Manlio Carlo Soldani, Notaio in Domodossola
Indice dei contenuti
- Il fenomeno: quando il socio è solo un nome sul registro
- I rischi civilistici: un’analisi concreta
- Una precisazione necessaria: il profilo fiscale rimane irrisolto
- La soluzione: il patto parasociale di regolazione dei diritti economici
- Tecnica redazionale: schema di patto parasociale
- Considerazioni pratiche: quando e come intervenire
- Conclusione
Il fenomeno: quando il socio è solo un nome sul registro
Nella prassi societaria italiana è tutt’altro che raro imbattersi in strutture in cui uno o più soci detengono formalmente una quota di partecipazione senza svolgere alcun ruolo effettivo nella vita della società: non partecipano alle decisioni gestorie, non apportano competenze, non assumono rischi imprenditoriali reali. Sono, nella sostanza, soci di nome ma non di fatto.
Le ragioni che spingono un imprenditore a costruire questo tipo di assetto sono molteplici e spesso intrecciate. Le più frequenti sono di natura fiscale: la distribuzione formale del capitale tra più soggetti — tipicamente il coniuge, un genitore, un figlio maggiorenne — può consentire di frazionare la base imponibile, di accedere a regimi agevolati, di ottimizzare carichi previdenziali. Talvolta la motivazione è più prudenziale: si vuole frammentare la titolarità per rendere il patrimonio societario meno aggredibile dai creditori personali dell’imprenditore, o semplicemente si perseguono assetti di controllo che rimangono informalmente nelle mani di chi gestisce davvero l’impresa.
Qualunque sia la causa, il fenomeno del socio “prestanome” genera una distonia strutturale tra la realtà economica sottostante — nella quale l’imprenditore è l’unico soggetto che crea valore, sostiene il rischio e governa l’impresa — e la realtà giuridica formale, nella quale i prestanome sono a tutti gli effetti titolari di diritti sociali pieni e interi.
È su questa distonia che occorre concentrarsi, perché è lì che si annidano i rischi.
I rischi civilistici: un’analisi concreta
1. Il rischio successorio
Il primo e più insidioso rischio è quello successorio. Il socio prestanome è, agli occhi dell’ordinamento, il vero titolare della quota. Alla sua morte, quella quota entra nell’asse ereditario ed è soggetta alle ordinarie regole della successione: si apre la comunione ereditaria, entrano in scena gli eredi legittimi (che possono essere soggetti diversi dall’imprenditore), si attivano i diritti dei legittimari.
Se il defunto era, ad esempio, il genitore dell’imprenditore, e costui ha altri fratelli, questi ultimi hanno in linea di principio diritto alla loro quota ereditaria sulla partecipazione sociale. L’imprenditore si troverà così a dover fare i conti con coeredi che, senza aver mai contribuito alla costruzione dell’impresa, reclamano una fetta di essa in virtù della titolarità formale della quota.
La situazione si complica ulteriormente se il prestanome era coniuge dell’imprenditore e la quota ricade in comunione legale — circostanza non automaticamente esclusa, che richiede specifiche cautele in sede di costituzione o acquisto della quota.
2. Il rischio da creditori personali del prestanome
Il secondo rischio riguarda i creditori personali del socio prestanome. La quota sociale, essendo formalmente nel suo patrimonio, è aggredibile dal suo creditore attraverso il pignoramento della partecipazione (nelle s.r.l.) o il pignoramento del titolo azionario (nelle s.p.a.). Un prestanome che abbia debiti personali — per ragioni private, fiscali, o di altra natura — espone involontariamente la struttura societaria a ingerenze esterne del tutto aliene agli interessi dell’imprenditore.
3. Il rischio da pretese dirette del prestanome
Vi è infine un terzo rischio, forse il meno considerato: quello derivante dal prestanome stesso. Il fatto che nella realtà economica il prestanome non abbia contribuito alla creazione del valore societario non lo priva, sul piano giuridico formale, dei diritti che la legge attribuisce al socio. Un prestanome che — per qualunque ragione, anche sopravvenuta — decidesse di rivendicare i propri diritti potrebbe in teoria chiedere la liquidazione della propria quota a valori di mercato, partecipare agli utili, opporsi a operazioni straordinarie, esercitare diritti di prelazione in caso di cessione di altre partecipazioni.
