Sintesi
Il presente contributo ricostruisce l’evoluzione del ruolo del notaio nel diritto societario dell’Unione europea, dalla prima direttiva di coordinamento del 1968 alla proposta di regolamento «EU Inc.» presentata dalla Commissione europea il 18 marzo 2026. L’analisi muove da una comparazione sincronica tra i modelli nazionali di controllo preventivo — dai sistemi in cui il notariato è pressoché assente, come quello danese, o marginale, come quello francese, a quelli a controllo misto giudiziario-notarile di Germania e Spagna, fino ai sistemi a competenza notarile pressoché esclusiva di Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Italia — per poi seguire diacronicamente il progressivo consolidamento della funzione notarile nel diritto secondario dell’Unione: dalla direttiva 68/151/CEE alla sua codificazione nella direttiva (UE) 2017/1132, dai regolamenti sullo statuto della Società Europea e della Società Cooperativa Europea alle direttive di digitalizzazione, fino al rafforzamento operato dalla direttiva (UE) 2025/25. Su questo sfondo sistematico si colloca la valutazione critica della proposta «EU Inc.», che ridimensiona la portata dei controlli preventivi per la nuova forma societaria europea, con riflessi sui presidi antiriciclaggio e sulla tenuta degli ordinamenti nazionali.
Indice dei contenuti
- Il notaio come gatekeeper: una premessa sistematica
- Quattro modelli europei a confronto: il ruolo del notaio negli Stati membri
Il notaio come gatekeeper: una premessa sistematica
Fin dalle origini del diritto societario dell’Unione europea, il notariato ha rivestito un ruolo di primo piano nel suo funzionamento concreto. Non si tratta di un ruolo uniforme: gli Stati membri conservano regole proprie in materia di diritto commerciale e societario, e non tutti attribuiscono al notaio le medesime funzioni. Ciò che accomuna gli ordinamenti in cui il notariato interviene nelle operazioni societarie è tuttavia la sostanza dei compiti svolti, riconducibile a una duplice funzione: quella di gatekeeper, cioè di garante dell’applicazione delle norme imperative poste a tutela di soci e terzi, e quella di facilitatore nella realizzazione di operazioni giuridicamente complesse, dalla costituzione alle trasformazioni societarie.
Questa doppia natura — controllo e assistenza — spiega perché il tema sia tornato centrale nel dibattito europeo proprio nel 2026, con la proposta di regolamento sulla cosiddetta «EU Inc.», la nuova società di capitali paneuropea che la Commissione intende rendere costituibile in appena quarantotto ore. Comprendere la posta in gioco richiede però di guardare prima al quadro esistente: come si è formato, storicamente e comparativamente, il ruolo del notaio che oggi rischia di essere ridimensionato.
Va precisato, peraltro, che il diritto dell’Unione non ha mai imposto in via generalizzata l’intervento notarile nelle operazioni societarie: non tutti gli Stati membri ricorrono ai notai, né tutti conoscono il concetto di atto pubblico nell’accezione continentale. Il legislatore europeo ha piuttosto riconosciuto, progressivamente, il controllo notarile come una delle forme legittime di controllo preventivo, affiancandolo — e in alcuni ordinamenti sostituendolo integralmente — al controllo giudiziario o amministrativo. È questa impostazione, costruita per gradi in oltre cinquant’anni, a costituire il termine di paragone rispetto al quale valutare la proposta «EU Inc.»
Quattro modelli europei a confronto: il ruolo del notaio negli Stati membri
Il diritto dell’Unione, come si vedrà, impone agli Stati membri di assicurare un controllo preventivo sulle operazioni societarie più rilevanti, ma lascia loro la scelta se affidarlo ad autorità giudiziarie, amministrative o notarili. Da questa libertà di scelta derivano quattro modelli, tra loro significativamente diversi.
Danimarca e Francia: un ruolo marginale o assente
In alcuni Stati membri il notariato non interviene affatto nelle operazioni societarie, né questi ordinamenti conoscono il concetto stesso di atto pubblico nell’accezione continentale. Il caso più emblematico è quello danese: quando la prima direttiva di diritto societario faceva riferimento all’«atto pubblico», la versione danese del testo dovette ricorrere al termine francese «acte authentique», non esistendo nella lingua e nell’ordinamento danesi un equivalente funzionale a quella nozione.
