📚 Questa è la Parte 2 di 8 della serie «Successione UE e immobili in Italia». Il quadro generale dei criteri di collegamento e del regime di opponibilità è trattato nella Parte 1/8; la Parte successiva è dedicata alla Francia.
Abstract
Abstract. Il diritto successorio della Repubblica Federale di Germania offre al notaio italiano rogante un quadro di relativa certezza su due fronti decisivi: il contratto successorio (Erbvertrag) garantisce una stabilità del titolo superiore a quella della vocazione testamentaria; il diritto alla quota di riserva (Pflichtteil) è configurato come puro diritto di credito (Geldanspruch), senza alcuna pretesa reale sui singoli beni ereditari. Ne discende che il legittimario tedesco pretermesso non può aggredire l’immobile sito in Italia: la sua tutela si esaurisce in una pretesa monetaria nei confronti dell’erede. Rispetto a questo quadro favorevole si staglia, tuttavia, un rischio specifico: la Vorerbschaft e la Nacherbschaft, istituto di sostituzione ereditaria che — ove il titolo del de cuius sia gravato da Nacherbschaft — può limitare la disponibilità dei beni immobili da parte del Vorerbe. La trattazione ricostruisce la struttura del diritto successorio tedesco nell’interazione con il Regolamento (UE) n. 650/2012, analizza gli strumenti di legittimazione (Erbschein e Certificato Successorio Europeo) e conclude con l’analisi sistematica dell’opponibilità delle tutele tedesche all’acquirente dell’immobile italiano, secondo lo schema che caratterizza l’intera serie.
Indice dei contenuti
- Il sistema tedesco nel quadro del Regolamento (UE) n. 650/2012
- La successione legale nel diritto tedesco
- Il contratto successorio (Erbvertrag)
- Il Pflichtteil: la legittima tedesca come diritto di credito
- Vorerbschaft e Nacherbschaft: il rischio specifico tedesco
- L’Erbschein e il Certificato Successorio Europeo
- Gli accertamenti del notaio rogante
- Tavola sinottica: diritto tedesco e diritto italiano a confronto
- L’opponibilità all’acquirente dell’immobile in Italia
- Riferimenti normativi e bibliografici
Il sistema tedesco nel quadro del Regolamento (UE) n. 650/2012
La Germania è Stato membro dell’Unione europea e ha aderito al Regolamento (UE) n. 650/2012 senza riserve, a differenza della Danimarca e dell’Irlanda. Per le successioni aperte a decorrere dal 17 agosto 2015, il Regolamento determina la legge applicabile secondo i criteri di collegamento già esaminati nel quadro generale della serie: residenza abituale al momento della morte (art. 21) ovvero, in presenza di professio iuris, la legge dello Stato di cittadinanza del de cuius (art. 22). Il principio di unità della successione esclude ogni scissione tra beni mobili e immobili; per l’immobile sito in Italia, la circolazione e la pubblicità restano disciplinate dalla lex rei sitae italiana (art. 1, par. 2, lett. k) e l) Reg.).
La residenza abituale del de cuius tedesco
Qualora il de cuius — cittadino tedesco — fosse stabilmente residente in Germania, la legge applicabile alla successione è il diritto tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, §§ 1922-2385). Questa è la situazione più frequente per la clientela tedesca di uno studio notarile dell’area del Verbano-Cusio-Ossola: il de cuius risiede e ha il centro dei propri interessi in Germania, detiene un immobile in Italia come seconda proprietà o investimento. Qualora, viceversa, il de cuius fosse residente in Italia pur avendo cittadinanza tedesca, la lex successionis sarebbe quella italiana, con conseguente applicazione piena della legittima come diritto reale (artt. 536 ss. c.c.). La verifica della residenza abituale è pertanto il primo atto dell’istruttoria, da compiere in base a elementi fattuali: luogo di vita stabile, residenza fiscale, iscrizione anagrafica, centro degli interessi familiari ed economici (Reg., considerando 23 e 24; CGUE, C-80/19).
