Sintesi
Nelle società fifty-fifty — quelle in cui la partecipazione al capitale è ripartita pariteticamente tra due soci o due gruppi contrapposti — la composizione dell’organo amministrativo riflette di regola la struttura proprietaria, configurando un consiglio di amministrazione bipersonale o multipersonale espressione simmetrica delle due compagini. La pariteticità sostanziale che ne deriva rende il deadlock gestorio un’eventualità sistemica: anche un singolo dissidio tra amministratori, in difetto di regola maggioritaria praticabile, può paralizzare l’organo, replicando in sede assembleare l’identica contrapposizione e mettendo in crisi la continuità dell’impresa. Lo studio n. 126-2025/I della Commissione Studi d’Impresa del CNN, redatto da Carlo Alberto Busi e approvato il 15 marzo 2026, offre l’inquadramento sistematico dello stallo nell’organo gestorio e dei rimedi statutari, parasociali e legali utilizzabili per superarlo. Lo studio in esame si pone come naturale prosecuzione del precedente studio n. 125-2025/I, dedicato alle clausole di buy-sell provision attivabili all’esito di uno stallo (russian roulette, Texas shoot-out e figure assimilate), del quale costituisce il complemento per la disciplina dei rimedi interni all’organo amministrativo. L’analisi che segue ricostruisce il fenomeno del deadlock gestorio, le tecniche di voto e di composizione dell’organo, la definizione statutaria del trigger event, il dibattito sulla rilevanza dello stallo come causa di scioglimento, le clausole simul stabunt simul cadent, two to hire one to fire, il casting vote, l’amministratore delegato anti-stallo, fino ai rimedi esterni costituiti dalla provocatio ad populum, dai diritti particolari e dall’arbitrato gestionale ex art. 838-quinquies c.p.c.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico
- Le modalità di voto nella formazione della volontà dell’organo amministrativo
- Il deadlock nell’organo gestorio
- La definizione statutaria dello stallo gestionale: la giurisprudenza italiana
- La corretta individuazione statutaria del trigger event
- Lo stallo nell’organo amministrativo come causa di scioglimento della società: il dibattito
- La clausola simul stabunt simul cadent
- La clausola two to hire, one to fire
- Rimedi interni all’organo: il casting vote
- L’amministratore delegato anti-stallo
- Rimedi esterni all’organo: la provocatio ad populum
- Rimedi esterni all’organo: i diritti particolari nella s.r.l.
- Rimedi esterni all’organo: l’arbitrato gestionale ex art. 838-quinquies c.p.c.
- Il rapporto con le clausole di buy-sell provision: una lettura coordinata
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
Premessa e inquadramento sistematico
Il fenomeno dello stallo decisionale rappresenta una delle questioni più delicate del diritto societario italiano contemporaneo, attratto — al pari di altri segmenti della disciplina d’impresa — dalla contaminazione con la contrattualistica di matrice anglosassone. Mentre la riflessione tradizionale si è concentrata sul deadlock assembleare, che configura un’espressa causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., la prassi più avveduta riconosce da tempo che la patologia del blocco decisionale può manifestarsi anche — e talora soprattutto — nell’organo gestorio, con conseguenze altrettanto gravi sulla continuità dell’impresa.
Si è in presenza di un deadlock gestorio “ogniqualvolta uno degli organi deliberativi della società non sia in grado di assumere una determinata deliberazione e, di conseguenza, la società nel suo complesso sia posta in una situazione di impasse operativa”. La fattispecie va distinta dalla diversa figura dello stalemate, in cui la paralisi non è conseguenza occasionale della pariteticità sostanziale, ma viene determinata ex ante dall’introduzione di particolari regole volte ad attribuire alla minoranza un potere di veto su questioni strategiche. Nel primo caso il blocco discende da una situazione di fatto, nel secondo da una scelta convenzionale di assetto: la differenza, marginale sul piano descrittivo, può assumere rilievo sul piano dei rimedi e dell’eventuale giudizio di abuso.
Il fenomeno è particolarmente frequente nelle società con compagine sociale ristretta, dove la partecipazione all’amministrazione è normalmente simmetrica rispetto alla partecipazione al capitale: la nomina di un organo amministrativo terzo e indipendente, sotto molti profili la soluzione più equilibrata per le joint venture a partecipazione paritetica, è raramente praticata. Si preferisce, viceversa, una configurazione che riproduca nell’organo gestorio i rapporti di forza assembleari, con i prevedibili effetti di duplicazione del conflitto.
Il presente contributo, in continuità con quanto già esposto nello studio dedicato alle clausole di buy-sell provision — che del deadlock assumono il presupposto operativo —, si concentra sui rimedi tecnici interni ed esterni all’organo gestorio. Mentre la russian roulette, il Texas shoot-out e le altre figure di shoot-out clause operano come strumenti di “ultima istanza”, risolvendo lo stallo attraverso la riallocazione delle partecipazioni, le tecniche qui esaminate intervengono a monte, prevenendo o disinnescando il deadlock senza necessariamente comportare l’uscita di un socio dalla compagine sociale. I due studi vanno dunque letti congiuntamente: l’uno fornisce la “via di fuga”, l’altro la “manutenzione ordinaria” dei meccanismi decisionali.
