Abstract
La tassazione per enunciazione è uno dei presupposti più discussi dell’imposta di registro. L’atto non registrato, richiamato in un atto sottoposto a registrazione, viene attratto a imposizione per effetto della sola menzione. Una recente ordinanza della Sezione tributaria della Corte di cassazione ha affrontato il rapporto tra questo meccanismo e la registrazione in caso d’uso, affermando due principi distinti. Il primo è che l’enunciazione non integra un caso d’uso. Il secondo è che l’atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso, se enunciato, sconta comunque l’imposta, anche quando l’uso non si verifica. La pronuncia nasce dal contenzioso sui decreti ingiuntivi che richiamano il contratto sottostante alla fattura insoluta, si inserisce in un orientamento ormai consolidato e assume rilievo diretto per l’attività notarile, nella quale l’enunciazione di finanziamenti, scambi di corrispondenza e scritture private è frequente. L’analisi ricostruisce il quadro normativo, esamina criticamente l’argomento a contrario fondato sulla disciplina sanzionatoria e verifica la tenuta della soluzione rispetto agli atti esenti e ai contratti verbali. Considera infine le ricadute della riforma dell’imposta di registro e del nuovo testo unico dei tributi indiretti.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico
- L’ordinanza n. 2296/2024: decreto ingiuntivo e contratto sottostante
- Il consolidamento dell’orientamento nella giurisprudenza di legittimità
- Profili problematici e orientamenti interpretativi
- Casistica applicativa nell’attività notarile
- Novità normative e giurisprudenziali recenti
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Consulenza specializzata
Premessa e inquadramento sistematico
La tassazione per enunciazione come presupposto impositivo autonomo
L’art. 22, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) dispone che, quando un atto enuncia disposizioni contenute in atti scritti o in contratti verbali non registrati, posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto enunciante, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta, in aggiunta, la sanzione per omessa registrazione prevista dall’art. 69 TUR.
La funzione della tassazione per enunciazione è dichiaratamente antievasiva: far emergere negozi rilevanti sul piano patrimoniale rimasti estranei all’ufficio del registro, nel momento in cui le stesse parti ne danno conto in un documento destinato alla registrazione. La tassazione per enunciazione non equivale quindi né alla registrazione dell’atto enunciato né al suo uso. È un presupposto impositivo autonomo, che si aggancia alla registrazione dell’atto enunciante e ne condivide il momento genetico.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo individuato tre condizioni di operatività della tassazione per enunciazione:
- un’enunciazione compiuta, cioè un richiamo che riporti gli elementi essenziali dell’atto enunciato (parti, oggetto, contenuto), tali da consentirne la qualificazione senza ricorrere a elementi estranei al documento. Le Sezioni Unite (Cass. SU, 24 maggio 2023, n. 14432) hanno precisato che la qualificazione non deve richiedere accertamenti di fatto o extratestuali, né valutazioni interpretative particolarmente complesse;
- l’identità delle parti tra atto enunciante e atto enunciato, intesa in senso non meramente formale. Rileva anche chi subisce direttamente gli effetti dell’atto, purché vi sia un’interrelazione essenziale tra le parti dei due negozi (Cass., ord. n. 23414/2021);
- la permanenza degli effetti dell’atto enunciato. Il comma 2 dell’art. 22 esclude l’imposta per i contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso i cui effetti siano cessati, o cessino per effetto dell’atto enunciante. La giurisprudenza più recente tende a presentare questo requisito come condizione generale della fattispecie (Cass. n. 3841/2023; Cass. n. 15714/2024).
Registrazione in termine fisso, in caso d’uso ed esenzione
L’art. 5, comma 1, TUR distingue gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, elencati nella Parte I della Tariffa, da quelli soggetti a registrazione solo in caso d’uso, elencati nella Parte II. Il comma 2 aggiunge che le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette a IVA, con le eccezioni previste per alcune operazioni esenti di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 633/1972 e per le locazioni immobiliari esenti. Tra gli atti della Parte II figurano anche i contratti conclusi mediante corrispondenza, che scontano, quando l’uso si verifica, la stessa imposta prevista per l’atto corrispondente soggetto a termine fisso.
