Abstract
Il quesito esaminato dal Consiglio Nazionale del Notariato in materia di Terzo Settore affronta due snodi di rilievo per la prassi statutaria e per le operazioni straordinarie degli enti sportivi dilettantistici: l’ammissibilità del recesso parziale nella società a responsabilità limitata che adotti la clausola di intrasferibilità richiesta per le agevolazioni fiscali, e la disciplina della trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società sportiva dilettantistica. L’indagine ricostruisce il nesso tra intrasferibilità, diritto di recesso e divieto di distribuzione indiretta degli utili, esamina la clausola che limita il rimborso al valore nominale e verifica l’incidenza della lucratività attenuata, introdotta dalla riforma dello sport, sulla qualificazione dell’operazione di trasformazione. Le conclusioni, favorevoli all’omogeneità causale della trasformazione e alla non operatività dell’opposizione dei creditori e del divieto sui contributi pubblici, sono poste a confronto con le ricostruzioni che prospettano una qualificazione eterogenea atipica e con le cautele che ne discendono per il notaio rogante.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico
- Intrasferibilità delle quote e recesso nella società sportiva dilettantistica: ambito e presupposti
- Profili problematici del rimborso: rinuncia, valore nominale e lucratività attenuata
- Il recesso parziale nella società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata
- La trasformazione di ASD in società sportiva dilettantistica: omogeneità, eterogeneità e orientamenti interpretativi
- Casistica applicativa e riflessi per la prassi notarile
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
- Consulenza specializzata
Premessa e inquadramento sistematico
Il quesito e la sua duplice articolazione
Il parere in commento è il Quesito n. 9-2025/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato, redatto da Daniela Boggiali con risposta del 25 marzo 2025 e diffuso nel Notiziario CNN Notizie n. 187 del 21 ottobre 2026, nella sezione dedicata al Terzo Settore. Esso si articola in due domande. La prima chiede se lo statuto di una società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica, nel quale sia previsto il divieto di trasferimento delle partecipazioni con la conseguente facoltà di recesso ad nutum, possa contenere anche una clausola di recesso parziale. La seconda domanda investe la trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società sportiva dilettantistica e verifica se in tale ipotesi trovino applicazione l’art. 2500-octies, terzo comma, e l’art. 2500-novies c.c.
Le due questioni, pur autonome, hanno un tratto comune: in entrambe il diritto societario comune incontra la società sportiva dilettantistica, ente a finalità non lucrativa o a lucratività soltanto attenuata, e il notaio è chiamato a coordinare regole pensate per la società lucrativa con i vincoli di destinazione e con le condizioni di accesso al regime fiscale di favore. La fonte viene ripercorsa nei passaggi essenziali, riformulata nelle sue argomentazioni e collocata nel contesto dottrinale richiamato dall’estensore.
Il quadro normativo di riferimento
Sul versante civilistico rilevano gli artt. 2469 e 2473 c.c. per l’intrasferibilità e il recesso, e gli artt. 2500-ter, 2500-octies e 2500-novies c.c. per la trasformazione. Per la società sportiva dilettantistica, sul versante speciale e fiscale, vengono in considerazione l’art. 148 del TUIR, commi 3 e 8, l’art. 90, comma 18, della L. n. 289/2002 e l’art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, che per le sole società sportive dilettantistiche ammette una forma limitata di lucratività. Il testo del D.Lgs. n. 36/2021 e quello del codice civile sono consultabili sulla banca dati Normattiva.
