Società semplice nell’atto costitutivo di SRL: controlli notarili e legittimazione

Società Semplice Nell'Atto Costitutivo Di Srl – Controlli Notarili E Legittimazione
…visualizzazioni

Sintesi

La partecipazione di una società semplice a un atto costitutivo di società a responsabilità limitata solleva una serie di questioni operative che il notaio rogante è chiamato ad affrontare con rigore metodologico. A differenza delle società di capitali, la SS non è dotata di personalità giuridica in senso tecnico, non è iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese e non dispone di un sistema di pubblicità dichiarativa che renda automaticamente opponibili ai terzi le variazioni dei poteri dei propri rappresentanti.

Il presente studio individua, attraverso un’analisi sistematica del quadro normativo e degli orientamenti istituzionali del CNN, il perimetro dei controlli che il notaio deve compiere: dalla verifica dell’esistenza della SS alla lettura critica dell’atto costitutivo, dalla verifica del codice fiscale al controllo dei poteri del soggetto che interviene in atto, fino agli adempimenti antiriciclaggio. Con una particolare attenzione al perimetro dell’obbligo notarile: ciò che il notaio deve verificare e ciò che non è tenuto a verificare, evitando eccessi di formalismo privi di fondamento normativo.



Inquadramento sistematico: la SS come soggetto nell’atto costitutivo di SRL

La società semplice è il tipo societario disciplinato dagli artt. 2251–2290 c.c., costituisce la forma più elementare di organizzazione collettiva a scopo lucrativo e si caratterizza per un’autonomia patrimoniale imperfetta (art. 2270 c.c.): i creditori della società possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci, salvo patto contrario portato a conoscenza dei terzi.

Sul piano della soggettività giuridica, la SS acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, e sta in giudizio nella persona degli stessi (art. 2266, comma 1, c.c.). Non è dotata di personalità giuridica nel senso formale proprio delle società di capitali, ma è riconosciuta come centro di imputazione autonomo di rapporti giuridici, titolare di patrimonio proprio e capace di stipulare contratti in nome della società.

Nessuna norma del codice civile o della legislazione speciale vieta a una SS di assumere la qualità di socio fondatrice di una SRL. Il problema non si pone dunque sul piano dell’ammissibilità, bensì su quello dei controlli che il notaio rogante è tenuto ad effettuare prima di dar corso all’atto.

Compatibilità dell’oggetto sociale della SS con la partecipazione a SRL

Un primo profilo — spesso sottovalutato nella prassi — attiene alla compatibilità tra l’oggetto sociale della SS e la partecipazione alla SRL in sede di costituzione. Per effetto del combinato disposto degli artt. 2247, 2248 e 2249 c.c., la SS può avere per oggetto esclusivamente l’esercizio di un’attività economica non commerciale.

Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, con la Massima O.A.11 (pubbl. settembre 2016, motivata settembre 2017), ha espressamente affermato la legittimità della costituzione di SS con oggetto sociale «l’attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali», rilevando che tale formulazione deve essere interpretata come limitata a quanto consentito alle SS dal combinato disposto degli artt. 2247, 2248 e 2249, commi 1 e 2, c.c.

La detenzione e gestione di partecipazioni societarie è pertanto compatibile con la SS quando abbia carattere di mero godimento e gestione del patrimonio, senza assumere i connotati di un’attività di intermediazione commerciale. Quale controllo compete al notaio? Il notaio deve leggere l’oggetto sociale della SS e verificare che non integri un’attività commerciale in senso stretto ai sensi dell’art. 2195 c.c. Non è invece tenuto a compiere una verifica sostanziale sulla conformità dell’attività effettivamente esercitata dalla SS al proprio oggetto sociale: tale sindacato esulerebbe dal controllo di legalità formale proprio della funzione notarile.

Verifica dell’esistenza della SS: fonti di accertamento disponibili

La SS non è soggetta a iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese. L’art. 8, quarto comma, della L. n. 580/1993, e le relative disposizioni attuative del D.P.R. n. 581/1995, prescrivono l’iscrizione della SS nella sola sezione speciale. Il CNN, con lo Studio n. 5416/I del 18 marzo 2005, ha chiarito che tale iscrizione ha il solo scopo di consentire l’accesso alla pubblicità e non anche quello di attribuire validità all’atto costitutivo.

