Abstract
La legge di semplificazione che ha riscritto la disciplina della circolazione dei beni di provenienza donativa interviene su un nodo storico del diritto successorio italiano: il rapporto tra la tutela della legittima e la sicurezza dei traffici giuridici. Il contributo ricostruisce, in chiave sistematica, l’evoluzione dell’azione di restituzione dal modello del codice civile del 1942 fino alla riforma più recente, evidenziando il passaggio da un meccanismo di garanzia reale — opponibile anche ai terzi aventi causa dal donatario — a un sistema imperniato su una tutela essenzialmente obbligatoria. L’analisi si concentra sulla riformulazione delle norme che disciplinano gli effetti della riduzione della donazione e la sorte dei pesi e delle ipoteche costituiti dal donatario, sul coordinamento con la disciplina della trascrizione delle domande giudiziali e sul regime transitorio, le cui incertezze applicative hanno già alimentato un vivace confronto dottrinale, segnatamente in ordine all’ipotesi del donante ancora in vita al momento dell’entrata in vigore della novella. Si dà inoltre conto delle ricadute della riforma sulla prassi negoziale e bancaria, nonché delle questioni interpretative ancora aperte in tema di rinuncia anticipata e di simulazione presuccessoria.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico
- Dal vecchio al nuovo art. 563 c.c.: dalla tutela reale alla tutela obbligatoria
- L’art. 561 c.c. riformato e la sorte dei pesi e delle ipoteche
- Le norme di coordinamento: artt. 562, 2652 e 2690 c.c.
- Il regime transitorio e il diritto intertemporale
- Profili problematici e questioni dottrinali aperte
- Riflessi sulla prassi notarile e sul mercato del credito
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
Premessa e inquadramento sistematico
L’art. 44 della l. 2 dicembre 2025, n. 182 — provvedimento ad ampio spettro, dedicato alla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, nel cui alveo è confluita anche questa riforma civilistica — ha modificato in profondità gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c., intervenendo su uno dei settori storicamente più instabili della contrattazione immobiliare: quello dei beni di provenienza donativa. La riforma si colloca, sul piano sistematico, nel più ampio rapporto tra donazioni e successioni che il codice civile disciplina unitariamente nel libro secondo — rapporto che si manifesta, sotto altri profili, anche nella valutazione del coacervo tra donazioni e massa successoria ai fini della determinazione della quota di legittima.
Il legislatore ha enunciato espressamente la finalità dell’intervento, dichiarata in termini di stimolo alla concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, di agevolazione della circolazione dei beni provenienti da donazione e di ampliamento delle possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni. Si tratta di una scelta di politica del diritto che sacrifica, in parte, la tutela reale dei legittimari a vantaggio della stabilità dei traffici giuridici e della bancabilità degli immobili donati.
Per comprenderne la portata occorre muovere da una distinzione concettuale che attraversa l’intera disciplina della tutela del legittimario leso da una donazione: da un lato, la sorte del bene quando esso sia ancora nel patrimonio del donatario (art. 561 c.c.); dall’altro, la sorte del bene quando il donatario lo abbia a sua volta alienato a terzi (art. 563 c.c.). Il codice del 1942 affidava entrambe le ipotesi a una tutela di tipo reale, capace di travolgere — sia pure a determinate condizioni — anche i diritti dei terzi acquirenti. La riforma muta radicalmente questo assetto, distinguendo nettamente le due fattispecie e riservando alla sola ipotesi di cui all’art. 561 c.c. un residuo di tutela in natura, peraltro esso stesso ridimensionato. Si tratta di un rimedio che si affianca, senza sovrapporvisi, agli altri strumenti di tutela quantitativa della legittima, tra cui la collazione ereditaria, che opera però su un piano distinto, quello della ricostruzione contabile dell’asse tra i coeredi.
Come è stato osservato in dottrina, la novella si inserisce in un ordinamento di civil law che, diversamente dai sistemi di common law, ha costruito la disciplina successoria attorno alla centralità della famiglia e all’intangibilità della legittima; il superamento della tradizionale prevalenza della garanzia reale a vantaggio di rimedi di natura prevalentemente obbligatoria segna, in questa prospettiva, un riequilibrio tra funzione familiare e funzione circolatoria del bene donato, senza tuttavia rinunciare al tratto identitario della legittima (Studio CNN n. 06-2026/C).