| Norma | Contenuto essenziale | Rilievo nel quesito |
|---|---|---|
| Art. 2469 c.c. | Libera trasferibilità delle quote, salva diversa previsione statutaria; recesso per il socio o i suoi eredi in caso di intrasferibilità | Fonte del recesso nella S.r.l. con quote intrasferibili |
| Art. 2473, comma 3, c.c. | Rimborso proporzionale al patrimonio, determinato al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso | Criterio di liquidazione che si pone in tensione con il divieto di distribuzione degli utili |
| Art. 148, commi 3 e 8, TUIR | Decommercializzazione dei corrispettivi specifici, subordinata alle clausole statutarie del comma 8 | Presupposto fiscale della clausola di intrasmissibilità |
| Art. 8, commi 3, 4 e 4-bis, D.Lgs. n. 36/2021 | Lucratività attenuata per gli enti dilettantistici costituiti in forma di società | Elemento da cui si deduce una possibile eterogeneità della trasformazione |
| Artt. 2500-ter, comma 2, 2500-octies, 2500-novies c.c. | Capitale della società risultante, trasformazione eterogenea, opposizione dei creditori | Disciplina della trasformazione di ASD in società sportiva dilettantistica |

Intrasferibilità delle quote e recesso nella società sportiva dilettantistica: ambito e presupposti
La clausola di intrasmissibilità nello statuto della società sportiva dilettantistica come scelta funzionale alle agevolazioni
Il parere muove dalla constatazione che la clausola di intrasmissibilità della partecipazione per atto tra vivi è una scelta statutaria opzionale, ma rilevante ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. In linea generale il trasferimento delle partecipazioni, anche a un prezzo superiore al valore nominale, è consentito, poiché la cessione prescinde da ogni collegamento con il divieto di distribuzione degli utili. Il quadro cambia quando si considera il regime di decommercializzazione dei corrispettivi specifici previsto dall’art. 148, comma 3, TUIR, la cui applicazione presuppone l’inserimento negli statuti delle clausole imposte dal comma 8 della stessa norma, tra cui quella dell’intrasmissibilità per atto tra vivi e della non rivalutabilità delle quote.
L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, richiamato nelle note del parere, ritiene che le quote delle società sportive dilettantistiche non siano trasferibili a titolo oneroso a un valore corrente di mercato superiore al nominale, perché il plusvalore realizzato con la cessione costituirebbe una distribuzione indiretta di utili (Circ. n. 21/2003 e Circ. n. 18/2018). Il parere segnala che lo statuto tipo di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata predisposto da una federazione sportiva nazionale adotta una formula coerente con tale lettura, prevedendo la trasferibilità delle quote tra vivi al solo valore nominale.
L’art. 2469 c.c. e il diritto di recesso del socio e degli eredi
L’intrasferibilità assoluta inter vivos è consentita nella S.r.l. dall’art. 2469 c.c., il quale tuttavia collega a tale scelta una conseguenza: quando l’atto costitutivo esclude il trasferimento, o lo subordina a condizioni che di fatto lo impediscono, il socio o i suoi eredi possono recedere ai sensi dell’art. 2473 c.c. La stessa norma consente allo statuto di fissare un termine, non superiore a due anni dalla costituzione o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato. Il recesso opera dunque, nella società sportiva dilettantistica come nella S.r.l. ordinaria, come contrappeso alla perdita di liquidità della partecipazione, e nella prassi viene indicato come recesso ad nutum, perché non richiede una causa specifica.
Il rimborso ex art. 2473, comma 3, c.c. e il divieto di distribuzione indiretta degli utili
Il punto critico è il criterio di liquidazione. L’art. 2473, comma 3, c.c. attribuisce a chi recede il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Chi ha esaminato il problema ha osservato che un rimborso ancorato al valore di mercato può contrastare con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, previsto dall’art. 148, comma 8, lettera a), TUIR, e con la previsione di assenza di fini di lucro e di non divisibilità dei proventi, anche in forme indirette, contenuta nell’art. 90, comma 18, lettera d), della L. n. 289/2002 (così la dottrina citata in nota dal parere, riconducibile ad Andreani).
Profili problematici del rimborso: rinuncia, valore nominale e lucratività attenuata
Rinuncia al rimborso in sede statutaria e rinuncia successiva
Il parere affronta in primo luogo la possibilità di neutralizzare il problema mediante rinuncia. Il diritto al rimborso ha natura patrimoniale ed è quindi disponibile da parte del socio recedente: ne discende l’ammissibilità della rinuncia al rimborso quando essa sia manifestata dal singolo socio, con riferimento al recesso concretamente esercitato. Non appare invece ammissibile una rinuncia esplicitata a monte, in sede di costituzione della società o di modifica dell’atto costitutivo. La distinzione si fonda sulla differenza tra la disposizione di un diritto già sorto e la preventiva esclusione di un diritto che lo statuto stesso riconosce come strumento di tutela connesso alla scelta di intrasferibilità.