Le modalità di voto nella formazione della volontà dell’organo amministrativo
Per comprendere il deadlock gestorio è necessario muovere dalle modalità di formazione della volontà dell’organo amministrativo. La norma di riferimento per la società per azioni è l’art. 2388 c.c., che detta regole essenzialmente derogabili. Il principio cardine è quello della personalità del voto: la partecipazione e il voto in consiglio non sono delegabili nemmeno ad altri componenti del CdA. Secondo autorevole dottrina, si tratta dell’unico precetto certamente imperativo della disciplina.
Il secondo profilo, di rilievo strutturale, attiene alla disciplina dei quorum. L’art. 2388, comma 2, c.c. dispone che “le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto”: l’autonomia statutaria è dunque ampia, non solo nel senso del rafforzamento, ma anche — secondo la dottrina maggioritaria — nel senso dell’introduzione del principio unanimistico. Diversamente da quanto previsto dall’art. 2369, comma 4, c.c. per l’assemblea (che esclude maggioranze più elevate per l’approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali in seconda convocazione), la disciplina consiliare non pone limiti massimi al quorum deliberativo.
L’ammissibilità del voto unanime in consiglio è stata oggetto di un dibattito articolato. Una posizione restrittiva, fondata sul ruolo del principio maggioritario come elemento di ordine pubblico, ne contesta la legittimità. La posizione prevalente, fatta propria anche dal Consiglio notarile di Milano (massima n. 195/2020), ne riconosce viceversa la validità, osservando che “la deliberazione consiliare all’unanimità ha buon fondamento nella lettera della legge e può corrispondere ad una legittima scelta dei soci a maggior tutela della loro partecipazione sociale”. Quanto detto vale a fortiori per la s.r.l., dove il legislatore consente espressamente forme di amministrazione congiuntiva all’unanimità mutuate dalla disciplina delle società di persone.
Una volta ammessa l’unanimità, emerge l’importanza dei correttivi statutari per evitare che il principio si traduca in fonte sistematica di stallo. La disciplina del voto va inoltre coordinata con quella dell’astensione: dopo la riforma del 2003, l’art. 2391 c.c. non prevede più l’obbligo di astensione dell’amministratore interessato, con la conseguenza che ogni astensione si configura come volontaria e incide sul calcolo della maggioranza. Una clausola statutaria che chiarisca il trattamento delle astensioni — specie quando motivate da conflitto di interessi — è dunque opportuna per prevenire stalli pretestuosi.
Il deadlock nell’organo gestorio
Lo stallo gestorio si distingue dal deadlock assembleare per la natura delle questioni che lo determinano e per le conseguenze immediate sull’attività d’impresa. Mentre l’assemblea decide su questioni strutturali (bilancio, nomine, modifiche statutarie), l’organo amministrativo gestisce l’attività ordinaria e straordinaria della società: la sua paralisi può determinare non solo l’impossibilità di concludere operazioni essenziali, ma anche un rallentamento sistemico dell’attività produttiva, con riflessi negativi sulla produttività dell’impresa, sugli interessi dei soci e sulla tutela dei creditori sociali.
Il fenomeno non sempre comporta conseguenze negative: lo stallo può talora impedire la prosecuzione di politiche aziendali pregiudizievoli, costituendo paradossalmente un presidio della corretta gestione. Tuttavia, uno stallo prolungato e ricorrente su questioni rilevanti rappresenta una patologia da affrontare, sia per evitare l’esposizione della società a inefficienze gestionali, sia per prevenire il configurarsi di responsabilità in capo agli amministratori che non si oppongano alla deriva.
Va inoltre considerato che lo stallo gestorio è spesso preludio dello stallo assembleare: quando l’organo gestorio è espressione paritetica dei soci paciscenti, il conflitto consigliare non è altro che il riflesso del conflitto dei soci, di modo che la revoca degli amministratori da parte dell’assemblea — rimedio in astratto disponibile — si rivela praticamente impercorribile. La giurisprudenza milanese più recente ha riconosciuto questa interdipendenza, osservando che il dissidio tra amministratori “ridonda in un malfunzionamento dell’assemblea, mettendo a repentaglio la prosecuzione dell’attività d’impresa” (Trib. Milano, 18 aprile 2024).
La definizione statutaria dello stallo gestionale: la giurisprudenza italiana
Le clausole statutarie italiane che hanno regolamentato lo stallo nell’organo amministrativo, esaminate dalla giurisprudenza di merito, si sono rivelate sovente generiche, con conseguenze problematiche sul piano applicativo.
Il Tribunale di Milano (15 gennaio 2014) si è confrontato con una clausola che prevedeva una procedura antistallo nel caso di “stato di crisi, tale da impedire il funzionamento o le delibere del Consiglio di amministrazione, espressione delle due posizioni paritarie”, con obbligo di ricerca di una soluzione transattiva e, in difetto, possibilità di offerta di acquisto della quota dell’altra parte. Il dissidio riguardava la nomina della società incaricata della sicurezza, le necessità di finanziamento e il mantenimento del progettista. Il Tribunale ha denunciato il proprio imbarazzo nell’accertamento dello stato di crisi nell’organo di gestione, qualificando le questioni come “profili strettamente gestionali e di opportunità, implicanti valutazioni di merito discrezionali, che appare assai difficile risolvere in sede sommaria e forsanche in sede giudiziaria, ove si discute della violazione di norme e solo raramente della opportunità di provvedimenti societari”. Il rilievo metodologico è di portata generale: “il giudice non può e non deve diventare l’arbitro delle scelte dell’impresa, per non trasformarsi a sua volta in imprenditore”.
