distinzione tecnica tra le tre fattispecie, che continuano a essere disciplinate da norme diverse proprio perché comportano esigenze diverse sul piano della formazione dell’atto pubblico.
La qualificazione preliminare della condizione del testatore è dunque il primo passaggio del ragionamento applicativo: solo il muto e il sordomuto ricadono nell’art. 57 l.n., con il correlato obbligo, salvo eccezioni, di far intervenire un interprete del linguaggio dei segni; il sordo che parla normalmente — la fattispecie qui esaminata — ricade invece, in via esclusiva, nell’art. 56 l.n., disposizione dal contenuto sensibilmente più snello.
L’ambito applicativo dell’art. 56 della legge notarile
Il presupposto della privazione dell’udito
L’art. 56, comma 1, l.n. dispone che, se una delle parti “è interamente priva dell’udito, essa deve leggere l’atto e di ciò si farà menzione nel medesimo”. Il comma 2 aggiunge che, ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire un interprete. La norma individua quindi due sotto-fattispecie, a seconda che il sordo sappia o non sappia leggere: nel primo caso l’unico adempimento aggiuntivo rispetto al regime ordinario è la lettura personale dell’atto; nel secondo, la lettura personale è sostituita dall’intervento di un interprete.
L’avverbio “interamente”, che qualifica la privazione dell’udito, ha dato luogo a un problema interpretativo di non poco momento, del quale si dirà più diffusamente nella trattazione dedicata alla giurisprudenza di legittimità: la Cassazione ha chiarito che la soglia rilevante non coincide con la sordità clinicamente assoluta, ma con l’incapacità di percepire e comprendere il contenuto dell’atto attraverso l’udito, anche nell’ipotesi in cui residui una qualche capacità uditiva strumentalmente assistita.
La distinzione rispetto all’art. 57 l.n.: mutismo e lingua dei segni
L’art. 57 l.n. si applica quando la parte è muta o sordomuta: in tal caso, oltre all’interprete eventualmente necessario ai sensi dell’art. 56 l.n., la norma richiede che, se il muto o il sordomuto sa leggere e scrivere, questi legga personalmente l’atto e ne scriva di proprio pugno, in calce, la conformità alla propria volontà, prima delle sottoscrizioni; se invece non sa o non può leggere e scrivere, occorre che il linguaggio a segni sia inteso da uno dei testimoni oppure che intervenga un secondo interprete.
Questa disciplina più articolata si giustifica per una ragione strutturale: chi è muto non può rendere al notaio, oralmente e nelle forme ordinarie previste dall’art. 603, commi 1 e 2, c.c., la dichiarazione di volontà che sta alla base del testamento pubblico. Occorre perciò un canale comunicativo sostitutivo — il linguaggio dei segni, mediato da un interprete o da un testimone che lo comprenda — che consenta al notaio di ricevere la dichiarazione e, correlativamente, al testatore di verificare che quanto trascritto corrisponda alla sua volontà.
Il sordo che non è anche muto, invece, non incontra alcun ostacolo nel rendere la dichiarazione orale: parla normalmente, ed è quindi in grado di rispettare senza adattamenti il regime ordinario dei commi 1 e 2 dell’art. 603 c.c. L’unico problema riguarda la fase successiva, quella della lettura dell’atto scritto da parte del notaio, che il sordo non può percepire acusticamente. È a questa sola fase che si rivolge l’art. 56 l.n., ed è per questo che la disciplina applicabile al sordo capace di leggere risulta significativamente più snella di quella riservata al muto e al sordomuto.
La tabella che segue sintetizza le differenze applicative tra le due disposizioni, nelle rispettive sotto-fattispecie.
| Profilo | Art. 56 l.n. — sordo che sa leggere | Art. 56 l.n. — sordo che non sa leggere | Art. 57 l.n. — muto/sordomuto |
|---|---|---|---|
| Presupposto | Privazione totale (o gravemente menomata) dell’udito | Privazione totale dell’udito e incapacità di lettura | Impossibilità di esprimersi verbalmente, anche associata a sordità |
| Dichiarazione della volontà | Orale, nelle forme ordinarie (art. 603, co. 1-2, c.c.) | Orale, nelle forme ordinarie | Mediata da interprete/linguaggio a segni |
| Interprete | Non richiesto | Richiesto (nominato dal presidente del tribunale o, dal 28.2.2023, dal notaio) | Richiesto, salvo che il soggetto sappia leggere e scrivere |
| Lettura personale dell’atto | Obbligatoria, a cura del testatore | Sostituita dall’intervento dell’interprete | Obbligatoria se sa leggere e scrivere; altrimenti mediata |
| Testimoni | Due (regime ordinario) | Quattro (aggravamento ex art. 603, ult. co., c.c.) | Due, salvo aggravamento se anche incapace di leggere |

I requisiti formali del testamento pubblico del sordo che sa leggere
Testimoni: due, salvo l’aggravamento per incapacità di lettura
Il testamento pubblico richiede, in via generale, la presenza di due testimoni. L’art. 603, ultimo comma, c.c. eleva questo numero a quattro esclusivamente quando il testatore, oltre a essere muto, sordo o sordomuto, sia anche incapace di leggere. Si tratta di un aggravamento che opera in funzione di garanzia rafforzata proprio nei casi in cui il testatore non può controllare autonomamente, tramite lettura personale, la corrispondenza tra l’atto redatto dal notaio e la propria volontà.