Su un piano ancora diverso si collocano gli atti indicati nella Tabella allegata al TUR. Per questi l’art. 7 esclude l’obbligo di chiedere la registrazione, neppure in caso d’uso, e prevede l’imposta in misura fissa se l’atto è presentato volontariamente. Quanto ai contratti verbali, la registrazione è obbligatoria per le sole ipotesi tassativamente indicate dall’art. 3 TUR, tra cui le locazioni immobiliari e i trasferimenti o affitti di aziende.
| Regime dell’atto enunciato | Fonte | Obbligo di registrazione | Effetto dell’enunciazione |
|---|---|---|---|
| Atti in termine fisso | Art. 5, c. 1, TUR; Tariffa, Parte I | Entro il termine di legge | Imposta e sanzione (art. 22, c. 1; art. 69 TUR) |
| Atti in caso d’uso | Art. 5, cc. 1-2, TUR; Tariffa, Parte II | Solo al verificarsi del caso d’uso (art. 6) | Imposta senza sanzione, anche se l’uso non si verifica (Cass. n. 2296/2024) |
| Contratti verbali non soggetti a registrazione | Art. 3 TUR, a contrario | Nessuno | Imposta, salvo effetti cessati o che cessano con l’atto enunciante (art. 22, c. 2) |
| Atti della Tabella | Art. 7 TUR | Nessuno, neppure in caso d’uso | Questione aperta; preferibile la non tassabilità |
| Atti non in termine fisso enunciati in atti giudiziari | Art. 22, c. 3; art. 37 TUR | — | Imposta limitata alla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita |

La nozione tassativa di caso d’uso
L’art. 6 TUR circoscrive il caso d’uso al deposito dell’atto, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative, oppure presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo. Restano esclusi i depositi effettuati per l’adempimento di un’obbligazione delle stesse amministrazioni o imposti dalla legge o dai regolamenti.
Le Sezioni Unite (Cass. SU, 16 marzo 2023, n. 7682) hanno valorizzato la tassatività della definizione, escludendo che il deposito di un documento a fini probatori in un procedimento contenzioso integri un caso d’uso. Da qui deriva un esito pratico di rilievo. Il creditore che produce nel giudizio monitorio la fattura, il contratto o la scrittura ricognitiva non provoca, con ciò solo, la registrazione dell’atto prodotto. Il problema fiscale si sposta allora interamente sul terreno della tassazione per enunciazione, ed è su questo terreno che è intervenuta l’ordinanza in esame. Gli effetti dell’arresto delle Sezioni Unite sulla ricognizione di debito sono stati recepiti anche dalla prassi amministrativa, come illustrato nell’analisi della risposta a interpello n. 52/2026 sulla ricognizione di debito.
L’ordinanza n. 2296/2024: decreto ingiuntivo e contratto sottostante
La fattispecie e la doppia liquidazione in misura fissa
La controversia decisa da Cass., sez. trib., ord. 23 gennaio 2024, n. 2296 riguarda un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una fattura insoluta. L’ufficio aveva liquidato l’imposta di registro in misura fissa sia sul decreto sia sul contratto sottostante alla fattura, ritenuto enunciato nel provvedimento monitorio. La Corte ha confermato la legittimità della duplice liquidazione, fondata, per il contratto, sulla tassazione per enunciazione: il provvedimento giudiziale e il negozio enunciato sono entrambi soggetti a tassazione in misura fissa.
La misura fissa è conseguenza del principio di alternatività tra IVA e registro (art. 40 TUR). Opera sia per il contratto enunciato, relativo a una prestazione imponibile IVA, sia per il decreto, che le note all’art. 8 della Tariffa, Parte I, sottraggono all’imposta proporzionale per la parte in cui dispone il pagamento di corrispettivi soggetti a IVA. Il risultato è un doppio prelievo fisso, a fronte di un’unica operazione economica già assoggettata a imposta sul valore aggiunto.