Nel più recente caso Muschio Selvaggio, lo statuto definiva il trigger event come “incapacità di adottare alcuna delibera del consiglio di amministrazione, ove composto da un numero pari di componenti che non consenta di esprimere una maggioranza valida ai sensi di statuto, per un periodo di tempo pari o superiore ad almeno 6 (sei) mesi, non dipendente da motivazioni oggettive (es. malattia), bensì da un dissidio insanabile tra soci o amministratori”. La clausola richiedeva dunque uno stallo totale e prolungato, ma non considerava che lo statuto attribuiva agli amministratori poteri di amministrazione ordinaria in via disgiunta, il cui esercizio avrebbe impedito lo stallo “totale” richiesto dalla clausola: una contraddizione interna che, nei fatti, ha alimentato il contenzioso.
L’insegnamento operativo è chiaro: la definizione statutaria dello stallo deve essere precisa, coordinata con le altre previsioni statutarie e fondata su riferimenti oggettivi. La sovrapposizione tra previsioni generali sull’amministrazione e clausole antistallo va valutata con attenzione redazionale, per evitare che la clausola si riveli inapplicabile o si presti a interpretazioni divergenti.
La corretta individuazione statutaria del trigger event
L’individuazione del trigger event (evento scatenante) costituisce il prius logico nella configurazione di una clausola antistallo. La dottrina anglosassone distingue quattro tipologie:
— clausole all matter, in cui il mancato accordo su qualsiasi materia può innescare il meccanismo antistallo;
— clausole all matters with qualifications, che escludono le materie di ordinaria e quotidiana amministrazione (day-to-day matters) e richiedono che la disputa riguardi materie di interesse fondamentale per la società;
— clausole reserved deadlock matters, che enumerano specificamente le materie il cui mancato accordo determina l’attivazione del meccanismo;
— clausole designated deadlock matters, che attribuiscono alternativamente agli amministratori per un determinato periodo la facoltà di definire le materie rilevanti.
La scelta tra queste opzioni non è neutra: una clausola generica espone al rischio di un utilizzo malizioso da parte del socio più forte, che può attivare il meccanismo per “scaramucce” anziché per stalli effettivi su decisioni essenziali. Tale rischio assume particolare rilievo quando lo statuto prevede, come rimedio terminale, una clausola di buy-sell provision del tipo russian roulette: in tal caso, come osservato in dottrina, “le clausole di roulette russa che, pur facendo da contraltare ad un potere di veto della minoranza, non assumono però quale presupposto applicativo uno stallo in senso stretto, rendono così doverosa l’applicazione integrale del principio di equa valorizzazione”.
La conseguenza pratica è significativa: una clausola di russian roulette agganciata a un trigger event generico o non sufficientemente caratterizzato potrebbe perdere la propria peculiare giustificazione “antistallo” e diventare uno strumento di esclusione del socio assimilabile al riscatto azionario, con conseguente applicazione dei limiti tipici di tale figura. Il punto è di grande importanza pratica e va tenuto in particolare considerazione nella redazione delle clausole.
Una definizione di stallo coerente con i requisiti di “specialità, importanza ed eccezionalità” — come efficacemente riassunti nello studio CNN — dovrebbe valorizzare congiuntamente: (i) la definitività dello stallo, non occasionale e transitoria; (ii) l’oggetto dello stallo, che deve riguardare decisioni essenziali per la società; (iii) la particolarità delle decisioni su cui si registra il dissidio. È inoltre opportuna una formula di chiusura che, a fianco dell’elencazione specifica delle materie, indichi parametri quantitativi residuali (ad esempio, operazioni di valore superiore a una determinata soglia) per coprire le ipotesi non prevedibili ab origine.
Sul fronte specularmente opposto — quello dell’inerzia di un amministratore che boicotta le riunioni (boycott of meetings) — la clausola dovrà identificare l’assenza ingiustificata reiterata dal consiglio come ipotesi autonoma di innesco del meccanismo, per evitare che il deadlock sia “fabbricato” attraverso il semplice rifiuto di partecipare.
Lo stallo nell’organo amministrativo come causa di scioglimento della società: il dibattito
Una questione di particolare delicatezza concerne la riconducibilità dello stallo gestorio prolungato a una causa di scioglimento della società. L’art. 2484 c.c. menziona espressamente, al comma 1, n. 3, l’impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell’assemblea, ma tace sulla diversa ipotesi del deadlock gestorio.
Una prima impostazione, restrittiva, esclude che lo stallo dell’organo amministrativo possa di per sé determinare lo scioglimento, in considerazione del fatto che i soci sarebbero sempre in grado, in linea teorica, di revocare gli amministratori e nominarne di nuovi: la dissoluzione finirebbe per essere conseguenza “non meritata” di un conflitto che gli stessi soci hanno la possibilità di risolvere. Si è osservato che ammettere la rilevanza dello stallo del CdA come causa di scioglimento snaturerebbe la prevalenza dell’interesse sociale alla conservazione dell’ente, esponendo la società “a una causa di scioglimento non prevista dal legislatore” e ponendosi in tensione con il divieto di cui all’art. 2369, comma 4, c.c., sintomatico del favor del legislatore per gli strumenti diretti ad evitare gli stalli decisionali.