Nel caso del sordo capace di leggere e scrivere, questa condizione di maggior rischio non ricorre: il testatore può leggere personalmente l’atto e verificarne il contenuto. L’aggravamento a quattro testimoni non trova quindi applicazione, e il testamento può essere validamente ricevuto alla presenza dei soli due testimoni previsti dal regime ordinario.
La duplice lettura dell’atto: notaio e testatore
Il testamento pubblico ricevuto da persona sorda capace di leggere richiede due letture distinte, cumulative e non fungibili tra loro. La prima è quella che il notaio è tenuto a dare dell’atto al testatore, in presenza dei testimoni, ai sensi del regime ordinario dell’art. 603, comma 2, c.c.: si tratta di una formalità dovuta in ogni testamento pubblico, a prescindere dalla condizione del testatore, e non viene meno per il solo fatto che il testatore non possa percepirla acusticamente.
La seconda lettura, specificamente imposta dall’art. 56, comma 1, l.n., è quella che il testatore sordo deve compiere personalmente sul testo dell’atto, proprio perché non è in condizione di seguire la lettura del notaio attraverso l’udito. Le due letture rispondono a finalità distinte: quella del notaio assolve alla funzione generale di controllo formale dell’atto pubblico, cui partecipano anche i testimoni; quella del testatore assolve alla funzione specifica di consentire, a chi non può ascoltare, un controllo diretto e autonomo sul contenuto scritto. Per questa ragione, la lettura personale del sordo non può considerarsi equivalente, né tantomeno sostitutiva, della lettura finale del notaio, che resta comunque dovuta.
La menzione nell’atto e la formula redazionale
L’art. 56, comma 1, l.n. richiede espressamente che dell’avvenuta lettura personale “si farà menzione” nell’atto. La menzione non è una clausola di stile, ma l’elemento che attesta il rispetto della formalità specificamente imposta dalla condizione del testatore, analogamente a quanto avviene, nel regime ordinario, per la dichiarazione, la redazione e la lettura notarile.
Prima di procedere secondo il regime semplificato del comma 1 — anziché secondo quello, più gravoso, del comma 2, riservato al sordo che non sa leggere — il notaio è tenuto ad accertare, con l’ordinaria diligenza professionale che gli compete nella verifica delle condizioni soggettive delle parti, l’effettiva capacità di lettura del testatore. Si tratta di un accertamento che precede e condiziona la scelta del regime applicabile, e che è opportuno risulti, sia pure indirettamente, dal tenore della menzione stessa.
Una possibile formula di menzione, coerente con il dettato dell’art. 56 l.n. e con il rinvio operato dall’art. 603, ultimo comma, c.c., può essere così strutturata:
Il notaio dà lettura del presente testamento al testatore in presenza dei testimoni. Il testatore, essendo sordo ma capace di leggere e scrivere, dichiara di aver personalmente e integralmente letto il presente atto, confermandone il contenuto conforme alla propria volontà, di che il notaio dà atto ai sensi dell’art. 56 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, richiamato dall’art. 603, ultimo comma, del codice civile.
Profili problematici e orientamenti interpretativi
Lettura ad alta voce o lettura silenziosa: una questione aperta
La legge non specifica le modalità con cui il testatore sordo deve svolgere la propria lettura personale dell’atto. In dottrina non vi è unanimità: secondo un primo orientamento, la lettura dovrebbe avvenire ad alta voce, in modo da offrire al notaio e ai testimoni un riscontro diretto, sia pure imperfetto, della corrispondenza tra quanto percepito visivamente dal testatore e quanto effettivamente dichiarato; secondo un diverso orientamento, è sufficiente che la lettura si svolga silenziosamente, essendo comunque rimessa al notaio, sulla base del comportamento tenuto dal testatore e delle sue dichiarazioni conclusive, l’attestazione dell’avvenuta lettura e comprensione del testo. In assenza di un’indicazione normativa univoca, la scelta tra le due modalità resta affidata alla prudente valutazione del notaio rogante, in funzione delle circostanze del caso concreto.