La professio iuris e la scelta della legge tedesca
Il de cuius di cittadinanza tedesca può avere scelto per testamento la legge tedesca (professio iuris, art. 22 Reg.), indipendentemente dallo Stato di residenza al momento del decesso. In presenza di professio iuris per la legge tedesca, anche il de cuius residente in Italia è soggetto al BGB: in tal caso il Pflichtteil rimane un puro diritto di credito e l’immobile italiano è al riparo da ogni pretesa reale dei legittimari. La scelta deve risultare da una disposizione a causa di morte — testamento, Erbvertrag con clausola di Rechtswahl (§ 2278 BGB) — o da altra disposizione equipollente; in difetto, si applica il criterio oggettivo della residenza abituale. Il notaio rogante deve verificare se il documento di legittimazione presupponga una professio iuris e controllarne la validità formale alla luce dell’art. 22, par. 2, del Regolamento.
La successione legale nel diritto tedesco
In assenza di valide disposizioni mortis causa, la successione segue l’ordine legale fissato dagli §§ 1924-1929 BGB. Il sistema è articolato in classi (Ordnungen) che si escludono reciprocamente: la presenza di un erede di classe superiore esclude completamente gli eredi di classe inferiore. Alla successione legale concorre il coniuge superstite, la cui quota è influenzata dal regime patrimoniale in vigore durante il matrimonio.
Le tre classi di eredi (Ordnungen)
La prima classe (§ 1924 BGB) è composta dai discendenti del de cuius: figli, nipoti e ulteriori discendenti, che acquistano per rappresentazione per stirpes. La seconda classe (§ 1925 BGB) comprende i genitori del de cuius e i loro discendenti — fratelli, sorelle e relativi figli — la cui chiamata è esclusa in presenza di discendenti della prima classe. La terza classe (§ 1926 BGB) ricomprende i nonni e i loro discendenti. Il sistema differisce da quello italiano per la posizione marginale degli ascendenti: i genitori del de cuius sono eredi legali solo in mancanza di discendenti, mentre nel diritto italiano concorrono con i figli sino a determinate quote (art. 568 c.c.). Per il notaio rogante, l’individuazione della classe applicabile dipende dalla completezza dell’albero genealogico attestato nel documento di legittimazione.
La posizione del coniuge superstite
Il coniuge superstite non appartiene ad alcuna Ordnung, ma concorre con gli eredi di qualsiasi classe ai sensi del § 1931 BGB. In concorso con la prima classe (figli), al coniuge spetta un quarto del patrimonio. Se tra i coniugi vigeva la Zugewinngemeinschaft — il regime legale tedesco di separazione con conguaglio degli incrementi, disciplinato dagli §§ 1363-1390 BGB — la quota del coniuge si eleva di un ulteriore quarto a titolo di Zugewinnausgleich forfettario (§ 1371, co. 1, BGB), portandola a metà dell’eredità in presenza di figli. La variabilità della quota coniugale in funzione del regime matrimoniale impone al notaio di accertare il regime vigente al momento del decesso: in assenza di contratto matrimoniale autenticato che derogasse alla Zugewinngemeinschaft, si presume l’applicazione del regime legale. Questo accertamento assume rilievo diretto sulla quota di cui il venditore dispone.
Il testamento congiunto (Berliner Testament)
Un istituto tipico del diritto tedesco è il testamento congiunto dei coniugi (Berliner Testament, §§ 2265-2270 BGB): ciascun coniuge istituisce l’altro erede universale e designa i figli come successori finali al decesso del superstite. Alla morte del primo coniuge, il superstite diventa erede esclusivo; i figli sono esclusi dalla prima successione ma subentrano alla morte del secondo. Sul piano pratico, il de cuius il cui patrimonio comprende un immobile in Italia può avere partecipato a un Berliner Testament: in tal caso il venditore è il coniuge superstite (non i figli), ma i figli vantano un Pflichtteil — spesso differito alla morte del secondo genitore — nei confronti dell’eredità del primo. Il notaio deve accertare se il documento di legittimazione faccia menzione di questo assetto e se i figli abbiano rinunciato al Pflichtteil della prima successione o ne abbiano differito la richiesta.