Una seconda impostazione, più sostanzialistica, considera che lo stallo gestorio prolungato, quando si rifletta nell’incapacità dell’assemblea di sostituire l’organo amministrativo (perché la contrapposizione dei soci paritetici si riproduce in assemblea), integri di fatto un’ipotesi di impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., o di sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ex art. 2484, comma 1, n. 2, c.c. Tale lettura, sostenuta da autorevole dottrina, è coerente con la ratio di fondo della disciplina dello scioglimento, che il legislatore ha esteso a tutte le ipotesi in cui l’attività della società non possa più proseguire.
Una terza impostazione, pragmatica, suggerisce di inserire nello statuto una previsione espressa che qualifichi lo stallo gestorio “irreversibile” e “su decisioni strategiche” come causa convenzionale di scioglimento ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 7, c.c. — norma che consente ai soci di prevedere ulteriori cause di scioglimento rispetto a quelle legali. Tale strada presenta il vantaggio della certezza, sottraendo la questione al dibattito interpretativo e legittimando incontestabilmente l’innesco di clausole antistallo e di buy-sell provision anche a fronte del deadlock del CdA.
La Cassazione, sia pure in obiter dictum, ha valorizzato la rilevanza dello stallo consigliare affermando che “l’operatività della clausola non è immediata, ma rimessa alla circostanza che si verifichi uno stallo degli organi gestori o assembleari della società, predeterminato contrattualmente ma del tutto eventuale” (Cass., 25 luglio 2023, n. 22375). Il Consiglio notarile di Milano (massima 181/2019) e quello di Firenze (orientamento 73/2020) hanno entrambi affermato la legittimità dell’applicazione di clausole shoot-out anche allo stallo gestorio. Il Tribunale di Milano (18 aprile 2024) ha confermato che la clausola anti-deadlock statutaria che opera in caso di stallo dell’organo gestorio è “indubbiamente meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, ponendosi a presidio della continuità della società”.
In considerazione del quadro descritto, la prudenza redazionale consiglia di includere nello statuto la previsione espressa, ex art. 2484, comma 1, n. 7, c.c., dello stallo gestorio prolungato come causa di scioglimento — corredata di puntuali indicazioni sui presupposti, sull’organo competente all’accertamento e sui meccanismi statutari attivabili in via preventiva.

La clausola simul stabunt simul cadent
Tra i rimedi tipici, il legislatore ha disciplinato espressamente la clausola simul stabunt simul cadent all’art. 2386, comma 4, c.c.: “se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l’intero consiglio, l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica”. La clausola individua una disposizione statutaria in forza della quale il venir meno della maggioranza, della minoranza o anche di uno solo dei componenti dell’organo amministrativo comporta la decadenza di tutti gli amministratori.
La clausola si pone in netta deroga al sistema della cooptazione, escludendone l’applicabilità: in sua presenza non potrà aversi né cooptazione né integrazione parziale, occorrendo la sostituzione integrale dell’organo da parte dell’assemblea. La sua funzione tradizionale è quella di salvaguardare la coesione dell’organo gestorio e di mantenere costanti gli equilibri originariamente voluti dai soci. La giurisprudenza ha evidenziato che la clausola, “caratterizzando intrinsecamente il rapporto tra il componente l’organo collegiale e l’ente collettivo, funziona da stimolo alla coesione dell’organo medesimo” (Cass., 28 maggio 2025, n. 14268).
Sul piano del deadlock gestorio, la clausola opera in una duplice direzione: da un lato, induce gli amministratori in disaccordo a cercare soluzioni condivise per evitare la decadenza dell’intero organo; dall’altro, consente al singolo amministratore di “innescare” la decadenza dimettendosi, qualora ritenga di non poter più collaborare con gli altri. In tal modo, la clausola ha il pregio di prevenire indirettamente il configurarsi dello stallo, oltre a fornire — quando lo stallo si sia comunque verificato — uno strumento di sblocco che riconduce la decisione ai soci.
Quanto al perimetro applicativo, la Cassazione ha recentemente confermato l’applicabilità della clausola anche al sistema dualistico, sia in relazione al consiglio di gestione, sia in relazione al consiglio di sorveglianza (Cass., 28 maggio 2025, n. 14268). Nel sistema monistico l’applicabilità è pacifica, in considerazione dell’espresso richiamo all’art. 2386 c.c. contenuto negli artt. 2409-noviesdecies e 2409-octiesdecies c.c. Nella s.r.l., la clausola è considerata legittima sia nel modello consigliare, sia — secondo l’orientamento del Comitato notarile del Triveneto — nei modelli di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, con i necessari adattamenti.
Sotto il profilo redazionale, è opportuno che lo statuto chiarisca: (i) se la prorogatio di poteri spetti a tutti gli amministratori o solo a quelli non dimissionari; (ii) se i poteri in prorogatio siano limitati all’ordinaria amministrazione o estesi alla gestione straordinaria. La dottrina più recente — coerente con l’esigenza di prevenire abusi degli amministratori “superstiti” non più bilanciati da quelli espressione del socio paritetico dimissionario — suggerisce di limitare i poteri alla sola amministrazione ordinaria, salvo che lo statuto disponga la prorogatio generalizzata, nel qual caso possono ammettersi poteri pieni.