In Francia il notariato gode di grande prestigio professionale, ma il suo ruolo nelle operazioni societarie resta secondario, limitato agli atti che riguardano direttamente o indirettamente beni immobili, oppure legati a pratiche successorie o ai regimi patrimoniali della famiglia. Il controllo di legalità sulle operazioni societarie in senso proprio è affidato altrove.
Germania e Spagna: controllo notarile affiancato da tribunali e registri
Un secondo gruppo di ordinamenti, tra cui Germania e Spagna, richiede la forma dell’atto notarile per le operazioni societarie di maggior rilievo: atti costitutivi, modifiche statutarie, trasferimenti di quote, trasformazioni, fusioni e scissioni. Il controllo di legalità in senso stretto, tuttavia, è esercitato soprattutto dai tribunali o dai registri delle imprese, che intervengono a valle o in parallelo rispetto al notaio. Il modello, in altre parole, distribuisce la funzione di gatekeeper tra più soggetti istituzionali, di cui il notaio è uno, ma non l’unico.
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Italia: la competenza notarile pressoché esclusiva
In un terzo gruppo di Stati membri — Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e, in larga misura, Italia — la verifica di legalità delle operazioni societarie è attribuita in via pressoché esclusiva al notaio. In questi ordinamenti l’autorità giudiziaria e i registri delle imprese non svolgono, di norma, un autonomo controllo preventivo di legalità su statuti e operazioni societarie: il controllo notarile assorbe integralmente la funzione. È questo il modello nel quale la proposta «EU Inc.» produce l’impatto potenzialmente più significativo, poiché è quello in cui il notariato rappresenta il presidio pressoché unico a tutela dell’affidabilità del sistema.
| Gruppo di Stati | Ruolo del notaio | Controllo di legalità |
|---|---|---|
| Danimarca | Assente; concetto di atto pubblico estraneo all’ordinamento | Amministrativo (registro delle imprese) |
| Francia | Secondario: immobili, successioni, regimi patrimoniali della famiglia | Giudiziario/amministrativo per le operazioni societarie |
| Germania, Spagna | Atto notarile per costituzione, modifiche statutarie, trasferimenti di quote, trasformazioni, fusioni, scissioni | Condiviso: tribunali e registri delle imprese, di concerto col notaio |
| Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia | Competenza pressoché esclusiva del notaio | Notarile, senza ulteriore controllo preventivo giudiziario o registrale |
Le tappe del riconoscimento nel diritto dell’Unione, dalla direttiva 68/151/CEE alla direttiva 2025/25
Nonostante questa eterogeneità di partenza, il diritto dell’Unione europea ha costruito, in oltre cinquant’anni, un riconoscimento crescente e sempre più esplicito del ruolo del notaio come una delle forme legittime — e in molti casi privilegiate — di controllo preventivo sulle operazioni societarie.
La direttiva 68/151/CEE e l’articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132
Il punto di partenza è la prima direttiva del Consiglio del 9 marzo 1968 (68/151/CEE), il cui articolo 10 stabiliva che gli Stati membri privi di un controllo preventivo amministrativo o giudiziario sulla costituzione delle società dovessero imporre la forma dell’atto pubblico per gli atti costitutivi, gli statuti e le loro modifiche (testo consolidato su EUR-Lex). È la prima volta in cui il diritto europeo riconosce, sia pure indirettamente, il controllo notarile come alternativa equivalente al controllo statale. Questa disposizione, pressoché immutata nella sostanza, è stata successivamente codificata nell’articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132, che ha riunito in un unico testo gran parte della disciplina europea di diritto societario.