L’iscrizione in sezione speciale produce effetti di mera pubblicità-notizia (o certificazione anagrafica), senza effetti dichiarativi né costitutivi. Ne deriva che la visura camerale in sezione speciale non ha il medesimo valore probatorio della visura ordinaria di una SRL o di una SNC. Fanno eccezione le SS esercenti attività agricola ex art. 2135 c.c.: per queste ultime, l’art. 2 del D.Lgs. n. 228/2001 attribuisce all’iscrizione gli stessi effetti dichiarativi di cui all’art. 2193 c.c.

La SS può legittimamente esistere anche senza essere iscritta in alcun registro: l’art. 2251 c.c. non prescrive alcuna forma per la validità del contratto sociale, con la sola eccezione delle forme richieste dalla natura dei beni conferiti. Il notaio deve pertanto acquisire e prendere visione del contratto/atto costitutivo della SS aggiornato (comprensivo di tutti gli atti modificativi successivi). Ove la SS sia iscritta in sezione speciale, la visura può essere acquisita come elemento di confronto, ma non sostituisce l’esame dell’atto costitutivo.

L’atto costitutivo della SS: contenuto minimo e controllo documentale

Il contratto sociale della SS deve contenere, ai sensi dell’art. 2295 c.c., i seguenti elementi essenziali: cognome e nome, domicilio e cittadinanza di ciascun socio; ragione sociale; i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società; sede; oggetto; i conferimenti di ciascun socio e il valore ad essi attribuito; le prestazioni dei soci d’opera; le norme di ripartizione degli utili; la durata della società.

Il notaio deve verificare che dall’atto costitutivo emergano la denominazione, la sede, l’oggetto sociale e — aspetto più rilevante — la precisa indicazione dei soci che hanno la rappresentanza (con o senza limitazioni). Qualora l’atto costitutivo sia risalente e non aggiornato, o risulti che vi siano stati cambiamenti nella compagine o nell’assetto gestorio, il notaio deve acquisire anche gli atti modificativi successivi.

Non rientra nell’obbligo del notaio rogante la verifica della conformità sostanziale dell’atto costitutivo della SS alle norme imperative di legge. Il notaio, in questa sede, valuta unicamente la legittimazione all’intervento del soggetto che si presenta davanti a lui in nome e per conto della SS.

Il codice fiscale della SS: attribuzione e strumenti di verifica

La SS è soggetto titolare di codice fiscale, attribuito dall’Agenzia delle Entrate anche in assenza di iscrizione al Registro delle Imprese. L’attribuzione avviene mediante presentazione del modello AA5/6 (dichiarazione di inizio attività per soggetti diversi dalle persone fisiche) ovvero d’ufficio dall’ADE in occasione della registrazione del primo atto che coinvolge la SS.

Ai fini dell’atto costitutivo di SRL, il notaio deve acquisire il codice fiscale della SS e portarlo in atto. La verifica può avvenire attraverso: la visura camerale in sezione speciale (ove la SS sia iscritta); la documentazione prodotta dalla parte (copia del modello AA5/6 o della comunicazione di attribuzione ADE); la dichiarazione del rappresentante corroborata da documentazione idonea. Non sussiste un obbligo del notaio di verificare d’ufficio il codice fiscale tramite accessi diretti alle banche dati ADE: è sufficiente che il dato risulti dalla documentazione prodotta dalla SS.

Legittimazione all’intervento e verifica dei poteri di rappresentanza

Il nucleo dei controlli notarili si concentra sulla legittimazione del soggetto che interviene in atto in nome e per conto della SS. L’art. 2266 c.c. stabilisce che, in mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Il criterio suppletivo è dunque quello della rappresentanza disgiunta, che attribuisce ordinariamente a ciascun socio amministratore il potere di intervenire senza necessità di procura speciale o delibera autorizzativa.

Il contratto sociale può tuttavia derogare a questo schema in vari modi: attribuendo la rappresentanza solo a uno o più soci designati; richiedendo la firma congiunta; escludendo determinati atti dal perimetro della rappresentanza ordinaria; attribuendo procure speciali a terzi non soci.