La clausola two to hire, one to fire
Una tecnica meno diffusa nell’esperienza italiana ma frequentemente utilizzata nella prassi anglosassone è la clausola two to hire, one to fire: i soci paritetici concordano di nominare congiuntamente gli amministratori (con il consenso di entrambi), ma riservano a ciascuno individualmente la facoltà di revocare uno o più di essi. Il meccanismo persegue l’obiettivo di responsabilizzare gli amministratori nominati, inducendoli ad amministrare in modo bilanciato per non scontentare nessuno dei due soci paritetici. La pariteticità sostanziale è mantenuta soltanto nella fase di nuova nomina, dovendo entrambi i soci concorrere alla designazione dei sostituti.
L’efficacia della clausola dipende dalla previsione, normalmente in patto parasociale, di un impegno del socio non revocante a non opporsi alla revoca, eventualmente rafforzato dalla previsione di un casting vote dirimente per questa specifica ipotesi. La clausola è particolarmente utile quando l’amministratore nominato non sia un terzo indipendente e non goda inizialmente della fiducia di entrambi i soci: la prospettiva di una revoca unilaterale costituisce un costante incentivo all’equidistanza.
Rimedi interni all’organo: il casting vote
Una categoria distinta di rimedi è costituita dalle clausole che stabiliscono la prevalenza del voto di un amministratore su quello dell’altro nelle ipotesi di parità (casting vote o voto de calidad). La logica del meccanismo è quella di attribuire a un soggetto predefinito un voto decisivo sotto condizione sospensiva della parità accertata nell’ordinaria votazione.
La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza più recente ammettono la legittimità del casting vote generale, soprattutto se attribuito al presidente del consiglio. Il fondamento è duplice: la lettera dell’art. 2388 c.c., che riconosce ampia autonomia statutaria sulla determinazione dei quorum, e la ratio funzionalistica di superamento delle impasse deliberative, in linea con le esigenze efficientistiche del modello societario. Le obiezioni — fondate sul rilievo che in un collegio di due membri il casting vote svuoterebbe il principio di collegialità riconducendo ogni decisione alla volontà di un solo soggetto, e sull’argomento che il principio di responsabilità solidale degli amministratori esigerebbe la par condicio di tutti i componenti — sono state superate dall’osservazione che la collegialità richiede la partecipazione di più persone al procedimento deliberativo, non necessariamente il concorso di più volontà nell’assunzione della deliberazione; e che la riforma del 2003 ha attenuato il principio di solidarietà responsabilizzante, trasformandolo in criterio meramente presuntivo (Cass. n. 7327/2018).
Il Consiglio notarile di Milano (massima 195/2020) ha precisato che il casting vote può essere attribuito “a qualsiasi amministratore, purché lo statuto contenga un criterio di sicura imputabilità che ne consenta l’individuazione”. Tale criterio può essere associativo (presidente, amministratore delegato), ascrittivo (amministratore designato da una determinata categoria di soci, primo della lista di minoranza, amministratore nominato dai portatori di strumenti finanziari partecipativi), o ulteriormente caratterizzante (più anziano di età o di carica, chi abbia riscosso più consensi in caso di votazione a maggioranza relativa).
Resta una preoccupazione: il titolare del casting vote potrebbe astenersi dal votare quando il proprio voto risulterebbe decisivo, sterilizzando il meccanismo. Per ovviare a tale rischio, la clausola può prevedere il subentro automatico di altro componente del consiglio in caso di astensione del titolare originario, o stabilire che le astensioni volontarie non concorrano al quorum deliberativo.
Per le società paritetiche, la prassi anglosassone conosce anche varianti più sofisticate: il rotating/alternating casting vote, in cui il potere decisionale spetta in via alternata ora all’uno ora all’altro amministratore per periodi successivi, e l’independent tie-breaking vote, in cui il voto prevalente è attribuito a un amministratore indipendente.
L’utilizzo del casting vote circoscritto alle sole ipotesi di un trigger event puntualmente identificato — cioè non come regola generale e permanente, ma come meccanismo che si attiva solo in presenza di una specifica situazione di stallo — appare ancora più difendibile sotto il profilo della legittimità, poiché non comprime in via generale il principio “un amministratore, un voto”, ma vi deroga solo eccezionalmente.
L’amministratore delegato anti-stallo
Una variante operativa al casting vote consiste nell’individuare uno o più amministratori delegati che, nei casi di stallo (o in certi casi di stallo), siano investiti del potere di decidere su particolari questioni operative — naturalmente, nel rispetto del limite delle materie non delegabili ex art. 2381, comma 4, c.c. La clausola statutaria può prevedere che, accertato lo stallo secondo le regole dettate nello statuto, un determinato consigliere assuma la qualifica di amministratore delegato con potere di assumere le decisioni relative.