Fusioni e scissioni transfrontaliere: le direttive 2019/1151 e 2019/2121
Il principio dell’articolo 10 è stato esteso anche alle fusioni e alle scissioni nazionali dagli articoli 102 e 148 della direttiva (UE) 2017/1132: quando la legislazione di uno Stato membro non richieda per tali operazioni un controllo preventivo giudiziario o amministrativo, i verbali assembleari e l’eventuale atto di fusione o scissione devono rivestire la forma pubblica, e il notaio (o l’autorità competente) deve verificare e certificare l’esistenza e la legalità degli atti e delle formalità richiesti. Più di recente, il ruolo del notaio è stato riconosciuto anche dalla direttiva (UE) 2019/1151, sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, e dalla direttiva (UE) 2019/2121, sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere: due interventi che hanno esteso l’ambito applicativo del controllo preventivo anche alle operazioni con elementi di internazionalità, storicamente più esposte al rischio di abusi.
I regolamenti sulla Società Europea e sulla Società Cooperativa Europea
Il ruolo dei notai ha trovato riconoscimento diretto anche nei due regolamenti che hanno introdotto le prime forme societarie sovranazionali dell’Unione: il regolamento (CE) n. 2157/2001 sullo statuto della Società europea (SE), agli articoli 8, paragrafo 8, 25, paragrafi 2 e 3, e 26, paragrafo 1, e il regolamento (CE) n. 1435/2003 sullo statuto della Società cooperativa europea (SCE), agli articoli 7, paragrafo 8, 29, paragrafi 2 e 3, e 30, paragrafo 1. Si tratta di un precedente rilevante: la SE dimostra che l’Unione ha già sperimentato, con esito duraturo, l’introduzione di una forma societaria sovranazionale che preserva — anziché comprimere — la funzione di controllo preventivo affidata ai notai negli ordinamenti che la prevedono.
| Anno | Atto normativo | Rilevanza per il ruolo del notaio |
|---|---|---|
| 1968 | Direttiva 68/151/CEE, art. 10 | Primo riconoscimento del controllo notarile come alternativa al controllo statale |
| 2001 | Regolamento (CE) n. 2157/2001 (Società Europea) | Ruolo notarile richiamato agli artt. 8 §8, 25 §§2-3, 26 §1 |
| 2003 | Regolamento (CE) n. 1435/2003 (Società Cooperativa Europea) | Ruolo notarile richiamato agli artt. 7 §8, 29 §§2-3, 30 §1 |
| 2017 | Direttiva (UE) 2017/1132 | Codificazione dell’art. 10 e delle regole su fusioni/scissioni (artt. 102, 148) |
| 2019 | Direttiva (UE) 2019/1151 | Strumenti e processi digitali nel diritto societario |
| 2019 | Direttiva (UE) 2019/2121 | Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere |
| 2025 | Direttiva (UE) 2025/25 | Riformulazione dell’art. 10: controlli preventivi rafforzati |
| 2026 | Proposta di regolamento «EU Inc.» (18 marzo) | Nuova forma societaria in 48 ore; ruolo notarile mantenuto ma ridimensionato |

La direttiva (UE) 2025/25 e il rafforzamento dei controlli preventivi
Lo sviluppo più recente, prima della proposta «EU Inc.», è rappresentato dalla direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 ampliando ulteriormente l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Il termine di recepimento è fissato al 31 luglio 2027. Sul piano sostanziale, la direttiva introduce strumenti come il certificato UE delle società — un documento standardizzato e multilingue che attesta l’esistenza legale della società e le sue caratteristiche principali — e la procura digitale UE, che consente la rappresentanza societaria transfrontaliera secondo un modello uniforme, autenticato tramite servizi fiduciari qualificati.
Ciò che più rileva ai fini di questa analisi è che la direttiva (UE) 2025/25 ha riformulato proprio l’articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132, rafforzando i controlli preventivi affidati ai notai e chiarendo che gli Stati membri possono prevedere una combinazione di controlli amministrativi, giudiziari o notarili. Si tratta di un intervento che, nel pieno della spinta digitale dell’Unione, conferma piuttosto che ridurre il ruolo del notaio: un dato che rende ancora più significativo il possibile scostamento rappresentato, pochi mesi dopo, dalla proposta «EU Inc.»
La proposta «EU Inc.» del 18 marzo 2026: quale spazio per il controllo preventivo?