In assenza di accordi scritti, dimostrare la natura fiduciaria o strumentale del rapporto è operazione difficile e incerta, destinata inevitabilmente al contenzioso giudiziale.
Una precisazione necessaria: il profilo fiscale rimane irrisolto
Prima di illustrare gli strumenti di tutela civilistica, è doverosa una precisazione netta: qualsiasi soluzione contrattuale volta a delimitare i diritti dei soci prestanome sul piano civile non elimina né riduce il rischio fiscale connesso alla struttura. Se la partecipazione è stata costituita per ragioni elusive o di ottimizzazione fiscale aggressiva, la presenza di un patto che regola i rapporti interni tra i soci non vale a sanare quei profili. Il consulente fiscale e il notaio operano su piani distinti: il presente articolo si occupa esclusivamente del piano civilistico.
La soluzione: il patto parasociale di regolazione dei diritti economici
Lo strumento più efficace per gestire preventivamente i rischi civilistici sopra descritti è il patto parasociale, stipulato contestualmente alla costituzione della società o all’ingresso dei soci prestanome nel capitale.
Struttura e contenuto del patto
Il patto parasociale è un accordo contrattuale tra soci — distinto e separato dall’atto costitutivo e dallo statuto — che regola i rapporti interni tra le parti contraenti senza modificare la struttura formale della società. È uno strumento riconosciuto e disciplinato dall’ordinamento: l’articolo 2341-bis e seguenti del codice civile ne tracciano i confini per le società per azioni, mentre per le s.r.l. la prassi negoziale e la dottrina ne confermano ampiamente la validità.
Nel caso che ci occupa, il patto parasociale dovrebbe contenere una dichiarazione dei soci prestanome nella quale questi riconoscono espressamente che la loro partecipazione è stata sottoscritta nell’interesse e per conto dell’imprenditore, con risorse da questi provenienti, e che pertanto i loro diritti economici sulla quota sono limitati al rimborso dei conferimenti eseguiti al momento della liquidazione della società, dello scioglimento del rapporto sociale o della cessione della quota.
Una precisazione tecnica è qui necessaria. Non sarebbe invece praticabile — né consigliabile — una clausola che escluda integralmente il prestanome dalla partecipazione agli utili: tale previsione si scontrerebbe con il divieto del patto leonino sancito dall’articolo 2265 del codice civile, il quale commina la nullità di ogni patto con cui uno o più soci siano esclusi in modo assoluto da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. La strada corretta è diversa: il patto può prevedere che gli eventuali utili distribuiti dalla società in favore del prestanome siano da questi immediatamente riversati all’imprenditore in forza di un obbligo contrattuale di trasferimento, ovvero che il prestanome vi rinunci preventivamente a favore dell’imprenditore. In questo modo il prestanome non è formalmente escluso dal diritto agli utili — il che preserva la validità del patto — ma si obbliga a non trattenerli, con piena efficacia obbligatoria nei rapporti interni tra le parti.
In aggiunta, il patto può prevedere l’obbligo del prestanome di cedere la quota all’imprenditore (o a soggetto da questi indicato) al verificarsi di eventi determinati: raggiungimento di una certa età, deterioramento del rapporto, apertura di procedure concorsuali o esecutive a carico del prestanome, decesso. Quest’ultima previsione è particolarmente preziosa perché consente di circoscrivere il rischio successorio, almeno nella prospettiva dell’accordo inter vivos.
Efficacia e limiti del patto parasociale
Il patto parasociale vincola le parti contraenti, ma — ed è un limite che non va sottovalutato — non ha efficacia reale: non è opponibile ai terzi. Il creditore del prestanome che pignori la quota non è tenuto a rispettare il patto; l’erede del prestanome che non lo abbia sottoscritto non è formalmente vincolato da esso.