Sul piano redazionale, la disciplina dovrà essere particolarmente precisa: nella s.p.a., la nomina del delegato “eventuale” dovrà essere effettuata nella prima riunione del consiglio, come atto dovuto a norma di statuto, sub condizione sospensiva del verificarsi della situazione di stallo. L’accertamento può essere affidato a una dichiarazione del presidente o, preferibilmente, alla verbalizzazione della riunione del consiglio infruttuosa. Una volta accertato lo stallo, l’amministratore delegato diviene operativo e può procedere alla decisione; resta peraltro impregiudicato il potere del consiglio di avocare a sé la decisione, qualora superi al proprio interno il contrasto.
La dottrina ha ipotizzato anche un “amministratore delegato anti-stallo ciclicamente operante”, che opera a rotazione nel tempo attraverso l’utilizzazione di termini iniziali e finali. In questo caso il meccanismo disinnesca ex ante la possibilità che si realizzi lo stallo, garantendo equità grazie alla circostanza che la definizione delle materie più delicate è di appannaggio, a rotazione, ora dell’uno ora dell’altro amministratore.
Rimedi esterni all’organo: la provocatio ad populum
Quando il deadlock gestorio sia insuperabile dall’interno dell’organo, lo statuto può prevedere la riallocazione del potere decisionale ai soci, secondo il modello della cosiddetta provocatio ad populum. La clausola statutaria può prevedere un automatismo della riallocazione che esime dall’iniziativa di un amministratore o di tanti soci che raggiungano la soglia di cui all’art. 2479, comma 1, c.c., o, in deroga, la diversa soglia statutaria.
Il rimedio presenta tuttavia un limite intrinseco: quando l’organo gestorio è espressione paritetica dei soci, è probabile che la contrapposizione si replichi anche in assemblea, vanificando la provocatio. In tal caso, la provocatio ad populum si riduce a un passaggio formale che precede l’attivazione dei rimedi più radicali (clausole shoot-out del tipo russian roulette o Texas shoot-out, esaminate nello studio gemello).
Va peraltro precisato che, anche quando la decisione è adottata dai soci, l’esecuzione spetta agli amministratori. Il temporaneo esautoramento dell’organo amministrativo riguarda dunque la sola fase deliberativa, non quella esecutiva: gli atti che danno attuazione alla decisione assembleare devono pur sempre essere compiuti dagli amministratori, secondo le regole ordinarie di rappresentanza e responsabilità.
Rimedi esterni all’organo: i diritti particolari nella s.r.l.
Nella s.r.l., l’art. 2468, comma 3, c.c. consente l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Lo strumento si presta a una funzione antistallo: un diritto particolare può attribuire a un socio (fondatore, capofamiglia, professionista di riferimento) il potere di decidere — indipendentemente dalla percentuale vantata nel capitale sociale — sulle materie oggetto di stallo. Si tratta di un diritto il cui esercizio è condizionato al verificarsi di una situazione di stallo oggettivamente accertata secondo regole statutarie precise, che attribuisce al socio titolare il ruolo di decisore ultimo.
Il diritto particolare può essere strutturato in modo da configurare un autentico “potere di sblocco” all’occorrenza, attivabile solo in presenza del trigger event, e dunque compatibile sia con il principio di pariteticità sostanziale (che opera nella fisiologia della gestione), sia con l’esigenza di superamento del deadlock (nella patologia).
Rimedi esterni all’organo: l’arbitrato gestionale ex art. 838-quinquies c.p.c.
Il rimedio di maggior interesse sistematico è l’arbitrato gestionale, originariamente disciplinato dall’art. 37 del d.lgs. n. 5/2003 e oggi trasfuso, per effetto della Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), nell’art. 838-quinquies c.p.c. La norma — applicabile alle società di persone e alle s.r.l. — consente all’atto costitutivo di “deferire ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società”.
Il meccanismo si distingue nettamente dalla provocatio ad populum: invece di rimettere la decisione ai soci (con il rischio di replicare in assemblea il conflitto gestorio), affida la soluzione a terzi indipendenti. La ratio — come riconosciuto dalla dottrina più attenta — non è tanto quella di prevenire l’insorgenza di una lite, ma di evitare che la protratta incapacità dell’organo amministrativo si traduca in impasse gestionale: gli amministratori possono dirimere il contrasto devolvendo la risoluzione a un terzo, evitando in tal modo lo smembramento dell’impresa comune.
Lo strumento, di particolare rilevanza pratica, richiede un approfondimento autonomo che esula dai limiti del presente contributo. È sufficiente, in questa sede, segnalarne la natura di rimedio “ponte” tra il piano gestorio e quello dell’eteronomia decisoria, intermedio tra la provocatio ad populum e le clausole di buy-sell provision: meno radicale di queste ultime, più efficiente della prima nei casi in cui il conflitto sia destinato a replicarsi nell’organo assembleare.
Il rapporto con le clausole di buy-sell provision: una lettura coordinata
Le tecniche sin qui esaminate operano in una logica di prevenzione e di gestione “interna” del deadlock gestorio, ben distinta da quella delle clausole di buy-sell provision (russian roulette, Texas shoot-out e figure assimilate), oggetto dello studio CNN n. 125-2025/I al quale si rimanda per la trattazione approfondita. La differenza funzionale è sostanziale: le clausole simul stabunt simul cadent, casting vote, amministratore delegato anti-stallo, provocatio ad populum, diritto particolare e arbitrato gestionale mirano a far ripartire la gestione, mantenendo intatta la compagine sociale; le clausole shoot-out operano nella prospettiva opposta, risolvendo lo stallo attraverso l’estromissione di un socio dalla società.