Il contratto successorio (Erbvertrag)
L’Erbvertrag è il contratto successorio regolato dagli §§ 1941 e 2274-2302 del BGB. Rappresenta la principale caratteristica differenziale del diritto successorio tedesco rispetto all’italiano (che vieta i patti successori: art. 458 c.c.) e offre, sotto il profilo della sicurezza dell’acquisto immobiliare, una stabilità del titolo superiore a quella conferita dalla vocazione testamentaria.
Forma, contenuto e carattere vincolante
L’Erbvertrag è necessariamente redatto per atto notarile (§ 2276 BGB), con la presenza contestuale di entrambe le parti. Il disponente (Erblasser) e l’istituito concordano, con efficacia contrattuale, sulla devoluzione dei beni; le disposizioni suscettibili di essere adottate con Erbvertrag comprendono l’istituzione di erede (Erbeinsetzung), il legato (Vermächtnis), l’onere (Auflage) e la scelta della legge successoria (Rechtswahl, § 2278 BGB). A differenza del testamento, che può essere revocato unilateralmente in qualsiasi momento, l’Erbvertrag non è revocabile senza il consenso dell’altra parte: questo carattere vincolante è la fonte della maggiore certezza che l’istituto offre. L’Erbvertrag deve essere depositato presso il Nachlassgericht o conservato dal notaio rogante tedesco e registrato nel Zentrales Testamentsregister (ZTR).
Il § 2289 BGB: l’inefficacia del testamento successivo
La principale garanzia offerta dall’Erbvertrag è sancita dal § 2289 BGB: la disposizione testamentaria posteriore che pregiudichi i diritti del beneficiario contrattuale è, nella misura della lesione, priva di effetti. A differenza della successione testamentaria — in cui il rischio di un testamento posteriore revocatorio è il maggiore pericolo per il terzo acquirente — l’Erbvertrag assoggetta ogni disposizione posteriore incompatibile alla regola dell’inefficacia. Per il notaio rogante, la verifica dell’esistenza e del contenuto dell’Erbvertrag è essenziale: laddove la base della vocazione sia un contratto successorio pienamente efficace, il rischio di revoca implicita è neutralizzato. Il § 2289 BGB opera nei confronti dei soli Bedachten (beneficiari) contrattualmente designati; le disposizioni testamentarie che non pregiudichino i diritti degli istituiti contrattuali restano valide.
Il Pflichtteilsverzicht e l’Erbverzicht
Il diritto tedesco consente la rinuncia anticipata ai diritti successori mediante contratto con il testatore (Erbverzicht, § 2346 BGB), limitabile al solo Pflichtteil (Pflichtteilsverzicht). A differenza del divieto italiano dei patti successori rinunciativi (art. 458 c.c.), il § 2346 BGB consente al potenziale legittimario di precludere in anticipo ogni pretesa. Laddove un figlio o il coniuge superstite abbia sottoscritto un Pflichtteilsverzicht, il rischio per il terzo acquirente si riduce sensibilmente: non residua alcun creditore latente nei confronti dell’eredità. Il Pflichtteilsverzicht deve risultare da atto notarile (§ 2348 BGB) e deve essere verificato, ove presente, nel contesto della ricostruzione complessiva del titolo.
Il Pflichtteil: la legittima tedesca come diritto di credito
Il Pflichtteil è il diritto riservato per legge ai parenti più stretti del de cuius, sancito dagli §§ 2303-2338 BGB. La sua struttura — radicalmente diversa dalla legittima italiana — ha conseguenze determinanti per la sicurezza dell’acquisto dell’immobile situato in Italia.