Il notaio deve pertanto verificare dall’atto costitutivo: (a) chi sia socio amministratore; (b) come siano stati attribuiti i poteri di rappresentanza (disgiunta, congiunta, mista); (c) se esistano limitazioni che incidano specificamente sull’atto da rogare. Deve poi portare in atto la qualità del soggetto interveniente e acquisire dichiarazione che non vi siano state modificazioni ai poteri di rappresentanza non risultanti dall’atto costitutivo esibito.

Il problema della pubblicità dichiarativa: elemento critico dell’analisi

Il punto metodologicamente più delicato è l’assenza, per la SS non agricola, di un sistema di pubblicità dichiarativa paragonabile a quello delle società commerciali. Per le SNC e le SAS, l’art. 2193 c.c. stabilisce che i fatti per i quali la legge richiede l’iscrizione nel RI sono opponibili ai terzi dalla data dell’iscrizione: ciò significa che le variazioni ai poteri di rappresentanza iscritte sono opponibili a chiunque, e il notaio può fare pieno affidamento sulla visura aggiornata.

Per la SS non agricola questa garanzia non esiste: le modificazioni ai poteri di rappresentanza non producono effetti dichiarativi erga omnes tramite l’iscrizione in sezione speciale. Le variazioni intercorse dopo la costituzione — revoche, nuove nomine, modifica dei patti — non sono automaticamente opponibili ai terzi di buona fede. La tutela del terzo si struttura attraverso l’art. 2266, comma 3, c.c. (con richiamo all’art. 1396 c.c.): le modificazioni dei poteri sono regolate secondo le medesime forme usate per il conferimento.

Conseguenza pratica. Il notaio deve fare affidamento sull’atto costitutivo aggiornato prodotto dalla parte (non sulla sola visura), e deve acquisire una dichiarazione dell’interveniente che non vi siano variazioni ai poteri di rappresentanza non riflesse nell’atto esibito. Non è invece necessario — né opportuno — richiedere dichiarazioni di tutti i soci, estratti dei libri sociali o ulteriori verifiche che esulano dal controllo di legalità.

Profili antiriciclaggio: l’individuazione del titolare effettivo della SS

La SS, in quanto soggetto diverso dalla persona fisica, è soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al D.Lgs. n. 231/2007. La Commissione Antiriciclaggio del CNN, con lo Studio n. 1_2023/B (approvato il 3 febbraio 2023, autori G. Arcella, S. Carioni, M. Nastri, L. Piffaretti), ha elaborato un’analisi sistematica dei criteri di individuazione del titolare effettivo nelle diverse tipologie di soggetti, dedicando specifica attenzione alle società di persone.

Per le SS il titolare effettivo si identifica in via principale con i soci. Il D.Lgs. n. 231/2007 non prevede una soglia percentuale specifica per le società di persone (a differenza delle società di capitali, per le quali rileva la soglia del 25%), sicché il titolare effettivo tende a coincidere con tutti i soci. Le Regole Tecniche del CNN in materia di antiriciclaggio (approvate il 16 ottobre 2018) — in particolare la Regola Tecnica n. 6 dedicata alle società di persone — specificano che, quando il cliente è un ente, il notaio deve verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei titolari effettivi.

Il notaio dovrà pertanto: identificare il rappresentante interveniente con documento di identità valido; individuare i soci della SS come titolari effettivi ricavandone i dati dall’atto costitutivo; acquisire la dichiarazione di titolarità effettiva; effettuare la valutazione del rischio ex artt. 17 ss. D.Lgs. n. 231/2007; verificare l’assenza di PEP.