L’architettura statutaria più razionale combina entrambe le famiglie di rimedi, in una logica di gradualità: in prima battuta, i meccanismi “interni” tentano di superare lo stallo senza disgregare la compagine sociale; in seconda battuta, esauriti i rimedi interni e perdurando il deadlock, le clausole buy-sell consentono la liquidazione del rapporto sociale con uno dei soci. La precisazione del trigger event — questione comune ai due studi — assume in questa prospettiva rilievo decisivo: una clausola che inneschi prematuramente i rimedi buy-sell (senza che siano stati prima esperiti i rimedi interni) rischia di tradire la propria funzione antistallo, prestandosi a essere qualificata come strumento di esclusione del socio assimilabile al riscatto, con tutte le conseguenze in termini di applicabilità del principio di equa valorizzazione.
Va peraltro sottolineato che lo stallo decisionale, come efficacemente osservato nel presente studio CNN, non è situazione riferibile solo ed esclusivamente all’organo assembleare ma riguarda la società nel suo complesso. L’individuazione dello stallo nell’organo amministrativo richiede un giudizio prognostico: occorre accertare se il dissidio tra amministratori sia insanabile, ricollegabile a fattori interni alla società e in grado di paralizzare l’organo in via definitiva, con una disfunzione cronica e prolungata. Tali indici devono essere definiti in maniera chiara attraverso una clausola statutaria che espliciti dettagliatamente i presupposti per l’identificazione dello stallo, evitando nozioni generiche o elencazioni esemplificative non esaustive.
Considerazioni conclusive
Dall’analisi svolta emergono alcuni rilievi sistematici.
In primo luogo, lo stallo decisionale nell’organo amministrativo costituisce una patologia distinta — ma intimamente connessa — al deadlock assembleare. La sua rilevanza come causa di scioglimento della società è oggetto di un dibattito non ancora pienamente composto, ma la giurisprudenza più recente (Cass. n. 22375/2023; Trib. Milano, 18 aprile 2024) e gli orientamenti notarili (Milano, massima 181/2019; Firenze, orientamento 73/2020) convergono nel riconoscere la legittimità delle clausole antistallo applicabili al deadlock gestorio. La prudenza redazionale consiglia di includere nello statuto la previsione espressa, ex art. 2484, comma 1, n. 7, c.c., dello stallo gestorio prolungato come causa di scioglimento convenzionale, corredata di precisi presupposti e di meccanismi statutari di superamento.
In secondo luogo, la disciplina del voto nel consiglio di amministrazione si presta a un’ampia gamma di modulazioni statutarie: dall’unanimità (oggi pacificamente ammessa) al casting vote (legittimo sia nella forma generale sia nella variante “trigger-based”), dall’astensione disciplinata al voto determinante attribuito a un amministratore individuato secondo criteri di sicura imputabilità. La scelta dei meccanismi deve essere coerente con la struttura proprietaria della società e con le esigenze operative del settore in cui opera.
In terzo luogo, la clausola simul stabunt simul cadent — oggi pacificamente ammessa in tutti i sistemi di amministrazione (tradizionale, monistico, dualistico) e in tutti i modelli societari (s.p.a. e s.r.l.) — costituisce uno strumento di particolare efficacia per stimolare la coesione dell’organo gestorio e per consentire, in caso di disaccordo insanabile, la riallocazione della decisione alla compagine sociale. La sua redazione richiede attenzione alla disciplina della prorogatio dei poteri e alla loro estensione, in funzione di una equa tutela dei soci paritetici.
In quarto luogo, la clausola two to hire, one to fire, pur meno diffusa nell’esperienza italiana, rappresenta uno strumento di responsabilizzazione degli amministratori particolarmente efficace nelle joint venture paritetiche, dove l’amministratore nominato congiuntamente sa di poter essere revocato unilateralmente in qualunque momento.
In quinto luogo, i rimedi esterni all’organo — provocatio ad populum, diritti particolari nella s.r.l., arbitrato gestionale ex art. 838-quinquies c.p.c. — completano l’arsenale degli strumenti disponibili, con efficacia variabile a seconda della struttura societaria. L’arbitrato gestionale, in particolare, rappresenta una soluzione di crescente interesse, capace di evitare la replica del conflitto in sede assembleare attraverso l’eteronomia decisoria.
In sesto luogo, la combinazione coordinata dei rimedi interni con le clausole di buy-sell provision — esaminate nello studio CNN n. 125-2025/I al quale si rimanda per la trattazione organica — consente di costruire un’architettura statutaria graduale, che fronteggia il deadlock prima con strumenti di “manutenzione ordinaria” (volti a salvaguardare la compagine sociale) e, in extrema ratio, con strumenti di disgregazione del vincolo sociale. La definizione precisa del trigger event costituisce il punto di raccordo tra i due livelli e merita la massima attenzione redazionale.