Dal vecchio al nuovo art. 563 c.c.: dalla tutela reale alla tutela obbligatoria
Il testo originario e la novella del 2005
Nella formulazione originaria del 1942, l’art. 563 c.c. — rubricato “Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione” — consentiva al legittimario, una volta ottenuta sentenza di riduzione passata in giudicato, di richiedere la restituzione del bene donato e successivamente alienato dal donatario, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, previa infruttuosa escussione del patrimonio del donatario stesso. La norma non prevedeva alcun limite temporale, sicché il rischio di evizione gravava sui successivi acquirenti senza un orizzonte di stabilizzazione. Per i beni mobili, l’azione era esperibile salvi gli effetti del possesso di buona fede ex art. 1153 c.c.; in ogni caso, il terzo poteva liberarsi dall’obbligo restitutorio corrispondendo l’equivalente in denaro, secondo lo schema dell’obbligazione con facoltà alternativa.
Questo assetto, unito alla complessità del percorso che il legittimario doveva seguire (sentenza di riduzione, passaggio in giudicato, escussione del donatario, azione verso il terzo), rendeva la donazione un titolo di provenienza commercialmente “debole”: gli istituti di credito mostravano resistenza a concedere mutui garantiti da ipoteca su immobili di provenienza donativa, e il valore di mercato di tali beni ne risultava strutturalmente depresso.
La l. 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 3, poi corretta dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263) tentò un primo riequilibrio, introducendo un termine di vent’anni dalla trascrizione della donazione per l’esperibilità dell’azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario, estendendo la medesima regola ai beni mobili. La riforma del 2005 si rivelò tuttavia largamente inefficace, per due ordini di ragioni: il termine ventennale restava comunque incompatibile con le esigenze di celere stabilizzazione proprie della contrattazione immobiliare; e, soprattutto, il nuovo comma 4 dell’art. 563 c.c. introdusse l’istituto dell’atto di opposizione alla donazione, che, se notificato e trascritto dal legittimario nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, sospendeva il decorso del ventennio e, se rinnovato prima della scadenza, poteva conservare l’azione di restituzione sine die.
La riformulazione del 2025: rubrica, struttura e portata
L’art. 44 della l. 182/2025 riscrive integralmente l’art. 563 c.c., mutandone anzitutto la rubrica in “Effetti della riduzione della donazione”: la nuova intitolazione elimina ogni riferimento agli aventi causa dal donatario, anticipando già sul piano nominalistico il superamento dell’azione di restituzione contro i terzi.
Il nuovo testo, ridotto a un unico comma articolato in tre periodi, dispone che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario abbia alienato gli immobili donati, fermo restando l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari nei limiti necessari a integrare la quota loro riservata, salvo il disposto del n. 1 del primo comma dell’art. 2652 c.c. Ne discende che l’unico caso in cui la riduzione pregiudica i terzi acquirenti dal donatario è quello in cui la domanda di riduzione sia stata trascritta prima dell’acquisto del terzo, secondo il principio generale della priorità della trascrizione.
Si tratta di un rovesciamento radicale del modello tradizionale: il legittimario non dispone più, salvo l’eccezione appena indicata, di un diritto di seguito sul bene donato e alienato a terzi, ma soltanto di un diritto di credito verso il donatario. La tutela reale lascia il posto a una tutela di carattere indennitario, ancorata alla responsabilità patrimoniale generale del donatario ex art. 2740 c.c.
Il regime differenziato tra aventi causa a titolo oneroso e a titolo gratuito
Il secondo periodo del nuovo art. 563 c.c. introduce un temperamento equitativo a favore del legittimario: se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito (il c.d. “donatario del donatario”) è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio conseguito. La distinzione riprende una logica di matrice romanistica, già richiamata in dottrina, secondo cui il legittimario leso (qui certat de damno vitando) merita una protezione maggiore rispetto a chi ha acquistato a titolo gratuito dal donatario (qui certat de lucro captando) (Studio CNN n. 06-2026/C). L’avente causa a titolo oneroso, per contro, risulta integralmente immunizzato da qualunque pretesa restitutoria o indennitaria, salva l’ipotesi residuale della domanda di riduzione già trascritta.
Va sottolineato che, in ogni caso, il terzo a titolo gratuito non perde la titolarità del bene: egli risponde dell’obbligazione di compensazione con il proprio patrimonio generale, secondo le regole ordinarie della responsabilità patrimoniale, senza che il legittimario possa vantare alcuna prelazione sul bene donato.