L’accertamento notarile della capacità di lettura del sordo
Il corretto inquadramento nel comma 1, piuttosto che nel comma 2, dell’art. 56 l.n. dipende interamente dalla capacità di lettura del testatore: un accertamento che il notaio deve compiere prima del ricevimento dell’atto, e che si inserisce nel più generale dovere di verifica delle condizioni soggettive delle parti che presiede all’intera disciplina degli atti notarili ricevuti da persone in condizioni di minorazione sensoriale. Nella prassi, tale accertamento si fonda tipicamente sulla dichiarazione della parte interessata, riscontrata dal notaio attraverso l’interazione diretta con il testatore nella fase preparatoria dell’atto; resta fermo che, in ipotesi dubbie — segnatamente quando la sordità non sia totale ma solo parziale, o compensata da apparecchi acustici — il criterio funzionale elaborato dalla Cassazione, di cui si dirà nel paragrafo seguente, offre al notaio un parametro operativo per stabilire se il regime dell’art. 56 l.n. debba trovare applicazione.
La giurisprudenza di legittimità: l’ordinanza n. 24726/2019
Il caso: ipoacusia grave e apparecchio acustico
Con l’ordinanza 3 ottobre 2019, n. 24726, la Corte di cassazione si è pronunciata su una fattispecie relativa alla stipula di un atto notarile da parte di soggetto affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave, con una perdita uditiva pari a 63,3 decibel nell’orecchio migliore. La corte d’appello, sulla base di un accertamento medico-legale, aveva ritenuto che tale condizione non integrasse la fattispecie della sordità totale rilevante ai fini della classificazione ministeriale in materia di invalidità civile. La Cassazione ha tuttavia ritenuto che tale conclusione non escludesse l’applicabilità dell’art. 56 l.n., valorizzando un précédent risalente ma tuttora attuale, secondo cui la lettura personale dell’atto da parte del sordo è necessaria non soltanto in caso di sordità totale in senso clinico, ma ogniqualvolta la menomazione sia talmente grave da impedire, anche con l’ausilio di apparecchiature, la percezione uditiva necessaria alla comprensione di quanto inserito nell’atto come espressione della volontà della parte.
La lettura estensiva dell’avverbio “interamente”
La pronuncia ha un rilievo sistematico che eccede il caso di specie: l’avverbio “interamente”, impiegato dal legislatore del 1913 per qualificare la privazione dell’udito, non deve essere interpretato in senso restrittivo, come sinonimo di sordità clinicamente assoluta, bensì in senso funzionale, avendo riguardo all’effettiva capacità del soggetto di comprendere, attraverso l’udito, il contenuto dell’atto che lo riguarda. Ne discende che il sordo dotato di apparecchio acustico che gli consenta una comprensione adeguata del linguaggio parlato può non ricadere nell’ambito applicativo dell’art. 56 l.n., mentre vi ricade, nonostante l’uso di ausili, chi conservi una percezione uditiva insufficiente a garantire la comprensione dell’atto. Per il notaio, il principio affermato dalla Cassazione costituisce un utile criterio operativo nelle situazioni di sordità parziale, nelle quali la mera assenza di una diagnosi di sordità totale non è di per sé sufficiente a escludere l’applicazione della disciplina di cui all’art. 56 l.n.
La riforma del 2023: la nomina dell’interprete da parte del notaio
L’art. 35 del d.lgs. 149/2022 e la novella dell’art. 56, comma 2, l.n.
Sebbene la fattispecie qui esaminata — quella del sordo capace di leggere — non richieda l’intervento di alcun interprete, il quadro sistematico dell’art. 56 l.n. è stato inciso, nella parte relativa al sordo che non sa leggere, da una riforma che merita di essere richiamata per completezza. Il comma 2 dell’art. 56 l.n., nella formulazione originaria, riservava la nomina dell’interprete al presidente del tribunale, all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione. L’art. 35 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 — adottato in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, nell’ambito della riforma del processo civile — ha modificato il comma 2 dell’art. 56 l.n., inserendo, dopo le parole “che sarà nominato dal presidente del tribunale”, le parole “o dal notaio individuato per la stipula dell’atto”.
L’efficacia generale delle disposizioni del d.lgs. 149/2022, originariamente fissata al 30 giugno 2023, è stata anticipata al 28 febbraio 2023 dalla legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380), che ha riscritto in tal senso l’art. 35, comma 1, del decreto. Da tale data, pertanto, il notaio individuato per la stipula dell’atto è competente, in via concorrente con il presidente del tribunale, a procedere alla nomina dell’interprete in tutti i casi in cui intervenga in atto una persona interamente priva dell’udito che non sappia leggere. Un analogo modello di competenza concorrente tra notaio e autorità giudiziaria, del resto, ricorre anche in tema di autorizzazioni a beneficio di minori con interessi ereditari all’estero.