L’enunciazione non integra un caso d’uso
Il primo principio affermato dall’ordinanza è condivisibile. L’enunciazione non configura un caso d’uso, perché è del tutto estranea alla definizione dell’art. 6 TUR. Quella definizione postula il deposito materiale dell’atto presso un ufficio pubblico ai fini della sua acquisizione, non la menzione del suo contenuto in un altro documento. La soluzione è coerente con la lettura tassativa della norma fatta propria dalle Sezioni Unite nel 2023 e con la giurisprudenza secondo cui il semplice richiamo di un atto non registrato in un atto registrato non costituisce uso (Cass. n. 5946/2007; Cass. n. 23414/2021).
L’argomento a contrario tratto dalla disciplina sanzionatoria
Il secondo principio è quello che caratterizza la pronuncia. Se l’atto enunciato è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, la tassazione per enunciazione si produce comunque, anche se il caso d’uso non si verifica. L’argomento è tratto dalla struttura dell’art. 22, comma 1. Il secondo periodo commina la sanzione per omessa registrazione soltanto quando l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso. Il primo periodo, che impone l’imposta, non distingue invece tra le diverse categorie di atti.
Secondo la Corte, se la tassazione per enunciazione potesse colpire solo atti soggetti a registrazione in termine fisso, la precisazione sulla sanzione sarebbe superflua. La norma presuppone quindi l’esistenza di atti enunciati tassabili senza sanzione, ossia atti non soggetti a registrazione in termine fisso. Lo stesso ragionamento era già stato sviluppato da Cass. n. 5946/2007 e ripreso, in materia di contratti conclusi per corrispondenza, da Cass., ord. 24 agosto 2021, n. 23414.
Il consolidamento dell’orientamento nella giurisprudenza di legittimità
Le pronunce coeve sui decreti ingiuntivi
In materia di tassazione per enunciazione, l’ordinanza n. 2296/2024 non è isolata. Nelle stesse settimane la Sezione tributaria ha deciso numerose controversie analoghe, tutte relative a decreti ingiuntivi che richiamavano contratti di prestazione d’opera o di servizi soggetti a IVA (tra le altre, Cass. nn. 2311/2024, 2443/2024 e 2687/2024). In queste pronunce la Corte ha escluso la doppia imposizione, perché l’imposta di registro è un’imposta d’atto. Il provvedimento giurisdizionale e il negozio privato sono atti distinti, ciascuno tassato sul proprio presupposto: la registrazione per il primo, l’enunciazione per il secondo. Nella stessa linea si colloca Cass. n. 2734/2024, che ha escluso la doppia imposizione anche con riguardo al contratto di mutuo enunciato in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
| Pronuncia | Fattispecie | Principio |
|---|---|---|
| Cass. SU n. 7682/2023 | Ricognizione di debito prodotta in giudizio | Il deposito a fini probatori in un giudizio contenzioso non è caso d’uso |
| Cass. SU n. 14432/2023 | Finanziamento soci enunciato in verbale notarile | Imposta principale; responsabilità solidale del notaio limitata all’imposta principale |
| Cass. n. 2296/2024 | Decreto ingiuntivo per fattura insoluta | L’enunciazione non è caso d’uso, ma l’atto in caso d’uso enunciato è tassato anche senza uso |
| Cass. n. 20055/2024 | Ricorso monitorio di un professionista | Rilevano le enunciazioni contenute nel ricorso richiamato per relationem dal decreto |
| Cass. n. 15714/2024 | Finanziamento soci verbale imputato a capitale | Nessuna imposta: gli effetti cessano con l’atto enunciante (art. 22, c. 2) |
| Cass. n. 33513/2025 | Finanziamento soci estinto con datio in solutum | Nessuna imposta: l’atto enunciato non ha più effetti propri |
Il ricorso monitorio richiamato per relationem
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento privo, di regola, di motivazione analitica, che integra la propria giustificazione mediante rinvio al ricorso. Su questa base Cass., ord. n. 20055/2024 ha ritenuto rilevanti, ai fini della tassazione per enunciazione (art. 22 TUR), le enunciazioni contenute nel ricorso per ingiunzione, che integra necessariamente il decreto. Nella fattispecie, l’imposta è stata estesa al mandato professionale conferito al legale che agiva per il recupero dei propri compensi. Non occorre che il decreto descriva in dettaglio il rapporto sottostante. È sufficiente che il ricorso, richiamato dal provvedimento, ne contenga gli elementi essenziali.