Il 18 marzo 2026 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento — identificata come COM(2026) 321 final — che istituisce l’«EU Inc.», pietra angolare del cosiddetto ventottesimo regime del diritto societario europeo (comunicato della Rappresentanza in Italia). Su questa proposta, notaiosoldani.it ha già pubblicato un’analisi sistematica dedicata al suo contenuto e alla sua base giuridica, alla quale si rinvia per la ricostruzione di dettaglio della struttura del regolamento. In questa sede interessa piuttosto collocare la proposta nel percorso storico appena tracciato, per valutarne la coerenza con l’evoluzione del ruolo del notaio nel diritto dell’Unione.
L’ambito di applicazione e il ruolo residuo del notaio
La nuova società di capitali potrà essere costituita in quarantotto ore, attraverso una procedura interamente telematica. Come osserva Corrado Malberti — notaio in Como e professore associato di Diritto commerciale all’Università di Trento, già Associate Professor alla University of Luxembourg, dove ha diretto il Master 1 in European Law — in un contributo pubblicato su Infonews Notartel nel giugno 2026, la proposta consente formalmente agli Stati membri di mantenere la funzione notarile come gatekeeper anche per l’EU Inc., ma ne riduce sensibilmente portata e intensità, e in alcuni passaggi ne limita espressamente l’intervento. Si tratta di uno scostamento significativo rispetto alla traiettoria descritta nei paragrafi precedenti: per la prima volta dal 1968, un atto legislativo dell’Unione in materia societaria non si limita a lasciare agli Stati membri la scelta del modello di controllo, ma orienta esplicitamente quella scelta verso un ridimensionamento del presidio notarile, quantomeno per la nuova forma opzionale.
I nodi aperti: antiriciclaggio e compatibilità con gli ordinamenti nazionali
Il ridimensionamento del controllo preventivo solleva due ordini di interrogativi, entrambi segnalati nel contributo di Malberti. Il primo riguarda l’efficacia dei presidi antiriciclaggio: il controllo notarile, nei sistemi in cui è pressoché esclusivo, svolge anche una funzione di prevenzione rispetto all’uso delle società per finalità illecite — identificazione delle parti, verifica del titolare effettivo — supportata in Italia anche dalla Banca Dati Antiriciclaggio dei Notai — valutazione della liceità della causa concreta dell’operazione — funzione che un procedimento di costituzione integralmente automatizzato e telematico rischia di indebolire, quantomeno nella fase di prima costituzione. Il secondo riguarda la compatibilità sistematica dell’EU Inc. con gli ordinamenti nazionali che, come quello italiano, hanno costruito l’intero sistema di pubblicità e affidabilità del registro delle imprese attorno al controllo di legalità notarile: l’innesto di una forma societaria priva di un controllo equivalente rischia di introdurre, all’interno dello stesso ordinamento, standard di affidabilità disomogenei a seconda del tipo di società scelto.
Per il notariato italiano, in particolare, la posta in gioco non è astratta. Il sistema italiano di pubblicità commerciale si fonda sulla presunzione che ogni iscrizione nel registro delle imprese relativa ad atti costitutivi o modificativi sia stata preceduta da un controllo di legalità notarile pieno — tanto in sede di costituzione della S.r.l. quanto sulle clausole statutarie più delicate —: è su questa presunzione che si regge, in larga parte, l’affidamento dei terzi — soci, creditori, controparti contrattuali — nei confronti delle società italiane. L’eventuale coesistenza, nello stesso ordinamento, di società italiane soggette a controllo notarile pieno e di EU Inc. costituite con un livello di controllo diverso impone al notariato italiano di seguire con attenzione l’evoluzione del negoziato, anche in vista di un possibile ruolo di supporto alla costituzione e alla successiva vita societaria dell’EU Inc., come professionista di riferimento per gli aspetti che il regolamento lascia comunque al diritto nazionale dello Stato di registrazione.