La nuova disciplina si estende, mutatis mutandis, anche alla donazione di beni mobili (terzo periodo della norma), con rinvio, per i mobili registrati, all’art. 2690 c.c. anziché all’art. 2652 c.c. Non compare più, nel testo riformato, il richiamo al possesso di buona fede già previsto dalla disciplina previgente per i beni mobili non registrati: richiamo che la nuova struttura della norma rende superfluo, venuto meno in radice il diritto del legittimario di recuperare il bene mobile in natura presso il terzo.
L’art. 561 c.c. riformato e la sorte dei pesi e delle ipoteche
Il superamento dell’effetto purgativo
Diversa, e solo parzialmente assimilabile, è la disciplina riservata all’ipotesi in cui il bene donato sia ancora nel patrimonio del donatario. In questo caso l’azione di restituzione contro il donatario permane, e trova oggi il proprio referente normativo nell’art. 561 c.c., significativamente rubricato “Restituzione degli immobili” (la rubrica previgente, impropriamente incentrata sull’azione di riduzione, viene corretta per restituire coerenza sistematica alla distinzione tra fase riduttiva e fase restitutoria).
L’innovazione più rilevante riguarda la sorte dei pesi e delle ipoteche costituiti dal donatario sull’immobile prima della restituzione. Nel sistema previgente — risalente, nella sua impostazione, al 1942 e solo in parte corretto nel 2005 — la restituzione al legittimario vittorioso aveva effetto purgativo: il bene tornava libero da pesi e ipoteche, salvo che la domanda di riduzione fosse trascritta oltre il termine (decennale, poi ventennale) previsto a tutela dei terzi.
Il nuovo art. 561 c.c., al periodo dedicato al donatario, dispone che i pesi e le ipoteche da questi costituiti restano efficaci anche in caso di vittoriosa riduzione, fermo l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore del bene, nei limiti necessari a integrare la quota di riserva (salvo, anche qui, la trascrizione anteriore della domanda di riduzione ex art. 2652, n. 1, c.c.). Si determina così un modello “misto” di reintegrazione: il legittimario recupera il bene, ma gravato dai vincoli costituiti dal donatario, e ottiene contestualmente un credito in denaro a compensazione del minor valore. La determinazione di tale quantum, specie in presenza di un’ipoteca a garanzia di un mutuo ancora in fase di ammortamento, non è priva di complessità tecnica, dovendosi tener conto della variabilità del debito residuo nel tempo.
L’asimmetria testuale tra erede e legatario
Il primo periodo dell’art. 561, comma 1, c.c. — relativo, invece, ai beni di provenienza testamentaria — conserva l’effetto purgativo a favore del legittimario, disponendo che gli immobili restituiti sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario li abbia gravati, salvo il disposto del n. 8 del primo comma dell’art. 2652 c.c. (oggi munito di un termine ridotto, come si vedrà, da dieci a tre anni).
In dottrina è stata segnalata un’incongruenza testuale, già presente nel codice del 1942 e non risolta dalla riforma: la norma menziona il solo legatario, omettendo qualsiasi riferimento all’erede, nonostante l’istituzione di erede rivesta, in via generale, portata prevalente rispetto al legato (art. 588 c.c.) e nonostante il richiamo al n. 8 dell’art. 2652 c.c. — che fa riferimento, nella sua nuova formulazione, a entrambe le figure — imponga un’interpretazione estensiva della disposizione anche all’erede (Studio CNN n. 06-2026/C). Si tratta, con ogni probabilità, di una mera disarmonia redazionale, che una più attenta tecnica legislativa avrebbe potuto correggere in occasione della novella, mediante l’espresso riferimento, nel testo dell’art. 561 c.c., sia all’erede sia al legatario.
Le norme di coordinamento: artt. 562, 2652 e 2690 c.c.
La riduzione del termine e la trascrizione delle domande
La riforma incide anche sull’art. 2652 c.c., disposizione che governa la trascrizione delle domande giudiziali e la relativa opponibilità ai terzi. Il previgente n. 8 del primo comma, che disciplinava unitariamente la trascrizione delle domande di riduzione tanto in materia di donazioni quanto in materia di disposizioni testamentarie (con un termine decennale di salvezza per i terzi acquirenti a titolo oneroso), viene sdoppiato: la domanda di riduzione relativa a donazioni transita nel nuovo n. 1, mentre il n. 8 residuo continua a disciplinare la sola ipotesi di lesione testamentaria, con il termine ridotto da dieci a tre anni dall’apertura della successione. Una modifica analoga investe l’art. 2690 c.c., con riferimento ai beni mobili registrati.
