I regimi patrimoniali matrimoniali nell’Unione Europea: quadro normativo e diritto internazionale privato — Parte I

Regimi Patrimoniali Matrimoniali Ue – Parte I: Quadro Normativo E Diritto Internazionale Privato
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Sintesi. Il presente contributo inaugura una serie in tre parti dedicata all’analisi comparata dei regimi patrimoniali matrimoniali vigenti nei ventisette Stati membri dell’Unione Europea, con particolare attenzione alle implicazioni pratiche per il notaio italiano chiamato a ricevere atti di acquisto immobiliare da parte di coniugi stranieri. La materia è governata da un duplice ordine normativo: per i matrimoni contratti dal 29 gennaio 2019, si applica il Regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio, operante in regime di cooperazione rafforzata tra diciotto Stati membri; per i matrimoni anteriori, l’ordinamento italiano rinvia all’art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218. La prima parte esamina il quadro normativo di diritto internazionale privato e i criteri di collegamento rilevanti. Le parti seconda e terza saranno dedicate all’analisi paese per paese e alle implicazioni redazionali e di trascrizione.



Il quadro normativo: la grande riforma del 2019

La cooperazione rafforzata e il Regolamento UE 2016/1103

Il Regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016 — adottato nell’ambito di una cooperazione rafforzata ai sensi dell’art. 20 TUE e della decisione (UE) 2016/954 — ha introdotto un quadro unitario di norme sulla competenza giurisdizionale, sulla legge applicabile e sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Il Regolamento è applicato da diciotto Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia. Nove Stati — Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria — non partecipano alla cooperazione rafforzata.

Il Regolamento è entrato in applicazione il 29 gennaio 2019 per i matrimoni celebrati a partire da tale data (art. 69, par. 1 e 2). Per i matrimoni precedenti, i criteri del Regolamento si applicano unicamente ove le parti abbiano scelto la legge applicabile dopo quella data con efficacia retroattiva (art. 69, par. 3). Il Regolamento non fornisce la nozione di “matrimonio”, rimettendola alle legislazioni interne di ciascuno Stato membro (considerando 17).

La legge 218/1995 e il regime transitorio

Per i matrimoni contratti prima del 29 gennaio 2019, l’art. 30 della legge 218/1995 enuncia la seguente sequenza di criteri di collegamento: (a) legge nazionale comune dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio; (b) legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata; (c) professio iuris convenzionale (art. 30, comma 2), con la quale i coniugi possono scegliere la legge dello Stato di cittadinanza di almeno uno di essi o dello Stato in cui almeno uno risiede.

Ai sensi dell’art. 30, comma 3, L. 218/1995, il regime patrimoniale regolato da legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per colpa. Per i diritti reali immobiliari, l’opponibilità è ulteriormente subordinata al rispetto delle forme di pubblicità prescritte dalla lex situs.

Il Regolamento 2016/1103: criteri di collegamento oggettivi

La sequenza dei criteri in assenza di scelta

In mancanza di professio iuris, l’art. 26 del Regolamento 2016/1103 dispone la seguente sequenza gerarchica: (i) residenza abituale comune dei coniugi nello Stato in cui si stabiliscono immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio; (ii) cittadinanza comune al momento della celebrazione; (iii) collegamento più stretto quale criterio residuale. I criteri hanno carattere immutabile nel tempo e il Regolamento applica il principio di universalità (art. 20): la legge designata si applica anche se non è quella di uno Stato membro partecipante.

La professio iuris nel sistema del Regolamento 2016/1103

L’art. 22 del Regolamento 2016/1103 disciplina la professio iuris con un sistema a opzioni tassative: i coniugi possono scegliere la legge dello Stato in cui entrambi o uno di essi ha la residenza abituale, ovvero la legge dello Stato di cui uno dei coniugi è cittadino al momento della scelta. Non è possibile scegliere la legge italiana qualora nessuno dei coniugi sia cittadino italiano o risieda in Italia. La scelta deve essere formulata per iscritto, datata e firmata (art. 23, par. 1); in Italia è richiesta la forma dell’atto notarile (art. 23, par. 2).

Coordinamento con il Regolamento UE 650/2012

Il Regolamento 2016/1103 si coordina con il Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia successoria: in sede di scioglimento del regime per morte di uno dei coniugi, l’autorità che tratta la successione ha competenza anche per le questioni relative al regime patrimoniale (art. 4 Reg. 2016/1103), rendendo possibile la trattazione unitaria di liquidazione del regime e devoluzione ereditaria.

Il discrimen temporale del 29 gennaio 2019

La data del 29 gennaio 2019 costituisce lo spartiacque normativo fondamentale. La tavola seguente riepiloga il regime applicabile a seconda della data del matrimonio.

