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Notaio Manlio Carlo Soldani — Studio Notarile Domodossola


La morte di una persona determina l’apertura della successione: da quel momento si pone la domanda fondamentale di chi subentrerà nei suoi diritti e nelle sue obbligazioni. Il nostro ordinamento prevede tre modalità con cui ciò può accadere — per testamento, per legge e, entro certi limiti imperativi, per diritto dei legittimari — e la loro distinzione non è soltanto accademica: incide profondamente sulla pianificazione patrimoniale, sulla libertà di disporre dei propri beni e sulla tutela dei familiari più stretti.


Il quadro d’insieme: successione testamentaria, legittima e necessaria

Prima di entrare nel merito delle due figure, vale la pena chiarire il sistema nel suo complesso. Il Codice Civile italiano disciplina tre tipi di successione:

Successione testamentaria. Il defunto (de cuius) lascia un testamento valido con cui indica i propri eredi o legatari. È l’espressione massima dell’autonomia privata in materia successoria.

Successione legittima (o ab intestato). Scatta in assenza di testamento, o nelle parti non coperte da esso, e segue le regole stabilite dalla legge circa l’ordine e le quote spettanti ai parenti.

Successione necessaria. Non è una successione autonoma, ma un sistema di tutele inderogabili a favore di determinati familiari (i legittimari), operativo anche quando esiste un testamento. Anche il testatore più creativo non può ignorarla.

La libertà di testare in Italia non è assoluta: la legge riserva ai familiari più prossimi una quota minima del patrimonio che nessuna volontà del defunto può sottrarre.


La successione legittima: quando decide la legge

Quando si apre

La successione legittima opera in tre situazioni: quando il de cuius non ha lasciato alcun testamento valido; quando il testamento esiste ma non dispone dell’intera eredità; quando il testamento è annullato, revocato o inefficace per qualsiasi ragione.

In questi casi, il patrimonio del defunto — o la parte da esso non coperta — si distribuisce secondo una rigida gerarchia stabilita dagli artt. 565 ss. c.c.

I soggetti chiamati e le loro quote

La legge individua categorie di eredi in ordine di priorità. I più vicini escludono i più lontani, salvo il meccanismo della rappresentazione. Le situazioni più frequenti:

Composizione familiareQuota coniugeQuota figli/altriNorma
Coniuge solo100%—art. 583 c.c.
Coniuge + 1 figlio1/21/2art. 581 c.c.
Coniuge + 2 o più figli1/32/3 (in parti uguali)art. 581 c.c.
Solo figli (senza coniuge)—100% (in parti uguali)art. 566 c.c.
Coniuge + ascendenti (senza figli)3/41/4 agli ascendentiart. 582 c.c.
Coniuge + fratelli/sorelle (senza figli né ascendenti)2/31/3 ai fratelli (in parti uguali; gli unilaterali ricevono la metà dei germani)art. 585 c.c.
Solo fratelli/sorelle—In parti uguali (i unilaterali metà)art. 571 c.c.

In assenza di parenti entro il sesto grado e di coniuge, l’eredità è devoluta allo Stato (art. 586 c.c.), che non può rinunciarvi.

Il coniuge superstite e la casa coniugale

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la casa familiare: ai sensi dell’art. 540, co. 2 c.c., il coniuge superstite ha diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano. Questo diritto è autonomo rispetto alla quota ereditaria e deve essere calcolato ai fini delle quote spettanti agli altri coeredi.

I figli nati fuori dal matrimonio

La riforma del 2012–2013 ha eliminato ogni distinzione tra figli “legittimi” e “naturali”: oggi tutti i figli hanno identica posizione successoria, indipendentemente dalla natura del rapporto tra i genitori.


La successione necessaria: i diritti che la legge sottrae al testatore

Chi sono i legittimari

La successione necessaria tutela un nucleo ristretto di familiari, i cosiddetti legittimari o eredi necessari, cui spetta per legge una quota inderogabile del patrimonio del defunto: il coniuge (o il partner di unione civile), i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti (genitori, nonni). Sono esclusi i fratelli, i nipoti in linea collaterale e i parenti più lontani.

Art. 536 c.c. — norma chiave. I legittimari sono il coniuge, i figli e gli ascendenti del defunto. La legge riserva loro una porzione del patrimonio ereditario che il testatore non può ledere né con disposizioni testamentarie né con donazioni effettuate in vita.

Le quote di riserva

Le quote riservate (o “legittime”) variano a seconda della composizione della famiglia:

Composizione familiareQuota riservata ai legittimariQuota disponibile
Un solo figlio, nessun coniuge1/2 al figlio1/2
Due o più figli, nessun coniuge2/3 ai figli (in parti uguali)1/3
Solo coniuge, senza figli né ascendenti1/2 al coniuge1/2
Coniuge + 1 figlio1/4 coniuge + 1/4 figlio = 1/21/2
Coniuge + 2 o più figli1/4 coniuge + 1/2 figli = 3/41/4
Solo ascendenti (senza figli né coniuge)1/4 agli ascendenti3/4
Coniuge + ascendenti (senza figli)1/2 coniuge + 1/4 ascendenti = 3/41/4

Come si calcola la lesione di legittima

Per verificare se le disposizioni testamentarie o le donazioni compiute in vita abbiano leso la quota di riserva, si effettua un calcolo specifico ai sensi dell’art. 556 c.c.:

  1. Si parte dall’asse ereditario netto al momento della morte (attivo meno debiti).
  2. Vi si aggiungono fittiziamente le donazioni effettuate in vita, valorizzate al momento dell’apertura della successione.
  3. Si ottiene così il cosiddetto relictum ai fini della legittima.
  4. Su questo importo si applicano le percentuali di riserva previste dalla legge.