Il Pflichtteil come Geldanspruch: la differenza fondamentale con la legittima italiana
Il Pflichtteil è configurato dal § 2303 BGB come un puro diritto di credito (Geldanspruch): la sua misura corrisponde alla metà del valore della quota ereditaria legale. Sono titolari del Pflichtteil i discendenti del de cuius, il coniuge superstite e — in assenza di discendenti — i genitori. Il titolare del Pflichtteil non è erede, non partecipa alla comunione ereditaria e non può pretendere la consegna di singoli beni ereditari: ha esclusivamente il diritto a una somma di denaro, quantificata sul valore netto del patrimonio al momento del decesso, da far valere contro l’erede (Pflichtteilsschuldner). Questa struttura è decisiva per l’analisi di opponibilità: il titolare del Pflichtteil non ha né una quota reale sull’immobile in Italia né una pretesa di restituzione nei confronti dell’acquirente. La sua tutela è esclusivamente obbligatoria e si esaurisce nel rapporto erede-legittimario, senza toccare il bene alienato.
L’Ergänzungspflichtteil e le donazioni (§ 2325 BGB)
Un profilo da considerare per gli immobili di provenienza donativa è l’Ergänzungspflichtteil (§ 2325 BGB): il meccanismo che consente al titolare del Pflichtteil di includere nel calcolo le donazioni effettuate dal de cuius nei dieci anni precedenti il decesso. Il valore della donazione è preso in considerazione in misura piena per le donazioni intervenute entro il primo anno dalla morte e si riduce di un decimo per ciascun anno trascorso (c.d. Abschmelzungsregelung, introdotta dall’Erbrechtsreformgesetz 2009), fino ad azzerarsi per le donazioni anteriori di oltre dieci anni. Anche in questo caso, tuttavia, il diritto dell’avente causa è un diritto di credito verso il donatario, non una pretesa reale sull’immobile donato. La riforma italiana del 2025 (L. n. 182/2025), che per i beni di provenienza donativa ha spostato la tutela del legittimario italiano dal piano reale a quello obbligatorio, rende i due sistemi — tedesco e italiano — convergenti sotto il profilo della protezione del terzo acquirente.
Vorerbschaft e Nacherbschaft: il rischio specifico tedesco
Un istituto del diritto successorio tedesco richiede un’attenzione specifica nell’acquisto di un immobile da erede straniero: la sostituzione ereditaria nella forma della Vorerbschaft (eredità preliminare) e della Nacherbschaft (eredità definitiva), disciplinata dagli §§ 2100-2146 BGB.
La struttura dell’istituto e il rischio per l’acquirente
Con la Vorerbschaft, il testatore istituisce un primo erede (Vorerbe) che riceve il patrimonio in modo temporaneo, con l’obbligo di trasmetterlo — al verificarsi di un evento futuro, in genere la propria morte — a un secondo erede designato (Nacherbe). Il Vorerbe gestisce il patrimonio ereditario ma non ne dispone liberamente: il § 2113 BGB sancisce l’inefficacia, nei confronti del Nacherbe, degli atti dispositivi del Vorerbe che pregiudichino il diritto del Nacherbe stesso. Per i beni immobili, ciò significa che il Vorerbe non può alienare o gravare di ipoteca un immobile ereditario a danno del Nacherbe: l’atto è caducabile su istanza del Nacherbe una volta verificatasi la condizione della Nacherbschaft. Per il notaio rogante, questo è il rischio più grave nell’acquisto da erede tedesco: acquistare da un Vorerbe che vende l’immobile italiano senza il consenso del Nacherbe equivale a ricevere un titolo potenzialmente impugnabile, anche a distanza di anni dalla vendita.
Come rilevare la Nacherbschaft dall’Erbschein
La Nacherbschaft deve risultare dall’Erbschein (§ 2363 BGB): il documento di legittimazione deve indicare espressamente se la qualità di erede è soggetta a limitazioni derivanti da Vorerbschaft, Testamentsvollstreckung (esecuzione testamentaria) o Nacherbschaft, rendendo tali limitazioni opponibili ai terzi. Un Erbschein che attesti la qualità di erede senza menzione di limitazioni — ohne Einschränkungen — offre la protezione dell’acquisto in buona fede (§ 2366 BGB), analoga a quella prevista dall’art. 69 del Regolamento per il CSE. Se, viceversa, l’Erbschein indica la presenza di un Nacherbe, il notaio deve astenersi dal ricevere l’atto di alienazione, ovvero acquisire il consenso scritto del Nacherbe all’alienazione. La menzione della Nacherbschaft nel documento di legittimazione è pertanto il primo elemento da leggere con rigore prima di procedere al rogito.