Modus operandi corretto: sintesi operativa

Documenti e informazioni da acquisire

Documento / InformazioneFonteFondamento normativo
Atto costitutivo SS aggiornato (+ atti modificativi)SS o RI sez. specialeArtt. 2266, 2295 c.c.
Eventuale visura RI sezione specialeRegistro ImpreseL. 580/1993, art. 8
Codice fiscale della SSVisura / modello AA5/6 / dichiarazione parteADE
Documento d’identità del rappresentanteIl rappresentanteArt. 18, D.Lgs. 231/2007
Dichiarazione titolari effettivi (soci SS)Il rappresentanteArt. 20, D.Lgs. 231/2007; CNN Studio 1/2023·B
Dichiarazione assenza PEPIl rappresentanteArt. 24, D.Lgs. 231/2007
Dichiarazione assenza modifiche poteriIl rappresentanteArtt. 2266, 1396 c.c.

Documenti che il notaio non è tenuto a richiedere

Non richiedereMotivazione
Visura RI sezione ordinariaLa SS non è iscritta nella sezione ordinaria
Delibera autorizzativa dei soci SSIl socio amm.re ha poteri individuali ex art. 2266 c.c., salvo deroga espressa
Certificazione notarile dell’atto costitutivo SSNon richiesta: copia + dichiarazione di conformità è sufficiente
Scritture contabili, bilancio, libro soci SSIl notaio non svolge due diligence societaria
Certificazione ADE del codice fiscaleSufficiente la documentazione prodotta dalla parte o la visura sezione speciale
Checklist Notarile – Ss Nell'Atto Costitutivo Di Srl: Cosa Acquisire E Cosa Non Richiedere
Checklist notarile: modus operandi del notaio quando una ss partecipa a un atto costitutivo di srl

Quanto nell’atto notarile. Il notaio dà atto: della qualità di socio amministratore dell’interveniente, con poteri di rappresentanza come da atto costitutivo esibito; del codice fiscale della SS; dell’assenza di modificazioni ai poteri di rappresentanza come dichiarato dall’interveniente; delle verifiche antiriciclaggio eseguite.

Situazioni che richiedono approfondimento: SS con atto costitutivo non autentico o di data incerta (valutare l’opportunità di richiedere autenticazione delle sottoscrizioni); SS con modificazioni recenti non iscritte (deve essere prodotto l’atto modificativo originale); rappresentante che invoca poteri da procura non prodotta (il notaio non può procedere senza produzione della procura); oggetto sociale ambiguo o potenzialmente commerciale (approfondimento e eventuale segnalazione alle parti).

Considerazioni conclusive

La SS socia fondatrice di SRL configura un’ipotesi di ricorrente frequenza nella prassi notarile, specie nel contesto delle strutture patrimoniali familiari nelle quali la SS funge da veicolo di detenzione di partecipazioni. Il regime di pubblicità proprio della SS — sezione speciale con mera funzione di pubblicità-notizia — impone al notaio un approccio metodologico diverso rispetto a quello ordinariamente adottato per le società di capitali.

Il punto nevralgico dell’intero sistema è la seguente asimmetria: per le SS non agricole non esiste un meccanismo di pubblicità dichiarativa che renda opponibili ai terzi le variazioni ai poteri di rappresentanza. Il notaio non può dunque fare pieno affidamento su una visura aggiornata: deve ragionare sull’atto costitutivo esibito e sulla dichiarazione dell’interveniente.

Il modus operandi corretto si struttura attorno a tre pilastri: (i) acquisizione e lettura critica dell’atto costitutivo aggiornato della SS, con verifica dell’oggetto sociale, dei poteri di rappresentanza e dell’identità del soggetto interveniente; (ii) acquisizione del codice fiscale della SS e identificazione del rappresentante; (iii) adempimento delle obbligazioni antiriciclaggio, con particolare riguardo all’individuazione dei titolari effettivi secondo i criteri del CNN Studio n. 1_2023/B. Fuori da questi tre ambiti, il notaio non è tenuto — né dovrebbe — compiere ulteriori indagini che esulano dalla funzione di controllo di legalità propria del suo ufficio.