Ciò non significa che il patto sia inutile. Esso svolge funzioni importanti e concrete. In primo luogo, documenta la consapevolezza e la volontà delle parti in un momento non sospetto, creando prova scritta della natura del rapporto. In secondo luogo, genera obbligazioni contrattuali tra i soci, il cui inadempimento dà luogo a responsabilità risarcitoria: il prestanome che pretendesse di ricavare dalla quota più di quanto pattuito si troverebbe esposto a una chiara azione contrattuale. In terzo luogo, nei rapporti successori, fornisce agli eredi consapevoli — e in particolare agli eredi che siano parte o successori dell’imprenditore — uno strumento di difesa e di contrattazione efficace.
Il libro soci come presidio di tutela reale
Il limite di efficacia del patto parasociale — la sua inopponibilità ai terzi — assume rilievo pratico particolarmente acuto con riferimento alle clausole di prelazione. Se il patto prevede l’obbligo del prestanome di offrire la quota all’imprenditore prima di cederla a terzi, tale obbligo vincola contrattualmente il prestanome ma non impedisce che, in caso di violazione, la cessione a terzi si perfezioni ugualmente sul piano reale: il terzo acquirente di buona fede non è tenuto a rispettare un accordo parasociale che non conosce e di cui non è parte.
In questo scenario, la violazione della prelazione pattuita genera esclusivamente un diritto al risarcimento del danno in capo all’imprenditore, senza che questi possa recuperare la quota ceduta. È una tutela meramente obbligatoria, spesso inadeguata rispetto all’interesse che si vuole proteggere.
Lo strumento che consente di trasformare questa tutela da obbligatoria in reale è il libro soci, la cui tenuta — facoltativa nelle s.r.l. dopo la riforma del 2009, ma non per questo meno utile — diventa in questo contesto uno strumento strategico. Nelle s.r.l., in forza dell’articolo 2470, secondo comma, del codice civile, il trasferimento della quota ha effetto di fronte alla società soltanto dal momento del deposito dell’atto presso il Registro delle Imprese; ma laddove sia prevista e attivata la tenuta del libro soci, l’iscrizione in esso costituisce il momento a partire dal quale la cessione è opponibile alla società stessa.
La conseguenza pratica è significativa: se lo statuto prevede una clausola di prelazione a favore degli altri soci (o specificamente a favore dell’imprenditore) e la società tiene il libro soci, questa può legittimamente rifiutare di iscrivere una cessione avvenuta in violazione della prelazione, rendendo quella cessione inopponibile alla società stessa. Il cessionario acquista formalmente la quota ma non può esercitare i diritti sociali: non partecipa alle assemblee, non vota, non riceve gli utili nella sua qualità di socio. Questo meccanismo non è assoluto — rimane soggetto a possibili contestazioni giudiziali — ma costituisce un presidio concreto e immediato di gran lunga più efficace della sola tutela risarcitoria.
Il consiglio pratico è quindi duplice: prevedere la clausola di prelazione sia nel patto parasociale sia nello statuto (con effetti diversi ma complementari), e abbinare a ciò la tenuta del libro soci, affidandone la gestione a soggetto affidabile e attento. La combinazione di questi strumenti crea una rete di protezione in cui la dimensione obbligatoria del patto parasociale è rafforzata dalla dimensione reale garantita dall’iscrizione nel registro societario interno.
Nell’affrontare questi scenari, si potrebbe essere tentati di ricorrere all’intestazione fiduciaria, che consente di attribuire formalmente la titolarità di un bene a un soggetto (il fiduciario) che lo gestisce nell’interesse di un altro (il fiduciante), con l’obbligo di ritrasferirlo su richiesta.
L’intestazione fiduciaria è uno strumento collaudato e prezioso in molti contesti, in particolare per la gestione statica di patrimoni immobiliari o di portafogli finanziari. Tuttavia, applicata al fenomeno del socio prestanome in una società operativa, presenta limiti strutturali significativi che occorre valutare con attenzione.