L’Erbschein e il Certificato Successorio Europeo
Individuata la legge applicabile e verificata la struttura della successione, il notaio deve acquisire il documento che legittima l’erede a disporre del bene. Il sistema tedesco prevede due strumenti paralleli: l’Erbschein, documento nazionale disciplinato dai §§ 2353-2370 BGB, e il Certificato Successorio Europeo (CSE). Una ricognizione sistematica sul CSE come strumento per la gestione dell’eredità transfrontaliera e sulle relative regole di deposito del documento estero presso il notaio è disponibile in precedenti contributi della serie.
L’Erbschein: struttura e valore probatorio
L’Erbschein è rilasciato dal Nachlassgericht (tribunale successorio) su istanza dell’erede e certifica la qualità di erede, le quote e le eventuali limitazioni. Produce una presunzione di esattezza: ai sensi del § 2366 BGB, chi acquista a titolo oneroso da persona indicata come erede nell’Erbschein è protetto in buona fede, salvo conoscenza dell’inesattezza o colpa grave. Il § 2363 BGB impone che l’Erbschein indichi le limitazioni derivanti da Vorerbschaft o Testamentsvollstreckung, rendendo tali limitazioni opponibili al terzo: un Erbschein che taccia sulla Nacherbschaft non offre protezione piena. Per l’immobile sito in Italia, l’Erbschein non ha efficacia diretta nei registri immobiliari italiani: la trascrizione richiede un titolo adatto alla pubblicità ai sensi della legge italiana, nel quale il CSE ha una posizione privilegiata.
Erbschein e CSE: convergenze e scelta operativa
Il CSE e l’Erbschein assolvono funzioni analoghe ma operano su piani diversi: il CSE è lo strumento preferibile per le operazioni immobiliari italiane, in quanto circolante direttamente in tutti gli Stati membri e dotato di efficacia probatoria uniforme (art. 69 Reg.); l’Erbschein è il documento di riferimento per le formalità nei registri fondiari tedeschi (§ 35 Grundbuchordnung — GBO). Nella prassi notarile italiana, entrambi sono accettabili come base per la trascrizione dell’accettazione ereditaria (art. 2648 c.c.) e come prova della qualità di erede ai sensi dell’art. 534 c.c. Il Zentrales Testamentsregister (ZTR), istituito dalla Bundesnotarkammer nel 2012, raccoglie i dati di ogni testamento, Erbvertrag e altra disposizione autentica: la sua consultazione è obbligatoria nell’ambito dell’apertura di ogni successione tedesca e precede il rilascio dell’Erbschein. La rete europea ENRWA, fondata sulla Convenzione di Basilea del 1972, consente l’interconnessione tra i registri testamentari dei Paesi aderenti.
Gli accertamenti del notaio rogante
Riunendo i profili fin qui esaminati, l’istruttoria che il notaio italiano deve compiere prima di ricevere l’atto di alienazione da un erede di diritto tedesco segue una sequenza logica precisa.
La verifica del titolo e dei documenti di legittimazione
Il notaio rogante deve richiedere: (a) l’Erbschein o il CSE che attesti la qualità di erede senza limitazioni da Nacherbschaft o Testamentsvollstreckung; (b) copia del testamento o dell’Erbvertrag, per verificare la coerenza del titolo con il documento di legittimazione e l’assenza di disposizioni incompatibili; (c) ove la vocazione sia testamentaria, conferma dell’assenza di testamenti posteriori attraverso la rete ENRWA o la documentazione del Nachlassgericht; (d) la dichiarazione di successione a fini fiscali (Erbschaftsteuererklärung) non come prova della qualità di erede, bensì come elemento di coerenza. La documentazione va depositata presso il notaio ai sensi dell’art. 106-bis della legge notarile, garantendo la conservazione del titolo di legittimazione straniero. Per il caso specifico delle fondazioni di diritto tedesco che dispongono di immobili italiani, una casistica operativa è disponibile nell’analisi dedicata all’acquisto di un immobile da fondazione di diritto tedesco.