L’art. 562 c.c., relativo all’insolvenza del donatario soggetto a riduzione, non muta nella sua impostazione di fondo — il valore della donazione non recuperabile dal donatario insolvente si detrae dalla massa ereditaria, restando impregiudicate le ragioni di credito del legittimario verso il donatario insolvente — ma assume una funzione di chiusura del nuovo sistema, applicandosi anche alle ipotesi, oggi più frequenti, in cui la restituzione in natura non sia più esperibile nei confronti del terzo acquirente.
Provenienza donativa e provenienza successoria a confronto
Il combinato delle modifiche agli artt. 561, 563 e 2652 c.c. genera un trattamento differenziato, non privo di rilievo sistematico, tra la provenienza donativa e quella successoria. Per i beni di provenienza donativa, la stabilità in favore del terzo acquirente è, di regola, immediata: salvo l’unico caso della domanda di riduzione già trascritta, l’acquisto dal donatario è sicuro indipendentemente dal tempo trascorso dalla donazione. Per i beni di provenienza successoria (lesione da disposizione testamentaria), permane invece — sia pure ridotto a tre anni — un periodo di instabilità, durante il quale il legittimario può ancora prevalere sul terzo avente causa dall’erede o dal legatario anche se questi ha trascritto il proprio acquisto anteriormente alla domanda di riduzione.
Tale differenza di trattamento non è priva di logica sistematica: la donazione può essere compiuta molto tempo prima dell’apertura della successione, sicché la certezza dei traffici impone una stabilizzazione rapida; la disposizione testamentaria produce invece i suoi effetti solo al momento dell’apertura della successione, sì che il legittimario merita un margine, sia pure limitato, per reagire. Non sono peraltro mancate, in dottrina, voci critiche, le quali hanno rilevato un profilo di irragionevolezza nel trattare diversamente, sotto il profilo della tutela dell’affidamento del terzo, situazioni che presentano, dal punto di vista del terzo acquirente, un’esigenza di stabilità sostanzialmente identica (così, in nota, lo Studio CNN n. 06-2026/C, con richiamo alla posizione di G. Perlingieri). La riforma, in ogni caso, supera definitivamente l’idea — un tempo diffusa nella prassi — secondo cui la provenienza donativa costituirebbe un titolo intrinsecamente debole.
Il regime transitorio e il diritto intertemporale
La regola generale e la data di apertura della successione
L’art. 44, comma 2, della l. 182/2025 individua il criterio temporale di applicazione della riforma non nella data della donazione, ma nella data di apertura della successione del donante, in coerenza con il principio per cui la successione si apre al momento della morte ex art. 456 c.c. e con le relative regole sulla delazione dell’eredità.
Per le successioni aperte dalla data di entrata in vigore della novella in avanti, la nuova disciplina si applica integralmente, anche con riferimento a donazioni risalenti nel tempo: il legittimario non può quindi invocare, per tali successioni, l’azione di restituzione contro i terzi aventi causa dal donatario, quale che sia la data dell’atto di liberalità.
Per le successioni aperte in data anteriore, la disciplina previgente resta applicabile soltanto a condizioni rigorosamente tipizzate: occorre che, entro il termine semestrale dall’entrata in vigore della legge, sia stata notificata e trascritta — oppure lo sia già stata in precedenza — la domanda di riduzione (con eventuale domanda di restituzione) o un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione ai sensi del previgente art. 563, comma 4, c.c. In assenza di tale iniziativa, la nuova disciplina si estende, decorso il termine, anche alle successioni già aperte, con effetto sostanzialmente retroattivo rispetto al regime previgente.