La clausola che limita il rimborso al valore nominale
La soluzione indicata per contemperare i diritti del socio con la finalità non lucrativa è una previsione statutaria che, in deroga al criterio dell’art. 2473, comma 3, c.c., escluda che il rimborso possa tradursi in una distribuzione di utili o riserve, stabilendo che al socio receduto spetti unicamente la restituzione del valore nominale della quota. Il parere sottolinea che si tratta di una soluzione non imposta dalla legge, ma finalizzata a conseguire le agevolazioni dell’art. 148 TUIR, e ricorda che essa era già stata ipotizzata in un precedente studio del Consiglio Nazionale del Notariato.
L’argomento di fondo, tratto da quello studio, merita di essere ripercorso. La cessione della partecipazione non è collegata al divieto di distribuzione degli utili, e il corrispettivo è corrisposto da un terzo acquirente, non dall’ente. Il rimborso del recedente, al contrario, può essere eseguito con riserve disponibili o mediante riduzione del capitale sociale, cioè con risorse dell’ente, ed è perciò strettamente connesso a quel divieto. Da qui la conclusione secondo cui la disciplina sulla valutazione della quota in caso di recesso o esclusione risulta inapplicabile, e al socio può essere rimborsato al massimo il valore nominale. La conclusione pratica del parere è che, quando la società sportiva dilettantistica intenda volontariamente accedere alle agevolazioni dell’art. 148 TUIR, sia opportuno affiancare alla clausola di intrasferibilità una clausola che limiti la liquidazione al valore nominale.
La lucratività attenuata e il rimborso del capitale effettivamente versato
Una precisazione ulteriore proviene dalle note. Quando la società sportiva dilettantistica si avvalga della lucratività attenuata consentita dall’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021, può essere previsto il rimborso al socio receduto del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti del comma 3 della stessa norma. La dottrina che propone questa lettura avverte tuttavia che l’inserimento della clausola potrebbe condurre al disconoscimento delle agevolazioni fiscali. Il rilievo è significativo per la prassi: la scelta del criterio di rimborso non è neutra, e va ponderata alla luce dell’obiettivo fiscale perseguito e del rischio di contestazione.
Il recesso parziale nella società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata
Il recesso parziale come questione generale del diritto delle S.r.l.
Il recesso parziale consiste nella facoltà del socio di recedere per una parte soltanto della propria quota, conservando la residua partecipazione. Il parere non ricostruisce ex novo il tema, ma rinvia a un proprio precedente (Boggiali, Quesito n. 46-2023/I, Recesso ad nutum parziale da società a responsabilità limitata, in CNN Notizie dell’11 gennaio 2024), del quale conferma le conclusioni, e segnala ulteriori prese di posizione favorevoli alla tesi positiva: Stella Richter, Il recesso, in Trattato delle società diretto da Donativi (Milano, 2022) e Frigeni, Il diritto di recesso, in Le società a responsabilità limitata a cura di Ibba e Marasà (Milano, 2020).
L’assenza di ostacoli nella disciplina della società sportiva dilettantistica
Sulla specifica questione posta dal quesito, il parere afferma che la disciplina degli enti sportivi dilettantistici non sembra ostacolare una clausola statutaria che consenta il recesso parziale. L’affermazione ha un contenuto negativo ma preciso: i limiti propri dell’ordinamento sportivo dilettantistico, che incidono sul rimborso e sulla circolazione delle quote, non investono la scelta di graduare l’uscita del socio. Il recesso parziale resta quindi governato, nella società sportiva dilettantistica, dai principi generali della S.r.l., con la necessità di coordinarlo con la clausola sul rimborso.
Riflessi pratici nella redazione dello statuto
Ne deriva una indicazione di tecnica redazionale. Lo statuto della società sportiva dilettantistica che intenda ammettere il recesso parziale dovrebbe prevedere con chiarezza che il criterio di liquidazione prescelto, nel caso il valore nominale, si applichi proporzionalmente alla frazione di quota oggetto di recesso, così da evitare dubbi sul calcolo e sul coordinamento con l’art. 2473, comma 4, c.c., che disciplina le modalità di rimborso mediante riserve disponibili o riduzione del capitale. Si tratta di un’indicazione di prassi che discende dalla struttura della clausola e che resta rimessa alla valutazione del singolo caso, non essendo espressamente formulata nel parere.