Il limite dell’obbligazione unitaria nel mandato professionale
L’orientamento non ha sempre avuto andamento lineare. In una pronuncia meno recente (Cass. 6 novembre 2019, n. 28559) la Corte aveva escluso la tassazione per enunciazione del mandato professionale verbale richiamato in un decreto ingiuntivo per onorari. Il mandato era stato considerato non un atto enunciato, ma il presupposto logico implicito dell’azione, in presenza di un’obbligazione unica. Il contrasto con le decisioni successive è più apparente che reale se lo si riconduce al requisito dell’enunciazione compiuta. Il semplice richiamo nominale di un rapporto non è sufficiente, mentre l’indicazione degli elementi essenziali del negozio, anche tramite il ricorso, lo è. Resta però evidente che, nell’esperienza applicativa successiva al 2024, la soglia di compiutezza richiesta per la tassazione per enunciazione è stata interpretata in termini sensibilmente meno rigorosi.
Profili problematici e orientamenti interpretativi
La debolezza dell’argomento a contrario
L’argomento sanzionatorio prova meno di quanto pretende. La distinzione tracciata dal secondo periodo dell’art. 22, comma 1, si spiega con la diversa natura delle situazioni considerate. Solo per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso è configurabile un’omissione già consumata, che giustifica la sanzione. La previsione di un’imposta senza sanzione conserva un ambito applicativo proprio anche nella lettura restrittiva. Riguarda i contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, che l’enunciazione porta per la prima volta a emersione, e gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso enunciati dopo che il caso d’uso si è verificato.
La norma non sarebbe dunque «inutile» se la tassazione per enunciazione degli atti in caso d’uso fosse subordinata al verificarsi dell’uso. È la tesi sostenuta dalla dottrina prevalente richiamata dallo Studio CNN n. 208-2010/T, che valorizza la tassatività delle ipotesi dell’art. 6. Secondo lo Studio, la funzione antievasiva della tassazione per enunciazione non può estendersi ad atti che, al momento della loro formazione, la legge ha deliberatamente sottratto all’obbligo di registrazione. Il rilievo sistematico è significativo. Per le scritture relative a operazioni imponibili IVA, la registrazione in caso d’uso è il riflesso del principio di alternatività. Applicare la tassazione per enunciazione a tali scritture, con un’imposta fissa, non intercetta alcuna ricchezza sfuggita al prelievo, perché quella ricchezza è già stata tassata ai fini IVA.
L’appiglio testuale del comma 3
Un argomento testuale di maggior peso a sostegno della soluzione accolta dalla Cassazione si trae, a ben vedere, dal comma 3 dell’art. 22. La norma stabilisce che, se un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è enunciato in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37 TUR, l’imposta si applica solo alla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.
La disposizione presuppone che, in un atto giudiziario, la tassazione per enunciazione operi anche per gli atti non soggetti a termine fisso, e si limita a ridurne la base imponibile. Per i decreti ingiuntivi la norma ha dunque una portata duplice. Conferma la tassabilità dell’atto enunciato, ma ne circoscrive la misura alla parte non eseguita. Il limite è irrilevante quando l’imposta è fissa, ma diventa decisivo quando l’atto enunciato sconta un’imposta proporzionale, come nel caso del mutuo o della ricognizione di debito con contenuto patrimoniale.