Lo schema riassuntivo che segue sintetizza le diverse ipotesi:
| Apertura della successione | Condizione | Disciplina applicabile |
|---|---|---|
| Prima dell’entrata in vigore | Riduzione/opposizione già notificata e trascritta | Regime previgente |
| Prima dell’entrata in vigore | Notifica e trascrizione entro il termine semestrale | Regime previgente conservato per quel giudizio |
| Prima dell’entrata in vigore | Nessuna notifica/trascrizione entro il termine | Nuova disciplina, anche per il passato |
| Dalla data di entrata in vigore in avanti | Qualunque sia la data della donazione | Nuova disciplina in via piena |

Sul piano sistematico, appare preferibile ritenere che il termine semestrale riguardi soltanto la tempestiva proposizione e trascrizione della domanda o dell’atto di opposizione, e non anche la definizione del relativo giudizio: una volta tempestivamente attivata la tutela, l’intero procedimento potrà proseguire e concludersi anche successivamente alla scadenza del semestre, continuando ad applicarsi, a quella specifica vicenda, la disciplina previgente (Studio CNN n. 06-2026/C).
Il nodo interpretativo del donante ancora in vita al momento dell’entrata in vigore
La disciplina transitoria, ancorata testualmente alla nozione di “successioni aperte”, tace sull’ipotesi — destinata a presentarsi con frequenza nella prassi — del donante ancora in vita alla data di entrata in vigore della novella, la cui successione si apra successivamente. In tal caso, secondo la lettura allo stato prevalente in sede istituzionale, gli atti di opposizione eventualmente già compiuti nel vigore del previgente art. 563, comma 4, c.c. restano privi di effetto, trattandosi di atti strumentali all’esercizio di un diritto — l’azione di restituzione contro i terzi — che la riforma ha eliminato; né sarebbe possibile, dopo l’entrata in vigore della novella, ricevere un nuovo atto di opposizione fondato sulla norma abrogata, in quanto preordinato all’esercizio di una facoltà non più riconosciuta dall’ordinamento.
Parte della dottrina ha tuttavia prospettato una diversa soluzione applicativa, volta a estendere in via analogica la disciplina transitoria anche alle donazioni perfezionate prima dell’entrata in vigore della riforma, indipendentemente dal fatto che il donante fosse o meno ancora in vita a tale data. La proposta interpretativa si fonda sul rilievo di una eadem ratio: se la norma transitoria intende preservare, per le donazioni anteriori, l’affidamento del legittimario che non sia rimasto inerte, tale esigenza non muta in funzione del dato, di per sé casuale, della sopravvivenza o meno del donante alla data di entrata in vigore; una lettura meramente letterale rischierebbe, in questa prospettiva, di riservare un trattamento diseguale a situazioni sostanzialmente identiche, in possibile frizione con il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Si tratta, ad oggi, di una questione non definitivamente risolta, sulla quale sarà necessario il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale e dottrinale più maturo.
Sul piano operativo, in ogni caso, l’incertezza segnalata impone al notaio una particolare cautela nella fase antecedente la scadenza del termine semestrale, sia nella consulenza ai legittimari interessati a conservare il regime previgente, sia nella valutazione delle istanze di ricezione di atti di opposizione relativi a donazioni perfezionate da soggetti ancora in vita.
Profili problematici e questioni dottrinali aperte
La rinunciabilità anticipata dell’azione di restituzione ex art. 561 c.c.
Nel vigore del sistema previgente, un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale aveva ammesso la validità della rinuncia anticipata all’azione di restituzione prevista dal previgente art. 563 c.c. nei confronti degli aventi causa dal donatario, distinguendola nettamente dalla rinuncia all’azione di riduzione, quest’ultima inderogabilmente vietata, prima della morte del donante, dall’art. 557, comma 2, c.c. La distinzione si fondava sull’autonomia, sul piano sostanziale e processuale, tra il rimedio della riduzione — espressione diretta e indisponibile del nucleo della legittima — e quello della restituzione, qualificato come momento meramente attuativo ed esecutivo dell’accoglimento della riduzione, suscettibile in quanto tale di autonoma valutazione quanto al regime di disponibilità.
Venuta meno, con la riforma, l’azione di restituzione contro i terzi disciplinata dal previgente art. 563 c.c., il dibattito si trasferisce sulla rinunciabilità anticipata dell’azione di restituzione oggi disciplinata dall’art. 561 c.c., nei confronti del donatario medesimo. Una parte della dottrina si è espressa a favore dell’ammissibilità di tale rinuncia, anche prima della morte del donante, valorizzando la medesima distinzione tra indisponibilità della riduzione e disponibilità della restituzione già elaborata in relazione alla precedente disciplina, e sottolineando l’utilità pratica della rinuncia: essa non incide, beninteso, sulla sorte dei pesi e delle ipoteche — già stabilizzata ex lege dalla riforma — ma elimina ab origine il diritto del legittimario di pretendere il bene in natura dal donatario, riducendo la sua pretesa a un credito per equivalente e semplificando i rapporti endofamiliari (Studio CNN n. 06-2026/C). Non manca, tuttavia, chi propende per una lettura più restrittiva, ritenendo che il vincolo di accessorietà funzionale tra riduzione e restituzione imponga di estendere anche a quest’ultima il medesimo divieto previsto per la prima, in ragione della loro comune finalità di soddisfazione della legittima. La questione, segnalata come oggetto di valutazioni non del tutto convergenti anche in sede di commissione di studio, rimane dunque aperta e meritevole di ulteriore approfondimento.