Il negoziato tra Parlamento e Consiglio: a che punto siamo
La proposta della Commissione è solo il punto di partenza del procedimento legislativo ordinario. Il Consiglio dell’Unione e il Parlamento europeo, quali colegislatori, possono modificare significativamente il testo o, in mancanza di accordo, respingerlo. Un primo segnale della distanza tra le istituzioni era già emerso prima ancora della proposta: nella risoluzione del 20 gennaio 2026 (492 voti favorevoli, 144 contrari, 28 astenuti, relatore l’eurodeputato René Repasi, S&D), il Parlamento europeo aveva indicato la propria preferenza per lo strumento della direttiva, che avrebbe lasciato margini di adattamento ai singoli ordinamenti nazionali; la Commissione ha invece optato per il regolamento, direttamente applicabile e non soggetto a recepimento.
Il negoziato è entrato nel vivo il 15 luglio 2026, quando la commissione giuridica (JURI) del Parlamento europeo ha esaminato il progetto di relazione a firma dello stesso Repasi, che nel frattempo è stato designato relatore anche per l’esame della proposta. Tra i punti di maggiore attrito, oltre al tema del controllo preventivo, figura la base giuridica: Repasi ha proposto di ancorare il regolamento all’articolo 50 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, in luogo dell’articolo 114 TFUE indicato dalla Commissione, ritenendolo più idoneo a evitare che la nuova forma societaria si presti a un uso elusivo delle normative nazionali in materia di lavoro. Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 17 luglio 2026; il voto in plenaria è atteso entro ottobre, mentre l’obiettivo politico della Commissione resta un accordo interistituzionale entro la fine del 2026. Anche qualora questo calendario fosse rispettato, l’articolo 109 della proposta prevede che il regolamento si applichi a partire dall’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla sua entrata in vigore: l’applicazione concreta, dunque, non è attesa prima della fine del 2027.
Considerazioni conclusive
La ricostruzione storica e comparata condotta in questo contributo restituisce un dato che la sola analisi della proposta «EU Inc.» rischia di non far emergere con sufficiente chiarezza: il controllo preventivo notarile non è un residuo procedurale che il diritto dell’Unione tollera in attesa di una piena digitalizzazione, ma un elemento che il legislatore europeo ha riconosciuto, rafforzato ed esteso con continuità per oltre cinquant’anni, da ultimo con la stessa direttiva (UE) 2025/25 approvata a ridosso della proposta «EU Inc.» In quest’ottica, la tesi sostenuta da Malberti appare condivisibile: l’affidabilità garantita dai controlli preventivi rappresenta essa stessa un vantaggio competitivo per l’Unione, poiché rafforza la fiducia reciproca tra Stati membri, agevola le operazioni transfrontaliere e contribuisce alla prevenzione del riciclaggio — obiettivi che la stessa proposta «EU Inc.» dichiara di voler perseguire attraverso altri strumenti.
Resta aperta, in questa fase di negoziato, la possibilità che Parlamento e Consiglio intervengano sul testo per riequilibrare il rapporto tra semplificazione e controllo, eventualmente valorizzando — anziché limitando — il ruolo del notaio anche nella costituzione dell’EU Inc. Sarà comunque necessario attendere l’esito del trilogo, atteso non prima dell’autunno 2026, per valutare se e in che misura le preoccupazioni sollevate dalla dottrina notarile abbiano trovato accoglimento nel testo definitivo.
Sul piano metodologico, la vicenda dell’EU Inc. conferma comunque l’utilità di leggere ogni singola proposta normativa europea alla luce del percorso storico che l’ha preceduta, piuttosto che come intervento isolato: solo in questa prospettiva diacronica il ridimensionamento del ruolo del notaio nella nuova forma societaria emerge come una discontinuità reale rispetto a un consolidamento che, fino al 2025, non aveva conosciuto eccezioni.
Riferimenti normativi e bibliografici
- Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968
- Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE)
- Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)
- Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (codificazione)
- Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019
- Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019
- Direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico societario del 28° regime — «EU Inc.», COM(2026) 321 final, presentata dalla Commissione europea il 18 marzo 2026
- Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2026 sulla competitività dell’UE e il nuovo quadro giuridico per le imprese innovative
- C. Malberti, La nuova proposta di regolamento sull’«EU Inc.» e il ruolo del notariato, Infonews Notartel, N° 1 – Giugno 2026
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