Riferimenti normativi e bibliografici

Normativa primaria:

  • Artt. 2247–2290 c.c. (Società semplice)
  • Art. 2249 c.c. (Tipi di società — limite dell’attività commerciale)
  • Art. 2251 c.c. (Contratto sociale — libertà di forma)
  • Art. 2266 c.c. (Rappresentanza della SS)
  • Art. 2295 c.c. (Contenuto dell’atto costitutivo)
  • Art. 2193 c.c. (Efficacia dell’iscrizione nel RI — sezione ordinaria)
  • Art. 1396 c.c. (Modificazioni e revoca della procura)
  • Artt. 2462–2483 c.c. (Società a responsabilità limitata)
  • Art. 2469 c.c. (Trasferimento quote SRL) — Art. 2473-bis c.c. (Riscatto)
  • Art. 8, commi 4 e 5, L. n. 580/1993 (Registro delle Imprese — sezione speciale)
  • D.P.R. n. 581/1995 (Regolamento RI)
  • Art. 2, D.Lgs. n. 228/2001 (SS agricola — pubblicità dichiarativa)
  • Artt. 17–22, D.Lgs. n. 231/2007 (Adeguata verifica della clientela — notai)

Fonti istituzionali del notariato:

  • CNN, Studio n. 5416/I del 18 marzo 2005 — Iscrizione al Registro delle Imprese degli atti costitutivi/modificativi di società semplici e consorzi (Commissione Studi d’Impresa)
  • CNN, Studio n. 1_2023/B — La ricerca del titolare effettivo (Commissione Antiriciclaggio, approvato il 3 febbraio 2023; autori: G. Arcella, S. Carioni, M. Nastri, L. Piffaretti)
  • CNN, Regole Tecniche in materia di Antiriciclaggio, approvate il 16 ottobre 2018 — Regola Tecnica n. 6 (società di persone, consorzi, enti)
  • Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima O.A.11 — Ammissibilità di società semplici aventi ad oggetto la gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali (pubbl. settembre 2016, motivata settembre 2017)
  • Fondazione Italiana del Notariato, A. Paolini, Società semplice di mero godimento, Quesito n. 210-2007/I, in Studi e materiali, 2008, 871 ss.

Formulario notarile

Le formule che seguono costituiscono schemi adattabili al caso concreto. I dati tra parentesi quadre sono da sostituire con le informazioni effettive.


Clausola di intervento nell’atto costitutivo

Formula per la sezione «Comparizione» dell’atto pubblico di costituzione di SRL.

[NOME COGNOME], nato a [Comune ([Prov.])] il [gg/mm/aaaa], residente in [Comune],
via [indirizzo], codice fiscale [CF], il cui documento di identità [tipo e numero],
rilasciato da [autorità] in data [data], con scadenza [data], ho rilevato e
di cui mi sono accertato,

nella sua qualità di SOCIO AMMINISTRATORE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DISGIUNTA
della [ALFA GESTIONI FAMILIARI società semplice], con sede legale in [Comune],
via [indirizzo], codice fiscale [CF], iscritta al Registro delle Imprese di [Provincia]
– sezione speciale – al n. REA [—] (di seguito anche «la S.S.» ovvero «il Socio»),

come risulta dall’atto costitutivo della predetta società semplice, [rogato dal /
autenticato dal] Notaio [Nome Cognome] di [sede] in data [gg/mm/aaaa], rep. n. [—],
reg. n. [—], che il comparente ha esibito al Notaio rogante ai fini delle
verifiche di sua competenza;

Dichiarazioni del comparente

Il predetto [NOME COGNOME], nella sua qualità sopra indicata, dichiara e attesta quanto segue:

  1. Esistenza e validità della S.S. Che la [ALFA GESTIONI FAMILIARI società semplice] è stata validamente costituita, esiste, è attualmente operante e non è soggetta a procedimenti di scioglimento, liquidazione, trasformazione o fusione; che non sono state adottate deliberazioni o conclusi patti che ne alterino la struttura sociale, la compagine o i poteri di rappresentanza in modo diverso da quanto risulta dall’atto costitutivo esibito.
  2. Attualità dell’atto costitutivo. Che l’atto costitutivo esibito è vigente nella sua formulazione originaria [ovvero: nella versione risultante dall’ultima modifica del [data], e che nessun’altra modifica è successivamente intervenuta].
  3. Pienezza e attualità dei poteri di rappresentanza. Che i poteri di rappresentanza della [ALFA GESTIONI FAMILIARI società semplice] attribuiti al comparente ai sensi dell’art. [—] dell’atto costitutivo non sono stati revocati, limitati né modificati in alcun modo; che egli è pertanto legittimato a intervenire al presente atto in nome e per conto della predetta società semplice senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione o deliberazione da parte degli altri soci.
  4. Pertinenza all’oggetto sociale. Che la sottoscrizione dell’atto costitutivo della [NOME SRL] S.r.l., la contestuale assunzione della qualità di socio fondatrice e il relativo conferimento rientrano nell’oggetto sociale della [ALFA GESTIONI FAMILIARI società semplice] quale definito all’art. [—] del relativo atto costitutivo.
  5. Esattezza dei dati identificativi. Che la denominazione, la sede legale e il codice fiscale della [ALFA GESTIONI FAMILIARI società semplice] indicati nel presente atto sono esatti, aggiornati e corrispondenti alla situazione attuale.
  6. Titolari effettivi (D.Lgs. 231/2007). Che i soggetti che in ultima istanza posseggono o controllano la [ALFA GESTIONI FAMILIARI società semplice] sono: [NOME COGNOME SOCIO 1], nato a [—] il [—], CF [—]; [NOME COGNOME SOCIO 2], nato a [—] il [—], CF [—]; come risulta dall’atto costitutivo esibito e dalla dichiarazione di titolarità effettiva resa in separata sede e conservata nell’archivio dello studio.
  7. Assenza di PEP. Che nessuno dei soggetti sopra indicati riveste la qualità di Persona Esposta Politicamente (PEP) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. dd), del D.Lgs. n. 231/2007, né è familiare o soggetto collegato ad alcuna PEP.

Note redazionali per il notaio rogante

SituazioneAdattamento della formula
SS non iscritta al RIOmettere il n. REA; rafforzare la dichiarazione sub (i); richiedere atto costitutivo in originale
Rappresentanza congiuntaDevono intervenire tutti i soci con firma congiunta, oppure produrre procura speciale sottoscritta dagli altri soci
Interveniente in forza di procura (non socio amm.re)Sostituire «socio amministratore» con «procuratore speciale»; produrre la procura in atti; verificare la congruenza con i poteri interni della SS
SS agricola iscritta ex art. 2 D.Lgs. 228/2001La visura RI in sezione speciale ha efficacia dichiarativa: può essere usata per la verifica dei poteri con la stessa attendibilità della visura ordinaria
Atto costitutivo SS in forma verbaleValutare con attenzione: la prova dell’esistenza della SS e dei poteri è necessariamente documentale indiretta; l’opportunità di procedere va ponderata caso per caso

Clausola statutaria SRL: prelazione e controllo della compagine SS socia

Premessa sistematica. Una SS socia di SRL può variare la propria compagine interna senza che ciò costituisca un «trasferimento della quota SRL» ai sensi dell’art. 2469 c.c.: le ordinarie clausole di prelazione non intercettano tali variazioni, lasciando gli altri soci esposti a un cambio sostanziale della controparte. La clausola proposta qualifica determinate variazioni interne alla SS come «Eventi Rilevanti», equiparate al trasferimento ai fini dell’attivazione della prelazione o del riscatto ex art. 2473-bis c.c.

Art. [X] — Prelazione in caso di variazione della compagine del socio collettivo

[X].1 — Ambito soggettivo
Le disposizioni del presente articolo si applicano qualora uno dei soci della Società
sia una persona giuridica, un ente ovvero un soggetto collettivo non personificato,
ivi inclusa la società semplice (di seguito, «Socio Collettivo»), e si aggiungono
— senza sostituirle — alle clausole di prelazione di cui al precedente art. [Y].

[X].2 — Definizione di Evento Rilevante
Si intende per «Evento Rilevante» qualsiasi atto o fatto giuridico — ancorché non
costituente trasferimento diretto della quota SRL — che comporti, anche indirettamente,
una variazione dei soggetti che in ultima istanza detengono, controllano o esercitano
poteri rilevanti sul Socio Collettivo. Costituiscono in particolare Evento Rilevante:

(a) l’ingresso di nuovi soci nel Socio Collettivo, a qualsiasi titolo;
(b) il trasferimento, totale o parziale, della quota di partecipazione al Socio
    Collettivo da parte di uno o più dei suoi soci attuali a soggetti terzi;
(c) la modifica dei patti relativi all’amministrazione e alla rappresentanza del
    Socio Collettivo che comporti l’attribuzione dei poteri di rappresentanza a
    soggetti diversi da quelli risultanti all’atto della stipula del presente atto;
(d) la trasformazione, fusione o scissione del Socio Collettivo.