L’azione di simulazione presuccessoria dopo l’abrogazione dell’opposizione
Un secondo fronte interpretativo riguarda la sorte dell’azione di simulazione esperita dal futuro legittimario per accertare la natura liberale di un atto formalmente oneroso (la c.d. vendita dissimulante una donazione), quando tale azione sia proposta mentre il donante è ancora in vita. Nel sistema anteriore alla riforma del 2005, l’orientamento dominante ricollegava la legittimazione ad agire all’apertura della successione, ritenendo che solo in tale momento si configurasse un interesse attuale ex art. 100 c.p.c. La riforma del 2005, introducendo l’atto di opposizione di cui al previgente art. 563, comma 4, c.c., aveva fornito nuova linfa alla tesi minoritaria favorevole a un’azione di simulazione “anticipata”, in quanto strumentale alla trascrizione dell’opposizione stessa e dunque sorretta da un interesse conservativo autonomo e distinto da quello, futuro, all’azione di riduzione.
Il venir meno del meccanismo dell’opposizione fa tornare attuale, in termini non scontati, l’interrogativo sulla sopravvivenza di un interesse attuale alla simulazione presuccessoria in assenza del supporto normativo che ne aveva, in qualche misura, giustificato l’ammissibilità nell’ultimo ventennio. Si confrontano, sul punto, due esigenze contrapposte: da un lato, la stabilità dei traffici e delle provenienze donative, che il legislatore del 2025 ha inteso rafforzare; dall’altro, l’effettività della tutela del legittimario, che rischierebbe di essere indebolita se l’accertamento della reale natura dell’atto venisse rinviato al solo momento successorio, quando la ricostruzione dei flussi di pagamento può risultare, in concreto, più difficoltosa. Anche su questo tema, la giurisprudenza più recente in materia di dies a quo della legittimazione (tra cui Cass. n. 22457/2019, Cass. n. 4523/2022 e Cass. ord. n. 27431/2023) offre indicazioni utili ma non risolutive, trattandosi di arresti formatisi nel vigore del sistema previgente: sarà necessario attendere l’evoluzione della prassi applicativa per verificare se l’interesse ad agire in simulazione possa dirsi ancora attuale prima dell’apertura della successione.
Riflessi sulla prassi notarile e sul mercato del credito
Il tramonto delle polizze “donazione sicura”
Uno degli effetti più concreti della riforma riguarda la diffusa prassi, sviluppatasi negli ultimi due decenni, di subordinare la concessione di mutui garantiti da ipoteca su immobili di provenienza donativa alla stipula di polizze assicurative o fideiussioni bancarie destinate a indennizzare l’acquirente in caso di vittoriosa azione di restituzione da parte di legittimari lesi — un meccanismo concettualmente affine, sul piano della finalità protettiva, a quello delle polizze vita a beneficio dei legittimari discusse altrove su questo blog. Tale prassi, sorta per colmare un vuoto di tutela determinato dall’incertezza del sistema previgente, ha mostrato negli anni una marcata sproporzione tra il premio richiesto e il rischio effettivamente assicurato, posto che le situazioni di conflitto successorio si risolvevano, nella quasi totalità dei casi, in via transattiva, senza mai giungere a un effettivo esborso indennitario (Studio CNN n. 06-2026/C).
Con l’introduzione di una tutela ex lege per gli aventi causa a titolo oneroso dal donatario, la funzione economica di tali polizze risulta in larga misura superata: il rischio che esse erano destinate a coprire non sussiste più, salva la sola ipotesi, oggi marginale e agevolmente verificabile mediante le ordinarie visure ipocatastali, della domanda di riduzione trascritta anteriormente all’acquisto. Ne discende, per la prassi bancaria e notarile, l’opportunità di un progressivo superamento di tale onere economico aggiuntivo per il cliente, salvo che permanga un interesse specifico legato alla diversa posizione del terzo acquirente a titolo gratuito, per il quale il rischio, sia pure attenuato, non è venuto integralmente meno.