Le indicazioni operative dello Studio CNN n. 41-2023/PC
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 41-2023/PC, ha esaminato i profili operativi della nuova competenza notarile, rilevando come la norma non riproduca espressamente le cadenze procedimentali proprie del procedimento giudiziale — istanza scritta, comunicazioni agli uffici giudiziari, differimento di efficacia, reclamabilità — e interrogandosi sulla loro eventuale applicabilità per analogia, in ragione del principio del “doppio binario”, notarile e giudiziario, che caratterizza la nuova disciplina. Lo Studio perviene alla conclusione che la competenza alla nomina dell’interprete spetta al notaio incaricato della stipula; che la richiesta di nomina può essere anche verbale e può provenire tanto dal soggetto debole quanto da una qualsiasi delle parti; e che il notaio può procedere alla nomina anche di propria iniziativa, ove ne verifichi autonomamente i presupposti di legge, accertando la capacità del soggetto di comprendere le dichiarazioni e di esprimere efficacemente la propria volontà. Si tratta di un ampliamento delle competenze notarili non isolato, ma coerente con il più ampio disegno di attribuzione al notaio di funzioni di volontaria giurisdizione già esaminato a proposito del nuovo potere autorizzatorio notarile.
Pur non riguardando direttamente il sordo capace di leggere — che, come si è visto, non necessita di alcun interprete — la riforma conferma la tendenza legislativa, già manifestatasi in altri ambiti della volontaria giurisdizione, ad attribuire al notaio funzioni tradizionalmente riservate all’autorità giudiziaria, nell’ottica di una maggiore celerità e prossimità della tutela dei soggetti in condizione di minorazione sensoriale.
Considerazioni conclusive
Tra le diverse ipotesi di minorazione sensoriale disciplinate dalla legge notarile, il testamento del sordo — non muto, capace di leggere e scrivere — è quello meno gravoso sotto il profilo procedimentale. Il testatore rende la propria dichiarazione oralmente, secondo il regime ordinario dell’art. 603 c.c.; non necessita di alcun interprete; sottoscrive l’atto senza impedimenti; e l’unico adempimento specificamente richiesto dall’art. 56, comma 1, l.n. è la lettura personale dell’atto, di cui il notaio deve dare atto nel testamento medesimo. Il numero dei testimoni resta quello ordinario, poiché l’aggravamento a quattro testimoni presuppone, per espressa previsione dell’art. 603, ultimo comma, c.c., l’incapacità di lettura, che nel caso di specie non ricorre.
La corretta qualificazione della condizione del testatore — sordo e non muto, in primo luogo, e capace di lettura, in secondo luogo — costituisce il presupposto logico dell’intera disciplina applicabile, e richiede al notaio un accertamento preliminare che l’ordinanza della Cassazione n. 24726/2019 ha opportunamente ancorato a un criterio funzionale, piuttosto che a una rigida soglia clinica di sordità totale. Restano aperte, e prive di una soluzione normativa espressa, le questioni relative alle concrete modalità della lettura personale del testatore, che la prassi notarile continua a risolvere caso per caso, in assenza di un intervento chiarificatore del legislatore che sul punto sarebbe auspicabile. Sul versante sistematico, la riforma del 2023, pur non toccando direttamente la fattispecie qui esaminata, conferma un più ampio disegno di valorizzazione delle competenze notarili in materia di volontaria giurisdizione, di cui il notaio chiamato a ricevere atti da persone sorde deve tenere conto nell’impostazione complessiva della propria attività professionale. Il tema si colloca, più in generale, nel novero degli strumenti che il testamento pubblico offre a tutela di soggetti in condizione di fragilità, accanto a quelli già approfonditi in tema di testamento a tutela del beneficiario incapace di amministrare il proprio patrimonio.
Riferimenti normativi e bibliografici
| Fonte | Contenuto rilevante |
|---|---|
| Art. 603 c.c., in particolare ultimo comma | Rinvio alla legge notarile per il testamento di muto, sordo o sordomuto; aggravamento a quattro testimoni in caso di incapacità di lettura |
| Artt. 56, 57 e 60 L. 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile) | Disciplina degli atti pubblici ricevuti da persone sorde (art. 56), mute o sordomute (art. 57); rapporto con il codice civile (art. 60) |
| L. 20 febbraio 2006, n. 95 | Aggiornamento terminologico della legislazione in materia di minorazione uditiva |
| L. 26 novembre 2021, n. 206 | Legge delega per l’efficienza del processo civile |
| D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35 | Modifica dell’art. 56, comma 2, l.n.: competenza notarile nella nomina dell’interprete |
| L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, co. 380 | Anticipazione dell’efficacia della riforma al 28 febbraio 2023 |
| Cass. civ., sez. II, ord. 3 ottobre 2019, n. 24726 | Interpretazione estensiva della privazione “totale” dell’udito rilevante ex art. 56 l.n. |
| Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 41-2023/PC | Indicazioni operative sulla nomina notarile dell’interprete |
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