Non costituisce Evento Rilevante il subingresso dell’erede nel Socio Collettivo, nei
limiti in cui il subingresso avvenga in favore di discendenti diretti o del coniuge
del socio predefunto, salvo diverso accordo unanime dei soci della Società.

[X].3 — Obbligo di comunicazione
Il Socio Collettivo è tenuto a comunicare per iscritto all’organo amministrativo:
(i) preventivamente, qualora l’Evento Rilevante derivi da atto programmato;
(ii) entro trenta giorni, in ogni altro caso.
La comunicazione deve descrivere la natura dell’Evento Rilevante e allegare la
documentazione idonea.

[X].4 — Esercizio del diritto di prelazione
Ricevuta la comunicazione, l’organo amministrativo ne dà notizia a tutti gli altri
soci entro cinque giorni lavorativi. Ciascuno degli altri soci ha diritto di acquistare,
pro-quota rispetto alle proprie partecipazioni, la quota SRL del Socio Collettivo,
al prezzo: (a) concordato entro trenta giorni; (b) determinato, in mancanza di accordo,
da esperto nominato di comune accordo o, in caso di mancato accordo entro dieci giorni,
dal Presidente del Tribunale competente.
Il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
comunicazione ovvero, in caso di omessa comunicazione, dalla conoscenza dell’Evento.

[X].5 — Violazione e sanzioni
In caso di omessa comunicazione o compimento dell’Evento in violazione del presente
articolo:
(a) l’Evento è inopponibile alla Società e agli altri soci;
(b) il diritto di prelazione di cui al comma [X].4 è comunque esercitabile;
(c) il Socio Collettivo non può esercitare il diritto di voto né percepire distribuzioni
    di utili fino alla regolarizzazione.

[X].6 — Facoltà di riscatto [clausola alternativa o cumulativa]
In caso di Evento Rilevante ai sensi del comma [X].2, lettere (a) e (b), la Società
può deliberare, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno due terzi
del capitale (escluso il Socio Collettivo), il riscatto della partecipazione detenuta
dal Socio Collettivo ai sensi dell’art. 2473-bis c.c., al prezzo determinato secondo
i criteri di cui al comma [X].4, lett. (b), entro novanta giorni dalla conoscenza
dell’Evento Rilevante.

Nota tecnica sulla validità della clausola

La clausola è costruita in modo da non interferire con la libertà contrattuale interna della SS socia: essa non impedisce alla SS di variare la propria compagine, ma prevede conseguenze rilevanti nella sfera dei rapporti tra la SS e la SRL, che è il piano su cui l’autonomia statutaria della SRL può legittimamente operare (artt. 2463 ss. c.c.). Il divieto assoluto di trasferimento a tempo indeterminato ex art. 2469, comma 2, c.c. non è qui applicabile: la clausola non vieta il trasferimento delle quote SS, ma assoggetta gli Eventi Rilevanti a un meccanismo di prelazione o riscatto sulla quota SRL, che è cosa diversa.

Raffronto tra i due strumenti:

ProfiloPrelazione estesaRiscatto (art. 2473-bis c.c.)
Fondamento normativoArt. 2469 c.c. per analogia; autonomia statutariaArt. 2473-bis c.c.
Soggetto attivoSingoli soci pro-quotaLa Società (delibera assembleare)
IniziativaDi ciascun socio individualmenteDelibera a maggioranza qualificata
EffettoI soci entrano direttamente nella compagineLa partecipazione viene acquistata dalla Società
Adatto quandoI soci hanno interesse e liquidità per entrare direttamenteSi vuole bloccare un ingresso indesiderato senza richiedere liquidità ai soci

 


Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento.  Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

 

Condividi

Esplora le aree dello Studio