Il cuore del problema è questo: l’intestazione fiduciaria disciplina il rapporto tra fiduciante e fiduciario rispetto al bene intestato, ma non chiarisce in modo definitivo come debbano essere trattati i risultati prodotti dalla gestione successiva all’intestazione. In una società immobiliare o in una gestione patrimoniale statica, i frutti del patrimonio sono facilmente riconducibili al bene fiduciato e il mandato fiduciario li assorbe con sufficiente chiarezza. Ma in una società operativa — in cui il valore creato dipende dall’attività imprenditoriale dell’imprenditore, dalle sue decisioni, dai rischi che egli assume, dalle relazioni che costruisce — la catena causale si spezza: il fiduciario, pur avendo ricevuto la quota senza alcun apporto proprio, potrebbe sostenere che gli utili maturati durante il periodo di intestazione non siano integralmente riconducibili al mandato fiduciario originario, ma rappresentino frutti autonomi della partecipazione di cui è formalmente titolare.
In altri termini, l’intestazione fiduciaria non vale ad escludere alla radice che il fiduciario possa avanzare pretese sui risultati utili della gestione successiva all’intestazione. La sua posizione giuridica rimane ambigua rispetto agli incrementi di valore e agli utili accumulati durante il periodo in cui la quota è rimasta intestata a suo nome, aprendo spazi di contenzioso che il patto parasociale — per la sua natura di accordo diretto e trasparente tra le parti — è meglio attrezzato a prevenire.
Tecnica redazionale: schema di patto parasociale
A titolo esemplificativo, si propone di seguito uno schema delle clausole essenziali che un patto parasociale di questo tipo dovrebbe contenere. Lo schema non è un modello pronto all’uso — ogni situazione concreta richiede adattamenti specifici che solo una consulenza personalizzata può garantire — ma illustra la logica redazionale e i punti nodali dell’accordo.
PATTO PARASOCIALE TRA SOCI
(Intestazione: nome della società, sede, numero di iscrizione al Registro delle Imprese)
Le parti:
[Nome imprenditore], di seguito “Socio Principale”, titolare di una quota pari a [X]% del capitale sociale;
[Nome prestanome], di seguito “Socio Formale”, titolare di una quota pari a [Y]% del capitale sociale;
premettono che:
(i) La quota di partecipazione del Socio Formale è stata sottoscritta con risorse economiche provenienti dal Socio Principale, il quale ha inteso avvalersi del Socio Formale quale mero intestatario della partecipazione nell’esclusivo interesse del Socio Principale stesso;
(ii) Il Socio Formale non ha apportato, né apporterà, contributi economici, gestionali o professionali alla società, e non ha svolto né svolgerà alcun ruolo attivo nella conduzione dell’attività sociale;
(iii) Le parti intendono regolare i propri rapporti interni con il presente accordo, fermo restando che esso non modifica la struttura formale della società né è opponibile ai terzi;
convengono quanto segue:
Art. 1 – Diritti economici del Socio Formale
Il Socio Formale riconosce che il proprio diritto economico sulla partecipazione è limitato al rimborso dei conferimenti effettivamente eseguiti al momento della sottoscrizione della quota, rivalutati in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT FOI intervenuta dalla data di sottoscrizione alla data di liquidazione. Ogni ulteriore provento derivante dalla partecipazione — ivi compresi gli utili deliberati dall’assemblea e attribuiti alla quota del Socio Formale — sarà integralmente trasferito al Socio Principale entro [x] giorni dalla rispettiva percezione, in esecuzione di un obbligo contrattuale di riversamento che il Socio Formale sin d’ora irrevocabilmente assume.
Art. 2 – Obbligo di prelazione e di cessione
Il Socio Formale si obbliga a non cedere, trasferire, vincolare o comunque disporre della propria quota, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, senza il previo consenso scritto del Socio Principale. In caso di intenzione di cedere la quota, il Socio Formale è tenuto a offrire in prelazione la stessa al Socio Principale alle condizioni e nei termini di cui al presente articolo. In ogni caso, al verificarsi di uno degli eventi di seguito elencati, il Socio Formale è obbligato a cedere la propria quota al Socio Principale — o al soggetto da questi indicato — al prezzo corrispondente al valore del conferimento rivalutato come previsto all’articolo 1: (a) decesso del Socio Formale; (b) apertura di procedura concorsuale o avvio di procedure esecutive individuali a carico del Socio Formale; (c) sopravvenuta incapacità legale del Socio Formale; (d) richiesta scritta del Socio Principale in qualsiasi momento, con preavviso di [x] giorni.