Gli atti esenti della Tabella e i limiti della tassazione per enunciazione
Una seconda area critica riguarda gli atti della Tabella allegata al TUR. Per questi l’art. 7 esclude l’obbligo di registrazione anche in caso d’uso e ammette soltanto la registrazione volontaria in misura fissa. Estendere a tali atti la tassazione per enunciazione significherebbe attribuire alla menzione in un altro documento un effetto più gravoso di quello che la legge riconnette al loro uso, contraddicendo una scelta di esenzione oggettiva.
La tesi preferibile esclude perciò la tassazione per enunciazione degli atti esenti. Il tema attende ancora un chiarimento esplicito della giurisprudenza di legittimità, che finora si è concentrata sugli atti della Parte II della Tariffa e sulle scritture relative a operazioni IVA.
Casistica applicativa nell’attività notarile
Il finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare
La fattispecie più ricorrente nella prassi notarile è il verbale di aumento di capitale, o di ripianamento delle perdite, che dà conto di un finanziamento effettuato dai soci e ne dispone l’imputazione a capitale o la rinuncia. Un orientamento più risalente (Cass. n. 15585/2010) aveva assoggettato a imposta proporzionale il finanziamento richiamato nel verbale, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.
La giurisprudenza più recente ha circoscritto la tassazione per enunciazione valorizzando il comma 2 dell’art. 22. Cass. 8 febbraio 2023, n. 3841 ha escluso l’imposta sul finanziamento verbale imputato a capitale. Gli effetti del mutuo, cioè l’obbligo di restituzione e degli eventuali interessi, cessano nel momento in cui la somma è destinata definitivamente a capitale. La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente, quanto all’identità delle parti, la partecipazione al verbale della società e dei soci finanziatori. L’orientamento è stato confermato da Cass. n. 15714/2024 e, per l’ipotesi della datio in solutum di un immobile sociale a favore del socio creditore, da Cass. 22 dicembre 2025, n. 33513.
Il punto di attenzione, dopo l’ordinanza n. 2296/2024, riguarda i finanziamenti formati per iscritto. Il comma 2 si riferisce testualmente ai soli contratti verbali. Se il finanziamento risulta da una scrittura privata o da uno scambio di corrispondenza, il richiamo nel verbale espone alla tassazione per enunciazione anche in assenza di qualsiasi uso, salvo far valere la cessazione degli effetti come requisito generale. Sul piano redazionale è quindi opportuno verificare in via preliminare la forma e la natura del credito dei soci, anche nella prospettiva delle operazioni sul capitale delle SRL in presenza di perdite e dei profili di donazione indiretta connessi al finanziamento soci.
Scambi di corrispondenza e scritture relative a operazioni IVA
Il secondo ambito di esposizione riguarda gli atti notarili che richiamano accordi conclusi mediante corrispondenza o scritture private relative a operazioni imponibili IVA. È il caso di una cessione d’azienda che dia conto di pregressi accordi commerciali, di una transazione che richiami forniture o appalti, di un atto ricognitivo che menzioni contratti di servizi. Dopo l’ordinanza n. 2296/2024, la tassazione per enunciazione di questi atti opera indipendentemente dal loro uso, purché il richiamo sia compiuto. Si applica la misura fissa per le operazioni soggette a IVA e l’imposta proporzionale prevista per l’atto corrispondente negli altri casi. Per lo scambio di corrispondenza commerciale relativo a prestazioni patrimoniali non soggette a IVA, la Cassazione ha ritenuto applicabile l’aliquota del 3% dell’art. 9 della Tariffa, Parte I (Cass. n. 19799/2018, richiamata da Cass. n. 23414/2021).
Resta decisivo il requisito dell’identità delle parti. Cass. n. 23414/2021 ha escluso la tassazione del finanziamento e della cessione del credito richiamati in un atto di pegno, perché le parti dei negozi enunciati non coincidevano con quelle dell’atto enunciante. Un criterio analogo vale per la ricognizione di debito. Le Sezioni Unite la assoggettano a imposta fissa solo in caso d’uso e negano che la produzione in giudizio integri l’uso. La sua enunciazione nel ricorso monitorio la riporta tuttavia nell’area della tassazione per enunciazione, con un esito che riapre per altra via la questione chiusa dall’arresto del 2023.