La donazione compiuta in vita non scompare dalla scena successoria: è come se restasse sospesa, pronta a essere “riunita” fittiziamente al patrimonio ereditario per verificare se i diritti dei legittimari siano stati rispettati.

L’azione di riduzione

Se la quota riservata risulta lesa, il legittimario può esercitare l’azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.). Questa azione, esperibile entro dieci anni dall’apertura della successione, mira a ridurre le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive nell’ordine inverso rispetto a quello cronologico: prima le disposizioni del testamento, poi le donazioni più recenti.

Va ricordato che, per effetto della riforma del 2005, il diritto dei terzi acquirenti di beni donati è oggi meglio tutelato: l’azione di restituzione contro costoro può essere esercitata solo decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, e previo infruttuoso escussione dei beni dell’erede o del donatario. Un aspetto rilevantissimo in ogni operazione immobiliare avente a oggetto beni pervenuti per donazione.


Differenze fondamentali a colpo d’occhio

ProfiloSuccessione legittimaSuccessione necessaria
Quando operaIn assenza di testamento (o per la parte non coperta)Sempre, anche in presenza di testamento
Fonte normativaArtt. 565 ss. c.c.Artt. 536 ss. c.c.
BeneficiariParenti fino al 6° grado + coniugeSolo coniuge, figli e ascendenti
Può essere derogata?Sì, dal testatore nella misura consentitaNo, mai (norma imperativa)
Rimedio per lesioneNon applicabileAzione di riduzione (10 anni)
Donazioni in vitaNon considerate nel calcoloRiunite fittiziamente per il calcolo
Rinuncia anticipataAmmessa (rinuncia all’eredità)Non ammessa prima dell’apertura della successione

Un caso pratico: quando le due discipline si intrecciano

Si consideri questo scenario: Tizio, vedovo, ha due figli (Caio e Sempronia) e un patrimonio netto di € 1.000.000. Nel corso della vita ha donato € 400.000 a Sempronia. Nel testamento lascia tutto il restante patrimonio a Caio.

La successione legittima non opererà: c’è un testamento valido che dispone di tutto il relictum. La successione necessaria, invece, entra in gioco.

Il calcolo della legittima procede così:

  • Relictum netto al momento della morte: € 600.000
  • Donazione a Sempronia (riunione fittizia): € 400.000
  • Totale base di calcolo: € 1.000.000

La quota riservata ai due figli è complessivamente 2/3 = € 666.666, spettante in parti uguali: € 333.333 ciascuno.

Sempronia ha già ricevuto in donazione € 400.000: la sua quota di legittima (€ 333.333) è ampiamente soddisfatta. Caio eredita per testamento € 600.000, ben oltre i suoi € 333.333 di riserva. Nessuna azione di riduzione è necessaria — ma il calcolo era comunque imprescindibile per accertarsene.


Unioni civili e convivenze di fatto

La legge 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha equiparato i partner di un’unione civile al coniuge ai fini della successione legittima e necessaria: il partner superstite gode degli stessi diritti ereditari del coniuge, incluso il diritto di abitazione sulla casa familiare.

Diversa la posizione del convivente di fatto: a questi non spettano diritti successori automatici. La legge riconosce soltanto un diritto di abitazione e di uso dei mobili sulla casa familiare per un periodo limitato (non superiore a cinque anni, e comunque non oltre la durata della convivenza), ma solo qualora fosse convivente al momento della morte. Per tutelare adeguatamente il partner non unito civilmente, è pertanto indispensabile un testamento.


Consigli pratici per la pianificazione successoria

La conoscenza delle regole sulla successione legittima e necessaria è il punto di partenza di qualsiasi pianificazione patrimoniale consapevole.

Chi ha figli e intende fare donazioni consistenti in vita dovrebbe sempre verificare, con il supporto di un notaio, se tali donazioni rischino di ledere le quote di riserva degli altri legittimari — evitando così future azioni di riduzione che possono destabilizzare l’intero assetto patrimoniale familiare.

Il testamento è indispensabile per chi vive in unione di fatto, per chi non ha figli e desidera beneficiare soggetti diversi dai parenti previsti dalla successione legittima, o per chi voglia destinare specifici beni — un immobile, una quota societaria — a determinati eredi.

Nei patrimoni complessi, con immobili, partecipazioni societarie o beni all’estero, la pianificazione successoria diventa particolarmente delicata: norme di diritto internazionale privato, regimi patrimoniali tra coniugi e le speciali regole di valutazione delle donazioni pregresse si intrecciano in modi che richiedono una valutazione personalizzata e professionale.


Il presente articolo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale. Per ogni fattispecie specifica è necessaria una valutazione professionale personalizzata.

Notaio Manlio Carlo Soldani
Via Camillo Prampolini n. 14 — Domodossola
Iscritto al Collegio Notarile di Verbania
Tel. 0324 066077 — domodossola@notaiosoldani.it

 


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