Gli adempimenti del notaio nella fase transitoria
Sul piano operativo, la riforma comporta una serie di ricadute pratiche di immediato rilievo per l’attività notarile. In sede di stipula di un atto di donazione, la maggiore stabilità della provenienza donativa per i successivi aventi causa a titolo oneroso consente una più agevole “bancabilità” del bene già a decorrere dalla donazione stessa, senza dover attendere il decorso di termini di sicurezza. Resta comunque opportuno, nella fase istruttoria, l’accertamento — tramite le ordinarie visure nei registri immobiliari — dell’eventuale trascrizione di una domanda di riduzione anteriore all’acquisto, unica ipotesi che residua a vantaggio del legittimario nei confronti del terzo a titolo oneroso.
Per i legittimari interessati a conservare l’applicazione del regime previgente in relazione a successioni già apertesi prima dell’entrata in vigore della novella, l’assistenza notarile dovrà concentrarsi sulla tempestiva notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione entro il termine semestrale, illustrando con chiarezza che, decorso tale termine, l’opzione non sarà più esercitabile. Quanto alla possibilità di ricevere, dopo l’entrata in vigore della riforma, un atto di opposizione alla donazione fondato sul previgente art. 563, comma 4, c.c., essa deve ritenersi residuale e circoscritta alle sole successioni già aperte rientranti nel periodo transitorio, restando viceversa sprovvista di utilità giuridica con riferimento a donazioni effettuate da soggetti ancora in vita, per le ragioni esposte supra.
Infine, merita di essere segnalata, quale ulteriore ambito di cautela professionale, la permanenza di un margine di rischio patrimoniale — sia pure attenuato rispetto al passato — in capo al terzo che acquisti a titolo gratuito da un donatario, situazione che continua a richiedere un’adeguata informativa in sede di consulenza.
Considerazioni conclusive
La riforma realizzata dall’art. 44 della l. 182/2025 completa un percorso di “monetizzazione” della tutela del legittimario che la dottrina e la prassi più avvertita avevano da tempo anticipato attraverso strumenti negoziali di matrice pattizia (la rinuncia anticipata, il mutuo dissenso, il patto di famiglia). Sotto questo profilo, l’intervento legislativo appare meno un’innovazione dirompente che la consacrazione, sul piano sistemico, di un equilibrio già in larga misura raggiunto dalla prassi operativa.
Restano, tuttavia, fronti interpretativi non ancora definitivamente assestati: l’incertezza sul trattamento intertemporale delle donazioni anteriori alla riforma quando il donante sia sopravvissuto all’entrata in vigore della novella; la persistente asimmetria testuale tra erede e legatario nell’art. 561 c.c., per la quale appare auspicabile un intervento correttivo de iure condendo che menzioni espressamente entrambe le figure; l’ammissibilità della rinuncia anticipata all’azione di restituzione oggi disciplinata dall’art. 561 c.c.; la sopravvivenza di un interesse attuale all’azione di simulazione presuccessoria in assenza del meccanismo di opposizione. Si tratta di questioni che la giurisprudenza e la dottrina saranno chiamate a definire nei prossimi anni, in un processo di sedimentazione che richiederà, come spesso accade per le riforme di maggiore respiro sistematico, un congruo periodo di applicazione pratica.
Riferimenti normativi e bibliografici
- Art. 44, l. 2 dicembre 2025, n. 182, “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” (G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025)
- Artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c., testo vigente
- L. 14 maggio 2005, n. 80; l. 28 dicembre 2005, n. 263
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 06-2026/C, Profili sistematici, disciplina transitoria ed effetti della riforma introdotta dall’art. 44 della l. 182/2025, di G. Iaccarino, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 28 gennaio 2026, in CNN Notizie n. 32 del 18 febbraio 2026
- M. Mattioni, La (nuova) riforma degli artt. 561 e 563 c.c., Federnotizie, 10 aprile 2026
- A. Torroni, primo commento alla riforma degli artt. 561 e 563 c.c., Federnotizie
- Cass. civ., 9 settembre 2019, n. 22457; Cass. civ., 11 febbraio 2022, n. 4523; Cass. civ., ord. 27 settembre 2023, n. 27431
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