La trasformazione di ASD in società sportiva dilettantistica: omogeneità, eterogeneità e orientamenti interpretativi
Il mutamento del modello organizzativo e la qualificazione dell’operazione
La seconda questione muove dall’osservazione che l’individuazione della natura giuridica delle operazioni con cui un ente muta il modello organizzativo per l’esercizio dell’attività dilettantistica, che può essere svolta tanto da associazioni quanto da società, è estremamente dibattuta. Se non vi è dubbio che si debba discorrere di trasformazione, perché muta la struttura organizzativa, resta controverso se essa debba qualificarsi come eterogenea, con conseguente applicazione dell’art. 2500-novies c.c. in tema di opposizione dei creditori, oppure omogenea.
Nelle ricostruzioni più recenti richiamate dal parere l’elemento dell’eterogeneità viene confinato nel mutamento dello scopo: è il passaggio dallo scopo di lucro in senso stretto, inteso come ripartizione degli utili, allo scopo altruistico, mutualistico, consortile o di godimento del bene comune, e viceversa, a connotare in senso eterogeneo la trasformazione. La pur radicale modificazione della struttura dell’ente non basta. Ne consegue che il passaggio da associazione sportiva dilettantistica a società sportiva dilettantistica, a scopo e oggetto invariati, configura una trasformazione omogenea. Il parere richiama in proposito un precedente studio del Consiglio Nazionale del Notariato (Zoppini e Tassinari, Quesito n. 60-2006/I, in CNN Notizie del 4 maggio 2006) che definisce l’operazione «causalmente omogenea» e la esclude dall’ambito dell’art. 2500-octies c.c.
La lucratività attenuata e la persistenza di una causa comune
Il parere riconosce l’obiezione più seria a questa conclusione. La riforma dello sport ha introdotto, per le sole società sportive dilettantistiche e non anche per le associazioni, una forma di lucratività entro i limiti dei commi 3, 4 e 4-bis dell’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021. Tali commi consentono, in sintesi, di destinare una quota degli utili annuali, inferiore alla soglia di legge, ad aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi entro un tetto parametrato all’interesse dei buoni postali fruttiferi maggiorato, di ammettere il rimborso del capitale effettivamente versato e di elevare la quota destinabile per gli enti che gestiscono impianti sportivi, con efficacia subordinata all’autorizzazione europea per quest’ultima misura. La disposizione ricalca, secondo l’estensore, la disciplina dell’impresa sociale, anch’essa priva di scopo di lucro ma dotata, dopo il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, di una lucratività ridotta.
L’argomento che prevale è però la comunanza di funzione. Nonostante il riconoscimento di una limitata facoltà di distribuire utili, associazioni e società sportive dilettantistiche continuano a condividere le finalità e le agevolazioni riconosciute agli enti dilettantistici. Questa persistenza di una causa comune, lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, consente di qualificare l’operazione come omogenea. Sul piano sistematico la tesi appare coerente con la scelta di ricondurre l’eterogeneità al mutamento dello scopo e non alla mera modificazione del tipo.
Posizioni contrapposte e tesi preferibile
La qualificazione accolta dal parere non esaurisce il dibattito. Per la trasformazione di associazione non riconosciuta in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, un recente decreto del Giudice del registro delle imprese di Roma ha ammesso la trasformazione eterogenea atipica, applicando per analogia gli artt. 2500-octies e 2500-novies c.c. La ricostruzione di tale provvedimento, e il confronto con la tesi omogenea sostenuta dalla dottrina notarile, sono analizzati nel contributo dedicato alla trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società.