La responsabilità del notaio per l’imposta sull’atto enunciato
Le Sezioni Unite (Cass. SU n. 14432/2023) hanno qualificato come principale l’imposta dovuta sulle disposizioni enunciate in un atto notarile, quando la loro qualificazione giuridica non richiede accertamenti extratestuali o valutazioni interpretative complesse. Ne deriva la responsabilità solidale del notaio rogante ai sensi dell’art. 57, comma 1, TUR, limitata all’imposta principale. L’amministrazione può recuperare l’imposta con avviso di liquidazione, come correzione dell’autoliquidazione telematica (art. 42, comma 1, TUR; art. 3-ter del D.Lgs. n. 463/1997).
Letta insieme all’ordinanza n. 2296/2024, questa impostazione amplia il perimetro della tassazione per enunciazione da considerare in sede di autoliquidazione. Non solo le scritture soggette a registrazione in termine fisso, ma anche quelle registrabili in caso d’uso, se enunciate con i loro elementi essenziali, rientrano nella base dell’imposta principale. La redazione dell’atto assume così un rilievo fiscale diretto. Occorre distinguere le premesse meramente storiche o esplicative, che non integrano enunciazione, dal richiamo compiuto di un negozio ancora produttivo di effetti tra le stesse parti.
Novità normative e giurisprudenziali recenti
La riforma del D.Lgs. n. 139/2024
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha riformato l’imposta di registro con effetto per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private presentate per la registrazione dal 1° gennaio 2025. La riforma non ha modificato né l’art. 6 né l’art. 22 TUR, e dunque i presupposti della tassazione per enunciazione. Ha però inciso su due profili rilevanti per la materia in esame. Il nuovo art. 41 generalizza l’autoliquidazione dell’imposta da parte dei soggetti obbligati, con esclusione degli atti giudiziari di cui all’art. 37. Il nuovo art. 57, comma 1.1, individua per i provvedimenti di condanna, compresi i decreti ingiuntivi, un obbligato in via principale: la parte condannata alle spese o il debitore nei cui confronti il decreto è divenuto esecutivo. Le altre parti, e quindi il creditore, rispondono solo in via sussidiaria, quando la riscossione nei confronti del debitore risulta infruttuosa.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 14 marzo 2025 non affronta la tassazione per enunciazione. Resta perciò aperta la questione se il nuovo regime di responsabilità sussidiaria si estenda anche all’imposta dovuta sul contratto enunciato nel decreto ingiuntivo. Si tratta di un’imposta riferita a un atto distinto dal provvedimento, ma liquidata in occasione della sua registrazione.
Il Testo unico dell’imposta di registro (D.Lgs. n. 123/2025)
Il D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, recante il Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti, riproduce la disciplina vigente con una nuova numerazione. La tassazione per enunciazione è regolata dall’art. 26, che ripete il contenuto dei tre commi dell’attuale art. 22 TUR. Il rinvio sanzionatorio è aggiornato alla disciplina del Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 173/2024). Il caso d’uso resta definito dall’art. 6, mentre gli artt. 5 e 7 mantengono la distinzione tra termine fisso, caso d’uso e atti esenti.
L’operatività del Testo unico, inizialmente prevista dal 1° gennaio 2026, è stata differita al 1° gennaio 2027 dal D.L. n. 200/2025, convertito dalla L. n. 26/2026, insieme a quella degli altri testi unici tributari. La codificazione a testo invariato ha una conseguenza interpretativa netta. L’orientamento della Cassazione sulla tassazione per enunciazione degli atti in caso d’uso è destinato a conservare piena attualità anche nel nuovo assetto normativo.
La misura della sanzione per gli atti in termine fisso
Per gli atti enunciati soggetti a registrazione in termine fisso, la sanzione dell’art. 69 TUR, nel testo risultante dalle modifiche del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, e del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, è pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. È ridotta al 45%, con un minimo di 150 euro, se la richiesta di registrazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni. L’abrogazione dell’art. 69 disposta dal Testo unico delle sanzioni tributarie produrrà effetto con l’operatività di quest’ultimo. Da quel momento il rinvio contenuto nella disciplina della tassazione per enunciazione dovrà intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 173/2024.