Art. 3 – Esercizio dei diritti amministrativi
Il Socio Formale si obbliga a esercitare i diritti di voto e gli altri diritti amministrativi inerenti alla propria quota secondo le indicazioni del Socio Principale, da comunicarsi per iscritto prima di ogni assemblea. In mancanza di istruzioni, il Socio Formale si asterrà dal voto.
Art. 4 – Inadempimento e penale
In caso di inadempimento da parte del Socio Formale a qualsiasi obbligazione derivante dal presente patto, il Socio Formale sarà tenuto al risarcimento del danno in favore del Socio Principale; le parti convengono sin d’ora, ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, una penale pari a [importo o percentuale] per ciascuna violazione accertata, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.
Art. 5 – Durata
Il presente patto ha durata fino alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto sociale del Socio Formale e, comunque, non oltre [data o evento].
Art. 6 – Forma delle comunicazioni e foro competente
Le comunicazioni tra le parti saranno effettuate per iscritto a mezzo PEC o raccomandata A/R agli indirizzi indicati in calce. Per ogni controversia relativa al presente patto è competente in via esclusiva il Foro di [città].
Alcune avvertenze redazionali meritano di essere evidenziate. La clausola di riversamento degli utili (art. 1) è costruita come obbligazione di trasferimento successivo e non come esclusione dal diritto, per evitare il conflitto con il divieto del patto leonino di cui all’articolo 2265 c.c. L’obbligo di cessione al verificarsi di eventi determinati (art. 2) deve essere formulato con attenzione per non incorrere nella disciplina limitativa dei patti di riscatto nelle s.r.l. La penale (art. 4) deve essere proporzionata e non manifestamente eccessiva, per resistere a una eventuale richiesta di riduzione giudiziale ai sensi dell’articolo 1384 c.c. Infine, il patto andrà conservato in originale da entrambe le parti e, ove opportuno, autenticato nelle firme per garantirne la certezza della data e la forza probatoria.
Considerazioni pratiche: quando e come intervenire
L’intervento notarile preventivo è naturalmente preferibile a qualsiasi rimedio successivo. Il momento ideale per stipulare il patto parasociale è quello della costituzione della società o dell’ingresso dei soci prestanome nel capitale: in quel momento, l’accordo tra le parti è genuino, non è contestabile come frutto di pressioni, e fotografa correttamente la realtà dei rapporti economici sottostanti.
Tuttavia, non è mai troppo tardi. Un patto parasociale può essere stipulato anche nel corso della vita societaria, purché le parti siano d’accordo. Anche in questo caso, il notaio può svolgere un ruolo prezioso: non solo nella redazione dell’accordo, ma nella valutazione complessiva della struttura esistente e nella proposta di eventuali aggiustamenti (modifica dello statuto, previsione di clausole di recesso o di prelazione, pianificazione successoria coordinata).
Ogni situazione è diversa, e le variabili rilevanti — tipo di società, natura del rapporto tra i soci, dimensione economica dell’impresa, eventuali profili successori già aperti — rendono indispensabile una consulenza personalizzata.
Conclusione
Il socio prestanome è una figura diffusa nella realtà imprenditoriale italiana, spesso costituita senza una piena consapevolezza dei rischi che essa genera sul piano civile e successorio. La formalizzazione di un patto parasociale che delimiti con chiarezza i diritti economici dei prestanome — riducendoli al mero rimborso dei conferimenti — è lo strumento contrattuale più diretto ed efficace per gestire questi rischi preventivamente, con una forza probatoria e una chiarezza delle obbligazioni che l’intestazione fiduciaria difficilmente è in grado di garantire nelle medesime situazioni.
Come sempre in materia di pianificazione societaria e patrimoniale, la prevenzione vale molto di più della cura: intervenire prima che il problema si manifesti è più semplice, meno costoso e molto più efficace che cercare rimedi a posteriori.
Per approfondimenti e consulenza personalizzata:
Notaio Manlio Carlo Soldani
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