Le due ricostruzioni convergono sull’ammissibilità dell’operazione e divergono sulla disciplina applicabile, come mostra il prospetto seguente.
| Profilo | Qualificazione omogenea (Quesito n. 9-2025/CTS) | Qualificazione eterogenea atipica |
|---|---|---|
| Criterio qualificante | Identità di scopo e di causa: attività sportiva dilettantistica | Diversità strutturale tra associazione e società di capitali |
| Art. 2500-novies c.c. | Non applicabile | Applicabile in via analogica |
| Opposizione dei creditori | Esclusa | Operante, con differimento dell’efficacia |
| Art. 2500-octies, comma 3, c.c. | Non applicabile | Oggetto di valutazione specifica sui contributi pubblici |
| Capitale della società | Art. 2500-ter, comma 2, c.c. | Applicazione analogica delle regole della trasformazione eterogenea |
Sul piano dogmatico la tesi omogenea convince per la coerenza con la nozione di eterogeneità fondata sullo scopo. Sul piano operativo, tuttavia, la divergenza di orientamenti impone al notaio una valutazione di prudenza, specie quando l’ente di partenza sia un’associazione priva di personalità giuridica, perché la scelta della qualificazione determina l’efficacia dell’atto e l’esposizione dei creditori.
Casistica applicativa e riflessi per la prassi notarile
Le indicazioni del parere si prestano a essere lette attraverso alcune situazioni tipiche, che consentono di verificarne la tenuta nella prassi.
- La società sportiva dilettantistica di nuova costituzione che intenda accedere alle agevolazioni dell’art. 148 TUIR adotta nello statuto l’intrasferibilità per atto tra vivi e, in coordinamento, il rimborso al solo valore nominale in caso di recesso.
- La società sportiva dilettantistica che non persegua tali agevolazioni non incontra l’esigenza che il parere pone a fondamento della deroga, sicché il criterio del valore di mercato dell’art. 2473, comma 3, c.c. conserva la propria operatività, salva diversa previsione statutaria.
- La società sportiva dilettantistica che si avvalga della lucratività attenuata può prevedere il rimborso del capitale effettivamente versato nei limiti dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021, ma assume il rischio di disconoscimento segnalato in dottrina.
- Il socio della società sportiva dilettantistica che intenda uscire solo in parte dalla compagine può avvalersi del recesso parziale, se lo statuto lo prevede e ne disciplina il rimborso.
- La società sportiva dilettantistica derivante da un’associazione che abbia ricevuto contributi pubblici sfugge, secondo il parere, al divieto dell’art. 2500-octies, terzo comma, c.c., purché l’ente continui a svolgere attività sportiva dilettantistica.
Il capitale della società sportiva dilettantistica risultante
Accolta la qualificazione omogenea, il parere esclude l’applicazione dell’art. 2500-novies c.c., che si riferisce alla trasformazione eterogenea, e ritiene applicabile il disposto dell’art. 2500-ter, comma 2, c.c. in materia di determinazione del capitale della società. Il parere dà conto della posizione contraria di Plasmati, che ritiene applicabile per analogia l’art. 2500-novies c.c. anche a questa ipotesi. Per il notaio, l’effetto pratico è la necessità di ricostruire con cura il patrimonio dell’associazione ai fini della determinazione del capitale della società sportiva dilettantistica, secondo le regole proprie della trasformazione di enti non lucrativi in società.
L’opposizione dei creditori
La mancata applicazione dell’art. 2500-novies comporta che non operi l’opposizione dei creditori con il differimento di efficacia che ne discende. Si tratta della conseguenza pratica più rilevante della qualificazione omogenea, e al tempo stesso del profilo su cui maggiore è il rischio in caso di orientamento difforme dell’ufficio del registro. Il notaio che aderisca alla tesi del parere dovrebbe documentare nell’atto le ragioni della qualificazione prescelta e valutare l’opportunità di darne conto nella pubblicità.
I contributi pubblici e il divieto dell’art. 2500-octies, terzo comma
L’art. 2500-octies, terzo comma, c.c. dispone che la trasformazione di associazioni in società di capitali non è ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il parere ne esclude l’applicazione alla trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società sportiva dilettantistica, e dunque all’ente che prosegue la medesima attività. Il ragionamento si fonda sulla ratio del divieto, individuata dalla dottrina (Sarale; Maltoni) nell’esigenza di evitare che contributi devoluti per fini altruistici siano distolti per finanziare un’attività d’impresa, con lesione della buona fede degli oblatori e distorsione della concorrenza.