Il regime fiscale successorio tedesco: breve cenno
L’imposta sulle successioni tedesca (Erbschaftsteuer, ErbStG) è distinta da quella italiana: il suo assolvimento non costituisce condizione per la validità dell’atto notarile italiano, ma incide sul regime di provenienza del titolo e può emergere come questione nel contesto dell’istruttoria. In Germania non esiste un meccanismo analogo alla dichiarazione di successione italiana quale presupposto per la pubblicità immobiliare: la successione si apre e i beni si trasferiscono automaticamente (§ 1922 BGB — Gesamtrechtsnachfolge). Il notaio italiano non è tenuto a verificare l’assolvimento dell’Erbschaftsteuer tedesca, ma deve essere consapevole che l’erede ha obblighi fiscali distinti in entrambi gli ordinamenti.
Tavola sinottica: diritto tedesco e diritto italiano a confronto
Il confronto tra il diritto successorio tedesco e quello italiano evidenzia le asimmetrie operative più rilevanti per la sicurezza dell’acquisto dell’immobile situato in Italia.
| Aspetto | Diritto tedesco (BGB) | Diritto italiano (c.c.) |
|---|---|---|
| Acquisto dell’eredità | Automatico al decesso — Gesamtrechtsnachfolge (§ 1922 BGB) | Accettazione espressa o tacita (art. 459 c.c.) |
| Contratto successorio | Erbvertrag: ammesso, notarile, vincolante (§§ 1941, 2274 BGB) | Patto successorio: vietato (art. 458 c.c.) |
| Legittima — natura | Pflichtteil: diritto di credito — Geldanspruch (§ 2303 BGB) | Legittima: quota reale sul patrimonio (artt. 536 ss. c.c.) |
| Quota minima figli | 1/2 della quota legale intestata (§ 2303 BGB) | Da 1/2 a 3/4 del patrimonio (artt. 537-538 c.c.) |
| Coniuge — quota legale | 1/4 con figli; 1/2 o 3/4 senza; + Zugewinnausgleich forfettario (§§ 1931, 1371 BGB) | Da 1/4 a 1/2 in concorso con figli (art. 581 c.c.) |
| Eredità temporanea | Vorerbschaft / Nacherbschaft: § 2113 BGB limita la disponibilità dei beni | Sostituzione fidecommissaria: ammessa solo per incapaci (art. 692 c.c.) |
| Documento legittimazione | Erbschein (§ 2353 BGB) e/o CSE (art. 63 Reg. 650/2012) | CSE / atti notarili nazionali |
| Registro disposizioni | Zentrales Testamentsregister — ZTR (Bundesnotarkammer, dal 2012) | ANA — Archivio Notarile (Registro testamenti) |
| Rinuncia anticipata legittima | Pflichtteilsverzicht contrattuale (§ 2346 BGB) | Non consentita — art. 557 c.c. |
| Opponibilità all’acquirente | Pflichtteil: irrilevante (puro credito); Nacherbschaft: rilevante | Legittima: in astratto reale; in concreto riformata da L. 182/2025 |

L’opponibilità all’acquirente dell’immobile in Italia
La sezione conclusiva applica allo specifico contesto tedesco-italiano lo schema sistematico illustrato nella Parte 1/8 della serie: la distinzione tra ciò che la lex successionis tedesca determina e ciò che la lex rei sitae italiana governa in termini di opponibilità.