Considerazioni conclusive
L’ordinanza n. 2296/2024 consolida, in tema di tassazione per enunciazione, un orientamento che si articola in due affermazioni di diverso spessore. La prima, secondo cui l’enunciazione non integra un caso d’uso, è coerente con la tassatività dell’art. 6 TUR e con l’insegnamento delle Sezioni Unite. La seconda, secondo cui l’atto soggetto a registrazione in caso d’uso sconta l’imposta per il solo fatto di essere enunciato, poggia su un argomento a contrario di debole capacità dimostrativa. La previsione dell’imposta senza sanzione conserva infatti un significato anche nella lettura che subordina la tassazione al verificarsi dell’uso. Il comma 3 dell’art. 22 offre una base testuale più solida, almeno per gli atti giudiziari, e ne segna al tempo stesso il limite: l’imposta si applica alla sola parte non eseguita dell’atto enunciato.
Sul piano operativo, l’orientamento sulla tassazione per enunciazione è ormai stabile nella Sezione tributaria e deve essere assunto come dato di riferimento. Ciò vale per la redazione e l’autoliquidazione degli atti notarili, alla luce della responsabilità del notaio per l’imposta principale sugli atti enunciati, e per la gestione del contenzioso monitorio. Restano margini di difesa significativi su tre fronti. Il primo è la compiutezza dell’enunciazione, che non può ridursi al richiamo nominale del rapporto. Il secondo è l’identità delle parti, che non può essere presunta. Il terzo è la cessazione degli effetti del contratto verbale enunciato, che la giurisprudenza più recente applica con coerenza ai finanziamenti dei soci imputati a capitale o estinti.
De iure condendo, il passaggio al Testo unico ha rappresentato un’occasione mancata. Una precisazione che escludesse la tassazione per enunciazione delle scritture relative a operazioni imponibili IVA, almeno quando l’atto enunciante è un provvedimento giudiziario, avrebbe allineato l’art. 26 del nuovo Testo unico al principio di alternatività. Avrebbe inoltre eliminato un prelievo che, nel contenzioso sui crediti commerciali, colpisce due volte, in misura fissa, la medesima operazione economica. Analoga chiarezza sarebbe auspicabile per gli atti della Tabella, la cui esenzione oggettiva non dovrebbe poter essere neutralizzata dalla semplice menzione in un altro documento.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Fonti normative
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 3, 5, 6, 7, 22, 37, 40, 41, 42, 57 e 69; Tariffa, Parte I, artt. 8 e 9; Tariffa, Parte II; Tabella allegata
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (riforma dell’imposta di registro)
- D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (revisione del sistema sanzionatorio tributario) e D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81
- D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali)
- D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 (Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti), artt. 5, 6, 7 e 26
- D.L. n. 200/2025, convertito dalla L. n. 26/2026 (differimento dei testi unici al 1° gennaio 2027)
- D.Lgs. n. 463/1997, art. 3-ter
Giurisprudenza
- Cass. SU, 16 marzo 2023, n. 7682
- Cass. SU, 24 maggio 2023, n. 14432
- Cass., sez. trib., ord. 23 gennaio 2024, n. 2296
- Cass., sez. trib., ordd. nn. 2311/2024, 2443/2024, 2687/2024 e n. 2734/2024
- Cass., sez. trib., ord. n. 20055/2024
- Cass., sez. trib., n. 15714/2024
- Cass. 8 febbraio 2023, n. 3841
- Cass. 22 dicembre 2025, n. 33513
- Cass., ord. 24 agosto 2021, n. 23414
- Cass. 6 novembre 2019, n. 28559
- Cass. n. 19799/2018
- Cass. n. 15585/2010
- Cass. n. 5946/2007
Prassi e studi
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E del 14 marzo 2025
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 208-2010/T, La registrazione d’ufficio e l’enunciazione nell’imposta di registro
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