Tale esigenza non è ravvisabile quando un ente in possesso dei requisiti di ente sportivo dilettantistico si trasforma in società sportiva dilettantistica in possesso dei medesimi requisiti. Anche se oggi la società sportiva dilettantistica presenta una lucratività, seppur ridotta, gli scopi perseguiti restano nell’ambito dello sport dilettantistico, e l’operazione non realizza una distrazione dei contributi dalle finalità cui erano destinati. In questo senso convergono lo Studio n. 23-2023/CTS (Guglielmo, in CNN Notizie del 20 novembre 2023) e l’Orientamento V.A.1 del Comitato Triveneto dei Notai in tema di trasformazione di ASD in SSD in presenza di contributi pubblici. Per i riflessi dei limiti dell’art. 223-octies disp. att. c.c. l’estensore rinvia a un proprio precedente contributo (Boggiali, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in Studi e Materiali, 2010), mentre il diverso caso del passaggio da ente dilettantistico a società sportiva professionistica è trattato in dottrina da Banna.
Considerazioni conclusive
Le tesi sostenute
Il parere giunge a due conclusioni nette, ancorché formulate con prudenza. Quanto al recesso, la clausola di intrasferibilità richiesta per le agevolazioni fiscali fa sorgere, nella società sportiva dilettantistica, il diritto di recesso, il cui rimborso al valore di mercato rischia di collidere con il divieto di distribuzione indiretta degli utili: la soluzione consiste in una clausola che limiti la liquidazione al valore nominale, opportuna quando l’ente voglia accedere al regime dell’art. 148 TUIR. Il recesso parziale è ammissibile, e la disciplina degli enti sportivi non lo ostacola. Quanto alla trasformazione, il passaggio da associazione sportiva dilettantistica a società sportiva dilettantistica è omogeneo, perché il fattore decisivo è la persistenza dello scopo sportivo dilettantistico, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2500-novies e del divieto dell’art. 2500-octies, terzo comma, c.c.
Questioni aperte e prospettive de iure condendo
Restano aperti alcuni profili. Il primo riguarda, per la società sportiva dilettantistica, il fondamento della deroga al criterio di rimborso dell’art. 2473, comma 3, c.c., presentata dal parere come soluzione funzionale al fine non lucrativo e non come prescrizione di legge. Il secondo è il rischio, segnalato in dottrina, che la clausola sul rimborso del capitale versato sia ritenuta incompatibile con le agevolazioni. Il terzo concerne la qualificazione della trasformazione, rispetto alla quale la posizione dell’ufficio del registro può discostarsi dall’orientamento notarile. Sul piano de iure condendo sarebbe auspicabile un intervento di coordinamento tra l’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021 e la disciplina codicistica della trasformazione, che chiarisca espressamente la natura dell’operazione e la sorte dell’opposizione dei creditori, riducendo l’incertezza che oggi grava sulla prassi.
Riferimenti normativi e bibliografici
Fonte principale. Boggiali D., Quesito n. 9-2025/CTS, Clausola di recesso parziale ad nutum da S.r.l. sportiva dilettantistica; trasformazione di ASD in SSD, risposta del 25 marzo 2025, in CNN Notizie n. 187 del 21 ottobre 2026, Consiglio Nazionale del Notariato, sezione Terzo Settore (notariato.it).
Normativa. Artt. 2469, 2473, 2500-ter, 2500-octies, 2500-novies c.c. (consultabili su Normattiva); art. 148, commi 3 e 8, TUIR; art. 90, comma 18, L. n. 289/2002; art. 8, commi 3, 4 e 4-bis, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112; Circ. Agenzia delle Entrate n. 21/2003 e n. 18/2018.
Dottrina e orientamenti richiamati nel parere. Barone e Boggiali, Atto costitutivo e statuto degli enti sportivi dilettantistici, in La riforma dello sport (Milano, 2024); Boggiali, Quesito n. 46-2023/I (CNN Notizie, 11 gennaio 2024); Guglielmo, Studio n. 23-2023/CTS (CNN Notizie, 20 novembre 2023); Zoppini e Tassinari, Quesito n. 60-2006/I (CNN Notizie, 4 maggio 2006); Orientamento V.A.1 del Comitato Triveneto dei Notai; Stella Richter, Frigeni, Andreani, Riccardelli, Plasmati, Sarale, Maltoni, Banna, nelle opere indicate nel parere.
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