Il Pflichtteil come diritto di credito: irrilevanza per l’immobile italiano
La lex successionis tedesca qualifica il Pflichtteil come un diritto di credito (art. 23, par. 2, lett. h) e i) del Regolamento): l’esistenza, la misura e la natura della tutela appartengono alla legge applicabile alla successione. Poiché il BGB configura il Pflichtteil come Geldanspruch, la sua natura obbligatoria è riconosciuta dall’ordinamento italiano come tale e non può essere convertita in una pretesa reale sull’immobile situato in Italia. Il titolare del Pflichtteil non ha né una quota reale sull’immobile né una pretesa di restituzione nei confronti del terzo acquirente: la sua tutela si esaurisce nel rapporto con l’erede, al di fuori del circuito della circolazione immobiliare. Anche la riforma italiana (L. n. 182/2025), che per i beni di provenienza donativa ha spostato la tutela del legittimario dal piano reale a quello obbligatorio, converge con questo risultato, rafforzando la sicurezza dell’acquisto di immobili provenienti da successione tedesca.
La Nacherbschaft e i suoi limiti opponibili al terzo
Il quadro muta radicalmente in presenza di Nacherbschaft. Il diritto del Nacherbe è configurato dal BGB come un diritto reale di contenuto successorio che limita la disponibilità dei beni in capo al Vorerbe: l’art. 23 del Regolamento attribuisce alla lex successionis la determinazione della natura di tali diritti, ma l’art. 1, par. 2, lett. k) e l) esclude la natura dei diritti reali e la pubblicità immobiliare dall’ambito del Regolamento stesso. Ai fini dell’opponibilità in Italia, opera l’art. 31 Reg. (adattamento al diritto reale equivalente più prossimo): anche dopo adattamento, la limitazione del Vorerbe permane nella sostanza e l’alienazione senza il consenso del Nacherbe è suscettibile di impugnativa. La soluzione operativa è acquisire il consenso scritto del Nacherbe all’alienazione, oppure — in alternativa — verificare dall’Erbschein l’assenza di ogni limitazione da Nacherbschaft prima di procedere al rogito.
La posizione dell’acquirente e l’irrilevanza della sua cittadinanza
Come per ogni ordinamento della serie, la cittadinanza dell’acquirente non è un criterio di collegamento né incide sul regime di opponibilità. L’acquirente di cittadinanza tedesca, italiana o di altra nazionalità riceve identica tutela ai sensi degli artt. 534 c.c. e 2652 n. 7 c.c. per la contestazione del fondamento dell’acquisto mortis causa, e del regime di L. 182/2025 per i beni di provenienza donativa. In fatto, l’acquirente di cittadinanza tedesca potrebbe essere ritenuto soggetto a uno standard più rigoroso di verifica della presenza di Nacherbschaft, di Pflichtteilsverzicht o di testamenti incompatibili con l’Erbvertrag: la sua prossimità all’ordinamento del de cuius è un indizio rilevante ai fini dell’apprezzamento della colpa grave nella buona fede (artt. 534 c.c., 1147 c.c., art. 69, par. 4, Reg.). Non si tratta di una presunzione automatica, ma di una valutazione di fatto che il notaio gestisce documentando con cura gli accertamenti svolti.
Riferimenti normativi e bibliografici
- Regolamento (UE) n. 650/2012, artt. 1, 20-23, 31, 35, 62-69.
- BGB, §§ 1922-1935 (successione legale), 1941 e 2274-2302 (Erbvertrag), 2100-2146 (Vorerbschaft), 2265-2270 (Berliner Testament), 2303-2338 (Pflichtteil), 2325 (Ergänzungspflichtteil), 2346-2352 (Erbverzicht), 2353-2370 (Erbschein); § 35 GBO.
- Codice civile italiano, artt. 456-459, 534, 536 ss., 553 ss., 561-563, 1147, 2643-2644, 2648, 2650, 2652.
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44.
- Corte di giustizia UE: 12 ottobre 2017, C-218/16 (Kubicka); 16 luglio 2020, C-80/19; 9 settembre 2021, C-277/20.
- Cass., Sez. Un., 5 febbraio 2021, n. 2867.
- Bundesnotarkammer — Zentrales Testamentsregister: https://www.zentrales-testamentsregister.de/.
- Testo del BGB: www.gesetze-im-internet.de/bgb (Bundesministerium der Justiz).
- Studi del Consiglio Nazionale del Notariato sul Reg. 650/2012; contributi reperibili su elibrary.fondazionenotariato.it.
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