CaratteristicaMatrimoni ≥ 29/01/2019Matrimoni < 29/01/2019
Norma di conflittoReg. UE 2016/1103 (18 SM)Art. 30 L. 218/1995
Criterio primarioPrima residenza abituale comuneCittadinanza comune al matrimonio
Criterio secondarioCittadinanza comune al matrimonioLuogo vita matrimoniale prevalente
Professio iurisArtt. 22-23 Reg. 2016/1103 (opzioni tassative)Art. 30 co. 2 L. 218/1995 (più ampia)
Carattere del criterioImmutabileMobile
UniversalitàSì (art. 20)Sì (con rinvio ex art. 13)

Paesi fuori dalla cooperazione rafforzata

Per i coniugi provenienti da Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria — indipendentemente dalla data del matrimonio — il notaio italiano applica sempre l’art. 30 della L. 218/1995. Il notaio dovrà: (a) verificare la nazionalità dei coniugi; (b) determinare se vi sia cittadinanza comune; (c) in assenza, localizzare il centro della vita matrimoniale; (d) applicare la legge così individuata; (e) verificare il regime legale o convenzionale vigente nell’ordinamento straniero.

L’opponibilità del regime straniero ai terzi in Italia

Infografica: Discrimen 29 Gennaio 2019 – Reg. Ue 2016/1103 Vs Art. 30 L. 218/1995
Il discrimen del 29 gennaio 2019: confronto tra regolamento (ue) 2016/1103 e art.  30 l.  218/1995 — criteri di collegamento e paesi aderenti alla cooperazione rafforzata.

Il principio ex art. 30 co. 3 L. 218/1995

L’art. 30, comma 3, L. 218/1995 stabilisce che il regime patrimoniale regolato da legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per colpa. Per i diritti reali immobiliari, è richiesto il rispetto delle forme di pubblicità prescritte dalla lex situs: per gli immobili in Italia, la trascrizione nei Registri Immobiliari con corretta indicazione del regime nella nota ex art. 2659, n. 1, c.c.

Il sistema di pubblicità del regime patrimoniale in Italia

L’art. 2659, n. 1, c.c. prescrive che la nota di trascrizione indichi il regime patrimoniale delle parti coniugate. Per i regimi stranieri, la pubblicità si realizza mediante la dichiarazione resa nell’atto notarile circa il regime vigente, con riferimento alla legge straniera applicabile, e, eventualmente, mediante trascrizione della convenzione matrimoniale straniera nei registri di stato civile italiani ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 396/2000.

La struttura degli atti di stato civile stranieri

Il notaio italiano è tenuto ad acquisire: (a) certificato di matrimonio o estratto per riassunto rilasciato dalle autorità straniere, con apostille (Convenzione dell’Aja, 5 ottobre 1961) o legalizzazione consolare; (b) eventuale convenzione matrimoniale nella forma autentica prevista dall’ordinamento straniero; (c) dichiarazione delle parti nell’atto circa il regime patrimoniale vigente. L’autocertificazione delle sole parti non è sufficiente.

Considerazioni conclusive della Parte I

Il quadro normativo in materia di regimi patrimoniali internazionali è caratterizzato da una complessità stratificata: il Regolamento (UE) 2016/1103 per i matrimoni dal 29 gennaio 2019 nei 18 SM partecipanti; l’art. 30 L. 218/1995 per i matrimoni anteriori e per i coniugi dei 9 SM non partecipanti; le norme di pubblicità immobiliare italiana per tutti gli atti su immobili in Italia. La parte seconda della serie sarà dedicata all’analisi comparata dei regimi patrimoniali nei ventisette Stati membri, con bandiera identificativa per ciascun ordinamento.

Riferimenti normativi e bibliografici

Normativa europea: Regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio, 24 giugno 2016; Regolamento (UE) n. 2016/1104; Regolamento (UE) n. 650/2012; Decisione (UE) 2016/954; Regolamento (CE) n. 2201/2003.

Normativa italiana: L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 30; c.c. artt. 159–230 e art. 2659; D.P.R. n. 396/2000, art. 19; L. n. 52/1985.

Studi CNN: D. BOGGIALI – A. RUOTOLO, La legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate nei regolamenti europei nn. 2016/1103 e 2016/1104, CNN Notizie, 18 gennaio 2019; F. MECENATE, Convenzioni matrimoniali atipiche e regimi patrimoniali atipici, Studio n. 04-2025/C, CNN Notizie n. 131, 14 luglio 2025; Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi regolato da legge straniera, CNN, elibrary.fondazionenotariato.it.

Fonti istituzionali: Portale europeo della giustizia elettronica (e-justice.europa.eu); Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea, coupleseurope.eu; EUR-Lex, Regolamento 2016/1103.


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