In conclusione, la disciplina dello stallo decisionale nell’organo amministrativo si conferma uno dei territori più fertili — e tecnicamente delicati — del diritto societario contemporaneo. Lo studio CNN n. 126-2025/I offre al notariato e alla pratica professionale un quadro sistematico aggiornato, in continuità con lo studio gemello sulle clausole di buy-sell provision, e si configura come strumento di riferimento per la redazione di statuti e patti parasociali in società fifty-fifty, joint venture paritetiche e contesti familiari ristretti, dove la qualità della clausola può fare la differenza tra una società virtuosa e una società destinata alla dissoluzione.
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Riferimenti normativi e bibliografici
Riferimenti normativi
- Codice civile: artt. 2247, 2258, 2369, 2380-bis, 2381, 2385, 2386, 2388, 2391, 2409-novies, 2409-duodecies, 2409-octiesdecies, 2409-noviesdecies, 2437-ter, 2437-sexies, 2467, 2468, 2473, 2473-bis, 2475, 2479, 2484, 2485, 2487
- Codice di procedura civile: artt. 838-bis, 838-ter, 838-quater, 838-quinquies (Riforma Cartabia, d.lgs. n. 149/2022)
- D.Lgs. n. 5/2003 (abrogato, trasfuso nel c.p.c.)
- Regolamento CE n. 2157/2001 (Società Europea), art. 50, comma 2
Giurisprudenza di legittimità
- Cass., 25 luglio 2023, n. 22375
- Cass., 29 febbraio 2024, n. 5429
- Cass., 28 maggio 2025, n. 14268
- Cass., 8 novembre 2018, n. 7327
- Cass., 16 marzo 1990, n. 2197
- Cass., 23 novembre 2001, n. 14865
- Cass., 5 marzo 2008, n. 5963
- Cass., 1 giugno 2017, n. 13877
- Cass., 11 agosto 2023, n. 24556
Giurisprudenza di merito
- Trib. Milano, 15 gennaio 2014 (sez. spec. impr.)
- Trib. Milano, 23 febbraio 2024 (caso Muschio Selvaggio)
- Trib. Milano, 18 aprile 2024 (caso Muschio Selvaggio)
- Trib. Milano, 12 marzo 2024
- Trib. Milano, 14 gennaio 2020
- Trib. Milano, 24 aprile 2018 (caso TIM)
- Trib. Milano, 10 giugno 2008
- Trib. Milano, 5 febbraio 2019, n. 1124
- Trib. Verona, 24 luglio 2012
- Trib. Bologna, 26 aprile 1995 e 22 aprile 1996
- Trib. Napoli, 14 novembre 2013, n. 12686
- Trib. Genova, 28 dicembre 2017
- Trib. Firenze, 18 febbraio 2022, n. 455
- Trib. Torino, 25 luglio 2022, n. 3282
- TAR Lazio, sez. II, 10 novembre 2014, n. 11225
- App. Brescia, 13 ottobre 2020
Massime e orientamenti notarili
- Consiglio notarile di Milano, massima n. 181/2019 (clausola del cowboy)
- Consiglio notarile di Milano, massima n. 195/2020 (voto determinante)
- Consiglio notarile di Milano, massima n. 135/2013 (astensioni e quorum consigliari)
- Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, orientamento n. 72 (clausole anti-deadlock)
- Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, orientamento n. 73/2020 (russian roulette statutaria)
- Comitato interregionale dei Consigli notarili del Triveneto, orientamenti H.C.5, H.C.9, I.C.27, I.C.28, J.A.3, J.A.6
Dottrina di riferimento
- C.A. Busi, Studio CNN n. 126-2025/I, Lo stallo decisionale nell’organo amministrativo delle società (approvato 15 marzo 2026, pubblicato in CNN Notizie n. 67 del 9 aprile 2026)
- C.A. Busi, Studio CNN n. 125-2025/I, Le clausole antistallo che estromettono un socio paritetico dalla società (CNN Notizie n. 65 del 7 aprile 2026)
- C.A. Busi, Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale, Eutekne, Torino, 2024
- C. Limatola, Lo stallo decisionale nelle s.p.a., Giappichelli, Torino, 2024
- A. Agstner, La gestione dei conflitti tra soci nelle società di capitali chiuse, Giappichelli, Torino, 2024
- V. Calandra Bonaura, L’amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale, Trattato Buonocore, Torino, 2019
- F. Cirianni, Il voto determinante e le clausole di sblocco nel consiglio di amministrazione, Società e contratti, bilancio e revisione, 2023
- M. Spiotta, L’esercizio del diritto di voto nel CDA, Società e contratti, bilancio e revisione, 2018
- P.M. Sanfilippo, Il controllo di meritevolezza sugli statuti di società, Giur. comm., 2015
- L. De Angelis, La clausola simul stabunt simul cadent nelle s.p.a. e nelle s.r.l., Società e contratti, bilancio e revisione, 2025
- E. Compagnoni, Le clausole di risoluzione dei contrasti sulla gestione di società nel sistema di governance delle s.r.l., Riv. dir. comm., 2025
- L. Giannatiempo, Abus d’egalité del socio assenteista e c.d. deadlock, Banca, borsa, titoli di credito, 2023
- G. Sanseverino, Clausole antistallo, efficienza economica e asimmetrie informative, Riv. di dir. dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, 2024
- G. Rescio, Stalli decisionali e roulette russa, in Patrimonio sociale e governo dell’impresa, Torino, 2020
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